Regolamento della scuola media
                            Regolamento  della   scuola   media  del  30  maggio  2018   (stato   1° agosto   2023)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sulla  scuola   media   del  21  ottobre  1974;  vista  la legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990;  visto  il   regolamento  della  legge  della  scuola   del  19  maggio  1992,  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali  Capitolo   primo  Direzione  generale   dell’insegnamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direzione   generale  della  scuola   media   compete  al    Consiglio   di    Stato  che  la    esercita  per  mezzo  del   Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e   dello  sport   (di  seguito  Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito    del  Dipartimento,  la  Sezione  dell’insegnamento  medio  (di  seguito  Sezione)  della  Divisione  della  scuola   (di  seguito  Divisione)  svolge   in    particolare  le seguenti  funzioni:  a)  all’insegnamento   nella  scuola   media;  b)  sull’insegnamento,  in    particolare  in    collaborazione   con   le    direzioni  di    istituto,  gli  esperti  di  e   i  capigruppo  del  Servizio  di    sostegno  pedagogico;  c)    ed    esamina  i  problemi    generali    dell’insegnamento  e   della  vita    scolastica  e  promuove  e   innovazioni;  d)  il   coordinamento  con  gli altri  ordini   di    scuola  tramite  le rispettive   unità  dipartimentali;  e)   proposte   per  la    formazione  di    base  e   continua  dei  docenti;  f)    al  Dipartimento  il   preavviso  sulle    proposte  di  nomina,  incarico  e    trasferimento    dei  e   su ogni  richiesta  inerente   ai    loro  rapporti   d’impiego.  Capitolo  secondo  Collegio  dei  direttori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituzione  e   composizione  Art.  2  1  È  istituito  il  collegio  dei  direttori   delle  scuole  medie,  il  quale   è   composto  dai  direttori  degli  istituti  pubblici  e,    con   voto  consultivo,   da   quelli  delle  scuole  medie  private  parificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   del  collegio  si    svolge  a livello   cantonale   e   nei  gruppi  regionali  del  Bellinzonese   e Valli,  del  Locarnese,  del  Luganese  e del  Mendrisiotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  collegio  tratta   i  problemi   generali   dell’insegnamento  e   coordina  le    attività  degli  istituti  d’intesa  con   la    Sezione,  la    Divisione  e   il Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  il   collegio:  a)    alla  Sezione  proposte    o  preavvisi    d’ordine  pedagogico-didattico,    organizzativo  e  b)  o   decide,  secondo  i  casi,  le    modalità   di    applicazione  delle  disposizioni  del  Consiglio  Stato  e   del  Dipartimento;  c)  l’informazione  reciproca  sui   problemi  dei  singoli   istituti;  d)    al  Dipartimento  l’apertura    dei  concorsi    per  l’assunzione  dei  docenti  e  organizza    le  per  l’assunzione  nelle  scuole   medie;  e)   al  Dipartimento  le proposte  di  incarico,  nomina  e trasferimento  dei  docenti  in  base  ai  derivanti   dalle   disposizioni  vigenti   o, subordinatamente,  stabiliti  dal  collegio  stesso;  f)  le    proposte  inerenti  alla   formazione  di base  e   continua   dei  docenti;  g)  i  problemi  di    coordinamento  tra  i  vari   ordini   di    scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  gruppi  regionali  trattano    i  temi  inerenti  alle  rispettive  regioni,  sviluppano    iniziative  d’interesse  regionale,  preparano  i   lavori  del  collegio  ed  elaborano  d’intesa  con    la  Sezione  le  proposte  di  assunzione,  nomina  e trasferimento  dei   docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presidenza  e   segreteria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  dai  presidenti   dei   gruppi  regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    presidente  e   il   segretario    sono    eletti    dal  collegio,    mentre    i  presidenti  dei  gruppi  regionali    sono  eletti  dai  rispettivi  gruppi;  le    cariche   sono  di    durata  biennale   e non  possono  superare  la    durata  di un  quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  segretario   compete  la    redazione  del  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ufficio  presidenziale  esegue  le    decisioni  del  collegio,  lo rappresenta,  coordina   l’attività  dei  gruppi  regionali  e   tratta  direttamente  le  pratiche  correnti,  in  particolare   quelle  sottoposte  al  collegio  dalla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  5  Il    collegio    può  essere  convocato  dal  presidente,  dalla    Sezione,  dalla    Divisione,    dal  Dipartimento  o   su  richiesta  di    almeno  un  terzo   dei  direttori  degli  istituti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partecipazione    alle    sedute    del  collegio  è    obbligatoria.  Chi  non  può  partecipare  è  tenuto  a farsi   sostituire  da  un  membro   della   direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   sedute   del   collegio   partecipa   il   direttore  della  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisioni  e   verbale  Art.  7  1  Le  decisioni   vengono  prese   a   maggioranza  semplice  dei  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  ogni  seduta  viene  redatto  un  verbale  firmato  dal  segretario.  Copie  del  verbale  sono  trasmesse  al  Dipartimento  e   sono   a   disposizione  dei  docenti  che  ne  fanno  richiesta.  Capitolo  terzo  Esperti  di materia
                        
                        
                    
                    
                    
                Designazione
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni  disciplina  il Consiglio   di    Stato  incarica  alcuni   esperti   di    materia.  Un  esperto  può  assumere  l’incarico  per  più  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  esperti  di  materia  devono  avere  una  formazione    accademica  specifica  di  disciplina  e  preferibilmente  un’esperienza  d’insegnamento  nella   scuola  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  stabilisce  i  comprensori  delle   scuole   medie  assegnati   ai singoli  esperti   di materia,   che  comprendono  le    scuole   medie   private  parificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  esperti  di    materia   mantengono  la nomina  nella  scuola   di    provenienza,  con   un   riconoscimento  orario  stabilito  al  momento    dell’incarico.  Ai  fini    del  riconoscimento  dell’indennità  di  trasferta  l’assegnazione  della  sede   di servizio  corrisponde   al    luogo   in    cui   il docente  esperto  di    materia  svolge  il  maggior   numero   di    ore-lezione;  se  l’attività  prevalente   è   quella  di esperto,   essa   è   fissata  di regola  in  un  istituto  di    scuola  media  centrale  rispetto  al    comprensorio  attribuito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzioni  e   compiti  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  esperti  di  materia,  nell’ambito  della    disciplina  di  loro  competenza,  svolgono  le  seguenti  funzioni:  a)  e   vigilanza   scientifica  e   didattica  dei  docenti;  b)  e    valutazione  dell’insegnamento  disciplinare    sul  piano  cantonale,  anche  in  ai piani   di studio  della   scuola  obbligatoria  e   delle   scuole  postobbligatorie;  c)   dell’innovazione   quanto  ai piani   ai    metodi  e ai    mezzi  didattici;  d)  e  promozione  degli    aspetti    culturali  e   didattici  della    disciplina  nonché  degli  trasversali    e    di  formazione    generale    dei  piani    di  studio  e    dell’insegnamento,  anche  iniziative  di formazione   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  lo svolgimento  delle  loro  funzioni  gli  esperti  di    materia:  a)  regolarmente  l’attività  dei  docenti      ed  esaminano      con      loro  i  problemi  le visite  in    classe  sono  seguite  da   un  colloquio  con  il   docente;  b)  incontri  con  i  gruppi  disciplinari  per  lo    scambio  di informazioni   e di esperienze   e  il   coordinamento  dell’attività  didattica;  c)  le    direzioni  di istituto  per   affrontare   i  problemi  relativi   alla  disciplina  nei  diversi  istituti;  d)    alla  formazione  continua  dei  docenti,  in  particolare    promovendo  corsi    di  cui  la direzione  scientifica;  e)  a corsi  e convegni  che   consentono  di tenersi  aggiornati   sull’evoluzione  scientifica  didattica  della   propria   disciplina;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   d’intesa  con  il   direttore  alla  fine  dell’anno  scolastico  un  rapporto   sui  docenti  incaricati;  giudizio  sui  docenti  al primo  anno  d’incarico  deve  fondarsi  sulla  base  di    almeno  due  visite   in  g)  redigere  rapporti  su  docenti    nominati,  in  particolare  se  richiesti  dalla    direzione  di  o   dalla  Sezione;  h)  parte  delle  commissioni  preposte  alle  prove   d’assunzione   per  l’insegnamento;  i)  contatti   con  gli  esperti  della  stessa  materia  di altri  istituti;  j)    alla  fine  di  ogni  anno  scolastico,  un  rapporto  sullo  stato  dell’insegnamento  nella  disciplina;  k)  essere   chiamati  a   pronunciarsi  su  contestazioni  in materia  di    valutazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti
                            Art.  10  I  rapporti  degli   esperti  di materia   sono  inviati  alla  Sezione  tramite  le    direzioni  di istituto,  le  quali  ne  trasmettono   copia   agli   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  della   carica  Art.  11  L’incarico  degli  esperti   di materia  è quadriennale   ed  è rinnovabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collegio  degli  esperti  e gruppi  disciplinari  Art.  12  1  Gli  esperti  di    materia  formano  il collegio  degli  esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  esperti   di    materia  della  stessa  disciplina  formano  i  gruppi   disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   collegio   e   i  gruppi   disciplinari  sono  diretti,   d’intesa  con   la  Sezione,  dall’ufficio  presidenziale  del  collegio,  composto   dal  presidente,  dal  segretario   e   da  quattro   membri  scelti   dal  collegio.   La  durata  delle  cariche  è al    massimo   di    quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Funzioni  e   compiti  Art.  13  1  Il  collegio   degli  esperti  tratta  i  problemi  globali  dell’insegnamento  e quelli  connessi  alla  funzione  di    esperto  di    materia.  In    particolare   esso:  a)   complessivamente   l’insegnamento   impartito  nella  scuola  media;  b)   o preavvisa  progetti  e   iniziative  inerenti   all’insegnamento;  c)  i  criteri  di    coordinamento   tra  le varie  discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  gruppi    disciplinari  coordinano  l’insegnamento    della  propria  disciplina  su  piano  cantonale    e  svolgono  i  compiti   pedagogici  e   amministrativi  loro  affidati  dalla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  presidenziale    esegue  le  decisioni  del  collegio,    lo  rappresenta,  ne    programma  i  lavori  e  tratta  direttamente   le    pratiche  correnti,  in    particolare   quelle  sottoposte  al collegio   dalla   Sezione.   Gli  art.  5-7  sono  applicabili  per  analogia.  Capitolo  quarto  Collegio  dei  capigruppo
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
