Regolamento dei dipendenti dello Stato
                            Regolamento  dei  dipendenti   dello  Stato  (RDSt)  1  dell’11  luglio  2017   (stato   1°  agosto  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  la legge   sull’ordinamento  degli   impiegati  dello   Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo   1995  (LORD)  e  la legge  sugli  stipendi  degli  impiegati   dello  Stato  e   dei  docenti  del  23   gennaio  2017  (LStip),  2  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1  1  Questo    regolamento  si  applica    a    tutti    i  dipendenti  del  Cantone    sottoposti  alla    legge  sull’ordinamento  degli    impiegati  dello    Stato  e  dei  docenti  del  15    marzo  1995  (LORD)  e  retribuiti  secondo  la legge  sugli  stipendi  degli  impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  23  gennaio  2017  (LStip).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le  disposizioni    concernenti    singole  categorie  di  dipendenti  contenute  nella  legislazione  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   seguenti   disposizioni  si   applicano  per  analogia  e   nel  limite  delle   norme  settoriali  anche  ai    docenti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  operatori   scolastici  specializzati,  se  non   diversamente  indicato  nel  presente  regolamento,  valgono  le    disposizioni  previste  per  i  docenti.  Capitolo   secondo  Responsabilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizi  centrali  del   personale  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  servizi   centrali   per  la    gestione  del  personale  ai    sensi  di    questo  regolamento:  a)  gli  impiegati  secondo    l’art.    1  cpv.  1    lett.  a)  LORD:  la  Sezione  delle  risorse  umane  del  delle  finanze  e   dell’economia;  b)  i  docenti    cantonali  secondo  l’art.  1    cpv.  1    lett.  b)  LORD:  la  Sezione  amministrativa  del  dell’educazione,  della   cultura  e dello   sport;  c)  i  dipendenti  dell’Istituto  delle  assicurazioni  sociali   (di  seguito  IAS):  la    relativa  direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  servizi  centrali  compete   la    formulazione  di proposte  relative  alla  politica  generale  del  personale,  la  consulenza  e   il   supporto  ai  funzionari  dirigenti    nonché  il   controllo    in  generale  dell’applicazione  delle  norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    mancato   rispetto  delle   norme  del  diritto  del  personale   da   parte  dei  funzionari  dirigenti,  ai  servizi  centrali  è   data   la competenza  di    effettuare  una  segnalazione  al    rispettivo  funzionario  dirigente  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    sezione    delle  scuole    comunali  3  del  Dipartimento    dell’educazione,  della  cultura    e   dello    sport,  nell’ambito  della  gestione  del  personale  docente  comunale,  svolge   un  ruolo  di coordinamento  e   di  consulenza  secondo  le    leggi  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzionario  dirigente  Art.  3  1  Funzionario  dirigente  è   il responsabile  di  una  o   più  unità  amministrative  così  previste  dagli  organigrammi  dei  dipartimenti,    delle    Magistrature    permanenti  e  dell’Ufficio    presidenziale  del  Gran  Consiglio.  Queste  funzioni  sono  elencate  nel  regolamento  concernente  le  funzioni  e  le  classificazioni  dei  dipendenti  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   dipendente   ha  un  proprio  funzionario   dirigente.  Il   Consigliere   di Stato  esercita   direttamente  tale  funzione   nei  confronti   dei   Direttori  di    divisione,  dei  Segretari   generali  e   degli  altri  dipendenti  a  lui  direttamente   subordinati,   con  facoltà   di delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    22.8.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  330.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    22.8.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  330.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Denominazione  dell’unità  amministrativa  adattata  d’ufficio  il   21.12.2019;  in  vigore    dal  1.1.2018  -  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  462.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  mancanza  di  un  supplente  predesignato,  spetta  al  funzionario    dirigente    superiore  assicurare  senza  interruzione  l’esercizio  della   funzione  dirigente  presso  ciascuna   unità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  funzionario   dirigente  compete  la gestione  del  personale  attribuito.  I  servizi  centrali   intervengono  sussidiariamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Al  funzionario  dirigente  è  data  la  competenza  di  richiamare  verbalmente  o    per    iscritto  i  propri  collaboratori  in    caso  di inadempienze   di    poco  conto.  Capitolo   terzo  Concorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di concorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  4  1  I  servizi  centrali  curano  la  pubblicazione  sul  Foglio  ufficiale  o    interna    dei  bandi  di  concorso;  raccolgono  e   sottopongono  all’autorità   di    nomina  tutti  i documenti  relativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  bando    di  concorso    sono  indicati    la  funzione  con  i  relativi  compiti,  i  requisiti  minimi  principali  derivanti  dalla   valutazione  analitica  delle  funzioni  e   le    condizioni  di    assunzione.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    funzioni  sono  elencate    nel  regolamento  concernente  le  funzioni  e  le  classificazioni  dei  dipendenti  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   funzione  messa   a   concorso   è designata  al maschile  e   al femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Non   sono  sottoposti  alla  pubblicazione  del  concorso:  a)  per  le    funzioni   di carriera   interna   alle   singole   unità  amministrative;  b)  interni  a   pari  c)  specifici  dove  l’autorità  di    nomina  decide   di    rinunciare  al    pubblico   concorso;  d)    quota  di  almeno  1/6  dei  posti  di  apprendistato,  dedicati  a  giovani  con    problemi  di   individuare  da  parte  dei  servizi  centrali  in    collaborazione  con  la    Divisione  della  professionale  o la Divisione  della  scuola.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Docenti
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  graduatoria   per  il passaggio  dall’incarico  alla  nomina  dei  docenti  cantonali   è   allestita  sulla  base  della  valutazione  dell’attività  del  docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   parità  di    risultato   della  graduatoria  per   i  docenti  cantonali  fa    stato,  di    regola,  l’anzianità  di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   nomina   dei   docenti  comunali  avviene  in conformità   alla  procedura   di assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  docenti  di  nazionalità    straniera,  l’autorizzazione    di  cui  all’art.  4   LORD  deve  essere  chiesta  unicamente  per  i   candidati  che  sono    cittadini    dei  paesi  non  aderenti  all’Unione    europea  o  all’Associazione  europea   di    libero   scambio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nel  caso  di    abilitazione   non  ottenuta   in    Ticino,   l’autorizzazione  di    cui   all’art.   4   LORD  è   subordinata  a  una  buona  conoscenza   della  lingua  italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  bando  di  concorso  definisce  le  condizioni  di  partecipazione  e    di  assunzione,    le  modalità  di    presentazione  della  candidatura  e   i  documenti  richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il   bando  stabilisce  la  presentazione    della    candidatura  in  forma    elettronica,  la  stessa  va  sottoposta  tramite  l’apposito  sistema  informatico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autocertificazioni  richieste  dai  servizi  centrali  del  personale  devono   essere   firmate  in originale;  possono  essere  trasmesse  dal  candidato,  in  forma  elettronica,    sotto  forma  di  scansione  oppure  immagine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  servizi  centrali  possono  richiedere  in ogni  tempo  la    presentazione  dei  documenti  originali,  che  in  tal  caso   saranno  restituiti  al    concorrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titoli  di  studio  Art.  7  1  Le  funzioni   di    collaboratore  scientifico  di    I,   giurista  di    I,   giurista  redattore  di    I,   economista  di  I,  psicologo  di  I,   specialista    in  scienze  forensi  di  I  e   perito  organizzatore  di  I  possono    essere  attribuite  unicamente  a  candidati  in  possesso  di  titoli    di  studio  accademici  completi:    licenza  universitaria,  laurea,  master    universitario  consecutivo  oppure  scuola  universitaria  professionale  (Bachelor  +   Master  270/300  crediti  ECTS).
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.   modificato  dal  R    2.12.2020;  in vigore   dal  4.12.2020   -  BU  2020,   377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    27.3.2019;  in    vigore   dal  29.3.2019  -  BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   funzione   di    collaboratore  tecnico,  collaboratore  scientifico  di    II, economista  di    II,  psicologo   di II  e  perito  organizzatore  di    II   può  essere  attribuita   unicamente  a   candidati  in    possesso  di almeno  un  bachelor  oppure  di    una   laurea  breve.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preavviso  medico  Art.  8  In  caso  di  elementi  sullo  stato  di  salute  dei  candidati  che    possono  comportare    delle  criticità  in  relazione  all’esercizio  della  funzione,  il    Servizio  medico  del  personale  fornisce  un  preavviso  sull’idoneità  all’attenzione   dell’autorità  di    nomina.  Capitolo  quarto  Gestione   del  personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atto  di nomina  o   d’incarico  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’atto  di  nomina  o    d’incarico  indica    la  funzione,  la  classe  con    i  relativi  aumenti  di  stipendio,  la    relativa   voce   contabile  e   il   grado  d’occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  prevede  inoltre  la    sede  e   l’attribuzione  di servizio  iniziali,  gli  eventuali  obblighi   e le condizioni  particolari  relativi  alla   funzione,  nonché  se la funzione  è svolta  in    lavoro  ripartito  (job  sharing).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’incarico   è   inoltre  indicata  la    durata  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sede  di  servizio  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   sede   di servizio  s’intende   il   luogo  dove  il dipendente  svolge  regolarmente  le proprie  funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   domicilio  civile  diverso  dalla  sede  di    servizio   non  conferisce  alcun  diritto  a facilitazioni   d’orario,  a  indennità  o   ad  altre  agevolazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  impiegati   possono   avere  più  sedi  di    servizio   a   dipendenza  del  luogo   in    cui  svolgono  le proprie  funzioni;  ciò  non  conferisce   alcun  diritto  a   facilitazioni  d’orario,  a indennità  o   ad   altre  agevolazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  docenti   la    sede  di servizio  è   dove  prestano  la    maggior  parte  delle  ore  di attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La     modifica  della  sede  di  servizio     è  di   competenza  del  funzionario     dirigente  dell’unità  amministrativa  di    riferimento;  la    comunicazione   del  cambiamento   di sede  di    servizio  deve  avvenire  con  un   preavviso  corrispondente  almeno  al    termine   di    disdetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Descrizione  della  funzione  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  funzionario  dirigente  è responsabile   dell’allestimento   della  descrizione  della  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   descrizione  della  funzione  è un  documento  integrativo  dell’atto   di  nomina  o   d’incarico  e deve  essere  presentata  dal  funzionario  dirigente   al    dipendente   entro  un  mese  dall’entrata  in    servizio.   