Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare
                            Legge  sulla  scuola  dell’infanzia   e   sulla   scuola   elementare  (LSISE)  1  (del  7   febbraio  1996)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  il  messaggio  25  ottobre   1994  n.    4321  del  Consiglio   di    Stato  e il rapporto  8   gennaio  1996  n.    4321  R  della  Commissione  speciale  scolastica,  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali  Capitolo  I  Finalità  e   principi   generali  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito    delle  finalità  stabilite  dalla  legge    della  scuola,  la  scuola  dell’infanzia  e  la  scuola  elementare  favoriscono  il processo   di    socializzazione  del  bambino,  sviluppando   le    sue  facoltà  motorie,  affettive   e cognitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    scuola  dell’infanzia  e   la  scuola  elementare    agiscono  nel  rispetto  delle  particolarità  individuali  degli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   scuola  elementare   prosegue  l’opera  educativa  dalla  scuola  dell’infanzia;  essa   si propone  inoltre  di    far   acquisire  agli  allievi  gli elementi  di    base  del  sapere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Scuola  e   famiglia  collaborano  al  raggiungimento  degli  obiettivi  sopra  indicati,  adottando  modalità  specifiche  al    proprio  ruolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  e contesto  locale  Art.  2  La  scuola  dell’infanzia  e   la    scuola   elementare   instaurano  legami  con  il contesto   locale  e  sviluppano  la  sensibilità  degli  allievi  verso    i  problemi    della  comunità  e  delle    istituzioni    comunali  e  regionali.  Art.  3-6  ...  3  Capitolo   II  Assunzione  del  personale  scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organo  competente  Art.  7  4  1  Ai  Municipi  e   alle  Delegazioni  scolastiche  (di  seguito  Municipi)  compete  la  nomina  e  l’incarico  dei   docenti,  dei  direttori   e   dei  vicedirettori   degli  istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    nomina    e    l’incarico  dei  docenti  sono  conferiti  in  conformità  con    quanto  stabilito  dalla  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato   e dei  docenti  del  15   marzo   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   nomina  e   l’incarico  dei   docenti   hanno  luogo  su  rapporto  dell’ispettorato   e preavviso   del  direttore,  quella  dei  direttori  e dei  vicedirettori  su  rapporto  dell’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  per  l’assunzione  Art.  8  5  1  Le  norme  per    l’assunzione  dei  docenti  delle  scuole  dell’infanzia    ed    elementari    sono  contenute  nella  legge  sull’ordinamento  degli   impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  a   quanto  stabilito  dalla  presente  legge,  per  la nomina   e   l’incarico  dei  direttori  e dei  vicedirettori  degli  istituti  comunali  o consortili  valgono  le    disposizioni  della  legge  organica  comunale  del  10   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   22.6.2022;  in    vigore  dal  1.8.2023  -  BU  2022,   206.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Titolo  modificato   dal   DL   16.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  - BU  2016,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  abrogati  dal  DL   16.12.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU   2016,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016   -  BU  2016,   246;   precedenti  modifiche:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            357;  BU  2016,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal   1.8.2016  -  BU  2016,   246;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                451.
Concorso
                            Art.  9  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  concorso  ha  luogo   in base  alle  norme  della   legge   sull’ordinamento  degli   impiegati   dello  Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    bando  di  concorso  può    contemplare  compiti  particolari  per  i  docenti,  limitatamente    agli  ambiti  previsti  dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    testo  del    bando  di  concorso  deve  essere  sottoposto  per  approvazione  all’ispettorato,  che  provvede  alla   sua   pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    mancata  approvazione,  il bando  è rinviato   all’autorità  di    nomina  per  le modifiche  richieste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  la    decisione  dell’ispettorato  il Municipio  può  ricorrere  entro  il  termine  di    15  giorni  al Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   disposizioni  riguardanti  la    procedura   e   i  tempi  di trasmissione  degli  atti  di    concorso  sono  stabilite  dal  Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina
                            Art.  10  7  1  La  nomina  può   aver  luogo:  a)  i  docenti  titolari:   a tempo  pieno;  b)  i  docenti  contitolari:   a   metà  tempo;  c)  i  docenti   di    materie  speciali:   a tempo  pieno  o   a tempo  parziale,  non  inferiore  a   metà   tempo;  d)  i  direttori  e   i  vicedirettori:   a   tempo  pieno  o   a   tempo  parziale   non  inferiore  a metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto   di    nomina  del  docente,   del  direttore  e   del  vicedirettore  è redatto  dal  Municipio  ed  è   ratificato  dall’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    disposizioni  concernenti  il  rapporto    d’impiego    dei  docenti  si  applicano    anche  ai  direttori  e   ai  vicedirettori  ai    quali  sono  attribuiti  compiti  di    insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    sede  di  servizio    dei  docenti  nominati    operanti  in  più  comuni  convenzionati    è    stabilita  nella  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incarico
                            Art.  11  1  L’incarico   ha  luogo  secondo  quanto  stabilito  dalla  legge   sull’ordinamento   degli  impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del   15  marzo  1995.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incarico    durante  l’anno    scolastico  è    attribuito  quando  il   posto  si  rende  vacante  prima    del  31  gennaio;  dopo   tale  data   si    procede  alla  designazione  di    un  supplente.  Art.  12  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenze
                            Art.  13  10  1  Per    le  assenze  dei  docenti  si  ricorre,    in  linea  di  principio,    a    un    supplente,  la  cui  designazione  spetta  al    Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   ha   la    facoltà  di delegare  la    designazione   dei  supplenti  al    direttore.  TITOLO  II  La  scuola   dell’infanzia  Capitolo  I  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Età  e   obbligo  di  frequenza  11  Art.  14  12  La  scuola  dell’infanzia  accoglie  i  bambini    dai  tre    ai  sei  anni  di  età.  Le  norme  inerenti  all’obbligo  di    frequenza  sono   indicate  nella  legge  della   scuola  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  delle  sezioni  Art.  15  Le  sezioni  di    scuola  dell’infanzia  comprendono  allievi   di    diversi  livelli  di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   22.3.2016;   in vigore  dal  1.8.2016  -  BU   2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  abrogato  dalla  L 17.12.2008;  in    vigore   dal  1.1.2010   - BU  2010,  5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 7.11.2011;   in    vigore  dal   1.7.2015  -  BU  2011,   653.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                653.
                            Numero  di  allievi  per  sezione  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sezioni  di    scuola  dell’infanzia   non  possono  contare  meno  di 13   né   più  di    25   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  particolari,   su  istanza  del  Municipio,  il   Dipartimento   può   consentire  deroghe  al  criterio  del  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  criteri  per  la    definizione  del   numero   delle  sezioni   e delle   eccezioni  per  ogni  sede   sono  stabiliti  dal  Regolamento,  tenendo  particolarmente    conto    delle  caratteristiche  socioculturali    degli  alliev  i,  del  contesto  socioeconomico  e   della   morfolog  ia territoriale   della regione  .  14  Art.  16a  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docenti  di appoggio  Art.  17  16  1  Il  Municipio,     su  proposta  della  direzione  di   istituto  e  dopo     autorizzazione  del  Dipartimento,  ha  la    facoltà   di    assumere  per  tutto  o   parte  dell’anno  scolastico  un  docente  di    appoggio  a  orario  parziale,   che  coadiuvi  il   docente  titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  sezioni  con  più  di 20  allievi  è presente  un  docente  di    appoggio  almeno  a metà   tempo  e   per  tutto  l’anno  scolastico.  Un’eventuale   rinuncia  totale   o   parziale  al    docente  di    appoggio  da   parte  del  Municipio  può  essere  autorizzata  dal  Dipartimento,  se  non  vi  si  oppongono    ragioni  di  ordine  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento  definisce    i   dettagli  della  possibilità  per  i  Municipi    di  delegare  al  Cantone  la  designazione  dei  docenti   di    appoggio,  rifondendo  a   quest’ultimo  la    loro  quota  parte  delle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   presente  articolo  non   si    applica  alle  scuole  private  parificate.  Capitolo   II  Frequenza  della  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  e   frequenza  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  ammessi  alla  scuola  dell’infanzia  i  bambini  residenti  nel  comune  o   nel  consorzio  che,  all’apertura  della  scuola,  hanno    compiuto  entro  il  31  luglio  il   terzo    anno    di  età;  in  deroga  a  questo  termine  possono  essere  iscritte  -   su  richiesta  motivata    dell’autorità  parentale    -   anche  le  persone  che  compiono  entro  il 30  settembre  il   loro  terzo  anno  d’età.