                            Art.  14  1  I  capigruppo   del  Servizio  di    sostegno  pedagogico  di    cui  agli  art.   56   e segg.   compongono  il  collegio  dei  capigruppo.   Le  funzioni   di    presidente  e   segretario  sono   svolte  a   rotazione  biennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   collegio:  a)  la  conoscenza  del  fenomeno    del  disadattamento  scolastico  nella  scuola  media  e  misure   per   la sua  prevenzione  e   il suo  contenimento;  b)  il   funzionamento  corretto  e   unitario  del  servizio;  c)   i  bisogni  di formazione  continua  e collabora  alla  realizzazione  di    appositi  programmi;  d)   consulenze  per  gli  altri  organi   cantonali  e   per  la    Sezione;  e)    riunioni    di  coordinamento  con  il  collegio    dei  capigruppo  del  Servizio  di  sostegno  della   scuola   dell’infanzia  ed  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    presidenza  esegue    le  decisioni  del  collegio,  lo  rappresenta,  ne    programma  i  lavori  e    tratta  direttamente  le  pratiche  correnti,  in  particolare   quelle  sottoposte  al  collegio  dalla  Sezione.   Gli  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5-7  sono  applicabili  per  analogia.  TITOLO  II  Delle  sedi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  e   comprensori  Art.  15  1  L’istituzione  di  nuovi  istituti  e    la  soppressione  o    l’aggregazione    di  istituti  esistenti  compete  al    Consiglio   di Stato,  previa   consultazione   dei  Comuni  e   delle   direzioni  di    istituto  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  istituto  di    scuola  media  il  Dipartimento  definisce  il  comprensorio  territoriale,  sentiti  i  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi    residenti  sono    tenuti  a   frequentare  la  scuola    media  secondo  i  comprensori    stabiliti.  È  riservata  la frequenza  di    sezioni  per  sportivi/artisti  o   delle  scuole  medie  private.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  frequentare  una    scuola  media  esterna    al  proprio    comprensorio  l’autorità    parentale  deve  inoltrare  domanda  scritta   e   motivata   alla   Sezione,  la  quale  può  concedere  tale  frequenza  esterna  solo  nel  caso   in    cui   ciò   non   arrechi  problemi  all’insegnamento   nei  due  istituti  interessati  e non  generi  costi  addizionali.  La  Sezione  può   sentire  il   preavviso  delle   direzioni  di istituto  interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  scolastica  intercomunale  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commissione   scolastica  intercomunale  è   formata  dai  rappresentanti  di    tutti  i  Comuni  del  comprensorio.  Ogni  Comune  è   rappresentato  da  almeno  un  membro  fino   a un   massimo  di    tre,  scelti  dai   rispettivi   Municipi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  istituti   frequentati  da  allievi  di    un  solo  Comune  la    commissione,  se  designata,   è   formata  di    tre  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   costituzione  e le    modifiche  di    una  commissione   sono  ratificate   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  O  gni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente  a  lmeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta  a  lmeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   direttore   partecipa  regolarmente   alle   riunioni  della  commissione.  TITOLO   III  Degli  allievi  Capitolo   primo  Diritti,  doveri   e   frequenza  delle  scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti
                            Art.  17  1  Nello  spirito  e  nelle    forme  istituzionali  e  organizzative    previste    dalle  leggi,  dai  regolamenti  e   dai  piani   di    studio,  la    scuola  media  si    impegna  a favorire  lo    sviluppo  personale  degli  allievi,  fornendo  loro  una  solida  formazione  generale  attraverso  l’acquisizione  di  competenze  disciplinari  e   trasversali  che   permettano  loro  di sviluppare:  a)   di    pensiero  riflessivo,  critico   e creativo;  b)    di  comunicazione  e    di  collaborazione  nell’indispensabile  esperienza    educativa  della  propria   sezione,   dei  gruppi  in    cui   sono  inseriti  e dell’intera  comunità  scolastica;  c)   adeguate  strategie   di apprendimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo  ha    il   diritto    della    propria  personalità,  come  pure  di  essere    informato  su  tutto  quanto  concerne   la    sua  situazione   scolastica,  di    ottenere  una  valutazione  equa  e   motivata  del  suo  grado  di    raggiungimento   delle  competenze,   nonché  di    chiedere   alla  direzione  di istituto  di intervenire  nel  caso  in    cui  gli  sia  stato  recato  pregiudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  può  contestare  le  note  finali   e   la mancata  promozione  secondo  la procedura  prevista   dalla  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990  e   dal  relativo   regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo  è  tenuto  all’osservanza  delle  leggi,  dei    regolamenti  e  delle  disposizioni  dell’autorità  scolastica.  Egli  è   inoltre   tenuto  a un  comportamento  corretto  nei  confronti  dei  compagni,  dei  docenti,   del  personale   della  scuola  e   rispettoso  delle   infrastrutture  scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  conflitti  devono  prioritariamente  essere  risolti  facendo  capo  alle   pratiche  educative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione
                            Art.  19  1  L’iscrizione   degli   allievi   residenti   in Ticino  è   automatica  dopo  le    scuole  comunali  ed   ha  luogo  di    regola   entro  la    fine  di    giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro    la  fine    di  ottobre    ogni    istituto  trasmette  ai  Municipi  l’elenco  degli    allievi    iscritti.  Il   Municipio  svolge  gli  appropriati   controlli  e,    nei  casi   di inadempienza  dell’obbligo   scolastico,  interviene  secondo  i  disposti  di    legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  allievi  provenienti    da  scuole  medie  private  parificate  possono  iscriversi    alle  scuole  pubbliche  secondo  l’esito  dell’ultima   classe   frequentata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  allievi  provenienti  da  scuole  medie  private  non  parificate,  la    classe  d’iscrizione  è subordinata  all’esito  di    alcune  prove  di    accertamento  delle   competenze  organizzate  dall’istituto  pubblico  d’arrivo.  Le  discipline    coinvolte  possono  essere,  oltre  all’italiano  e   alla    matematica,    il   francese  nel  primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dal  R    1.4.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            biennio,  il   tedesco   nel  secondo  biennio  e   l’inglese  in    IV  classe;  è   ammessa  una  sola   insufficienza.   I  criteri  sono  definiti  dal  collegio  dei  direttori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  allievi  provenienti  da  altri    cantoni  o  da  altri    paesi    che  hanno    preso    residenza  in  Ticino  sono  iscritti  in    una   classe  che  tiene  conto  della  loro   età  e formazione  scolastica  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Considerati   i  cpv.   4 e   5,  la decisione  sull’assegnazione  della  classe  per   gli  allievi  provenienti  da  scuole  private  non  parificate  ticinesi,  da  altri   cantoni   o   da  altri  paesi  compete  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di frequenza  Art.  20  L’allievo  è    tenuto  a    frequentare  regolarmente  le  lezioni    e    tutte  le  attività  didattiche  connesse  con  l’insegnamento   decise   dalla  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  assenze   devono  essere  annunciate  e   giustificate  per  iscritto   dall’autorità  parentale  alla  direzione   di    istituto  entro  tre  giorni   dalla  ripresa  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   assenze  a   malattia  o infortunio  vanno  attestate   con  un   certificato  medico  conformemente  alle  direttive  del  medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le assenze   prevedibili   deve   essere  richiesto  il consenso  preventivo  alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  mancata  frequenza  scolastica    o   di  ripetute  assenze  non  giustificabili,  la  direzione  di  istituto  avverte  immediatamente  il  municipio  interessato,  che    interviene    nell’ambito  delle    sue  competenze  in    materia  di    obbligo  scolastico.  Esso  trasmette  gli  atti  accompagnati   dal  suo  preavviso  alla  Sezione   per  i  provvedimenti  di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    gestione  delle  assenze  avviene  secondo  modalità    stabilite  dalle    direzioni  di  istituto,  fermo  restando  che:  a)  le    assenze  devono  essere  registrate;  b)   semestre  il   totale  delle  assenze   viene  iscritto  nell’attestato  e   nel  registro  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  l’assenza  è   imputabile  all’allievo,  la  direzione   di istituto  avverte  subito  l’autorità  parentale.  Le  assenze  arbitrarie  possono  dare   luogo  a   sanzioni  disciplinari  e   sono  segnalate   nell’attestato   di fine  anno  scolastico.  Capitolo  secondo  Sanzioni   disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  prima  della  sanzione  Art.  22  1  Un  comportamento  riprovevole  da  parte  di  un  allievo  è  oggetto    di  un    colloquio  chiarificatore  ed  educativo   con  gli  insegnanti  ed  a   un  richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Considerata    la  natura    e  la  gravità  dell’accaduto,  gli  insegnanti  possono  richiedere    l’intervento,  secondo  necessità,  dell’autorità  parentale,  del  docente  di classe,  di    altre   figure  di    riferimento  o della  direzione  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  23  1  Nei  casi    di  indisciplina    la  direzione  di  istituto,  sentiti  gli  insegnanti    interessati,  può  adottare  secondo  la gravità  una  delle  seguenti  sanzioni  disciplinari:  a)  b)  di    svolgere   delle  attività  a   scuola  fuori  orario;  c)  da  uscite  scolastiche  e   da  altre  attività  particolari,  sostituite   da  altra  attività  a scuola;  d)  dall’insegnamento  o   dalla  scuola  fino  a   dieci  giorni  previa    autorizzazione    da  della  Sezione;  durante   la sospensione  la    direzione   di    istituto  può  predisporre   delle  attività  alternative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il  comportamento  di    un  allievo  pregiudica  manifestamente  la    regolarità  della   vita  scolastica,  la  Sezione  può  sospendere    un  allievo    per  una  durata  superiore  a   dieci  giorni  e,  secondo    i  casi,  chiedere  l’intervento   delle  autorità  di protezione  o   di    servizi  specialistici.  La   proposta   di    sospensione  deve  essere   formulata  per   iscritto   dalla  direzione  di    istituto,  previo   colloquio  con  l’autorità  parentale,  in  collaborazione  con  il   Servizio  di sostegno  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    sospensione   in base  al    cpv.  2,    entro  un  tempo  ragionevole  l’allievo   ancora  in età  d’obbligo  scolastico  è   riammesso  a scuola,  salvo  nel   caso  in cui   sia  disposta  la    collocazione  in istituti  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Sezione,   su proposta  della  direzione  di    istituto,  può  decretare  l’esclusione  dalla   scuola  di    allievi  già  prosciolti  dall’obbligo  scolastico,  quando  il  rendimento  e   il  comportamento  siano  manifestamente  negativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   sanzioni  disciplinari  sono  comunicate  per   iscritto  all’allievo  e ai    rappresentanti  legali.  Esse   so  no  a  nnotate nel registro della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’adozione  di  una  sanzione  disciplinare  può  implicare  un  abbassamento     della     nota  di  Capitolo  terzo  Trasporto  e   refezione  scolastici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasporto  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Hanno  diritto    al  trasporto  gratuito  gli  allievi  che  risiedono  fuori  dalle    zone  stabilite  dal  Dipartimento  per    ogni  sede  scolastica,  salvo  gli  allievi  delle  sezioni    per  sportivi/artisti  che    non  risiedono  nel   comprensorio  ordinario  della  scuola.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  limite  del  possibile   i  trasporti  avvengono  tramite   i  mezzi  pubblici;  nel  caso  di    trasporti   speciali,  il  Dipartimento  stipula  le    relative  convenzioni  con  le    imprese  di    trasporto.  In    casi   eccezionali  possono  entrare  in considerazione   anche  trasporti  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    partecipazione  finanziaria  delle  famiglie    alle    quali  viene    consegnato    un  titolo  di  trasporto  generale  che    l’allievo  userà  per  recarsi  a   scuola    è   di  75  franchi    annui;  il   servizio  competente  del  dipartimento  provvede  all’incasso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Refezione  scolastica  Art.  25  1  La  refezione  degli  allievi  che  sono  impossibilitati  a rincasare   a casa   a mezzogiorno  è  assicurata:  a)   ristorante  scolastico  dell’istituto  frequentato;  b)   altre  mense   o   esercizi  pubblici  quando   il numero  degli  allievi  non  giustifichi   l’istituzione  del  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   costo  dei  pasti  a   carico  delle  famiglie  è di    8   franchi.  Per  le refezioni  fuori  sede  le    famiglie  pagano  il  medesimo  importo  di    chi   frequenta  i  ristoranti  scolastici;   l’eccedenza  è a   carico  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    direzione    di  istituto  organizza    la  sorveglianza  per    la  pausa  di  mezzogiorno;  i  docenti  o    i  sorveglianti  fruiscono  dei  riconoscimenti  previsti  dal  regolamento  dei  dipendenti  dello  Stato  dell’11  luglio  2017.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coinvolgimento  delle   direzioni  e   dei  Comuni  Art.  26  L’Ufficio  della    refezione  e  dei  trasporti  scolastici  coinvolge    la  direzione  di  istituto  e   la  commissione  scolastica    intercomunale  prima  di  proporre  al  Dipartimento  le  soluzioni    inerenti  a  trasporti  e   refezione  scolastici.  Capitolo  quarto  6  Doposcuola
