Regolamento della legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti
                            Regolamento  della  legge  d’applicazione   della  legge  federale sugli stupefacenti  del   3   settembre  2002  (stato  27  luglio   2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  la  legge  cantonale  d’applicazione  della    legge  federale  sugli  stupefacenti,    del  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978   e   la relativa  modifica   del  9 marzo   1999  (Lcstup);  -  che  i  termini   utilizzati  in tutto  il   regolamento  sono   da  intendere  sia   al    maschile  che   al  decreta:  Capitolo   I  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  della    sanità    e    della    socialità  (di  seguito:  Dipartimento)    è  competente  dell’esecuzione  e dell’applicazione   della  legge  d’applicazione  della   legge   federale  sugli   stupefacenti  (di  seguito:  Lcstup)  e dei  provvedimenti  di competenza  cantonale  previsti  dalla  legge   federale  sugli  stupefacenti  (di  seguito:  LStup).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono   riservate   al Consiglio  di    Stato  le    competenze  di    cui  agli  art.  3 cpv.   2 lett.   b)  e c), 21  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  23,   31,  32   e   35   cpv.   2   Lcstup.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Delegato  Art.  2  Oltre  alle  competenze  di cui  all’art.  6   Lcstup  il Delegato  è competente   a:  a)    i  provvedimenti  nel  campo  della  tossicomania  previsti  dalla  Lcstup  e    dal  Piano  degli   interventi;  b)  in proprio   o   con  altri   enti,  attività  di    informazione,  prevenzione  e ricerca  nel  campo  tossicomanie   e, più   in    generale,  delle   dipendenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Divisione  della  salute  pubblica  2  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Divisione  della  salute  pubblica  è   competente  a   concedere  i  sussidi   per  le spese  di    cui  agli  art.  30  e   33  Lcstup   superiori   a 10'000.--  e   fino  a   fr. 30’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Ufficio  di sanità  Art.  3a  4  L’Ufficio  di sanità  è   competente   a:  a)  e    revocare    le  autorizzazioni    previste  all’art.  14  LStup  e    18    e    19  della  Legge  b)   sull’equivalenza  delle   formazioni  di    cui   agli   art.   22  e   35   Lcstup;  c)  sull’attività   dei   servizi  ambulatoriali  e   dei  centri  residenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  ...  Art.  3b  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Medico   cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  4  Il   medico   cantonale  è   competente   a:  a)   le notificazioni  dei  casi   di    dipendenza  da  stupefacenti  secondo  l’art.  15   cpv.  1 LStup;  b)  all’Ufficio  giuridico  della  circolazione   i  casi  di    cui  all’art.  15a  cpv.  6 LStup.  c)  i  sussidi   per   le    spese  di    cui   agli   art.  30  e   33  Lcstup  fino  a fr.  10'000.--.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   modificato  dal  DE  16.3.2011;   in vigore  dal  18.3.2011  - BU  2011,  126  e 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota   marginale  modificata  dal  DE  16.3.2011;   in vigore  dal  18.3.2011  - BU  2011,  126  e 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  DE  16.3.2011;  in    vigore  dal  18.3.2011  -  BU  2011,   126  e 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dal  DE   16.3.2011;  in    vigore  dal   18.3.2011  - BU  2011,  126  e   167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.   abrogato  dal   R    17.8.2011;  in  vigore  dal  1.9.2011   - BU  2011,  461;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  e   167.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Nota   marginale  modificata  dal  DE  16.3.2011;   in vigore  dal  18.3.2011  - BU  2011,  126  e 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   introdotta   dal  R    17.8.2011;  in    vigore  dal  1.9.2011   -  BU  2011,   461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Farmacista  cantonale  8  Art.  5  Il   Farmacista  cantonale  è   l’autorità  competente   a   procedere  ai    controlli   secondo  gli  artt.  da  16  a   18  LStup.  Capitolo  II  Autorizzazione  per   l’istituzione  e   la    gestione  di  servizi   e   centri  (art.  22  e   23  Lcstup)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Servizi  ambulatoriali
