Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto
                            Regolamento  della  legge  sull’organizzazione  e   la    procedura  in materia  di protezione  del  minore  e   dell’adulto  (ROPMA)  1  del  29  novembre  2000  (stato  1°  giugno  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  decreta:  Autorità  regionale  di  protezione  2
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Comprensori
                            (art.  2   cpv.  1   e   6   cpv.   1   legge)  Art.  1  3  Sono  costituite   le seguenti   autorità   regionali  di protezione  (ARP):  –  1   con  sede   a   Chiasso  e   con   giurisdizione  sul   territorio  dei  comuni   di  Chiasso,  Balerna,  Morbio   Inferiore,   Novazzano,  Vacallo  –  2   con  sede  a   Mendrisio  e   con  giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni  di    Mendrisio,   Brusino  Castel  S.  Pietro,  Coldrerio,   Riva  S.  Vitale,  Stabio  –  3   con  sede   a   Lugano  e   con  giurisdizione  sul  territorio  del  comune   di    Lugano  –  4   con   sede   a Paradiso   e   con  giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni   di    Paradiso,  Arogno,  Grancia,  Melide,  Morcote,   Val  Mara,  Vico  Morcote  –  5    con    sede  a  Massagno  e    con  giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni    di  Massagno,  Canobbio,  Comano,  Cureglia,  Lamone,  Muzzano,  Porza,  Savosa,  Sorengo,  Vezia  –  6   con  sede   a   Agno   e   con  giurisdizione  sul  territorio   dei  comuni  di    Agno,  Alto  Malcantone,  Astano,  Bedigliora,  Bioggio,  Cademario,  Caslano,    Collina  d’Oro,  Curio,  Magliaso,  Neggio,  Novaggio,  Pura,  Tresa,  Vernate  –  7   con  sede  a Capriasca  e   con   giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni  di    Capriasca,  Origlio,  Capriasca  –  8   ...  –  9   con   sede  a Torricella-Taverne  e   con  giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni   di    Torricella-  Bedano,  Gravesano,   Isone,   Manno,   Mezzovico-Vira,   Monteceneri  –  10  con  sede  a   Locarno   e   con  giurisdizione   sul  territorio  dei  comuni  di    Locarno,   Muralto,  –  11  con  sede    a  Losone  e   con  giurisdizione    sul  territorio    dei  comuni  di  Losone,  Ascona,  Centovalli,  Onsernone,  Ronco   sopra  Ascona,   Terre  di    Pedemonte  –  12    con  sede  a   Minusio    e  con  giurisdizione  sul    territorio    dei  comuni  di  Minusio,  Brione  Cugnasco-Gerra,  Gambarogno,  Gordola,  Lavertezzo,  Mergoscia,  Tenero-Contra,  –  13  con  sede  a  Maggia  e   con  giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni  di  Maggia,    Avegno  Bosco  Gurin,  Campo   (Vallemaggia),   Cerentino,  Cevio,  Lavizzara,   Linescio  –  14   ...  –  15  con  sede    a  Bellinzona  e    con  giurisdizione  sul    territorio  dei  comuni  di  Bellinzona,  Cadenazzo,   Lumino,  Sant’Antonino  –  16   con  sede  a   Biasca  e   con  giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni  di    Biasca,  Riviera  –  17    con    sede  a   Acquarossa  e   con  giurisdizione  sul  territorio    dei  comuni  di  Acquarossa,  Serravalle  –  18   con  sede  a Faido  e   con  giurisdizione   sul  territorio  dei  comuni   di Faido,  Airolo,   Bedretto,  Dalpe,  Giornico,  Personico,   Pollegio,   Prato  Leventina,   Quinto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presidenza  itinerante  Art.  1a  4  1  Le  seguenti  ARP  sono  presiedute  dalla   medesima  persona:  –   ARP  1   e   2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Sottotitolo  modificato  dal  R 19.12.2012;   in vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.   modificato  dal   R    10.5.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023   -  BU  2023,   170;  precedenti  modifiche:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172;  BU  2006,  412;  BU   2008,  511;  BU  2009,  538;  BU  2010,  190;   BU   2012,  618;  BU  2013,  109  e   277;  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  275.