Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero
                            Legge  di  applicazione  e   complemento   del Codice  civile   svizzero  (LAC)  1  (del  18  aprile   1911)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.   52  del  titolo  finale   del  Codice   civile  svizzero;  su  proposta  del  Consiglio   di    Stato,  decreta:  TITOLO  I  Autorità  competenti   e   procedura  A.  Autorità  giudiziarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  genere  Art.  1  La  competenza  delle  autorità  giudiziarie  e   la  procedura  per  le contestazioni  dipendenti  dall’applicazione  del  Codice  civile  svizzero  sono  regolate  dalla  legge  organica   giudiziaria,   dal  Codice  di  procedura  civile  e   dalle   leggi   speciali,   in    quanto  non  sia  altrimenti  disposto  dalla   presente.  Art.  2-7  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Azioni  di  nullità  del  matrimonio,  di  divorzio   e   separazione  e   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            accertamento  e contestazione  della   filiazione  3  Art.  8  4  1  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità  di  vigilanza  sullo  stato  civile  è    l’autorità  competente  per  proporre  d’ufficio  l’azione  di  nullità  del  matrimonio  nei  casi  previsti   dagli  art.  105  e 106  CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   facoltà  di    cui  al    cpv.   2 può  essere  esercitata   anche  dalla  municipalità  dei  Comuni   di    attinenza   e  di  domicilio,  i  quali  hanno  diritto  di stare  in    causa  per  conto  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Azioni  di  annullamento   e   di  scioglimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dell’unione  domestica  registrata  Art.  8a  6  1  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  vigilanza  sullo  stato  civile  è    l’autorità  competente  per    proporre    d’ufficio  l’azione  di  annullamento  dell’unione  domestica  registrata  nel  caso  previsto  dall’art.  9   cpv.  2 della   legge   federale  del  18   giugno  2004  sull’unione   domestica   registrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   facoltà  di    cui  al    cpv.   2 può  essere  esercitata   anche  dalla  municipalità  dei  Comuni   di    attinenza   e  di  domicilio,  i  quali  hanno  diritto  a   stare  in causa   per   conto  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Autorità   competenti  in  materia  provvisionale  del  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  9  9  Il  pretore  è   l’autorità  competente  prevista  dagli  art.  435,  444  cpv.  2,    445  cpv.   1   e   453  del  Libro  V   del   CCS  (CO).  Il   suo  intervento  dovrà  chiedersi  colla  procedura  dei  giudizi  provvisionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   12.4.2022;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  abrogati  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   320;   precedenti  modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU  1937,  205;  BU  1942,   215;  BU   1966,  365;  BU  1971,  267;   BU  1973,  201;  BU  1988,   125;   BU  1989,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            265;  BU  1992,   415;   BU  1994,  143;   BU  1999,   358;  BU  2000,  25;  BU  2007,   579;  BU  2008,  230.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Nota  marginale  modificata   dalla   L   29.11.1999;  in vigore  dal  4.2.2000  -  BU  2000,  25;  precedente   modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  1999,  358.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dalla  L   29.11.1999;  in    vigore  dal  4.2.2000  - BU  2000,  25;  precedenti  modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1978,  25;  BU  1989,  265;  BU  1999,  358.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   abrogato   dalla   L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dalla   L   25.6.2007;  in    vigore   dal  1.1.2007   -  BU  2007,  579.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Cpv.   abrogato   dalla   L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Nota   marginale  modificata  dalla  L   15.6.1937;   in vigore  dal  1.7.1937  -  BU   1937,  205.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dalla  L 14.1.1925;  in    vigore  dal  30.1.1925  -  BU   1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10  ...  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  per  le controversie  in materia   di locazione  e   di  affitto  11  Art.  10a  12  Il  pretore  è l’Autorità   giudiziaria  competente  a   decidere,  dopo  l’intervento  dell’Ufficio   di  conciliazione,  tutte   le  controversie  in  materia  di locazione  di  locali  d’abitazione  e commerciali  e   di  affitto.  Art.  10b  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  B.  Autorità  amministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Competenze:
                            1.    dei  sindaci  Art.  11  I   sindaci  sono  competenti,  nei  limiti  della  loro  giurisdizione  territoriale,  per  i  seguenti  provvedimenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   le notizie  di    rinvenimento  d’infante  e provvedere  alla  iscrizione   nel  registro   dello  stato  (46  cpv.  2);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    gli  avvisi  circa  le  cose  ritrovate  (720)    ed  autorizzarne  la  vendita  agli  incanti  previa  (721   cpv.   2);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  sulla   domanda   del   capo  di famiglia,   i  provvedimenti  necessari  ad  impedire  che   un  o   debole  di mente  abbia   ad  esporre  sè  stesso   od   altri  a pericolo  o danno   (333  cpv.  3).  I  sindaci  sono   pure   le autorità  competenti  previste  dagli  art.  204  cpv.  3   e 427  cpv.  3   del  Libro  V   CCS  (CO).  16  Nel  caso  dell’art.  268b  dello  stesso   libro  sono  autorità  competenti  la polizia  od  i sindaci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    della  municipalità  locale  Art.  12  La  municipalità  locale  è   competente  per  i  seguenti  oggetti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le    fondazioni  che  per  il   loro  carattere  appartengono  al    comune   (84  cpv.  1);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  l’accesso   a   pascoli  o boschi   nell’interesse  della  coltura   (699);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  azione  di    contestazione   di riconoscimento  (art.   259  cpv.  2   n.    3,    260  a   cpv.  1   CCS);  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  convenuta  nelle  azioni  di accertamento  della   filiazione  paterna  ove  il   padre  sia  morto  ed  suoi  ascendenti,  discendenti  e   collaterali  manchino  (art.  261  cpv.  2   CCS).  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  22  È    pure  di competenza  della  municipalità  locale  la    domanda   di adempimento  di    un  onere  accettato  da  un  donatario,  in quanto  tale  onere  ridondi   a vantaggio   del   rispettivo  comune   (art.   246  CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,  320;   precedenti  modifiche:   BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1989,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Nota  marginale  modificata  dalla   L 28.1.2002;   in    vigore  dal   29.3.2002  -  BU  2002,   80.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L 28.1.2002;   in    vigore   dal  29.3.2002  -  BU  2002,  80;  precedenti   modifiche:  BU  1970,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163;  BU  1993,   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,  320;   precedenti  modifiche:   BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64;  BU   2002,  80.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cifra  abrogata  dalla  L   24.10.1988;  in  vigore  dal  6.12.1988  -  BU  1988,   335;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cifra  abrogata  dalla  L   24.10.1988;  in  vigore  dal  6.12.1988  -  BU  1988,   335;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.1.1925;  in vigore  dal  30.1.1925  - BU  1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv.  modificato    dalla  L  9.6.1997;  in  vigore  dal  22.7.1997  -   BU  1997,  375;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cifra  abrogata   dalla  L 20.6.1989;  in    vigore  dal  10.10.1989  - BU  1989,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cifra  abrogata   dalla  L 20.6.1989;  in    vigore  dal  10.10.1989  - BU  1989,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cifra  introdotta  dalla  L   20.12.1977;  in vigore  dal  1.1.1978  -  BU   1978,  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cifra  introdotta  dalla  L   20.12.1977;  in vigore  dal  1.1.1978  -  BU   1978,  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Cpv.  abrogato  dalla   L 20.6.1989;   in vigore  dal  10.10.1989   -  BU  1989,   265;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978,  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  introdotto  dalla  L 14.1.1925;  in    vigore  dal  30.1.1925  -  BU  1925,   19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    della  municipalità  del  comune  di  attinenza  Art.  13  La  municipalità  del  luogo  di    attinenza  è   competente  per  i seguenti  oggetti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  del  riconoscimento  (art.  259  cpv.  2   cifra  3,    260  a   cpv.  1   CCS);  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   della  dichiarazione   di scomparsa  (550).  La  municipalità  del  luogo   di    domicilio   può  pure  compiere   questi  atti  quando  ad  essa   possa  incombere  l’obbligo  dell’assistenza  o quando   agisca  nell’interesse  di  una  successione  o di  una  tutela   aperta  nel  comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. ...
                            Art.  14  ...  27  Art.  15  ...  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    del  Dipartimento  delle  istituzioni  29  Art.  15a  30  1  Il  Dipartimento  delle   istituzioni   è   competente:  a)  l'autorizzazione  a cambiare   il nome  (art.  30  cpv.  1   e 2 CCS)  b)  pronunciare  l'adozione   (art.  268  CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    decisione  del    Dipartimento  delle    istituzioni    nelle  materie  di  cui  al  capoverso  1  può  essere  impugnata  mediante   ricorso   al    Tribunale  di    appello   entro  il   termine  di    trenta  giorni.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    del  Dipartimento  delle  finanze  e   dell'economia  Art.  15b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    delle  finanze    e  dell'economia  è  l'autorità    competente    a  rilasciare  l'autorizzazione  a  emanare    fedi  di  deposito  (art.  482  cpv.  1  CO)    ed  a    infliggere  l'ammenda  agli  emittenti  non   autorizzati  (art.  1155  cpv.  2   CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del   Dipartimento  delle   finanze  e   dell’economia  in materia  di  autorizzazione  a  emanare  fedi  di  deposito  è  dato    ricorso    al  Consiglio  di  Stato.  Contro  le  decisioni  del    Consiglio  di  Stato  è   dato   ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  È applicabile   la  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    del  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità  Art.  15c  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  della   sanità   e   della   socialità  è   competente:  a)  la  procedura  per  il   rilascio    dell’autorizzazione    ad  accogliere  il   minore  a  scopo  di  (art.  316  cpv.  1  bis  CC)  ed  a sorvegliare  il   rapporto   di    affiliazione  fino  all’adozione;  b)    adempiere  i  compiti    attribuiti  al  Servizio  cantonale  preposto    all’informazione  di  cui  all’art.  