Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio --> 5.1.3.1.3 / 432.100
                            5.1.3.1.2  Accordo intercantonale  sull’armonizzazione dei criteri per la concessione  delle borse di studio  (del 18 giugno 2009)  I. Obiettivi e principi  Art. 1  Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera  l’armonizzazione dei  criteri  per  la  concessione  delle  borse  di  studio  del  grado  secondario  II  e  del  grado  terziario,  in  particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l’importo, il calcolo  e la durata del diritt  o alla borsa di studio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  definendo il domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  prestando    particolare    attenzione    alla    collaborazione    tra    i    cantoni    firmatari    e    la  Confederazione.  Art. 2  La  conce  ssione  delle  borse  di  studio  deve  permettere  di  migliorare  la  frequenza  dei  curricoli di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  promuovendo le pari opportunità;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  facilitando l’accesso alla formazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  contribuendo ad assicurare le  condizioni minime esistenziali durante la formazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  garantendo la libera scelta della formazione e dell’istituto di formazione e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  incoraggiando la mobilità.  Art. 3  La borsa di studio è concessa quando la capacità fi  nanziaria della persona interessata,  quella  dei  suoi  genitori  e  di  altre  persone  legalmente  tenute  a  provvedere  al  suo  sostentamento,  così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’intento  di  armonizzare  il  sistema  delle  borse  di  studio,  i  cantoni  firmatari  incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure  con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi assicuran  o reciproca assistenza sul piano amministrativo.  II. Diritto a una borsa di studio  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I beneficiari di una borsa di studio sono:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera, con riserva della lett  era b;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all’estero o le cittadine e i cittadini svizzeri  che vivono all’estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera, solo se nel  luogo di domicilio all’estero non ne han  no diritto per carenza di competenza;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio o le persone titolari  di un permesso di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le persone domiciliate in Svizzera  e riconosciute come rifugiati o apolidi dalla Svizzera e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS, conformemente all’accordo di libera  circolazione  tra  la  Confederazione  Svizzera  e  la  Comunità  Europea  e  gli  Stati  Membri  o  la  Convenzion  e AELS, sono  trattati, in materia  di  borse  di studio, come le cittadine e i cittadini  svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli  accordi internazionali in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  persone  che  soggiornano  in  Svi  zzera  esclusivamente  per  motivi  di  formazione  non  hanno  diritto alle borse di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  domanda  per  la  concessione  di  una  borsa  di  studio  deve  essere  presentata  al  cantone  nel  quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.  termin  ante per la concessione
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità tutoria competente, con riserva  della lett  era d;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il  cantone  di  origine,  con  riserva  della  lettera  d,  per  le  cittadine  e  i  cittadini  svizzeri  i  cui  genitori  non  sono  domiciliati  in  Svizzera  o  per  le  cittadine  e  i  cittadini  svizzeri  che  vivono  all’estero senza i loro genitori;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  il domicilio civ  ile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori  hanno il loro domicilio all’estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai rifugiati fintanto  che la loro presa a carico compete a un cantone firmatario dell’a  ccordo e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  il  cantone  nel  quale  i  richiedenti  maggiorenni,  prima  di  iniziare  la  formazione  per  la  quale  richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto,  dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un  ’attività lucrativa tale da garantirsi  l’indipendenza finanziaria dai genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  genitori  non  hanno  il  loro  domicilio  civile  nello  stesso  cantone  fa  stato  il  domicilio  civile  del  genitore che esercita l’autorità parentale, oppure il domicilio del geni  tore  che  ha  detenuto  per  ultimo l’autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del  genitore  che  in  modo  preponderante  convive  con  il  figlio  in  formazione  o  il  domicilio  del  genitore  che ha esercitato l’autorità parent  ale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti  dopo  la  maggiore  età  del  richiedente  una  borsa  di  studio  fa  stato  il  cantone  di  domicilio  del  genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In presenza di più cantoni  d’origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Una  volta  definito  il  domicilio  determinante  lo  stesso  resta  valido  fino  alla  definizione  di  uno  nuovo.  