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione
                            Art.  26a  7  1  Ogni  istituto  di    scuola  media  organizza   il   doposcuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   doposcuola  è   organizzato  in ore  esterne  all’orario  scolastico  frequentate  di regola  da   almeno  10  allievi  e   può   essere  di tipo  scolastico  (recupero,  studio   assistito   ecc.)  o ricreativo  (artistico,   sportivo  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  garantisce  almeno  due  ore  di doposcuola  per  20  settimane  all’anno  per  sede  scolastica  e  per  classe,  sempre  che  sia  rispettato  il  parametro  minimo  di    frequenza  di    cui   al    cpv.  2 e   che   almeno  la  metà  delle   ore  siano  di doposcuola  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compensi
                            Art.  26b  8  Gli  animatori  del  doposcuola  vengono  remunerati  in ragione  di 50   franchi   all’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  finanziaria  delle  famiglie  Art.  26c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La  partecipazione   finanziaria  delle   famiglie  è   fissata   a   3   franchi   all’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Nota  marginale  modificata   dal  R    9.9.2020;   in vigore   dal  11.9.2020   - BU  2020,  280;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2019,  150.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    1.4.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    15.5.2019;  in vigore   dal  17.5.2019   -  BU  2019,   150.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    8.7.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  230.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Capitolo  introdotto  dal  R    9.9.2020;  in vigore  dal  11.9.2020  - BU  2020,  280.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  introdotto   dal  R    9.9.2020;  in    vigore   dal  11.9.2020  -  BU  2020,  280.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    9.9.2020;  in    vigore   dal  11.9.2020  -  BU  2020,  280.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    9.9.2020;  in    vigore   dal  11.9.2020  -  BU  2020,  280.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO   IV  Funzionamento   dell’istituto  scolastico  Capitolo   primo  Obiettivi  fondamentali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perseguimento  di  obiettivi  pedagogici,  didattici   e   culturali  Art.  27  1  Nell’ambito   degli  orientamenti   e   delle  disposizioni   previste  dalle   leggi,  dai  regolamenti  e  dai  piani  di  studio,  gli  istituti  promuovono    in  modo  autonomo  la  realizzazione    delle  finalità  della  scuola  media  di    cui  all’art.   17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  la direzione  di    istituto,  coadiuvata   dagli  altri  organi,   crea  le    condizioni   affinché:  a)   d’istituto  abbia   un  indirizzo   educativo,  comunicativo  e di    apertura   a   tutte  le componenti;  b)   di istituto  possano  adempiere   al    meglio   alle  loro   funzioni;  c)    promossi  la  valutazione  del  funzionamento    dell’istituto  e  lo  spirito  d’iniziativa  e  di  d)     garantiti  il  monitoraggio,  l’analisi  e  la  progettazione  degli  interventi  inerenti  al  per  il tramite  del  consiglio  permanente   del  disadattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Progetto  educativo  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direzione  di istituto  e   il collegio  dei  docenti  elaborano  il progetto  educativo   di sede  sulla  base  delle  finalità  e   dei  compiti  educativi  attribuiti  alla   scuola  media  dalle  norme  e   dai  piani   di  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto  educativo  deve  essere  approvato  dal  collegio  dei   docenti  e ratificato  dalla   Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autovalutazione  dell’istituto  Art.  29  1  Periodicamente,  d’intesa  con  la Sezione,  la    direzione  di    istituto  elabora  un   rapporto  di  autovalutazione  generale   dell’istituto  in  cui   figurano  l’analisi  della  situazione  e   della  vita   interna,  il  bilancio  sulle   iniziative  intraprese,  la valutazione  dei  risultati,  le    intenzioni  e   i progetti  per  il periodo  successivo;  esso  è  discusso  dal  collegio  dei  docenti  e  dagli  organi  di  rappresentanza  delle  componenti  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le attività  di    autovalutazione  gli  istituti  possono  ricorrere  all’assistenza   di specialisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro    la  fine    di  ottobre  la  direzione  di  istituto  invia  alla  Sezione  una  relazione  sull’andamento  dell’anno  scolastico  precedente,  dopo  averla   sottoposta  alle  varie  componenti  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  collegiali  Art.  30  Ogni  istituto  stabilisce,  al  di  fuori  dell’orario    scolastico,  un  tempo  di  almeno  due  ore  settimanali  destinato    alle    attività    degli  organi  dell’istituto    stesso    (collegio  dei  docenti,    consigli  di  classe,  gruppi  disciplinari  ecc.).   I  docenti  sono  tenuti   a   essere  disponibili   secondo  il   programma  e le  disposizioni  della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  permanente  del  disadattamento  Art.  31  1  In  ogni   istituto  può   essere  istituito  il consiglio  permanente  del  disadattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    consiglio    è  composto    dal    direttore,  dal  capogruppo    del    Servizio    di  sostegno  pedagogico  e,  a  dipendenza  delle  situazioni,   dal  docente  di  classe,  da  un  rappresentante   del  Collegio  dei   docenti,  dal  docente   di    sostegno  pedagogico,  dal  docente  o   dall’operatore   della  differenziazione   curricolare,  dall’educatore  regionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   consiglio  propone   gli interventi  necessari  nei  casi   di    allievi  con  problemi  di    disadattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coinvolgimento  di  allievi  e genitori  Art.  32  1  Gli  allievi    e  i  genitori  hanno  il   diritto  di  essere  informati  sull’insegnamento  e  sulla  vita  della  classe   e   dell’istituto.   Essi  possono  esprimere   in proposito  le loro  osservazioni  e   proposte   al  docente  di    classe  o di    disciplina  e   alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  organi  di  rappresentanza  degli  allievi   e   dei   genitori  possono  esprimere  le  loro  osservazioni  e  proposte  sul  progetto   d’istituto,  sul  regolamento   interno  e   sui  documenti   di    valutazione  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  degli  allievi  Art.  33  1  Le  modalità  di  costituzione    dell’assemblea  degli  allievi  sono  definite  dal  regolamento  interno  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La     direzione     di   istituto,  con  la  collaborazione  dei     docenti  di   classe  interessati,     assicura  l’informazione  agli  allievi   e li   aiuta  a   costituire  l’assemblea  e a farla  funzionare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  apposito  albo  è messo  a   disposizione   dell’assemblea   e dei  singoli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riunione  dei  genitori  per  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  almeno  una  volta  all’anno.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    riunioni    hanno  lo  scopo  di  stabilire    un  dialogo    tra  docenti  e    genitori  sull’insegnamento,  sui  problemi  educativi  e   sulla  vita  della   classe   e   di    concordare  le    forme  di collaborazione;  alle  riunioni  possono  essere  invitati  anche  gli  allievi.  Capitolo  secondo  Organizzazione  della  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anno  scolastico  e   durata  delle  ore-lezione  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’anno  scolastico  ha     la  durata  prevista  dal  calendario  scolastico  stabilito  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   diviso  in due  semestri  definiti   dalla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   durata   delle  ore-lezione  e   la loro  articolazione  sono  decise  dalla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  delle  sezioni  Art.  36  1  Le  sezioni  di I  classe  in un  istituto  sono  formate  in    modo  eterogeneo  secondo   gli  effettivi  seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  N.  allievi  N.  sezioni  fino  a   22  1  da  23  a   44  2  da  45  a   66  3  da  67  a   88  4  da  89  a   110  5  da  111   a   132  6  da  133   a   154  7  da  155   a   176  8  da  177   a   198  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  passaggio  dalla  I  alla  II   classe  le    sezioni  non  vengono  rifuse  salvo  nei  casi  di    una  variazione  marcata  degli  effettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  parametri  per   la    composizione  delle   classi  possono  variare   in caso  di    sezioni   per   sportivi/artisti  o  inclusive.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezioni  particolari  Art.  36a  13  1  Per    andare  incontro  ai  bisogni  di  allievi  sportivi    o  artisti  il   Dipartimento  può  istituire  sezioni  particolari  (sezioni  per  sportivi/artisti)  presso  alcune  sedi  di  scuola  media;  i  criteri  di  ammissione  a   queste  sezioni  particolari   sono   definiti  dal  Dipartimento  e   la  loro  composizione  può  anche  comprendere  allievi  ordinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  favorire   l’inclusione   sociale  di  allievi   con  disabilità  nelle  sezioni  ordinarie  il   Dipartimento  può  istituire  sezioni  particolari  (sezioni  inclusive)   presso  alcune  sedi  di scuola  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costituzione  dei  gruppi  d’insegnamento  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   i  corsi  di    istruzione  religiosa  cattolica   gli  allievi  vengono  di    regola  accorpati   in gruppi  d’insegnamento  di  22  allievi  al  massimo.  I  corsi  di  istruzione  religiosa  evangelica  si svolgono  per  gruppi  d’insegnamento  pluriclasse;   è   autorizzata  la    creazione  di    un  secondo  gruppo  d’insegnamento  se  vi    sono  almeno  7 allievi   iscritti  in tutte   le    sezioni   o   15  allievi  iscritti  per  ciclo  biennale.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’insegnamento  di  educazione  alle  arti  plastiche,  dei  laboratori  di  italiano,  matematica,  scienze  naturali  e   tedesco  ha  luogo  per  mezze  sezioni   miste,  ritenuto  un  numero  minimo  di  15  allievi  per  gruppo.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’insegnamento  di educazione  alimentare  ha  luogo  per  mezze  sezioni   miste,   ritenuto  un   numero  massimo  di    12  allievi   per  gruppo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    4.7.2018;  in    vigore  dal  2.8.2018   -  BU  2018,   265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   1.8.2021  - BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  introdotto  dal  R    1.4.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020   -  BU   2020,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dal  R    1.4.2020;  in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   117.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,   169;  precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                265.