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    decisione  del  Dipartimento  della    sanità  e  della    socialità  nelle  materie  di  cui  al  cpv.    1  può  essere  impugnata  mediante  ricorso  al    Consiglio   di    Stato   entro   trenta   giorni.  Contro   le    decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è   dato  ricorso  alla    Camera  di  protezione  del  Tribunale    di  appello  entro  trenta  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.    del  Consiglio   di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cifra  abrogata   dalla  L 20.12.1977;  in vigore  dal  1.1.1978  -  BU  1978,   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cifra  abrogata   dalla  L 20.12.1977;  in vigore  dal  1.1.1978  -  BU  1978,   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Cifra  modificata  dalla   L   20.12.1977;  in    vigore  dal  1.1.1978  -  BU  1978,   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  abrogato  dalla  L 29.11.2011;  in vigore  dal   1.1.2012  - BU  2012,  8;  precedenti  modifiche:   BU  1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25;  BU   1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  abrogato  dalla  L 29.11.2011;  in vigore  dal   1.1.2012  - BU  2012,  8;  precedenti  modifiche:   BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1997,  47;  BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Nota  marginale  modificata  dalla   L 30.9.1996;   in    vigore  dal   1.3.1997  -  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  modificato  dalla  L   30.9.1996;  in    vigore  dal  1.3.1997  - BU  1997,  47;  precedenti  modifiche:   BU  1966,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28;  BU   1989,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dalla  L   12.3.1997;  in    vigore  dal  6.6.1997  - BU  1997,  212  e   281;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                34
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   20.4.2010;   in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   254;   precedente   modifica:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                130.
                            35  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2017;   in vigore  dal  1.1.2018  - BU  2018,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  36  Art.  16  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  è   competente:  a)  l'istanza  di    scioglimento  di    un'associazione  (art.  78  CCS);  b)  38  c)  la    sorveglianza   dei  sorteggi  per  i  titoli  emessi  per   serie  ed  annullamenti  di titoli  estratti   (art.  CCS);  d)  l’autorizzazione  del  pegno   sul   bestiame  (art.  885  CCS),  a   decretare  le    tasse  per  le    iscrizioni  relativo  registro  e le operazioni  connesse   nonché  per  l’autorizzazione   in    genere  del  prestito  pegno    (art.  907-915  CCS);  le  relative  decisioni  sono  impugnabili  davanti  al  Tribunale  amministrativo;  39  e)  la  domanda    di  adempimento  di  un  onere  accettato  da    un  donatario,  quando    detto  onere  a vantaggio  di più   comuni,  di    uno  o   più  distretti  o   del  Cantone  (art.  cpv.  2   CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ...  Art.  16a  ...  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  in  materia  di  mediazione  matrimoniale  Art.  16b  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio   a   titolo  professionale  della  mediazione  matrimoniale   o di ricerca  di  partner  nei  confronti  di    persone  all’estero,  o   per  conto   di    persone  all’estero,  sottostà  all’autorizzazione   e   alla  vigilanza  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  del  Consiglio  di Stato  è   ammesso  il ricorso  al Tribunale  cantonale   amministrativo  nel  termine   di    quindici  giorni.  TITOLO  II  Disposizioni  organiche   e   di diritto  cantonale  Capitolo  I  Disposizioni   generali  A.  Uffici  dei  registri
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Organizzazione
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ufficio  del   registro  fondiario   è   incaricato  della  conservazione  e   direzione  del  registro  fondiario,  compresi  i  registri  provvisori  ed  i  precedenti  registri  delle   ipoteche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  può  essere  organizzato  congiuntamente  con  l’ufficio  delle  esecuzioni  e   dei  fallimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   registro  dei  beni  matrimoniali   e   le dichiarazioni  di mantenere  il regime  dell’unione   dei  beni  (art.   9  e  Tit.  fin.  CCS)  o di  sottoporsi  a   quello  della  partecipazione  dei  beni  (art.  10  b Tit.  fin.  CCS)  sono  conservati  dall’ufficio  del  registro  di    commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Registri   speciali  Art.  18  L’ufficiale  delle  esecuzioni   e dei  fallimenti  tiene  il   registro  delle  riserve  di    proprietà  sulle  cose  mobili   (715)  e quello   del   pignoramento   del  bestiame  (885).  B.  Atti  pubblici  ed  autenticazioni  (Art.  55  Tit.  fin.   CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  genere
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Nota    marginale  modificata  dalla    L    11.12.2017;    in  vigore  dal  1.1.2018  -   BU    2018,  49;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dalla  L   30.9.1996;  in    vigore  dal  1.3.1997  - BU  1997,  47;  precedenti  modifiche:   BU  1966,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128;  BU  1973,   201;   BU  1989,  265;   BU  1994,   143.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Lett.  abrogata  dalla  L 29.11.1999;  in    vigore  dal  4.2.2000  - BU  2000,   25;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                358.
39
                            Lett.  modificata  dalla  L 2.12.2008;  in vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,   26.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  abrogato   dalla  L   29.11.1999;  in    vigore   dal  4.2.2000  -  BU  2000,   25;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                358.
                            41  Art.  abrogato  dalla  L 29.11.2011;  in vigore  dal   1.1.2012  - BU  2012,  8;  precedenti  modifiche:   BU  1982,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111;  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dalla   L   29.11.1999;  in    vigore   dal   4.2.2000  - BU  2000,  25;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                358.
                            43  Art.  modificato  dalla  L   27.9.2005;  in vigore  dal  1.7.2006  -  BU  2005,  392;  precedente  modifica:  BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                125.
                            1.    atti  pubblici  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Gli  istrumenti,   i  brevetti   e   gli  inventari   notarili   sono  atti  pubblici.  Sono  pure    atti    pubblici    i  contratti  di  vendita  e    permuta  di  beni  immobili    stesi    da  un  segretario  comunale  a   norma  della  legge  del  26  novembre  2013  sugli  pubblici  stesi   dai  segretari  comunali,  quando  il   loro  valore  non  supera  i  2’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. istromento
                            Art.  20  La  forma  del  pubblico  istromento,  quale  è  prevista  dalla  legge  notarile  vigente,  è  mantenuta  generalmente   come   forma  dell’atto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. brevetto
                            a)  forma  Art.  21  45  La  forma  del  brevetto  è   prevista  dalla  legge  notarile  vigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  oggetti  Art.  22  46  Gli  atti  che  possono  essere  fatti  per  brevetto  sono  indicati  dalla  legge   notarile  vigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Inventario   notarile  Art.  23  47  L’inventario  notarile  vien  fatto   per   brevetto   secondo   le    norme  della   procedura  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Autenticazione  Art.  24  48  Quando  la  legge  prescrive    solo  l’autenticazione  delle  firme    o   della    data,  questa  viene  fatta  dal  notaio  secondo  le    norme  stabilite   dalla   legge  notarile.  L’autenticazione  di  firme    può  essere  fatta    anche  dal  segretario  comunale  o  da  altro  dipendente  comunale  espressamente   designato  dal  Municipio,  se  cumulativamente:  -   sono  domiciliate  nel  comune,  -  o   il dipendente  le    conosce   personalmente.  La  legalizzazione  va menzionata  al  protocollo  delle   risoluzioni  municipali  o   in  un  apposito   registro  delle  autenticazioni,   a   pena  di    nullità.   L’autenticazione  dichiara  che   il   tal giorno  mese  ed  anno  sono  comparse  le    tali  persone,  domiciliate   nel  rispettivo  comune  e   personalmente  conosciute,  le quali  in  sua  presenza   hanno  fatto  le    premesse  firme  (o hanno  dichiarato  di    averle   fatte),   dichiara  pure  che  dell’autenticazione  è   stata  presa  nota  al protocollo  delle  risoluzioni  municipali   o   nell’apposito   registro  delle  autenticazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Rubrica  dei  brevetti  Art.  25  49  I  notai  tengono  una  rubrica   speciale   per  l’iscrizione   di    tutte  le autenticazioni  di atti  o   firme  fatte  in forma  privata,  indicandone  la    data,  la    natura  dell’atto  ed  il   nome  dei  firmatari.  Vi  menzioneranno  pure  tutti  gli  inventari  di  cui  fossero    richiesti  o  che    fossero  affidati    alla  loro  custodia,  nonché  l’iscrizione  di    tutti  gli  altri   atti  ricevuti  in    forma  di    brevetto.  Tutte  queste  iscrizioni  ed  annotazioni  devono  portare  un  numero  d’ordine   progressivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  ...  Art.  26  ...  50  C.  Pubblicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  genere  Art.  27  Le  pubblicazioni  prescritte  dal  CCS  si    fanno  a   mezzo   del  Foglio  ufficiale   cantonale  e,    nei  casi  previsti  dalla  legge,  anche  nel  Foglio  federale  di    commercio.  L’autorità  competente  a   fare   un  atto   che  deve  essere  pubblicato  è   sempre  competente   a procedere  d’ufficio  alla  sua  pubblicazione.  Essa  può  disporre  a norma  dei  singoli   casi  per  una  maggiore  pubblicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                44
                            Art.    modificato    dalla  L   26.11.2013;  in  vigore  dal  1.7.2015  -   BU  2015,  165;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1963,  3;    BU   1985,  217;   BU  2006,  509.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dalla  L   19.1.1967;  in vigore   dal  4.8.1967  -  BU  1967,  150.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dalla  L   19.1.1967;  in vigore   dal  4.8.1967  -  BU  1967,  150.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dalla  L   19.1.1967;  in vigore   dal  4.8.1967  -  BU  1967,  150.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla  L   26.1.2004;  in vigore   dal  5.4.2004  -  BU  2004,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Art.  modificato  dalla  L   19.1.1967;  in vigore   dal  4.8.1967  -  BU  1967,  150.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  abrogato  dalla  L 26.11.2013;  in    vigore  dal  1.7.2015  -  BU  2015,  165;   precedente  modifica:  BU  1985,
                        