La  descrizione  della  funzione  deve  essere  trasmessa,  firmata  da  entrambi,  ai servizi  centrali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  docenti   la    descrizione  della   funzione  tiene  conto  dell’art.  78   LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   descrizione  della  funzione  deve  essere  tempestivamente   adeguata   alle   mutazioni  dei  compiti  richiesti  dalla   funzione.  La  procedura  è analoga   a quella  definita  dal  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    descrizione    della  funzione    è    inoltre  parte  integrante  della  documentazione  di  richiesta  di  pubblicazione  del  bando  di concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tempo  parziale  e lavoro  ripartito  Art.  12  1  Chi  occupa   un  posto  a   tempo  parziale,  deve   assoggettarsi  alla  necessità  di  presenza  secondo  le    esigenze   di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   lavoro  ripartito  (job   sharing)  consiste   nella   divisione   complementare  e   consensuale   del  medesimo  posto  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  questo  caso  la ripartizione   dell’attività   lavorativa   così   come  la presenza  alternativa  sul  posto   di  lavoro  è    concordata  tra  i   dipendenti  che  si  dividono    i   compiti  e    soggiace    all’approvazione  del  funzionario  dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   cambiamento  perdurante   e   significativo  dei  piani   di    presenza   deve  essere   comunicato  da  parte  del  funzionario  dirigente  con  preavviso  corrispondente   almeno  al termine  di    disdetta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persone  disabili  e   casi   sociali  Art.  13  1  Le  persone  disabili  o  con  problemi     sociali  che  possono     essere  integrate  professionalmente  nell’Amministrazione  cantonale,  ma   non  rispondono  o non  rispondono  appieno  ai  requisiti  della  funzione,  sono  assunte  con  un  contratto  di    lavoro  di    durata  indeterminata   in base  al  regolamento  sul  personale  ausiliario  dello  Stato   del  3   aprile  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    27.3.2019;  in vigore   dal  29.3.2019   -  BU  2019,   108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dipendenti  dello  Stato   che  successivamente  al    periodo  di    prova   divengono   persone  disabili   o   con  problemi  sociali  devono  essere  mantenuti  nella  medesima  funzione   o   reintegrati  in    un’altra  funzione  per  quanto  ciò  sia   ragionevolmente  esigibile,  grazie  anche   alle  misure  di cui  all’art.  5a  LORD;  se  non  rispondono  o  non    rispondono  appieno  ai  requisiti  della  funzione  il  loro  rapporto  d’impiego  è  mutato  in    contratto  ausiliario  come  da  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   quota  delle  persone  di cui   ai    cpv.  1 e   2   deve  tendere  al    3%  del  totale   del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    spese  salariali  per  questa  categoria    di  dipendenti    sono  gestite    separatamente  in  base  a  una  pianificazione  pluriennale  volta   a   raggiungere  l’obiettivo   di    cui   al    cpv.  3.    I salari  sono  definiti  tenendo  in  considerazione  le  ordinarie    scale  salariali,  l’effettiva  produttività  della    persona  disabile    o    con  problemi  sociali,  nonché  le singole  situazioni  inerenti  ai    redditi  percepiti  dalle  assicurazioni  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mobilità  interna  Art.  14  1  Per   mobilità  interna  s’intende   il trasferimento  a   un’altra  unità  amministrativa  o autorità  giudiziaria  a    parità  di  funzione    e    classificazione;  questo  può  avvenire  tramite  concorso    interno  oppure  trasferimento   concordato  tra  le    parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  trasferimenti  all’interno  della   stessa  unità  amministrativa,  è   competente  il  rispettivo   funzionario  dirigente;  tra   unità  all’interno  della  stessa  divisione,  è competente  il  Direttore  di divisione;  tra  sezioni  direttamente  subordinate  al Direttore  del  dipartimento,  è competente  il   Direttore  del  dipartimento   o  il  Segretario  generale;    tra  divisioni,  il  Direttore  del  dipartimento;    tra  dipartimenti  è  competente  il   Consiglio   di  Stato;  tra  le Magistrature  permanenti  sono  competenti   la Commissione  amministrativa  per    il    Tribunale  d’appello,  il    Procuratore  generale,  il    presidente  del  Tribunale  cantonale  di  espropriazione,  il    presidente  della  Pretura  penale,  il    presidente  dei  Giudici  dei  provvedimenti  coercitivi,  i  Pretori   ad  eccezione  della  Pretura  di Lugano,   il   presidente  della  Pretura  di  Lugano,  il   Magistrato  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituzione  di  impiegati  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    periodi  di  assenza  di  impiegati  inferiori  a    90  giorni  non  viene    concessa  alcuna  sostituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  periodi  superiori,   la  sostituzione  può  essere  concessa  dalla  Sezione  delle  risorse  umane,  su  richiesta  motivata  e preavvisata  dal  rispettivo  Direttore  di    divisione,  dal  Segretario  generale,   e   dalla  Direzione  IAS  per   la    propria  unità  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deroghe   al    cpv.  1   sono  decise  di volta  in    volta  dalla   Sezione  delle  risorse  umane,  sentito   il  rispettivo  Direttore  di    divisione  e   Segretario  generale,  dalla   Direzione  IAS  per  la propria  unità  amministrativa  e,  per   le    Magistrature  permanenti,   dalla   Commissione  amministrativa   per  il Tribunale  d’appello,   dal  Procuratore  generale,  dal  presidente  del  Tribunale  cantonale  di    espropriazione,  dal  presidente  della  Pretura  penale,  dal  presidente  dei  Giudici  dei  provvedimenti  coercitivi,   dai  Pretori  ad  eccezione  della  Pretura  di    Lugano,  dal  presidente  della  Pretura  di    Lugano,  dal  Magistrato  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  della   documentazione   del  dipendente  pubblico  deceduto  o   scomparso  Art.  15a  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  capo  area  e/o  ai    capi  servizio   dell’Area  della  gestione   amministrativa  della  Sezione  delle  risorse  umane,  al servizio  giuridico  del  DECS   per  i  docenti  cantonali  e al segretario  comunale  o  –   dove  presente  –   al  responsabile    delle  risorse  umane  del  comune,  al  segretario    generale  del  Ministero  pubblico,  al  Cancelliere  del  Tribunale  d’Appello,    al  Segretario  generale  del  Ministero  pubblico,  al  Presidente    del  Tribunale    cantonale  di  espropriazione,  al  Presidente    della    Pretura  penale,  al    Presidente  dell’Ufficio  del  Giudice  dei  provvedimenti  coercitivi,  al    Presidente  della  Pretura  di  Lugano,  ai    Pretori  dei  distretti,  al    Magistrato  dei  minorenni  è   conferito  il   ruolo   di responsabili   della  gestione  della   documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  responsabili  della    gestione    della  documentazione    garantiscono    in  particolare  autonomia,  imparzialità  e   confidenzialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  momento   del  decesso  o   della  scomparsa  di    un  dipendente  pubblico,   il   funzionario   dirigente  o il  suo  sostituto   informano  la    Sezione  delle   risorse  umane.  Quest’ultima  coinvolge  il   responsabile   della  gestione  della   documentazione  di cui  al    cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  responsabili  della  gestione  della   documentazione  dispongono  la    messa  in    sicurezza:  a)   postazione  di lavoro  elettronica  del  dipendente,  tramite  il   Centro  sistemi  informativi;  b)  o   della   postazione  di  lavoro   del  dipendente,  tramite  il   funzionario  dirigente   o   il   suo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Previo  ottenimento    delle  credenziali    di  accesso  da  parte  del  Centro    sistemi  informativi,  i  responsabili  della  gestione  della   documentazione,  congiuntamente  con  il   funzionario  dirigente  o il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dal  R    21.12.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   328.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suo  sostituto,  accedono  all’ufficio  e   alla  postazione  di lavoro  elettronica  in    questione  e   suddividono  la  documentazione  nelle  seguenti  categorie:  a)  ufficiali  appartenenti  all’unità  amministrativa;  b)  personali  e privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  documenti  inerenti  l’adempimento  del    compito  pubblico  sono  messi    a    disposizione  dell’unità  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  documenti  personali    o  privati  sono  conservati  secondo  la  volontà  nota    o  presumibile  del  dipendente.  Nel  caso  in cui  tale  volontà  non  sia   nota  o   presumibile,  i documenti  vengono   conservati  presso  i   responsabili  della  gestione  della    documentazione,  in  forma    cartacea  o  elettronica.    La  conservazione  è garantita  per  una   durata  di 10  anni  dal  momento  del  decesso  o   della  scomparsa  del  dipendente,  nel  rispetto  della   protezione   e della   sicurezza  dei  dati.  In    seguito,   i dati  sono  distrutti,  a  meno  che  non  sia    pendente    una  richiesta    di  accesso  conformemente  al  cpv.    8,  oppure  una  procedura  civile,  penale   o   amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  In  caso  di    richiesta  di    accesso  di    terzi  ai documenti  personali  e   privati,  i responsabili   della   gestione  della  documentazione    vi  danno  seguito,  se  è   dato  un    interesse  e   non  vi  si  oppongono  interessi  preponderanti  di  congiunti    del  dipendente  deceduto    o    di  terzi.  L’interesse    è    presunto  in  caso  di  stretta  parentela  o    di  matrimonio    rispettivamente  unione  domestica    registrata  con    la  persona  deceduta.  Capitolo  quinto  Doveri  di  servizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Occupazione  accessoria  per  gli  impiegati  Art.  16  1  L’autorizzazione  e  la  revoca  per  l’esercizio  di  un’occupazione  accessoria  sono  di  competenza  del  Direttore  di  divisione  o  del  Segretario  generale,    sentito    il  rispettivo  funzionario  dirigente,  oppure,  in    mancanza   di essi,   dall’autorità   di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  deve   essere   trasmessa  ai    servizi   centrali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Occupazione  accessoria  per  i  docenti  Art.  17  1  Per    i  docenti    cantonali  l’autorizzazione    e  la  revoca  per  l’esercizio  di  un’occupazione  accessoria  sono  di  competenza  del  servizio  centrale    sentiti    i  Direttori  scolastici    per  i  docenti  o   i  capogruppo  per  i  docenti   di    sostegno  ed  in    entrambi   i  casi  il   superiore  diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  comunali  l’autorizzazione    e   la  revoca  sono  di  competenza  dell’autorità    di  nomina,  sentiti  i  Direttori   scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Carica  pubblica  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  carica  pubblica    va  esercitata  nel  limite  del  possibile  durante  il   tempo  libero;  in  tal  caso  non  dà  diritto  a   nessun  compenso  o   recupero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   candidatura   a una  carica  pubblica  che  può  implicare   un  particolare  impegno  durante  il tempo  di  lavoro,  in    particolare  quella   di    municipale,  deve  essere  preventivamente  comunicata  al    funzionario  dirigente  che   formula   un   preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  e  la  revoca  per  l’esercizio    di  una  carica  pubblica  ad  elezione  avvenuta  sono  di  competenza  del  Direttore  di  divisione  o   del  Segretario  generale  in  caso    di  subordinazione  diretta  delle    al  Direttore  del  dipartimento,  sentito  il  rispettivo  funzionario  dirigente,  oppure,    in  mancanza  di    essi,  dell’autorità  di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  deve   essere   trasmessa  ai    servizi   centrali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  i  docenti  comunali    l’autorizzazione  è   di  competenza  dell’autorità  di  nomina,  sentiti    i  Direttori  scolastici  o gli  ispettorati  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  militare,    servizio    di  protezione  civile,  servizio  sostitutivo  e  G+S;  indennità  perdita  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            guadagno  (IPG)  Art.  19  1  In  caso  di    servizio  militare  obbligatorio,   servizio  protezione   civile   obbligatorio  o   servizio  civile  sostitutivo  svizzero   il dipendente  deve  avvertire  il   funzionario  dirigente  non   appena  gli  è nota  la  chiamata,  producendo  su richiesta  l’ordine  di    marcia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le assenze,  dovute  a congedo  pagato,   per  le  quali   è   previsto  il   pagamento  dell’indennità  per  perdita  di  guadagno,  il    dipendente    è  tenuto  a  trasmettere  all’Ufficio    degli  stipendi    e  delle  assicurazioni  il   formulario  IPG  entro  15  giorni   dal   termine  del   servizio  comandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accettazione  di  doni   o inviti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  doni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20  1  I  dipendenti  rifiutano  doni,  profitti  pecuniari   o   inviti  suscettibili   di    compromettere  la    loro  indipendenza  o   capacità   di    agire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   ammessa   da  parte  del  dipendente  l’accettazione  di piccoli  doni  o   altri  profitti   pecuniari  rientranti  negli  usi  sociali  il   cui   valore  non  supera   fr. 100.