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iscrizione   avviene  prima   dell’inizio  dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezioni  all’ammissione  dei  bambini  di  tre  anni  sono  possibili  per  giustificati  motivi  e  con  il  preavviso  favorevole   del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizioni  e   ammissioni  durante  l’anno   scolastico  Art.  19  1  L’iscrizione   durante  l’anno  scolastico   è riservata   ai    bambini  provenienti  da  altri   comuni,  cantoni  e   nazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  bambini  di 3   anni  sono  ammessi  solo  se  hanno  già  iniziato  la    frequenza  in altre  sedi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ammissione  dei  bambini    di  tre  anni  è    subordinata  alla  disponibilità    di  posti  nelle  sezioni  già  istituite.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frequenza  in  altri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dal   DL   16.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  - BU  2016,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   19.2.2019;  in    vigore  dal  1.8.2019  -  BU  2019,   137.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art.  abrogato  dalla  L 22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020   -  BU  2020,  347;   precedenti  modifiche:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            315;  BU  2016,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  reintrodotto  dalla  L  22.9.2020;    in  vigore    dal  1.8.2020  -   BU  2020,    347;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato   dalla  L 22.2.2011;   in vigore  con  l’anno   scolastico   2012/13  - BU  2011,  245;   precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2002,  9.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  modificato  dalla  L   7.11.2011;  in    vigore  dal  1.7.2012  -  BU  2011,   653.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  abrogato   dalla  L   22.2.2011;   in vigore  con  l’anno  scolastico  2012/13  -  BU  2011,   245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dalla  L   8.10.2001;  in    vigore  dal  1.2.2002  -  BU  2002,   9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  che  non  dispongono  di una  scuola   dell’infanzia  o   di posti  sufficienti  nelle  loro  strutture  devono  favorire  la    frequenza  dei  propri   bambini   presso   sedi  di    altri  comuni  e   assumersi   le  relative  spese   di frequenza   e di    trasporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  criteri  indicati  all’art.  18  cpv.  1   valgono  anche  per  le  scuole  dell’infanzia  che  ospitano    bambini  provenienti  da   altri  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recupero  di uno   o   più  anni  Art.  20a  22  Gli  allievi   che,  per  motivi   non  dipendenti   dal  profitto   scolastico,  hanno   perso   uno   o più  anni  nel  periodo  di frequenza  della   scuola  dell’infanzia   obbligatoria,  possono   recuperare  gli  anni  di  scuola  persi  previo  esame  e   autorizzazione   dell’ispettorato.  Capitolo  III  Orari  e   programmi  d’insegnamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  scolastico  degli  allievi  Art.  21  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orario  settimanale  è di 32  ore   nelle  sedi  con  refezione  e   di  25   ore   e   15  minuti   nelle  sedi  senza  refezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  giornaliero    di  apertura  e   di  chiusura  della  scuola  è  stabilito  dai  Municipi  ed  è  approvato  dall’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  studio  24  Art.  22  25  Il  piano  di  studio  per  la  scuola  dell’infanzia    stabilisce  segnatamente  i  principi    generali  dell’impostazione  pedagogica,  i  criteri   organizzativi   generali,  le    aree  educative  e   i relativi  obiettivi.  TITOLO   III  La   scuola   elementare  Capitolo  I  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  e   cicli  di  studio  Art.  23  La  scuola  elementare  comprende   cinque  classi  di    un   anno  ciascuna  e si suddivide  in:  a)   primo   ciclo,  per  le    prime  due  classi;  b)   secondo  ciclo,  per   le tre   classi   successive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Numero  di  allievi  per  sezione  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sezioni  di    scuola  elementare   non  possono  contare   meno   di    13  né  più  di 25   allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  particolari,   su  istanza  del  Municipio,  il   Dipartimento   può   consentire  deroghe  al  criterio  del  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  criteri  per  la    definizione  del   numero   delle  sezioni   e delle   eccezioni  per  ogni  sede   sono  stabiliti  dal  Regolamento,  tenendo  particolarmente    conto  delle  caratteristiche  socioculturali  degli    allievi  ,   del  contesto  socioeconomico   e della  morfologia  territoriale  della regione.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Regolamento  stabilisce  effettivi  differenziati  per  le    monoclassi  e   le pluriclassi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docenti  di appoggio  28  Art.  25  29  1  Il  Municipio,     su  proposta  della  direzione  di   istituto  e  dopo     autorizzazione  del  Dipartimento,  ha  la  facoltà  di  assumere    per    tutto    o   per  parte  dell’anno  scolastico  un  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                245.
                            22  Art.  introdotto  dalla  L   22.3.2016;   in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                653.