                        
                    
                    
                    
                217.
                            II.    Doppia  pubblicazione  Art.  28  Nei  casi    di  dichiarazione  di  scomparsa    (36),  amministrazione  di  un’eredità  (555),  di  comunicazione  ad  eredi  e   legatari  di  ignota    dimora    (ivi),  di  grida  per  beneficio  d’inventario    (582),  d’iscrizione  di un  fondo  nel  registro  fondiario   per  prescrizione  straordinaria  (662),  di    spurgo   dei  diritti  reali  preesistenti  (43  Titolo  fin.),  la    pubblicazione  deve  essere  ripetuta  almeno  due  volte.  Art.  29  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Capitolo   II  Del  diritto  delle   persone  A.  Godimento  dei  diritti  civici
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinvio
                            Art.  30  Il   godimento   dei  diritti  civici  si    perde  a   vita,  o   temporaneamente,  nei  casi   determinati  dal  diritto  pubblico.  A  bis  .  Protezione  della  personalità  52  (art.  28c  CC  e   art.   343  cpv.  1  bis  CPC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorveglianza  elettronica  Art.  30a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni    è  competente  per  l’esecuzione  della    sorveglianza  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autore  della  lesione  è tenuto  a   sostenere  le    spese   per  l’esecuzione   della   sorveglianza  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   giudice  che  ha  ordinato  la sorveglianza  elettronica  può  in ogni  momento  prendere  conoscenza  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  giudiziaria  può  domandare  l’estrazione  e  la  registrazione  dei  dati    su  un  supporto  indipendente  in    vista   della  loro  conservazione   nel  quadro  di    una  procedura   giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di    Stato   emana  le    disposizioni  di esecuzione.  B.  Stato  civile  (Art.   40   CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Circondari   e   organizzazione  54  Art.  31  Il  Consiglio  di    Stato  definisce  mediante  regolamento   i circondari  dello   Stato  civile,  fissa  le  sedi  degli    uffici  regionali  e   stabilisce  la  ripartizione  delle  competenze  operative  tra  gli  stessi    e  l’ufficio  centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    gestione  dei  circondari  Art.  31a  56  La  gestione  degli  uffici  circondariali  dello  Stato  civile  è  amministrata  e  coordinata  dall’ufficio  centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    ufficiali  dello  Stato  civile  e   supplenti  Art.  31b  57  L’Ufficio  centrale  e   le    sedi  circondariali  dello   Stato  civile   comprendono  un  ufficiale  dello  Stato  civile  e   almeno   un   supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  nomina  Art.  31c  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  ufficiali  dello  Stato  civile  e   i  supplenti   sono  nominati  dal  Consiglio   di    Stato  e scelti   tra  persone  aventi:  a)  previsti  dalla  legislazione  federale;  b)    formazione  professionale  specifica  attestata    da  un  apposito    certificato  oppure  una  equivalente   riconosciuta   dall’Autorità   di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Capitolo   introdotto  dalla  L   12.4.2022;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2022,  164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  introdotto  dalla  L   12.4.2022;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2022,   164.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Nota  marginale  modificata  dalla   L 26.1.2004;   in    vigore  dal   1.6.2004  -  BU  2005,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  modificato  dalla  L 26.1.2004;   in    vigore   dal  1.6.2004  -  BU  2005,  188;  precedenti  modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1954,  171;  BU  1999,  358;  BU  2000,  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                56
                            Art.  introdotto  dalla  L   26.1.2004;   in    vigore  dal  1.6.2004  -  BU  2005,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  introdotto  dalla  L   26.1.2004;   in    vigore  dal  1.6.2004  -  BU  2005,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  introdotto  dalla  L   26.1.2004;   in    vigore  dal  1.6.2004  -  BU  2005,   188.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  stabilisce  i  requisiti   e   l’autorità  competente  a   designare  il supplente  straordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nei  comuni  Art.  31d  59  I  sindaci  e   i  vicesindaci  possono  essere  designati  dal  Consiglio  di  Stato    ufficiali  dello  stato  civile   con  esercizio  limitato  alla   sola  celebrazione  delle  nozze  nei  rispettivi   comuni   di    nomina.  Art.  31e  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Vigilanza  e   ricorso  61  Art.  32  62  1  Il  servizio   dello  stato   civile  del  Cantone  è soggetto  alla  sorveglianza  del  Dipartimento  delle  istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  degli  ufficiali  dello  stato    civile  è   ammesso  il   ricorso  all’Autorità  cantonale    di  vigilanza  entro   trenta  giorni  da  quando  l’interessato   ne  ha  avuto  conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  ogni   decisione  del   Dipartimento  delle   istituzioni,  gli  interessati   possono   ricorrere  entro  trenta  giorni  al    Tribunale  di    appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  ...  Art.  33  ...  63  Art.  34  ...  64  C.  Persone   giuridiche   di    diritto  pubblico  (Art.   59   CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Enti  comunitativi  Art.  35  I  patriziati,   i  vicinati  e   le    degagne,  le    parrocchie  e le    fondazioni  ecclesiastiche  hanno  la  personalità  giuridica  e   l’esercizio  dei  diritti  civili  in    conformità   della  relativa  legislazione  particolare.  Le  “bogge”    per  l’esercizio  dell’alpeggiatura  hanno  la  personalità  giuridica  in  quanto  i  rispettivi  regolamenti  conferiscano  loro  un  fine  e degli  organi   particolari,  e   siano  approvati  dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Consorzi  obbligatori  Art.  36  I  consorzi  di comuni,   per   qualsiasi  fine  d’interesse  pubblico,   i consorzi  di  proprietari  di  fondi  o  di  bestiame,     per  determinati     fini  prescritti  nell’interesse     pubblico  (arginatura,  raggruppamento,  miglioramento  del  suolo,  assicurazione,  ecc.),  conseguono   la personalità  giuridica  per  il   fatto  della  loro  costituzione  ed  approvazione  da  parte  dell’autorità  competente.  Questa  vigila,   in conformità   di    legge,  alla  costituzione  della  loro  rappresentanza,  ed   in    mancanza  di  disposizioni  applicabili  prescrive,  caso  per  caso,  le  norme  necessarie  per    l’organizzazione  e    la  rappresentanza  del  consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Consorzi  facoltativi  d’utilità  pubblica  Art.  37  I  consorzi  e le associazioni  di utilità  pubblica  di carattere   facoltativo,  che   ricevono  dallo  Stato  un  sussidio   subordinato  all’approvazione   dei  loro  statuti,  conseguono  la    personalità   giuridica  con  questa  approvazione   da  parte  del  Consiglio   di Stato.  Capitolo  III  Del  diritto  di famiglia  A.  Adozione  65  (Art.  264  CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  introdotto  dalla  L   22.2.2005;   in    vigore  dal  15.4.2005  - BU  2005,  140.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.   abrogato  dalla  L 25.6.2007;   in    vigore   dal   1.1.2007  -  BU  2007,   579;  precedente  modifica:  BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                140.
61
                            Nota    marginale  modificata  dalla    L    24.6.2010;    in  vigore  dal  1.1.2011  -   BU  2010,    320;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  modificato  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  320;  precedenti  modifiche:  BU  1954,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171;  BU  1978,   25;  BU  1997,  47;  BU  1999,  358;  BU  2000,  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  abrogato  dalla  L 26.1.2004;  in    vigore  dal  1.6.2004   -  BU  2005,  188;   precedenti  modifiche:   BU  1954,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171;  BU  1979,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            Art.  abrogato  dalla  L 24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011   -  BU  2010,  320;   precedenti  modifiche:   BU  1954,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171;  BU  1978,   25;  BU  1997,  47;  BU  1999,  358;  BU  2000,  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Sottotitolo  modificato  dalla  L   27.6.1973;   in vigore  dal  1.7.1973  -  BU   1973,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Competenza  66  Art.  38  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  della   sanità   e   della   socialità  è   competente:  a)  la  procedura  per  il   rilascio    dell’autorizzazione    ad  accogliere  il   minore  a  scopo  di  (art.  316  cpv.  1  bis  CC);  b)  il   rapporto   di    affiliazione  fino  all’adozione  e   vigilare  sullo  stesso;  c)    adempiere  i  compiti    attribuiti  al  Servizio  cantonale  preposto    all’informazione  di  cui  all’art.  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento    delle  istituzioni  è  competente  per  pronunciare    l’adozione  (art.  268    CC)    e  per  pronunciarsi  sulla  possibilità   di    prescindere  dal  consenso  del  genitore  all’adozione  giusta  l’art.  265d  cpv.  2   CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Ricorsi
                            Art.  38a  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento    della  sanità    e  della  socialità    è    dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  entro  trenta  giorni.  Contro  le  decisioni   del   Consiglio   di Stato  è   dato  ricorso  alla  Camera  di protezione   del   Tribunale  di    appello  entro  trenta  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  del  Dipartimento  delle  istituzioni   sul   diniego  dell’adozione   e sulla  possibilità  di  prescindere  dal  consenso  del  genitore  all’adozione  giusta  l’art.  265d  cpv.  2  CC  è   dato    ricorso  al  Tribunale  di    appello  entro  trenta  giorni.  Art.  38b-38d  ...  69  B.  Autorità  parentale  70  (Art.  296  CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Privazione  dell'autorità  parentale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    legittimazione  71  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  L’organizzazione  e   la    procedura  in materia  di    tutele  e curatele   è disciplinata  da   speciale  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. procedura
                            Art.  39a  73  L'autorità  di  vigilanza  sulle  tutele  e  curatele,  uditi  i   genitori,    il  minorenne  capace  di  discernimento,  la persona  o   l'autorità  che  ha  chiesto  la misura  e assunte   le    informazioni   del  caso,  se  ricorrono    i  motivi  legali,  pronuncia,  con  giudizio  motivato,  la  privazione    dell'autorità  parentale;  uguale  competenza  spetta  alla  delegazione  tutoria  nei  casi  previsti   dall'art.  312  CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Misure   provvisionali   e spese  Art.  39b  74  1  L'autorità   di vigilanza  sulle  tutele  e   curatele  può  adottare  d'ufficio  o a istanza  di    parte  le  misure  provvisionali  richieste  dalle  circostanze;  in  questo    ambito    essa    può  decidere    misure  normalmente  di    competenza   della  delegazione  tutoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorità   che   ha   pronunciato   la decisione   statuisce  sulle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Ripristino  dell'autorità  parentale  Art.  39c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Il  ripristino  dell'autorità  parentale   può  essere  ordinato,  su istanza  del  genitore  che   ne  è  stato  privato  o   d'ufficio,   dall'autorità  che  ha  pronunciato  la    privazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Ricorso  76
                        
                        
                    
                    
                    
                66
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 30.9.1996;   in    vigore  dal   1.3.1997  -  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Art.  modificato  dalla  L 11.12.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2018,  49;  precedenti   modifiche:  BU  1973,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201;  BU  1997,   47;  BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Art.  reintrodotto  dalla  L  11.12.2017;  in  vigore    dal    1.1.2018  -  BU  2018,    49;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1973,  201;  BU   1997,  47;  BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  abrogati  dalla   L 11.12.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2018,  49;  precedenti  modifiche:   BU  1973,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201;  BU  1997,   47,  212   e   281;  BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Sottotitolo  modificato  dalla  L   27.6.1973;   in vigore  dal  1.7.1973  -  BU   1973,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Nota  marginale  modificata  dalla   L 30.9.1996;   in    vigore  dal   1.3.1997  -  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.  modificato  dalla  L   8.3.1999;  in    vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,   367;   precedenti  modifiche:   BU  1951,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87;  BU   1973,  201;  BU  1978,  25;  BU  1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  introdotto  dalla  L   30.9.1996;   in    vigore  dal  1.3.1997  -  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                74
                            Art.  introdotto  dalla  L   30.9.1996;   in    vigore  dal  1.3.1997  -  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  introdotto  dalla  L   30.9.1996;   in    vigore  dal  1.3.1997  -  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Nota  marginale  modificata  dalla   L 24.6.2010;   in    vigore  dal   1.1.2011  -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni   dell’autorità  di    vigilanza  sulle   tutele   e   curatele  in materia  di    privazione  e   di  ripristino  dell’autorità  parentale  e   le  decisioni  in  materia  di  misure  provvisionali    sono  impugnabili  mediante  ricorso  al Tribunale  di appello  entro  trenta  giorni.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tanto    in  prima    istanza    quanto  in  sede  di  ricorso,    l’autorità  competente  può  pronunciare  la  privazione  della  custodia  parentale,  la  curatela  educativa  o   altre  misure  opportune  anche  quando  fosse  chiesta  la privazione   dell’autorità  parentale  o   la revoca   della   stessa.  Art.  40-42bis  ...  79  C.  Ricerca  della  paternità  80  (Art.  307  CCS)  Art.  43-44  ...  81  D.  Procedura  d’interdizione  82  (Art.  373  CCS)  Art.  45  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  46  ...  84  Art.  47  ...  85  Art.  47a  ...  86  Art.  48  ...  87  E.  Tutela  dei  condannati,  volontaria  e   inabilitazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Art.  49  ...  89  F. Dell’organizzazione  della  tutela  90  (Art.  361  CCS)  Art.  50  ...  91  Art.  51  ...  92  Art.  52-53  ...  93
                        
                        
                    
                    
                    
                77
                            Art.  introdotto  dalla  L   30.9.1996;   in    vigore  dal  1.3.1997  -  BU  1997,   47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Cpv.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  abrogati   dalla   L 8.3.1999;  in vigore  dal  1.1.2001   -  BU  2000,   367;   precedenti  modifiche:   BU  1973,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201;  BU  1978,   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Sottotitolo  modificato  dalla  L   27.6.1973;   in vigore  dal  1.7.1973  -  BU   1973,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Art.  abrogati  dalla  L 8.3.1999;  in  vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,   367;   precedente  modifica:  BU  1978,
                        
                        
                    
                    
                    
                25.
                            82  Sottotitolo  modificato  dalla  L   27.6.1973;   in vigore  dal  1.7.1973  -  BU   1973,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;   in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti  modifiche:   BU  1951,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87;  BU   1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;   in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti  modifiche:   BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  1951,   87;  BU  1989,   265;  BU  1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                85
                            Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;   in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti  modifiche:   BU  1951,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87;  BU   1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.   abrogato  dalla  L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;  precedente  modifica:   BU   1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                47.
                            87  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;   in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti  modifiche:   BU  1951,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87;  BU   1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                88
                            Sottotitolo  modificato  dalla  L   27.6.1973;   in vigore  dal  1.7.1973  -  BU   1973,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;   in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti  modifiche:   BU  1951,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87;  BU   1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Sottotitolo  modificato  dalla  L   27.6.1973;   in vigore  dal  1.7.1973  -  BU   1973,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.   abrogato  dalla  L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;  precedente  modifica:   BU   1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                357.
92
                            Art.   abrogato  dalla  L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;  precedente  modifica:   BU   1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                47.
                            93  Art.  abrogati  dalla  L   8.3.1999;   in vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54  ...  94  Art.  54a-54b  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  G.  Nomina  del  tutore,  del  curatore  e   dell’assistente  96  Art.  55  ...  97  Art.  56  ...  98  Art.  57  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  H.  Amministrazione   della  tutela  100  (Art.  398  e   430   CCS)  Art.  58  ...  101  Art.  59  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  60-61  ...  103  Art.  62  ...  104  Art.  63  ...  105  Art.  64  ...  106  Art.  65  ...  107  Art.  66  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  Art.  67  ...  109  Art.  68  ...  110  Art.  69-73  ...  111  Art.  74  ...  112  Art.  74a  ...  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;   in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti  modifiche:   BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1978,  25;  BU  1993,  357  e   360;  BU   1997,   47.  Art.  abrogati  dalla  L 8.3.1999;  in  vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,   367;   precedente  modifica:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                47.
                            96  Sottotitolo  modificato  dalla  L   27.6.1973;   in vigore  dal  1.7.1973  -  BU   1973,  201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;   in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti  modifiche:   BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1978,  25;  BU  1993,  357;  BU  1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Art.   abrogato  dalla  L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;  precedente  modifica:   BU   1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                19.
99
                            Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Sottotitolo  modificato   dalla   L 27.6.1973;   in    vigore  dal  1.7.1973  -  BU  1973,   201.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;  in    vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti   modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1993,  357.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  abrogato   dalla   L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001   - BU  2000,   367;  precedente  modifica:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                19.
103
                            Art.  abrogati  dalla   L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;  precedente  modifica:  BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                357.
                            104  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;  in    vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti   modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1993,  357.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  Art.  abrogato   dalla   L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001   - BU  2000,   367;  precedente  modifica:  BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                357.
106
                            Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;  in    vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti   modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1993,  357.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  Art.  abrogato  dalla  L   17.5.1993;  in    vigore  dal  1.1.1993  -  BU  1993,  357;  precedente  modifica:   BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                19.
                            108    Art.  abrogato  dalla   L   17.5.1993;  in vigore   dal  1.1.1993  - BU  1993,  357.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  Art.  abrogato  dalla  L   17.5.1993;  in    vigore  dal  1.1.1993  -  BU  1993,  357;  precedente  modifica:   BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                19.
                            110  Art.  abrogato   dalla  L 17.5.1993;  in    vigore   dal  1.1.1993   -  BU  1993,  357;   precedenti  modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1978,  25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111  Art.  abrogati  dalla   L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;  precedente  modifica:  BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                357.
                            112  Art.  abrogato  dalla  L 8.3.1999;  in    vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,  367;   precedenti   modifiche:  BU  1925,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19;  BU   1978,  25;  BU  1982,  111;  BU  1993,  357.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  Art.  abrogato   dalla   L   8.3.1999;  in    vigore   dal  1.1.2001   - BU  2000,   367;  precedente  modifica:  BU  1993,
                        