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  6  1  È  considerato    servizio  ambulatoriale  l’ente  strutturato  che,  allo  scopo  di  offrire  prestazioni  di    cui  all’art.   8 lett.  b)  Lcstup,   accoglie  una  cerchia  indeterminata  di    persone  con   problemi  di  tossicomania  senza   prevedere  il   loro  pernottamento  presso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  servizi  ambulatoriali  in    particolare:  a)  ambulatoriali  che  si  occupano  del  collocamento  in  strutture  residenziali     di  e  del  loro  accompagnamento  durante    il   percorso  terapeutico  e   riabilitativo  b)  a   bassa  soglia  a   cui  le  persone  si    rivolgono  per  ottenere  siringhe    sterili,    consulenza  sostegno  sociale  e   psicologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Requisiti  logistici  Art.  7  Per  poter  svolgere  la    propria   attività  il servizio  ambulatoriale  deve:  a)  di    strutture  adeguate;  b)  di    servizi  igienici  muniti  di    dispositivi   di    sicurezza  (apribili  dall’esterno).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Requisiti  relativi  al personale  Art.  8  1  In  un  servizio    ambulatoriale    deve  essere  costantemente  garantita  la  presenza  di  un  operatore  del  servizio  in    possesso   di un   titolo  accademico  o di scuola  universitaria   professionale   o  di  una   formazione  equivalente  nel  campo  socio-psico-pedagogico,  rispettivamente  sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   responsabile  garantisce  l’adeguatezza  degli   interventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Procedura  Art.  9  1  L’istanza    di  autorizzazione    deve  essere  presentata  al  Dipartimento  per  il   tramite    del  Delegato  ed  essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)  vitae  del  responsabile  e   titoli  di studio;  b)  del  personale   e relativa  formazione;  c)  del  casellario  giudiziale  del  responsabile  e   di    ogni  operatore;  d)   di esercizio   e   patrimoniali;  e)  di    costituzione  dell’ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni     cambiamento  rilevante  per  l’autorizzazione     deve  essere     tempestivamente  notificato  all’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  servizi  ambulatori  socio-sanitari  già  autorizzati  in base  alla  legge   sulla   promozione  della  salute  e  il   coordinamento  sanitario  (Legge  sanitaria)  fa    stato   tale  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Centri  residenziali
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  10  1  È  considerato  centro   residenziale   la    struttura  che,  allo   scopo  di offrire  prestazioni  di cui  all’art.  8   lett.  b)  Lcstup,  accoglie  una   cerchia  indeterminata  di    persone  con   problemi  di tossicomania  e  ne   prevede   il   loro   pernottamento  presso  il   centro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  centri   residenziali   in particolare:  a)   protetti;  b)  di    alloggio  che  offrono   una  dimora,  un’assistenza  concreta  per  i  bisogni  primari  delle  e   un  sostegno   sociale   e   psicologico;  c)  di    disintossicazione  fisica;  d)  educativo-riabilitativi;  e)  terapeutico-riabilitativi;  f)  di    riabilitazione   professionale  ai    sensi  dell’Assicurazione  federale  per  l’invalidità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   stesso  centro  residenziale   può  condividere  più   di    un  orientamento  terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   centro   residenziale  può  avere  più  sedi  operative  residenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Nota   marginale  modificata  dal  DE  16.3.2011;   in vigore  dal  18.3.2011  - BU  2011,  126  e 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Requisiti  logistici  Art.  11  Richiamato  l’art.  22  Lcstup,  per  poter  svolgere    la  propria  attività  il   centro  residenziale  deve:  a)  di    locali  per   lo svolgimento  di    attività   comuni;  b)  di    servizi  igienici  adeguati  e   muniti  di    dispositivi  di    sicurezza  (apribili  dall’esterno).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Requisiti  relativi  al personale  Art.  12  1  Gli  operatori     devono  possedere  un  titolo  accademico  o  di  scuola  universitaria  professionale  o    una    formazione    equivalente    nel  campo  socio-psico-pedagogico,  rispettivamente  sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  l’operatore  proviene  da  un  percorso   riabilitativo,  questo  deve  essere   completato  con  esito  positivo  da  almeno  due  anni.  La  formazione  professionale  deve  essere  stata  seguita  per  almeno  due  anni  al    di    fuori  della  struttura  in    cui   ha  svolto  il suo  percorso  riabilitativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  particolari  il   requisito  di  cui  al  cpv.    1   può  essere  soddisfatto    mediante  la  stipulazione    di  contratti  di    mandato   con  operatori   esterni  in possesso  della  formazione  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organico   del  personale   deve  essere  adeguato  al    numero  e alla  casistica  degli   utenti.  Il   rapporto  tra  operatori  e   utenti  deve  essere   di    almeno  1 a 3 per  le    strutture  terapeutico-riabilitative  e   di    1   a 4  per  quelle   educativo-riabilitative.  