–.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  dipendenti  che  partecipano   a un  processo  di acquisto   o   decisionale  è   vietato   accettare  anche  piccoli  doni,  altri  profitti  o   inviti  se:  a)   proposti  da  un  offerente  effettivo  o   potenziale  o da  una  persona  che  partecipa  al processo  o che  è   interessata  da  quest’ultimo;  b)   può   essere  esclusa  una  relazione   tra  il dono,  il profitto  o   l’invito   e   il processo   di acquisto  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso    di  dubbio,  i   dipendenti  accertano  con  il    proprio  funzionario  dirigente  l’ammissibilità  dell’accettazione  di doni  o profitti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  dipendenti  rifiutano  inviti   suscettibili  di    compromettere  la    loro  indipendenza   o   capacità  di agire.   Gli  inviti  all’estero  devono  essere  rifiutati,  salvo  autorizzazione  scritta  del  rispettivo  funzionario  dirigente  almeno  a   livello  di  Direttore  di  divisione,  Segretario  generale  oppure,    in  assenza  di  quest’ultimi,  dall’autorità  di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ai  dipendenti   che  partecipano  a   un  processo  di    acquisto   o   decisionale  è   vietato  accettare  inviti   se:  a)   proposti  da  un  offerente  effettivo  o   potenziale  o da  una  persona  che  partecipa  al processo  o che  è   interessata  da  quest’ultimo;  b)   può  essere  esclusa  una  relazione  tra  l’invito  e il   processo  di    acquisto  o   decisionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  In  caso    di  dubbio,  i   dipendenti  accertano  con  il    proprio  funzionario  dirigente  l’ammissibilità  dell’accettazione  di inviti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di notifica  e d’informazione  Art.  21  1  Tutti  i  dipendenti  sono  tenuti   a   notificare  e   a   documentare  ai    servizi  centrali  i fatti  rilevanti  per  il   rapporto   d’impiego   e di    retribuzione  quali,  segnatamente,  i  cambiamenti  dello   stato  di    famiglia,  di  domicilio  o d’indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beneficiari  delle  indennità  definite   da  leggi  o   regolamenti  sono  tenuti  a   notificare  immediatamente  all’Ufficio  degli  stipendi   e   delle  assicurazioni   i  fatti  suscettibili  di    fondare,  modificare   o   estinguere   il  diritto  alla    percezione.  Le  indennità  indebitamente  percepite  sono  compensate  sullo    stipendio,  riservate  le eventuali  sanzioni  disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  beneficiari   di  indennità   che  omettono  la  notifica,  perdono  il   diritto  al  rimborso  trascorsi  sei  mesi  dalla  fine  del  mese   in    cui  si    è verificato  l’evento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fumo
                            Art.  22  1  All’interno  dell’Amministrazione  cantonale  e   delle  Magistrature    permanenti  così  come  nei  veicoli  dello  Stato  è vietato  fumare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   permesso  fumare  solo  negli   appositi  spazi  fumatori,  separati  fisicamente  dal  resto  dell’ambiente,  debitamente  contrassegnati  e   adeguatamente  ventilati.  Capitolo  sesto  Assenze  /  Presenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  23  1  I  funzionari    dirigenti  sono  responsabili  del  controllo  delle  presenze/assenze    dei  loro  collaboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    dipendente  deve  chiedere  l’autorizzazione    al  suo  funzionario  dirigente  per  tutte  le  assenze  programmabili,  quali  congedi,  scali  ore,  affari   personali  e   per  ragioni  di    servizio  (missioni).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti   delle  scuole  cantonali,  in caso  di    assenza  per  affari   personali  autorizzata   dal  rispettivo  funzionario  dirigente,  non  viene  effettuata   alcuna  riduzione  sullo   stipendio  per  le assenze  fino   a   un  massimo  di  tre  giorni,  se  nel  corso  dell’anno  scolastico  le  ore  perse    d’insegnamento  vengono  recuperate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  docenti  cantonali  la direzione   di    istituto  comunica  alla  Sezione  amministrativa  quando  e   come  sono  state   recuperate   le    ore  perse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medico  del   personale  Art.  24  1  Il  Medico  del  personale,  come   pure  il   servizio  corrispettivo  dello  IAS   per  la    propria  unità  amministrativa:  a)  eccezioni  ai divieti  prescritti  all’art.  26  cpv.   1   lett.  b);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    28.6.2022;  in vigore   dal  1.7.2022  - BU  2022,  178.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  preventivamente      la  fisioterapia  e  le    altre  cure  mediche  riconosciute  di  base  contro  le  malattie  (LAMal);    la  domanda  va  presentata    con  la  documentazione  medica   almeno   15   giorni  prima  dell’inizio   delle  stesse;  c)  previa  richiesta   scritta,  con  l’allegazione  di    un  certificato  medico  dal  primo  giorno  della  a carico,  il recupero  di    vacanze   o   di    congedi   per  gratifica  sensibilmente  turbati  da  malattia  da   infortunio  del   dipendente,  ammesso  che  ciò  abbia  causato  il rientro  anticipato  al    domicilio  problemi  di salute  o   l’ospedalizzazione;  per  i  docenti  il recupero  è limitato   ai congedi  per  d)  chiedere  al    dipendente  l’invio,   tramite  il   suo  medico  curante,  di un  certificato  medico  o   altra  documentazione  medica  che  specifichi  l’inabilità  lavorativa;  e)  autonomamente  visite   mediche  di  controllo  o   ne  dispongono  l’esecuzione   d’intesa  i  servizi   centrali   del  personale;  f)  se  un’assenza  per  malattia  è   giustificata;   nel  caso  contrario   informano   il   funzionario  ed  il   servizio  centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   dipendente  può  essere   tenuto  a   sottoporsi   a   visite   mediche  che   permettano  la valutazione  della  sua  abilità  lavorativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   può  designare,  a   sostegno  del  Medico  del  personale,  dei  medici  di    fiducia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  per  visita  medica  o   simili  Art.  25  1  Le  assenze   programmabili  di visite   mediche,   fisioterapia  e simili  devono  tenere  conto  delle  esigenze   di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  lavora   a   tempo  parziale  deve  di    regola   programmare  queste   assenze  durante   il tempo  libero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  per  malattia  e infortunio  Art.  26  1  Il  dipendente,   in caso  di    malattia  o   di    infortunio:  a)   avvertire   immediatamente  e   mantenere  informato  il   funzionario  dirigente;  b)   può  uscire  dall’abitazione  o   dall’istituto  di cura  tra  le    22.00   e   le    07.00,  se  l’inabilità  lavorativa  del  100%;  c)    effettuare  vacanze  durante  un  periodo  d’inabilità    lavorativa  per  malattia    e/o  infortunio  o   parziale),  usufruendo  dei  propri  giorni  di  vacanza   o di  gratifica  come  pure   mediante  ore,  ore  straordinarie   o   eccedenze   mensili,  previa  autorizzazione  del  medico   curante  e  i  casi  di infortunio   anche  dell’assicurazione  LAINF.  All’Ufficio   del  medico  del  personale   deve  trasmesso  un  certificato    medico,  che  attesti  che  la  vacanza  non  compromette  la  e/o    lo  stato    di  salute,  completo  delle    date  di  partenza  e    ritorno.    La  vacanza  il conteggio  dei  giorni   di malattia  e/o  infortunio   e   pertanto  i  giorni  di    assenza  per  il  di vacanza  sono   computati  quali  giorni  interi  (sia   di vacanza  o   gratifica   che  di    scalo  ore  eccedenze  mensili)  anche  in caso  di inabilità  lavorativa  parziale.  Per  i docenti  con   il   termine  si    intende  gratifica  per  anzianità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  d)    se  l’assenza  supera  tre  giorni    consecutivi  (festivi    compresi),    esibire  un  certificato  lavorativa  su  modulo    ufficiale    redatto  da  un  medico  autorizzato    a  esercitare    in  Impiegati  e  docenti    devono  far  pervenire    il   modulo    ufficiale    al  Servizio  medico  del  entro  una  settimana  dall’inizio   dell’assenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    primo  certificato  medico  d’inabilità  lavorativa  ha  una  validità  massima    di  15    giorni  (festivi  compresi);  ulteriori  certificati  medici   inerenti  allo  stesso  evento   hanno  una  validità   massima  di  30  giorni  (festivi  compresi)  e   devono  pervenire   entro  la scadenza  del  certificato  medico  antecedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il     funzionario  dirigente  deve  mantenere  regolarmente,  documentandoli,  i   contatti  con  il  collaboratore  assente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    funzionario    dirigente  o  i  servizi  centrali    del  personale  possono  richiedere    il  certificato  medico  d’inabilità  lavorativa    già  dal  primo    giorno  di  assenza    quando  le  assenze  inferiori  ai  tre  giorni  si  ripetono  con  frequenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  servizi  centrali    del  personale    possono,  autonomamente  o  su  richiesta    dei  funzionari  dirigenti,  procedere  a   controlli   diretti  delle  assenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assenze  arbitrarie  Art.  27  1  Le  assenze  effettuate     senza  autorizzazione  o   giustificazione     sono  considerate  arbitrarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   competenza  a   stabilire  l’assenza  arbitraria  spetta   al funzionario  dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente  deve  essere  sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   assenze  arbitrarie  sono  computate  sullo  stipendio  del  mese  successivo  all’accertamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    2.12.2020;  in    vigore   dal  4.12.2020  -  BU  2020,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Resta   riservata  la    procedura   disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vacanze  impiegati  Art.  28  1  Per   gli  impiegati   la    data  e   la durata  delle  vacanze,  entro  i limiti   previsti   dall’art.  41  LORD,  devono  essere   preventivamente   autorizzate  dal  funzionario  dirigente   tenuto   conto   delle   esigenze  di  servizio  e   dei  desideri  dell’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   vacanze  non  possono   essere  compensate   in    denaro  riservati  i casi  di cessazione  del  rapporto  d’impiego  ove,  per   esigenze  di    servizio,   le vacanze  maturate   e non  ancora  estinte,  non  hanno  potuto  essere  godute.