                        
                    
                    
                    
                357.
                            I.   Asili  di    famiglia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  (Art.  349  CCS)  Art.  75  ...  115  TITOLO   III  L.  Consultori  matrimoniali-familiari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  75a  117  1  Il  Cantone   riconosce  e sussidia  i  consultori  matrimoniali-familiari  gestiti   da   enti  privati,  facilitandone  l’istituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  l’iniziativa  privata  non  sopperisca  adeguatamente  alle  richieste,  il  Consiglio  di  Stato  istituisce  consultori   statali,  che   devono  sottostare  ai    medesimi  requisiti  di quelli  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  per  il   riconoscimento  Art.  75b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   essere  riconosciuti  dal  Cantone,  i  consultori  operanti  nel  Cantone   devono  garantire:  -  di  almeno  tre  operatori  matrimoniali-familiari,  in  possesso  di  un’adeguata  di    base   e   di una  specializzazione  teorica  e   pratica  nel  campo  della  coppia  e della  -  con  altri   specialisti  esterni  al    consultorio  e con  i  servizi  attivi  nel  campo;  -   della  coscienza  e   delle  convinzioni  etiche  e   religiose  degli  utenti;  -  degli  utenti   di mantenere  l’anonimato  e   l’obbligo   degli   operatori  di    mantenere   il   segreto  -  delle   consultazioni   degli   operatori,  fatto   salvo  l’art.  75c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce  i  requisiti   di    un’adeguata  formazione  di    base  e della  specializzazione  degli  operatori,  fissa   eventuali   ulteriori  condizioni   sul   personale  e le    modalità  di lavoro  dei  consultori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità  delle  consultazioni  Art.  75c  119  1  La  consultazione  preliminare  è   gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ulteriori  consultazioni    il   consultorio    può  richiedere  degli  emolumenti    secondo    un    tariffario  approvato  dal  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  utenti   che  comprovano  difficoltà  finanziarie  serie,  le    consultazioni   sono  gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività
                            Art.  75d  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  consultori  prestano  il loro  aiuto  ai  coniugi   in  difficoltà  e   a tutti   i membri   della  famiglia  per  la    soluzione  dei  problemi  connessi   con  la    vita  comunitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  consultori  hanno  facoltà  di  provvedere    anche  alla    preparazione  al  matrimonio  e  di  prestare  consulenza  a   fidanzati,  conviventi  e   al    coniuge   vedovo,  separato   o   divorziato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  75e  121  I  consultori  si    finanziano  con:  a)   propri  b)  le    entrate   d’esercizio  c)  globale  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  per   l’esercizio  e per  l’acquisto   di arredamento  Art.  75f  122  1  Il  finanziamento  delle     spese  d’esercizio,     di   quelle  relative  all’arredamento,     alle  attrezzature  dei    consultori  come  pure  al  loro  eventuale  rinnovamento,  delle  spese  di  formazione,  aggiornamento  e    specializzazione    dei  consulenti  matrimoniali  è    assicurato    da  tutte  le  entrate  d’esercizio  nonché   dal   contributo  globale  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Sottotitolo  modificato   dalla   L 27.6.1973;   in    vigore  dal  1.7.1973  -  BU  1973,   201.
                        
                        
                    
                    
                    
                115
                            Art.  abrogato  dalla  L   29.11.1999;  in    vigore  dal  4.2.2000  -  BU  2000,   25;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                358.
                            116    Titolo  introdotto   dalla  L   16.10.2006;  in    vigore   dal  1.1.2008   -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Art.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118    Art.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119    Art.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                120
                            Art.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Art.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122    Art.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sussidio   corrisponde  ad  un  contributo  globale  annuo,   calcolato  dal  Consiglio  di    Stato  sulla  base  dei  compiti   attribuiti  all’ente  sussidiato  mediante  contratto  di    prestazione  e della  relativa  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    spese    per  il   personale  sono  computabili  sulla    base    delle  disposizioni  vigenti    per  gli  impiegati  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  globale  è fisso   e   rimane  acquisito  all’ente  sussidiato.   Esso   viene  versato  a   rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  Art.  75g  123  Il  Consiglio  di Stato   è l’autorità   di    vigilanza  superiore  sui  consultori.  Capitolo   IV  Delle   successioni  A.  Legittima  dei  fratelli  e   delle  sorelle  (Art.  472  CCS)  Art.  76  ...  124  B.  Successioni  vacanti
                        
                        
                    
                    
                    
                Devoluzione
                            Art.  77  125  Nei  casi  contemplati  dagli   art.  466  e   555  CCS  la successione  o la    frazione   di    successione  vacante  è   devoluta  al Cantone.  Il   comune  ticinese,  al  quale  sarebbe  toccato  l’obbligo  dell’assistenza    o,  in  mancanza,    il   comune  ticinese  dell’ultimo  domicilio,  è dal   Cantone   ammesso   a partecipare  in    ragione  d’un  quarto.  C.  Testamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Testamento  pubblico  Art.  78  I  testamenti   pubblici   sono  celebrati  dai  notai  in    conformità  degli  art.  da  499  a 503  CCS  nella  forma   dell’istrumento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Testamento  olografo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    deposito  presso   un   notaio,  vivente   il testatore  Art.  79  Il   testamento  olografo  può  essere  deposto,  vivente  il   testatore,  aperto  o   chiuso,  presso  un  notaio,  agli   effetti  dell’art.  505  CCS.  In    questo  caso  il   notaio  lo    riceve  mediante  istrumento  di    deposito.  Il   testamento  così    deposto  può  sempre  essere  ritirato  dal  testatore,  mediante  ricevuta    in  calce  all’atto  di    deposito,   della  quale  cosa  il   notaio  fa    annotazione  sulla   rubrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    consegna  al    notaio,   morto  il   testatore  Art.  80  Il   testamento    olografo  deve  essere  consegnato  ad  un    notaio  da    qualunque  persona  l’abbia  in    custodia   o l’abbia   rinvenuto  tra  le cose  del  defunto,  sotto  sua  responsabilità,  appena   le    sia  nota  la morte  del  testatore   (556  cpv.   1).  Il   notaio   provvede  per   la sua  pubblicazione  (556  cpv.  2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                1. condizioni
                            Art.  81  Il   notaio,  che  ha  ricevuto  o   tiene  in    custodia  un  testamento  pubblico  od  olografo,   ne  dà  avviso  al    pretore,  non  appena  gli sia  nota  la    morte  del  testatore,  per  la    sua  pubblicazione.  Il   pretore,  accertato  il   decesso,  fissa  a   tal  uopo  sollecitamente  una  udienza,   dandone  avviso  a   tutti  gli  eredi  conosciuti  (557  cpv.   2).  Se  sono  notificati  più  testamenti  della  medesima  persona  il   pretore  dispone  perché    siano  tutti  pubblicati  in    ordine  di    data   e   possibilmente  con  unico   atto   (557  cpv.  3).
                        
                        
                    
                    
                    
                2. forma
                            Art.  82  Il   pretore  legge  il   testamento,  o  lo  fa  leggere  dal  notaio,    il   quale  redige  l’istrumento    di  pubblicazione.  L’istrumento  di  pubblicazione  ed  il  testamento  sono  firmati    dal  pretore,    dal  notaio  e    dagli  eredi  presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                123
                            Art.  introdotto  dalla  L 16.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2006,   564.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124    Art.  abrogato  dalla   L   23.11.1987;  in    vigore   dal  1.5.1988   -  BU  1988,   125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125    Art.  modificato  dalla  L   1.12.1921;  in    vigore   dal  20.1.1922   - BU  1922,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Copie  alle  parti   ed  all’archivio  Art.  83  Di  tutti  i  testamenti  pubblicati  il notaio  rilascia  una  copia  all’archivio  ed   una  copia  od   un  estratto  ad  ogni  interessato  indicatogli  dal  pretore.  Provvede  inoltre   alle   pubblicazioni  per   i  beneficati   d’ignota  dimora   (558).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Testamenti  orali
                        
                        
                    
                    
                    
                1. ricevimento
                            Art.  84  Il    pretore  è  l’autorità  designata  per  ricevere    il  testamento  orale  redatto  da    uno  dei  testimoni  giusta  il   disposto  dell’art.  507   CCS  e   per  registrare  a   protocollo  il   detto  testamento  dietro  comunicazione  di    due  testimoni.  Nel  secondo  caso,  il   processo  verbale  è   firmato  dai  due  testimoni   e   dal  pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. pubblicazione
                            Art.  85  Se  il  testatore    muore  senz’aver  revocato  il   testamento  orale  o    senza  che  questo    sia  diventato  caduco   (508),  il pretore  procede  alla   sua  pubblicazione   dandone  lettura  in    seduta  pubblica,  previo  invito  agli  eredi  conosciuti  ad  assistervi  (557).  Il   processo  verbale  di    pubblicazione  è firmato  dal  pretore  e   dagli  eredi  presenti.  Una  copia  autentica  del  testamento  viene  rimessa   dal  pretore  all’archivio  notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Compito   dell’archivio  Art.  86  L’archivio  notarile   tiene  una  rubrica   ed  un  ordinamento  speciale   di    tutti   i testamenti  che  gli  sono  notificati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Competenze  del  pretore  Art.  86a  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  pretore  è competente  per:  a)  di far  l’inventario  in caso  di    sostituzione  di    erede  (490   cpv.  1   CC);  b)   conservativi  per  la    devoluzione   dell’eredità   (551  e   555   CC);  c)  del  certificato  ereditario  (559  CC);  d)  delle  rinunce  di eredità  e   le    relative  disposizioni   (570-574  e 576  CC);  e)  al    beneficio  dell’inventario   e la designazione  del  notaio  (580-581   CC);  f)  a   pronunciarsi   sull’accettazione  di    una  eredità   (587   CC);  g)  della  liquidazione  d’ufficio  e   relativi  provvedimenti  (593-596   CC);  h)   a continuare   l’azienda  del  defunto  (585  cpv.  2 CC);  i)  concernenti  la    comunione  prima   della  divisione  (602  cpv.  3 CC);  j)  relative  a dati  oggetti  nella  divisione  (612  cpv.  3   e   613  cpv.  3 CC);  k)  dei  periti   per   la    divisione  (618  cpv.  1 CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  la    procedura   sommaria  del   codice  di    procedura  civile  del   19  dicembre  2008.  D.  Devoluzione  dell’eredità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Apposizione  dei  sigilli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.    Casi  127  Art.  87  128  L’apposizione  dei  sigilli  ha  luogo:  a)   gli  eredi  conosciuti   vi    siano  degli  assenti  o   degli  eredi  non  legalmente  rappresentati,  o  tutelandi  non  provveduti  di    tutore  o   curatore;  b)   dal  pretore  a   richiesta   di    uno  degli  eredi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Procedura  Art.  87a  129  1  Il  pretore  che  per  disposizione  di    legge   (art.  551  e 552  CC,   art.  86a  lett.   b   e art.  87   della  presente  legge)  o di autorità   competente  deve  apporre  i  sigilli,  vi   provvede  direttamente  o   per  delega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  municipi  sono   obbligati  a   notificare   immediatamente  al pretore  la morte  delle  persone  che   lasciano  eredi  trovantisi  nelle  condizioni  previste  dall’articolo  87  lettera  a.
                        
