Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
                            Legge  sulla  promozione  della  salute   e   il   coordinamento sanitario  (legge  sanitaria,   LSan)  1  del  18  aprile  1989  (stato  15  giugno  2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  16  settembre  1986  n.    3083  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO  I  Principi  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1  1  Questa   legge   definisce  i  principi   generali  applicabili  al  settore  sanitario  e   stabilisce  le  disposizioni  di    polizia   sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le  leggi  speciali,  il    diritto  federale,  nonché  le  convenzioni  intercantonali  e  internazionali  in    materia  sanitaria  con  effetto   normativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato  promuove  e   salvaguarda  la    salute  della   popolazione  quale   bene  fondamentale  dell’individuo  e   interesse  della  collettività   nel   rispetto  della  libertà,   dignità   e   integrità   della   persona  umana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  esso  promuove,  in  modo  coordinato,  favorendo  l’assunzione  della    responsabilità  individuale  e collettiva  dei  cittadini,  la    prevenzione   delle  malattie,  il mantenimento   ed   il  ricupero   della  salute  di    tutti  i  cittadini  senza  distinzione  di condizione  individuale  e   sociale.  Esso  crea  le    premesse  affinché  siano  garantite  prestazioni,  servizi  ed  interventi  di  qualità  a  costi    economici  e  finanziari  sopportabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’attuare    questi  scopi  lo  Stato  si    avvale    della    collaborazione  dei    Comuni,  di  altri    Enti  pubblici  nonché  di    persone  fisiche  e   giuridiche  di diritto  privato,  in    particolare   degli  operatori  sanitari  e   degli  Ordini  delle  arti  sanitarie,   promuovendo  la solidarietà   a   livello  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi
                            Art.  3  Nei  limiti  dell’articolo  4,  gli  scopi  previsti  dall’articolo  2    sono  in  particolare  conseguiti  mediante:  a)  delle  libertà  individuali  dei  pazienti   e della  loro  integrità  psicofisica;  b)   e   la  promozione  della  salute  della  popolazione  nonché  la  prevenzione  e la  lotta  malattie   trasmissibili;  c)  delle  condizioni  indispensabili  al    mantenimento  della  salubrità  dell’ambiente  di  in generale,  abitativo,  scolastico,  di svago   e   di lavoro  in    particolare;  d)  della  diagnosi  precoce  delle  malattie  curabili  e   delle  affezioni  in età  prescolare  la    lotta  alle   malattie  sociali,   a   quelle  di    larga  diffusione   e   alle  tossicodipendenze;  e)  e   la cura  degli  stati  di    morbilità  e   di    invalidità  nonché  la riabilitazione;  f)  sull’esercizio  delle  professioni    sanitarie  e   sull’attività  dei  servizi  e  delle  strutture  nonché  la  vigilanza  sulla  produzione,  il  commercio,    la  distribuzione  e    la  vendita  al  di    agenti   terapeutici;  h)  professionale  di    base  e   continua  di    operatori  sanitari;  i)  di    provvedimenti  d’urgenza   per  fronteggiare  situazioni   di    emergenza  sanitaria;  l)  di    un  sistema  informativo  coordinato   di    statistica   sanitaria;  m)  delle  cure   palliative  verso  il   malato  cronico  e terminale.  n)  e   il   favorimento  della  ricerca   clinica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  o)  e   il   favorimento  della  cultura  della   donazione  d’organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   introdotta   dalla   L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   introdotta   dalla   L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento,  principi  pianificatori  e   criteri  di sussidiamento  Art.  4  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    conseguire    gli  scopi    di  questa    legge    lo  Stato  assicura  il  coordinamento    degli  strumenti  e   delle  risorse  disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso,  nei  limiti  dei  cpv.   3,  4 e   5   di questo  articolo,  può  sussidiare,  partecipare  alla  gestione  e,  ove  ve  ne  sia  necessità,  gestire  in    modo  autonomo  servizi  e   strutture  sanitari,   di    prevenzione,  di    diagnosi,  di  cura,  di    riabilitazione,   di    ricerca  e   di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  sussidi  sono  concessi  per  la  copertura  totale  o   parziale  del  disavanzo,  fino  ad  un   massimo  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75%  della   spesa  riconosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato    è   competente  per  le  decisioni    che  comportano  una  spesa    unica  fino    ad    un  importo  massimo   di    1'000'000  di    franchi  o   una   spesa  annua  fino   ad  un   importo  di    250'000  franchi  per  almeno  quattro  anni.  Importi  superiori  sono  di    competenza  del  Gran  Consiglio.  È   riservato  l’art.  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   limite   di    sussidiamento  del  75%  della  spesa,  previsto  dal   cpv.  3,    non   si    applica   nei  casi  di    attività  o  di    iniziative  d’interesse  generale,  di competenza  dello   Stato  in    base  al    cpv.  2 ma  che   sono  svolte  o  realizzate  da  altri  enti  pubblici  o   da  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nella  gestione  autonoma  dei   servizi   e   delle   strutture   e   nella  commisurazione   dei  sussidi  secondo   i  cpv.  2,    3   e   4,    si    deve   tener  conto  in particolare:  a)   bisogni  sanitari  effettivi   della  popolazione;  b)   disponibilità  attuale  e   a   medio  termine  di    operatori   sanitari,  di    servizi   e di    strutture  d’utilità  pubblica  e   privati   sia  a   livello   regionale,  sia   cantonale  e   nazionale   nonché   delle  autoterapeutiche  della   popolazione;  c)   possibilità  di    coordinamento  e   di    integrazione  territoriale  e   funzionale  dei  servizi  e strutture  in    particolare  di quelli   gestiti  o sussidiati  dallo  Stato;  d)   mezzi   finanziari   a   disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il    Consiglio  di  Stato  deve  segnatamente  stabilire    nelle  linee    direttive  le  priorità    d’intervento,  ottimalizzando,  per   l’insieme  delle  scelte  e per  ciascuna  di esse,  il   rapporto  tra  i costi   ed   i  benefici  sanitari  per  la  collettività.   Esso  tiene  conto  delle   pianificazioni   settoriali,   assicura   il coordinamento  con  la pianificazione  cantonale  e   procede  alla  verifica  periodica  della   necessità  degli  interventi.  TITOLO  II  Diritti  individuali
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  5  1  Ogni  persona  ha  diritto  a    prestazioni    sanitarie  scientificamente  riconosciute.  Esse  dovranno  essere    adeguate  alla  esigenza  di  cura  nel  rispetto  dei  principi  della    libertà,  dignità    e  integrità  della    persona  umana  e  tenere  conto  del  criterio  efficacia  sanitaria    e    del  principio  dell’economicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le  disposizioni  del  diritto  penale  concernenti  le   misure  terapeutiche  e  d’internamento,  le  disposizioni    del    diritto  civile  concernenti  la  privazione  della  libertà  a    scopo  d’assistenza  e   le    disposizioni   in    materia  di    immunizzazione   e   di    lotta  alle  malattie  trasmissibili.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
                            a)  generalità  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  operatore   sanitario,  nell’ambito  delle  proprie  competenze   professionali,  è tenuto  a  informare  il   paziente  sulla  diagnosi,  il   piano  di    cura,  i  possibili   rischi  nonché  su eventuali  trattamenti  alternativi  scientificamente  riconosciuti.  L’informazione  deve  essere    data    in  modo    chiaro  ed  accessibile  al  paziente    e    tenere  conto,  in  specie  nella    comunicazione  della    diagnosi,  della  sua  personalità.  Solo  nel  caso  l’informazione  possa  essere  suscettibile   di portare  grave  pregiudizio   allo  stato  psicofisico  del  paziente  o   compromettere  l’esito    della  cura,  essa    deve  essere    data  ad  una  persona  prossima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  incapace  di  discernimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   paziente   è incapace   di discernimento  l’informazione  deve   essere  data  alla  persona  di fiducia  designata  dal   paziente,  al    rappresentante   legale  del  paziente  minorenne  o alle  persone  con  diritto  di  rappresentanza   ai    sensi  dell’art.  378  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  cartella  sanitaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dalla    L  19.12.2000;  in  vigore  dal  13.7.2001    -   BU  2001,    189;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal   1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal   1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    paziente  ha  la  facoltà,  previa  domanda  scritta  e  nei  limiti  di  tempo  stabiliti  all’art.    67    cpv.  4,  di  consultare  presso  ogni  operatore  sanitario,   servizio  o altra  struttura  sanitaria  la parte  oggettiva  della  cartella  sanitaria  e gli altri  documenti  sanitari   oggettivi   che   lo  concernono  come  pure  di  ottenerne  copia.  La  cartella  sanitaria  deve  essere  tenuta    conformemente  alle    disposizioni  dell’art  .  67.    Il  paziente  ha    la  facoltà  di  chiedere  la  correzione  di  eventuali  errori  dei  dati  e  delle  informazioni  oggettive  che  lo    concernono.  È   riservato  il   cpv.  4 di questo  articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’operatore  sanitario  non  è   tenuto  a   portare  a conoscenza  o a mettere  a   disposizione  del  paziente  le  informazioni   sanitarie  pervenutegli  da  parte  di terzi  (ad  esclusione  dei  dati  oggettivi  di    analisi   di  laboratorio,  di  accertamenti    radiologici  o  altri)    nonché  le  osservazioni  personali.  In  caso  di  contestazione  è data  facoltà  di    denuncia  alla  Commissione  di    vigilanza   prevista   dall’articolo  24.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  generalità  e   qualifiche  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    paziente    ha  il   diritto    di  conoscere  le  generalità    e   le  qualifiche  professionali  di  ogni  operatore  sanitario  che   partecipa   o interviene   nella  cura  o   nel  trattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consenso  informato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  persone  capaci   di  discernimento  Art.  7  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Riservato  l’art.    5  cpv.  2,  il   consenso  informato  del  paziente  capace  di  discernimento,  maggiorenne  o  minorenne,  è   necessario     per  qualsiasi  prestazione  sanitaria  (preventiva,  diagnostica,  terapeutica,  riabilitativa)  propostagli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riservati  i  casi  di    cui  all’art.  16  CC   la    capacità   di    discernimento  è presunta   nei  minorenni  che  hanno  compiuto  il   sedicesimo  anno  di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consenso  di    cui   al    cpv.   1   può  essere  espresso  anche  in    modo  tacito  per  atti  concludenti  nel  caso  di  prestazioni  sanitarie  non  invasive   o che  non  comportano  un   rischio  rilevante   per  il   paziente   o   che  non  sono  suscettibili  di    invadere  la    sua  sfera  intima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  direttive  anticipate  e mandato  precauzionale  Art.  8  9  1  Chi  è   capace    di  discernimento  può,  in  direttive    vincolanti,  designare  i  provvedimenti  medici  ai  quali  accetta    o  rifiuta  di  essere  sottoposto  nel  caso  in  cui  divenga  incapace  di  discernimento  e/o  designare  una  persona  fisica  che  discuta   i  provvedimenti  medici  con  il   medico  curante  e   decida  in    suo  nome  nel   caso  in    cui  divenga   incapace  di    discernimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  riguardo  fanno  stato  gli  articoli  370   e   seguenti  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  persone  incapaci  di discernimento  Art.  8a  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  paziente  incapace  di  discernimento  si  applicano,  direttamente  o    per  analogia,    gli  articoli  377  e   seguenti  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  nelle  situazioni  d’urgenza  possono  essere  presi   i  provvedimenti  conformi  alla  volontà  presumibile  e   agli  interessi  della  persona  incapace   di discernimento  (art.   379  CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Dimissioni
                            Art.  9  1  Il  paziente   capace  di  discernimento   può  revocare  in  ogni  tempo  il   proprio  consenso   e  quindi  interrompere  una  cura,  rifiutare  prestazioni  sanitarie  o   dimettersi  da  una  struttura  stazionaria.  Rimane  riservato  l’art.  5 cpv.  2   di    questa  legge.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  all’interruzione,  al    rifiuto  o   alla  dimissione   ostano  motivi  di ordine  sanitario  che   possono   mettere  in  pericolo  la  salute  del    paziente  o   di  terzi,  il  paziente,  su  richiesta  del  o  degli  operatori    sanitari  interessati,  è   tenuto  a   liberarli  per  iscritto  da  ogni  responsabilità.  Art.  10  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricerca  e   sperimentazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Comitato  etico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   19.12.2000;  in    vigore  dal   13.7.2001   - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.   modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            9    Art.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore  dal  1.9.2018  -  BU   2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  abrogato  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            Art.  10a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato,  dopo  consultazione  degli  Ordini  e delle   associazioni   degli  operatori  sanitari  interessati,  nomina    il   Comitato  etico  incaricato  di  esaminare  e    di  approvare    i  progetti  di  ricerca  ai    sensi  della  legge  federale  concernente  la ricerca  sull’essere  umano  (LRUm).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comitato  etico  è   pure  competente  per  esaminare   e   approvare  la    ricerca  condotta  su embrioni  in  vitro  secondo   la    legge  federale   concernente  la ricerca  sulle  cellule  staminali  embrionali  (legge  sulle  cellule  staminali,  LCel).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nessuna  ricerca  sulle  malattie   dell’essere  umano,  nonché  sulla   struttura  e   sulla   funzione  del  corpo  umano  può  essere  avviata  nel  Cantone  senza  l’approvazione  del  Comitato  etico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Comitato  è   composto    di  almeno  nove  membri    e   può  avvalersi  della  consulenza  di  esperti  e   di  periti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Commissione  di  ricorso  Art.  10b  14  1  Contro  le decisioni  del  Comitato  etico  è ammesso  il   ricorso  dell’istante,  entro  30  giorni  dalla  notifica,   ad  una   speciale  Commissione  di    ricorso;  la procedura  è   scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  è    composta  da  un  esperto  di  etica  e    da    due  docenti  universitari  di  specialità  mediche,  che  vengono  designati  dal  Consiglio  di  Stato    di  volta  in  volta,  dopo  la  ricezione  della  dichiarazione  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni   decisione   presa,  la    Commissione  di ricorso   può  prelevare,  oltre  le spese,   una  tassa   fino  ad  un  massimo  di    5000   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  le    decisioni   della   Commissione  è dato  ricorso   al    Tribunale  cantonale  amministrativo.  Art.  11-12  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medicina  della   procreazione  Art.  13  16  1  Il  Consiglio    di  Stato  designa  le  autorità  cantonali  competenti    per  l’applicazione  della  legislazione  federale  in materia  di    procreazione  con  assistenza  medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  delle  autorità  competenti  ai    sensi  del  cpv.  1   è   dato  ricorso  diretto  al Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sterilizzazione  volontaria  a   fini   contraccettivi  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Riservati   l’art.   122  del  Codice   penale   svizzero  e   la    legge  federale  sulle  condizioni   e   le  procedure  per  praticare   le    sterilizzazioni,   sono  applicabili  le    direttive   dell’Accademia   svizzera   delle  scienze  mediche   in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le     sterilizzazioni  praticate  su  una     persona  interdetta  o  permanentemente     incapace  di  discernimento  devono  essere  notificate  da  chi   le    ha  eseguite  al    Medico  cantonale   nel  termine  di    30  giorni.  Art.  15  ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                Autopsie
                            Art.  16  1  L’autopsia  può   essere   effettuata  se:  a)   non  aveva  manifestato  un’opposizione;  b)  prossime   non   vi    si    oppongono  espressamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   persone  prossime  possono  ottenere  una  copia  del  parere  autoptico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Medico  cantonale  può  ordinare  l’autopsia    quando  sussistono  fondati  motivi  dell’esistenza  di  malattie  trasmissibili  o    dubbi  sulla  causa  della  morte.    Sono  riservate  le  decisioni    dell’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -   BU  2018,  271;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.    modificato    dalla  L   11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -   BU  2018,  271;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189;  BU   2009,  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  abrogati  dalla   L   11.12.2017;  in    vigore   dal   1.9.2018  - BU  2018,  271;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            16  Art.  reintrodotto  dalla  L   22.6.2005;   in    vigore  dal   19.8.2005   -  BU  2005,  261;   precedente  abrogazione:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.   modificato   dalla   L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  -  BU  2006,  518;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  abrogato  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                189.