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   riduzione  delle  vacanze   nei  casi   previsti  dall’art.  43  LORD  avviene,  nella  misura  in    cui  non  vi    è  colpa  del  dipendente,  sul   diritto  dell’anno   in  cui   si    è verificato   l’evento   che  comporta  la  riduzione.  Nel  caso  in    cui  il  dipendente,  per  sua  colpa   o   negligenza,  abbia  superato   il  limite  dei  giorni   di    vacanza  di  diritto    previsto  dall’art.  41  LORD,    la  compensazione  avviene  entro  l’anno  successivo  con  corrispondente  riduzione  del  nuovo  diritto.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nel  caso  di    sospensione  dalla  funzione  il dipendente   non  matura  il   diritto  alle  vacanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vacanze  docenti  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  cessazione  del  rapporto  d’impiego   del  docente  coincide  di    regola   con   la fine   dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  cessazione  nel  corso  dell’anno    scolastico    il  diritto  al  pagamento  per  vacanze  non  godute  dal  docente  è dato,  fino  a un  massimo   di    quattro  settimane,  soltanto  se interviene:  a)   corso  del  primo  anno  d’impiego;  b)   aprile   a   giugno  negli  anni  successivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Agli   operatori  scolastici   specializzati  sono  applicabili  i  disposti  di    cui  all’art.  79b   LORD.  Capitolo   settimo  Congedi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  in  generale  Art.  30  1  I  congedi  totali  o    parziali,    pagati    o    non  pagati,  devono    essere  effettuati  nei  termini  massimi  previsti  dalla  legge   o   dal  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    ritardo  nella  presentazione  della  domanda  può  essere  considerato    per  la  negazione  o   il   rinvio  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Copia  delle  decisioni  va tempestivamente  trasmessa  ai  servizi  centrali  del  personale   e all’Ufficio  degli  stipendi  e   delle   assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   concessione  è   subordinata  alle  esigenze   di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’eventuale  congedo    non  pagato  giusta  l’art.  47  cpv.  3   LORD  inizia  a  decorrere  dal  termine  del  congedo  maternità.  Il   posticipo  di  tale  congedo    è   concesso    per  il  consumo  di  diritti  maturati,  che  decadrebbero  nel  corso   del  congedo.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    dipendente  può  beneficiare  di  un    congedo  non  pagato  totale    di  tre  anni  al  massimo  nell’arco  dell’intero  rapporto    d’impiego  o,  in  via    eccezionale    previa  autorizzazione  dei  servizi  centrali,  l’equivalente  per  un   massimo  di    6   anni   se il   congedo  è   preso  parzialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   diritto  al    congedo   non  pagato  è   proporzionato  al    grado  d’occupazione  del  dipendente  al    momento  della  relativa  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  pagati  Art.  31  1  Il  diritto  al    congedo  pagato  è   proporzionato  al    grado   d’occupazione  del  momento  in    cui  inizia  l’evento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  dei  congedi  di    cui  all’art.  46  cpv.   1   lett.  a),  b),  c),  d)  LORD   deve  essere  sottoposta  con  ragionevole  anticipo  al proprio  funzionario   dirigente,  accompagnata  dalla  relativa  attestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  impiegati   i  congedi  pagati  vengono  decisi  dal   servizio   centrale  su  preavviso  dei  funzionari  dirigenti,  rispettivamente,   per  le    Magistrature  permanenti,  dalla   Commissione   amministrativa  per  il  Tribunale  d’appello,  dal  Procuratore  dal  presidente  del  Tribunale  cantonale     di  espropriazione,  dal  presidente  della    Pretura  penale,    dal  presidente  dei  Giudici  dei  provvedimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2020;  in    vigore  dal   4.12.2020  - BU  2020,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2020;  in    vigore  dal   4.12.2020  - BU  2020,  377.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Cpv.  abrogato   dal   R    2.12.2020;  in vigore   dal  4.12.2020  -  BU  2020,   377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   R    27.1.2021;  in    vigore  dal   29.1.2021  - BU  2021,  62.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            coercitivi,  dai  Pretori  ad  eccezione  della  Pretura  di    Lugano,  dal  presidente  della  Pretura  di    Lugano,  dal  Magistrato  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  docenti    cantonali  i  congedi  dell’art.  47  e   48  LORD  vengono    decisi    dal  servizio  centrale  su  preavviso  del  Direttore   dell’istituto  scolastico   della  sede  di  servizio,  o   per  i  docenti  di  sostegno  su  preavviso  del   capogruppo,  e del   superiore  diretto,  mentre  i  congedi  dell’art.  46   LORD  vengono   decisi  dal  Direttore  dell’istituto  scolastico  della  sede  di    servizio   o   per  i docenti  di    sostegno  dal  capogruppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  i docenti  comunali  i  congedi  dell’art.  46,  47  e   48  LORD   vengono   decisi  dall’autorità  di    nomina  su  preavviso  del  Direttore  scolastico  o dell’Ispettorato  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   assenze  giustificate   dei  congedi  pagati  di cui  agli  art.  46  cpv.  1   lett.  e),  f),  f  bis  ),  g),  h),  i  bis  ),  l), m),  n),  47  e   48  LORD  devono  essere  comunicate  tempestivamente  al proprio  funzionario   dirigente  o al  Direttore  dell’istituto  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Per  gli  impiegati  i  congedi  di    cui  agli  art.  46  cpv.  1 lett.  a),  b),  c),  d),  f),  f  bis  ),  g),  h),  m)  LORD  sono  godibili  anche   in    ore,  mentre  il congedo  di cui  all’art.  46  cpv.  1   lett.  i  bis  LORD  (congedo  di assistenza  a  un  figlio  con  gravi    problemi    di  salute  dovuti  a    malattia    o  infortunio)  è    godibile    solo    in  giorni  consecutivi  o   in singole  giornate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Per  i  docenti   i  congedi  di    cui   agli   art.  46  cpv.  1   lett.  a),  b),  c),  d),   f),  f  bis  ),  g),  h),   m)   LORD  sono  godibili  solo  in    giorni   consecutivi,  in    singole  giornate  o   in    mezze  giornate,  mentre  il   congedo  di    cui  all’art.  46  cpv.  1   lett.  i  bis  LORD  (congedo  di    assistenza   a   un  figlio  con  gravi   problemi  di salute  dovuti  a malattia  o  infortunio)  è   godibile  solo  in giorni  consecutivi  o   in    singole  giornate.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  pagati  per   affari   sindacali  Art.  32  1  Per    gli  impiegati  i   congedi    per  affari  o    per    formazione  sindacale  riconosciuti  sono  concessi  nel  seguente   modo:  a)  i  membri  di comitato  fino  a 12   giorni  all’anno;  b)  gli  affiliati  ordinari  fino  a   5 giorni  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  i  congedi  per   affari  o per  formazione   sindacale  riconosciuti  sono  concessi  nel  seguente  modo:  a)  i  membri  di    comitato:   fino  a   12  giorni   all’anno  se  non  vi    è   cumulo  dei  giorni  di    congedo.  Se  è  cumulo  dei  giorni    di  congedo,  fino  ad  un  massimo  del  20%  di  un’unità  a  tempo  pieno  annualmente   ad  una  persona  per  sindacato;  la    percentuale   viene  stabilita  in    base  al  di    affiliati  docenti  cantonali   e   comunali  attivi  il   1°  marzo   dell’anno  che  precede  l’anno  per  il quale  è   chiesto  il congedo;  b)  gli  affiliati  ordinari  fino  a   2 giorni  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  pagati  per   volontariato  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   volontariato   sociale  s’intende:  a)   a favore  di    persone  degenti  in    case  di    cura,  ospedali,  case  per  anziani  o   prestazioni  favore     di  persone  che  beneficiano  di  cure     a  domicilio  e  nell’ambito     della     relativa  per  la cura  a   domicilio;  b)   a favore  di    persone   con  handicap   fisici   o   mentali;  c)   nell’ambito  di    soccorso  in caso  di    catastrofe,  d’incidente  o   di pronto  intervento;  d)  a   scopo  umanitario;  e)    a   favore  della  formazione  e   dell’animazione    di  colonie    di  vacanza  riconosciute  ai  della  legge  sul   promovimento   e   il  coordinamento  delle  colonie  di    vacanza  del  17   dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  indicate   al cpv.  1   sono  intese  non   remunerate   dall’ente   o   associazione   responsabile  dell’organizzazione  del  volontariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  pagati  per   sportivi  d’élite  Art.  34  Possono  beneficiare  del  congedo  per   l’attività  di    sportivo   d’élite  i  possessori  della  Swiss  Olympic  Card.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  pagati  per   matrimonio,  unione   registrata,   decessi,  nascite   figli  Art.  35  1  Per   gli impiegati  i  congedi   pagati  di    cui  agli   art.  46   cpv.   1   lett.   e),   g)  e   h)  LORD  devono  essere  consumati  entro  30  giorni   dall’evento.  Il   congedo  pagato  di cui   all’art.   46   cpv.  1   lett.  l LORD  (congedo  di    paternità)   deve  essere  consumato,  in settimane   o   in giorni,  entro  sei   mesi  dall’evento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    27.4.2022;  in    vigore  dal   1.7.2021  - BU  2022,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  introdotto  dal  R    27.4.2022;  in vigore   dal  1.7.2021  -  BU  2022,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  introdotto  dal  R    27.4.2022;  in vigore   dal  1.7.2021  -  BU  2022,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   1.1.2021  - BU  2021,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  i congedi  pagati  di    cui  all’art.  46  cpv.  1   lett.  e),  g),  h)  e   l)   LORD   vengono   di principio  consumati  subito.  Se  non  si  oppongono  esigenze    di  servizio,  previa  autorizzazione  del  servizio  centrale,  i  congedi  pagati  di cui  all’art.  46  cpv.   1   lett.   e),  g),  h)  e l)   LORD   possono  essere   consumati  successivamente,  in    ogni   caso  entro  30  giorni   dall’evento  per  i  congedi  pagati  di cui  all’art.  46  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  lett.  e),  g),   h),  entro  6   mesi  dall’evento  per  il congedo  pagato  di    cui  all’art.  46  cpv.  1 lett.  l)   (congedo  di  paternità).  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  docenti   il   diritto  al    recupero  decade  se l’evento  si    verifica  durante   le    vacanze  scolastiche  e   i  giorni  di    diritto   si    estinguono  all’interno  delle   stesse.  Se  i  giorni  di diritto  non  si    estinguono,   i giorni  rimanenti  prolungano  le vacanze  scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  pagati  per   malattia   grave  in  famiglia   e   assistenza  ai    familiari  Art.  35a  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   malattia  grave  ai    sensi  dell’art.   46  cpv.  1   lett.  f LORD  (congedo  per  malattia   grave  in  famiglia)   s’intende  una  situazione   medica  grave  con  pericolo  imminente   di    vita,  come  ad   esempio  il  ricovero  in  un  reparto    di  cure  intense,  un’operazione    ad  alto    rischio,  una  fase  terminale    di  una  grave  malattia.   Non  costituisce  malattia  grave  una   malattia  a   decorso   cronico,  ad   eccezione   di un  acuto  e   grave  peggioramento  dello  stato   clinico  tale  da  mettere  il   paziente   in pericolo  imminente   di  vita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  problemi  di salute  ai sensi  dell’art.   46  cpv.  1   lett.   f  bis  LORD   (congedo  di assistenza)   s’intendono  i  problemi   di    salute  che  non  rientrano  nella  malattia  grave,  ad  esempio  infortunio,   malattia  non  grave  ai  sensi  del  cpv.  1,    disabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  familiare   ai  sensi   dell’art.  46  cpv.  1 lett.  f  bis  LORD  s’intende  il   coniuge,   il   partner  registrato,  i  figli,  i  genitori,  i  fratelli   e le    sorelle,  i  suoceri,  il   partner  che  convive  con   il   lavoratore   nella  medesima  economia  domestica  da  almeno  cinque  anni   ininterrottamente.  