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    1.4.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020   -  BU  2020,   117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  III    e   IV  classi  i  gruppi   d’insegnamento  sono  costituiti  secondo   i seguenti   parametri:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  b)  i  corsi   di    matematica  e   tedesco  massimo  18  allievi  nei  corsi  di    base,  22  nei  corsi  attitudinali;  c)  i  corsi  di inglese   in IV classe  massimo  16  allievi  per  gruppo  eterogeneo;  d)  i  corsi  facoltativi  di    latino  e   francese  massimo  22  allievi  per  gruppo;  18  e)  i  corsi  opzionali  di  educazione  alimentare  e    attività  commerciali  massimo  12  allievi    per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  i  corsi  opzionali  della  IV  classe  ogni  istituto  ha   diritto  a   un   numero  complessivo  di ore-lezione  calcolato  secondo  la    seguente  tabella:  19  N.  sezioni  Totale  ore-lezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  settimanale  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  settimanale  delle   lezioni  è   stabilito   dalla  direzione  di    istituto  sulla  base  di    quello  cantonale.  L’orario  settimanale  può  essere  uniforme    per  tutto  l’anno  o   differenziato;    nel  secondo  caso  deve  essere  rispettato    l’impegno  complessivo  annuale  previsto  dal  piano  settimanale  delle  lezioni  delle  diverse   discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  distribuzione  delle   lezioni  e   delle   discipline   nell’arco  della  settimana  in    base  ai piani  di    studio  la  direzione  di istituto  tiene  conto  delle   esigenze   didattiche;  se  nell’istituto  sono  presenti   classi  per  sportivi/artisti,  la direzione  di  istituto  provvede  per  esse  ad  una  speciale  distribuzione  settimanale  delle  lezioni  e   delle  discipline.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’assegnazione  delle  sezioni  e   dei  gruppi  di lavoro   ai    docenti,  la direzione  di istituto  sente  i  gruppi  disciplinari  e   garantisce  nel  limite  del  possibile  la    continuità  didattica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   direzione   di istituto  elabora  entro   la fine  di    settembre  un  programma  annuale  di massima  delle  attività  di    istituto,  sentito  il   collegio  dei  docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Purché  siano  salvaguardate  le  prescrizioni  del    piano  settimanale,  la  direzione  di  istituto  può  modificare  i  parametri  degli  art.  37  e   39  adottando  compensazioni  senza  aggravio  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sgravi  orari  Art.  39  Ogni  istituto  dispone  del  riconoscimento  dei  seguenti   sgravi  orari  settimanali:  22  a)  per  sezione  per   la    funzione  di    docente  di    classe;  b)    fino  a    14  sezioni,    2    da  15  a    20  sezioni,  3    oltre  20  sezioni  per  la  gestione  di  e di    infrastrutture  didattiche;  c)  per   la gestione  delle  attrezzature   informatiche,  per  la    consulenza  interna  relativa  ricorso  alle    risorse    digitali    per    l’apprendimento  e  per  la  conduzione  di  due  corsi  di  informatica;  d)  ore-lezione  per  la    conduzione  di    ogni  corso  di    alfabetizzazione  informatica  eccedente  i due  cui   alla  lett.  c)  e   per  i  docenti  di    educazione   civica,  alla   cittadinanza   e   alla   democrazia  delle  e)  per  la    presenza   di    sottosedi.  f)  ore  lezione  per  la  gestione  da  parte  di  un  docente  delle  attrezzature    e   del  materiale  per  fisica.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Lett.  modificata  dal  R    26.5.2021;   in vigore  dal  1.8.2021  -  BU   2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  modificata  dal  R    26.5.2021;   in vigore  dal  1.8.2021  -  BU   2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dal  R    8.3.2023;  in vigore   dal  1.8.2023   -  BU   2023,  68;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                169.
                            19  Frase  introduttiva  modificata  dal  R    8.3.2023;  in    vigore  dal   1.8.2023  -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dal   R    1.4.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020   -  BU  2020,   117.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Cpv.  introdotto  dal  R    4.7.2018;  in    vigore  dal   2.8.2018   -  BU   2018,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Frase  introduttiva  modificata  dal  R    13.3.2019;  in    vigore  dal  15.3.2019  - BU  2019,  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  introdotta   dal   R    5.2.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,  30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  terzo  Attività  didattica   e   valutazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Programmazione  dell’insegnamento  Art.  40  1  Ogni  docente  programma  il   proprio  insegnamento  ed  espone  il proprio   piano   di    lavoro  agli  allievi  all’inizio    dell’anno  scolastico.  Esso  considera  le  indicazioni  dei  piani    di  studio  e    la  situazione  iniziale  della  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  gruppi  disciplinari  e  i  consigli  di  classe  concertano,  nelle  riunioni  precedenti  l’inizio  dell’anno  scolastico  e    nelle  prime    settimane  di  scuola,  le  iniziative  comuni  per  lo  sviluppo  degli    aspetti  trasversali.  La    Sezione,  in  collaborazione  con  gli  esperti  di  materia,    può  dare  indicazioni  per  l’elaborazione  dei  piani  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  qualsiasi  momento  dell’anno  scolastico  il docente  deve  essere  in    grado  di    documentare  lo    stato  raggiunto  nello  svolgimento  del  piano,  nonché  gli  elementi  di    valutazione  di    cui  dispone.   I direttori  e  gli  esperti  di    materia  possono   richiedere  in    qualunque  momento  ai    docenti  di vedere   i  piani  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  primi  tre   anni  d’insegnamento  il   docente   è   tenuto   a   consegnare  una  copia  del  piano   di    lavoro  all’esperto  di materia  e alla   direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  dei   docenti  Art.  41  1  Riservati   i  compiti  del   direttore  attribuitigli  dalla  legge  della  scuola  del  1° febbraio  1990  e  dal  suo  regolamento  di applicazione,   allo   scopo  di    sostenere   i  docenti  nel  loro  compito   pedagogico  e  didattico,   anche  grazie  a   opportuni  suggerimenti  e   alla  possibilità  di esaminare  in comune  i  punti  critici  dell’attività   professionale,  i  direttori,  gli esperti  di    materia   e   i  capigruppo  valutano   dal  loro   punto  di  vista   le    attività  professionali  dei  docenti,  tramite  incontri  personali,  visite  in    classe,  nonché   l’esame  dei  piani  di    lavoro,   delle  produzioni  degli   allievi   e   degli   strumenti  didattici  utilizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Direttori,    esperti  di  materia  e    capigruppo  procedono  a    regolari    scambi    valutativi  e  operano  in  comune  per    favorire  il   miglioramento  dell’efficacia    dei  docenti,  in  particolare  nei  casi    in  cui    si  riscontrano  difficoltà  o carenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  N  ei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti  a   intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le  i  nadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al  D  ipartimento i necessari provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento  dell’insegnamento  Art.  42  1  Allo    scopo    di  coordinare  l’attività  didattica  fra  i  docenti  vengono    costituiti    gruppi  disciplinari,  per  area  o  per  progetti  interdisciplinari,  per  discutere    e  concordare  le  modalità    di  attuazione  dei  contenuti    e  delle  finalità  del  piano  di  studio,  i  sussidi  didattici    necessari,    le  scelte  metodologiche  e i  criteri  di    valutazione  degli   apprendimenti  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    che    operano  nei  gruppi  disciplinari  lo  fanno  in  base  alle    disposizioni  della  direzione  di  istituto,  considerate  le indicazioni  del  collegio  dei  direttori  e   degli  esperti  di    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  degli  allievi  Art.  43  1  Nel  corso    dell’anno  il   docente  valuta  periodicamente  il   grado  di  raggiungimento  delle  competenze  di    ogni  allievo  mediante  elementi  di    verifica   scritti  e orali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   allievo  ha  diritto  a una   valutazione  individuale;  anche  qualora  l’oggetto  della  valutazione  sia  frutto  della  collaborazione    di  più  allievi,  il   docente  deve  essere  in  grado  di  accertare  l’apporto  individuale  dei  singoli   partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  elementi  di    valutazione   devono  essere  tali  da  garantire  la    fondatezza  del  giudizio  semestrale,  per  il   quale  si tiene  anche   conto  dei  progressi  dell’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   valutazione  viene  comunicata   all’allievo.  Se  espressa  numericamente   la    nota  6   rappresenta  il  meglio  e   la    nota  4 la    sufficienza;  è   concesso  l’uso  dei  quarti  e   dei  mezzi  punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’allievo  deve  conoscere  i  motivi    della  valutazione  e    ricevere  indicazioni  utili  per  migliorare  le  proprie  competenze  disciplinari  e   trasversali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   correzione  degli   elaborati  scritti   avviene  a   breve  termine  dal  loro  svolgimento,  e comunque  in  tempo  utile  perché   gli allievi  possano   tenerne  conto  prima   delle   successive  prove   di    verifica.  