Possono  essere   accordate   deroghe  se  giustificate  e   se  la    qualità  dell’intervento  non  viene  in alcun   modo   pregiudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Procedura  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istanza    di  autorizzazione    deve  essere  presentata  al  Dipartimento  per  il   tramite    del  Delegato  ed  essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)   del  concetto  terapeutico   e/o  educativo   nonché  dell’attività  e delle  prestazioni  offerte  centro;  b)  della  capacità  ricettiva;  c)  vitae  del  responsabile  e   titoli  di studio;  d)  del  personale   e relativa  formazione;  e)  del  casellario  giudiziale  del  responsabile  e   di    ogni  operatore;  f)   d’esercizio  e   patrimoniali;  g)  di    costituzione  dell’ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni     cambiamento  rilevante  per  l’autorizzazione     deve  essere     tempestivamente  notificato  all’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  centri   residenziali  socio-sanitari  già  autorizzati   in    base  alla  legge  sulla  promozione  della  salute  e  il   coordinamento  sanitario  (Legge  sanitaria)  fa    stato   tale  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Rapporto  di  attività  Art.  14  1  I  servizi   ambulatoriali   e   i  centri  residenziali  autorizzati  a   esercitare  ai  sensi  dell’art.   22  Lcstup  devono   inoltrare  al    Dipartimento  entro  il   31  marzo  dell’anno  successivo:  a)   rapporto  di    attività;  b)  c)   statistici  relativi   all’attività  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    tipo    di  informazione    e  i  dati  che  devono  figurare    nel  rapporto  sono  stabiliti  tramite  direttive  dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Autorizzazione  sperimentale  Art.  15  L’ente  che  intende   sperimentare  nuove  metodologie  deve  documentare  la    non  nocività  e  l’affidabilità  nella  conduzione   dell’intervento  e presentare   un  protocollo  di    studio   che  specifichi   le  modalità  di    svolgimento,  gli  obiettivi  e   la    durata   e il   tipo  di    valutazione  prevista.  Capitolo   III  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Prevenzione  Art.  16  1  I  sussidi  per  la  realizzazione  di  progetti    di  prevenzione  o  altri  provvedimenti  secondo  l’art.  8  lett.  a)  Lcstup  sono  concessi    unicamente  se  le  prestazioni  previste  rientrano    negli  orientamenti  generali  fissati  dal  Piano  cantonale  degli   interventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   richieste  di    sussidio  devono  essere  presentate  preventivamente  all’Ufficio   del  Medico  cantonale  per  mezzo  degli   appositi  formulari  e corredate   dai  seguenti  documenti:  9
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv.  modificato  dal   R    17.8.2011;  in    vigore   dal  1.9.2011  -  BU  2011,  461;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  e   167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   dell’attività,   dei  suoi  obiettivi,  dei   metodi  e   dei  mezzi;  b)  c)  di    finanziamento;  d)  prevista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   progetto  ultimato  devono  essere  presentati  i  seguenti  documenti:  a)  dell’attività   svolta  e documentazione   finanziaria  (consuntivo);  b)   valutazione  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Spese   d’investimento   di  servizi  e centri   ambulatoriali  e   residenziali  Art.  17  1  Le  domande  tese  a ottenere  sussidi  per  le  spese  d’investimento  vanno  presentate  in  conformità  alle  direttive  emanate   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    spesa  inferiore  ai  fr.  20'000.--  non  è    considerata    agli  effetti  sussidiamento  delle    spese  d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Spese   d’esercizio  di  servizi  ambulatoriali
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Calcolo
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  disavanzo  d’esercizio  è   costituito  dalle  spese  di gestione  riconosciute  dal  Dipartimento  dedotti  i  ricavi   relativi   all’attività  di    esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  sono   assunte   le    seguenti  spese:  a)  del  personale  riconosciuto    dal  Dipartimento,  al  massimo    nella  misura  corrisposta  Stato  ai    suoi  dipendenti  con  funzione  analoga;  b)  comprovate  e   riconosciute   di manutenzione  e   riparazione  degli   stabili;  c)  passivi  di    gestione   effettivamente  versati  a   terzi;  d)   di    locazione  per  la sede;  e)  per  le    spese  d’investimento  ammesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  versati  da  altri  enti  sono  considerati   come  partecipazione  alla  copertura  del  disavanzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Istanza