Per  figli  s’intendono   coloro   con  i quali  è  stabilito  un  rapporto  di filiazione  ai sensi  del  diritto  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   familiare  ai    sensi  dell’art.  46  cpv.  1 lett.  f  bis  LORD  deve  necessitare  di    assistenza,  vale  a   dire   non  essere  autosufficiente  e dipendere  dall’aiuto   di    terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Chi  richiede    di  poter  beneficiare  del  congedo  di  cui  all’art.  46    cpv.    1  lett.  f  bis  LORD    (congedo  di  assistenza)  per  il   tempo  necessario  all’assistenza  a   un  familiare  di  età  superiore  ai  15    anni  o   al  partner  con  problemi   di salute  deve  comprovare   che  l’assistenza  nel   caso   specifico  non  può   essere  prestata  da  altri  membri  della  famiglia  o   da  terzi.  Il   fatto  che   un’altra  persona  abbia  diritto  al    congedo  non  esclude  di    per  sé  il diritto  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   malattia  grave  di    cui   all’art.  46   cpv.   1   lett.  f  LORD,  i  problemi  di salute  e la    necessità   di    assistenza  di  cui  all’art.  cpv.  1   lett.   f  bis  LORD  devono   essere  comprovati  da  un  certificato  medico  allestito  su  modulo  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  diversi  Art.  36  I  congedi   pagati   di    cui  agli  art.  46  cpv.  1 lett.  m)  e   n)  LORD  non  sono  differibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedo  per  dipendenti   occupati  a   turni  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dipendenti    occupati  a    turni    hanno  diritto  almeno  a    102  giorni  di  congedo  all’anno  comprese  le    festività   previste  dalla  legge  concernente  i  giorni  festivi  ufficiali  nel  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    singole  unità    amministrative  regolano,  in  modo  autonomo,  la  compensazione  dei  congedi  annuali,  ritenuto  che  il   dipendente  goda   di    regola   8,5  giorni  effettivi  di congedo   al    mese  equamente  ripartiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente  che  entra   o   che  lascia   il   servizio   nel  corso  dell’anno,  ha  diritto  a   un  numero  di giorni  di  congedo  annuale   proporzionale  alla  durata  del  servizio  prestato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   diritto  ai    congedi   si    estingue  il   31  agosto  dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  congedi  sono  ridotti  in proporzione  di    un  giorno  ogni   quattro  di    assenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congedi  non  pagati  per  aggiornamento  e   perfezionamento  Art.  38  Per  i   congedi  non  pagati  richiesti    per  l’aggiornamento,  il  perfezionamento  e  la  riqualificazione  professionale,  valgono   le    disposizioni  dello  specifico  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  congedi  non  pagati  per  gli   impiegati  Art.  39  1  Per   gli  impiegati   la    concessione  di    congedi  non  pagati  che   non  sono   di    diritto  è   decisa  dal  funzionario  dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  congedi  non  pagati  superiori  a    3    mesi  consecutivi  la  decisione  spetta  al  Direttore  della  rispettiva  divisione  o   al  Segretario   generale,  rispettivamente,   per  le Magistrature  permanenti,   alla
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   1.1.2021  - BU  2021,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dal  R    27.4.2022;  in    vigore   dal  1.7.2021  -  BU  2022,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  amministrativa  per  il   Tribunale  d’appello,  al  Procuratore  generale,  al  presidente  del  Tribunale  cantonale  di    espropriazione,  al    presidente  della   Pretura  penale,  al presidente  dei  Giudici  dei  provvedimenti  coercitivi,    ai  Pretori  ad  eccezione  della  Pretura  di  Lugano,  al  presidente  della  Pretura  di    Lugano,  al    Magistrato  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   richiesta  di  un  congedo  non  pagato  deve   essere  presentata  al  funzionario  dirigente  almeno  2  mesi  prima  dell’inizio  del  congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  congedi  non  pagati  per  i  docenti  Art.  40  1  Per    i  docenti    cantonali  la  concessione  di  congedi    non  pagati  è  decisa  dal  Direttore  dell’istituto  scolastico  della  sede  di servizio   o,    per  i  docenti  di sostegno,   dal  capogruppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  congedi  superiori    a  tre  mesi    consecutivi  la  concessione  è  di  competenza  della  Sezione  amministrativa,  sentiti  il   Direttore  dell’istituto   scolastico  della   sede  di    servizio,   o il capogruppo  per  i  docenti  di    sostegno,  e i  superiori   diretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  docenti   comunali   la    concessione  di congedi  non  pagati  è decisa  dall’autorità  di    nomina,   sentiti  il  Direttore  o l’Ispettorato  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  docenti  che  intendono  usufruire  di un  congedo  non  pagato  superiore  a 3   mesi,  la  richiesta  deve  essere   inoltrata  entro  il   31  marzo  dell’anno  scolastico  che   precede  il   congedo.  Capitolo  ottavo  Procedura  disciplinare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inchiesta  disciplinare  Art.  41  1  Le  informazioni  preliminari  in  materia  disciplinare  sono  raccolte    dal  funzionario  dirigente;  i  servizi  centrali  possono  prestare  assistenza  o   subentrare,  se richiesto,  nell’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Q  uando dalle informazioni preliminari i fatti risultino evidenti o ammessi e siano stati rispettati i diritti del  d  ipendente  di  cui  all’art.  36  cpv.  2  LORD,  la  decisione  di  sanzione  disciplinare  di  competenza  del  f  unzionario dirigente, del Direttore di divisione o dei Segretari generali è resa senza formale apertura di  u  n’inchiesta  e  con  motivazione  sommaria.  Sono  riservati  più  formali  accertamenti  e  una  motivazione  s  ostanziata in sede di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente   interpellato  a   titolo  di    informazioni   preliminari   può  chiedere  che  sia   aperta  una  formale  inchiesta  a   suo  carico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando  dalle   informazioni   preliminari  il   caso  appaia  di una  gravità  che   eccede  l’adeguatezza  delle  sanzioni  delegate  all’art.  42  del  presente  regolamento,  il   funzionario  dirigente,  rispettivamente  il  Direttore  divisione  o il   Segretario  generale,  è   tenuto  a   coinvolgere  il servizio  centrale  interessato,  che  richiede   all’Autorità  di    nomina  la    formale  apertura  d’inchiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    formale  apertura    d’inchiesta    compete  al  Consiglio    di  Stato,  che    designa  chi    la  conduce.  La  delega  a    specialisti  esterni  rimane  eccezionale  e  dev’essere  giustificata  da  interessi  preminenti  dell’Amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Copia  delle  decisioni  disciplinari  va trasmessa  al servizio  centrale  e al    dipartimento  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  42  1  Nei  casi  in    cui   l’inchiesta  non  è   aperta  dall’Autorità  di    nomina  il   funzionario  dirigente   ha  la  competenza  di    infliggere  un  ammonimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   competenza  di infliggere  una  multa  fino  a   fr. 500.–  spetta   al    Direttore  di divisione  o al    Segretario  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    esclusione  o   di    ricusazione,  la    competenza  è attribuita  al    livello  dirigente  superiore   o,    se  del  caso,  esercitata  dall’Autorità  di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate  le    attribuzioni  speciali   di    competenze  previste  da  altre  norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  di sanzioni   disciplinari   prese  in delega  di    competenze  devono   in    ogni   caso  rispettare  i  diritti  del  dipendente  di cui  all’art.  36  cpv.   2   LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Copia  delle    decisioni  disciplinari  deve  essere  trasmessa  al  servizio  centrale  e    al  dipartimento  interessato.  Capitolo  nono  Attestato  di servizio  e   Commissione   conciliativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestato  di  servizio  Art.  43  1  L’attestato  di  servizio,  steso  dal  rispettivo  funzionario  dirigente,  è  controfirmato  e  è  allestito  dalla  Commissione    amministrativa    per  il   Tribunale  d’appello,  dal  Procuratore  generale,  dal  presidente  del  Tribunale   cantonale   di  espropriazione,  dal  presidente  della  Pretura  penale,   dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            presidente  dei   Giudici  dei   provvedimenti  coercitivi,  dai  Pretori  ad  eccezione  della  Pretura  di Lugano,  dal  presidente  della  Pretura   di    Lugano,  dal  Magistrato  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso    in  cui    vi  fossero  più  funzionari  dirigenti  interessati  alla  stesura  del  documento,  il  coordinamento  e   la redazione  finale  sono  assicurati  dai  servizi  centrali  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   dipendente  può  richiedere  in    ogni   momento  un  attestato  intermedio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  conciliativa  Art.  44  1  La  commissione  è   composta  da  cinque  membri,  due  designati  dal  Consiglio  di  Stato,  due  designati   dalle  Associazioni  del  personale   e da  un   presidente  designato  di comune   accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commissione  resta  in    carica  quattro  anni.  La  sua  elezione  avviene   entro  il 31  dicembre  dell’anno  in  cui  è   eletto   il Consiglio   di    Stato  e   con  effetto  a   contare  dal  1°  gennaio  dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   presidente  indice  l’udienza  di    conciliazione  e   comunica   al più  presto  all’Autorità  di    nomina  l’esito  della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    mancata  conciliazione  il  verbale  d’udienza  va  consegnato  immediatamente   alle  parti   vale  quale  formale   comunicazione.  Capitolo  decimo  Stipendio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Classificazione  delle  funzioni  Art.  45  1  Per    gli  impiegati  la  classe  di  stipendio    è   proposta  al  Consiglio  di  Stato  dalla  Sezione  delle  risorse  umane  sulla    base  di  uno  strumento  di  valutazione  analitica  delle  funzioni    basato  su  criteri  quali:  la  formazione,  l’esperienza  professionale,  la  responsabilità,  le  esigenze    a  livello  di  comunicazione,  le  esigenze  a  livello    di  capacità    e    autonomia  nella  risoluzione  di  problemi,  la  specificità  delle  attività  e le    condizioni  di esercizio  della   funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i   docenti  cantonali  la  classe  di  stipendio  è    proposta    al  Consiglio    di  Stato    dalla    Sezione  amministrativa  del  DECS  tenuto   conto  della   formazione  e   dell’esperienza  nell’ambito  formativo   e/o  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  docenti  delle  scuole  comunali  la  classe  di  stipendio  è   stabilita  dalla    Sezione  delle    scuole  comunali.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  di  pagamento  dello  stipendio  Art.  46  Lo  stipendio  viene  accreditato  su  di un  conto  corrente   personale  postale  o bancario   in  Svizzera.  L’Ufficio   degli  stipendi  e   delle  assicurazioni,   rispettivamente  la Direzione  IAS  per  la    propria  unità  amministrativa,  possono  accordare  eccezioni.  Art.  47  ...  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  di  refezione  per  docenti  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai  docenti  di  scuola  elementare    e   media  per  l’assistenza  alla    refezione  degli  allievi  è  riconosciuto,  oltre  al    pasto  gratuito,  un  supplemento  di stipendio   di    16  franchi   all’ora.