                            Prestazioni  sanitarie  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  sanitarie  devono  essere  date  in    conformità  alle  disposizioni  previste  dagli  articoli  5   e   64.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare    gli  operatori  sanitari    non  possono  subordinare  la  concessione  o    l’esecuzione  di  prestazioni  sanitarie    urgenti  a   condizioni  assicurative,  sociali,  religiose,    di  nazionalità  o  altre  dei  pazienti.  Sono  riservate  le    disposizioni  dell’articolo  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obiezione  di  coscienza  Art.  18  1  Nessun  operatore  sanitario  può  essere  tenuto  ad   effettuare   o   partecipare  a   prestazioni  o  terapie  incompatibili  con  le    proprie  convinzioni   etiche  o   religiose.  Tuttavia  egli  non   può,   con  la sua  obiezione,  l’esecuzione  di  prestazioni    o   terapie  non  contrarie  alla  legge  da    parte  della  struttura  sanitaria  ove  egli  opera.  È   riservato  il   capoverso  4   di questo   articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obiettore   non  può   essere  oggetto  di    discriminazione,  punizione  o   penalità.   Egli   deve  segnalare   la  propria  posizione  di obiettore  prima  di una  eventuale  assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’obiettore   deve  in    ogni   caso  dare  al    paziente  le    informazioni  necessarie  per  l’ottenimento,   tramite  altri  operatori  sanitari,  delle  prestazioni  rifiutate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di grave   e imminente  pericolo   per  la    salute  del  paziente  l’operatore   sanitario  obiettore  è,    se  richiesto,  comunque   tenuto  a   dare  la    sua  collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strutture  sanitarie   stazionarie  Art.  19  1  I  diritti  e   le  libertà  individuali  dei  pazienti  delle  strutture  sanitarie  stazionarie  possono  essere  limitati  solo  per   motivi  di ordine  medico  o   organizzativo  prevalenti.  In  particolare  i  pazienti  hanno  diritto  all’assistenza   spirituale,  all’accompagnamento  alla   morte  e alla  presenza  delle  persone  prossime.  La   degenza  non   deve  privare  il paziente  di    alcun  diritto  civile  e costituzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  restrizioni  concernenti  le    visite  devono   essere  fondate   unicamente  su motivi   sanitari  e/o  organizzativi  prevalenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alle   restrizioni   delle  libertà  di    movimento   come  pure  alle   restrizioni  di    tutte   le    libertà   personali  delle  persone  incapaci  di discernimento  in    istituti   di accoglienza   e   cura  si applicano,  direttamente   o   per  analogia,  gli  articoli   383   e   seguenti  CC.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segreto  professionale  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  segreto  professionale   ha  lo scopo  di    proteggere  la    sfera  privata   del  paziente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   operatore  sanitario  è tenuto,   nell’interesse   del  paziente,  al    segreto  professionale.   I funzionari  e  i  privati  che   sono  a   conoscenza   di segreti  sanitari   sono   considerati  ausiliari  conformemente  alle  disposizioni  dell’articolo    321,  cpv.    1    del  Codice  penale  svizzero    e  quindi  soggetti  all’obbligo  del  segreto  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’operatore  sanitario  è    liberato  dal    segreto  professionale  con  il   consenso  del  paziente    o    per  decisione  del  Medico  cantonale.  Quest’ultimo  si    pronuncia  solo  su  richiesta   scritta  del  detentore   del  segreto  e   dopo  aver   sentito   il   paziente  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    segreto  professionale  non  può  essere  opposto  all’autorità  di  vigilanza  qualora  le  informazioni  siano  chieste  ai    fini  dell’espletamento   dei  propri   compiti  d’ispezione  e   vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Non   soggiacciono  all’obbligo  del  segreto  professionale:  a)  obbligatorie  previste  dall’articolo  68;  b)    e    gli  annunci  obbligatori    alle  autorità,  segnatamente  quelli  concernenti  le  trasmissibili  previste  da  leggi,  regolamenti   e ordinanze  federali   e   cantonali;  c)  obbligatorie  conformemente  al    diritto  penale;  d)  e   la    comunicazione  di dati  statistici,  epidemiologici,  di    morbilità  o   altri   in    conformità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            321a  del  Codice   penale   svizzero;  e)  inerenti   ai    casi  in cui   vi    sia  un  fondato  sospetto   di    prescrizione  o   dispensazione  adeguata  di    stupefacenti  e   sostanze  psicotrope  che   costituiscono  un  reato  ai sensi  dell’art.  della   legge   federale  sugli  stupefacenti  del  3   ottobre   1951.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono  riservati  gli articoli  6 cpv.  1   e   2   e   16   cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denuncia  e   legittimazione  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  reintrodotto  dalla  L  11.12.2017;  in  vigore    dal  25.3.2021  -   BU  2018,    271    e   366,    BU  2021,    161;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            precedente  modifica:  BU  2009,  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  introdotta   dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  25.3.2021  - BU  2018,  271  e   366,  BU  2021,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21  1  La  violazione  dei  diritti  stabiliti    da  questo  Titolo  è    denunciabile  alla  Commissione    di  vigilanza  prevista   dall’articolo  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   denuncia  può  essere  presentata  dall’interessato,   dal  suo  rappresentante  legale   e   da   ogni  altra  persona,  nell’interesse  del  paziente  danneggiato.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   la    denuncia  viene  dato  avvio  a   un  procedimento  disciplinare  nei  confronti  dell’operatore  o   della  struttura  sanitari  denunciati,  oppure  nei  confronti   di    entrambi.  25  TITOLO   III  Organizzazione  e   autorità   competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  22  1  Il  Consiglio  di    Stato:  a)  l’alta  vigilanza  sull’esecuzione  della   legge;  b)  il  coordinamento  di    tutta   la    politica  sanitaria  verificandone  in    particolare  la    compatibilità  gli scopi,  gli obiettivi   e   i  mezzi  di questa  legge;  c)  le    decisioni  che  la    legge  gli  conferisce;  d)  i  regolamenti  di applicazione   della  legge,   sentito  preliminarmente  l’avviso   degli  Ordini  arti  sanitarie;  e)  gli  statuti  ed  i  regolamenti  degli   Ordini  professionali  di diritto  pubblico;  26  f)  il   Dipartimento  27  competente  (detto  di    seguito  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  conferite  ad  altre  istanze   da  leggi  speciali  cantonali   e   federali  o da  norme  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di Stato,  ove  le circostanze  lo richiedono,  ha  la    facoltà   di    istituire   commissioni   consultive  di  coordinamento,  di studio,  di    controllo  o   di    ispezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  disciplina   tramite  regolamento  la    procedura  relativa  all’interruzione  non  punibile  della  gravidanza  secondo  gli  art.  119  e 120  CPS.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  23  1  Il  Dipartimento  cura  l’esecuzione  di  questa  legge  e dei  regolamenti  nonché  delle   altre  leggi,  regolamenti,  convenzioni  e ordinanze   federali,  intercantonali  e cantonali  in    materia  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate    le  competenze  che  la  legislazione  in  materia  sanitaria  federale,  intercantonale  o  cantonale  attribuisce  al    Consiglio   di Stato  o   ad  altre  autorità  e   istanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  è   coadiuvato  nelle  sue  funzioni:  a)    Medico,  dal  Batteriologo,  dal  Patologo,  dal  Chimico,  dal  Farmacista    e    dal  Veterinario  nonché  dai  medici   delegati  e   scolastici;  b)   servizi  e   strutture  sanitari  dello   Stato,   dalle  commissioni  nonché   dalle  altre  istanze  tecniche,  o   di  coordinamento  decise    dal  Consiglio  di  Stato  o   previste  da    questa    legge  o   da  speciali;  c)   Comuni   e da  Enti  pubblici  che   operano  in    campo   sanitario;  d)   Ordini  professionali;  29  e)   persone  fisiche   o giuridiche  di    diritto  privato  previste   dell’articolo  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento,  nel   conseguimento  degli   obiettivi   previsti  dalla  legge,  assicura   il   coordinamento  e  promuove  l’integrazione  territoriale  funzionale   dei  servizi,  delle  strutture   e   delle  prestazioni  dei  diversi  settori  d’intervento  direttamente  dipendenti  o convenzionati  o   sottoposti  a   vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  competenze  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  di  vigilanza  accerta  la  fondatezza  delle  denunce  previste   dall’art.  21  cpv.  1   e   2.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può:  a)  al    Consiglio  di    Stato  l’ammonimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Cpv.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  modificata  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Con  DE   22.11.1989,   modificato  dal  DE  12.3.2002,   è   stato  designato  il   Dipartimento  della  sanità  e della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            socialità  -  BU  1989,  293;  BU   2002,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,   508.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Lett.  modificata  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2018;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  al    Consiglio  di    Stato  l’applicazione  delle  sanzioni  previste   dagli  art.  95  e   seguenti;  c)  al    Consiglio  di    Stato   la    revoca  dell’autorizzazione  al libero  esercizio  della   professione,  sensi   dell’art.  59.  Le  sanzioni  alle  lettere  b) e   c)    sono  cumulabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  può  inoltre  proporre  la    pubblicazione  delle  decisioni  di revoca   dell’autorizzazione  al  libero  esercizio  della  professione,  a   spese  del  denunciato    se  l’interesse  pubblico    o  quello  del  paziente  leso  lo    richiedono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commissione  si    avvale  della  collaborazione  degli   Ordini  e   delle  associazioni  professionali  degli  operatori  sanitari   o   di periti  e consulenti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  composizione  Art.  25  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  di    vigilanza  è nominata  dal   Consiglio  di    Stato  e si compone  di    almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  membri  e   dei  relativi  supplenti.  Ne  fanno  parte   di diritto   un  Magistrato  dell’Ordine   giudiziario  che   la    presiede,  il   Medico  cantonale,  un  rappresentante   dei  pazienti  e   uno  degli  operatori  sanitari.  Fra  i  membri  della  Commissione  deve  essere  assicurata  una  adeguata   rappresentanza  femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rappresentante   degli   operatori  sanitari  può  essere  designato  di volta   in volta   dalle   associazioni  professionali  interessate,   su  invito  del  presidente,  a   dipendenza  del  caso  da  esaminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio    di  Stato    stabilisce  per  regolamento    le  modalità  di  composizione    e  di  funzionamento  della  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medico  cantonale  Art.  26  33  1  Il  Medico    cantonale  vigila  sulla  salute  pubblica,  sull’esercizio  delle  arti  sanitarie  e  sull’esecuzione  dell’interruzione   della   gravidanza.  Egli  ha  segnatamente  le competenze  attribuitegli  dalla  legislazione  federale  e cantonale  nonché  dalle  disposizioni  esecutive  del  Consiglio  di Stato   in  materia  sanitaria.   Coordina  l’attività  dei  medici  delegati  e   scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Medico  cantonale  è   l’autorità  competente  a   ricevere   gli annunci  a   fini  statistici   di ogni  interruzione  della  gravidanza  secondo  l’art.   119   cpv.  5   del  Codice  penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  delegare    ad  altre  unità  amministrative  e    agli  Ordini  e    Associazioni  professionali  (in  tal  caso  considerati  ausiliari  del  Medico   cantonale)  determinati   compiti  nell’ambito  della  vigilanza  sanitaria.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medici  delegati  Art.  27  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  medico  delegato:  a)  sulle  condizioni  igienico-sanitarie  del  circondario  di cui   è   responsabile;  b)  le    prestazioni  di    polizia  sanitaria   previste   dalla  legge  e   dai  regolamenti;  c)  la    sua  opera   per  compiti  di    medicina  legale  e   ufficiale;  d)   con  il   Medico  cantonale  in    ogni  settore  della  salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio    di  Stato    stabilisce  i  circondari  e   designa    i  medici  delegati,  previo  pubblico  concorso,  mediante  conferimento  di appositi  mandati   di    diritto  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   mandato  è   conferito  in    base  agli  art.  394  e seguenti  del   CO   e determina   i  compiti  e   la    retribuzione  del  medico  delegato.  La  durata  del   mandato  è,    di    regola,  di    quattro  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medici  e   dentisti  scolastici  Art.  28  36  1  Il  medico  scolastico:  a)  sulle  condizioni  igienico-sanitarie  degli   istituti  scolastici  di    cui  è   responsabile  e collabora  della   prevenzione  primaria;  b)  le    prestazioni  di    medicina  scolastica  previste   dalla  legge  e   dai  regolamenti;  c)   con  il   Medico  cantonale  e il   medico  delegato  in    ogni  settore  della   salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    medico  dentista    scolastico    vigila    sulla    profilassi  dentaria  negli    istituti  scolastici  di  cui  è  responsabile  e,  in  particolare,  esegue  le  cure  dentarie  e   sorveglia  l’attività  dell’operatore/trice  di  prevenzione  dentaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L 16.10.2006;  in vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  508;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995,  35;  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                34
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  medici  ed  i  dentisti  scolastici  sono  designati  dal  Consiglio  di    Stato  in analogia  a quanto  previsto  dall’art.  27  cpv.   2 e   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   medico  scolastico  può  assumere  totalmente  o   parzialmente   la  funzione  di medico  delegato  del  circondario  di    cui  è titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
                            Art.  29  1  I  Comuni   hanno  le    competenze  espressamente  loro  attribuite  da   questa   legge  o   da  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compete  inoltre  ai    Comuni:  a)  sull’osservanza  delle  leggi  e  regolamenti    in  materia  sanitaria  e  denunciare  al  le    trasgressioni   che  comportano  sanzioni  non  di competenza  comunale;  b)   con  il   Medico  cantonale   e   i  medici  delegati  e   scolastici  nell’ambito  di ogni  settore  salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  possono   inoltre:  c)   in    modo  autonomo  o d’intesa  con  il Dipartimento  provvedimenti  di prevenzione  e  educazione  sanitaria  della  popolazione;  d)    all’attuazione  dei  provvedimenti    sociosanitari  in  grado    di  rispondere  ai  bisogni  di  domiciliare,  ambulatoriale  e   istituzionale   della   popolazione  del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordini  e   associazioni  degli  operatori  sanitari  Art.  30  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori   sanitari  possono  riunirsi  in    Ordini  e   associazioni   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  in    particolare   istituiti  i  seguenti  Ordini  professionali  quali  corporazioni  di diritto  pubblico:  a)  dei  medici;  b)  dei  medici   dentisti;  c)  dei  farmacisti;  d)  dei  medici   veterinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    modifiche  di    norme  legislative   o esecutive  riguardanti  il   settore   sanitario  o   dell’adozione  di  importanti  provvedimenti  di  portata  generale,  è  richiesto    l’avviso  degli    Ordini    e   delle  associazioni  degli  operatori  sanitari  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  interesse   generale  Art.  30a  38  1  Gli  Ordini  previsti  all’articolo  precedente  collaborano   con   lo Stato   nella  tutela  della  salute  della  popolazione  e   per  l’esecuzione  dei  compiti   previsti  dalla  legislazione  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare,   gli  Ordini  dei  medici,  dei  dentisti,  dei  farmacisti  e dei  veterinari  organizzano   il  servizio  sanitario  di    picchetto,  segnatamente  notturno  e   festivo,  di base  e,    eventualmente,  specialistico.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato,   tramite   regolamento,   delega  agli  Ordini  altri   compiti  generali  e   particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  enti  o   persone  Art.  31  40  1  Lo  Stato,  nell’adempimento  dei  compiti  attribuitigli,    collabora  con    altri  enti  di  diritto  pubblico  o   privato  e   con  persone  che  operano   nel  campo  della  protezione  promovimento  della  salute  quando  i  bisogni   e   gli  obiettivi   della   politica  sanitaria  cantonale  lo    richiedano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   modalità  della  collaborazione  sono   stabilite  tramite  speciali   convenzioni  che  indicano   in    modo  particolare  il  campo  d’attività,  le  funzioni  di  pubblico    interesse  attribuite,  i  criteri  e  le  modalità  di  sussidiamento  ed  il   grado  di    autonomia.  TITOLO   IV  Prevenzione  e   promozione   della  salute  CAPITOLO  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Nozione
                            Art.  32  È   considerato   preventivo  ogni   provvedimento  inteso:  a)  la responsabilità,  l’informazione  e   le    conoscenze  dei  cittadini  nella   salvaguardia  salute  individuale  e   collettiva;  b)  l’incidenza  di  una  malattia  nella  popolazione  riducendo    i  rischi    di  apparizione  di  casi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lo    sviluppo   di    una  malattia  nella  popolazione  riducendone  la diffusione   e   la durata;  d)  lo  sviluppo    delle    invalidità  croniche  della  popolazione  riducendo    al  minimo  le  funzionali  conseguenti  alla  malattia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
