Regolamento della legge sulle scuole universitarie
                            Regolamento  della  legge  sulle  scuole   universitarie  (RLSU)  1  del  18  febbraio  2014  (stato  1°  giugno  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulle  scuole   universitarie  del  3   ottobre   1995,  2  decreta:  Capitolo  primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  1  3  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della  cultura  e   dello  sport    (di  seguito  Dipartimento)    è  competente  per  l’applicazione  della   legge  sulle   scuole  universitarie  del  3   ottobre  1995  (di seguito  legge)  e   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  insegnamenti  in  altre  lingue  Art.  1a  4  L’Università  della  Svizzera  italiana  e   la    Scuola   universitaria  professionale  della  Svizzera  italiana  sono    tenute  a   presentare  al  Consiglio  di  Stato  la  richiesta  di  autorizzazione  per  corsi  di  laurea  bachelor    e  master  che    prevedono  più    di  1/3  dei  crediti  ECTS  erogati  in  lingue  diverse  dall’italiano.  Il   Consiglio  di    Stato  risponde  entro  due  mesi  dalla  richiesta.  Capitolo   secondo  Università  della  Svizzera  italiana  (USI)  e   Scuola  universitaria  professionale   della  Svizzera  italiana  (SUPSI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Politica  universitaria  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato,  tramite  il   Dipartimento,  cura  gli  interessi  del   Ticino  come  Cantone  universitario  negli  organi  nazionali  ed  intercantonali  preposti  alla  politica  universitaria  e   della  ricerca  scientifica  o   dinanzi  ad  essi.   Esso  sovrintende  alla  collaborazione  transfrontaliera  in questi  campi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  dell’USI  e il  Consiglio  della   SUPSI  curano,   conformemente  alla   politica  universitaria  del  Cantone,  i  rapporti  diretti    con  università  e  scuole  universitarie    professionali  svizzere  ed  estere,  delegandoli  agli  organi   loro  subordinati  per  gli aspetti  di    loro  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rientrano   segnatamente   nella  politica  universitaria   del  Cantone  e   limitano  l’autonomia  degli  organi  dell’USI  e   della  SUPSI:  a)   di reciprocità   che  determinano  conseguenze  importanti  per  gli  studenti  ticinesi   in altre  o   scuole   universitarie  professionali;  b)  che  determinano,  anche  indirettamente,  conseguenze  finanziarie  rilevanti  per  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   direttore  del  Dipartimento   e   il   presidente   dell’USI   rispettivamente   della  SUPSI  rappresentano  o  concordano  la    rappresentanza  nei  diversi   organi,  secondo   le    competenze  rispettive   e   le necessità  di  coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  permanente  di coordinamento   universitario  Art.  3  1  La  Commissione  permanente  di  coordinamento  si  riunisce  su  richiesta  di  uno  dei  competenze  e   dell’autonomia   dei  rispettivi  organi  decisionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione    della  cultura  e    degli  studi  universitari    (di  seguito    DCSU)  ne    assume  i  compiti    di  segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  per  studi  sanitari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   24.5.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dalla   L   24.5.2023;   in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   182.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dalla  L 24.5.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dal  R    30.9.2021;  in    vigore  dal  1.10.2021  -  BU  2021,   278.