                            24  Nota  marginale  modificata  dalla    L  22.3.2016;  in  vigore  dal  1.8.2016  -   BU  2016,    246;    precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   2004,   451;   BU  2011,  653.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246;  precedenti  modifiche:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            451;  BU  2011,   653.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificao  dal   DL   16.12.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  modificato  dalla  L   19.2.2019;  in    vigore  dal  1.8.2019  -  BU  2019,   137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Nota  marginale  introdotta  dalla  L   22.9.2020;  in vigore  dal  1.8.2020  - BU  2020,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in vigore   dal  1.8.2020  -  BU  2020,  347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            appoggio  a   orario  parziale,   che  coadiuvi   il docente  titolare,  tenendo  eventualmente   anche  le lezioni  di  materie   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  sezioni  monoclasse   con  più  di  22  allievi,  nelle   sezioni  biclasse  con   più  di  20   allievi  e   nelle  sezioni  con  tre  o   più  classi  è   presente  un  docente  di  appoggio  almeno  a  metà  tempo  e  per    tutto  l’anno  scolastico  che  coadiuva  il docente  titolare,  tenendo  eventualmente  anche  le    lezioni   di    materie  speciali.  Un’eventuale  rinuncia  totale  o   parziale  al docente  di    appoggio   da  parte  del  Municipio  può  essere  autorizzata  dal  Dipartimento,  se  non  vi    si    oppongono  ragioni  di    ordine  pedagogico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento  definisce    i   dettagli  della  possibilità  per  i  Municipi    di  delegare  al  Cantone  la  designazione  dei  docenti   di    appoggio,  rifondendo  a   quest’ultimo  la    loro  quota  parte  delle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   presente  articolo  non   si    applica  alle  scuole  private  parificate.  Capitolo   II  Frequenza  della  scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di frequenza  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Le  norme  inerenti  all’obbligo    di  frequenza  della    scuola    elementare  sono  indicate    nella  legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozioni
                            Art.  27  Il   Regolamento  stabilisce   le    condizioni  e le    modalità  del  passaggio  degli   allievi  alla  classe  successiva  e   le    condizioni  richieste   per   accedere  alla   scuola  media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recupero  di uno   o   più  anni  Art.  28  31  Gli  allievi   che,  per  motivi   non  dipendenti   dal  profitto   scolastico,  hanno   perso   uno   o più  anni  nel  periodo  di    frequenza  della  scuola  elementare,  possono   recuperare  gli  anni   di scuola  persi  previo  esame  e autorizzazione  dell’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegnazione  della  classe  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Gli  allievi   provenienti  da  scuole   private  non  parificate  ticinesi,  da   altri  cantoni  o   da   altre  nazioni,  sono  inseriti,    previo  accertamento  delle  capacità  scolastiche,  nella    classe    designata    dal  direttore.  Capitolo  III  Orari  e piano   di studio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orario  scolastico  degli  allievi  Art.  30  34  1  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orario  settimanale  è di    26  ore  e   10  minuti,  comprese   le ricreazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orario  giornaliero    di  apertura  e   di  chiusura  della  scuola  è  stabilito  dai  Municipi  ed  è  approvato  dall’ispettorato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  studio  35  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Il  piano  di  studio  della  scuola    elementare    stabilisce  segnatamente  i  principi  generali  dell’impostazione  pedagogica,  i   criteri     organizzativi     generali,  gli  obiettivi  delle  discipline  di  insegnamento  e i  loro   tempi   di    attuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Materie  speciali  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’educazione  fisica  e   l’educazione    musicale    fanno  parte  dei  compiti    professionali  del  docente  titolare.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Titolo   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.3.2016;   in    vigore  dal   1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246;  precedente  modifica:  BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                653.
37
                            Art.  modificato  dalla  L   20.6.2013;  in vigore  dal  1.7.2013  -  BU  2013,  357;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                5.
