Regolamento concernente la protezione contro il fumo
                            Regolamento  concernente  la    protezione  contro  il fumo  del   24   aprile   2013  (stato  1°  giugno  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  la legge  federale  concernente   la    protezione  contro  il fumo  passivo  del  3 ottobre   2008  (di seguito  legge  federale)  e   l'ordinanza   concernente  il fumo  passivo  28   ottobre  2009  (di seguito  ordinanza  federale);  visti  gli articoli  23,  50,  52  e   52a  della  legge  sulla   promozione  della   salute  e   il  coordinamento  sanitario  del  18   aprile   1989  (legge  sanitaria);  visto  l’articolo  35  della  legge   sugli  esercizi  alberghieri  e   sulla  ristorazione  del  1° giugno   2010  (Lear),  1  decreta:  Capitolo  primo  Protezione  dal  fumo  passivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1  Le  disposizioni   contenute  nel  presente  capitolo  si applicano  ai    locali   chiusi   accessibili   al  pubblico  o    adibiti  a    luogo    di  lavoro    per  più  persone,  ad  eccezione  delle  imprese  del  settore  alberghiero  e   della  ristorazione  disciplinate   dalla  Lear.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  2  1  È  decretato  il   divieto  di  fumare,  rispettivamente  consumare    prodotti  per  fumatori,  nei  locali  chiusi  accessibili  al    pubblico  o   adibiti  a   luogo  di    lavoro  per  più  persone.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Per    prodotti  per    fumatori  si  intendono  i  prodotti  elencati  nell’art.    52  cpv.  1    e    1  bis  della  legge  sanitaria.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  ai  luoghi  elencati  all’art.  1   cpv.  2   della  legge  federale,  sono  luoghi  accessibili   al  pubblico  in  particolare:  a)  di    svago   e   culturali;  b)   adibiti  a   fiere   e   mostre;  c)  le    strutture  dove  si    svolgono   attività  per   e con  i  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    divieto  si  estende  pure  agli  spazi  pubblici  accessori    dei    luoghi  elencati    all’art.    1  della  legge  federale  e   al cpv.  2 del   presente  regolamento   quali  ad  esempio  atrii,  corridoi,   foyer  e   servizi  igienici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  considerati  spazi  aperti  gli  spazi  che  presentano  un’apertura   direttamente  verso  l’esterno  di  almeno  la metà  del  perimetro   della   struttura   (l’apertura   del  soffitto  non   è presa  in considerazione);  tende,  gazebo,   vetrate,  terrazze,  porticati  e altre   strutture  analoghe  sono   considerati  spazi  chiusi   se  non  rispondono  a questi  requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   gestore  o   responsabile  dell’ordine  interno  può   prevedere  il   permesso  di fumare,  rispettivamente  consumare  prodotti  per  fumatori,   nei  luoghi   di cui  all’art.  7   dell’ordinanza  federale.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spazi  adibiti  ai    fumatori  Art.  3  1  È  riservata  la  facoltà  di  creare  spazi    o   locali    fisicamente  separati  e   opportunamente  ventilati  adibiti   ai fumatori  ai    sensi  dell’art.   2   cpv.  2 della   legge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli    spazi  adibiti    ai  fumatori  si  applica    l’art.  4    dell’ordinanza  federale  e,  per  quanto  riguarda  la  ventilazione,  per   analogia  l’articolo  50  lett.   b   del  regolamento  della  legge  sugli  esercizi   alberghieri  e  sulla  ristorazione  del  16  marzo  2011  (RLear).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   messa  in funzione  di locali  o   spazi  adibiti  ai    fumatori  deve  essere   preceduta  dalla  presentazione  all’Ufficio  di sanità  di una   dichiarazione   di    uno  specialista  di    impianti   di ventilazione   dalla  quale   risulti  la  conformità   dell’impianto  a   quanto  stabilito   dall’art.  50  lett.  b RLear.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  locali  o   spazi  adibiti   ai    fumatori  non   possono  essere  adibiti  a   luoghi  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  4  La  vigilanza  sul  rispetto   del  divieto   compete:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    26.4.2023;  in    vigore   dal  1.6.2023  - BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    26.4.2023;  in vigore   dal  1.6.2023  - BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   introdotto  dal  R    26.4.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    26.4.2023;  in vigore   dal  1.6.2023  - BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dell’ispettorato  del  lavoro  per  quanto  riguarda  la protezione  della  salute  dei  lavoratori;  b)  di sanità  per   gli  altri  locali.  Capitolo   secondo  Protezione  dei  giovani