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  in  formazione  che  frequentano  corsi  di  laurea  triennali  (bachelor)  in  cure  infermieristiche,  ergoterapia    e    fisioterapia    della  SUPSI  percepiscono  dal  Cantone    le  indennità  mensili  definite  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Cantone    recupera    dagli  istituti  di    pratica  il    salario  riconosciuto    alle    persone  in  formazione  di    cui  al cpv.  1 durante   i  periodi  di    formazione  pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Unità  di  coordinamento  stage  sociosanitari    della    Divisione  della  formazione  professionale  coordina  la  gestione  amministrativa  delle  indennità  e   della  fatturazione    agli  enti  di  formazione,  in  collaborazione  con  la    SUPSI  e   l'Ufficio  degli  stipendi  e   delle  assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   persona  in    formazione   che  intende  interrompere  la    formazione   è tenuta   a rispettare  un  termine  di  preavviso  di  un  mese    per  la  fine  di  un  mese.  Il    versamento  dell’indennità  viene  sospeso  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   persona   in    formazione  è   tenuta   ad  osservare  il   segreto  professionale  e d’ufficio  anche   quando  termina  o   abbandona  la formazione  pratica  e   la    SUPSI.  Capitolo   terzo  Affiliazione  e   associazione  di  enti  terzi  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di affiliazione  Art.  3b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’affiliazione   di    una  facoltà,   di    un  dipartimento  o di    un   istituto  a   USI   o   SUPSI  è valutata  in  prima  istanza  dal  Consiglio  dell’USI    o  dal  Consiglio  della  SUPSI.  In  tale  procedura  il   consiglio  tiene  conto  dei   requisiti  di    cui  agli   art.  13  e   16  della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accordo   di    affiliazione  per  essere  valido  deve  essere  approvato  preliminarmente  dal  Consiglio  di  Stato  se  non  comporta    oneri  finanziari    o    dal  Gran  Consiglio  se  comporta  oneri  finanziari  per  il  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Facoltà,  dipartimenti  o istituti  affiliati   con  l’approvazione  del  Gran   Consiglio   sono   finanziati   di    regola  attraverso  i  contratti   di    prestazioni  della   scuola  affiliante,  che  devono  essere   in    tal  senso  modificati.  I  contributi  cantonali    sono  versati    in  modo  integrale  dall’ente  affiliante  all’ente  affiliato  secondo  quanto  specificato  nell’accordo  di    affiliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di associazione  Art.  3c  8  1  L’associazione  di    un  pubblico  o privato   all’USI   o   alla  SUPSI  è valutata   in prima  istanza  dal  Consiglio  dell’USI  o   dal  Consiglio  della  tenendo  conto  dei  requisiti  di cui   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  della  legge  o   di requisiti  equivalenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   proposta  di    associazione  viene  comunicata  dal  Consiglio  dell’USI  o dal  Consiglio  della   SUPSI  al  Consiglio  di    Stato,   al    quale  spetta  la    ratifica  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ente  associato   e   la scuola  associante  stipulano   un  accordo  di    associazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Eventuali  contributi  cantonali    vengono    versati    direttamente  all’ente    associato  attraverso    un  contratto  di    prestazioni  specifico.  Capitolo  quarto  Protezione  della  denominazione  e dei  titoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denominazioni  e titoli   tutelati  10  Art.  4  1  Le  denominazioni  tutelate     che  necessitano  di  autorizzazione,     inclusi  i   casi  di  declinazioni  al  plurale    o  al  femminile,    di  utilizzo  dei  termini  in  nomi    composti,  di  uso  di  termini  omologhi  o   analoghi  in    altre   lingue,  sono  le    seguenti:  a)  universitario;  b)  accademico;  c)  d)   (sostantivo   e   aggettivo);  e)   scuola  (o  altre   accezioni  corrispondenti  ai    termini  «  Hochschule  »  oppure  «  haute   école  »);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  reintrodotto  dal   R    11.5.2022;  in    vigore   dal  1.9.2022  - BU  2022,   127;  precedenti  modifiche:  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            340  e   415;  BU   2021,  278.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Capitolo  modificato  dal  R    12.7.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.   modificato  dal  R    4.10.2016;  in    vigore  dal  1.10.2016  -  BU  2016,  415;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                340.