                            38  Cpv.  modificato  dalla  L   28.5.2018;  in    vigore  dal  1.8.2018  -  BU  2018,   301.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’insegnamento delle arti plastiche è impartito da un docente con preparazione specifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Municipi  hanno  la  facoltà  di  assumere    docenti  con  preparazione  specifica  per  l’insegnamento  dell’educazione  fisica   e dell’educazione  musicale.  TITOLO   IV  Servizi  scolastici  Capitolo  I  Servizi  educativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  di  sostegno  pedagogico  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  servizio   di sostegno  pedagogico  della  scuola  dell’infanzia   e della  scuola  elementare  è  organizzato  in gruppi  ed  è costituito   da:  a)  operanti  regionalmente  e   responsabili  del  suo   funzionamento;  b)  di    sostegno  pedagogico;  c)  d)  e)  figure  professionali,  secondo  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  assunzione  del  personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    personale  è  assunto    dal  Consiglio    di  Stato;  per  i  docenti  di  sostegno  pedagogico    i  comuni  assicurano  la sistemazione   logistica  e   il materiale  d’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  il   fabbisogno  di    personale  del  gruppo  e i  comprensori
                        
                        
                    
                    
                    
                Doposcuola
                            Art.  34  1  Il  doposcuola  è  un  servizio    educativo    parascolastico  aperto  agli  allievi  delle    scuole  elementari  al    di    fuori   delle  ore  di    lezione  o   del  calendario  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  rispondere  a  particolari  esigenze    degli  allievi  o  delle  famiglie,    il    Municipio  istituisce  il  doposcuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  sono  a   carico  del  comune.  Può  essere  richiesta  la    partecipazione  delle   famiglie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  dell’infanzia  a orario  prolungato  Art.  35  1  La  scuola   dell’infanzia  a   orario   prolungato  è un  servizio  socio-educativo  al    di fuori  delle  ore  di    lezione  o   del  calendario  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  rispondere  a particolari  esigenze  dei   bambini  o   delle  famiglie,  il   Municipio  istituisce  sezioni   di  scuola  dell’infanzia  a   orario  prolungato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  sono  a   carico  del  comune.  Può  essere  richiesta  la    partecipazione  delle   famiglie.  Capitolo   II  Servizi  organizzativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasporti  scolastici  Art.  36  1  I  Municipi  organizzano  i  trasporti  scolastici  necessari  quando  il   tragitto  casa-scuola  è  causa  di    notevole  disagio   per  gli  allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  il   Dipartimento  può  renderne  obbligatoria  l’organizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Refezioni  scolastiche  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Municipi  istituiscono  di  regola    refezioni  scolastiche    per  gli  allievi  delle  scuole  dell’infanzia  e   possono  istituire  mense  per  gli  allievi  delle  scuole  elementari.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  allievi  impossibilitati  a  rincasare    a  mezzogiorno  deve  essere    comunque  garantita  un’adeguata  possibilità  di    refezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole   dell’infanzia  la    refezione  è   parte  integrante  dell’attività  educativa   e il docente  titolare  ne  è   responsabile.  Gli  istituti  scolastici  comunali  definiscono  le    soluzioni  organizzative   per  consentire  nella  misura  del  possibile   ai  docenti  di usufruire   di  una  pausa  meridiana  di  30  minuti   per  il   lavoro  che  dura  tra  le    7   e le    9   ore  giornaliere.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato    dalla  L  28.5.2018;  in  vigore    dal  1.8.2018    -  BU  2018,    301;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art.  modificato  dalla  L   19.10.2011;  in    vigore  a partire  dall’anno   scolastico  2012-2013   -  BU  2011,  580.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  La  refezione  alla   scuola   dell’infanzia  è   facoltativa  per  gli  allievi  che  frequentano  l’anno  facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  scuole  elementari  il Municipio  può  affidare  la    sorveglianza   della  mensa  sia   a   docenti,  sia  ad  altre  persone   con  adeguati   requisiti  di    idoneità.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodi  di  scuola  fuori   sede  Art.  38  I  Municipi   possono   organizzare  periodi  di scuola  fuori  sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oneri  finanziari  Art.  39  1  Le  spese  per  le    refezioni,  i  trasporti  scolastici   e   la    scuola  fuori  sede  sono  a carico   dei  comuni  e   dei  consorzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può   essere  richiesta   la    partecipazione  delle   famiglie.  TITOLO   V  Competenze  dei  comuni   e   dei  consorzi  Capitolo  I  Costituzione  degli  istituti  ed  edilizia   scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istituti  scolastici  45  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Municipi  costituiscono  gli istituti  scolastici   comunali,  comprendenti  scuola  dell’infanzia  e  scuola   elementare,  sulla  base  delle   disposizioni  legali  ed  esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituzione  e/o  la soppressione  di    istituti  scolastici  comunali  deve  essere   ratificata  dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Edifici  scolastici  e mezzi   per  l’insegnamento  Art.  41  I  comuni    e   i  consorzi  mettono  a   disposizione    delle    scuole    dell’infanzia  e   delle  scuole  elementari  gli  edifici,  i  locali,  le    strutture   esterne,   l’arredamento  e   i materiali   didattici  necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuola  speciale  e   servizi   specialistici  Art.  42  I   Municipi  collaborano  con  il   Dipartimento  nella  sistemazione  logistica  delle  di  scuola  speciale  e   dei  servizi  specialistici.  Art.  43  ...  