                            Art.  19  1  Gli  enti  che  intendono  ottenere  i  sussidi   devono  presentare:  a)  la    fine  di    ottobre  il   preventivo  di    esercizio  dell’anno  successivo;  b)  il   31  marzo:  il   bilancio  ed  i  costi   di esercizio  precedente,  unitamente  al rapporto  di  revisione  redatto  da  un  Ufficio  di    revisione  professionale;  una   statistica   degli  utenti;  una   relazione  sull’attività  svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questi  atti  devono  essere  allestiti  conformemente   ai piani  contabili   ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la    decisione  può  essere   interposto  reclamo  ai sensi  dell’art.   4   cpv.  3   della  legge  concernente  le  competenze  organizzative   del   Consiglio  di Stato  e   dei  suoi  Dipartimenti   del  25   giugno   1928.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Documentazione,  ricerca,  formazione   del  personale  Art.  20  L’istanza  per   ottenere  i  sussidi   deve  essere  presentata  preventivamente  al    Dipartimento  e  deve  contenere:  a)   di    attività;  b)  e consuntivo;  c)  di    finanziamento.  Capitolo  IV  Garanzia  di pagamento  e/o  assunzione  delle  spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Riconoscimento  dei  centri  residenziali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Centri  situati  nel  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Requisiti  relativi  alla  struttura  Art.  21  Richiamato  l’art.  35  Lcstup,  per  ottenere  il   riconoscimento  il   Centro   residenziale   situato  nel  Cantone  deve  soddisfare  i  seguenti  requisiti:  a)  di    una  descrizione  dettagliata  delle  funzioni   del   personale  in    organico;  b)  di    un  regolamento  interno  in    cui  si   definiscano  in    particolare   le    modalità  di    informazione  con   riferimento   alle  prestazioni   e   ai    servizi   forniti,  alle  regole  di    vita  comunitaria,  alle  concernenti  la corrispondenza   personale,   alle   misure   di controllo  e   alle  sanzioni;  c)   alle  statistiche  e   fornire  al Dipartimento  informazioni  e   dati  relativi  al    funzionamento  del  centro   e   ai propri   ospiti  nel   rispetto   della  protezione  dei  dati  personali;  d)  implementato  un  sistema  di    gestione  della  qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  stipulato  un  contratto  di    prestazione   con  lo    Stato.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Requisiti  relativi  al personale  Art.  22  1  Il  personale  deve  essere  almeno  quello   previsto  all’articolo  12  cpv.  4.  In  casi   particolari  può  essere   definito  in funzione  delle   prestazioni   un  rapporto  numerico   diverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   direttore   della  struttura  e i  responsabili  delle  équipe   devono  possedere  un’adeguata   esperienza  rispetto  al    profilo  della  struttura  e alle  sue  dimensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Centri  residenziali  situati  in  altri  Cantoni   e   all’estero  Art.  23  1  Per   principio  possono  essere  riconosciuti  i  centri  residenziali  fuori  Cantone   e all’estero  che  adempiono   i  requisiti  previsti  per   i  centri  residenziali  situati  nel   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    legislazione  del  Cantone   o   Stato   di    sede  prevede  dei  requisiti   equivalenti  a   quelli  cantonali,  fa  stato  il   riconoscimento   di quell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ragioni  particolari  e   in via   eccezionale   il   Delegato   può  decidere   la    garanzia   di    pagamento  e/o  l’assunzione  delle  spese  di    collocamento  anche  in    un  centro  residenziale  non  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Procedura
                            Art.  24  L’istanza  di  riconoscimento  deve    essere  presentata  al  Dipartimento  per  il  tramite  del  Delegato  ed   essere  corredata,  a   complemento  di    quanto  previsto  all’art.   13,  dai  seguenti   documenti:  a)  di    qualità;  b)  la documentazione   pubblica  inerente  il   centro  residenziale  (prospetti,  regolamenti  interni,  c)  delle  tariffe  e rette  richieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Revoca
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    può  revocare  il    riconoscimento  di  un    centro  residenziale    qualora  venissero  a   mancare  le    condizioni  stabilite  dalla  legge  o   dal  regolamento,  oppure  in    caso   di    grave  irregolarità  nella  gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di    emanare  la    decisione  di    revoca  l’autorità  impartisce  di    regola  un  termine  entro  il   quale   il  centro  deve   adeguarsi  alle  disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Ente   collocante
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Definizione
