Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna
1 Regolamento del decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna (del 17 giugno 1992) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970 1 e l’ordinanza federale d’esecuzione del 17 aprile 1991; 2 visto il Decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 29 marzo 1972; d e c r e t a :
Competenze
a) Dipartimento della sanità e della socialità 3 Art. 1 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, ove non sia competente un servizio subordinato, è incaricato dell’applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo cantonale. 4
2 In particolare il Dipartimento: - propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l’eventuale rimborso o annullamento del sussidio; - ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell’art. 26 dell’Ordinanza federale e determina la ripartizione dell’aliquota federale e cantonale tra i creditori.
b) Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento 5 Art. 2 6 L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio) del Dipartimento della sanità e della socialità: a) istruisce ed esamina le richieste di sussidio cantonale e federale; b) sottopone la pratica per l’avviso tecnico all’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio; c) sottopone la richiesta di sussidiamento all’Ufficio federale delle abitazioni per la decisione di promessa di aiuto federale; d) decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-; e) autorizza la modificazione dei progetti e lavori eseguiti dopo la decisione di sussidiamento; f) autorizza l’inizio anticipato e la proroga dei lavori; g) approva gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo; h) approva le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate; i) sorveglia l’impiego dei sussidi; l) chiede l’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario e ne autorizza l’eventuale cancellazione; m) verifica il resoconto e lo trasmette all’Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come all’Ufficio federale delle abitazioni per approvazione; n) determina l’importo definitivo del sussidio cantonale; esso non deve superare l’importo fissato a preventivo dal Consiglio di Stato;
1
RS 844
2
RS 844.1
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Nota marginale modificata dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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Nota marginale modificata dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.
6
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005; BU 2005, 322; precedente modifica: BU 1994,
459.
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o) istruisce ed esamina le richieste degli artigiani, imprenditori, fornitori o architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge federale ed invia all’Ufficio federale delle abitazioni la proposta cantonale.
Criteri per lo stanziamento dei sussidi
Art. 3
Nella concessione del sussidio è data la priorità al miglioramento di abitazioni occupate dal proprietario.