                            Art.  33  Lo  Stato  promuove,  sostiene  e   attua  la    prevenzione  tramite:  a)   di    studi  epidemiologici  sulla  diffusione  e l’incidenza  delle  malattie   e   dei  fattori  rischio  nella  popolazione;  b)   alla  salute  della  popolazione;  c)  dell’immunizzazione  volontaria  e   la    lotta   alle  malattie   trasmissibili;  d)  sanitaria   della  popolazione  scolastica;  e)  alle  malattie  di rilevanza  sociale,  a quelle  di    larga  diffusione,  alle   tossicodipendenze  e  incidenti;  f)  di    misure  atte  a   valutare  l’efficacia  degli  interventi  preventivi,  diagnostici,  terapeutici  riabilitativi  proposti  e/o  attuati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preferenza  indigena  Art.  33a  41  Nell’assunzione   del  personale,  gli  enti  attivi   nella  prevenzione  e   promozione  della   salute  finanziati  con  contratto   di prestazione  ed  in    ragione   della  disponibilità  di    personale   con  determinati  requisiti  professionali  in    ambito   sociale  o   sanitario,  a parità  di    requisiti   e qualifiche  e   salvaguardando  gli  obiettivi  aziendali,  danno  la    precedenza  alle  persone  residenti,   purché   idonee  a occupare  il  posto  di  lavoro  offerto.  Essi  tengono  in debita  considerazione  candidature  di chi  si trova  in disoccupazione  o  al beneficio  dell’assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rispetto  del   contratto  collettivo  di lavoro  Art.  33b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  La  sottoscrizione  di  un  contratto  di   prestazione  con     i   servizi  che  assicurano     i  provvedimenti  ai sensi  dell’art.  33  è subordinata,  nella   misura  in    cui  i rapporti  di impiego  non  sono  disciplinati  da  normative  di    diritto  pubblico,  alla  verifica  del   rispetto  delle   condizioni   di    lavoro  usuali  del  settore   da   comprovare  tramite  l’attestazione  di    adesione   a   un  contratto   collettivo  di    lavoro  (CCL)  o,  nel  caso    in  cui  l’istituto  non  ne  avesse    sottoscritto  uno,  la  certificazione  emanata    dalla  commissione  paritetica  del  settore  che,  come  da  mandato  conferito  dal  Consiglio  di    Stato,  attesti   la  conformità  dei   contratti  individuali.  CAPITOLO   II  Educazione  alla   salute
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’educazione  alla  salute  deve   favorire  l’autonomia  e   l’assunzione  della   responsabilità  personale  nella  salvaguardia   della   salute  individuale   e   collettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  ha  lo    scopo  di dare  alla  popolazione  le conoscenze  e   le    competenze  idonee  a   scegliere  un  modo  di    vita  sano  e   a   valutare  criticamente   l’esistenza   di    pericoli  per  la salute   nonché  ad   utilizzare  convenientemente  le risorse  individuali  e   collettive   atte   al  promovimento  e al  mantenimento  della  salute  e segnatamente   l’automedicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti,  coordinamento  e   collaborazione  Art.  35  1  Il  Dipartimento  è    l’istanza    competente  a    promuovere  e    coordinare  gli  interventi,  i  programmi  e le azioni  di    educazione  per  la    salute  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  collabora   con  gli  altri  Dipartimenti  e   segnatamente  con  quello  della   pubblica  educazione  per  gli  interventi    nel  settore  scolastico.  L’educazione    per  la  salute  deve  essere  integrata  nella  formazione  prescolastica   e   scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programma  d’intervento  Art.  36  Il   Dipartimento   presenta  ogni   anno  al    Consiglio  di    Stato  per  approvazione  un  programma,  accompagnato  dal  preventivo,  degli  interventi   previsti  per  l’anno  successivo.  CAPITOLO  III  Protezione  sanitaria  A.  Salubrità  dell’ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  introdotto  dalla  L   24.6.2019;   in    vigore  dal  1.7.2020  -  BU  2020,   201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dalla  L   9.12.2019;   in    vigore  dal  1.4.2020  -  BU  2020,   101.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pericolo  imminente  Art.  37  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ove   sia  accertato  e documentato  un  imminente  grave  e   non  altrimenti   evitabile  pericolo  per  la    salute,   il   Consiglio   di    Stato  può  decidere  ogni  provvedimento  indispensabile,  in particolare:  a)  la  sospensione,  l’annullamento  o  la  chiusura  temporanea  o  definitiva  di  attività,  manifestazioni  e   processi   produttivi;  b)    temporaneo  o  definitivo  di  vendita  di  sostanze,  prodotti,    derrate  alimentari,  utensili,  c)  e   lo sgombero  coatti,  temporanei   o   definitivi,  di    popolazione  e animali;  d)  di    accesso,  di    transito,   di passaggio  o   di    circolazione  temporaneo  o   definitivo  in aree  o private;  e)  e   l’inagibilità   di costruzioni  ed  edifici  privati   e   pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate    le  competenze  di  polizia    sanitaria  dei  Comuni  previste  dalla  legge  organica  comunale,  come  pure  le    disposizioni  riguardanti  l’organizzazione  del  Servizio  sanitario  coordinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salubrità  dell'ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  vigilanza  Art.  38  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vigilanza  sulla  salubrità   dell’ambiente  di vita,  abitativo,   di    studio,   di svago  e   di lavoro  incombe  in    prima  istanza   ai    Comuni,  che  si    avvalgono  della  collaborazione  dei  medici  delegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può    in  ogni  caso  intervenire  d’ufficio  o  su  istanza  degli    interessati  per  tutelare  la  salubrità  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  abitabilità,  agibilità  Art.  38a  45  1  Al  Dipartimento   compete  il   riconoscimento  della  abitabilità  e   dell’agibilità  degli  edifici  di  uso  pubblico  e   collettivo,  ai    Municipi  di    tutte  le    altre  costruzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  può  essere  revocato   in    ogni   momento,  se  non  risultano   soddisfatte  le    condizioni  per  la    sua  concessione  e se sussiste   una  situazione   di    pericolo  per  la salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  costruzioni  nuove   e   esistenti  Art.  38b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  stabilisce  le    norme  ed  i  requisiti  di igiene   per  le    nuove  costruzioni,  le  ricostruzioni,   le    riattazioni   e   gli  ampliamenti  di    edifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  promuove    l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche    che    ostacolano  la  mobilità  delle  persone  invalide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Balneabilità
                            a)  principio  Art.  38c  47  1  A  tutela  della  salute  dei  bagnanti,  la    qualità  dell’acqua  delle  spiagge   e delle   piscine  di  uso  pubblico  o   collettivo  deve  essere  periodicamente  verificata  per  accertarne  igienico  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  acque  inquinate,  impure  o    comunque  pericolose  per  la  salute,  la  balneazione  deve  essere  vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  stabilisce  i  requisiti  igienico-sanitari  per  la balneabilità  delle  acque,  i  provvedimenti  da  adottare  per   la tutela  della  salute  dei  bagnanti  e   le    autorità  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acqua  potabile  Art.  39  1  Ogni  edificio  adibito  ad  abitazione   dev’essere  allacciato   a   spese  del  proprietario  ad  una  rete  di    distribuzione   d’acqua  potabile  con  l’impianto   di almeno  un  rubinetto  per   ogni  famiglia  che  vi  risiede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  assicura  la vigilanza  sugli   acquedotti  nonché   sulle  modalità  di  distribuzione  per  il  tramite  dei     competenti  servizi     tecnico-sanitari,     che,  segnatamente,  provvedono     ai   controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Art.  introdotto  dalla  L   19.12.2000;   in vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  abrogato   dalla  L   22.6.1994;   in vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  abrogato   dalla  L   22.6.1994;   in vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            batteriologici  e   chimici  dell’acqua  potabile  nonché  alla  tenuta  del  casellario  tecnico-sanitario   delle  acque  potabili   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cimiteri.  Sepoltura,  trasporto  di  salme  51  Art.  40  52  1  Deve  essere  assicurata  la  sepoltura  o  la  cremazione  di  tutte  le  persone  morte  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   Comune  deve  disporre  di    un  cimitero.  Con  l’autorizzazione  del   Dipartimento   possono  essere  creati  cimiteri   che  servono  a più  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato    è  competente  per  disciplinare  il  trasporto,  la  sepoltura,    la  cremazione  e  l’esumazione  delle  salme   cosi  come  gli  interventi   praticati   su  di esse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  emana  disposizioni   di polizia   mortuaria  e cimiteriale  e   disciplina  l’attività  delle  imprese  di pompe  funebri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  riservate  le  leggi  speciali,  il    diritto  federale,  nonché  le  convenzioni  intercantonali  e  internazionali  in    questa  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercizio  di  imprese  di  pompe  funebri  Art.  40a  53  1  L’esercizio  di  imprese  di  pompe  funebri,  con  sede  o attività  nel  Cantone,  è   sottoposto  all’autorizzazione  del  Dipartimento,  che  ne  decide  pure  la revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è   subordinata  ai  seguenti  requisiti    minimi  richiesti  al  titolare    dell’impresa  o,  nel  caso  di persone   giuridiche,  a chi  è   responsabile   della   società,  che   devono:  a)  l’esercizio  dei  diritti  civili;  b)  in    possesso  di    un  diploma  riconosciuto;  c)  degno  di    fiducia;  d)   essere   gravato  da  attestati  di    carenza   beni,  provvisori  o   definitivi  o   certificati  equipollenti;  e)    di  avere  una  copertura  assicurativa  per  la  responsabilità  civile,  estesa  anche  ai  f)   di disporre  di    locali  e   attrezzature   adeguate  per  l’esercizio  dell’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di  Stato  stabilisce   mediante  regolamento  le modalità  relative  alla  concessione  e alla  revoca  dell’autorizzazione.  B.  Malattie  trasmissibili  54  Art.  40b  55  Il  Consiglio   di Stato  è competente  per   l’applicazione   della  legge  federale  sulla   lotta  contro  le  malattie  trasmissibili  dell’essere  umano  (legge    sulle  epidemie)    e  delle  relative  ordinanze  ed  emana  le    necessarie  disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vaccinazioni
                            Art.  41  1  Lo  Stato  promuove  l’immunizzazione  volontaria  della  popolazione  dalle   malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo   scopo  di    limitare  la    diffusione  delle   malattie  trasmissibili   il Consiglio  di    Stato,  su  proposta  del  Medico  cantonale,  può  ordinare  vaccinazioni   obbligatorie  locali,  regionali   o   per  l’intero   territorio   del  Cantone  quando  la    salvaguardia  della  salute  pubblica  lo    impone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  coattivi  Art.  42  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Medico  cantonale  può  ordinare   al paziente   infettivo  o   contagioso  e   alle   persone  che  hanno  avuto  con  lui  contatto,  misure  di profilassi,   di    cura,  di    isolamento,  di controllo,   di disinfezione  e  di  restrizione  della  libertà  personale.    Egli  può  parimenti  vietare  al  paziente  l’esercizio  di  determinate  attività  e professioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   paziente   non   dà  seguito  alle   misure  previste  dal  capoverso  precedente,  il   Medico  cantonale  può  disporre   provvedimenti  coattivi  segnatamente  l’isolamento  obbligatorio.  Egli  può  avvalersi  della  forza  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                50
                            Cpv.  modificato  dalla  L   22.6.1994;  in    vigore  dal  5.8.1994  -  BU  1994,   289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  modificato  dalla  L   27.11.2012;  in  vigore  dal  1.5.2015  -   BU  2015,  128;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.   reintrodotto  dalla  L   27.11.2012;  in vigore   dal  1.5.2015  -  BU  2015,   128;  precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189;  BU   2009,  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Titolo   modificato  dalla  L   11.12.2017;   in vigore   dal  1.9.2018   -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni    medico  autorizzato  ha    la  facoltà  di  imporre  in  via  provvisionale    al  paziente  contagioso  provvedimenti  coattivi,  dandone   immediata   comunicazione  al    Medico  cantonale   che   si    pronuncerà  giusta  il   capoverso  1 di    questo  articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   paziente  e   le    altre  toccate  dalla   misura  hanno  la    facoltà  di ricorrere  contro  i  provvedimenti  del  Medico  cantonale  al Tribunale  cantonale  amministrativo.  Il   ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieti  generali  Art.  43  1  Al  fine  di    prevenire  la    diffusione   di malattie  trasmissibili,  il   Medico  cantonale   può  vietare  o  limitare  manifestazioni,  chiudere  scuole  o    altri    stabilimenti    pubblici  e    aziende    private,  vietare  l’accesso  a   determinati  edifici  e   l’uscita   dagli   stessi   come   pure  stabilire   divieti  di balneabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Medico  cantonale  può  subordinare,  alla   presentazione  di    certificati  di    vaccinazione,  l’ammissione  a  scuole,  colonie,  case  per  bambini  o   altri   istituti,  l’occupazione  in    strutture  sanitarie,  nell’industria  alimentare  e   alberghiera,   l’esercizio   di attività  a   contatto   con  il   pubblico  o particolarmente   esposte  a  pericolo  di    contagio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  si    avvale  della  collaborazione  dei  Comuni,  dei  medici  delegati  e   della   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  le  decisioni    del  Medico  cantonale  è  data  facoltà  di  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Il   ricorso  non   ha  effetto  sospensivo.  C.  Protezione  sanitaria  nella  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  medicina   scolastica  Art.  44  1  Il  medico  scolastico    vigila  sulla    salubrità  e    sicurezza  delle    scuole,  degli  istituti    di  educazione,  delle  scuole  dell’infanzia  pubbliche  e   private  del  proprio    circondario.  La  vigilanza  si  estende:  a)  scolari,   agli  insegnanti  e   agli  inservienti;  b)  edifici,  ai locali,  ai    servizi  e   agli   arredamenti   scolastici,  alle  mense   e ai dormitori  nonché  alle  sportive  e   ricreative  annesse.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  allievi    di  tutti  gli  ordini    di  scuola  come  pure  i  docenti,  i  supplenti  e    gli  inservienti    possono  beneficiare  delle  visite  e   prestazioni   del  medico   scolastico  stabilite  dalla  legge   e   dai   regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  servizio  dentario  scolastico  Art.  45  1  Il  servizio  dentario  scolastico    ha  lo  scopo  di  promuovere  la  prevenzione    e  la  cura  dentaria  degli  allievi  delle  scuole  elementari   e   medie,  pubbliche  e private,  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organizzazione  e  la  vigilanza  del  servizio    è  affidata  al  Dipartimento.  Esso  si  avvale  della  collaborazione  dell’Ordine  dei  medici   dentisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  dentari  comunali   e consortili  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  servizi  dentari  scolastici  comunali     e   consortili  sono  riconosciuti     nel  quadro  dell’organizzazione  cantonale;  essi   godono  delle  stesse  facilitazioni  previste   per  il servizio  cantonale  purché  le  prestazioni  date  corrispondano  a  quelle  previste    dalla  legge  e  dai  regolamenti  di  applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  e   i  Consorzi  devono  nominare  con  pubblico  concorso  i medici  dentisti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  medicina   scolastica  Art.  47  59  1  I  Comuni  partecipano,   secondo   la    loro  forza   finanziaria,  nella   misura  minima   del   20%  e  massima  del   70%  alle  spese  per  le    visite   e le prestazioni   dei  medici  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  dell’onere  a   carico  dei  Comuni  è fatta   tenendo  conto   della  popolazione  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  servizio  dentario  scolastico  Art.  47a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  di    prevenzione   e   di    cura  ad  opera  del  servizio  dentario  scolastico  sono  fatturate  secondo  tariffe   agevolate  stipulate  tra  il Consiglio  di Stato   e   l’Ordine  dei  medici  dentisti  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone   si    assume  i  costi  delle  prestazioni   di    prevenzione  eseguite   dai  medici  dentisti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  partecipano   ai    costi  delle  prestazioni  di    prevenzione  secondo  la loro   forza  finanziaria,  in  base  alla  legge  sulla  perequazione  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Cpv.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dalla  L   29.1.2007;  in vigore   dal  1.9.2007  -  BU  2007,  513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  introdotto  dalla  L   29.1.2007;   in    vigore  dal  1.9.2007  -  BU  2007,   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   ripartizione   dell’onere  a   carico  dei  Comuni   è   fatta   tenendo  conto   degli  allievi  curati   domiciliati  in  ogni  singolo  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Cantone   anticipa   i  costi   delle  prestazioni   di    cura  dentaria,  che   recupererà  poi  integralmente  dai  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   famiglie  possono   essere  chiamate  dai  Comuni  ad   assumere  i  costi  per  le    cure  dentarie.  In    questo  caso,  i  nuclei   familiari  a   reddito  modesto  hanno  il   diritto  di ottenere  un   contributo  dai  Comuni  alle  spese  di  cura    in  misura  proporzionale    al  reddito  imponibile;  il   Consiglio  di  Stato  elabora,  a   titolo  indicativo,  una  tavola  dei  contributi.  D.  Malattie  di    rilevanza  sociale,   di    larga   diffusione,  tossicodipendenze  e   comportamenti   pericolosi   per  la salute
                        