                            Art.  26  1  È  considerato   ente   collocante  l’antenna  autorizzata   ai    sensi  dell’art.  22  Lcstup.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  fungere   da  ente   collocante  altri   enti,  purché   dimostrino  di soddisfare  i requisiti   previsti   agli  articoli  27  -  29  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Obblighi
                            Art.  27  L’ente  collocante  deve:  a)  il   necessario  sostegno  alla  persona  tossicodipendente;  b)  su  base  interdisciplinare  una  diagnosi  accurata;  c)   la    struttura  residenziale  più  adeguata  e   idonea   alle  caratteristiche  e alle  esigenze  persona  tossicodipendente;  d)  per   ogni  collocamento  un  operatore  responsabile  di elaborare  un  piano  terapeutico  di seguire  il collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Compiti   del  responsabile  del  piano  terapeutico  Art.  28  L’operatore  responsabile  del  piano  terapeutico  deve  in    particolare:  a)  un’accurata  documentazione  relativa  al collocamento;  b)  tempestivamente  ogni   cambiamento   al    Delegato;  c)   un   piano   di  partecipazione   finanziaria   dettagliato  secondo   le  direttive   emanate  dal  d)  i  contatti  con  la struttura  in cui  avviene   il collocamento   per  quanto  riguarda  il  programma  presa  a   carico;  e)  regolarmente   il   collocato  nel  suo  percorso   terapeutico-riabilitativo;  f)  con  l’équipe    del  centro  residenziale    un  bilancio  almeno  trimestrale  del  piano  e/o   riabilitativo   e   presentarne   il relativo  rapporto   al    Delegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Domanda  di  garanzia  e/o  assunzione  delle  spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  introdotta   dal   R    22.9.2004;  in    vigore   dal  1.1.2004  - BU  2004,  333.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29  1  La  domanda  di  garanzia    e/o  assunzione    delle  spese  deve  essere  inoltrata  dall’ente  a)  medica  della  tossicodipendenza;  b)  se del  caso  interdisciplinare;  c)  terapeutico   e/o  riabilitativo;  d)  di    partecipazione  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il collocamento  in    centri   residenziali   situati  fuori  Cantone   la    domanda  deve  inoltre  contenere:  a)   documento  attestante  il   riconoscimento   da  parte  del  Cantone   di    sede;  b)  dei   motivi   che  giustificano  il collocamento  fuori  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il   collocamento   in centri  residenziali  situati   all’estero  la  domanda,  oltre  ai documenti  di  cui  al  cpv.  1   deve   contenere:  a)  del   centro  con  riferimento   agli  obiettivi  e   ai mezzi  terapeutici;  b)  e   le qualifiche  del  personale;  c)  dei   motivi   che  giustificano  il collocamento  in tale   centro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Garanzia   di pagamento  e   assunzione   delle  spese  Art.  30  La  garanzia  di  pagamento  e  l’assunzione  delle  spese  sono  concesse  a  tempo  determinato.  Capitolo  IVa  11  Disposizioni  penali  Art.  30a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Il  perseguimento  penale  di  cui  all’art.    38  della  Legge    è    di  competenza  dell’Ufficio  di  sanità.  Capitolo   V  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Norma  transitoria
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Autorizzazione
                            Art.  31  I  servizi  ambulatoriali   e   i  centri  residenziali  che  hanno  inoltrato  l’istanza   di    autorizzazione  entro  il 1°  maggio  2000   conformemente   alla   risoluzione  governativa  del  27  settembre  1999  e   che   al  momento  dell’entrata  in    vigore  del  presente  regolamento  non   soddisfano  i requisiti  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  hanno  un  periodo   di 1 anno  per   conformarvisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Riconoscimento
                            Art.  32  1  I  centri   residenziali  riconosciuti   in base  al    diritto  previgente  e   che  intendono  ottenere  il  riconoscimento  ai  sensi  dell’art.  35  Lcstup  devono  inoltrare  domanda  entro  6   mesi    dall’entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  hanno   un  periodo   di 2   anni  per  conformarsi   alle   nuove  disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Entrata  in  vigore  Art.  33  Il   presente  regolamento  è pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti   esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  13  Pubblicato  nel   BU  2002  ,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Capitolo   introdotto  dal  DE  16.3.2011;  in vigore   dal  18.3.2011  -  BU  2011,   126  e   167.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art.  introdotto  dal  DE  16.3.2011;  in    vigore  dal  18.3.2011  -  BU  2011,   126  e 167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Entrata  in    vigore:  6   settembre  2002  -  BU  2002,  312.