                        
                    
                    
                    
                c. Verbale
                            Art.  87b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  verbale  dell’apposizione  dei  sigilli  deve  contenere:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127    Nota  marginale   modificata  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                128
                            Art.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  e   l’ora  dell’apposizione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   dell’apposizione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  delle  persone  intervenute  e   del  loro  domicilio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  dei  locali  e   dei  mobili  che  vengono  sigillati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   sommaria  descrizione  degli  oggetti  che   non   sono  posti   sotto   sigillo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   pretore  decide  se  lasciare  agli  eredi  o   ai    membri   della  comunione  domestica  del  defunto  l’uso  o  la  proprietà  di  qualche  mobile  reclamato  facendone  menzione  nel  verbale  ed  esige,    se  lo  ritiene  necessario,  garanzie  per   la consegna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   chiavi  sono  custodite  dal  pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Norma  per  l’apposizione  Art.  87c  131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il  pretore   trova  chiusa  la casa  dove  devono  apporsi   i  sigilli,  o se incontra   opposizione,  può  ricorrere   all’impiego  di mezzi  coercitivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  apporre  i  sigilli  il pretore  si    informa   se siano  stati  sottratti  o occultati  oggetti,  procura  di  riaverli,  e   non  riuscendovi,  ne  fa menzione  nel  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’apposizione  dei   sigilli  si    serve  del  bollo   d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                e. Rimozione
                            Art.  87d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  parti   interessate  o   i  loro  rappresentanti,  devono  essere  citate  alla  rimozione  dei  sigilli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   pretore  tiene  un  verbale   circostanziato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  pretore   constata   che  uno  o   più  sigilli  sono  stati   manomessi,  deve  informarsi  se  ciò  sia   avvenuto  accidentalmente  oppure  per  frode   e farne  menzione   nel  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  in    cui  l’autorità   fiscale  rimuove   i  sigilli,  è   in    obbligo  di    rimetterli,   informandone  il   pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.   Rimedi   di diritto  Art.  87e  133  Contro  le    operazioni  del  pretore  sono  dati  i  rimedi   di    diritto  del  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Inventario
1. Assicurativo
                            Art.  88  134  L’inventario  prescritto  dall’articolo  553  CC   è   ordinato  dal  pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a.  Procedura  Art.  88a  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’erezione    dell’inventario  (art.  553  CC)  il   pretore  designa    un  notaio,  il  quale  potrà  farsi  assistere   da  periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  scelta  del  notaio  il   pretore  deve  attenersi,  salvo    motivi  speciali,  alle  proposte  presentate  concordemente  da  tutti  gli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inventario   dovrà   essere  allestito  entro  il   termine  assegnato  dal  pretore.   Il   termine  potrà  essere  prorogato  se  le    circostanze  lo richiedono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persone  che  possono  intervenire  Art.  88b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Hanno  diritto  di assistere  all’erezione  dell’inventario:  a)   superstite  e   il   partner  registrato  superstite;  b)  legittimi   presunti;  c)  istituiti  e i  legatari;  d)   testamentario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    notaio  deve  avvisare  almeno  tre  giorni  prima  con  lettera  raccomandata    le  persone  succitate,  indicando  luogo,  giorno  ed  ora  in cui  darà  inizio  alle   operazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
                            Art.  88c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inventario  deve  contenere:  a)  dell’autorità  che  lo    ha  ordinato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  Art.  modificato  dalla    L  24.6.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -   BU    2010,  320;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1925,  19;  BU  1971,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                135
                            Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dell’istante,  degli  intervenuti,  dei  citati   non  comparsi,  del  notaio  e   del   loro   domicilio  menzione  del  decreto   di    delega;  c)  dei  periti  e del  loro  domicilio;  d)  della  citazione  notificata  agli  interessati;  e)  e   la stima  degli   immobili,  con  l’indicazione  della   loro  natura,  del  comune   in    cui  trovano,  del  numero   del  catasto  o,    in    difetto,  di almeno  due  coerenze;  f)  e   la    stima  dei  semoventi  e,    su  richiesta   di parte  o   per  ordine   del  pretore,  dei  beni  g)  della  quantità  e della   specie  delle   monete  per   il   denaro  contante;  h)  dei  titoli  di    valore,  dei  crediti  e   dei  debiti;  i)  delle  carte,  delle  scritture,  delle  note,   concernenti  lo stato  attivo  e passivo,  che  essere  sottoscritte  in principio  ed  in fine  dal  notaio;   lo    stato  dei  libri  e dei  registri   deve  accertato   sommariamente;  l)  del   modo  con   cui  si   è provveduto  alla  custodia  e alla  conservazione  dei  documenti  degli  oggetti  inventariati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’inventario  non   può   essere   compiuto   in    una  sola  seduta,  è   tenuto  in    forma  di verbale  e datato  e  firmato,  ad  ogni  ripresa,  dal  notaio  e   dalle  parti   intervenute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Constatazioni  necessarie  Art.  88d  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  eredi  e i  detentori  della  sostanza   da  inventariare  devono  permettere  al    notaio  tutte  le  constatazioni  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di resistenza  il   notaio  può  valersi  di    mezzi  coercitivi,  ma  solo  con   l’intervento  del  sindaco   o  di  un  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giuramento  di  manifestazione  Art.  88e  139  1  Ciascuno  degli  interessati  può  chiedere   che  sia  deferito  il  giuramento   a coloro  che  prima  dell’inventario  ebbero  in  loro   potere  i  beni   della  successione  od   abitarono  la  casa  in  cui   gli stessi  erano  collocati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  devono  giurare  o promettere  che  dopo  l’apertura   della  successione   non  hanno   asportato,   né  veduto  asportare,  né  sanno  essere  stato   asportato  o   nascosto  alcun   oggetto   o   valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  applicano  per  il   resto   le norme  sul   giuramento  di    edizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Custodia  dei   beni  Art.  88f  140  1  Le  parti  o,  in  difetto  di  accordo,  il   pretore  ad  istanza  di  una  delle  parti  o    del  notaio  designano  la    persona  alla  quale  vanno   consegnati  in    custodia  i  mobili,   i  semoventi,  le    carte,  il  denaro  e  i  valori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    notaio  provvede  in  ogni  caso  alla    custodia  e   amministrazione  delle  cose    che  possono  essere  facilmente  sottratte,   salvo  diversa  disposizione  del  pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  oggetti  di  rapido    deterioramento    e  di  costosa  manutenzione  sono    venduti  all’incanto    o,  per  espressa  autorizzazione  del  pretore,  anche  con  trattative   private.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
                            Art.  88g  141  Se  sorge  contestazione    tra  gli  interessati  circa  l’iscrizione    nell’inventario  di  qualche  oggetto  o   di    qualche  pretesa,  il   notaio  fa    menzione  delle  domande  e delle  osservazioni  delle   parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  dell’inventario  Art.  88h  142  Terminate  le    operazioni  di    inventario,  il notaio   lo    chiude  e ne  dà   comunicazione  al pretore  entro  quindici  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. fiscale
                            Art.  89  L’inventario  obbligatorio  al decesso,   compilato  in    esecuzione  delle  leggi  fiscali,  dispensa  da  quello  previsto   nell’articolo  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                1. ...
                            138    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                140
                            Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142    Art.  introdotto  dalla  L 24.6.2010;   in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  90  ...  143
                        
                        
                    
                    
                    
                2. ...
                            Art.  91  ...  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Grida  per  beneficio  d’inventario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  contenuto  Art.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inventario  successorale  per  l’adizione  di  eredità  con  beneficio   d’inventario  (art.  580-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            592  CC)  viene  eseguito  giusta  le  norme  dell’inventario  assicurativo.  La  grida  (art.    582  CC)  viene  pubblicata  dal  pretore  ad  istanza  dell’erede  legittimato  (art.   580  cpv.  1 CC)  o del  Consiglio  di    Stato  in  caso   di successione  vacante  (art.  77  della   presente  legge)  e deve  contenere:  a)   cognome   e domicilio  del  defunto  e   possibilmente  la    sua  paternità  e il   luogo  di origine;  b)  a   tutti  i  creditori   e   debitori  del  defunto,   compresi  i creditori  per  fidejussione,  di    notificare  iscritto  i  loro  debiti   e   crediti,   nel  termine  indicato,  alla   cancelleria  della   pretura;  c)  che  i  crediti  non  notificati  saranno  soggetti  alle   conseguenze  previste   dall’art.  CC;  d)  del  giorno  della  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inventario    deve  contenere  l’indicazione  dei  crediti  e  dei  debiti  da    iscrivere    d’ufficio  ai  sensi  dell’articolo  583  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  dispensati  dalla  contraddizione    i  crediti  apparenti  dai  pubblici  registri  o  che  risultano  già  inventariati  (art.  583  CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pubblicazione  e   termini  Art.  93  La  pubblicazione  della    grida    si  fa  nel  Foglio  ufficiale  del  Cantone,  per  due  volte,  con  l’intervallo  di quindici  giorni.  Il   pretore  può    ordinare    la  pubblicazione  anche    al  luogo    di  origine  o    di  precedente  domicilio  del  defunto,  o   nel   modo  indicato   dalle   circostanze,  tenuto   calcolo  di    tutti  gli  interessi.  Il   termine   per  le    contraddizioni  è   fissato  dal  pretore,  secondo   le circostanze   ed   è   di un   mese  almeno  dalla  prima  pubblicazione  (582).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    invito  a   deliberare  Art.  94  146  Accertato  il  passivo  e terminate  le    operazioni   di stima,  entro  il  termine  fissato  o   prorogato  dal  pretore,   il notaio  o l’incaricato   alla  confezione  dell’inventario   dichiara   che   questo  è chiuso  e dà  comunicazione  della   chiusura  entro  cinque  giorni  al    pretore.  Questi  ne  tiene  nota  a   verbale  e dirige  tosto  a   ciascuno  erede   l’invito  a   pronunciarsi   entro   un   mese   sull’accettazione  dell’eredità.  La  proroga  del  termine  è pure  di    competenza  del  pretore  (587).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Tasse  Art.  95  Gli  emolumenti  per  gli  atti  contemplati  dai  precedenti  articoli  saranno  fissati   dalle  tariffe  giudiziaria  e   notarile.  È   mantenuta  la    dispensa  delle  tasse  giudiziarie  per   le    gride  relative   alle  sostanze   inferiori   a   fr. 2000.-  E.  Divisioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Norme  divisionali  Art.  96  Le  divisioni  sono  fatte  a    norma  del  Codice    di  procedura  civile  in  quanto  non    siano  regolate  dal  CCS.  L’autorità  competente  nel  caso  dell’art.   609  CCS   è l’ufficiale  delle  esecuzioni.  Nel  caso   dell’art.  611   CCS  è   il notaio  designato   dalle  parti  o   dal  pretore;   è   applicabile   per  analogia  la  procedura  sommaria  secondo  il   codice  di procedura   civile  del  19   dicembre   2008  (CPC).  147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Limitazione   della   divisione  Art.  97  La  limitazione  della  divisione  per  impedire  l’eccesso  di frazionamento   dei  fondi  è   regolata  dalla  legge  sul  raggruppamento  e   sulla   permuta  dei  terreni.  F.  Legati  di    utilità   pubblica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143    Art.  abrogato  dalla   L   17.2.1971;  in vigore   dal  1.2.1972  - BU  1971,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144    Art.  abrogato  dalla   L   17.2.1971;  in vigore   dal  1.2.1972  - BU  1971,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145  Art.   modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,   320;   precedente  modifica:  BU  1971,
                        
                        
                    
                    
                    