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quattro  anni  di  attività  professionale  che  consentono  di  assicurare  l’indipendenza  finanziaria del richiedente di una borsa di studio sono considerati al pari di una prima formazione  che dà accesso a una professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  considerata  come  attività  professionale  anche  la  cura  della  famiglia  con  dei  mi  norenni  o  con  delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono sussidiabili, conformemente all’articolo 9, i curricoli di formazione e di studio  riconosc  iuti dai cantoni per:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la  formazione  del  grado  secondario  II  o  del  grado  terziario,  richiesta  per  l’esercizio  della  professione imparata e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario, come  pure i corsi  passerella e le soluzioni transitorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto a una borsa di studio termina con l’ottenimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecutivo,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale  federale  superiore o di un diploma di scuola superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l’ottenimento di un titolo di grado terziario B  danno diritto a una borsa di studio.  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Una  formazione  è  riconosciu  ta  quando  si  conclude  con  un  diploma  riconosciuto  a  livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una  formazione  che  prepara  al  conseguimento  di  un  diploma  riconosciuto  a  livello  federale  o  cantonale può essere riconosciuta dai cantoni fi  rmatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.  Art. 10  1  Le  borse  di  studio  sono  versate  almeno  per  la  prima  formazione  per  la  quale  si  ha  diritto  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I cantoni firmatari possono ugualmente versare delle borse di studio per una seconda formazione  o  per  una  formazione  continua.  Di  principio  vengono  riconosciute  borse  di  studio  per  la  prima  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            È  ritenuto  idoneo  al  diritto  di  concessione  di  una  borsa  di  studio  chiunque  soddisfi  le  condizioni di ammissione e di promozione relative al curricolo di formazione.  III. Borse di studio  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Rientrano nelle  borse di studio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  gli assegni di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I cantoni possono stabilire un’età massima al di là della quale il diritto a un assegno di stu  dio è  escluso. All’inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l’assegnazione del prestito.  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La borsa di studio è  concessa per la durata della formazione; se i curricoli prevedono  più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri  oltre la durata regolamentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di cambiamento del curricolo di formazione, il  diritto alla borsa di studio è valido una sola  volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni  hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione.  lta degli studi e dell’istituto di formazione  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  concessione  di  borse  di  studio  non  deve  limitare  la  libera  scelta  di  un  curricolo  di  formazione riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  formazioni  all’estero  sono  richieste,  di  principio,  le  stesse  condizioni  previst  e  per  una  formazione equivalente in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se   il   curricolo   di   formazione   liberamente   scelto   di   una   formazione   riconosciuta   non   è  economicamente il più conveniente, l’importo sussidiabile può essere ridotto. La borsa di studio  deve  in  ogni  caso  tener  co  nto  almeno  delle  spese  personali  che  sarebbero  ugualmente  derivate  dalla formazione meno onerosa.  sussidiabile  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’importo annuo massimo di una borsa di studio è:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  per una persona in formazione del grado secondario II almeno CHF 12’000.  –  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  per una persona in formazione del grado terziario almeno CHF 16’000.  –  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  figlio  a  carico  della  persona  in  formazione  l’importo  previsto  dal  capoverso  1  è  aumentato di CHF 4’000.  –  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al  rincaro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le  formazioni  del  grado  terziario  è  possibile  sostituire  in  parte  l’assegno  con  un  prestito  (frazionamento), l’assegno deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi della borsa di studio  concessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  cantone  può  definire  liberamente  il  rap  porto  tra  assegni/prestiti  per  gli  importi  attribuiti  in  aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1.  particolari  Art. 16  1  Se  i  curricoli  di  studio   comportano  delle   particolarità  nella   loro  organizzazione  temporale,  o  nel  loro  contenuto,  occorre  tenerne  debitamente  conto  nella  concessione  degli  assegni e dei prestiti di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  possibile  prolungare  proporzionalmente  la  durata  degli  studi  che  danno  diritto  a  una  borsa  di  studio  quando  per  ragioni  professionali,  sociali,  famili  ari  o  di  salute  la  formazione  può  essere  seguita solo a tempo parziale.  IV. Calcolo dei contributi  Art. 17  Le  borse  di  studio  sono  un  contributo  alle  necessità  finanziarie  di  una  persona  in  formazione.  