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  docenti  di    scuola  speciale  per  l’assistenza  alla   refezione  degli   allievi  è   riconosciuto,  oltre  al pasto  gratuito,  un    supplemento  di  stipendio  di  16  franchi  all’ora  se  gli  allievi  godono    di  sufficiente  autonomia  e   di 45  franchi  all’ora  nel  caso  opposto.  La  definizione  del  grado  di autonomia  è   affidata  al  servizio  competente.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo    stipendio  di  16  franchi  all’ora    può  essere  riconosciuto  anche    a  terze  persone  (sorveglianti)  chiamate  ad  assistere   gli allievi  durante  le pause  pranzo  del  mezzogiorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supplementi  di  stipendio  Art.  49  1  I  supplementi  di    stipendio,  proposti  dal  funzionario  dirigente,  sono  valutati  e preavvisati  preventivamente  dalla  Sezione  delle  risorse  umane,  dalla   Sezione  amministrativa   del  DECS  e   dalla  Direzione  IAS  per    la  propria  unità  amministrativa    se  i  seguenti  criteri  sono  soddisfatti  in  modo  cumulativo:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Denominazione  dell’unità  amministrativa  adattata  d’ufficio  il  21.12.2019;  in  vigore  dal  1.1.2018  -   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  462.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  abrogato  dal  R    28.5.2019;  in    vigore   dal  1.9.2019   - BU  2019,  193.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dal   R    22.8.2018;  in    vigore  dal   1.9.2018  - BU  2018,  330.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Cpv.  introdotto  dal  R    22.8.2018;  in vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  330.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  introdotto  dal  R    8.7.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020   -  BU   2020,  230.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  temporanea  di  responsabilità    che  esulano  in  modo    evidente    dalle    mansioni  nella  descrizione   della   funzione;  b)  significativo  della  complessità  di    compiti   aggiuntivi  assunti;  c)  assunti  non   rientrano  nel  novero  delle   supplenze   di    cui  all’art.  26  LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  supplementi  di   stipendio  coprono  unicamente  la  durata  dell’estensione     temporale  delle  responsabilità  di    cui  al cpv.   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  e   calcolo  del  diritto  allo  stipendio  Art.  50  1  Il  diritto  allo  stipendio  è   sospeso  o   ridotto  durante   i  periodi  di sospensione  dalla   carica  con  privazione  totale  o parziale  dello   stipendio,  durante  i  congedi  totali  o   parziali  non  pagati  e   nei  casi  di assenza  arbitraria.  Il   diritto  allo   stipendio  è   ridotto  o   cessa  nei  casi  di    assenza  per   malattia   e  infortunio  superiori  ai limiti   stabiliti  dall’art.   30  LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  giorni  festivi  e    i   sabati    all’inizio    del  mese  sono    considerati  giorni  di  servizio  effettivo  per  il  dipendente  che  inizia  il   servizio  il   giorno  lavorativo  successivo  al    giorno  festivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  impiegati   le    riduzioni  di    stipendio   sono   calcolate   nel   seguente  modo:  ore  effettive  di    assenza  x   salario  mensile  lordo  ore  dovute  mensili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  impiegati,   la    retribuzione   delle   vacanze  non  godute  avviene   secondo  la    seguente  formula:  giorni   di vacanza  x   1.4  x   stipendio  mensile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  i  docenti   le    riduzioni   di stipendio  sono  calcolate  nel  seguente  modo:  ore   effettive  di    assenza   x   stipendio  mensile  lordo  ore  dovute  nell’anno  scolastico  / 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stipendio  iniziale  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  principio,  gli impiegati  alla  prima   esperienza   lavorativa,  riservati  i casi  regolati  ai    cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  e 9   oppure  le    circostanze   speciali  nel   quadro  dell’art.  9 cpv.  4   LStip,   sono  inseriti  nella   classe  di  riferimento  con  zero  aumenti;  fanno  eccezione  gli  impiegati  attribuiti  alla  classe  1,  che   sono  inseriti  al  secondo  aumento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  nomina    può  riconoscere,    ai  candidati  con  esperienza  professionale,  degli  aumenti  annuali  calcolati  secondo  i  criteri  indicati  nei  cpv.  seguenti,  riservate  le    circostanze   speciali   secondo  l’art.  9   cpv.  4   LStip.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  anni  interi   di  esperienza  utile  alla  funzione  determinano  il   numero   degli   aumenti   a   partire  dal  minimo  salariale  previsto  per   la classe  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  impiegati   gli  anni  di esperienza  utile  sono  conteggiati  nel  seguente  modo:  –  analoga   alla  funzione:  coefficiente  1;  –  s  r  elazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.  2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  anni  di    esperienza  pregressa  riconosciuti  danno  diritto   ad  un  numero   corrispondente  di    aumenti  rispetto  allo  stipendio  iniziale  valido  di cui  al    cpv.  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5bis  Per   le    funzioni  sottoelencate,  il conteggio   del  numero   di    aumenti  calcolati   in base  all’esperienza  utile  riconosciuta  avviene   nella  rispettiva  funzione  di II.  I  candidati  ai quali,  in    applicazione   dei  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2-5  sono  riconosciuti  almeno  15  aumenti,  possono  essere  immediatamente  promossi   alla  funzione  di  I  se  soddisfano   i  requisiti  dell’art.   7:  28  Funzione  Classe  Ispettore/trice  giurista  II  10  Segretario/a  assessore  II  10  Segretario/a  giudiziario/a   II  10  Vice  cancelliere/a  II  10  Segretario/a  redattore/trice  II  10  Capo  équipe   II  9  Capo  progetto  II  9  Capo  settore   II  9  Collaboratore/trice  scientifico/a  II  9  Consulente  informatico   II  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  introdotto  dal  R    2.12.2020;  in vigore   dal  4.12.2020  -  BU  2020,   377.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzione  Classe  Delegato/a  cantonale  per  la    protezione  antincendio  II  9  Economista  II  9  Giurista  II  9  Giurista  redattore/trice  II  9  Informatico  aziendale  II  9  Ispettore/trice  enti  locali   II  9  Perito/a  organizzatore/trice  II  9  Pianificatore/trice  di architetture  II  9  Pianificatore/trice  in logistica  II  9  Progettista  II  9  Psicologo/a  II  9  Relationship  manager  II  9  Revisore  II  9  Sistemista  II  9  Specialista  scienze  forensi  II  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La     Sezione  delle  risorse  umane,  rispettivamente  la  Direzione  IAS  per  la  propria     unità  amministrativa,  in  base   a   quanto  prospettato   dal  funzionario  dirigente,  determinano  la proposta   di  stipendio  iniziale  degli  impiegati  all’indirizzo   dell’Autorità   di    nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il   Consiglio  di    Stato  considera  i  minimi   salariali  di    una  categoria  professionale  se essi  corrispondono  a  funzioni  che  esercitano  compiti     strettamente  analoghi     e  in  condizioni     quadro  lavorative  paragonabili  al    contesto  dell’Amministrazione   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Per  le seguenti  funzioni   lo    stipendio  iniziale  minimo  è   definito  secondo  la    tabella  sottostante:  Funzione  Classe  Aumenti  Aiuto  cucina  1  3  Personale  ai    servizi  alberghieri  1  3  Personale  ai    servizi  generali  1  3  Ausiliario/a  d’ospedale  2  1  Cuoco/a  2  3  Operaio/a  2  3  Aiuto  infermiere/a  3  3  Operatore/trice  socioassistenziale  3  3  Cuoco/a  per   la    dieta  3  5  Infermiere/a  4  5  Tecnico/a  in    analisi  biomediche  4  4  Operatore/trice  sociale  I  6  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il   salario  iniziale  dei  docenti  senza  esperienza  è   definito  secondo  la    tabella   sottostante:  29  Funzione  Classe  Aumenti  Operatore/trice  socioassistenziale  della  pedagogia  speciale  3  3  Collaboratore/trice  per   l’insegnamento  delle   parti  pratiche  integrate  4  4  Docente  di    scuola  comunale  senza  refezione  5  2  Docente  di    scuola  comunale  6  5  Docente  per   unità  scolastiche  differenziate  senza  titolo  accademico  6  5  Docente  di    lingua  e   integrazione  6  5  Operatore/trice  della  differenziazione  curricolare  6  5  Educatore/trice  (con  diploma)  6  5  Collaboratore/trice  per   il   laboratorio  informatico  7  3  Operatore/trice  pedagogico/a  per  l’integrazione  7  3  Ispettore/trice  di    formazione  senza  titolo  7  3  Docente  Centro  federale  d’asilo  7  4  Docente  SP  senza   titolo  7  5  Docente  SSS   senza  titolo  8  4  Docente  per   unità  scolastiche  differenziate  con  master  8  4  Docente  SP  con  titolo  terziario   B  8  3  Logopedista  della  pedagogia  speciale  8  4  Pedagogista  con  orientamento  pedagogia  precoce  8  4
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Cpv.  modificato   dal  R    19.10.2022;  in    vigore  dal  1.8.2023  - BU  2022,   244  e   247;   precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2017,  483;   BU   2020,   204,  377  e   379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzione  Classe  Aumenti  Psicopedagogista  8  4  Psicomotricista  della  pedagogia  speciale  8  4  Ispettore/trice  di    formazione  con  titolo  terziario  B  8  3  Docente  di    sostegno  pedagogico  scuole  comunali  8  4  Logopedista  SI  SE  8  4  Psicomotricista  SI  SE  8  4  Docente  di    sostegno  pedagogico  SME  8  4  Docente  SME  8  4  Docente  di    scuola  speciale  8  4  Ergoterapista  8  4  Assistente  delle  scuole  comunali  9  2  Capo  laboratorio  SAM   SSA   con   titolo  SSS  (senza  titolo  specifico)  9  2  Vicedirettore/trice  SME  9  2  Vicedirettore/trice  di scuola  speciale  9  2  Docente  di    musica   strumentale  9  2  Ispettore/trice  di    formazione  con  titolo  accademico  (BA  o MA)  9  2  Docente  SSS   con  titolo  terziario  B  9  2  Docente  SP  con  titolo  accademico   (BA   o   MA)  9  2  Vicedirettore/trice  di centro  professionale  10  2  Capo  laboratorio  SAM  10  2  Docente  SSS   con  titolo  accademico   (BA  o   MA)  10  3  Docente  SMS  10  3  Esperto/a  10  3  Esperto/a  della  scuola  dell’obbligo  10  3  Direttore/trice  di    scuola   speciale  11  2  Direttore/trice  SME  (FD)  11  2  Vicedirettore/trice  di centro  professionale  con  SSS  11  2  Direttore/trice  di    centro   professionale  (FD)  11  3  Vicedirettore/trice  SMS  11  3  Direttore/trice  di    centro   professionale  con  SSS  (FD)  12  2  Direttore/trice  SMS  (FD)  13  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Ai  docenti  cantonali  con   esperienza  nel  settore  dell’insegnamento  in    scuole  pubbliche  o   private  in  Svizzera  o   all’estero  o  in  settori  professionali  o  aziendali  affini    alla    disciplina  di  insegnamento  ed  assunti  nel  rispetto  del  bando  di    concorso,  gli  anni   di esperienza  vengono   riconosciuti  sulla   base   dei  seguenti  criteri:  –  d’insegnamento  affine  alla   materia  insegnata:  coefficiente  1;  –  in settori  professionali  o   aziendali   affini  come  pure   esperienza  d’insegna  mento  non  alla  materia  insegnata:  coefficiente  0,5.    Per    i   docenti  di  materie  di  conoscenze  senza  titolo  di  studio  terziario    A,  i   primi  5    anni  di  esperienza  non  vengono  l’esperienza  senza  relazione  con  la    disciplina  d’insegnamento   è   ponderata  con  coefficiente  0.  Non  sono  riconosciuti  periodi   di supplenza  o   di    mandato.  L’esperienza  pregressa  non   è considerata   nel  caso  di  docenti  assunti  senza   un  titolo   pedagogico  così  come  definito   dalla  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della  pubblica  educazione  per  i  settori  ove   quest’ultimo  è   requisito  di assunzione,  e   più  in    generale  nel  caso  di    assunzioni  sulla   base  dell’art.  12   cpv.  4 LORD.  Gli  anni  di    esperienza   pregressa  riconosciuti  danno  diritto  ad   un   numero  corrispondente  di    aumenti   rispetto  allo  stipendio  iniziale  valido  per  i docenti  senza  esperienza   di    cui  al  cpv.  9.  