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dal  R    11.6.2013;  in    vigore  dal  1.7.2013   -  BU  2013,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   ARP  4   e   6;  –   ARP  5,    7   e   9;  –   ARP  11  e   13;  –   ARP  16,  17   e   18.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni    sede  definiscono  il  comune  competente  a  formalizzare  l’assunzione,  fissano  la  remunerazione  e   la ripartizione  dei  costi  e   il   grado  di    occupazione  nei  singoli  comprensori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualsiasi  contestazione  in    relazione  agli   accordi   presi  tra  comuni  nell’ambito   dell’applicazione  della  legge  sull’organizzazione    in  materia  di  protezione  del  minore  e   dell’adulto    dell’8  marzo  1999  (in  seguito:  legge)  deve  essere  sottoposta  ad   un  tentativo   di  conciliazione   dinanzi   alla  Sezione  degli  enti  locali.  In    assenza   di    conciliazione,  decide  il Consiglio  di    Stato  in    prima  istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di assunzione  del  presidente  Art.  1b  6  Per  la  procedura  di  assunzione  del  presidente    valgono    le  disposizioni  del  comune  designato  conformemente  all’art.  1a  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   presidente  Art.  1c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presidente  deve  disporre  della   licenza  in    diritto  o   del  master   in    diritto  e   di un’adeguata  esperienza  nell’ambito  del  diritto  familiare  e di    protezione  dei   minori   e   degli  adulti  o   di    una  formazione  nell’ambito  della  gestione  dei  conflitti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    comune  sede  di  riferimento  sottopone    la  proposta  di  assunzione  al  Consiglio  di  Stato    per  il  preavviso  ai    sensi  dell’art.  8   cpv.  4 legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   supplente  del  presidente  Art.  1d  8  1  I  requisiti  di    assunzione  del  presidente  valgono  anche  per  il   suo  supplente,  fatta  riserva  per  il   grado  di    occupazione  di    cui  all’art.   9 cpv.  1   legge,  che  non  è applicabile   al    supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    supplente  non  può  assumere  mandati  di  patrocinio  in  procedure  nell’ambito  del  diritto  di  protezione  trattate  dalle  ARP  in    cui  opera   il presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prossimità  ARP  per  ricusa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  31  cpv.  4   legge)  Art.  1e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  prossimità  fra  le    autorità   regionali   di protezione   è   stabilita  come   segue:  –  le    ARP  1   e 2, l’ARP   3;  –  l’ARP   3,    l’ARP  2;  –  le    ARP  4   e 6, l’ARP   5;  –  le    ARP  5,    7 e   9,    l’ARP  4;  –  l’ARP   10,  l’ARP   12;  –  le    ARP  11,  12  e   13,  l’ARP  10;  –  l’ARP   15,  l’ARP   16;  –  le    ARP  16,  17  e   18,  l’ARP  15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità  regionale  viciniora  delibera  a    numero    completo  (art.  10    cpv.  1  LPMA);  il   delegato  comunale  è   quello  del  Comune  sede  dell’ARP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Contributo  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  16  legge)  Art.  2  10  Il  Dipartimento    delle  istituzioni    fissa  il  contributo  per    abitante  nei  limiti  del  preventivo  dell’anno  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
                            (art.  17  legge)  Art.  3  11  1  I  costi  per  i  locali,   i  mobili   e   le attrezzature  sono   a carico   del  comune   sede  dell’autorità  regionale  di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cpv.  modificato  dal   R    10.5.2023;  in    vigore   dal  1.6.2023  -  BU  2023,  170;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                275.