Il   testo  dell’elaborato  scritto  resta  in    consegna  all’allievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le     prove  di   verifica  sono  annunciate  agli  allievi  dal  docente  con     sufficiente  anticipo  e  adeguatamente  programmate  d’intesa  con  i  colleghi  del  consiglio  di    classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  certificativa  Art.  44  1  Alla    fine  del  primo  semestre  il  consiglio  di  classe  invia  alle  famiglie  un    rapporto  sulle  acquisizioni  e  sui  progressi    realizzati    dagli  allievi    nei  vari    aspetti  relativi  all’apprendimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            disciplinare,  alle  competenze  trasversali    e  al  comportamento;  le  modalità  generali  di  stesura  del  rapporto  sono  definite  dalla  Sezione  con  la    collaborazione   degli  organi  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rapporto  di    cui   al    cpv.  1 viene  controfirmato  dal  detentore  dell’autorità  parentale.   Duplicati  sono  rilasciati  dalle   rispettive  sedi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla    fine    dell’anno  scolastico  i  docenti  esprimono  una    sintesi  del    grado  di  raggiungimento    dei  traguardi  di competenza  previsti  dal  piano  di studio  da   parte  dell’allievo  per   ogni  disciplina  attraverso  delle  note   da   2   a 6,    dove  6 rappresenta  il   meglio   e   4   la    sufficienza;  è concesso  l’uso  dei  mezzi  punti  tra  il   4 e   il   6.    La   nota   delle  discipline  in    cui  l’insegnamento   è   attribuito   a   due   docenti  è   concordata  tra  i  docenti   interessati.  Il   consiglio  di    classe  assegna  anche  una  nota   per  il   comportamento,   tenendo  in  considerazione   eventuali  osservazioni   della  direzione  di    istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   note,  le assenze,  le eventuali   osservazioni   e   la decisione  relativa  alla   promozione  sono  annotate  nel  registro   della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prove  cantonali  Art.  45  1  La  Sezione,  d’intesa  con  la  Divisione,   organizza  delle   prove   cantonali   per  verificare  il  raggiungimento  degli   obiettivi  previsti  dal  piano  di studio  e regolare  le    attività  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prove   cantonali,  che   rientrano   nelle   attività  promosse  per  il   monitoraggio   del  sistema  educativo,  non  sono  destinate  a valutare  le    prestazioni   dei  docenti  o   a   classificare  le    classi  e   gli istituti   scolastici  coinvolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione,   d’intesa  con   la    Divisione,  elabora,  in    collaborazione   con  gli esperti  di    materia,   i direttori  e  i  gruppi  disciplinari,  le  prove  cantonali  destinate  ad  un  campione  o    alla  totalità  degli  allievi  e  definisce  le    modalità   di    somministrazione,  di    correzione  e di    analisi  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  risultati  delle  prove  cantonali   sono  diffusi  tramite  appositi  rapporti   e possono   dare  luogo  a   iniziative  formative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    Sezione,  d’intesa  con  la  Divisione,  allestisce    la  pianificazione  quadriennale  delle    discipline  e  delle  classi  da   includere   annualmente  nelle   prove  cantonali,  tenendo  conto  prove   programmate  a  livello  nazionale  o   internazionale.  TITOLO   V  Organizzazione   degli   studi  Capitolo   primo  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  settimanale  delle  lezioni  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  settimanale  delle  ore-lezione  obbligatorie,  facoltative    e  opzionali  è  definito  nell’allegato.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  istituti,   per  decisione  della  direzione,  possono  adottare  una  variante  con   un’ora  settimanale  in  meno  nel  ciclo  d’osservazione  e   un’ora  in  più  nel  ciclo  d’orientamento,    purché  non  comporti  spese  supplementari.  In  questo  caso  un’ora  di    educazione  fisica  è   spostata  dalla   I  alla  III  classe  e   una  dalla  II   alla  IV  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni    istituto,    per  decisione  della  direzione  e   interessando  gli  esperti  di  materia,    può    sviluppare  autonomamente,  per  un  massimo  equivalente    a  4,5  settimane  scolastiche  annuali,  piani  orari  speciali  che  includano  iniziative  di    appoggio   all’insegnamento   quali:  a)   di revisione,  esercitazione,  approfondimento  e   sviluppo;  b)   culturali,   didattiche   o   sportive  di    uno  o   più  giorni  esterne  alla   sede;  c)   di    insegnamento  fondati  su progetti   pluri   o   interdisciplinari;  d)    di  animazione    quali    spettacoli,  giornate  d’istituto,    proposte    culturali,    interventi  nel  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   partecipazione  finanziaria  delle  famiglie   per  le    attività  di    cui  al    cpv.  3   lett.  b)  per  i  costi  di vitto  e  alloggio  non   supera  16  franchi  al giorno;  per  le    prestazioni  opzionali  inserite   nel  quadro  di un’attività  didattica,  culturale  o   sportiva  esterna  alla  sede  può  essere  chiesta  una  partecipazione  supplementare  non  superiore  a   10  franchi  al    giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  scolastiche  a domicilio  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  attività  scolastiche  a   domicilio  consistono   in    compiti  scritti,  studio  personale  e attività  di  ricerca   e raccolta  di documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  sono  assegnate   quale  complemento  alle   attività  di    studio  e di    esercitazione  svolte   in classe  e  hanno   lo    scopo  di abituare  gli allievi  alle  verifiche   e   all’approfondimento   personale  e di favorire  la  conoscenza  delle  attività  scolastiche  da  parte  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  1.8.2023   -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’attribuzione  delle  attività  a   domicilio  occorre  seguire  criteri  di    moderazione,  specialmente  nelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   attività  di    studio  personale  sono  adeguatamente  preparate   in classe  sul  piano   metodologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ora  di  classe  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ora  di    classe  è attribuita  al docente  di    classe,   il   quale  ne   pianifica  le    attività  sulla  base  delle  indicazioni  specifiche   contenute  nei  piani   di    studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ora   di    classe  sono   trattati  problemi  particolari   della  sezione  e dell’istituto,  temi  di    interesse  degli  allievi,  temi  d’attualità  e l’informazione  scolastica   e professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  differenziati  nel  ciclo  d’orientamento  Art.  49  1  Nelle  classi  III  e   IV  gli  allievi  possono  scegliere  secondo   le    disposizioni  degli  art.  50-52  i  corsi  attitudinali  di matematica  e   tedesco  in    sostituzione  dei  rispettivi  corsi  di    base  obbligatori.  Gli  allievi  dei  corsi  di  base  possono  essere  ammessi   ai  corsi  attitudinali  per  un   periodo  di prova   non  superiore  a   4   settimane  in  vista  di  un  cambio    di  corso.    Il   periodo  di  prova  può  iniziare,  di  regola,  dalla  quarta   settimana  di scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  classe  IV  sono   organizzati  in forma   di opzioni:  a)    di  capacità    espressive  e    tecniche,  con  la  scelta    tra  educazione  visiva,    educazione  o   tecniche   e costruzioni;  b)  d’orientamento,  con  la scelta  tra  educazione  alimentare,  attività  commerciali,   tecniche  artigianali.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  classe  III    e   IV  sono   organizzati   i  corsi  facoltativi  di    francese  e   di    latino.  Il   loro  inserimento   nel  piano  settimanale  è   definito  nell’allegato.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  ai    corsi   attitudinali  e   ai    corsi  facoltativi  in  III    classe  28  Art.  50  1  L’iscrizione   ai    corsi  attitudinali  e   ai corsi  facoltativi  ha  luogo  alla  fine   della  II   classe  previa  informazione  dei  genitori  e degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   consiglio   di    classe  consiglia   le famiglie  e   gli allievi   nelle  scelte   curricolari.  In  caso   di disaccordo  può  decidere  la famiglia,  salvo  per  quanto  disposto  al cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  iscriversi   ai singoli  corsi  attitudinali  occorre  aver  ricevuto  alla  fine  della  II   classe  almeno  la nota
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,5  nelle  rispettive  discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’iscrizione   al    corso   facoltativo  di francese  è concessa  a   chi  ha  raggiunto  almeno  la nota   4   alla  fine  della  II media.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Una    sola  deroga  può  essere  concessa  dal  consiglio  di  classe  su  richiesta  della    famiglia,    a  condizione  che  la    media  delle  note   nelle  materie  obbligatorie,  salvo  quelle   oggetto   di    esonero  giusta  l’art.  53  cpv.  1   lett.  a),  alla  fine  della  seconda  classe  sia  di almeno  4,5.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizione  ai    corsi   attitudinali,  opzionali  e   facoltativi  in IV  classe  32  Art.  51  1  L’iscrizione   in IV  classe  ai    corsi   attitudinali   di    matematica  e di tedesco  può  aver  luogo  se,  alla  fine  della  III,  l’allievo  ha  ottenuto  la    nota   4   nel  corso  attitudinale;  l’iscrizione   ai    corsi  facoltativi  di  francese  e   di    latino  è   concessa  se  alla   fine  della   III    l’allievo  ha   ottenuto  la    sufficienza.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    consiglio  di  classe    può    concedere  una  sola  deroga  alla    norma  del  cpv.  1    sulla  base  della  valutazione  complessiva  delle  competenze  raggiunte    e    dell’impegno,  ritenuto    comunque    che  il  profilo  delle  note   alla   fine  della  III    non  può  ammettere  più  di    una  insufficienza  nei  corsi  in questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire  p  er  una  sola  disciplina  e  che  è  escluso  in  caso  di  applicazione  del  cpv.  2,  a  condizione  che  la  nota  ottenuta  nel   corso   base  corrispondente  alla  fine  della  III    non  sia   inferiore   a   4,5.