                267.
                            146    Art.  modificato  dalla  L   14.1.1925;  in    vigore   dal  30.1.1925   - BU  1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147    Frase  modificata  dalla  L 4.6.2012;  in vigore  dal  10.8.2012  - BU  2012,  366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art.  493  e   539   CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  dei   notai  Art.  98  I  notai  devono  comunicare  al    Consiglio  di Stato  per  i  provvedimenti  di suo  istituto,  ogni  disposizione  a    causa  di  morte    implicante    la  creazione  di  una  fondazione  (493)  o    fatta    a  fine  determinato  ad  una  pluralità  di    persone  che  non  costituisce   una  persona  giuridica  (539   cpv.  2).  TITOLO   III  Dei   diritti  reali  Capitolo  I  Disposizioni   generali  (Art.  660a,  660b,  664  e   669  CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spostamenti  di terreno   permanenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  designazione  Art.  99  148  La  designazione  dei  terreni  interessati  da   spostamenti  di    terreno  permanenti  (art.  660a  CCS)  avviene  a   norma  della  legge  sui  territori   soggetti  a   pericoli  naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nuova  determinazione  confini  Art.  99a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149  La  determinazione,  entro  il  perimetro  della  zona  in  movimento  permanente,  dei    nuovi  confini  a norma  dell’art.  660b  CCS  avviene  secondo  le    disposizioni  della  legge   sul  raggruppamento  e  la permuta  dei  terreni,  applicabile  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cose  di  dominio  pubblico  Art.  99b  150  Le  cose  senza   padrone  e   quelle  di    dominio  pubblico  soggette  alla  sovranità  del  Cantone  sono  disciplinate  dalla   legge   sul  demanio   pubblico  e   da  leggi  speciali.  Le  cose  appartenenti  al    demanio  pubblico  dei  Comuni,  Patriziati,  Consorzi,   Parrocchie  ed  altri   enti  pubblici  minori  sono  disciplinate  dalle   rispettive  leggi  organiche  e dai  regolamenti  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  per   legge  Art.  100  I  terreni  di    origine   patriziale,   o   vicinale,  che  con  l’estendersi  delle   costruzioni   e dei  traffici  hanno  assunto   di strade  e   piazze  pubbliche,  si    intendono  trapassati,  di diritto,   nel  dominio  pubblico   di    giurisdizione  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Posa  dei   termini  Art.  101  La  posa  dei  termini  (669)  è   di competenza  del  giudice  di    pace,  riservate  le disposizioni  sull’introduzione  del  registro  fondiario.  Sorgendo  contestazione   sulla  proprietà,  il giudice   di    pace,  se  trova   che  essa  eccede  per  valore  la  sua  competenza,  ne  stende  un  processo  verbale  e rimette  le parti  a proporre  le rispettive  domande  al  pretore.  Capitolo   II  Rapporti  di  vicinato  A. Regole  edilizie  e   distanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Riserva  di  legge  speciale  Art.  102  Le  distanze    da  osservare    per  le  costruzioni,  nonché  le  regole  relative  ai  muri    comuni  saranno  determinate  da  una   legge  edilizia  cantonale,  riservate   intanto   le    disposizioni  di questa   legge  (686).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Muri  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    presunzione  di  comunione  Art.  103  Ogni  muro  che  sino  alla    sua  sommità  serve  di  divisione  tra    edifici,  corti  o  giardini  ed  anche  tra  fondi  della  stessa  natura  ed  allo  stesso  livello    si  presume  comune,    se  non  vi    è  titolo    o  segno  in    contrario  (302  CCT)  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148  Art.  modificato  dalla  L   14.3.1994;   in  vigore  dal  17.5.1994  - BU  1994,  143;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1969,  153;  BU   1987,  221.
                        
                        
                    
                    
                    
                149
                            Art.  introdotto  dalla  L 14.3.1994;   in    vigore   dal  17.5.1994   -  BU  1994,   143.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150    Art.  introdotto  dalla  L 14.3.1994;   in    vigore   dal  17.5.1994   -  BU  1994,   143.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151    Codice  civile   del   Cantone   Ticino  del  15.11.1882.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. eccezioni:
                            a)  per  segni  del  muro  Art.  104  Si  presume  il   muro  appartenere  esclusivamente  al proprietario  dello  stabile  dal  cui  lato  solamente  presenta  un  piano  inclinato,  o    sonvi  porte  o    finestre,    o    sporti  di  tetto  o    cornicioni  o  mensole,  appostivi  al tempo  della  costruzione  (303  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  dislivello  dei  fondi  Art.  105  Se  i  fondi   non   sono  allo  stesso  livello,   il muro  si    presume   appartenere  al    proprietario  del  fondo  sostenuto  dal  muro   medesimo  (303  § 1   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  per  la    specie  della  coltura  Art.  106  Il   muro  situato  fra  un  giardino  o   una  vigna  ed  un  altro  fondo  di diversa  natura,  è   presunto  di  ragione  del   proprietario  del  giardino   o   della  vigna,  e   così  del  campo  o   del  prato  anziché   del  zerbo  o  del   bosco  (303   §   2 CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  per  rapporto  con  altre  opere  Art.  107  Il   muro  fra   due   fondi  si    ritiene  del  proprietario   di  quello   che   è   già  cinto   da   altri  lati,  o   di  quello  verso  cui  sono  poste  delle  morse   o altro  dei   segni  indicati  nell’art.   104  (303  § 3 CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  per  dislivello  degli  edifici  Art.  108  Se  il   muro    è  divisorio  di  due  edifici    non  egualmente  elevati,  la  parte  di  muro  che  oltrepassa  l’edificio  più   basso   si   reputa   di ragione   del  proprietario  dell’edificio  più  elevato,   eccettoché  il  muro  non  apparisca  fatto  in tutta   la    sua  altezza  nella   primitiva  costruzione,   salvo  quanto  è   disposto  nel  paragrafo  dell’art.  116  (304   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                3. manutenzione
                            Art.  109  Le  riparazioni  e ricostruzioni  del  muro  comune  sono  a carico  di tutti  quelli  che   vi hanno  diritto  e   in    proporzione  del  diritto  di ciascuno.  Potrà  tuttavia  il   comproprietario  di  un  muro   comune   esimersi  dall’obbligo  di  concorrere  alle   spese  delle  riparazioni  o   ricostruzioni,  rinunciando  al  diritto    di  comunione,  purché  il   muro    comune    non  sostenga  un  edificio  di sua  spettanza   (305  CCT).  La  rinuncia  però  non  libera  il   rinunciante  dall’obbligo  delle   riparazioni  e ricostruzioni  cui  avesse  dato  causa  col  fatto   proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    appoggio  di  fabbriche  Art.  110  Ogni  comproprietario  può  fabbricare   appoggiando  ad  un  muro   comune  e immettervi  travi  fino  alla  metà   della  grossezza   del   muro.  È   vietato  ogni  altro   incavo   od  apertura  (306  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    usi  vietati  e   distanze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  uso  del   muro  Art.  111  Del  muro   comune  nessuno   può  servirsi  ad  uso  di forno,   di    latrina,   nè  per  introdurvi  scolo  di  acque  o   d’altre   materie   (307  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  distanze   necessarie  Art.  112  Nessuno  presso  un  muro  comune  o   di    altrui  proprietà  può  escavare  pozzo,   nè  costruire  latrina,  fucina,  forno,  fornello,  o  riporre    concime    od  altre  materie  fetenti  o   corrosive,  se  non  alla  distanza  di  metri   tre  e   mediante   un  contromuro  in  calce  che  impedisca  ogni  danno   al  vicino   (308  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  temperamenti  Art.  113  152  Impregiudicate   le    disposizioni  dei  regolamenti  edilizi,  il   pretore  può  tuttavia  autorizzare  i  lavori  previsti  nel  precedente  articolo,  ad  una  distanza  minore  di quella  indicata,  qualora  essi   siano  fatti  a regola   d’arte,  con  materiali  appropriati,  in    modo  da  escludere  qualsiasi   nocumento  al    vicino;  è  applicabile  per  analogia   la    procedura  sommaria  secondo   il   CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  verso  stalle,  fienili,  ecc  Art.  114  Non  si    possono  costruire  forni   e fucine  se  non  alla  distanza  di    metri  quindici  dalle   stalle,  fienili  e   pubblici  archivi,    e  viceversa    non  si  possono  edificare  stalle,  fienili  od  archivi  se  non  alla  distanza  di    metri  quindici  dai  forni  o   dalle   fucine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152    Art.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore  dal  10.8.2012  -  BU  2012,   366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Queste  distanze   sono  rispettivamente  ridotte  per  i  forni  da  pane  e   pasticcerie  di qualsiasi  specie   a  soli  metri  cinque  da  misurarsi  dalla  bocca  del  forno.  I  soffitti  del  locale  dove  si    apre   la    bocca  del   forno  devono  essere   costrutti   con   materie  incombustibili  (309  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                6. alzamenti:
                            a)  se  il muro  lo  sopporta  Art.  115  Ogni  comproprietario  può  far   innalzare   il muro  comune,  ma  sono  a di lui  carico   le spese  dell’innalzamento  e  le  riparazioni  pel  mantenimento  dell’alzata  superiore  al  muro  comune  (310  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  se  non  lo sopporta  Art.  116  Se  il muro  comune  non   è   atto   a   sostenere   l’alzamento,  quegli  che  vuol  alzare  è   tenuto   a  farlo  ricostruire  per  intero  a   sue  spese  e sul   proprio  suolo   quanto  alla   maggior  grossezza.  §.  Il vicino  che  non  ha  contribuito   all’alzamento   può   acquistare  la    comunione   pagando  la    metà   del  valore  così  dell’alzamento  come  della  maggior   grossezza  (311  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    sotto  fondazione  Art.  117  Ogni  comproprietario  del  muro  comune  può,  all’oggetto    di  crearsi    il   comodo    di  una  cantina  od  altro    sotterraneo,  fare  l’escavazione  necessaria  e    spingere  le  fondamenta    del  muro  comune  alla   profondità   che   gli  è   conveniente,  prestando  però  all’altro  comproprietario  una  adeguata  cauzione  per    la  sicurezza  della    casa,    ossia    per    il  compenso    dei    danni  contingibili  in  causa  della  suddetta  escavazione  e   pagando  questi  danni  nel  caso  che  si verificassero  (312  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Riparazioni  obbligatorie  Art.  118  Venendo   a   cadere  muri   o   terrapieni  o   piante  da  un  fondo  più  elevato  sopra  il   terreno  del  vicino  è   obbligo  del  proprietario  di    ricostruire  i  muri,  togliere  il  materiale  e   le piante  ed   il tutto  rimettere  per  quanto    è    possibile    nel  primiero  stato,    riservata  l’azione  di  danno  a  norma  del  diritto  delle  obbligazioni.  Gli  è   però  lecito,  previa  partecipazione  e   mediante  indennizzo,  di    passare  sul  fondo   vicino  per  riporvi  il  materiale  necessario  alla  riparazione  (295  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Diritto  di  riposizione  Art.  119  Al  proprietario    che  non    può  altrimenti    costruire  o  riparare  il   proprio    muro    od  edificio,    è  lecito,  previa   partecipazione  e   mediante  indennità,  passare  pel  fondo  del  vicino  e   riporvi  il   materiale  necessario  durante  la    costruzione  o   riparazione  (314  CCT  e   695  CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Nuove   fabbriche
                        
                        
                    
                    
                    
                1. in confine
                            a)  in  genere  Art.  120  Ciascuno  sul    proprio    fondo  può  erigere  fabbriche  senza    finestre  e  stillicidio  anche  in  confine  del  fondo  altrui,   aperto  o   semplicemente   cinto  (330  §   1   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  appoggio  ad  altra  fabbrica  Art.  121  Al    muro   di stillicidio  e   senza  porte  o finestre,  piantato   sul   confine,  può  il  vicino  appoggiarsi  con  altra  fabbrica,  pagando  la  metà  del  valore  del  muro  stesso  e   del  terreno  su  cui  è piantato,   a  stima  di    periti.   Il   muro  diventa  comune  divisorio,   ed  allo  stesso   sono  applicabili  i  disposti  degli   art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115,  116  e   117  (330  §   4 CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  riscatto  di  area  intermedia  Art.  122  Quand’anche  non  si   fabbrichi  sul  confine,  se  non  si lascia  la    distanza  almeno  di    un  metro  e  mezzo,   il  vicino  può   chiedere  la comunione   del   muro  e   fabbricare  sin  contro  il  medesimo,  pagando,  oltre  il   valore    della  metà  del  muro,    il  valore    del  suolo    che  verrebbe  da    lui  occupato,  salvo  che    il  proprietario  del  suolo  preferisca   di estendere   contemporaneamente   il   suo   edificio   fino   al    confine.  Non  volendo  il   vicino   profittare  di  tale  facoltà  deve   fabbricare  in modo   che   vi    sia   la  distanza  di tre  metri  dal  muro   dell’altro.  Tale  distanza  deve  osservarsi  in    tutti  gli  altri  casi  in    cui  la fabbrica  del  vicino  si trovi  distante  meno  di  tre   metri   dal  confine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  alzamento  Art.  123  Si  reputa  nuova    fabbrica  anche  il   semplice  alzamento  di  una  casa    o    di  un    muro  già  esistente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    verso  fabbriche  altrui  Art.  124  Non  si    possono  erigere  fabbriche  in    vicinanza   di    una  fabbrica  altrui  se  non  alle   distanze  seguenti:  di  metri  quattro  se  nel  muro  dell’edificio  preesistente  vi  sono  porte,    finestre  od    altre  aperture  a  prospetto;  di    metri  tre   se  vi    sono  finestre  od  altre  aperture  a   semplice  luce  (330  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Distanze   per  le    finestre
                        