                            6    Art.  introdotto   dal  R    11.6.2013;  in    vigore  dal  1.7.2013   -  BU  2013,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dal  R    11.6.2013;  in    vigore  dal  1.7.2013   -  BU  2013,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    11.6.2013;  in    vigore  dal  1.7.2013   -  BU  2013,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    23.8.2016;  in    vigore  dal  26.8.2016  -  BU  2016,   386.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    11.6.2013;   in vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2013,  277;   precedenti  modifiche:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            538;  BU  2012,   618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  costi  di    gestione   corrente   dedotti  i  sussidi   ed  i  ricavi,  sono  ripartiti   tra  i comuni   del  circondario   in  all’aggiornamento  della  chiave  di riparto  a partire  dai  dati  inerenti  la  popolazione  legale  pubblicati  dall’Ufficio  cantonale  di    statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  della  misura  di    protezione,  quando  anticipate  dall’autorità  regionale  di protezione  13  e non  recuperate  dall’interessato  o  da  chi  è  tenuto    al  suo  sostentamento,  sono  a   carico    del  comune    di  domicilio  della  persona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Onere  per  il   segretariato  Art.  4  14  I  comuni  del   circondario  dell’ARP  mettono  a   disposizione  dell’autorità  le    risorse  adeguate  per  lo    svolgimento  dei  loro   compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Membri
                            (art.  9   cpv.  1   legge)  15  Art.  5  1  Sono  eleggibili  in    qualità  di membri   permanenti  e di    loro  supplenti:  a)  sociale  o  educatore  specializzato    con  diploma  professionale  rilasciato  da  una  riconosciuta;  b)   abilitato   ad  insegnare  nelle  scuole   del  Canton  Ticino;  c)   psicologo,  psicoterapeuta,  infermiere,  logopedista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  limiti   dell’organizzazione  e   delle  norme  del  diritto  di  protezione  essi   esercitano  liberamente  il  proprio  mandato.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  membri  ARP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  18  legge)  17  Art.  6  18  1  La  remunerazione   del  presidente  deve  corrispondere  almeno  al    minimo   della  classe  12  del  regolamento  concernente  le funzioni  e   le    classificazioni  dei  dipendenti  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  minima  per   il   membro  è   stabilita   come  segue:  –  fino   a 12’000  abitanti  fr.    5’000.–  –  da   12’001   a   24’000  abitanti  fr.    8’000.–  –  da   24’001   a   36’000  abitanti  fr.  11’000.–  –  oltre   36’000  abitanti  fr.  14’000.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  supplenti  del   presidente  e del  membro  ricevono  fr.  100.–   per  interventi   fino   a   due  ore;   fr.  150.  –  per  la    mezza  giornata   di lavoro  e fr. 250.–  per  la    giornata  intera.  In  caso  di    supplenze  consecutive  superiori  a    due  mesi  essi    vengono  remunerati    come    il   presidente  ed    il   membro  titolare,  la  cui  indennità  sarà  ridotta  proporzionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Competenze
                            In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   legge)  Art.  7  20  All’autorità  regionale  di  protezione  sono    assegnati  i  compiti    che    il   Codice    civile    e    la  legislazione  federale  attribuisce  all’autorità   di    protezione  dei  minori  e degli  adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  per  l’adozione  di misure  di  protezione  d’urgenza  sui  minorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32  legge)  Art.  7a  21  1  L’ufficio  dell’aiuto  e della  protezione  (UAP)  adotta  le    misure  di    protezione   d’urgenza   sui  minorenni  ai    sensi  dell’art.  32  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    10.5.2023;   in vigore   dal  1.6.2023  -  BU  2023,  170;   precedenti  modifiche:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172;  BU  2009,   538;   BU  2010,  190;   BU  2012,   618;  BU  2013,  109  e   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Nota  marginale  modificata  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dal   R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  modificata  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato   dal  R    11.6.2013;  in    vigore  dal  1.7.2013   -  BU  2013,  277;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                618.
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    10.5.2023;  in    vigore  dal   1.6.2023  - BU  2023,  170.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dal  R   15.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,  401;  precedenti  modifiche:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            618;  BU  2013,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dal  R    17.2.2016;  in    vigore   dal  1.3.2016  -  BU  2016,  89.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vige   la    necessità  di    adottare  misure   di    protezione  d’urgenza  quando  il minore   è   senza  la    custodia  in  detenzione,  o in    fuga,   oppure  qualora   la    salute  o   la    vita  del  minorenne  si trovi  in    serio  pericolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   segnalazione   all’UAP   deve  essere  fatta  dalla  Polizia,  dal  servizio  di    autoambulanza  o   dal  care  team,  nei  giorni  feriali   dalle  ore  18  alle   ore  7,  e nei  giorni   festivi   e nei  fine  settimana  24  ore   su 24.  L’UAP  comunica  oralmente   agli  enti  segnalanti  la sua  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Entro    le  ore  10  del  primo  giorno  lavorativo  l’UAP    comunica  in  forma    scritta  la  sua  decisione  all’autorità  regionale  di    protezione  competente,  la quale  verifica  e   decide  sulla   misura   nel  corso  del  giorno  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Deliberazioni
                            (art.  10  legge)  22  Art.  8  1  L’autorità  regionale  di    protezione  23  delibera,   di    regola,  in seduta  plenaria.   Sono  riservati  i  provvedimenti  cautelari   urgenti.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente   può  decidere  della   deliberazione  in    via  di circolazione  eccetto  per  l’adozione,  la revoca  o  la modifica  di    misure   di    protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  il presidente  abbia  deciso   la    deliberazione  in via   di    circolazione,  ogni  membro  può  esigere   che  essa  avvenga  in    seduta  plenaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Informazione