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cambiamento  di  curricolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  abrogato   dal   R    8.3.2023;   in vigore  dal  1.8.2023  -  BU  2023,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  1.8.2023   -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  introdotto  dal  R    8.3.2023;  in    vigore  dal   1.8.2023   -  BU   2023,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Nota  marginale  modificata  dal  R    8.3.2023;  in    vigore  dal   1.8.2023  -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  1.8.2023   -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  1.8.2023   -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   1.8.2021  - BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Nota  marginale  modificata  dal  R    8.3.2023;  in    vigore  dal   1.8.2023  -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  1.8.2023   -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   1.8.2021  - BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52  1  Nelle  classi  III    e IV  è   possibile  modificare  le    scelte  iniziali   in tedesco  e   matematica  entro  disaccordo  il   passaggio   non   può  aver  luogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   casi  eccezionali,  la scelta  delle  opzioni  e   dei  corsi   facoltativi  è vincolante   per  l’intero   anno  scolastico.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  di  adattamento  del   curricolo  Art.  53  1  Con  il  consenso  della  famiglia,  la    direzione   di    istituto,  su  proposta   del  Consiglio  di classe  e  in    collaborazione  con  il   servizio  di    sostegno  pedagogico,  può  decidere   adattamenti   del  curricolo  scolastico  per   gli  allievi:  a)   problemi   di salute  o con  difficoltà  sensoriali  o   motorie,  attestati  da  certificati  medici;  b)   una  preparazione   scolastica  antecedente   molto  inferiore  o   diversa  da  quella  prevista   dalle  ticinesi,  senza  possibilità  ragionevoli  di    recupero;  c)   elevate  difficoltà  d’apprendimento   o   di comportamento;  d)   un   alto  potenziale  cognitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Gli    adattamenti  del  curricolo  scolastico,  che    possono  essere    anche  previsti    nel  contesto  dell’applicazione  dell’art.  31  cpv.  3,  sono  definiti    in  progetti  individuali  ratificati    dalla    Sezione  e  possono  comprendere  l’esonero  da  una  o più   discipline.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    modalità    organizzative    dei  corsi  di  lingua  e   delle  attività  d’integrazione  sono  disciplinate  dal  regolamento  dei  corsi   di    lingua  italiana   attività  d’integrazione  del  2   dicembre  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Capitolo  secondo  Materiale  e   attrezzature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Materiale  individuale  e libri  di testo  Art.  54  1  Ogni  allievo  di  scuola  media  riceve    gratuitamente  il    materiale  scolastico  previsto  dall’elenco  ufficiale,  predisposto  dalla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  emana   l’elenco   dei   libri  di  testo  a   scelta  dei  docenti  sulla   base  delle   indicazioni  degli  esperti  di    materia   e dei  docenti;  l’elenco  è   aggiornato  annualmente  entro  la fine   di aprile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione   può  autorizzare  l’utilizzazione   sperimentale   di    un   libro  di    testo   che  non  figura  nell’elenco  ufficiale  da  parte  di un   docente  o di un  gruppo  di    docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei  casi  di    perdita  o di    danneggiamenti,  gli  allievi  sono  tenuti  a   sostituire   i materiali   e   i testi  a   loro  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzature  e   materiali  didattici  Art.  55  1  La  direzione  di    istituto,   con  la    collaborazione  dei  docenti,   tiene  aggiornato   annualmente  l’elenco  delle  attrezzature  e   dei  materiali  didattici  in dotazione  all’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    danni  per  negligenza  alle   attrezzature  e   al    materiale  in    dotazione,  i  responsabili   sono  tenuti  a risarcirne   i  costi.  Capitolo  terzo  Servizio  di  sostegno  pedagogico  e   interventi  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  56  1  Il  servizio  di sostegno   pedagogico   è   un’istituzione  interna   alla   scuola  media  e   svolge   la  sua  attività  negli  ambiti   definiti  dalla  legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  comprende  il   sostegno  pedagogico  e   la    differenziazione  curricolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    attività    del    servizio  a  favore  dei  singoli  allievi  e  la  loro  ammissione  a  tali    attività  sono  accompagnate  da  un’adeguata  informazione  ai genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gruppi  regionali  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  servizio   è organizzato  in gruppi  regionali   secondo  un   piano   stabilito  dal   Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    gruppo  regionale    comprende  un  capogruppo,  docenti    di  sostegno  pedagogico,  docenti  o  operatori  della  differenziazione  curricolare,  educatori  regionali,  logopedisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risorse  di istituto  Art.  58  1  Per    il    sostegno  pedagogico  e  la  differenziazione  curricolare  ogni  istituto  dispone  complessivamente  delle   seguenti  risorse:
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  1.8.2023   -  BU  2023,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  a   tempo  pieno,  di    cui  almeno  0,5  per  il  sostegno  pedagogico,  negli  istituti   fino   a   8 sezioni;  b)  unità    a   tempo  pieno,  di  cui  almeno  1  per  il  sostegno  pedagogico,  negli  istituti  da    9  a   14  c)  a   tempo  pieno,   di  cui   almeno  1,5  per   il sostegno   pedagogico,  negli  istituti   da  15  a 18  d)  unità   a tempo  pieno,  di cui  almeno  2 per   il sostegno   pedagogico,  negli  istituti   da  19  a 23  e)  a   tempo  pieno,   di  cui   almeno  2,5  per   il sostegno   pedagogico,  negli  istituti   da  24  a 26  f)  unità  a   tempo  pieno,  di  cui  almeno  2,5  per  il  sostegno    pedagogico,  negli  istituti  oltre  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  particolari  la  distribuzione    dei  tempi  tra  il  sostegno  pedagogico  e    la  differenziazione  curricolare  è    decisa  di  comune  accordo    tra  la  direzione  di  istituto  e    il   capogruppo;    in  caso  di  disaccordo  la decisione   spetta  alla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Inoltre,  per  la    differenziazione  curricolare  o   importanti   situazioni  di    disadattamento,   si può  far   capo  alle  risorse  supplementari  attribuite  alla   Divisione  della   scuola  per   questo  scopo   o a quelle  previste  dall’art.  64.
                        
                        
                    
                    
                    
                Il capogruppo
                            Art.  59  1  Il  capogruppo,    che  deve    avere  una  formazione  in  psicologia  evolutiva    o  scienze  dell’educazione  in    ambito  scolastico:  a)  e   coordina  le    attività  collegiali  dei  componenti   del   gruppo  regionale;  b)  i  compiti  di    consulenza  e   vigilanza  sulle  loro  attività;  c)   con   le  direzioni  d’istituto  e   con  la  Sezione  per  i problemi  inerenti  al  disadattamento  d)  le    relazioni  con  altre  istituzioni  affini  esterne  alla  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’onere   di    lavoro   del   capogruppo   è   quello  degli  impiegati  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   docente  di  sostegno  pedagogico  Art.  60  1  Il  docente  di sostegno  pedagogico:  a)  opera  di  prevenzione  del  disadattamento  scolastico  stabilendo  contatti  e    collaborazioni  dell’istituto    e  promuovendo,  in  accordo  con    la  direzione  di  istituto,  iniziative  b)  le    situazioni  degli  allievi   segnalati  o   in difficoltà  e,  in collaborazione  con   altre  istanze,  appropriati  interventi  volti  a   sostenere  l’allievo    nelle    sue  attività  di  apprendimento  e  alla   vita   scolastica;  c)  alle  attività  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento   diretto   con  gli allievi  può  aver  luogo  singolarmente,  per  piccoli  gruppi  o, in    accordo  con  i  docenti  interessati,  durante  le  lezioni  regolari.   Il   consiglio   di  classe  è   coinvolto  nel  programma  di  lavoro  del  docente  di    sostegno  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   docente  di    sostegno  pedagogico  cura  i  rapporti   con  l’analogo  servizio  delle   scuole  elementari  e  collabora  con   la    direzione  di    istituto  per  la formazione  delle  prime  classi,   così  come  collabora  con  altri  servizi   interni   o esterni  all’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’orario  d’insegnamento   del  docente  di  sostegno  pedagogico  è   dedicato  interamente  a   interventi  diretti  con  allievi;  le  attività  di  contatto  e   di  collaborazione    all’interno    dell’istituto  e  con  istituzioni  esterne,  così  come  la partecipazione  ai    lavori  del  gruppo  regionale,  sono  svolte  al di    fuori  dell’orario  d’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’onere   di    lavoro  del  docente   di    sostegno  pedagogico  comprende  gli  interventi  a favore  degli   allievi  ammessi,  le  attività  di  contatto  e  di  collaborazione  all’interno  dell’istituto    e   con    istituzioni  esterne,  nonché  la    partecipazione   ai    lavori  del  gruppo  regionale  ai    diversi  livelli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   docente  e   l’operatore  della  differenziazione  curricolare  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente  o l’operatore  della  differenziazione   curricolare:  a)  con  il   consiglio    di  classe,  assicura  le  misure    formative  per  gli  allievi  che  di    una   differenziazione  curricolare;  39  b)   un   progetto  d’intervento  individualizzato  in collaborazione   con  il   Consiglio   di    classe  e   il  di    sostegno  pedagogico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Lett.  modificata  dal  R    26.5.2021;   in vigore  dal  1.8.2021  -  BU   2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)    agli  allievi    attività    tecnico-pratiche,    creative  o  manuali,  finalizzate    al  rafforzamento  loro   competenze  scolastiche   fondamentali  e   allo   sviluppo  delle   competenze  trasversali  e  loro  potenzialità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  