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consulenza  in  materia   di  edilizia  scolastica  Art.  43a  48  In  materia  di    edilizia  scolastica  i  servizi   cantonali  assicurano  la    loro  consulenza  ai comuni  che  ne   fanno   richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di costruzione,  di  riattazione,  di  miglioria  Art.  44  In  caso    di  necessità,  il   Consiglio  di  Stato  può  ordinare  ai  comuni  e    ai  consorzi    la  costruzione,  la    riattazione  o l’ampliamento  di    edifici  scolastici  come  pure   interventi  di miglioria.  Capitolo   II  Garanzia  e luogo   di frequenza  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  di frequenza  50  Art.  45  I  Municipi  garantiscono  a   tutti   i  bambini  domiciliati  o residenti  nel  comune   la    possibilità  di  frequentare  la  scuola  dell’infanzia,  riservate  le  particolarità  ad    essa  specifiche,  e  la  scuola  elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievi  residenti  in  comuni  sprovvisti  di sede  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 22.6.2022;  in vigore  dal  1.8.2023  - BU  2022,  206.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   347.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Nota  marginale  modificata  dal  DL   16.12.2015;   in vigore  dal  1.1.2016   - BU  2016,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dal  DL   16.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2016,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  abrogato  dalla  L 29.1.2014;  in    vigore  dal  1.1.2014   -  BU  2014,  159;   precedenti  modifiche:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            451;  BU  2014,   13.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Art.  introdotto  dalla  L   22.2.2011;   in    vigore  dal  1.6.2011  -  BU  2011,   245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Titolo   modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore   dal  1.8.2016  - BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.3.2016;   in    vigore  dal   1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46  1  Quando  gli  allievi  di    un  comune  sono  poco   numerosi  e   non  consentono   l’istituzione   di  una  scuola   dell’infanzia   o elementare,   devono  essere  ammessi  nella  corrispondente   scuola  di un  comune  o   di    un  consorzio   vicino:  in    tal  caso  fra  i  due  enti  è   stipulata  una  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  controversi  la decisione  spetta  al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Luogo  di  frequenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  47  52  1  Gli  allievi  delle  scuole  dell’infanzia  e elementari  pubbliche   sono  tenuti   a   frequentare  la  scuola  del  comune   di    residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni    e  i  consorzi  hanno  tuttavia  la  facoltà,  per  giustificati  motivi,  di  accogliere  nelle    proprie  scuole  allievi  residenti   in altri  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    trasferimento  deve  essere  autorizzato  dal  comune  o  consorzio    di  residenza,  dagli    ispettorati  interessati  e   dal  comune   o consorzio  di accoglienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   comune  di residenza  è tenuto  a   rimborsare   l’importo  stabilito  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allievi  residenti  in  comuni  diversi  da  quello  di  domicilio  Art.  48  1  I  bambini   che,  per  giustificati  motivi,  risiedono  in  comuni   diversi  da   quello  in cui  sono  domiciliati  hanno  il   diritto  di frequentare  gratuitamente  la scuola  dell’infanzia  e   la    scuola  elementare  del  comune   di residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tal caso  il   comune   di    domicilio  è   tenuto   a   rimborsare  l’importo  stabilito  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  comuni  nel    cui    territorio  ha  sede  un  istituto  assistenziale  riconosciuto  dal  Cantone  che    ospita  bambini  domiciliati  altrove  in    grado  di seguire   la    scuola  pubblica  devono   garantire   loro   la possibilità  di  frequentare  le    proprie   scuole   dell’infanzia   ed  elementari.  53  Capitolo   III  54  Collaborazione  nella  formazione  dei  docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pratica  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  48a  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  comuni  e  i   consorzi  collaborano  nella    formazione  dei    docenti  e  nella  ricerca  pedagogica,  mettendo  a   disposizione  del  Dipartimento  formazione  e   apprendimento  della    Scuola  universitaria  professionale   della  Svizzera  italiana  (di  seguito  SUPSI)  sezioni  comunali  o   consortili  di  scuola  dell’infanzia  e  di  scuola  elementare,  in  particolare  per  lo  svolgimento  della  pratica  professionale  e   per  le    ricerche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   SUPSI  può  sottoscrivere   convenzioni   con   le    autorità  interessate.  Capitolo  IV  57  Ordinamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  delle  sezioni  Art.  48b  58  1  I  Municipi,  dopo  aver  consultato  gli  ispettorati,  decidono  in  vista  del  nuovo  anno  scolastico  il    numero  di  sezioni  di  scuola    dell’infanzia  e  di  scuola  elementare  dei  loro    istituti  (ordinamento)  nei  limiti    delle  disposizioni  inerenti  al  numero  di  allievi  per  sezione.  Essi  decidono  pure  se  affidare  le    sezioni   ad  un  docente  o a   due  docenti  contitolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni   di    cui  al    cpv.   1   devono   essere  comunicate  al Dipartimento;  il   regolamento  definisce  la  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato,  se  le  disposizioni  vigenti    non  sono  rispettate,  può  imporre  delle  modifiche  all’ordinamento  su  richiesta  del  Dipartimento;  se  necessario  esso  può  pure    limitare  il   numero  di  sezioni  con  docenti   contitolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezioni  soggette  a   contributo
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.3.2016;   in    vigore  dal   1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Capitolo   introdotto  dalla  L   17.3.2009;  in vigore   dal  12.5.2009  -  BU  2009,   203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.3.2016;   in    vigore  dal   1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                203.