                            (art.  5   legge)  Art.  9  25  Le  autorità   regionali   di    protezione  26  e l’autorità   di    vigilanza   hanno  accesso  alla  banca  dati  Movpop  dove  necessario  per  l’esercizio  delle  proprie   funzioni.  Autorità  di  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Camera  di  protezione  Art.  10  27  1  La  Camera   di    protezione  del  Tribunale  di appello  è   l’autorità  di    vigilanza   ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            441  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa:  a)  la    vigilanza  generale  sugli   organi  di    protezione  e   sui  loro  membri  e decide  le    sanzioni  nei   loro  confronti  (art.  51  cpv.  1   e   2 legge);  b)  le    direttive   generali,   segnatamente  sulla   tenuta  degli  incarti  e   gli atti   da  presentare   nella  di    reclamo;  c)  altre  competenze  per  il tramite  dell’Ispettorato  (art.  11).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispettorato
                            Art.  11  28  L’Ispettorato:  a)  ed  assiste  le    ARP  e, ove   necessario,  impartisce  le    necessarie   direttive   puntuali;  b)  gli atti   e i  registri  delle   misure  di    protezione   presso  gli  uffici  delle  ARP;  c)   e   propone   le    norme  o   eventuali   modifiche   di    norme;  d)  ad  un’applicazione  regolare  ed  uniforme   delle   norme  in    materia  di protezione  del  minore  dell’adulto,  segnala   alla   Camera  di    protezione   le    irregolarità  passibili  di sanzione  e istruisce  i  disciplinari  (art.  10  cpv.  2   lett.  a).  Autorità  centrale  e   esecutiva  per  rapimenti  di  minori  29
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  11a  30  1  La  Camera  di    protezione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota  marginale  modificata  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Art.  modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    11.6.2013;   in vigore   dal  1.7.2013  -  BU  2013,  277;   precedenti  modifiche:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            412;  BU  2009,   538;   BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato   dal  R    11.6.2013;  in    vigore  dal  1.7.2013   -  BU  2013,  277;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                618.
29
                            Titolo   introdotto   dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  introdotto  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  -  BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  centrale  di cui  all’art.  2   cpv.   1   della   legge  federale  sul   rapimento   internazionale   dei  e   sulle  Convenzioni    dell’Aia  sulla  protezione    dei    minori  e   degli    adulti  del  21  dicembre  (LF-RMA);  b)  di esecuzione  in caso  di    ritorno  dei  minori  secondo  l’art.  12   cpv.  1   LF-RMA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’esecuzione  delle  decisioni  di  cui  al  cpv.  1    lett.  b,  la  Camera  di  protezione  è  coadiuvata  dall’Ispettorato.  Quest’ultimo  organizza    il   ritorno  del  minore,  se  del  caso  con  la  collaborazione  dell’Ufficio  delle  famiglie  e   dei  minorenni   (UFaM),  cercando   di    favorire   un  ritorno  volontario  (art.   12  cpv.  2   LF-RMA).  Tutori,  curatori,   assistenti  e   rappresentanti
                        
                        
                    
                    
                    
                Curatori
                            Art.  12  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  regionale  di    protezione  32  designa  il curatore   sentito  l’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riservato  il   caso  d’urgenza,   il   curatore,  prima  della  designazione,  è   presentato  all’interessato   nel  quadro  di  un  incontro  presente  un  delegato  dell’autorità  di  protezione  33  che  informa  le  parti  dei  reciproci  diritti  e   doveri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  13  34  Salvo  diversa  indicazione,  il curatore  rimane  in    carica   per  due  anni  e, riservato  il caso   di  dimissioni  o   mancata  conferma,  il mandato  si    intende  rinnovato  di anno  in    anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  delle   curatele
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  14  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  dell’aiuto  e   della  protezione   (UAP)  assume   il   ruolo  di Ufficio   delle  curatele  ai  sensi  dell’art.  4   della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riservato  il   principio  di  sussidiarietà,  l’UAP  assume  l’esecuzione    delle    misure    che    richiedono  particolari  competenze  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  curatori  dell’UAP   non   possono  invocare  i  motivi  di    dispensa  di cui  all’art.  400  cpv.  2   CC;  possono  tuttavia  contestare  la nomina   per  violazione   del  principio  di sussidiarietà  del  loro  ufficio   rispetto  al  curatore  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Essi  sottostanno  alle  norme  generali   disciplinanti  l’attività   dei  curatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Curatori  privati  Art.  15  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  comune    mette  a   disposizione  dell’autorità  regionale  di  protezione  38  ,  e   aggiorna  annualmente,  un  elenco  di    persone  idonee   disposte  ad  assumere  mandati  di    curatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    comune  sede,  unitamente  ai  comuni    del  comprensorio,  devono  garantire  all’autorità  di  protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  un  adeguato  numero  di curatori  professionisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Remunerazione
Principio
                            (art.  49  legge)  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  curatori    hanno  diritto  per  le  loro  prestazioni  ad    un  compenso  fissato  dall’autorità  di  nomina  nonché  al    rimborso  delle   spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                31
                            Art.  modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dal  R   19.12.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,  618;  precedenti  modifiche:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            412;  BU  2009,   538.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Art.  modificato  dal  R    8.10.2013;    in  vigore  dal  15.10.2013  -  BU  2013,  410;  precedenti    modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002,  76;  BU  2006,  412;  BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  R   19.12.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,  618;  precedenti  modifiche:   BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76;  BU   2006,  412.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art.   modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618;   precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                538.