                        
                    
                    
                    
                Nozione
                            Art.  48  Sono  in  particolare    considerate  malattie  di  rilevanza    sociale,  di  larga  diffusione,  tossicodipendenze  e comportamenti  pericolosi  per  la    salute:  a)   congenite   ed  ereditarie;  b)  e   i  problemi   sanitari   legati   all’ambiente  sociale  di    vita   e di    lavoro  e   al comportamento,  la   bronchite  cronica,  il   diabete,  il  reumatismo,     le   affezioni  tumorali,  psichiche,  l’alcolismo,  il  tabagismo,  la  farmacodipendenza    e  le  altre  c)  conseguenti     alla  modifica     della     struttura  della     popolazione,     segnatamente
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti
                            Art.  49  61  1  Lo  Stato  promuove,    collaborando    con  ordini  e    associazioni  degli    operatori  sanitari,  nonché  con  altri  enti,  associazioni  o    persone    interessate,  la  lotta  contro  le  malattie    di  rilevanza  sociale  o    di  larga    diffusione,  le  tossicomanie    e    i  comportamenti  pericolosi  per  la  salute  tramite  l’educazione  sanitaria  della   popolazione  in generale  e   dei  gruppi  sottoposti  a rischi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  proposta   del  Dipartimento  il Consiglio  di    Stato  può   e   partecipare  all’attività   di enti  e  associazioni  di    diritto  pubblico   e   privato  che  si    occupano  di    prevenzione  e   riabilitazione  nel  campo  delle  malattie    sociali  di  larga    diffusione,    delle    tossicomanie  e   dei  comportamenti  pericolosi  per  la  salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può   parimenti  attuare,  su  proposta  del  Dipartimento,  azioni   di    profilassi  per  la  diagnosi  precoce   delle  affezioni  curabili   limitatamente  ai    gruppi  a   rischio   e   nel  rispetto  delle  libertà  individuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  può  adottare,  su  proposta  del  Dipartimento,    misure  e  provvedimenti    atti  a  prevenire  gli  infortuni    e  a    salvaguardare    l’incolumità  pubblica.  Essi  devono    essere  conformi  al  principio  della   proporzionalità.  È   riservato  il diritto  federale  e   speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  misure  62  Art.  50  1  Il  Consiglio  di Stato  può  imporre  restrizioni  e   divieti,  oltre  a   quelli  previsti  dagli   articoli   49  e  seguenti   della  legge,   alla  pubblicità,   al consumo  e   alla  vendita  di  bevande  alcoliche,  tabacco  e  altre  sostanze,  agenti  terapeutici  e  altre  sostanze  che    creano  dipendenza    nel  rispetto  delle  disposizioni  costituzionali  e della   legislazione   federale,  intercantonale  e cantonale.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservato  l’articolo  93  cpv.   3 di questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consumo  di bevande   alcoliche  Art.  51  64  1  Nei  commerci  e nei  negozi  del   Cantone  è   vietata  la  vendita  e il   consumo   di  bevande  alcoliche:  a)  persone  di    età   inferiore  ai    18   anni;  b)  persone  che  si    trovano  in    stato   di    ebrietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  parimenti  vietati:  a)  di    bevande  alcoliche  destinate  a persone  inferiori   ai    18  anni  o   in stato  di    ebrietà;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Cpv.  modificato  dalla  L   13.2.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -   BU  2018,  271;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  122.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  al consumo  di    alcolici   di    cui  all’art.  20  della  legge  sugli   esercizi  alberghieri  e sulla  del  15  marzo  2023  (LEAR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    distribuzione  e  la  vendita  di  alcol  tramite  distributori  automatici  è  autorizzata    unicamente    a  condizione  che  il rispetto  del  divieto  sancito  dal  cpv.  1   sia  garantito  da   adeguate  misure   di    controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consumo  di tabacco   e   altre   sostanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  generalità  Art.  52  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico  o   adibiti  a  luoghi  di  lavoro    per  più  persone  è  vietato  fumare,  rispettivamente  consumare,  prodotti   del  tabacco,  prodotti  contenenti  succedanei  del  tabacco  o   prodotti  simili  per  o modalità   di    consumo.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Il   capoverso   1 è parimenti  applicabile   ai    dispositivi  che   permettono  di    inalare   le    emissioni  di    un  liquido  con    o    senza    nicotina  riscaldato  tramite  una  fonte  di  energia  esterna,    segnatamente  le  sigarette  elettroniche  o   i  prodotti  simili   per  contenuto  o   modalità  di    consumo.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato,  nel  rispetto   delle   libertà   individuali,  promuove  l’informazione  alla  popolazione  sugli  effetti   nocivi  del   fumo  attivo  e   passivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  divieti  e obblighi  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  stabilisce  per  regolamento  i  luoghi  e   gli  spazi  pubblici    e   di  uso    pubblico  o  collettivo  ove  è vietato  fumare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  protezione  dei  giovani  Art.  52a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  1  La   distribuzione   e   la    vendita  a giovani   minori  di    18   anni  di    prodotti  del  tabacco,   prodotti  contenenti  succedanei   del   tabacco  o   prodotti  simili  per  contenuto  o   modalità   di consumo  è   vietata.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    personale  di  vendita  è  tenuto  a  controllare  l’età  del  cliente,  esigendo  la  presentazione    di  un  documento  di    identità  ufficiale,  qualora  vi    fossero  dubbi  sull’età  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   distribuzione  e   la    vendita  di prodotti  del  tabacco,  prodotti   contenenti  succedanei  del  tabacco   o  prodotti  simili  per  contenuto    o  modalità    di  consumo  tramite  distributori  automatici  è  autorizzata  unicamente  a   condizione  che  il  rispetto  del  divieto  sancito  dal  capoverso  1   sia   garantito   da  adeguate  misure  di    controllo.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  capoversi  1,  2   e   3   sono  parimenti  applicabili  alla  distribuzione  e la    vendita  a giovani  minori   di    18  anni  di dispositivi  che  permettono  di    inalare  le emissioni  di    un   liquido  con  o senza  nicotina   riscaldato  tramite  una  fonte  di  energia  esterna,    segnatamente  le  sigarette  elettroniche  o  i  prodotti  simili  per  contenuto  o   modalità   di    consumo.  75  TITOLO   V  Operatori   sanitari  Capitolo  I  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  e vigilanza  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio    nel  Cantone  di  un’attività  sanitaria  relativa  a  pazienti  umani  o    animali  è  sottoposto  ad   autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  viene  rilasciata    agli  operatori  sanitari  di  cui  all’art.  54,  fatte  salve  le  eccezioni  previste  dalla   legge  o dai   regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualsiasi  tipo  di attività  sanitaria  è   in    ogni   caso  sottoposto  a vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Lett.  modificata  dalla  L 15.3.2023;  in vigore   dal  15.6.2023  -  BU  2023,   214.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Cpv.  modificato  dalla  L   13.2.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Cpv.  introdotto  dalla  L 13.2.2023;  in vigore  dal  1.6.2023  - BU  2023,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                69
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  abrogato   dalla  L   12.10.2005;  in    vigore  dal  12.4.2006  - BU  2006,  145  e   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Cpv.  abrogato   dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Cpv.  modificato  dalla  L   13.2.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Cpv.  modificato  dalla  L   13.2.2023;  in    vigore  dal  1.6.2023  -  BU  2023,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                75
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 13.2.2023;  in vigore  dal  1.6.2023  - BU  2023,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -   BU  2018,  271;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  è competente  per  l’applicazione  delle  leggi  federali  concernenti  le    professioni  sanitarie.  Esso  può  inoltre  disciplinare  per  regolamento  l’attività  degli    operatori  sanitari  previsti  dall’art.  54  e   proteggere  e   riconoscere  i  diplomi  e   titoli   degli   operatori  sanitari  previsti  dall’art.  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’operatore  autorizzato   è   tenuto   ad  esporre  in modo  ben  visibile  nel  proprio  ambulatorio  il  certificato  di  libero  esercizio   rilasciato  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di dichiarazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prestatori  di  servizi  transfrontalieri  Art.  53a  77  1  I  prestatori  di    servizi  ai    sensi  dell’art.  1   della   legge  federale  sull’obbligo  di dichiarazione  e  sulla  verifica   delle  qualifiche  professionali  dei  prestatori  di    servizi  in    professioni   regolamentate  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  dicembre  2012  (LDPS)    possono  esercitare  la  propria  attività  sanitaria    nel  Cantone    per  al  massimo  90  giorni   per   anno   civile  con  un  nulla  osta,  previa  verifica  delle  qualifiche  professionali,   e  secondo  le    disposizioni  di    quest’ultima  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Laddove  la    competenza  di    regolamentazione  delle  qualifiche  di    una  professione  sanitar  ia spetta al  C  antone,  il  Dipartimento  verifica  le  qualifiche  professionali  dei  prestatori  di  servizi.  Se  la  qualifica  p  rofessionale  attestata  presenta  una  differenza  sostanziale  rispetto  ai  requisiti  per  l’esercizio  della  p  rofessione  validi  nel  Cantone,  tale  da  nuocere  alla  sanità  pubblica,  al  prestatore  di  servizi  è  data  la  p  ossibilità  di  dimostrare,  segnatamente  mediante  una  prova  attitudinale,  di  avere  acquisito  le  c  onoscenze e le competenze mancanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   nulla  osta   è   rilasciato  alle  medesime  condizioni  del   libero  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prestatori  di  servizi   residenti  in  altri   Cantoni  Art.  53b  78  1  Gli  operatori    sanitari  che  dispongono  di  un’autorizzazione  al  libero  esercizio  della  propria  attività   in un  altro  Cantone  possono  esercitare  la    propria  attività  sanitaria  nel  Cantone   per  al  massimo  90   giorni  per  anno  civile   con  un  nulla  osta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   restrizioni  e   gli oneri  legati  alla  loro  autorizzazione   si    applicano   pure  a   tale   attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  sono  tenuti  a    informare  in  anticipo  le  autorità  competenti  mediante  dichiarazione  scritta  corredata  da   una  copia  autenticata  dell’autorizzazione   di  libero  esercizio   rilasciata  dal  Cantone  di  residenza,  dall’attestato    originale  di  good  professional  standing  dell’autorità  competente    del  Cantone  di    residenza  e dell’eventuale  ulteriore   documentazione  stabilita   dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari   abilitati  a   esercitare  sotto  la    propria  responsabilità  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  definizioni  Art.  54  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati    operatori    sanitari  abilitati    a  esercitare  sotto  la  propria  responsabilità  professionale,  a  titolo  indipendente    o    dipendente,  e    possono  quindi  ottenere  il   libero  esercizio  secondo  questa  legge  le    persone   qualificate   nelle  professioni  di:  a)  medico  dentista,    medico    veterinario,  farmacista,    chiropratico,  osteopata,  psicologo  in    ambito  sanitario,  psicoterapeuta;  b)  infermiere,  fisioterapista,  logopedista,  psicomotricista,  ergoterapista,  dietista,  droghiere,    optometrista,  ottico,    podologo,  estetista,  massaggiatore    medicale,  fisioterapista  per  animali,  naturopata  con     diploma  federale,     terapista  con  federale,  igienista   dentale,  audioprotesista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato   può   completare  l’elenco   di  cui  al cpv.  1   con   ulteriori  professioni   laddove  ciò  appaia  giustificato   in    virtù  dei  relativi  percorsi   formativi   e   quadri  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            b)  autorità   competente  80  Art.  55  1  Il  Dipartimento  è   l’autorità  competente  a   concedere  l’autorizzazione    per  l’esercizio  di  una  professione  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’esercizio  sotto   la  responsabilità  professionale  di un  altro  operatore  sanitario  autorizzato  delle  professioni  previste  dall’art.  54  lett.   b)  si    applicano  le    disposizioni   dell’art.  58   e   le    eventuali  direttive  emanate  dal  Dipartimento.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    norme  particolari  previste  per   gli  operatori  di    cui  agli   art.  62   e   63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018  -   BU  2018,  271;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                80
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  requisiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  è   concessa  alle   persone  che:  a)   titolari  di    un  diploma,  di un  attestato  o di    un  certificato   di un  istituto  universitario   o   di una  svizzeri   riconosciuti  o   di    altri   titoli  dichiarati  equipollenti;  b)   degne  di    fiducia;  c)   i  requisiti  psichici   e   fisici  necessari  all’esercizio  della  professione;  d)    assolto  un  periodo  di  pratica  di  due  anni,  laddove  ciò  è    previsto  dai  regolamenti  di  della   presente  legge.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre  richiesti:  a)  della  lingua  italiana;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  b)    copertura    assicurativa  sufficiente    per    eventuali  danni  cagionati  nell’ambito    dell’attività
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  le  circostanze  lo  esigono  l’autorità    competente  al  rilascio  dell’autorizzazione  può  chiedere,  prima  di  concedere  il   libero  esercizio  di  una   professione  sanitaria,  l’assolvimento  di  un  periodo   di  pratica  professionale   quale  operatore  sanitario  dipendente.  È riservato  il   diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  può  precisare  mediante  regolamento  i  requisiti  di    cui   ai    cpv.  1   e 2;    esso   può  in  particolare  prevedere    l’obbligo  di  dimostrare    la  padronanza  della  lingua  italiana  mediante  il  superamento  di    un  esame  specifico.  Eccezioni   al    cpv.   2   lett.  a)  sono  possibili   temporaneamente  per  coloro  che  esercitano  sotto  sorveglianza  specialistica,   nella  misura  in    cui  ciò  si impone  per  garantire  l’assistenza  ai  pazienti,  non    sia  stato  possibile  trovare  persona  in  grado    di  comprovare  tali  competenze  linguistiche  e  sia  garantita  la  sicurezza    dei  pazienti.  In  questi    casi    le  conoscenze  linguistiche  richieste  dovranno  tuttavia  essere  acquisite  entro   un  anno.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  le    condizioni  previste  per  la    sua  concessione  non  sono  soddisfatte  l’autorizzazione   è   rifiutata  o  revocata;  ove  le  circostanze  lo  esigono    la  decisione    di  revoca    può  essere  resa    immediatamente  esecutiva  a   titolo  cautelativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono  riservate   le disposizioni   federali   applicabili  agli   operatori  sanitari  soggetti  alle  leggi  federali.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  documentazione  Art.  56a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  requisiti  di    cui   all’art.  56  sono  documentati:  a)   diploma,  dall’attestato  o   dal  certificato  di    capacità;  b)  del  casellario  giudiziale  completo  rilasciato  dalle  competenti  autorità  dei  luoghi  in  l’istante  ha  risieduto   e   lavorato  nei  cinque  anni   precedenti   l’istanza;  c)  good  professional  standing  rilasciato  dalle  competenti  autorità  dei  luoghi  in  cui  l’istante  è  attivo   nei  cinque   anni  precedenti  l’istanza;  d)  compilata  sui  moduli   dell’autorità  competente;  e)   un   certificato  medico  di idoneità.  È riservato   l’art.   60;  f)   attestati  scolastici  o   certificati  rilasciati  conformemente  al    portafoglio  europeo  delle   lingue;  g)   certificato  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  ulteriori   accertamenti  da  parte  dell’autorità  competente,   sia  mediante  coinvolgimento  dell’istante,  sia  mediante  contatto   diretto  con  altre   autorità  o   con   i datori  di lavoro  dell’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  eccezione  91  Art.  57  92  1  Se  l’interesse  pubblico  o   circostanze  eccezionali  lo    richiedono,  il Consiglio  di    Stato  può  autorizzare  all’esercizio  dipendente  o  indipendente  di  una  professione    sanitaria,  operatori  in  possesso  di    diplomi,  attestati  o   certificati   diversi  da  quelli   previsti  dall’art.   56  ma  comunque  ritenuti  idonei.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di   concedere  l’autorizzazione  il  Consiglio  di  Stato  sente  l’avviso  dell’Ordine     e  dell’associazione  professionale  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                85