                            57  Capitolo   introdotto  dal  DL   16.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2016,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  introdotto  dal  DL  16.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48c  59  Il  Consiglio  di Stato,  sentiti  i  Municipi,   decide   per  ogni  anno  scolastico  il  numero  di    sezioni  di  scuola  dell’infanzia   e di    scuola   elementare   di    ciascun   istituto  soggette   a contributo  cantonale  sulla  base  delle  disposizioni  sul  numero  di    allievi  per  sezione.  TITOLO   VI  Promovimento,   coordinamento,  vigilanza  Capitolo  I  Operatori  e   organi  scolastici   cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                Denominazione
                            Art.  49  60  1  Sono  operatori    e  organi  scolastici  cantonali  di  promovimento,  coordinamento  e  vigilanza:  a)   e il   collegio  degli   ispettori;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  b)   degli   istituti  comunali  e   la    rispettiva  conferenza;  c)  del  servizio   di sostegno   pedagogico   e   il   rispettivo  collegio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   competenze  sono  definite  dal  Regolamento.  Capitolo   II  Organi  scolastici   comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                Denominazione
                            Art.  50  Sono  organi   scolastici  comunali   e consortili  di    promovimento,   coordinamento  e   vigilanza:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  c)  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  dei  Municipi  Art.  51  1  I  Municipi,  oltre  a   svolgere  i  compiti  stabiliti  dalla  presente  legge,  collaborano  con    gli  organi  scolastici  cantonali   nella   vigilanza  sulle  scuole  dell’infanzia  ed   elementari  e nella   promozione  di  iniziative  intese  al    loro  miglioramento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Municipi  vigilano  in    particolare:  a)  frequenza  degli  allievi;  b)  rispetto  degli  orari  scolastici;  c)  buona  conservazione  degli  immobili,  degli   arredi,   dei  materiali  e   degli   spazi  a disposizione  scuola;  d)  refezioni   e   sui  trasporti;  e)  e sulla  pulizia  dei  locali;  f)  condizioni  di accesso  alle  sedi  scolastiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  istituzione  Art.  52  63  1  Per   lo svolgimento   dei  compiti  stabiliti  dall’art.  51,  i  Municipi  possono   avvalersi  di  una  Commissione  scolastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  composizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione   scolastica  si    compone  di persone  qualificate,  scelte  anche  al    di fuori  del  comune  o  del   consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  membri   della  direzione  e   i  docenti  dell’istituto  e   le    persone  ad  essi   legate  da  vincoli  di    parentela  indicati  dalla  legge  organica  comunale  del  10  marzo  1987   non  possono   far  parte  della  Commissione  scolastica.  La  partecipazione  dei  membri  della  direzione  e   dei  docenti  alle   riunioni  può  aver  luogo,  su  invito   o   richiesta,  a   titolo  consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Oltre  a  quanto  stabilito     dall’art.  51,  la  Commissione  scolastica,  dove  esiste,  esamina  preliminarmente  eventuali  regolamenti   scolastici  e,  tenuto  conto  del  rapporto   dell’ispettorato  e   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  introdotto  dal  DL  16.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2013;  in vigore  dal  1.7.2013  -  BU  2013,  357;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                451.
                            61  Lett.  modificata  dalla  L 22.3.2016;  in vigore   dal  1.8.2016   -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Lett.  abrogata  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  246;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                357.