finanziarie  Art.  18  1  La  borsa  di  studio  copre  le  spese  di  mantenimento  e  di  formazione  necessarie  nella  misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  prestazione  dei  suoi  genitori,  quella  di  altre  persone  legalmente  obbligate  o  quella  di  terzi.  I  cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  preventivo   della   persona   in   formazione:   sono   tenute   in   considerazione   le   spese   di  mantenimento  e  di  formazione  ed  eventualmente  dell’  affitto.   La   persona   può   essere  comunque chiamata a dare un proprio contributo minimo. I beni disponibili o, eventualmente,  il salario dell’apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio  contributo deve tenere conto della s  truttura della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  preventivo  della  famiglia:  la  prestazione  dei  terzi  può  essere  calcolata  solo  sul  reddito  disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  calcolo  delle  necessità  finanziarie  può  essere  definito  con  un  importo  forfetario.  Nella  definizione delle necessità  di base di una famiglia il risultato non può essere  inferiore alle norme  stabilite dal cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   calcolo   delle   necessità   finanziarie   effettuato   conformemente   ai   capoversi   1   e   2   può  e  ventualmente  essere  diminuito  in  funzione  di  un  reddito  complementare  della  persona  in  formazione solo se la somma della borsa di studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e  di mantenimento considerati nel luogo di formazione.  zialmente indi  pendente  dei genitori  Art. 19  Si  rinuncia  parzialmente  a  tener  conto  delle  prestazioni  ragionevolmente  esigibili  dai  genitori  quando  la  persona  in  formazione  ha  compiuto  i  25  anni,  ha  già  concluso  una  prima  formazione  che  dà  accesso a un’attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente  per due anni prima dell’inizio della nuova formazione.  V. Esecuzione  firmatari  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una ra  ppresentante per ogni  cantone firmatario. Essa:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  rivaluta periodicamente gli importi delle borse di studio definiti dall’articolo 15 e li adatta, se  necessario, al rincaro e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  emana le raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adattamento  degli  importi  in  base  al  rincaro  è  deciso  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  membri della Conferenza dei cantoni firmatari.  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica  educazione  (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso svolge in particolare i seguenti compiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  informare i cantoni firmatari;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  studiare  ed  elaborare  delle  proposte  in  materia  di  adattamento  degli  importi  delle  borse  di  studio, preparare gli a  ltri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  assumere i compiti esecutivi dell’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le spese sostenute dal Segretariato per l’esecuzione del presente accordo sono a carico dei  cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I  stanza  arbitrale  Art. 22  1  Una  commissione  arbitrale  è  designata  per  risolvere  le  divergenze  che  potrebbero  sorgere  tra  i  cantoni  firmatari  nell’ambito  dell’applicazione  e  dell’interpretazione  del  presente  accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commissione è composta di tre membri d  esignati dalle parti. Se quest’ultime non raggiungono  un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commissione  arbitrale  decide  le  contestazioni  in  modo  inappellabile.  Una  commissione  arbitrale  deciderà  senza  appello  tutte  le  controversie  possibili  legate  all’applicazione  o  all’interpretazione dell’accordo.  VI. Disposizioni transitorie e finali  Art. 23  L’adesione  al  presente  accordo  si  dichiara   al   Comitato   della   CDPE.   Dopo  l’approvazione  dell’accordo  da  parte  dell’Assemblea  plenaria  della  CDPE  ogni  cantone  dovrà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ancora  seguire  la  procedura  di  ratifica  prevista  dalla  propria  legislazione.  Una  volta  decisa  l’adesione  all’accordo  sarà  il  Co  nsiglio  di  Stato  che  inoltrerà  la  sua  dichiarazione  ufficiale  al  Comitato della CDPE.  Art. 24  La revoca di quest’accordo dev’essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in  vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.  Art. 25  I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro  legislazione cantonale all’accordo  entro  cinque  anni  dalla  sua  entrata  in  vigore;  i  cantoni  che  aderiscono  dopo  due  anni  dalla  sua  entrata in vigore dispongono di tre anni pe  r procedere agli adattamenti.  Art. 26  1  Il Comitato della CDPE mette in vigore l’accordo a partire dal momento in cui almeno  dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Comitato  della  CDPE  metterà  in  vigore  l’articolo  8  capoverso  2  lettera  b  solo  dopo  la  conclusione di un accordo  intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.  Berna, il 18 giugno 2009  In nome della conferenza svizzera  dei  direttori cantonali della pubblica educazione  La presidente: Isabelle Chassot  Il segretario generale: Hans Ambühl  Conformemente  alla  decisione  del  Comitato  della  CDPE  del  24  gennaio  2013,  l’Accordo  intercantonale  sull’armonizzazione  dei  criteri  per  la  concessione  delle  borse  di  studio  del  18  giugno 2009 entra in vigore il 1° marzo 2013.  Pubblicato  nel BU  2014  , 93.