                        
                    
                    
                    
                1. a prospetto
                            Art.  125  Le  finestre  a  prospetto  verso  il  fondo  altrui  non    possono    aprirsi  se  non  alla    distanza  seguente:  –  tre  verso  un  edificio   preesistente   con  finestra  od  apertura  a   prospetto;  –  due  verso  una  fabbrica  con  finestra  a   luce;  –  uno  e   centimetri  cinquanta  se  verso  un  fondo   aperto   o semplicemente  cinto,  o   verso  fabbrica  senza  aperture  (331  cpv.  da  1   a 4   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                2. a luce
                            a)  distanza  Art.  126  Si  possono  aprire  finestre  a semplice   luce:  alla  distanza   di    metri  due  dall’edificio  altrui  con  finestre  sia  a   prospetto  che  a luce;  alla  distanza   di    un  metro  dal  fondo  aperto  o   semplicemente  cinto  (332   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  altezza  Art.  127  Queste  finestre  a  luce  non  possono  aprirsi  che  all’altezza  di  metri    due  al  disopra  del  pavimento  o   suolo  della  camera  che  si    vuole  illuminare,  se  questa  è   a   pianterreno,  e di    metri   uno  e  cinquanta  centimetri   al disopra  dei  pavimenti  se  essa  è   ai    piani   superiori  (333  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  maniera  Art.  128  Le  finestre  a   semplice  luce   devono   essere  munite  di    ferriate  o grate  di ferro,  infisse.  Le  aperture    delle  ferriate  non  saranno  maggiori  di  dodici  centimetri  e   mezzo;  le  grate  saranno  a  maglia  minuta  non  più  larga  di    due  centimetri  e   mezzo  (334  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Riduzione  delle  distanze  Art.  129  Le  distanze  stabilite  dai  precedenti  articoli  sono  ridotte  di un  quarto  ove   trattasi  di    veduta  obliqua;  ove  trattasi  di    vedute  laterali   sono  ridotte  della  metà  (335   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VIII.  Rapporti   con  l’area  pubblica  Art.  130  Il   diritto  di  costruire  edifici  in  confine  a  strade  e  piazze  pubbliche    o    di  fare  aperture  prospicienti  sulle  medesime  è   soggetto  alle  sole  prescrizioni  dei  regolamenti  edilizi.  In  mancanza  di    regolamento   si    ritiene  che  le    gronde  debbano  essere  fatti   intieramente  sul  suolo  di chi  costruisce  e che  fra  i  muri  degli  edifici  situati  sugli   opposti  labbri   di    una  strada  debba  intercorrere  uno   spazio  libero  di    almeno   tre  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IX.  Stillicidio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    per  legge  Art.  131  Il   proprietario  deve  far  costruire  i  tetti  in  maniera  che  le acque   piovane   cadano   sul  suo  terreno,  o   compatibilmente  coi  regolamenti   edilizi,  sulla  via  pubblica;   egli  non  può  farle  cadere  sul  fondo  del  vicino  (336  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    per  convenzione  Art.  132  Può  nondimeno   essere  imposta  per  convenzione  la  servitù  dello   stillicidio,  consistente  nell’obbligo  del  fondo   serviente  di    ricevere   le    acque  che  vi    cadono   dal  fondo  dominante  (337   CCT).  B.  Opere  di    cinta  (Art.  697  CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Norma
                            Art.  133  Ogni  proprietario  può  chiudere   il   suo  fondo.  La  chiusura  può  essere  fatta  mediante  muro,   siepe  viva,  palizzata,  filo   metallico,  od   altro  mezzo  atto  a  difendere  il fondo  dall’invasione  degli  uomini  e   degli   animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Muri  di  cinta
                        
                        
                    
                    
                    
                1. altezza
                            Art.  134  L’altezza  dei  muri  di    cinta  è   stabilita   dai   regolamenti  edilizi.  In    mancanza  di    regolamento   l’altezza   massima  è   di    due  metri  e   mezzo.  Se  i due  fondi   non  sono  all’istesso  piano,  l’altezza   è   misurata  dal  piano  più  elevato  (316   § 2 CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                2. alzamento
                            Art.  135  Le  disposizioni  relative    all’innalzamento  del  muro    comune  fra    due  edifizi    sono  pur  applicabili  per  analogia  quando   ad  un  muro  di cinta,  che  presenti  la necessaria   solidità,  si    volesse  appoggiare  un  edificio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    acquisto  della  comproprietà  Art.  136  Ove  il   proprietario  abbia  costruito  il   muro  di  cinta    ad    una    distanza  dal  confine  non  superiore  ad   un  metro,   il   vicino   potrà  nondimeno  acquistare  la    comproprietà  del  muro,   in uno  con  la  proprietà  della  striscia  intermedia,  in    base  al valore   che  avranno  dopo  costruita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Siepi
                        
                        
                    
                    
                    
                1. obbligo
                            Art.  137  Il   proprietario  di un  fondo  in    confine  con  strade   cantonali  o   con   altre  vie  che   mettono  a  pubblico  pascolo,  è   obbligato  a fare  la    cinta  di    muro,   o   di siepe  viva  o morta,  dell’altezza  non  minore  di  un  metro,   ed  a   conservarla  in    modo  che  non  possa  penetrarvi   bestiame.  Mancando  a   quest’obbligo,   egli  non  avrà  alcun  diritto  di    reclamare  il   compenso  del  danno  che   fosse  cagionato  al    suo  fondo  dal   bestiame  che  vi    penetrasse.  Il   vicino  che   per  la mancanza   della  suddetta  cinta  avesse  a soffrire   danno,  potrà  obbligare   il   detto  proprietario  a   compensarnelo,  od  a   cedergli  il   suo   fondo  a prezzo   di    stima  (328  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    presunzione  di  comunione  Art.  138  Ogni  siepe   che   divide  due  fondi  si    reputa  comune,  eccetto  che  un   sol  fondo  sia   in    istato  di  essere  cinto,  o si    abbia  titolo,  segno  o   possesso  sufficiente  in    contrario.  Gli  alberi  situati   nella  siepe  comune  appartengono  per  indiviso  ai    due  proprietari:  ciascuno   di    essi  può  chiedere  che  siano  abbattuti  (317  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    siepi  vive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  distanza  Art.  139  Nessuno  può  nè  piantare  nè  mantenere  siepe  viva  se  non  alla  distanza  di  centimetri  cinquanta  dal  fondo  vicino.  Per  la siepe  di    gelsi  la    distanza  è   di    un   metro   dal  confine  ed   i gelsi  devono  distare   due  metri  l’uno  dall’altro  (326  CCT).  Le  siepi  di  robinia    non  si  possono  piantare  che  in  confine  con  strade  maestre    o  comunali,  con  pasture  pubbliche,  con  boschi  e   selve  ed  altri   simili  luoghi  incolti  e   lungo   le  sponde   dei  fiumi  (318  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  manutenzione  Art.  140  Le  siepi  vive,   escluse  quelle   di gelsi,  devono   essere  tagliate  e rimondate  ogni  anno,   onde  siano  conservate  nella  distanza  ed  altezza  prescritte  e   dovranno  pure  tagliarsi   ogni   anno  i  rami  delle  siepi  di gelso   sporgenti   sul   fondo  del  vicino.  Se  ciò  non  viene  eseguito  dal  proprietario,   potranno  i  vicini,  dopo  un   avviso  anche  privato,  farlo  a di  lui  spese.  La  siepe  viva  non  può  elevarsi  più  di    metri  uno  e   centimetri  venticinque  dalla   superficie   del  terreno  più  alto.  Quella  dei  gelsi  potrà  alzarsi  fino  a   metri  due   e   cinquanta  centimetri  (319   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    siepi  morte  Art.  141  Le  siepi  morte  potranno  piantarsi    liberamente  in  confine  e   sulla    linea  dei  termini  (320  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    mezzi  di  cinta  pericolosi  Art.  142  È    vietato  lungo  le    strade  pubbliche,  di far  uso  di    mezzi  di    cinta   atti  a ferire   gravemente  uomini  od  animali,  come   fili metallici  a   spine  artificiali   o   frammenti  di    vetri,   se  posti   a meno  di due  metri  d’altezza  dal  livello   della  strada.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    riserve  dei  regolamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  143  Sono  riservate  le disposizioni  delle  leggi  agrarie  e dei  regolamenti  comunali   per  quanto  riguarda  la    manutenzione  delle  siepi  e quelle  delle  leggi  stradali  per  quanto  riguarda   le    siepi  lungo  le  strade  cantonali   e   circolari.  C.  Fosse,  acquedotti   ed  altri  diritti  d’acqua
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Fosse
                            1.    presunzione  di  comunione  Art.  144  Tutte  le fosse  tra  due  fondi  si    presumono  comuni  se  non  vi    è segno  o   titolo  in    contrario.  La  fossa  si    reputa  appartenente  al    proprietario   del  fondo  dal  cui  lato   solamente  si    trova   lo    spurgo   od  il  getto  delle   materie  (321  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                2. espurgo
                            Art.  145  La  fossa    comune    deve  mantenersi  e   spurgarsi  a   spese  comuni:  e   le  materie  che  non  fossero  a   spese  comuni  altrove  trasportate,    saranno  riposte    nei  due  lati  in  proporzioni  eguali.  Le  altre  fosse  saranno   mantenute  e   spurgate  dai  proprietari  cui  appartengono  (322  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    pericolo  nello  scavo  Art.  146  In  confine  di  luoghi  pendenti  non  si  potranno  fare    fosse  o  escavazioni  da  cui    possa  derivare  caduta  o   dirupamento  del  terreno  altrui.  Non  si    potranno  neppure  trasportare   materiali  di  sorta  (323   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                4. distanza
                            Art.  147  La  fossa  per  lo  scolo  delle  acque  in  confine  del  fondo  altrui  non  può  farsi    se  non  alla  distanza  dal  fondo  del  vicino  corrispondente  alla   profondità  della  fossa  (324   CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Rogge  o acquedotti
                        
                        
                    
                    
                    
                1. diritto
                            Art.  148  Qualunque  privato  a    cui  occorra  di  fare    una  condotta    d’acqua  da    qualunque  punto  lontano  per  qualsiasi  scopo  di  irrigazione    od  opera    di  agricoltura    od    industria,  ha  il   diritto  di  attraversare  col  canale  tutti   i  fondi  interposti,  pagando  il   giusto  valore  di    stima  più  un  quarto,  avendo  riguardo  al    minor  danno  possibile  del  fondo  e   soprattutto   a non  pregiudicare  la    condotta   d’acqua   del  vicino.  Con  ciò  non  acquista   il  diritto   di    proprietà  del  canale,   ma   solo   il  diritto  di    acquedotto  e   di    accesso  per  lo  spurgo  e   le riparazioni.  Tale  diritto  dovrà   essere  inscritto   nel   registro  fondiario  (731  CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    presunzione  di  proprietà  Art.  149  Le  rogge,  gli acquedotti  ecc.,   quando  non  consti  direttamente  da   altro  titolo,  si   presumono  appartenere  a   chi  servono.  Quando  pure  non    consti  diversamente,    si  presumono    avere  la  ragione  di  un’arginatura  della  larghezza  corrispondente   da  ambe  le    parti   alla  metà   della  roggia,  acquedotto  ecc.,   a   pelo  d’acqua  ordinaria,  e   le piantagioni   esistenti  sopra  le    arginature   appartenere  al    proprietario   della   roggia   (325  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                3. trasferimento
                            Art.  150  Il   padrone    del  fondo  serviente  al  transito    della  roggia,    acquedotto  ecc.  potrà  mutare  il  luogo  della  servitù,   purché  non  ne  risulti   danno  alcuno  al proprietario  od   utente  delle  acque.  In  questo  caso  le    piantagioni  delle  arginature,  che  dovrebbero  abbattersi  a spese  del  padrone   del  fondo,  restano  a beneficio  di  quello  della   roggia  ecc.,  ed  a   stima  dei  periti   gli  viene   compensato  il  danno  causato  dall’atterramento  delle  suddette  piante,  sempre  inteso  che  sulle   arginature  del  nuovo  canale  possa  rinnovare   le    piantagioni  (325  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Derivazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    dai  corsi  d’acqua  in  confine  Art.  151  Il   possessore  di    un  fondo   può  valersi   dell’acqua  che   vi   scorre   in confine,   tanto  per  irrigare  che  ad   uso   edilizio,   senza  pregiudizio   dei  diritti   da  altri  già  acquisiti   (290  CCT).  Sono  riservate   le    disposizioni  di    diritto  pubblico   sull’utilizzazione  delle  acque  (legge  17   maggio   1894,  art.  24).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    dalle  strade  pubbliche  e private
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  152  Ognuno  dal  suo  lato  può  introdurre   nel  proprio  fondo  le    acque  così  piovane  che  continue,  che  scorrono    per  le  strade  pubbliche,  o   per  accessi  o  sentieri  anche  privati    ma  comuni    con  altri  vicini,  a   preferenza   del  proprietario   del  fondo   inferiore,  purché   non  rechi  danno  alle  fabbriche  od  ai  fondi  dei  vicini,   salvo   i  diritti   che  altri  vi    avesse  acquisito  (292  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Arginature  private
                        