                            Cpv.  modificato  dalla   sentenza  del  12  maggio  2020  del  Tribunale  federale;  in vigore   dal  24  luglio  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  BU  2020,   245;  precedenti   modifiche:  BU   2018,   271   e   366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271  e 366;   BU  2020,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Cpv.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è limitata   nel  luogo  e   nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   esercizio  dipendente   sotto  la    responsabilità  di  terzi  93  Art.  58  1  Se  sono   ossequiate  le  disposizioni  di  questo  articolo  è presunta  l’autorizzazione  degli  operatori  delle  professioni  previste  dall’art.   54  lett.  b),   se  l’operatore  in    questione  non  esercita  sotto  la  propria  responsabilità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’operatore  sanitario   titolare  oppure   la    direzione  sanitaria  o amministrativa  di un   servizio  o   struttura  sanitari  autorizzati,  prima  di  assumere  un  operatore  in  forma    dipendente  che    non  necessita    di  autorizzazione  del  Dipartimento,    deve  procedere    alla  verifica  delle  condizioni  e  dei  requisiti  conformemente  alle  disposizioni  dell’art.   56  cpv.  1 lett.  a),  b)  e c),  cpv.  2 e cpv.  4 e dell’art.  59.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  verifica  dei  requisiti  il   titolare  o    la  direzione  possono    avvalersi  della    collaborazione  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   titolare  e   la    direzione  sanitaria  o amministrativa   sono  tenuti  in ogni  tempo  a mettere  a   disposizione  del  Dipartimento,   per   ogni  operatore  sanitario  dipendente,  i documenti  previsti  dall’articolo  56a.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   Dipartimento  può,   ove   le    circostanze  lo richiedono,  sottoporre  all’autorizzazione   prevista  dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  cpv.  1   anche  operatori  sanitari   dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  operatori  in  formazione  Art.  58a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori  sanitari  in  formazione  devono  disporre  dei  diplomi,  attestati  o  certificati  adeguati  ed   esercitano  sotto  la sorveglianza  e   la    responsabilità   del  titolare   o dell’operatore  sanitario  superiore  in    possesso  del  libero  esercizio   e   di    un’adeguata  esperienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è limitata   nel  luogo  e   nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Dipartimento  può    stabilire    il  numero    massimo  di  persone  ammesse  alla  formazione    per  responsabile  o   servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  pratica  professionale   sotto  supervisione/mentorato  Art.  58b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori  sanitari  che  svolgono  il  periodo  di   pratica  professionale  sotto  supervisione/mentorato  volto  all’ottenimento   del  diploma   federale  di  terapista  complementare,  del  diploma  federale    di  naturopata  e   del  diploma  federale  di  arteterapeuta,  devono    avere  ottenuto  il  certificato  settoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   periodo  di pratica  professionale  sotto  supervisione/mentorato  per  ottenere  il   diploma   federale  di  terapista  complementare,  il   diploma  federale  di    naturopata  e il   diploma  federale  di arteterapeuta,   è  svolto  sotto  la  propria  responsabilità  professionale  e  necessita    di  un’autorizzazione    formale  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ottenere  l’autorizzazione,  l’operatore  sanitario,  oltre  alla  condizione    di  cui  al  cpv.  1,  deve  adempiere  i  requisiti  di    cui   all’art.  56  cpv.  1, ad  esclusione  della  lett.  d,    e   cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  per  la  pratica   professionale   sotto  supervisione/mentorato  viene   rilasciata  per  un  periodo  di cinque  anni  e potrà  essere  rinnovata  fino  a   un  massimo  di    sette  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)   misure  disciplinari  101  Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di violazione   degli  obblighi  professionali,  delle  prescrizioni  della  presente   legge  o  delle  sue  disposizioni  d’esecuzione,  l’autorità  di  vigilanza  può  ordinare  le  seguenti  misure  disciplinari:  a)   avvertimento;  b)   ammonimento;  c)   multa  fino  a 20’000  franchi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Nota  marginale  modificata  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                96
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Cpv.  abrogato   dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Cpv.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Art.  introdotto  dalla  L 21.11.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  Nota  marginale  modificata  dalla    L    21.11.2022;  in  vigore  dal  1.4.2023  -   BU  2023,    61;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in vigore  dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  19;  BU  2009,  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)   divieto   di    libero  esercizio   della  professione  per  sei   anni   al    massimo  (divieto  temporaneo);  e)   divieto   definitivo  di    libero  esercizio  della   professione  per  l’intero  campo  d’attività  o   per  una  di    esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    misure  disciplinari  di  cui  al  cpv.  1    sono  pronunciate    dal  Dipartimento,    sentito  l’avviso  della  Commissione  di  vigilanza  prevista  dall’art.    24,  salvo  nei  casi    di  infrazione    alle    disposizioni  sulla  pubblicità,  sull’obbligo  di  partecipare  ai  servizi  di  emergenza,  sull’obbligo  di  aver  concluso  un’assicurazione  di    responsabilità  civile  e   nei  casi  di esercizio  abusivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    riservata  la  possibilità    di  delega    di  competenze  decisionali    agli  Ordini    professionali  di  diritto  pubblico,  in    applicazione   dell’art.  26  cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ove  le    circostanze  lo esigono  il  Dipartimento  può  sospendere  immediatamente,  a   titolo   cautelativo,  l’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nell’ambito   del  procedimento  disciplinare  è   pure  ammesso  l’interrogatorio   della  parte;  al riguardo  si  applicano  per  analogia    gli  articoli  142-146  del  codice    di  procedura  penale    del  5  ottobre  2007,  ritenuto  che   le    autorità   amministrative   incaricate  della  vigilanza  sono  parificate   alle  autorità  penali  e  gli  interrogatori  possono  essere  effettuati   anche  dai   loro  collaboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  provvedimenti  e   le    sanzioni  pronunciati  in    virtù  del  presente   articolo   o   delle  disposizioni  federali  sono  comunicate  agli  Ordini   professionali  e   possono  essere  pubblicati   sul  Foglio  ufficiale.   Nei  casi  di  particolare  gravità  possono  parimenti   essere  comunicati  alle   strutture  o servizi  sanitari  autorizzati  nella  misura  in    cui  si   tratti   di    potenziali  datori  di lavoro.  In    ogni  caso,  i motivi  della  misura   disciplinare  possono  essere  trasmessi  unicamente  nel   singolo   caso  di comprovata  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)   durata  103  Art.  60  1  L’autorizzazione  al    libero  esercizio   delle   professioni  di    cui  all’art.  54   cpv.  1   è   per  principio  valida  fino  al    compimento  del  settantesimo  anno  di    età.  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è   in    seguito  rinnovata   ogni  due   anni   previo  accertamento  dell’idoneità  psicofisica  all’esercizio  della  professione  da   parte   del  Medico   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  decade  indipendentemente  dall’età,  previo  accertamento    formale  impugnabile,  nei  casi  in    cui  non  ne  viene  fatto  uso  per  due  anni  consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  iscrizione   all’albo  106  Art.  61  1  Gli  operatori  sanitari  ammessi   al    libero  esercizio  sono  iscritti  d’ufficio  nell’albo  tenuto  ed  aggiornato  periodicamente  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’albo   è   pubblicato  per  esteso  periodicamente   sul  sito  internet  dell’Amministrazione   cantonale.  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari   non   abilitati  a esercitare   sotto  la    propria  responsabilità  professionale  Art.  62  108  1  Non  è soggetta  ad  autorizzazione   l’attività  degli  operatori  sanitari  non  elencati   all’art.   54  e  che,  a    titolo  oneroso  o  gratuito,  distribuiscono  prestazioni  o  attuano  terapie  quali  operatori  dipendenti  sotto  la  responsabilità  professionale  di  un  operatore,  servizio,  ambulatorio  o   struttura  autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’operatore  sanitario  titolare  oppure  la  direzione  sanitaria  o  amministrativa  di  un    servizio,  ambulatorio  o   struttura   sanitari  autorizzati,   prima  di    assumere  un  operatore   in    forma  dipendente che  n  on  necessita  di  autorizzazione  del  Dipartimento  deve  accertarsi  che  l’operatore  in  questione  sia  in  p  ossesso del diploma, svizzero o riconosciuto, confacente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezioni  a  quanto  previsto    dal  cpv.  2  possono  essere  autorizzate  dal  Dipartimento  previo  preavviso  dei  rispettivi  Ordini   o Associazioni  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  operatori  sanitari  non  abilitati  a esercitare  sotto  la    propria  responsabilità  professionale   possono  dispensare  e/o  attuare,  nell’ambito    dell’ambulatorio,  del  servizio  o  della  struttura  sanitaria,  prestazioni  e   terapie  prescritte  da    operatori  sanitari    autorizzati,  nei  limiti  delle    proprie  capacità  e  conoscenze  collaudate  ed  in    quelli  stabiliti  dal  competente  operatore   sanitario  prescrittore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’operatore  non  abilitato  a  esercitare  sotto  la  propria  responsabilità  professionale  è  sottoposto,  nell’esercizio  delle  attività  previste   dal  cpv.  4   a   tutte  le    pertinenti  disposizioni  di questa   legge   e   dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  Nota  marginale  modificata  dalla    L    21.11.2022;  in  vigore  dal  1.4.2023  -   BU  2023,    61;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271..
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Nota  marginale  modificata  dalla    L    21.11.2022;  in  vigore  dal  1.4.2023  -   BU  2023,    61;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            regolamenti;  egli  può  inoltre  essere  sanzionato  ai sensi  dell’art.  59  ed  essere  oggetto  di    un  divieto  d’esercizio  della  professione   per  mancato  ossequio  dei  requisiti  all’art  56  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Terapisti  complementari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  autorizzazione  Art.  63  109  1  È  considerato  terapista  complementare  ai    sensi  di questa  legge  chi   è   in    possesso  della  relativa  autorizzazione  cantonale  ed  esercita  la    sua  attività  a   titolo   indipendente.   Gli   articoli  63-63c  non  si    applicano  al «naturopata  con  diploma   federale»   e al    «terapista   complementare  con   diploma  federale».  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  d’esercizio   è rilasciata  dal  Dipartimento  alle  persone  che:  a)   superato   l’apposito  esame  cantonale;  b)  di    buona   reputazione;  c)  di    buona   salute  psichica   e   fisica;  d)  di    locali  idonei  all’attività  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    terapista    complementare  è    subordinato,  nell’esercizio  della    sua    attività,  a  tutte  le  pertinenti  disposizioni  di    questa  legge.  Si  applicano  in particolare   anche  il Titolo  II   e l’art.  59.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  esame  Art.  63a  111  1  L’esame  di terapista  complementare  è   volto  a   verificare  le  conoscenze  del  candidato  relative  ai  fondamenti    del  suo  agire,  con  particolare  attenzione    alla  sicurezza  dell’intervento  sul  paziente  e   al  riconoscimento  dei  propri  limiti  di  competenza.  Il   Consiglio    di  Stato  ha    la  facoltà  di  estendere  l’esame   anche  a materie  specifiche  nell’ambito   delle  terapie  complementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Unitamente  alla  domanda  di    ammissione   all’esame  il   candidato  è   tenuto   a trasmettere   al    Consiglio  di  Stato  la    documentazione  relativa   alla  sua  formazione  e   ad   indicare  il  tipo   di    prestazioni  che   intende  dispensare,  così  come   eventuali  attrezzature  e   apparecchiature  che   intende  utilizzare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di Stato  stabilisce  mediante  regolamento  le ulteriori  modalità  relative   all’ammissione,  allo  svolgimento  e   alla  valutazione  dell’esame  cantonale.   Esso  può  segnatamente:  a)  del  tutto  o   parzialmente   dall’esame   i  terapisti  che  hanno   superato   un  esame   analogo  altri  Cantoni    o    che  sono  in  possesso  di  un  diploma    riconosciuto    dal    Cantone  o    dalle  professionali   cui  è   stato   delegato   tale  compito;  b)  l’ammissione  all’esame  alla  prova  di  aver  effettuato    una  formazione  pratica  nel  d’attività   prescelto  dal  candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  le    tasse  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  limiti   di competenza  a dare  le prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aa)  in  generale  Art.  63b  112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  terapista  complementare  è  tenuto  a   limitare  le  sue  prestazioni  e/o  terapie    ai  campi  d’attività  indicati  all’autorità   sanitaria.  Egli  è   in    particolare  tenuto  a:  a)  il  paziente  in  modo  chiaro  e    comprensibile    della  sua    qualifica  prima  di  dare  una  o  attuare  una  terapia,  in  modo  tale  da    escludere  qualsiasi  confusione  con  gli  sanitari   di cui   all’art.  54;  b)  c)  per   ogni  paziente,  una   cartella   sanitaria  ai sensi  dell’art.  67;  d)  il  Consiglio   di    Stato  di    ogni  mutamento  concernente  la    sua  formazione  o   le prestazioni  terapie  applicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   non   può:  a)  interventi   chirurgici  e/o  ostetrici;  b)  iniezioni  e prelievi  di sangue;  c)  punzioni   di    ogni  genere  e   tipo;  d)  malattie   veneree   e   trasmissibili;  e)  apparecchiature  ionizzanti;  f)   utilizzare  o vendere   apparecchiature   destinate  all’uso   da  parte  dei  medici;  g)   e somministrare  medicamenti,  ad  eccezione  dei  prodotti  appartenenti  alle  categorie  ed    E  in  base    alle    convenzioni  intercantonali  di  cui    all’art.    92,  di  quelli  autorizzati  dal  e  dei  medicamenti  di  medicina  omeopatica  ed  antroposofoca  notificati  come  senza   ricetta  medica  in base   alle  convenzioni  intercantonali   di cui   all’art.  92;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  1.3.2004  - BU  2001,  189  e   BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                110
