Regolamento concernente il controllo delle attività economiche
                            Regolamento  concernente  il   controllo  delle   attività economiche  del  28  agosto  2001  (stato  15  settembre  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  l’articolo  106  lettera  e   della  legge  organica  comunale   del  10  marzo  1987  (LOC)  e l’articolo  157  dell’ordinanza  sul  registro  di commercio  del  17   ottobre   2007  (ORC)  ,  1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  1  1  Ogni  Comune    tiene  il  controllo  delle  attività  economiche    esercitate  nel  territorio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  affidare  il   controllo  delle  attività  economiche  all’Ufficio  controllo    abitanti  o  ad  un    altro  ufficio,  alla   condizione  che  venga  rispettato   il   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  Art.  2  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  controllo  ha  per  scopo  l’accertamento  dei  dati  delle   attività  economiche   che  hanno   la  sede,  la    succursale,  uno   stabilimento  o   un  recapito  nel  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Comune   comunica  all’Ufficio  del  registro  di commercio  le    nuove  attività  economiche  sorte  nonché  le  modificazioni  avvenute,  segnatamente  i  trasferimenti  e le    cessazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  economiche;  definizione  Art.  4  Per  attività  economiche  si    intendono:  a)  individuali;  b)  in nome  collettivo;  c)  in accomandita;  d)  anonime;  e)  in accomandita   per  azioni;  f)  a garanzia   limitata;  g)  cooperative;  ai    sensi  del  Codice  delle  obbligazioni,  nonché  ogni   altra  attività  economica   indipendente,   diretta  a  conseguire  un   guadagno   o   svolta  dietro   remunerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registrazione;  catalogo  dei  dati  Art.  5  1  Per   le attività  economiche  la    registrazione  deve  contenere  i  seguenti   dati:  -  ragione  sociale;  -  -   o   recapito;  -  d’identificazione  dell’edificio,  dell’abitazione  o   del  locale  occupato;  -  e nome  del  titolare,   dei  soci  o   dell’amministratore/degli  amministratori;  -   dell’inizio  dell’attività  economica;  -   della  cessazione  dell’attività  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  tiene  i  dati  sotto  forma  di    schede  delle   attività  economiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica
I. Personale
                            Art.  6  1  L’inizio  dell’attività  economica      dev’essere  notificato  personalmente  all’Ufficio  competente  entro   8   giorni  dal  titolare,  da  un  socio,  dall’amministratore   o   da  un  rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    13.9.2023;  in    vigore   dal  15.9.2023  - BU  2023,  285.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  abrogato  dal  R    13.9.2023;   in    vigore   dal  15.9.2023  -  BU  2023,   285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   abrogato   dal  R    13.9.2023;  in    vigore  dal  15.9.2023  -  BU  2023,   285.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  è   tenuto  all’obbligo  di    notifica  e non  vi    adempie  sottostà  alla   procedura  di    contravvenzione   di  presupposti  e   se,  entro  il   termine   fissato,  l’interessato   non  ha   fatto  la    notifica  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Del  locatore  Art.  7  1  Ogni  locatore     deve  notificare  all’ufficio  competente,  con  l’apposito  modulo,  l’insediamento  di un’attività   economica  nello  stabile  da  lui  dato  in    locazione  entro  8 giorni   dall’entrata  in  vigore  del   contratto  o   dalla   data  effettiva  dell’occupazione  in    mancanza  di    contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  mette    a    disposizione  il   proprio  indirizzo  quale  recapito  di  attività  economiche    sottostà  alla  medesima  notifica,  entro  8   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Documenti  Art.  8  1  La  notifica   personale  di  inizio  di  un’attività  economica  deve   essere   corredata  da  tutti  i  documenti  necessari   per  allestire  il   catalogo   dei   dati   ai    sensi   dell’art.  5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  attività  economiche  esercitate  nella   forma   di  un’impresa  iscritta  nel  registro  di  commercio  occorre  produrre   il   relativo  estratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Trasferimento   o cessazione   dell’attività  economica  Art.  9  1  Il  trasferimento  in    un   altro  Comune   o   la    cessazione  dell’attività  economica  deve  essere  notificato  all’ufficio  competente,  entro  8   giorni,  dal  titolare,  da   un  socio,  dall’amministratore  o da   un  rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    locatore    deve  notificare    all’ufficio    competente,  entro  8  giorni  dal  fatto,  il   trasferimento  o  la  cessazione  dell’attività  economica  nello  stabile  dato  in  locazione;    tale  obbligo  vale  anche  per  chi  cessa  di    mettere   a disposizione  il   proprio   indirizzo  quale   recapito   per  attività   economiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Rapporto  tra  le    notifiche  Art.  10  La  notifica  personale  non  dispensa  il  locatore  o   colui  che  mette  a disposizione  il proprio  indirizzo  quale   recapito  dal  loro  obbligo   di    notifica  e   viceversa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il   presente    regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino    ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino   ed  entra  in    vigore   il   1°  ottobre  2001.  Pubblicato  nel   BU  2001  ,  291.