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    Regolamento della commissione paritetica per la valutazione delle funzioni (173.330)
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    1 Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono eletti dai membri della Commissione; in caso di mancato accordo da parte della maggioranza dei membri, la scelta è operata dal Consiglio di Stato.
    2 Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, dirige la seduta.

    Segretariato

    Art. 6

    1 Il segretariato della Commissione è assicurato dalla Sezione delle risorse umane (di seguito SRU).
    2 La SRU assicura il supporto tecnico e logistico necessario, fornisce le valutazioni e ogni altro documento utile alla Commissione avvalendosi della collaborazione del resto dell’Amministrazione cantonale, rispettivamente degli altri servizi centrali.

    Sedute e confidenzialità

    Art. 7

    1 La Commissione si riunisce su convocazione del presidente o su domanda di almeno due dei suoi membri.
    2 I membri decidono e deliberano a porte chiuse.
    3 I membri e ogni persona al servizio della Commissione sono tenuti alla massima confidenzialità in merito ai lavori commissionali.
    4 La Commissione può deliberare a condizione che i rappresentanti del datore di lavoro e dei

    Rapporti

    Art. 8

    1 La Commissione redige un rapporto contenente la sua proposta comprensiva delle motivazioni e relative conclusioni all’attenzione del Consiglio di Stato.
    2 L’analisi effettuata dalla SRU, così come i documenti che sono stati utilizzati nel processo di valutazione, sono allegati al rapporto trasmesso al Consiglio di Stato.
    3 I rapporti della Commissione sono adottati a maggioranza dei membri presenti, fermo restando il quorum previsto all’art. 7.
    4 Se necessario - in ogni caso in situazione di parità - il rapporto menziona le varianti di proposta su uno o più oggetti trattati. Capitolo secondo Procedure

    Consultazione

    Art. 9

    1 Le associazioni del personale sottopongono al Consiglio di Stato le richieste che intendono far esaminare dalla Commissione; nel limite del possibile, al fine di facilitare la programmazione delle attività della Commissione, esse s’impegnano a trasmettere l’insieme delle richieste entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, il Consiglio di Stato sottopone ai rappresentanti del personale le richieste pervenutegli direttamente.
    2 Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, valuta le proposte delle associazioni del personale, definendo le richieste da esaminare.
    3 Il presidente convoca la Commissione entro un mese dal ricevimento delle richieste approvate congiuntamente.

    Elaborazione della richiesta

    Art. 10

    1 La Commissione può sollecitare il parere di uno specialista; in tal caso essa informa preventivamente il Consiglio di Stato.
    2 La Commissione procede alla stesura di un rapporto all’indirizzo del Consiglio di Stato, come da art. 8.

    Decisione del Consiglio di Stato

    Art. 11

    1 Il Consiglio di Stato decide in base alla valutazione del rapporto elaborato dalla Commissione.
    2 Esso trasmette la sua decisione con le motivazioni alla Commissione e alle associazioni del personale riconosciute. Capitolo terzo Disposizioni finali

    Entrata in vigore e validità

    Art. 12

    Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 1° gennaio 2018 ed ha validità sino allo scioglimento della Commissione (art. 42 cpv. 5 LStip). Pubblicato nel BU 2017 , 282.
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