                            Cpv.   modificato  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  prestazioni  rientranti   nel  campo  di    competenza  del  «naturopata  con  diploma  federale»  e  «terapista     complementare  con  diploma  federale»,  né     di   altre  professioni  sanitarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  i)   il   paziente  da  cure  e   prestazioni   scientificamente  riconosciute.  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Medico  cantonale  può  accordare  eccezioni  in    casi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            bb)  i  terapisti  in  possesso  di  un   diploma   riconosciuto  Art.  63c  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  terapista  complementare  in    possesso  di    un  diploma  riconosciuto   è   tenuto   a   rispettare  i  limiti  delle  conoscenze   acquisite   mediante  la formazione  e comprovate  dal  diploma  o   certificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  stabilire  delle  deroghe   all’art.  63b  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Guaritori
                            Art.  63d  116  1  Sono  considerati  «guaritori»,  secondo  questa  legge,  tutte  le  persone  che,  senza  disporre  di un’autorizzazione  per  l’esercizio  di una  qualsiasi  professione  prevista   da   questa  legge,  distribuiscono  e/o  attuano,   occasionalmente  o   con  regolarità,  prestazioni   di    tipo   sanitario  o   terapie  comunemente  accettate   dalla  tradizione  locale  e   popolare  a   pazienti  che   lo richiedono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   guaritore:  a)   godere   di    buona  reputazione  e   di    buona  salute  psichica  e   fisica;  b)   disporre  di    locali  idonei  all’attività   svolta;  c)    dispensare  unicamente  prestazioni  e   terapie  non  invasive  e   non  pericolose,  per  la  loro  natura,  all’incolumità  del  paziente  e   non  può  distogliere  il   paziente   da   cure   e   prestazioni  riconosciute;  d)   comunicare  al    Dipartimento  le    sue  generalità,  il   tipo  di prestazioni  dispensate   e   il   luogo  in  esercita  l’attività;  e)  di    dare  una  prestazione  e/o  attuare   una   terapia   è   tenuto  ad   informare   il   paziente   in    modo  e   comprensibile  della  qualifica  così   da  escludere  qualsiasi  confusione   con   gli  operatori  di    cui  all’art.  54  e   i  terapisti  complementari  autorizzati;  f)   può   utilizzare   attrezzature   e   apparecchiature  meccaniche,  a   corrente  forte  e   debole  o   che  radiazioni   ionizzanti  ed  altre   assimilabili;  g)   può  prescrivere,  consigliare  o somministrare  medicamenti;  h)   può  fare  alcuna   pubblicità;  i)   può  ricevere  alcun  compenso   né   rimborso   spese  per  le proprie   prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    mancato  ossequio  ai    requisiti   e   vincoli  di    cui   al cpv.   2 l’autorità   di    vigilanza  sanitaria  può  vietare  al    guaritore  la dispensazione  delle  proprie   prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Levatrici
                            Art.  63e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  Nel  caso  di    parto  domiciliare,  le levatrici  sono   autorizzate   a   somministrare  e a   dispensare  medicamenti  sottoposti  a   ricetta  medica,  nella   misura   in cui  il   parto  sia  sotto  la    responsabilità  di    un  medico  che  dispone  del  libero   esercizio  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  professionali  Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  operatori  sanitari  sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  professionali  previsti  dalle  relative  disposizioni  federali    per  l’attività  sotto    la  propria    responsabilità  professionale,    mentre    agli  operatori  sanitari  non  disciplinati  a   livello   federale   si   applicano  per  analogia  gli  obblighi  professionali  di  cui  all’art.   40  della  legge   federale   sulle  professioni   mediche  universitarie   del  23   giugno  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  operatori  sanitari   che  esercitano  sotto  la    propria  responsabilità  professionale  devono  disporre  di  locali  adeguati  all’esercizio  della  propria  attività  nel   Cantone,  quantomeno  di    un   locale  sicuro   ove  conservare  gli  eventuali  medicamenti    e    le  cartelle  sanitarie    cartacee  e/o  un    sistema  informatico  sicuro  per  la  documentazione  sanitaria  in  formato  elettronico,  riservato  l’art.  67  cpv.  4.  Essi   sono  tenuti  a notificare  all’autorità  competente  ogni   cambiamento  di    attività  o   indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di Stato  può   disciplinare  ulteriormente   gli obblighi  professionali  degli  operatori   sanitari.  Egli  può  in particolare  fare   riferimento  a   disposizioni  emanate  da   associazioni  professionali  di    diritto  pubblico  o   privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113    Lett.  introdotta  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Lett.  introdotta  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  Art.  modificato  dalla  L 11.12.2017;   in  vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autonomia  professionale  Art.  65  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ambulatorio    di  un  operatore  sanitario  autorizzato  all’esercizio  indipendente  della  professione  è   identificato  dalle  generalità   e dalle   qualifiche  del  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  studi  e   ambulatori   collettivi,  gestiti  in    forma  associativa  o   organizzati  nella  forma  di    persona  giuridica  commerciale,  la  responsabilità  professionale  degli  operatori  sanitari  che    vi  operano  è  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autonomia  professionale   degli  operatori  sanitari  associati  o   dipendenti  deve  essere   garantita.  A    questo  scopo  il   Dipartimento  può  verificare    e,  se  necessario,  fare  modificare  i  relativi  contratti  associativi  e   di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di presenza  Art.  66  1  L’ambulatorio   di un  operatore  sanitario  autorizzato   all’esercizio  indipendente  può  essere  aperto  al    pubblico  solo  se  il   titolare   è   in    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  le  circostanze  lo  richiedono  il  Dipartimento    può  consentire,  per  brevi    periodi,  eccezioni  segnatamente  quando  un  altro  operatore  autorizzato  nella  medesima  specialità  è   presente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cartella  sanitaria  Art.  67  1  Ad  eccezione  dell’assistente  farmacista  e dell’odontotecnico,  ogni  operatore   sanitario  ai  sensi  dell’art.  54  attivo  nel  settore   ambulatoriale,  come  pure  ogni   responsabile  sanitario  di    servizi   o  strutture  sanitarie   che  esegue   prestazioni  o   attua  terapie   è   tenuto  a compilare,  per  ogni  paziente,  una  cartella   sanitaria  nella  quale  devono  essere  almeno  indicati:  a)  b)  di    trattamento   eseguito;  c)  effettuate;  d)  di    inizio   e di    conclusione  del  trattamento  nonché  la data  di ogni  consultazione.  Egli  deve,   nell’ambito   del  rispettivo  campo  d’attività,   indicare  sulla  cartella  sanitaria  la    diagnosi  e,    se  ne  ha  facoltà,  gli  agenti  terapeutici   prescritti.  È   riservato  l’art.   11  cpv.  6.  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   informazioni  di    cui  all’art.  6 cpv.  4 possono  essere  menzionate   su un   documento  separato  dalla  cartella  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  intervento  chirurgico,  oltre  alle    informazioni  di  cui  al  cpv.  1   di  questo  articolo,  devono  essere  documentate  le  informazioni  cliniche  e   tecniche  sull’intervento,  nonché  le  generalità  del  o  degli  operatori  e   dell’anestesista,  delle  altre  persone  coinvolte  nell’intervento,  nonché   il   genere,   la  durata  e   l’ora  dell’intervento  chirurgico  e   dell’anestesia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3a  La  cartella  sanitaria  del  paziente  deve  menzionare   il   tipo  o   il   genere  di    sperimentazione  e   ricerca  cui  egli   è   stato  sottoposto.  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    cartella  e    gli  altri  documenti    sanitari    devono  essere    conservati    per  almeno  dieci  anni  dalla  conclusione  del  trattamento.  È    riservato  il  diritto  del  paziente    ad  accedere  alla  cartella    sanitaria  conformemente  all’art.  6 cpv.  3   e   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di segnalazione  da   parte  di operatori  sanitari  122  Art.  68  123  1  Ogni  operatore  sanitario  è tenuto  ad  informare  il Dipartimento  e   il   Medico  cantonale   di  qualunque  fatto  che  possa   mettere   in    pericolo  la salute   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    ha  l’obbligo  di  informare  rapidamente  entro  un  massimo  di  30  giorni  il   Ministero  pubblico,  direttamente  o   per  il tramite   del  Medico  cantonale,   di ogni   caso  di morte   per  causa   certa  o   sospetta  di    reato  venuto  a conoscenza  in relazione   con  l’esercizio  della  propria  funzione   o   professione.  124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di segnalazione  da   parte  di direzioni  amministrative  e   sanitarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                120
                            Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  Nota  marginale  modificata  dalla    L   11.12.2017;  in  vigore  dal  1.9.2018    -  BU  2018,    271;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  Cpv.   modificato   dalle  sentenze  del  18  marzo   2021  del  Tribunale  federale;  in vigore   dal  25.3.2021  - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018,  271  e   366,  BU  2021,  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125  Cpv.  annullato  dalle  sentenze   del  18  marzo   2021  del  Tribunale  federale  -  BU  2018,   271  e 366,   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021,  161;  precedente  modifica:  BU  2012,  366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  68a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chiunque   diriga  una  struttura  o   servizio  sanitari  ha   l’obbligo  di  informare   rapidamente  entro  un  massimo  di  30  giorni  il  Ministero  pubblico,    direttamente  o    per  il   tramite    del  Medico  cantonale,  di  ogni  caso  di  reato  di  cui  all’art.  68    cpv.    2    perpetrato  da  un    proprio  dipendente  o  collaboratore  di    cui  è venuto   a   conoscenza  in relazione  con  la propria   funzione  e   professione.  127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    è  parimenti    tenuto  a  informare  immediatamente  il    Dipartimento  se  l’assunzione  o  la  collaborazione  con  un  operatore  sanitario  è   stata   rifiutata  o   se  il contratto   è   stato  revocato,  rescisso  o  non   rinnovato   per   violazione  degli   obblighi  professionali,  delle  prescrizioni   della  presente   legge  o  delle  sue  disposizioni  d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di segnalazione  da   parte  del  Ministero   pubblico  Art.  68b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  Il  Ministero  pubblico   notifica   al    Dipartimento,  al più  presto  ma  al massimo  entro  tre  mesi  dall’apertura  dell’istruzione,  l’esistenza  di    un  procedimento  penale  nei  confronti  di operatori  sanitari,  ad  eccezione  dei  casi  senza   rilevanza  per  l’esercizio  dell’attività  sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  d’urgenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  picchetti  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutti  gli  operatori  sanitari   sono  tenuti,  in    situazioni  d’urgenza  o   di    catastrofe,  a   dare   le  prestazioni  necessarie  nell’ambito  delle  loro    competenze  professionali  e  della  loro    formazione  specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  medici,  i  dentisti,  i  farmacisti  ed  i  veterinari,    sono  tenuti  ad  assicurare    i  servizi  di  picchetto,  segnatamente  notturno  e   festivo,   di    base  e,  eventualmente,  specialistico  organizzati   dagli  Ordini   a  livello  regionale  e locale  in    conformità  all’art.  30a  cpv.  2.  130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’esplicare  questa  funzione  gli  Ordini  possono  adottare  le    misure  atte  a   questo  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  Ordini  sono  autorizzati  a   riscuotere   un  contributo  sostitutivo  dagli   operatori  sanitari  esonerati  dal  servizio  di  picchetto  in  virtù  delle  disposizioni  di  applicazione  di  cui  al  cpv.  3.  Il   contributo  sostitutivo  può  corrispondere  al  minimo  a   100  franchi  e  al  massimo  a   1000  franchi  per  giorno  di  picchetto  esonerato.  131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  Art.  69a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  gli Ordini   non  organizzano  i  servizi  di picchetto  previsti   dall’art.  30a  cpv.  2   secondo  le  necessità  della  popolazione,  il   Dipartimento  può  disporre  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  detti  servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le circostanze  lo richiedono  il   Dipartimento   può  estendere  questo   obbligo  ad  altre  associazioni  professionali  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Medico  cantonale,  sentito   l’avviso   degli   Ordini   e   delle  associazioni  professionali  interessate,  può,  per  motivi  di  salute,  età  avanzata  o    altri,  dispensare  un  operatore    dal  partecipare  ai  servizi  di  picchetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicità  e   comparaggio  Art.  70  133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  operatore  sanitario  deve  praticare  esclusivamente  una  pubblicità  oggettiva  e  corrispondente  all’interesse  generale,  non  ingannevole   né  invadente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    deve  tutelare,  nel  collaborare    con    membri  di  altre  professioni  sanitarie,  esclusivamente  gli  interessi  dei  pazienti   e   operare  indipendentemente   da  vantaggi  finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare  è   vietata   ogni  forma  di    contratto   o   accordo  tra  operatori  sanitari  che   limiti   la libertà  di  scelta  del  paziente  o   che  lo  esponga   a   uno  stato  di  dipendenza.   Sono  parimenti  vietati   accordi  o  contratti  con  laboratori  di  analisi,  farmacie,  altre  strutture  sanitarie  o    aziende  che    espongono  l’operatore  sanitario  a obblighi  e   situazioni  di dipendenza  incompatibili  con  la dignità   professionale  o  con  l’interesse  sanitario   o economico  del  paziente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservati  i   contratti    con  gli  assistenti  e    quelli  per  l’assolvimento  di  periodi  di  pratica  e  perfezionamento  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  25.3.2021  -  BU  2018,   271  e 366,   BU  2021,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                127
                            Cpv.  modificato  dalla  L 13.2.2023;  in    vigore   dal  1.6.2023  - BU  2023,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  Cpv.   reintrodotto  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  305.
                        