                            preavviso  della  direzione   della  scuola,  può  essere  chiamata  a formulare  al Municipio  il   preavviso  per  l’assunzione  dei  docenti  e   del  personale  di direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Visita  alle  scuole  Art.  53  1  I  membri    dei  Municipi    e   delle  Commissioni  scolastiche  possono    visitare  le  sezioni    di  scuola  dell’infanzia  e   di scuola   elementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  non  hanno  competenza  sull’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  degli  istituti  Art.  54  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  requisiti   e   i  compiti  del  direttore  e del   vicedirettore   sono  stabiliti   dalla  legge  della  scuola  del  1° febbraio  1990  e   dal  relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   ha   la    facoltà  di assegnare  altri  compiti   purché   non  pregiudichino  quelli  di cui   al cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  direttori  si  riuniscono  regolarmente  in  collegio    (conferenza  cantonale    dei  direttori  degli  istituti  comunali)  per   l’esame  di    problemi  di    ordine  pedagogico   e organizzativo.  TITOLO  VII  Norme   finali  e   abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                Denominazioni
                            Art.  55  Le  denominazioni  utilizzate  nella   presente  legge   che   si riferiscono   a   persone  si intendono  al  maschile  e   al    femminile,  indipendentemente  dalla  formulazione  adottata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dati  personali  Art.  56  Nell’ambito  delle    loro  funzioni  e  per  finalità    di  ordine  scolastico,  gli  organi  scolastici  cantonali,  comunali  e  consortili  possono  raccogliere    dati  personali  concernenti  allievi,  docenti  e  genitori  e   trasmetterli  alle   autorità  interessate.  Art.  57  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  58  Trascorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente  legge   è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli    atti  esecutivi.    Il   Consiglio  di  Stato  ne  fissa  l’entrata    in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Norma  transitoria  BU  2011  ,  580   (19  ottobre   2011)  Il    maggior    onere  finanziario    a  carico  del  Cantone  derivante    dalla  modifica    dell’art.  33    e  dal  potenziamento  del  Servizio  di  sostegno  pedagogico    -   quota  parte    comunale  -  è   compensato  con  una  corrispondente  riduzione  del  contributo  annuo  forfetario  previsto    dall’art.    34  della  legge  sugli  stipendi  degli   impiegati  dello  Stato  e dei  docenti  per   il   2012  e   per  gli  anni  seguenti,   per  il   2013  e   per  gli  anni  seguenti,  per  il   2014  e   per   gli  anni  seguenti,  per   il 2015  e   per  gli  anni  seguenti,   per  il   2016  e  per  gli  anni  seguenti.  Norma  transitoria  BU  2011  ,  653   (7  novembre  2011)  In  deroga  all’art.  18  cpv.  1   l’ammissione  dei  bambini  che  compiono  i 3   anni  dopo  il   31  luglio  è   così  disciplinata:  a)  scolastico  2012/13  sono  ammissibili  anche  i  bambini  nati   entro  fine  novembre;  b)  scolastico  2013/14  sono  ammissibili  anche  i  bambini  nati   entro  fine  ottobre.  Norma  transitoria  BU  2013  ,  357   (20  giugno  2013)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2013;  in vigore   dal  1.7.2013  -  BU  2013,  357.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv.  modificato  dalla  L   22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  abrogato  dalla  L 22.3.2016;  in    vigore  dal  1.8.2016   -  BU  2016,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Entrata  in    vigore:  1°  giugno  1996  -  BU  1996,  132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fino  al 31  agosto  2015,   per  i  comuni  e   i  consorzi  che  non  si sono  ancora  dotati  di    una  direzione  in  base  alle  modalità   definite   dalla  legge  della   scuola,  rimangono  in vigore  l’art.  7   cpv.  1   lett.  b)  e   cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  e   l’art.  54  cpv.  1   della  vigente  legge   sulla   scuola   dell’infanzia  e   sulla  scuola   elementare.  Norma  transitoria  BU  2014  ,  159   (29  gennaio  2014)  I   disposti    dell’art.    43  restano  in  vigore    per  le  istanze  già  accolte  e    per  i   progetti    inoltrati  al  Dipartimento  entro   il   31  dicembre  2013.  Norma  transitoria  BU  2020  ,  347   (22  settembre  2020)  Le  modifiche  degli  art.  17  e 25  si    applicano  a   partire  dall’anno   scolastico   2021/2022.   Il   Dipartimento  stabilisce  l’entrata  in  vigore  graduale  di  quanto  disposto   agli  art.  17  cpv.  2   e   25   cpv.  2   in base  al  numero  di    docenti  disponibili.  Dopo  tre  anni  il   Dipartimento  allestisce  all’attenzione   del   Gran   Consiglio,  previsa  consultazione   dei  Comuni  e   delle  associazioni  interessate,  un  rapporto  relativo  all’applicazione  dell’art.   37:  –  nella   generalizzazione   dell’offerta  di    refezioni  e mense  nelle  scuole  comunali;  –  nell’implementazione   delle  soluzioni  organizzative   per  la pausa  meridiana  dei  Pubblicata  nel   BU  1996  ,  123.