Il   Consiglio  di  Stato  fissa  tramite  risoluzione  governativa  i  dettagli  di  applicazione    della  norma.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riduzione  stipendio  iniziale  dei  docenti  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    i   docenti    l’assenza  di  un  titolo  di  studio  pedagogico    così  come  definito  dalla  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della    pubblica  educazione  comporta  una  riduzione  corrispondente  a  due  aumenti  di  stipendio    per  rapporto  a  quanto  indicato  nell’art.  51    cpv.  9   per  i  settori  ove  il   titolo  è requisito  di    assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso    la  funzione    prevedesse  una  classe  di  stipendio  minima  con    meno  di  due  aumenti,    la  riduzione  di cui   al    cpv.  1   va  applicata   ricercando  l’importo  in una  classe  di    riferimento  inferiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  di  nomina  fissa   il   termine  entro  il quale  il docente  deve  acquisire  il necessario  titolo  di  studio  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  periodica  Art.  53  1  La  valutazione  periodica  degli  impiegati,   giusta  l’art.  21   LORD,  è   applicata  unicamente  al  personale   nominato   e   a quello  incaricato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   funzionario  dirigente  valuta  regolarmente  la qualità  e quantità  del   lavoro  svolto   in    base  a   criteri  predefiniti,  come  pure  il  comportamento    del  dipendente  sull’arco  dell’anno,  dandone  riscontro    a  quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una   volta  all’anno,  si    effettua  la valutazione  periodica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Oggetto    della  valutazione  periodica  sono  le  prestazioni  dell’impiegato,  segnatamente    i  compiti  previsti  dalla  descrizione  della   funzione,   nonché  il   comportamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    valutazione  periodica  è  elemento  determinante  per  la  decisione  in  merito  alla  mancata  concessione  dell’aumento  annuo  all’impiegato  e alle  promozioni  di    cui   all’art.   54.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ai  docenti  si   applicano  le    disposizioni  della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990  inerenti   alle   loro  valutazioni;  il  rapporto  di  valutazione  è  elemento  determinante  per  la  decisione  in  merito  alla  mancata  concessione  dell’aumento  annuo  al    docente  e   alle  promozioni   di    cui  all’art.  54.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozioni
                            Art.  54  31  1  Il  passaggio  a   una  funzione  superiore     può  avvenire  tramite  concorso     oppure  promozione  di  carriera.  Il   passaggio  a    una  funzione  superiore  basato  sul  numero  di  aumenti  è  definito  promozione    di  carriera  per  anzianità.  Il   passaggio  a   una    funzione    superiore  basato  sulle  responsabilità  e   sui   compiti  è   definito  promozione   di carriera  per  ruolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    promozioni    di  carriera  per  ruolo    sono    proposte  dal  funzionario  dirigente  in  applicazione    dei  disposti  di    cui  al    cpv.  9;    le promozioni  di    carriera  per  anzianità  possono   avvenire:  –  della  Sezione  delle  risorse   umane  per  i  funzionari;  –  della  Sezione  amministrativa  per   i  docenti;  –  della  Direzione  dell’IAS  per  la  propria  unità  amministrativa,  sentito  il  funzionario  –  le    Magistrature  permanenti,   su proposta  della   Commissione  amministrativa   per  il   Tribunale  del  Procuratore  generale,   del  presidente  del  Tribunale  cantonale  di    espropriazione,  presidente  della   Pretura  penale,  del  presidente  dei  Giudici  dei  provvedimenti  coercitivi,  dei  ad    eccezione    della    Pretura    di  Lugano,    del  presidente  della  Pretura  di  Lugano,  del  dei   minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    promozione,  riservate  specifiche  disposizioni  del  Consiglio  di Stato,  il   nuovo  stipendio  è  calcolato  in base   all’importo  dell’ultimo  stipendio   annuale   maggiorato   di    un  aumento,  poi  arrotondato  all’aumento  superiore  previsto  dalla  nuova   classe.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    Sezione  delle  risorse  umane  per  gli  impiegati,    della  Sezione  amministrativa  per  rispettivamente  della    Direzione  IAS  per  la  propria  unità  amministrativa,  in  base  alla    proposta    del  funzionario  dirigente,  determinano  nei  casi  di  promozione  lo  stipendio  all’indirizzo    dell’autorità  di  nomina  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   promozioni  di    carriera  hanno  luogo  unicamente   al    1°  gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6bis  Per    le  promozioni  di  carriera  relative  agli    agenti  di  polizia  è  considerata  la  data  di  nomina  al  termine  della  Scuola   di    polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le    condizioni  di  promozione  della    Divisione  delle    contribuzioni,  della    Polizia    cantonale,  delle  Strutture  carcerarie  cantonali  e   dell’Istituto  delle  assicurazioni  sociali   sono  fissate  in base  a   specifica  regolamentazione  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il   passaggio   dalla  funzione   di    II alla  funzione  di I,   sia  su  concorso   sia  a   seguito  della  promozione  di  carriera,  può  avvenire  se  cumulativamente    sono  soddisfatti  –    per  le  funzioni  sottoelencate  –    i  seguenti  principi:  –  soddisfa  i  requisiti   dell’art.   7   del  presente  regolamento,  –  ha  raggiunto   almeno   15  aumenti,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31   Art.  modificato  dal  R   2.12.2020;  in vigore  dal  4.12.2020  -  BU  2020,  377;   precedenti  modifiche:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            401;  BU  2019,   108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  introdotto  dal  R    27.3.2019;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  ha  raggiunto  in  modo  particolarmente  soddisfacente  i  risultati  attesi  dalla  e   ha  assunto  un  comportamento  corretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Funzione  Classe  Ispettore/trice  giurista  II  10  Segretario/a  assessore  II  10  Segretario/a  giudiziario/a   II  10  Vice  cancelliere/a  II  10  Segretario/a  redattore/trice  10  Capo  équipe   II  9  Capo  progetto  II  9  Capo  settore   II  9  Collaboratore/trice  scientifico/a  II  9  Consulente  informatico/a  II  9  Delegato/a  cantonale  per  la    protezione  antincendio  II  9  Economista  II  9  Giurista  II  9  Giurista  redattore/trice  II  9  Informatico/a  aziendale   II  9  Ispettore/trice  enti  locali   II  9  Perito/a  organizzatore/trice  II  9  Pianificatore/trice  di architetture  II  9  Pianificatore/trice  in logistica  II  9  Progettista  II  9  Psicologo/a  II  9  Relationship  manager  II  9  Revisore  II  9  Sistemista  II  9  Specialista  scienze  forensi  II  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Per  gli  impiegati,  ogni  promozione  di carriera  per  ruolo  deve  essere   sottoposta  alla  Sezione  delle  risorse  umane,  che  la    preavvisa  sulla  base  delle  responsabilità  e dei  requisiti  minimi  contenuti  nelle  schede  di valutazione  delle  funzioni.  La  richiesta   deve  presentare  i  motivi   a   supporto   della  modifica  del  ruolo  nell’organico  e   la    descrizione  della   funzione.  Il   collaboratore  proposto  deve  aver  raggiunto  in  modo    particolarmente    soddisfacente    i   risultati  attesi  dalla    funzione  e  avere    assunto    un  comportamento  corretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  a funzione  inferiore  Art.  55  1  In  caso  di  soppressione  di  posto,  derivante  dall’abbandono     del  compito,  da  riorganizzazione  interna,  da  inabilità  lavorativa  o  da  un  trasferimento  del  compito    all’esterno  dell’Amministrazione  cantonale,  oppure  in    caso  di    situazioni  conflittuali,  il  titolare   che   viene  trasferito  a  funzione  di    classe  inferiore  mantiene  lo stipendio  precedente  per  un   massimo  di    2   anni.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Premio  per  prestazioni  eccezionali  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  stabilire  annualmente   l’importo  complessivo  disponibile  a scopo  di premio  per  prestazioni   eccezionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   premio  versato,   convertito  in    corsi  o   perfezionamento   professionale  oppure  consumato   in tempo  libero,  non  può  superare    il  5%  del  salario  annuo  del  destinatario,  riferito  al  periodo  in  cui  è  stata  prodotta  la    prestazione  eccezionale,  rispettivamente  10  giorni  di congedo   pagato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conversione  tredicesima  in giorni  di  congedo  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  congedo   totale  corrisponde   a   22  giorni  lavorativi  rapportati  al    grado  d’occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   concessione  è   subordinata   al preavviso   favorevole  del  funzionario  dirigente,  che   ne  verifica   la  compatibilità  con  le    esigenze  di servizio   e   con  il   consumo  di    altri  diritti   del  dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Cpv.  abrogato   dal   R    27.3.2019;  in vigore   dal  29.3.2019  -  BU  2019,   108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  abrogato   dal   R    27.3.2019;  in vigore   dal  29.3.2019  -  BU  2019,   108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    decisione  su  preavviso    del  funzionario    dirigente  è   di  competenza  dei  servizi  centrali;    per  le  Magistrature  permanenti  la  competenza  è  della  Commissione    amministrativa  per  il    Tribunale  d’appello,  del   Procuratore  generale,  del   presidente  del  Tribunale  cantonale  di  espropriazione,   del  presidente  della  Pretura  penale,  del   presidente   dei  Giudici  dei  provvedimenti  coercitivi,   dei  Pretori  ad  eccezione  della    Pretura  di  Lugano,  del  presidente  della  Pretura  di  Lugano,  del  Magistrato  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  diritti  concessi,   ma   non  consumati,  vengono  computati  sul  salario  del  mese  di    gennaio  dell’anno  seguente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratifica  per  anzianità  di  servizio  Art.  58  1  Il  diritto  alla  gratifica  è   proporzionale   al grado  d’occupazione  del  giorno  in    cui  matura   il  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  il   congedo  pagato   per  gratifica  può   essere  frazionato,  al    massimo,   in    4   blocchi  di    una  settimana  ed  è   da  consumare  entro  i  5   anni  successivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   relativa   alla  concessione  del  congedo  pagato  compete  ai    servizi  centrali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  dipendenti  che   hanno   maturato  il  diritto  alla  gratifica,  comunicano  ai    servizi  centrali,  entro  un   mese  dalla  nascita  del  diritto,  se  intendono  beneficiare   del  compenso  in denaro  totale   o parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   gratifica  per  anzianità  di servizio  può  essere  compensata  in    denaro  nei  casi   di cessazione  del  rapporto  d’impiego  ove,   per  esigenze   di    servizio  e senza  colpa  del  dipendente,  il diritto  maturato   e  non  ancora  estinto  non  ha   potuto   essere  goduto.