                        
                    
                    
                    
                132
                            Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  Art.  modificato  dalla  L 11.12.2017;   in  vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titoli  di  studio  esteri  Art.  71  134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’operatore  sanitario  che  ha  conseguito  un  titolo    di  studio  in  uno  Stato  dell’Unione  europea  ha  il diritto   di    usare  il   titolo  di    studio  dello  Stato  membro  d’origine,  ed   eventualmente  la sua  abbreviazione,  nella  lingua  dello  Stato  membro  d’origine    a   condizione  che  il   titolo    sia    seguito  da  nome  e   luogo   dell’istituto  o   della  giuria   che  l’ha  rilasciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il titolo   di    studio   dello   Stato  membro  d’origine  può  essere  confuso  con  un   titolo  che   in    Svizzera  richiede  una  formazione  complementare,  non  acquisita  dal  beneficiario,  il  Consiglio  di  Stato  può  imporre  a   quest’ultimo  di usare  il   titolo   di    studio  dello  Stato  membro  d’origine  in una  forma  adeguata  che  esso  gli  indicherà,  obbligandolo  in particolare   a   indicare  la    sigla,  posta  tra  parentesi,   dello   Stato  membro  d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze,  sostituzioni  Art.  72  135  1  Un  operatore  sanitario  autorizzato  può,  in  caso  di  impedimento  a  tempo  pieno  e   per  principio  per   un  massimo   di sei  mesi,  farsi  sostituire  nell’esercizio  della  propria  attività,  notificando  la  sostituzione  al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   supplenza  di    cui   al cpv.   1   è eccezionalmente  ammessa  in caso  di assenza  a tempo  parziale  se  la  stessa  è   dovuta  a malattia  dell’operatore  sanitario   titolare  o dei  suoi  parenti  stretti,  a   maternità,   al  servizio  militare  o   ad  attività  di    insegnamento  accademico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   supplente  deve  essere   in    possesso  del  libero  esercizio  e, se  è richiesto  per  il   rilascio   del  libero  esercizio,  di    un  titolo  di perfezionamento  uguale  o   affine  a quello  dell’operatore   impedito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento,   sentito  l’Ordine,   può  autorizzare  la supplenza  da  parte  di    operatori   che  non  sono  in  possesso  del   libero  esercizio,  ma  che  hanno  concluso  la  formazione  di  base  e   si trovano  in fase  avanzata  di    un  percorso   di    perfezionamento   uguale  o affine   a quello  dell’operatore   impedito.  Capitolo   II  Disposizioni   particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Medici
                            a)  medicamenti  e   altri  agenti  terapeutici  Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai  medici   è vietata  la vendita  o   la    dispensazione  all’utenza   di    medicamenti  e degli  agenti  terapeutici  previsti  dall’art.  89.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i  casi  d’urgenza  e la    dispensazione  da  parte  dei  medici  veterinari  di medicamenti  di  prescrizione  veterinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  le    circostanze  lo richiedono,  il Dipartimento  può  autorizzare  la    dispensazione  di    medicamenti  e  di    agenti  terapeutici  da  parte   dei  medici  e   negli   ambulatori  degli   istituti  ospedalieri   se  il   disservizio  per  l’utenza    è  manifesto  e  documentato    o   per  fare  fronte  a  esigenze  particolari  nell’interesse  dei  pazienti.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ambulatori  secondari  Art.  74  137  La  gestione    di  ambulatori  secondari    soggiace    all’autorizzazione    del  Dipartimento.    Tali  ambulatori  possono   essere  aperti  all’utenza   solo  se  il titolare  è   presente.  Art.  75  ...  138
                        
                        
                    
                    
                    
                Farmacisti
                            a)  esclusività  Art.  76  139  La  dispensazione  e   la vendita  al pubblico  dei  medicamenti,  delle  specialità  farmaceutiche  e  delle  specialità  di banco  è   permessa   ai  soli  farmacisti   ad  eccezione  dei  prodotti  la  cui   vendita  è  consentita  anche  nelle  drogherie  e   di    quelli  di libera  vendita  secondo   il   diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  collaboratori  farmacisti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136    Cpv.  modificato  dalla  L 19.12.2000;  in vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                138
                            Art.  abrogato  dalla   L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139  Art.  modificato  dalla   L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,  518;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  farmacista  responsabile  di  una  farmacia  può  avere  quali  dipendenti  uno  o  più  farmacisti  o   assistenti  farmacisti,  possesso  dell’autorizzazione   rilasciata  ai  sensi  degli   art.  56   e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  disciplina   le    condizioni  e   le    modalità  d’assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Odontotecnici
                            Art.  78  1  Prestazioni   di    odontotecnica   possono  essere  eseguite   solo  su ordinazione   o sulla   base  di  un’impronta  fornita   da   un  medico  dentista  autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’odontotecnico  è   proibito   qualsiasi  intervento  o   semplice  manipolazione  nella  bocca  del  paziente.  TITOLO   VI  Strutture  e   servizi  sanitari  141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nozione  e   vigilanza  Art.  79  142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  strutture  sanitarie  secondo  questa  legge  gli  immobili,  i  locali,   i  vani  o   gli  ambienti,  anche  mobili:  a)   sono   distribuite  o attuate,  a   pazienti  degenti  o ambulanti  e   ad   animali  prestazioni   sanitarie  e terapeutiche   in    vista   della  promozione,  della   protezione,  del  mantenimento   o   del  della  salute;  b)    hanno  luogo  attività  di  produzione,  di  commercio  o    di  distribuzione    di  medicamenti  e  farmaceutiche,  agenti    terapeutici,  principi    attivi,    materiale    e   attrezzature    sanitarie,  analitiche,   di accertamento  diagnostico   o   terapeutiche,   come  pure  di ogni  altro  bene  servizio  assimilabile;  c)    hanno  luogo  attività    di  ricerca    o    didattiche,  di  insegnamento  e  di  apprendimento  di  teoriche  o   pratiche  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  esercita  la vigilanza  sulle  strutture,   e   sulle  attività  previste  dal  cpv.  1   e sui   servizi  che,  pur  non  disponendo  di una  struttura   o   di    attrezzature  fisse,  offrono  le medesime   prestazioni  al  domicilio  degli  utenti  (servizi  di    assistenza  e   cura  a   domicilio).  Esso  può  segnatamente  imporre  l’adozione  di  tutti  i  provvedimenti  e   le misure  atte  a   garantire   le  premesse  di  sicurezza  per    i  pazienti,  di  qualità    delle  prestazioni,  dei  beni  e   dei  servizi  distribuiti,  commerciati  o   prodotti  nonché   la    validità  dei  diplomi   e   dei  certificati  distribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare  l’impiego  di  apparecchiature  tecnico-scientifiche  a  tecnologia    avanzata  o  che  impiegano  radiazioni  ionizzanti  è   autorizzato   solo  se  è accertata  e documentata  la  disponibilità  di  operatori  qualificati  e competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  responsabili  delle  strutture  e   dei  servizi   che  distribuiscono  prestazioni  sanitarie  o attuano   terapie  devono  tenere,   per   ciascun   paziente,  la    cartella  sanitaria  prevista   dall’art.  67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ospedali,  cliniche,  case  di  cura,  altre  strutture   assimilabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  autorizzazione  Art.  80  143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’esercizio   di    un  ospedale,   di una  clinica,  di    un  cronicario,   di    un   convalescenziario,  di  una  casa   di    cura  o   di riposo  per  anziani,  di un  istituto  di    riabilitazione  e in    genere  per  ogni  altra  struttura  che   distribuisca   prestazioni  sanitarie   a   pazienti  degenti  è   necessaria  l’autorizzazione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le circostanze  lo    richiedono,  il   Consiglio  di    Stato  può  sottoporre  ad  autorizzazione  anche  altre  strutture  e   servizi   previsti  dall’art.  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è    concessa  se  sono  ossequiati  i  requisiti  di  cui  all’art.    81  di  questa    legge.    È  riservato  il   cpv.   2 dell’art.  102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  deve  menzionare  il  campo  d’attività,  i  limiti  e  le  condizioni  che    ne  hanno  determinato  la    concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  requisiti  Art.  81  1  La  concessione    dell’autorizzazione    d’esercizio  è    subordinata  all’accertamento  della  disponibilità  di    una   direzione  sanitaria  e   amministrativa,   di    un  numero  adeguato  di    operatori  sanitari,  di  strutture,  servizi  e    attrezzature  sanitarie,  e  di  un’organizzazione    interna    atti    a    garantire  le  premesse  di    sicurezza  dei   pazienti,  di qualità  delle  prestazioni  e delle  cure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                141
                            Titolo  modificato  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  - BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   disponibilità  di  cui  al cpv.  1   sarà   determinata  dall’indirizzo  e dal  genere  d’attività,   dal  numero,  dall’età  e   dal  grado  di dipendenza  degli   ospiti  nonché  dal  tipo  di    casistica  curata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di Stato,   può,   in ogni  tempo,  chiudere  o   limitare  l’attività  di    strutture  sanitarie  che   non  rispettano  le  condizioni  che  hanno  determinato  l’autorizzazione    ed  i  requisiti  necessari  ad  un  regolare  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Dipartimento  stabilisce  il   numero  minimo  di    posti  di    formazione  per  categoria  professionale  per  responsabile  o  servizio    di  ogni  singolo    istituto  proporzionato  alla  dimensione    e  ai  volumi  di  prestazioni  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145
                        
                        
                    
                    
                    
                Statistiche
                            Art.  82  1  Allo     scopo  di  disporre  delle     basi  statistiche  necessarie     alla  conoscenza  della  distribuzione  e  dell’incidenza  delle  malattie  e    dei  fattori    di  rischio  nella  popolazione    nonché    alla  valutazione  dei  bisogni   sanitari,  alla  elaborazione   della   pianificazione  ed   alla  definizione  delle  priorità  d’intervento,  come  pure  allo    scopo  di  disporre    delle  informazioni  indispensabili  all’organizzazione  del  servizio   sanitario   coordinato  e in caso   di catastrofe,  le    strutture  sanitarie  previste  dall’art  .  80   sono  tenute  a  mettere    a  disposizione,  su  richiesta    e   secondo  modalità  stabilite    dal  Dipartimento,    i  dati  statistici  sul    movimento  degli  ospiti,  sulla    classificazione  delle    malattie,  sul    numero  e    il   tipo  di  prestazioni,  sul  numero  e   le    qualifiche  del  personale   impiegato,   sul  numero  dei  letti,   sulla   dotazione  di  attrezzature   e sui  costi   totali  d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  la  siuazione  epidemiologica  lo  richiede  il   Consiglio  di  Stato,  sentito    l’avviso  del  Medico  cantonale,  può  estendere  questo  obbligo   anche   a operatori  sanitari   previsti  dall’art.  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                Farmacie
                            Art.  83  146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’apertura  al  pubblico  di  una     farmacia  è  subordinata  ad  un’autorizzazione  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è concessa  se:  a)  sanitario  è  un  farmacista  autorizzato  all’esercizio  indipendente  della  b)  l’idoneità  dei  locali,    dell’arredamento  e  dello  strumentario    in  conformità  alle  della  farmacopea   elvetica  e   del  regolamento  d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  farmacista  responsabile  non  proprietario    deve  essere    garantita    l’indipendenza  necessaria  all’assunzione  della  responsabilità  sanitaria  della   farmacia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durante  le    ore   di servizio   deve  essere  presente  costantemente  in farmacia  il  responsabile   sanitario  o  un   altro  farmacista  o   assistente  farmacista  autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    preparazione  di  medicamenti  può  essere  eseguita  solo  da  un    farmacista  o   da    un  assistente  farmacista  autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di  Stato   può  in  ogni  tempo  chiudere  una  farmacia  quando   le  condizioni  ed   i  requisiti  necessari  ad  un  regolare  esercizio   non   sono  più  ossequiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147
                        
                        
                    
                    
                    
                Drogherie
                            Art.  84  148  1  Sono  drogherie    secondo  questa  legge  i  negozi  che,  diretti  da  un  droghiere,  vendono  agenti  terapeutici  la   cui  vendita  è  consentita  nelle     drogherie  oppure  in   tutti  i   commerci,  conformemente  alle  disposizioni  intercantonali  e   federali  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apertura  al    pubblico  di    una  drogheria  è   subordinata  ad  un’autorizzazione  del  Dipartimento.  L’autorizzazione  è concessa   se:  a)  sanitario  è   un  droghiere    ammesso  all’esercizio  sotto  la  propria  responsabilità  b)  l’idoneità  dei  locali,    dell’arredamento  e  dello  strumentario    in  conformità  alle  della  farmacopea   elvetica  e   del  regolamento  d’esecuzione.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145    Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2018,   271  e BU  2021,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                148
                            Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  le    ore  di servizio  deve  essere  costantemente   presente  in    drogheria  il responsabile  sanitario  o  un   altro  droghiere  autorizzato.  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio   di    Stato  può   in    ogni  tempo  chiudere  una  drogheria  quando  le    condizioni  ed  i  requisiti  necessari  ad  un  regolare  esercizio   non   sono  più  ossequiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Laboratori  d’analisi  sanitarie  Art.  85  1  Per   l’esercizio  di    un  laboratorio  privato  di    analisi  sanitarie,  è   necessaria  l’autorizzazione  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è concessa  dopo  verifica:  a)    diplomi,  dei  certificati  di  specializzazione    e  di  pratica  nonché  dell’estratto  del  casellario  della   persona  responsabile  della  conduzione  tecnico-scientifica  del  laboratorio;  b)   disponibilità  e delle  qualifiche  del  personale  dipendente;  c)   locali,  dell’arredamento   e   dello
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  menziona  il   campo  di    attività  e   le    altre  condizioni  alle  quali   essa   è   concessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  le  condizioni  stabilite  nell’autorizzazione    non  fossero  rispettate  o  quando    le  circostanze  lo  esigono  il   Consiglio  di  Stato  può,  in  ogni    tempo,  revocare  temporaneamente    o  definitivamente  l’autorizzazione  come  pure  limitare  il   campo  di    attività  di    un  laboratorio  di    analisi  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  154
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  laboratori,  compresi  quelli  degli    ambulatori  medici  delle  strutture    sanitarie,  possono    essere  sottoposti  a   controlli  ufficiali  di    qualità.  Art.  86  ...  155  Art.  87  ...  156
                        
                        
                    
                    
                    
