Monitoring Gesetzessammlung

048U0938

IT - Decreti Legislativi

048U0938

Variazioni tariffarie sulle prenotazioni telefoniche interurbane ad ora fissa e sulle riduzioni accordate nelle ore di notte. (DECRETO LEGISLATIVO 05 maggio 1948 n. 938)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1562 , il regio decreto 17 dicembre 1928, n. 3158, nonche' l'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 697 , sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo "Le prenotazioni ad ora fissa ai privati sono consentite subordinatamente alle condizioni del traffico e alle disponibilita' dei circuiti.
La durata della prenotazione non puo' essere superiore a due unita' di conversazione e la relativa tariffa per ciascuna unita' e' commisurata a quella delle conversazioni urgenti salvo sempre il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ".

Art. 2

L' art. 5 del regio decreto-legge n. 1824, del 23 novembre 1921 , convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925 e l'articolo unico del regio decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826 , convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 855 , sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Per le conversazioni scambiate nel periodo orario compreso dall'una alle sette compatibilmente con l'orario degli uffici, le tariffe interurbane saranno ribassate del 40%".

Art. 3

Per le prenotazioni ad ora fissa concesse a favore della stampa e delle agenzie di informazioni che, in virtu' dell'art. 144 del regolamento approvato con regio decreto del 19 luglio 1941, n. 1198 , debbano essere trasformate in conversazioni urgenti o urgentissime, le riduzioni di tariffa previste dal decreto Ministeriale 17 settembre 1936, nella misura del 20% per la stampa in generale e del 65% per la stampa politica e quotidiana vengono applicate anche sulla tariffa urgente o urgentissima, ferma restando la relativa sopratassa.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 5 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - TREMELLONI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 154. - FRASCA
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