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  distribuzione   e   la    vendita  di    prodotti  per  fumatori  a giovani  minori  di    18  anni  è   vietata.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Per    prodotti  per  fumatori  si  intendono  i  prodotti    elencati  nell’art.    52a  cpv.  1  e  4  della  legge  sanitaria.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    personale  di  vendita  è  tenuto  a    controllare  l’età  del  cliente,  esigendo  la  presentazione    di  un  documento  di    identità  ufficiale,  qualora  vi    fossero  dubbi  sull’età  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Distributori  automatici  Art.  6  7  La  distribuzione  e    la  vendita  di  prodotti  per  fumatori    tramite  distributori  automatici  è  autorizzata  unicamente    a  condizione  che  il  rispetto  del  divieto  sancito  dall’art.  5   sia  garantito    da  adeguate  misure  di controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comunicazione,  sensibilizzazione  e   sorveglianza  Art.  7  1  I  responsabili  dei  luoghi    di  distribuzione  e   di  vendita  di  prodotti  per  fumatori    devono  esporre  in    modo  chiaro  e visibile  un  avviso   di    divieto  della   vendita  di    prodotti  per  fumatori   ai giovani  minori  di    18   anni,  che  verrà  loro  fornito  gratuitamente  tramite  l’Ufficio  del  medico   cantonale.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  responsabili  dei  luoghi   di distribuzione  e di  vendita  di prodotti  per  fumatori,  come  pure  di quelli  che  ospitano  i  distributori  automatici,  sono  tenuti    a   istruire  il   personale  di  vendita    e   i  gerenti  sul  rispetto  delle   norme  contenute  nel  presente  regolamento.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    scopo  preventivo  e    informativo,  l’Ufficio    del  medico  cantonale  può  ordinare    test  d’acquisto  impiegando  giovani  minori  di 18  anni   nonché  organizzare  campagne  d’informazione,   eventualmente  assieme  alle  associazioni  attive  nel  settore.  Capitolo   terzo  Disposizioni  penali  e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  8  1  Le  infrazioni   alla  legge  federale  e   alla   relativa  ordinanza  sono  punite  in virtù  dell’art.  5  della  legge   federale,  le    infrazioni  alle  disposizioni  cantonali  contenute   negli   art.  52  e   52a   della   legge  sanitaria  e   nel  presente  regolamento  sono  punite  in virtù   dell’art.  95  della   legge   sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   perseguimento  penale  è di    competenza:  a)     dell’ispettorato     del  lavoro     per  le  infrazioni  relative  al   divieto  di  fumare,  consumare  prodotti  per  fumatori,  negli  spazi  adibiti    a  luogo    di  lavoro  per  più
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  b)    Dipartimento  delle  istituzioni,  Polizia  cantonale,  Servizi  generali,    Servizio  autorizzazioni,  e giochi   per  le    violazioni  del  divieto   di    vendere  prodotti  per  fumatori  ai    minori  di 18  commesse  negli   esercizi  alberghieri  e della   ristorazione;  12  c)   di    sanità  per  le    altre   infrazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    infrazioni    constatate  da  parte  della  Polizia    cantonale    o   della  Polizia    comunale,  che  possono  ispezionare  i  locali,  sono  oggetto  di    un  rapporto  che   è trasmesso  all’Ufficio  competente  ai    sensi  del  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  procedimento  si    applica  la    legge   di    procedura   per   le    contravvenzioni  del  20   aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravventori
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    26.4.2023;  in vigore   dal  1.6.2023  - BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv.   introdotto  dal  R    26.4.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dal  R    26.4.2023;  in    vigore   dal  1.6.2023  -  BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    26.4.2023;  in vigore   dal  1.6.2023  - BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    26.4.2023;  in vigore   dal  1.6.2023  - BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    26.4.2023;  in    vigore  dal   1.6.2023  - BU  2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  modificata  dal  R    26.4.2023;   in vigore  dal  1.6.2023  -  BU   2023,  148.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Lett.  modificata  dal  R    26.4.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,  148;   precedenti  modifiche:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            456;  BU  2017,   442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  violazione  del    divieto  di  fumare,  rispettivamente    consumare  prodotti  per  fumatori,  in  locali  chiusi  oltre  all’utente    dei  locali    può    essere  pure    punito  il   gestore  della    struttura  medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    violazione   del   divieto  di    distribuzione  e vendita  di    prodotti  per  fumatori   a   giovani  minori  di  18  anni  sono  punibili  il   titolare   della  ditta   o   i  suoi  rappresentanti,  il gerente,  il   personale  di vendita,  così  come  i  clienti  e   gli avventori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  10  È  concesso  un  periodo  transitorio    di  nove  mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  per    dotare    i  distributori  automatici  già    in  uso  di  sistemi  che  rendano  impossibile    la  vendita  ai    minori  di 18  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  11  Il    regolamento    concernente  la  protezione  contro  il    fumo    passivo  nei  locali  chiusi  accessibili  al    pubblico   o   adibiti  a   luogo  di    lavoro  per  più  del  29  marzo  2011  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  12  Il   presente  regolamento  è pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti   esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° settembre  2013.  Pubblicato  nel   BU  2013  ,  215.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    26.4.2023;   in vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,  148.