d)  la    conoscenza  del  mondo   del  lavoro  e   della  realtà   esterna  alla  scuola  tramite  visite  informazioni  sulle  professioni,  stages  pre-professionali     in  collaborazione  con  scolastico   e professionale;  e)  alle  attività  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’onere   di  lavoro   del  docente  della  differenziazione  curricolare  è analogo  a quello  del  docente  di  sostegno  pedagogico;    l’onere  di  lavoro    dell’operatore  della  differenziazione  curricolare  è    quello  previsto  dall’art.  79b    della  legge  sull’ordinamento  degli    impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo  1995   e   comprende  tutte  le  attività  dirette  e   indirette   a favore  degli  allievi  seguiti,  nonché  la  partecipazione  ai lavori   del  gruppo  regionale  a   tutti   i  livelli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’educatore  regionale  Art.  62  1  L’educatore  regionale:  a)    nella  realizzazione  dei  progetti  educativi  elaborati    dal  consiglio  permanente  del  b)  le  misure  di  ordine  socio-educativo  per  gli  allievi  con    gravi  difficoltà  d’adattamento  e  di  comportamento  nel  quadro  dei  progetti  decisi  dal  consiglio  permanente    del  c)  alle  attività  del  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’intervento   dell’educatore  regionale  è pianificato  dal  capogruppo  in ragione  delle  necessità  e   delle  disponibilità  contingenti;  il   capogruppo  stabilisce  le priorità  e l’attribuzione  dell’educatore  regionale  ai  singoli  istituti  scolastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’onere   di lavoro  dell’educatore  regionale  è quello   previsto  dall’art.  79b  della  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e dei  docenti  del  15  marzo  1995  e   comprende  tutte  le  attività  dirette  e  indirette  a   favore  degli  allievi  seguiti,  nonché  la partecipazione  ai lavori  del  gruppo  regionale  a   tutti  i  livelli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Il logopedista
                            Art.  63  1  Il  logopedista:  a)   valutazioni   inerenti  a   allievi   con  gravi   difficoltà   o   disturbi   specifici  di letto-scrittura;  b)  consulenza  e supervisione  ai    docenti   e ai docenti   di    sostegno  pedagogico;  c)  informa   e forma  i  docenti,  i  direttori  e   gli esperti  di    materia  in merito  alle   difficoltà  e  disturbi  specifici  di letto-scrittura,   nonché  alle   misure   dispensative  e compensative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’onere   di lavoro  del  logopedista  è   quello   previsto  dall’art.  79b  della  legge   sull’ordinamento  degli  impiegati  dello   Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo   1995  e   comprende  tutte  le attività   dirette   e indirette  a  favore  degli  allievi  seguiti,  nonché  la partecipazione  ai    lavori   del  gruppo  regionale  a   tutti  i livelli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Situazioni  particolari  Art.  64  1  Per   la    gestione  di situazioni   particolarmente  difficili  o   complesse   è   possibile   far  capo,   in  aggiunta  alle   normali  dotazioni   del  servizio,  altre  figure   professionali  sulla  base  di un   progetto  d’intervento  deciso  dalla     Divisione  della     scuola;  il   progetto     d’intervento  può  comprendere  l’attribuzione  di    risorse  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  istituti  per  la    gestione   di queste  specifiche  situazioni  è   istituito   un   gruppo  operativo  composto  dal  direttore,  dal  capogruppo    e,  se  del  caso,  da  altre  figure  professionali;  al  suo  interno  viene  designato  un  capoprogetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  docenti  che  si    occupano  della  gestione  dei  casi  difficili  l’attività  rientra  nel  loro  onere  di    lavoro;  per  il   personale  appositamente  assunto  il   rapporto  d’impiego  è   quello   definito  dal  regolamento  dei  corsi  di    lingua  italiana  e   delle  attività  d’integrazione  del  2   dicembre   2020.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  della  differenziazione  curricolare  Art.  65  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  casi    di  adattamento  del  curricolo  scolastico  di  cui  all’art.    53    cpv.  1  lett.  b)  e   c),  è  possibile  far    capo  alla  differenziazione    curricolare  organizzata  da  docenti  o  operatori  della  differenziazione  curricolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    differenziazione  curricolare    può  sostituire  interamente  o    parzialmente  una  o    più  discipline  d’insegnamento  per  un  massimo  di 12  ore  settimanali,  di    regola   contempla  quanto  definito  all’art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Lett.  modificata  dal  R    26.5.2021;   in vigore  dal  1.8.2021  -  BU   2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  modificato  dal   R    8.3.2023;  in    vigore  dal  10.3.2023  -  BU  2023,   67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R    26.5.2021;   in vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cpv.  1   lett.  c) e   d),  è   riservata  agli  allievi  con  più   di    13  anni  ed   è   oggetto  di    una  nota  alla   fine   dell’anno  scolastico.  Capitolo  quarto  Passaggio  di  classe  e   licenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Passaggio  da  una  classe  all’altra  Art.  66  1  Di  regola   l’allievo  è   promosso  alla   classe  successiva.  In ogni  modo   è   promosso  l’allievo  che  al termine  di    una  classe  intermedia  presenta  non  più  di    due  insufficienze,   di    cui   al    massimo  una  nota  2;    le    discipline   oggetto   di    esonero  giusta  l’art.  53  cpv.  1   lett.  a)  non  sono  considerate.  Il   consiglio  di  classe,  sentiti    l’allievo  e  la  famiglia,  può  decidere    la  ripetizione  di  una  solo  quando  cumulativamente:  43  a)  siano  ritenute  superabili  attraverso  la    ripetizione,  sulla   base  di un  esame   delle  delle  difficoltà  e  delle  possibilità  di  sviluppo  delle    attitudini  e  del  comportamento  b)  risulti  la    soluzione  più  appropriata  per  permettere  all’allievo   di riprendere  un  corso  studi  regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione  di    cui   al cpv.   1   può  essere  presa  dal  consiglio  di classe  una  sola   volta   nel  corso  della  scuola  media,    salvo    il    caso  di  assenze  giustificate  prolungate.  Votano  solo    i   docenti  effettivi  dell’allievo,  se  del  caso    il    docente  di  sostegno  pedagogico,  il  docente  o  l’operatore  della  differenziazione  curricolare,   l’educatore,  il docenti  di  lingua  e integrazione   che  hanno  seguito  con  regolarità  l’allievo;   il   docente  che  insegna  più  discipline   ha  diritto  ad   un   solo  voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di promozione   con   una  o   più  insufficienze,  i  genitori   dell’allievo  possono   presentare  una  richiesta  scritta  e motivata  di    ripetizione   della  classe  alla  direzione  di istituto,  la    quale  decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’allievo  ammesso   in III    classe   con  entrambi   i  corsi   base  senza  la    possibilità   d’iscrizione  ad  almeno  un  corso  attitudinale  può  ripetere  la    II   classe  per   decisione  dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’allievo  promosso  alla  IV  classe   senza  insufficienze   e   con   corsi  base  può  ripetere  la stessa  classe  frequentando  i  due  corsi  attitudinali  per  decisione  dei   genitori.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  ...  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Licenza  di  scuola  media  Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  licenza  di  scuola  media    è   concessa  agli  allievi  che    al  termine  della  quarta  classe  hanno  ottenuto  la    sufficienza  in    italiano,  matematica,  tedesco,  inglese,  storia  e educazione  civica,  alla  cittadinanza  e alla  democrazia,  geografia,   scienze   naturali,  educazione  fisica   e   nella  disciplina  scelta  nell’opzione  capacità  espressive    e    tecniche.  La  nota  in  storia  e    educazione  civica,  alla  cittadinanza  e   alla  democrazia  considera  per  tre  quarti  la  nota    di  storia  e   per    un    quarto  quella  di  educazione  civica,  alla  cittadinanza  e alla  democrazia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   licenza   è   pure   concessa  in  presenza  di  due  note  3 o di  una  nota  2   purché   la  media  generale  delle  note  nelle  discipline   considerate  sia  sufficiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  la    media  generale  non  raggiungesse  la    sufficienza  o si fosse  in presenza  di tre  note  3   o   di  una  nota  3    e    di  una    nota  2    indipendentemente    dalla  media  ottenuta,  il  consiglio    di  classe  può  concedere  la licenza  alla  condizione   che  il giudizio   complessivo  sull’attività  scolastica  dell’allievo  sia  positivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  allievi   che  alla   fine  della  IV classe  non  ottengono  la    nota   in    una  o più  discipline  a   seguito  di  esonero  o   sostituzione   vale   quanto  segue:  a)  oggetto  di    esonero   giusta   l’art.  53  cpv.  1   lett.  a)  non  sono  considerate  nella  lista  di  di    cui   al cpv.  1;  b)  la    prima   disciplina   oggetto  di sostituzione  con  la    differenziazione  curricolare  giusta  l’art.  65,  i  calcoli  di    cui  ai cpv.  2 e   3   si    considera  la nota  4   se  la differenziazione  è   stata  attestata  da  nota  positiva,    oppure  la  nota  3    in  caso  contrario;  per  le  altre  discipline    oggetto    della  sostituzione  si    considera  la    nota  3;  c)  licenza  le note  delle  discipline  oggetto  di    esonero  o sostituzione   non  figureranno;  in luogo  nota  di    disciplina  oggetto  di    esonero  figurerà  l’indicazione  «NA»   (non  assegnata),   mentre  luogo   della  nota  di disciplina  sostituita  con  la    differenziazione  curricolare  figurerà  l’indicazione  (sostituita   con  la differenziazione  curricolare).  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   1.8.2021  - BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,   169;  precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                265.