                            2  All’assunzione  del  mandato    l’autorità    di  protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  definisce  con    il   curatore  la  remunerazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda  di    indennità  ed  il conteggio  delle   spese  vanno  presentati  per  approvazione  all’autorità  competente  con  il   rendiconto   annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   curatore  può  chiedere   il   rimborso  delle   spese  o   un  anticipo  sull’indennità  già  nel  corso   dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo
                            (art.  49  legge)  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’indennità  è  stabilita  tenendo  conto  dell’estensione  e    della    complessità  dei  compiti  conferiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riconosciuta   un’indennità  compresa   fra  i  fr.  40.–  e i  fr.  80.–  l’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    curatore  è    tenuto    ad  informare  tempestivamente  l’autorità    di  protezione  43  qualora    l’impegno  supera  il   tempo  lavoro  concordato  all’assunzione  del  mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le trasferte  con  autoveicoli  viene  riconosciuta   un’indennità   di    fr.  0.60/km;  per  le    altre  il  costo  del  biglietto  di    seconda  classe   dei  mezzi   di    trasporto  pubblici  e,    ove  indicato  dal  criterio  di    economicità,  eventuali  abbonamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  per    l’adempimento  di  compiti  particolari  s’impone  il  ricorso  a  persone  con  conoscenze  professionali  specifiche,  per  tali  mansioni  è   riconosciuto  un   onorario  corrispondente  a  quello  della  tariffa  applicata  nel  relativo  ramo  di    attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’onorario  calcolato   in base  al    precedente  capoverso  può  essere   ridotto  del  30%   se  la situazione  economica  del  pupillo   lo giustifica.  Amministrazione  delle   misure   di  tutela
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  d’intervento  Art.  19  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adozione  di qualsiasi  provvedimento  di    protezione  presuppone  un  piano  d’intervento  deciso  dall’autorità  regionale  di  protezione  46  .  La  decisione  di  istituzione  della  misura    definisce  il  problema,  gli  obiettivi  perseguiti,  i  mezzi  impiegati,  le responsabilità,  le scadenze  per  la    valutazione  dei  risultati   e   per  l’eventuale  ridefinizione  del  piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dove   necessario  può  essere  designato  un  capoprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  regionale  di  protezione  47  riceve  alle  scadenze  convenute  i  rapporti    di  valutazione  e  verifica  l’adeguatezza  delle  misure  adottate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inventario
                            (art.  405   cpv.  2   CC)  48  Art.  20  1  La  compilazione  dell’inventario  incombe  al curatore  e   al    delegato  dell’autorità   regionale  di  protezione.  49  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inventario   va presentato   prima  possibile;  l’autorità   regionale  di protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  deve  approvarlo  entro  sessanta  giorni   dall’entrata  in    vigore  della  misura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  richiesto  dalle  circostanze  l’autorità  regionale  di protezione  52  o il  curatore  ordinano  subito  misure  cautelari  a   salvaguardia   del   patrimonio.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ove  non  risultasse  possibile  presentare  ed  approvare   l’inventario  completo  nel  termine  massimo  di  sessanta  giorni,  sarà   inoltrato  un  rapporto  provvisorio  indicante  i beni  ed  i  valori  conosciuti  con  la  segnalazione  di    quelli  presumibili  o   da  verificare.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.   modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618;   precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                538.