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavoro  straordinario  Art.  59  1  Il  diritto  al ricupero  del  lavoro  straordinario  per   gli  impiegati   è   riconosciuto  dal  funzionario  dirigente,  che  deve  prendere  a   carico  del  recupero,  e comunicato  dallo  stesso  ai  servizi  centrali,  al più   tardi  entro  30  giorni  dal   termine  della   prestazione  che   lo ha   originato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  al consumo  delle   ore  straordinarie   decade  dopo  dodici  mesi  dall’evento  che  lo ha  originato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le possibilità  di    pagamento  delle  ore  di lavoro  straordinario  alle   condizioni  di    cui  agli  articoli   71   cpv.  3   LORD  e   23  LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  per  supplenze  Art.  60  1  Con  la  supplenza  di  cui    all’art.  26    LStip,  un  impiegato    assume    transitoriamente  le  responsabilità  di    una   funzione  di    categoria  superiore,  oltre  a   quelle  previste   per  la    propria  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   supplenza  degli  impiegati  è   subordinata  all’autorizzazione  della  Sezione  delle   risorse  umane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una    funzione  può  essere  supplita  anche  da  più  impiegati;  in  tal  caso    l’indennità  è  ridotta  proporzionalmente  alla   supplenza  prestata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’indennità  per  supplenza   non   è assicurabile  ai fini  della   previdenza  professionale  e   non  crea  diritti  acquisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   conferimento  dell’indennità  di supplenza  esclude  la sostituzione   del  supplito  e   del  supplente   con  personale  ausiliario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  In  caso  di    supplenze  che   si    concludono  nel  corso   di    un  mese,  la relativa  remunerazione  avviene  pro  rata  temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La    supplenza  temporanea    di  un    dipendente    comporta    il  diritto  per  il   supplente  a    un’indennità  mensile  stabilita  in base  alle  seguenti   fasce  di    classificazione  della   funzione   del  supplito:  –   classe  di funzione   2  alla   classe  di funzione   5:  fr.  200.–  mensili;  –   classe  di funzione   6  alla   classe  di funzione   8:  fr.  300.–  mensili;  –   classe  di funzione   9  alla   classe  di funzione  11:  fr.  400.–  mensili;  –   classe  di funzione  12  alla   classe  di funzione   20:  fr.  500.–  mensili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Per  i  docenti  restano  riservate  le    disposizioni  del  regolamento  sulle  supplenze  dei  docenti  del  13  febbraio  1996   e   le altre   norme   applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  d’uscita  in  caso  di  scioglimento  del  rapporto  d’impiego  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    il   calcolo  dell’indennità  di  uscita  fanno  stato  gli  anni  interi    di  servizio  prestati.  I  congedi  non   pagati  non  vengono  computati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  di  grado  d’occupazione  parziale    durante  gli  anni  di  servizio  prestati,    per  il    calcolo  dell’indennità  di    uscita  giusta  l’art.  27  LStip,  viene  computato  il grado  di    occupazione  medio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto  indennità  di  uscita  Art.  62  1  Le  prestazioni  di  cui  all’art.   27  LStip   sono  rifiutate   nei  casi  in  cui   al  dipendente   venga  offerto  un  posto  di lavoro  adeguato  nel  settore  pubblico  o privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  introdotto  dal  R    27.3.2019;  in vigore   dal  29.3.2019  -  BU  2019,   108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  posto   di    lavoro   adeguato  si    intende  quello   conforme  alle  capacità,  e/o  qualifiche  professionali  del  dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   prestazioni  di    cui   all’art.  27  LStip  sono  ridotte  quando  alternativamente  o cumulativamente:  a)  viene  offerto  un  posto  parzialmente  adeguato;  b)  il   posto  di lavoro  adeguato  o   parzialmente  adeguato  è   a   tempo  parziale;  c)  il   dipendente  intraprende  un’attività  indipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   riduzione   tiene  conto  della  presumibile   differenza  di    stipendio  tra  il   posto   di    lavoro  precedente  e  quello  nuovo;   quando  il   posto  di lavoro   offerto  è a tempo  parziale  sia  esso   adeguato   o   parzialmente  adeguato  l’indennità  è   ridotta  fino  ad  un  massimo  del   50%,  tenendo  conto  del  presumibile  guadagno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  allo  stipendio  in  caso  di assenza  per  malattia  o   infortunio  non  professionale  Art.  63  1  Il  computo  dei  giorni  di  assenza  inizia   a partire  dal  primo  giorno  di inabilità  lavorativa  totale  o parziale,  causata  da  malattia,  infortunio  non  professionale  o cura  medica   autorizzata.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  il   periodo  di    osservazione  sono  computate  tutte   le inabilità  lavorative,  anche  parziali,  degli  ultimi  900  giorni;  ogni  evento  di    malattia,  infortunio  non  professionale  come  pure  ogni  cura  medica  autorizzata  dal  Servizio  medico  del  personale   corrispondono  a   un  giorno   di    assenza.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    diritto    allo    stipendio  viene  determinato  in  base    alla  differenza  tra    il    massimo  dei  giorni  di  pagamento  previsti  dalla  legge  e   i  giorni  calcolati  in  base  al  cpv.  1.  La    decisione  di  riduzione  del  diritto  allo   stipendio  secondo  l’art.  34  LStip  spetta  ai servizi  centrali  ; la    stessa  è applicata  alla   parte  di  stipendio  corrispondente   al    grado  d’inabilità  lavorativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  allo  stipendio  in  caso  di assenza  per  malattia  o   infortunio  professionale  Art.  64  1  I  giorni    di  inabilità  lavorativa  per  infortunio  o    malattia    professionale    non  vengono  sommati  ai  giorni  di  inabilità   lavorativa   per   malattia  o   infortunio  non  professionale,   ma  conteggiati  separatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    riduzione,  fa    stato   l’indicazione  dell’art.   63  cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stipendi  e   indennità  in  caso   di  rendimento  ridotto  Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  determinazione  della   capacità  di    rendimento  avviene  sulla  base  di    una  decisione  AI  cresciuta  in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rapporto  d’impiego  viene  modificato  adottando  una   delle  due  seguenti   varianti:  a)  del   grado  di  occupazione  parziale  (sino  al  max.  del  100%)  mantenendo  invariato  lo  b)  del  grado  di occupazione   invariato,  con  uno  stipendio  inferiore  corrispondente  capacità   di    rendimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   riesame   periodico  dell’evoluzione  del  rendimento  è   di    competenza  del  funzionario  dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recupero  in caso  di  compensi  non   dovuti  Art.  66  La  procedura  per  il recupero  di  compensi  non  dovuti  è di competenza  dell’Ufficio  degli  stipendi  e   delle  assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Surrogazione
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dipendenti  interessati  sono  tenuti  a collaborare  attivamente  con   lo    Stato   nell’esercizio  del  diritto  di  regresso  segnatamente  tramite  l’immediata  notifica  all’Ufficio  degli  stipendi  e  delle  assicurazioni  dell’evento  e dei  fatti  rilevanti   quali  il terzo   responsabile  e le circostanze   dell’infortunio,  il  corretto  adempimento  degli  obblighi   di  informazione  nei  confronti  delle  assicurazioni,  il   rifiuto  di  sottoscrivere  transazioni  di  risarcimento  senza  il    preventivo  consenso    scritto    dell’Ufficio  degli  stipendi  e   delle  assicurazioni  e,    se  richiesto,  la    cessione  dei  propri   diritti  allo  Stato  fino   a   concorrenza  dello  stipendio   ricevuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’omissione   colpevole   di    tali  obblighi   da  parte  del  dipendente  interessato  può  comportare   l’obbligo  di  risarcimento  nei  confronti  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    surrogazione  è  limitata  alle    prestazioni    e  pretese  connesse  all’incapacità  lavorativa    o  di  guadagno  nella  funzione  o   in una   funzione  sostitutiva  del  dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  giuridica  Art.  68  1  Nell’ambito   di un  procedimento   penale  aperto  contro  dipendenti  dello  Stato  a   seguito  di  atti  o    omissioni  legati  allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  lo  Stato  può  assumere,  fino  a  concorrenza  massima  di    30'000.--   franchi  per  singolo  caso,  la copertura  delle   spese  necessarie   per
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  modificato  dal   R    27.3.2019;  in    vigore  dal   29.3.2019  - BU  2019,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la    difesa  del  dipendente.  Questa  disposizione  si   applica  anche   in caso   di querela   o   denuncia  penale  sporta  da  un  pubblico  dipendente  per  danni  subiti  nell’esercizio  della   sua   funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prestazione  di cui   al  cpv.  1   è sempre  subordinata  di  possibilità   di  copertura  di  tali  spese  da  parte  di terzi  privati  o   assicurazioni,   e   in particolare  dell’assicurazione  RC   dello  Stato   o  della  protezione  giuridica   privata;  essa   non   è   cedibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    spese  di  cui  al  cpv.  1  vengono  rimborsate  integralmente    al  momento  in  cui  sono  cresciuti  in  giudicato  il  decreto  di  non  luogo    a  procedere,    il  decreto  di  abbandono    o    la  sentenza  di  totale  proscioglimento  dall’accusa.  In    caso  di    querela  o   denuncia   penale   sporta  da  un   pubblico  dipendente,  il  rimborso  interviene  al momento  della  decisione   definitiva   pronunciata  nei  confronti  del  querelato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  parziale  responsabilità   del  dipendente,  se  ne  tiene  conto   nel  calcolo  del  rimborso.  Lo  stesso  vale   nei   casi   in    cui   la    vertenza  non  si conclude  con  una   decisione  giudiziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È   riservata  la    facoltà  del  Consiglio  di    Stato   di    concedere   acconti  sulle  spese  di    patrocinio  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sono  dipendenti  dello  Stato  ai    sensi  del  presente  articolo:  a)   e i  docenti   ai    sensi  dell’art.  1   LORD;  b)  ausiliario   ai    sensi  dell’art.  20  LORD;  c)   personali  dei  Consiglieri  di    Stato  ai sensi  dell’art.  19   LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  cpv.  1   e   3   del  presente  articolo   non   si    applicano  agli   agenti   di  polizia,  per  i  quali   fanno   stato  le  norme  sulla  protezione  giuridica  fissate  nel  regolamento  sulla  polizia  del  6 marzo  1990.  Capitolo  undicesimo  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  malattia  Art.  69  Il   periodo  di  osservazione  inizia  con  il   primo  evento  di  malattia,  dalla  data   di  entrata  in  vigore  della  LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promozioni  in  nuova  funzione  Art.  70  42  In  caso  di  promozione   del  dipendente  con  cambio  di funzione,  su  concorso,  in  seguito  alla  rivalutazione  della  funzione  e    secondo  regolamenti  specifici  della  Polizia  cantonale,  della  Divisione  delle  contribuzioni,  delle    Strutture  carcerarie    cantonali  e  dell’Istituto  delle  assicurazioni  sociali,  il dipendente  è agganciato  alla  nuova  funzione  e   classe   corrispondente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzioni  al    beneficio  di  un’indennità  manuale  Art.  71  Dipendenti  in  funzioni  che  beneficiano    di  un’indennità  per  la  funzione  manuale    sono  agganciati  alla   nuova  classe  considerando   tale   importo  supplementare  sul   salario  attuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salario  determinante  per  l’aggancio  alla  classe  Art.  72  L’ultimo     salario  versato  costituisce     lo  stipendio  determinante     per  posizionare  il  dipendente  nella  nuova   scala  stipendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  73  Il   regolamento  dei   dipendenti   dello  Stato   del  2   luglio  2014  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  74  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  gennaio  2018.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  233.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R    17.11.2017;  in    vigore  dal   1.1.2018  - BU  2017,  401.