                            8    Art.  introdotto   dal  R    4.10.2016;  in    vigore  dal  1.10.2016  -  BU  2016,   415.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Capitolo  modificato   dal  R    24.5.2023;  in  vigore  dal  1.6.2023  - BU  2023,   182;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Nota  marginale  modificata  dal  R    24.5.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  - BU  2023,  182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  titoli   di    studio  di grado   terziario   universitario  soggetti  a   protezione,  inclusi   i  casi  di declinazione  al  femminile,  di  forma  abbreviata,  di uso  di  termini   omologhi  o analoghi   anche  in  altre  lingue,  sono:  bachelor,  master,  dottore,   PhD,  licenza,  laurea.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effetti  della  protezione  Art.  5  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Senza  autorizzazione  del  Consiglio  di  Stato  di  cui  all’art.  14  5 e 6   della   legge,  è  vietato  usare  le    denominazioni  o conferire  titoli  protetti  da  parte  di    enti   che   operano  o hanno   sede  sul  territorio  cantonale,  offrendo   in    proprio   o   per  conto  di terzi  o   attraverso  terzi,  in    forma  completa  o  parziale  corsi  di    formazione  di    livello  terziario  universitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilizzo  delle  denominazioni  e    titoli  protetti  è    precluso  ai  soggetti    di  cui  al  cpv.  1  nelle    forme  seguenti:  a)   nome;  b)   testo   che  definisce   lo    scopo  nell’iscrizione  nel  Registro  di commercio;  c)   atti  ufficiali  e   nella   comunicazione  a   terzi  (pubblicazioni,  internet  ecc.);  d)   attestati  o diplomi  di    studio  rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  provvisoria  Art.  6  1  L’autorizzazione  provvisoria  è    concessa    dal  Consiglio  di  Stato    quando  l’autorità  di  accreditamento  o   l’ente   da  essa  delegato  stabilisce   l’entrata  in    materia  dichiarando  superato   l’esame  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  provvisoria  è valida   al    massimo  per  due  anni  e   può  venire  rinnovata  per  giustificati  motivi.  A   tal  fine  il   titolare  informa  il   Consiglio  di    Stato   sullo  stato  della   procedura  di accreditamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  provvisoria   è   revocata  se  la    decisione  di    accreditamento  è   negativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  provvisoria  deve  essere  esplicitamente   dichiarata  come  tale   nella  comunicazione  a  terzi  secondo  la    formulazione   indicata  nella   decisione   del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  definitiva  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  definitiva  è  concessa  dal  Consiglio  di  Stato  quando    l’autorità  di  accreditamento  ha   concesso   l’accreditamento  istituzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  definitiva   ha  validità  fino  alla  scadenza  del   periodo   di    accreditamento   e può  essere  rinnovata  solo  dopo  comprovato  rinnovo   dell’accreditamento  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolarietà  e procedura  Art.  8  1  Le  richieste  di  autorizzazione  provvisoria   o   definitiva  sono  presentate  da   un  soggetto  giuridico  titolare  della   scuola  o dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  non  possono   essere   trasferite  ad  altro   soggetto  giuridico  senza  il   consenso   del  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   richieste  devono  essere  inviate  alla  DCSU   corredate  dei  seguenti  documenti:  a)    di  richiesta  di  autorizzazione  provvisoria,    la  lettera  di  conferma  di  entrata    in  materia  di    accreditamento   o   dell’ente   da  essa  delegato;  b)   di richiesta  di autorizzazione  definitiva,  la decisione  di accreditamento   dell’autorità  di  c)   e   i  regolamenti;  d)  degli  studenti  iscritti  e    delle    matricole    per  provenienza    (Svizzera,  Italia,  altri  Paesi)  dell’ultimo   semestre  autunnale;  e)   di    diplomi  del  precedente   anno  per  tipologia  (bachelor,   master,  dottorato).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare  Art.  9  I  titolari  di   un’autorizzazione  provvisoria     o  definitiva  sono  responsabili  della  comunicazione  tempestiva  di    tutte  le    modifiche  del  loro   status  alla  DCSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  e   revoca   dell’autorizzazione  Art.  10  In  caso  di    violazione  delle  prescrizioni  dell’art.   5 nonché   di    mancate  comunicazioni  o di  comunicazioni  ingannevoli  il   Consiglio  di    Stato,  su  proposta  del  Dipartimento,  può:  a)   l’ente   che   incorre  nella   scorrettezza  o nell’abuso;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  abrogata  dal  R    24.2.2016;  in    vigore   dal  26.2.2016  - BU  2016,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Cpv.  introdotto  dal  R    24.5.2023;  in vigore   dal  1.6.2023  -  BU  2023,  182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    24.5.2023;   in vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,  182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’autorizzazione;  c)  l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  delle   scuole  e degli  istituti  Art.  11  1  L’elenco  aggiornato  delle  scuole   e   degli  istituti   accreditati  o   in    via  di    accreditamento  è  pubblicato  sul  sito   Internet  dell’amministrazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elenco  menziona:  a)   e la    sede;  b)  dell’autorizzazione;  c)  di    accreditamento  istituzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  12  Il   Dipartimento  vigila  affinché  siano   rispettate  le    prescrizioni   in    materia  di    protezione  delle  denominazioni  e dei   titoli.  