Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria
5.1.8.4.6 Regolamento concernent e il riconoscimento dei diplomi delle scuole universit arie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria (del 3 novembre 2000) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli art. 2, 4, 5 e 6 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005, d e c r e t a : I. Disposizioni generali Art. 1 I diplomi delle scuole universitarie per logopedia e i diplomi delle scuole universitarie per terapia psicomotoria, rilasciati o riconosciuti da uno o più Cantoni, sono ricono sciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento. Art. 2 Il presente regolamento si applica ai diplomi in logopedia e ai diplomi in terapia psicomotoria che attestano che la formazione è stata com piuta in una scuola universitaria. II. Condizioni di riconoscimento
1. Formazione Art. 3
1 La formazione in logopedia prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di:
a. valutare e diagnosticare disturbi del linguaggio e de lla comunicazione; e
b. pianificare, condurre e valutare le misure d’accompagnamento e di trattamento nell’ambito dei disturbi della comunicazione, legati alla voce, alla deglutizione, alla parola, al linguaggio orale e al linguaggio scritto.
2 La formazione in terapia psicomotoria prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di:
a. valutare e diagnosticare disturbi di sviluppo psicomotorio e handicap psicomotori e di formulare dei pronostici d’evoluzione; e
b. pianificare, condurre e valutare le misure d’accompagnamento e di trattamento nell’ambito dei disturbi psicomotori.
3 La formazione permette inoltre alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di:
a. redigere dei rapporti e delle perizie in modo fondato e tenendo conto delle prescrizioni legali;
b. esercitare un’attività di consulenza nell’ambito della logopedia e della terapia psicomotoria;
c. collaborare all’elaborazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca;
d. collaborare sul piano interdisciplinare, lav orare in gruppo e collaborare con le autorità;
e. esercitare un’attività in ambito pedagogico terapeutico e medico terapeutico;
f. integrare l’ambiente familiare e sociale nella terapia; e
g. analizzare e valutare le loro attività e pianificare il proprio perfezionamento e formazione complementare. Art. 4 1 La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.
2 La formazione si basa su un piano di studi approvato o emanato dal Cantone o da più Cantoni. E ssa comprende in particolare una formazione specifica in logopedia o psicomotricità nonché aspetti pertinenti ai seguenti settori: scienze dell’educazione, pedagogia curativa, psicologia, medicina, diritto, metodologia scientifica e scienze del linguaggio per le studentesse e gli studenti di logopedia o scienze motorie per le studentesse e gli studenti di terapia psicomotoria.
3 I contenuti della formazione sono trasmessi alle studentesse e agli studenti su una base interdisciplinare più ampia possibile.
4 La formazione pratica professionale è parte integrante della formazione. Si svolge, tra l’altro, sotto forma di stages.
5 Durante la f ormazione pratica professionale, la classificazione e la valutazione delle studentesse e degli studenti è assunta dalle scuol e universitarie in collaborazione con gli istituti dove sono effettuati gli stages.
1 Art. 5
1 La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)
2 , ciò che corrisponde a tre anni di formazione a tempo pieno.
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2 La formazione pratica rappresenta 45 - 63 crediti.
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