                Fabbricazione
                            Art.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  Il  Consiglio  di    Stato  è competente  per  rilasciare  l’autorizzazione   per  la fabbricazione   di  medicamenti  dichiarati  di    competenza  cantonale  ed  a   disciplinarne  le    condizioni.  TITOLO  VII  Agenti  terapeutici  Art.  89  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  - autorizzazione  Art.  90  159  Il  Consiglio  di Stato  è   competente  per  l’applicazione   della  legge  federale  sui  medicamenti  e  i  dispositivi  medici  (legge  sugli  agenti  terapeutici)  ed  emana  le    necessarie   disposizioni.  Art.  91  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  Art.  92  ...  161  Art.  93  ...  162  TITOLO  VIII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                153
                            Cpv.  modificato  dalla  L 19.12.2000;  in vigore   dal  13.7.2001   -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154    Cpv.  abrogato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal   27.1.2009  -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155    Art.  abrogato  dalla   L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  Art.  abrogato  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  Art.  modificato  dalla   L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,  518;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158  Art.  abrogato  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159    Art.  modificato  dalla  L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  Art.  abrogato  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                161
                            Art.  abrogato  dalla   L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  Art.  abrogato  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse,   procedure   e contravvenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  94  163  1  Per   l’istruzione  delle  pratiche  amministrative  legate   ai    compiti  previsti  da  questa   legge,  come  pure    per  compiti  speciali  di  visita,  di  controllo,    di  ispezione  e  di  consulenza  da    parte  delle  istanze  previste  dalla   legge   sono  percepite  tasse  e   spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  devono  essere  commisurate  all’entità  e   al    costo  reale  della   prestazione  fornita  ritenuto  un  minimo  di 200  franchi  e un  massimo   di    5000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  stabilisce    con    regolamento    l’ammontare  e  la  modalità  di  pagamento  delle  singole  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  95  164  1  Le  infrazioni    alle  disposizioni  di  questa  legge    e    dei  regolamenti  d’applicazione  sono  punite  con  la    multa   fino   a centomila  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   infrazioni   intenzionali  gravi  sono   punite   con  la    multa  fino  a   cinquecentomila  franchi.  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   complicità,  il   tentativo  e   l’istigazione  sono  punibili,   così  come  l’omissione.  166
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   contravvenzioni  ai sensi  del  capoverso  1 sono  decise  dal  Consiglio  di    Stato;  le    infrazioni  ai    sensi  del  capoverso  2   sono   di    competenza  della  magistratura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   autorità   amministrative  di vigilanza  istituite  dalla   presente   legge   e   dai  relativi  regolamenti  per  il  perseguimento  e  il   giudizio    delle  contravvenzioni    dispongono  dei  poteri  del  pubblico  ministero  ai  sensi  dell’art.  357  del  Codice  federale  di    procedura   penale  del  5   ottobre  2007.  168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persone  giuridiche  Art.  95a  169  Se  una   contravvenzione,  punibile   con   la    multa  ai sensi  dell’art.  95  cpv.  1,  è   commessa  nella  gestione   d’affari  di    una   persona  giuridica,   di    una  società  in nome   collettivo  o   in    accomandita,  di  una   ditta  individuale  o di    una  comunità  di    persone  senza  personalità   giuridica  e   la    determinazione  delle  persone    punibili    esige  provvedimenti  d’inchiesta  sproporzionati  all’entità  della  multa,  si  può  prescindere  da  un    procedimento  contro  dette  persone  e,  in  loro    vece,  condannare  al  pagamento  della  multa  la    persona   giuridica,  la    società  in    nome  collettivo  o   in    accomandita  o   la    ditta  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Infrazioni  in  materia   di  alcol  e tabacco  Art.  95b  170  1  L’importo  minimo  per  le    contravvenzioni   relative  alle  disposizioni  in    materia  di consumo  di  bevande  alcoliche  ai sensi  dell’art.   51   e al consumo  di    tabacco  e   altre  sostanze  ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  è   fissato  a   200  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  punibili:  a)   dello  spaccio  o   chi  lo    sostituisce;  b)   quando   non  si    attiene  ai divieti  stabiliti   dalla  presente  legge  o   alle  ingiunzioni   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  contravventore  non  domiciliato  in  Svizzera  può  essere  chiesto  deposito     cauzionale  proporzionato  alla  gravità  dei  fatti  oppure  un’altra  garanzia  adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Confisca  e   devoluzione  Art.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento   può  ordinare  la    confisca  o   la distruzione  di attrezzi,   merci   o   di    qualunque  cosa  mobile  che  ha  costituito   oggetto   di contravvenzione   o   che   è   servita  a commetterla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  oggetti  confiscati   sono   devoluti  allo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  vantaggi  pecuniari  illeciti   sono   devoluti   allo   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  misure,  spese  Art.  97  1  In  caso   di contravvenzione  il Dipartimento  ordina  tutte  le    misure   atte  a far   cessare   uno  stato  di    fatto  contrario   alla   legge,   segnatamente  la chiusura  di    strutture   sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165    Cpv.  modificato  dalla  L 27.11.2006;  in vigore   dal  1.1.2007  -  BU  2007,  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  25.3.2021   -  BU  2018,   271  e   366,  BU  2021  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167    Cpv.  modificato  dalla  L 27.11.2006;  in vigore   dal  1.1.2007  -  BU  2007,  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                168
                            Cpv.  introdotto   dalla   L   11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può  addebitare    al  contravventore  la  totalità  o  parte  delle  spese  che  si  sono  rese  necessarie  per  accertare  o   documentare  la contravvenzione,  segnatamente  le  spese  d’ispezione,  di  analisi,  di    perizie,  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  l’articolo  56  della  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013.  171
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
                            Art.  98  172  I  procedimenti   disciplinari  e   contravvenzionali   in    virtù  della   presente  legge  si prescrivono  nei  termini    previsti  dall’art.  46  della  legge  federale  sulle    mediche  universitarie  del  23  giugno  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  misure  Art.  99  173
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  funzionari  previsti  dall’art.   23  cpv.  3   lett.  a)  hanno   in  ogni  tempo  durante  l’esercizio,  accesso  ai locali  dove   si    esercita  un’attività  sottoposta  a   vigilanza  ed  agli   stabilimenti  annessi.  Al  fine  di  accertare  una  contravvenzione,  possono  procedere  ad    ogni  altra  indagine  ritenuta  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  possono  ordinare    con    effetto  immediato    le  misure  provvisionali    ed    i  provvedimenti  che  si  rendono  necessari   per  acquisire  le    prove,  per   evitare  la    sottrazione   di    eventuali  profitti  illeciti  e per  prevenire  o   far  cessare  una   situazione   di    pericolo  grave  e   imminente  per  la salute  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato,  può  attribuire  anche  ad  altri  funzionari  le  competenze  previste    ai  capoversi  precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  99a  174  1  Contro  le decisioni  del  Dipartimento,  del  Medico  cantonale,  degli  Ordini  professionali  di  diritto  pubblico  o di    altre   autorità  amministrative  è   dato  ricorso  al Consiglio  di Stato,  le    cui   decisioni  sono  impugnabili  davanti    al  Tribunale  cantonale    amministrativo,  a  meno    che    la  legge    preveda  il  ricorso  diretto  a   questa  autorità  giudiziaria.  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  contro   le    decisioni  di cui  all’art.  37  cpv.   1, contro   le decisioni   di    revoca  a titolo   cautelativo  di  autorizzazioni  all’esercizio   e   contro  le    decisioni  di chiusura  a   titolo   cautelativo  di    strutture  e   servizi  sanitari  non   ha  effetto   sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistenza  amministrativa  Art.  99b  176  Le  autorità    del  Cantone  e  dei  Comuni,    anche  se  vincolate  dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  al    Dipartimento,   su  richiesta  scritta  e motivata,  le    informazioni  necessarie  per  l’esame  delle  istanze  di  autorizzazione  e    nell’ambito  della  vigilanza  sanitaria.  Il    Consiglio    di  Stato  ne  disciplina  i  particolari.  TITOLO   IX  Disposizioni  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordini  delle   arti  sanitarie  Art.  100  Entro  un  anno  dall’entrata  in vigore  di    questa   legge  gli  Ordini  delle  arti  sanitarie,   istituiti  secondo  l’art.    30,    devono  presentare  al  Consiglio    di  Stato    per  approvazione  gli  statuti,  le  norme  deontologiche  e   i  regolamenti  interni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari  Art.  101  Gli  operatori    sanitari  che  all’entrata  in  vigore  di  questa  legge    hanno    compiuto    il  settantesimo  anno  di  età  sono  tenuti  a  chiedere,  entro  un  anno,  il   rinnovo  dell’autorizzazione  conformemente  alle  disposizioni  dell’art.   60.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strutture  sanitarie  Art.  102  1  Le  strutture  sanitarie  non   al    beneficio   di autorizzazione  d’esercizio  conformemente  alla  legge  sanitaria  del  18  novembre  1954  devono  chiedere  l’autorizzazione  prevista   dall’art.  80   entro  due  anni  dalla  data  d’entrata  in vigore  di questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  475.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172    Art.  modificato  dalla  L   11.12.2017;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173    Art.  modificato  dalla  L   19.12.2000;  in    vigore   dal  13.7.2001  -  BU  2001,  189.
                        
                        
                    
                    
                    
                174
                            Art.  introdotto  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal  27.1.2009   -  BU  2009,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  i  primi  cinque   anni  dall’entrata  in    vigore   di    questa  legge,  l’autorizzazione  di    cui  all’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  cpv.  1  è  concessa    solo  se  la  struttura  non  distoglie  mezzi    e  risorse    indispensabili  al  conseguimento  degli  obiettivi    della  politica    sanitaria  segnatamente    nel  campo  ospedaliero  e  dell’assistenza  alle  persone  anziane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droghisti  e   drogherie.  Autorizzazione  Art.  102a  177
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’uso  delle   denominazioni  «droghiere»   e «drogheria»  è riservato  agli  operatori   ed  ai  locali  commerciali   autorizzati  rispettivamente  ai    sensi  degli  articoli  54  e seguenti  e   84.  178
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   denominazioni  «droghista»  e   «drogheria»,  al    di    fuori  dei  casi  previsti   dal  cpv.  1,  devono   essere  abbandonate  entro  tre   anni  dall’entrata  in vigore  di    questa   modifica  legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  droghisti  residenti    nel  Cantone    e    che,  all’entrata  in  vigore  di  questa  legge,  gestiscono  una  drogheria  ed    intendono  continuare  ad  esercitare    la  professione  facendo  uso  delle    denominazioni  sopraccitate,  devono  presentare   al    Dipartimento   le    istanze  d’autorizzazione,  previste  dagli  art.  54  e  seguenti  e   dall’art.  84,  entro  un  anno  dall’entrata   in    vigore  di    questa  modifica  legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    regolamento  d’applicazione  stabilisce    i   requisiti  e  i   termini  per  l’adeguamento  dei  locali  commerciali  adibiti  a   drogheria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Terapisti  complementari.  Autorizzazione  Art.  102b  179  I  guaritori  ai    sensi   del  diritto  previgente  che  sono  in    grado   di    comprovare  un’attività  di  almeno  10  anni  possono  continuare  a   svolgere  la    loro  attività  nel  rispetto  dei  limiti  di    competenza  previgenti  per  un  periodo  massimo  di    3   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imprese  di  pompe  funebri.  Autorizzazione  Art.102c  180  L’art.  40a  cpv.  2    lett.  b)  non  è    applicabile  alle  imprese  di  pompe  funebri    già  autorizzate  secondo  il  regolamento  previgente.     Tuttavia,  se  dovesse  cambiare  il  titolare  dell’impresa,  questi  dovrà  conformarsi  alla  nuova  disposizione  entro  5 anni  dall’entrata   in    funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistenti  farmacisti,  audioprotesisti,  terapisti  complementari,  guaritori  Art.  102d  181  1  Le  autorizzazioni  di  libero    esercizio    rilasciate  agli    assistenti  farmacisti  prima  dell’entrata  in vigore  della  modifica  dell’11  dicembre   2017  conservano  la    loro  validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  audioprotesisti   residenti  nel   Cantone  e   che,  all’entrata  in    vigore  della  modifica  dell’11  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  sono  attivi  a  titolo  indipendente    sono  autorizzati  se  presentano  l’istanza  di  autorizzazione  entro  tre   mesi   dall’entrata  in    vigore  della   modifica   di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  terapisti  complementari   autorizzati  conformemente  all’art.  63   segg.   previgenti  all’entrata  in vigore  della  modifica  dell’11  dicembre  2017  e   attivi  nei  settori  di    competenza   del  «naturopata  con  diploma  federale»,  del  «terapista  complementare  con  diploma    federale»  e  dell’arteterapeuta    possono  continuare  a   svolgere   la loro   attività  nel  rispetto  delle   disposizioni   previgenti  se  avevano   segnalato  al  Consiglio  di    Stato   tali  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  guaritori  notificati  al    Dipartimento  conformemente   all’art.  63d   lett.  b)  previgente  all’entrata   in    vigore  della  modifica  dell’11  dicembre  2017  possono  continuare  a   svolgere  la    loro   attività  nel  rispetto  delle  disposizioni  previgenti  per   un  periodo  massimo   di    5   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  sanitari   non   abilitati  a esercitare   sotto  la    propria  responsabilità  professionale  Art.  102f  182  L’obbligo    di  cui  all’art.  62  cpv.  2   si    applica  al  personale  assunto  dopo  l’entrata    in  vigore  della  modifica  di legge  dell’11  dicembre   2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  linguistiche  Art.  102g  183  Gli  operatori   che  all’entrata  in    vigore  della  modifica  di    legge  dell’11   dicembre  2017  sono  autorizzati  a   esercitare  una     professione     sanitaria  dovranno  acquisire     le   competenze  linguistiche  di    cui   all’art.   56  cpv.  2 lett.  a)  entro  due  anni  dall’entrata  in    vigore   della  precitata  modifica  di  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
                            177    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  13.7.2001  -  BU  2001,   189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            178    Cpv.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179    Art.  introdotto  dalla  L 19.12.2000;  in    vigore  dal  1.3.2004  -  BU  2001,   189  e BU  2004,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180    Art.  introdotto  dalla  L 27.11.2012;  in    vigore  dal  1.5.2015  -  BU  2015,   128.
                        
                        
                    
                    
                    
                181
                            Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183    Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271  e 366,  BU  2020,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  102h  184  Ai   procedimenti  disciplinari  e   contravvenzionali  in    virtù  della  presente   legge  relativi  a  fatti  commessi  prima    dell’entrata  in  vigore    della    modifica  di  legge  dell’11  dicembre  2017  si  applicano  i  termini  di    prescrizione  previgenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  sotto   supervisione/mentorato  Art.  102i  185  L’operatore  sanitario  che    al  momento  dell’entrata    in  vigore    dell’art.  58b  svolge  iI  periodo  di pratica  professionale  sotto  supervisione/mentorato  a   titolo  dipendente  può  continuare  la  propria  attività  professionale  ma  deve  richiedere   l’autorizzazione   entro  sei   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  di applicazione  Art.  103  I  regolamenti  di    applicazione,  le    ordinanze,   i  decreti   e   le    prescrizioni  del  Consiglio  di    Stato  e  del   Dipartimento  emanati   giusta  la    legge   sanitaria  del  18  novembre  1954  rimangono  in    vigore,  per  quanto  non   in    contrasto  con  questa  legge,   fino  all’adozione  della   nuova  regolamentazione  esecutiva  stabilita  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  104  Trascorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum  il   Consiglio   di    Stato  stabilisce  l’entrata  in    vigore.  186
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogate  Art.  105  Con  l’entrata  in  vigore  di  questa  legge  è   abrogata  la  legge  sanitaria  del  18    novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1954  e   ogni   altra  disposizione  legislativa  od  esecutiva  cantonale  contraria  o incompatibile.  Pubblicata  nel   BU  1989  ,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                184
                            Art.  introdotto  dalla  L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.9.2018  -  BU  2018,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185    Art.  introdotto  dalla  L 21.11.2022;  in    vigore  dal  1.4.2023  -  BU  2023,   61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186    Entrata  in vigore:   1. luglio  1989  -  BU  1989,  177.