In    particolare  esso:  14  a)  sulla  conformità  dell’utilizzo  delle   denominazioni  e dei  titoli   tutelati;  15  b)  la conformità  delle  informazioni  fornite  agli  studenti  sul  valore   dell’autorizzazione  e   sullo  di    accreditamento;  c)  alle  scuole    o  agli  istituti    l’immediata  rettifica    delle  informazioni  non  chiare,  errate    o  fornite  a   terzi;  d)  all’autorità  penale   i  casi   di    cui  agli  14  cpv.  10  e 14a  cpv.   4   della  legge.  16  Capitolo  quinto  Istituti  di ricerca  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  per  i  contributi  Art.  13  1  I  contributi  di cui  all’art.   16  cpv.   3   della   legge  possono   essere  erogati:  a)  partecipazione  al capitale  di    dotazione  o   per  sostenere  particolari  fasi   di    sviluppo;  b)  il tramite  di  un  contratto  di  prestazioni,  di regola   per  istituzioni  consolidate  con   le  quali   è  definire  un  contributo  di    gestione  annuo;  c)  capitale  di    avvio  per  un  progetto  di    polo  di competenza  definito  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  di    cui   al    cpv.  1   lett.  a) e   b)  sono  riservati  agli  istituti  che   adempiono  ai    requisiti  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  cpv.  2   della   legge   e   che  non  ricevono  altri   finanziamenti   cantonali.   La  verifica  compete  alla  DCSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sviluppo  della  ricerca  e   di  poli  scientifici  di competenze  Art.  14  Per  finanziare  i  contributi  previsti  all’art.  13  cpv.   1 lett.   a)  e   c)    il   Cantone   può  avvalersi   di  un  credito  quadro  per  lo    sviluppo  della   ricerca  scientifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valorizzazione  dei   risultati  della  ricerca  Art.  15  La  valorizzazione  dei  risultati    della    ricerca    deve  essere  prevista  espressamente    dallo  statuto  dell’Istituto  che  richiede  i  contributi  cantonali.  Capitolo  sesto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  16  ...  20  Capitolo   settimo  Contributi  cantonali  ai    cantoni  universitari  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Frase  modificata  dal   R    24.5.2023;  in    vigore  dal   1.6.2023  - BU  2023,  182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    24.5.2023;   in vigore  dal  1.6.2023  -  BU   2023,  182.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Lett.  modificata  dal  R    24.5.2023;   in vigore  dal  1.6.2023  -  BU   2023,  182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Capitolo   modificato  dal  R    12.7.2016;   in    vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  abrogato   dal   R    14.10.2020;  in    vigore   dal  16.10.2020  - BU  2020,  304.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Capitolo  abrogato   dal  R    30.9.2021;  in    vigore  dal  1.10.2021  - BU  2021,  278;  precedente   modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  340.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dal  R    30.9.2021;  in    vigore   dal  1.10.2021  - BU  2021,  278.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Capitolo  dal  R   5.4.2017;   in    vigore   dal  7.4.2017  -  BU  2017,  80;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                340.
                            Art.  16a  22  I  pagamenti   ai    Cantoni  universitari  dei  contributi  del  Cantone  Ticino   previsti  dall’accordo  intercantonale  sulle  università  e   dall’accordo  intercantonale  sulle  scuole  universitarie  professionali  in  vigore,  nonché  quelli  agli  organi  intercantonali  previsti  dall’accordo  intercantonale  nel  settore   delle  scuole  universitarie  svizzere  e  dalla     convenzione     tra  la   Confederazione  e  i   cantoni  sulla  cooperazione  nel  settore  universitario  in  vigore,  avvengono    su  autorizzazione    dell’Ufficio  del  controlling  e  degli  studi  universitari  della  Divisione  della  cultura    e  degli    studi  universitari  del  Dipartimento.  Capitolo  ottavo  23  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  17  Il  regolamento     della     legge     sull’Università  della  Svizzera  italiana,     sulla  Scuola  universitaria  professionale    della  Svizzera  italiana  e    sugli  Istituti    di  ricerca  del  13  marzo  2007  è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  18  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  24  Pubblicato  nel   BU  2014  ,  109.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato   dal  R    9.9.2020;  in vigore   dal  11.9.2020  -  BU  2020,   281;   precedente  modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                80.
23
                            Capitolo   introdotto  dal  R    5.4.2017;  in    vigore   dal  7.4.2017   -  BU  2017,   80.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Entrata  in    vigore:  21   febbraio  2014  - BU   2014,   109.