                            43  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Nota  marginale  introdotta  dal  R    10.5.2023;  in vigore   dal  1.6.2023   -  BU  2023,  170.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Nota  marginale  modificata  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  modificato  dal   R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beni   vanno   indicati  al    loro  valore   reale.  Se  un  immobile  è   registrato  al    valore  di    “stima  ufficiale”,  ciò  va evidenziato;  beni   di    scarso  valore   sono   registrati   pro  memoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    partecipazione  a  proprietà,  come  l’esistenza  di  polizze  assicurative,    pegni  mobiliari  o  immobiliari,  oneri   o altri  diritti  vanno  adeguatamente  segnalati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inventario  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  405   cpv.  3   CC)  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ad  istanza  del  curatore,  l’autorità    regionale  di  protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  può,    se  le  circostanze    lo  consigliano,  ordinare  l’allestimento  dell’inventario  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incarico   di    allestire  l’inventario  pubblico  è   affidato  ad  un  notaio  che   provvede  alla   pubblicazione  delle  gride.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’iscrizione  ad  inventario  di    un  determinato  elemento  dell’attivo  o del  passivo   appare  dubbia   o è  contestata,  il notaio  ne  fa    menzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Terminate  le  operazioni    d’inventario,  il  notaio  lo  chiude    trasmettendolo  al  curatore  e   all’autorità  regionale  di protezione.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   curatore  e   l’autorità   regionale  di  protezione  57  rimangono  competenti   per  l’adozione  di  eventuali  misure  di    salvaguardia   del  patrimonio.  Art.  23  ...  58
                        
                        
                    
                    
                    
                Rendiconti
                            (art.  410   e   411  CC)  Art.  24  59  1  Ogni  anno,  entro  la  fine  del  mese  di  febbraio,  il   curatore  deve  presentare  all’autorità  regionale  di  protezione  60  il   rapporto  morale    e/o  il  rendiconto  finanziario.    Per  giustificati  motivi  l’autorità  regionale  di    protezione  può  accordare  una  proroga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   curatore  deve   sottoporre   i  rapporti   al    curatelato  che  ha  compiuto   i sedici  anni  per  esame  e   firma.  Ove  ciò  non  fosse  possibile   ne  darà  motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  regionale  di    protezione  61  approva  i  rendiconti   entro  il   30   giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  dei  conti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   cpv.  3   legge)  62  Art.  25  63  Della  verifica  dei  conti  deve  essere  incaricata  una  persona  interna   alla  segreteria  o un  ausiliario  esterno  aventi  le  necessarie  competenze.  La  responsabilità  dell’approvazione  dei  conti  compete  all’autorità  regionale  di    protezione.  64  Art.  26-27  ...  65  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  66  Art.  28  Il   presente  regolamento  abroga:  il  regolamento  sulle    tutele  e   curatele  del  18    gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1951  ed  il   regolamento  concernente  le    tariffe  in    materia  di tutele  e   curatele   del  19  settembre   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  67
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Art.  modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  abrogato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                60
                            Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Nota  marginale  introdotta  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  -  BU  2012,   618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  abrogati  dal  R    19.12.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2012,  618.
                        
                        
                    
                    
                    
                66
                            Nota  marginale  introdotta  dal  R    10.5.2023;  in vigore   dal  1.6.2023   -  BU  2023,  170.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Nota  marginale  introdotta  dal  R    10.5.2023;  in vigore   dal  1.6.2023   -  BU  2023,  170.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  in    vigore  il   1. gennaio  2001.  Norma  transitoria  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   remunerazione  dei  curatori  per  l’attività  svolta  fino  al    31  dicembre  2012  è   calcolata   sulla   base  della  normativa  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  mandati  pendenti   al    1°  gennaio  2013  l’autorità  di    protezione  69  ha   tempo  fino   al    31   dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013  per  definire  con  il   curatore  una  remunerazione   oraria  secondo  gli  art.  16   e   17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fintanto  che    l’autorità    regionale  di  protezione  70  non  avrà  definito  con    il  curatore  una  diversa  indennità,  sono  riconosciuti   fr.  40.–  all’ora.  Norma  transitoria  71  I  presidenti  in    carica  al 1°  gennaio  2013  possono  essere  confermati  senza  la procedura  di    concorso.  Pubblicato  nel   BU  2000  ,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Norma  transitoria  introdotta  dal  R    19.2.2013;   in vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2013,  109.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                70
                            Denominazione  modificata  in «ARP»  dal  R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Norma  transitoria  introdotta  dal  R    11.6.2013;   in vigore  dal  1.7.2013  -  BU  2013,  277.