                            45  Cpv.  abrogato   dal   R    26.5.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  - BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   28.5.2021  - BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’allievo  che  ottiene  la  licenza  di  principio  non  ripete  la  IV  classe,  salvo  se,  per  decisione  dei  insufficienze,  con  corsi  base  e   senza  aver  mai   ripetuto  una  classe;   in questo  caso  egli   può  essere  tenuto,  per  evitare   la    formazione  di    nuove   sezioni,  a   iscriversi  in un   altro  istituto.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proscioglimento  dall’obbligo  scolastico  Art.  67a  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo  che  ha  ottenuto  la  licenza    è   prosciolto  dall’obbligo  scolastico;    il   certificato  di  proscioglimento  è iscritto  nella  licenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  entro  la  fine  dell’anno  scolastico  (comprese   le  vacanze  estive  che   lo  seguono)  in cui  l’allievo  compie  i  quindici   anni   egli   non  ottiene  la    licenza,   il certificato  di    proscioglimento  viene  rilasciato  al  termine  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  presenza    di  seri  motivi,  segnatamente  in  caso  di  impegno  incostante,    comportamento  problematico  e   risultati  scolastici  non  soddisfacenti,  al    compimento  dei  15   anni  la    prosecuzione   della  frequenza  scolastica  dell’allievo  può  essere  sospesa  a   favore  di un  progetto  personalizzato;   in    questi  casi  il  certificato  di  proscioglimento  viene    rilasciato  contestualmente  alla    sospensione    della  frequenza.  Capitolo   quinto  Licenza  di scuola   media  per  privatisti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  ammissione  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Agli   esami  di licenza  per   privatisti  sono  ammessi  i candidati  che  non  sono  in possesso  dell’attestato  di  licenza  di  scuola  media    ticinese  e   che  risiedono  nel  Cantone    ed  hanno  compiuto  almeno  15  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  caso   non  possono  essere  ammessi  i  candidati   che   hanno  frequentato  la  scuola  media   in  Ticino  nel  corso  dello  stesso  anno  scolastico   e   di    quello  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   modalità  di  iscrizione  sono  pubblicate  nel  Foglio   ufficiale  almeno  6   mesi  prima  dell’esame;  gli  iscritti  ricevono  i  programmi  specifici  e la documentazione  orientativa  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   richiesta  una  tassa  d’esame  di    50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discipline  d’esame  Art.  69  L’esame  comporta  prove  in    italiano   (scritto  e   orale),  matematica  (scritto  e   orale),  inglese  (orale  e   prova  scritta  in alternativa  a   quella   di tedesco),   tedesco  (orale  e prova   scritta   in    alternativa  a  quella  di    inglese),  storia  e   geografia  (orale)  e   scienze   naturali  (orale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  degli  esami  Art.  70  1  Gli  esami    hanno  luogo  annualmente    in  un  istituto    di  scuola  media  designato    dalla  Sezione;  l’organizzazione  è  affidata    alla    direzione    di  istituto,  la  quale    istituisce  un’apposita  commissione  d’esame   di    cui  fanno   parte  il   direttore  e due  docenti  per  ogni   disciplina  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    direttore    procede  a  un  colloquio  preliminare  volto  a    conoscere  le  esperienze    acquisite    dai  candidati  sul  piano  scolastico   e   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  esperti    di  materia  esercitano  la  supervisione  sulla    preparazione  delle  prove  d’esame  e   sulla  valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  per   l’ottenimento  della  licenza  Art.  71  1  Per    l’ottenimento  della    licenza    di  scuola  media  per  privatisti  la  somma    delle  note  ottenute  nei  sei  esami  deve  essere  di  almeno    ventiquattro    punti;  non  sono  ammesse  più  di  due  insufficienze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commissione   d’esame,  anche  sulla   base  degli  elementi  di    giudizio  raccolti  durante  il   colloquio  preliminare  da  parte    del    direttore,    ha  la  possibilità  di  assegnare  fino    a  un  massimo  di  due  punti,  quando  ciò  si  rendesse  necessario  per  ottenere  la  licenza  e  a    condizione    che  il   numero  delle  insufficienze  non  sia   superiore  a   due.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    insuccesso  gli  esami  possono  essere  ripetuti   negli   anni  seguenti   una   sola  volta.  Capitolo  sesto  Attestati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestati  ordinari
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Cpv.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  1.8.2021  -  BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   1.8.2021  - BU  2021,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  72  1  Alla   fine  di  ogni  anno  scolastico  intermedio   l’allievo   riceve  un  attestato   che  descrive  il  contiene  eventuali  osservazioni    complementari    sul  curricolo  seguito    e    le  decisioni    relative    alla  promozione;  esso  va controfirmato  dal  detentore   dell’autorità  parentale.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   fine  della  IV  classe  l’allievo  che  soddisfa   i  requisiti   di    cui  all’art.   67  riceve  l’attestato  di licenza  di  scuola  media  firmato  dal  direttore  d’istituto  e autenticato  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Duplicati  degli   attestati   cartacei  perduti  sono  rilasciati  dalle  rispettive  o,  previa  istanza  scritta,  dal  Dipartimento  e dietro  pagamento  di    una  tassa  di    50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestato  di  licenza  da  privatista  Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  candidati  che  soddisfano  le condizioni   di  cui  all’art.  71  ricevono  dal   Dipartimento  un  attestato  di licenza   di scuola  media   per   privatisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Duplicati  degli  attestati  cartacei   perduti  sono  rilasciati   previa  istanza  scritta   al    Dipartimento  e   dietro  pagamento  di una   tassa   di 50  franchi.  TITOLO   VI  Passaggio  alle   scuole   postobbligatorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  74  Le  condizioni  per   l’ammissione  alle   scuole   postobbligatorie  sono  stabilite   dalle   norme   dei  rispettivi  regolamenti.  Art.  75  ...  51  TITOLO  VII  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricerca  e   valutazione  Art.  76  1  La  Divisione  promuove,  con  la    collaborazione  degli  istituti   di    ricerca  riconosciuti   e   degli  organi  cantonali,  la    realizzazione  di ricerche  e   indagini  atte  a valutare   gli  effetti   dell’insegnamento  e  della  vita  d’istituto   per  quanto  attiene  agli  aspetti  educativi,  cognitivi  e all’orientamento  scolastico  e  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  consente  di    orientare  i  processi  di innovazione  e sperimentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  77  Il   regolamento  della  scuola  media   del  18  settembre  1996  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  78  1  Il  presente  regolamento,  unitamente  al    suo  allegato,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il   2   agosto  2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   separazione  tra  le  discipline  storia  e educazione  civica,  alla   cittadinanza  e   alla  democrazia  di  cui  al    piano   settimanale   allegato  entra  in vigore   nell’anno  scolastico  2018/2019  per  le    classi  I e   III    e  per  le    rimanenti  classi   nell’anno  scolastico  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  laboratori  di    italiano  e   matematica  in    I  classe  di    cui   al    piano  settimanale  allegato  entrano  in    vigore  nell’anno  scolastico   2020/2021;  i  laboratori  di matematica  e   tedesco   in  II   classe  entrano   in vigore  nell’anno  scolastico  successivo.  52  Pubblicato  nel   BU  2018  ,  222.  Disposizioni  transitorie  della  modifica   del  26  maggio  2021  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  limiti   numerici  dell’art.  36  cpv.  1 entrano  in    vigore   per  le    classi  I nell’anno  scolastico  2021/2022  e  per  le    classi   II   nell’anno  scolastico   2022/2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   limite  di    22  allievi   di    cui   all’art.  37  cpv.  4   lett.   a),   b) e d)  entra  in    vigore  per  le    classi  III  nell’anno  scolastico  2021/2022  e  per  le  classi  IV  nell’anno  scolastico  2022/2023,    a  dipendenza    della  disponibilità  di    docenti  e   di    situazioni  logistiche  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato  dal   R    4.7.2018;  in    vigore  dal  2.8.2018   -  BU  2018,   265.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Art.  abrogato  dal  R    6.7.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  introdotto  dal  R    1.4.2020;  in    vigore  dal   1.8.2020   -  BU   2020,  117.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Disposizione  transitoria  introdotta  dal  R    26.5.2021;   in    vigore  dal  1.8.2021  -  BU  2021,   169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Scuola  media  - Piano   settimanale  Discipline  Classi  I  II  III  IV  Italiano  6  F
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  6  6  F  Matematica  5  F  5  F  5  5  Francese  4  3  2  G  2  H  Latino  –  –  2  I  4  J  Tedesco  –  3  F  3  3  Inglese  –  –  2,5  3  Storia  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  2  1,5  Ed.  civica,  alla  cittadinanza  e   alla   democrazia  B  C  C  0,5  D  0,5  D  Geografia  2  2  2  2  Scienze  naturali  3  2  4  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  F  Ed.  visiva  2  2  2  –  Ed.  musicale  2  2  1  –  Ed.  alle  arti   plastiche  2  2  –  –  Ed.  fisica  3  3  3  3  Istruzione  religiosa  1  1  1  Storia  delle  religioni  –  –  –  1  Ora  di classe  1  A  1  1  1  Opzione  capacità  espressive   e tecniche  –  –  –  2  Opzione  d’orientamento  –  –  –  2  Totale  33  33  33  33  A.   gli allievi  seguono   il   corso  di    alfabetizzazione  informatica   della   durata  di 12  ore;  il corso   ha  di    regola   durante  il   primo   semestre  ed  è impartito  da   un  docente  dell’istituto  scolastico.  B.    della  storia  e  dell’educazione  civica,    alla    cittadinanza  e    alla  democrazia  è  dal  medesimo   docente.  C.   di    un’ora  settimanale  della  durata  di    10  settimane  è   incluso  nelle  ore  di    storia  è   completato  da  una  giornata  organizzata  dal  docente   di educazione  civica,  alla  cittadinanza  alla  democrazia,  per  un  onere  complessivo  di    18  ore   annue.   La   giornata  è inclusa  nelle  4,5  di cui   all’art.  46  cpv.  3.  D.   si   completa  con  2.5  giornate  organizzate  dalla   direzione  di    istituto,  per  un   onere  di    18  ore  annue.  Le  giornate  sono  incluse   nelle  4,5  settimane  di    cui  all’art.   46  cpv.  E.   il corso  di    educazione  alimentare  di 2   ore  settimanali  per  12  settimane  che  ha  luogo  per  sezioni;  le mezze  sezioni   che  non  seguono  il corso  sono  impegnate  nel   laboratorio  di  naturali.    Il   corso  comprende  anche    2  ore    settimanali    fuori  orario  per    il   consumo  dei  e il rigoverno.  F.   2   di laboratorio.  G.  facoltativa,  un’ora  sovrapposta  prioritariamente  a    educazione  fisica      o  a   educazione   visiva,   un’ora  fuori  orario.  H.  facoltativa,   due  ore  sovrapposte  all’opzione  di    orientamento.  I.  facoltativa,   un’ora  sovrapposta   a   italiano  e   un’ora  fuori   orario.  J.  facoltativa,    un’ora  sovrapposta  a    italiano  (classe  intera),  un’ora  sovrapposta  a  fisica   e due  ore  fuori   orario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Allegato   modificato   dal  R   8.3.2023;  in vigore   dal  1.8.2023  - BU  2023,  68;  precedente   modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            249;  BU  2020,   117.