                        
                    
                    
                    
                1. norma
                            Art.  153  È  lecito  al  proprietario    di  terreni  od  edifici    adiacenti  ai  fiumi  o  torrenti    di  fare,    con  l’autorizzazione  del    Consiglio  di  Stato,  qualsiasi    riparo  tendente  ad    assicurare  la  sua  proprietà,  purché  non  porti   pericolo   di    danno  ad  altri  (293  CCT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    obbligo  del  vicino  Art.  154  Se  un  fiume  o   torrente  danneggia    i  beni  ad  esso    adiacenti,    il  proprietario  di  un  fondo  inferiore  può    obbligare  quello  del  fondo  immediatamente  superiore,    il  quale    sia  danneggiato  od  evidentemente  pericolante,    a    riparare    il   proprio,  oppure  a  cedergli  gratuitamente  tutta  la  parte  danneggiata  o   pericolante  del  suo  fondo  (294  CCT).  D.  Piantagioni
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Distanze
                            1.    piante  di alto  fusto  Art.  155  Non  è   permesso  di    piantare  o   lasciar   crescere  alberi  di    alto  fusto  non  fruttiferi  e   neppure  roveri,  castagni  e   noci,  se non  alla   distanza  di m.  8   dalle   abitazioni,  orti,   giardini  e vigne,  e   di    metri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  dagli  altri  fabbricati  e fondi  coltivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    piante  fruttifere  Art.  156  Gli  altri    alberi  da  frutta,  i  gelsi  e    le  piante  ornamentali  di  mezz’asta  possono    essere  piantati  alla   distanza  di    metri  4   dalle   abitazioni,  orti,  giardini  e   vigne,  e di metri  3 dagli   altri  fabbricati  e  fondi  coltivi.   Per   i  peschi  basta  la    distanza  di 2 metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    piante  di basso   fusto  Art.  157  Gli  alberi  da  frutta    di  basso  fusto,    come    le  spalliere    innestate  sul  cotogno,    dolcino  o  biancospino,  come  pure    gli  arbusti  ornamentali,    possono  essere    piantati  fino  a   mezzo  metro  dal  confine.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. viti
                            Art.  158  Le  viti   si    possono   piantare  alla  distanza  di  centimetri  venticinque,  riservati   gli  usi   locali  per  quanto  riguarda  le pergole  in    confine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    eccezioni  in  confine  a   selve  Art.  159  Se  il   fondo  vicino  è   allo  stato   di    bosco  o selva,  si può  piantare  ogni  sorta  di    piante  fino   a  mezzo  metro  dal  confine,  ritenuta  la reciprocità   in    favore  del  vicino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Tolleranza  decennale  Art.  160  Qualora  siano  state  piantate  o   lasciate   crescere  senza  diritto  delle  piante  ad   una  distanza  minore  di  quella    prevista  dai  precedenti    articoli,  ma    il  vicino    danneggiato    non    vi  abbia  fatto  opposizione  entro  il   termine  di  10    anni,    egli  sarà  obbligato  a  tollerare  senza  indennità.    Quando  l’albero  fosse  tolto,   rinasce  il   diritto   del  vicino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Rami,  radici  e   frutti  Art.  161  Il   diritto  del  vicino  sui    rami,  le  radici  ed  i  frutti  che    sporgono  sul  suo  fondo,  è   regolato  dall’art.  687   CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  piantagioni  lungo  le strade  Art.  162  Per  le    piantagioni  in    confine  con  strade  cantonali,  patriziali  o   comunali  sono  riservate  le  disposizioni  di    leggi   speciali,  nonché  i  regolamenti  e   gli usi  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  piantagioni  sull’area  pubblica  Art.  163  Le  piantagioni  sulle  aree  pubbliche  (piazze   e   strade)   da   parte  del  comune,  a   scopo  di  ornamentazione,  sono  soggette  ai    regolamenti  locali  di    polizia,  riservato  in caso   di abuso  il   ricorso  in  via  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Restrizioni   di    diritto  pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                I. ...
1. ...
                            Art.  164  ...  153
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    per  sè  stanti  Art.  165  Anche  indipendentemente  da    un  piano  regolatore,  i   comuni  potranno  ottenere  tali  regolamenti  edilizi,  sempre  con  l’approvazione  del  Gran  Consiglio.  Il   Consiglio  di    Stato  può   renderli   obbligatori  per   motivi  di    pubblico  interesse,  riservata  la ratifica   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Regolamenti  sanitari
                        
                        
                    
                    
                    
                1. obbligo
                            Art.  166  Quando  la    legge  obbliga  i  comuni   ad  emanare  delle  disposizioni  regolamentari  in    materia  d’igiene,  se  il   comune,  malgrado  le  ripetute  sollecitazioni,  non  vi  ottempera    in  modo  da    ottenere  l’approvazione,  il  Consiglio   di Stato,   ad  istanza   di    qualsiasi  interessato,  emana,  in luogo  del  comune,  le  necessarie   disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. contenuto
                            Art.  167  Il   regolamento   comunale   d’igiene  stabilirà   le norme  per  la    pulizia  delle  vie   e   delle  piazze,  per  le fognature  e gli  smaltitoi  pubblici,   per   la    costruzione  e   manutenzione  delle  latrine   private   e per  la  correzione  di    quelle   esistenti,  per  la    ubicazione,  costruzione   e salubrità   delle   stalle  ed  in    ispecie  dei  porcili.  Il   Consiglio  di    Stato  stabilirà  dei  regolamenti  modelli,  contenenti  il  minimo  delle   prescrizioni  richieste,  secondo  la    natura  e gli  interessi  delle  diverse   regioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Prevalenza  sui  diritti  privati  Art.  168  Le  disposizioni   dei   piani  regolatori  ed  ogni  altra   disposizione  di polizia   edilizia   o sanitaria,  contenute  nei  regolamenti    locali,  quelle  delle  leggi  e  regolamenti  speciali  sulle  foreste,  sulle  arginature  e    simili  materie  di  pubblica  utilità  (702),  prevalgono  a  qualsiasi  disposizione  di  diritto  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Consorzi  per  bonifiche  Art.  169  La  procedura  ed  il   “quorum”  prescritto  per  il   raggruppamento   dei  terreni  si applicano   per  analogia  anche  ad  altri   consorzi  di miglioramento   del  suolo,  correzione   di    corsi   d’acqua  (non  soggetti  alla  legge  sulle  arginature),  prosciugamenti,   rimboschimenti  e simili  (703).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Procedura   di espropriazione  Art.  170  Alla  cessione    di  sorgenti,  fontane    o  rivi  per  servizio  di  acque  potabili,  idranti    od    altre  imprese  di  pubblica   utilità  (art.  711)  è   applicabile  la legge  cantonale   sull’espropriazione   per  utilità  pubblica.  F. Diritti  di    passaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Norme  di  esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Usi  locali  Art.  171  Chi  ha   il  semplice  diritto   di passo  non  può  passare  con   bestiame,  nè  con   carro  o carretto.  Nel  diritto  di    condur  bestie  è   compreso  l’uso   dei  carretti   a   mano   e   nel  diritto  di passaggio  con   carro,  quello  del  carro  a   due   o   più  bestie  (297  CCT).  Per  quanto   non  è   previsto  questa  disposizione  è   riservato  ogni   altro  uso   e   regolamento  locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta  di funghi  bacche   e   simili  Art.  171a  154  Le  modalità   di    esercizio,   dei  limiti   e i  diritti  relativi  all’art.   699  CCS  sono  riservati  ai  Municipi,  sentite  le  Amministrazioni  patriziali    e    in  conformità  del  regolamento    cantonale    sulla  protezione  della  flora  e della  fauna.  Capitolo  III  Diritti  di pegno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153    Art.  abrogato  dalla   L   15.1.1940;  in vigore   dal  1.1.1941  - BU  1940,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154    Art.  introdotto  dalla  L 28.4.1992;   in    vigore   dal  1.1.1995   -  BU  1994,   523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A. Interesse  legale  Art.  172  155  Il  tasso   massimo   dell’interesse  per  i  crediti   garantiti  da   pegno   immobiliare   è   fissato  al    10  (dieci)  per  cento.  B.  Pegno  immobiliare  (Art.  da  796  a 828  CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Limitazione  per   gli  enti  pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    demanio  pubblico  Art.  173  Di  regola  i  beni   del  demanio   pubblico,   dei  comuni,  patriziati  ed   altre  corporazioni   di    diritto  pubblico  non   sono  soggetti   ad  ipoteca.  Eccezionalmente,  l’ipoteca    può  essere  consentita  dal    Consiglio  di  Stato,  nell’interesse  dell’ente  pubblico,  quando  ciò   sia   per  provvedere  i  fondi  per  la    costruzione,  ampliamento  e miglioramenti  dei  beni  ipotecati.  Sono  beni  del  demanio   pubblico  quelli  che  sono  vincolati  ad   un   servizio  pubblico  obbligatorio   per  il  comune,  patriziato  o corporazione,  come  le    case  scolastiche,  o   ad  un’opera  di beneficenza  pubblica,  come  gli  ospedali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    patrimonio  privato  Art.  174  Gli  enti   sopra  menzionati  possono  costituire  in    pegno  i beni  immobili  del  loro   patrimonio  privato  nelle   forme  stabilite  dalla  legge  organica   comunale  e   patriziale.  I  beni  pertinenti  ai servizi  pubblici  monopolizzati  si    ritengono  di patrimonio  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    autorizzazione   governativa  Art.  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  Il  Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  il  Comune  od    il    Patriziato,    ad  istanza  della  municipalità  od  amministrazione,    a  contrarre  mutuo  ed  a    costituire  in  pegno    gli  immobili    del  patrimonio  privato  dell’ente,  ancorché  non  consentiti  dai  due  terzi  dei  presenti  all’assemblea  (LOC,  art.  31   e   61  cpv.  2),  quando   la risoluzione  sia   stata   approvata  dalla  maggioranza  assoluta   e   risulti  d’altronde  che  l’operazione  stessa  è  consigliabile  nell’interesse  dell’ente    e  finanziariamente  giustificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Purgazione  delle   ipoteche
                        
                        
                    
                    
                    
                1. norma
                            Art.  176  La  purgazione  delle  ipoteche  prevista  dagli   art.   828  e   829  del  CCS,  è autorizzata.  Tanto  l’offerta  ai  creditori    quanto  le  successive    operazioni    sono  fatte  a  mezzo  dell’ufficiale  delle  esecuzioni  con  le    seguenti   norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. procedura
                            a)  notificazione  ai    creditori  Art.  177  L’ufficiale  notifica   ai    creditori  iscritti,  ai    relativi  fidejussori  ed  al    proprietario  precedente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  e   la    natura  del   titolo   di acquisto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  e   situazione  dei  beni,   come   risultano  dal  titolo  stesso;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   stipulato  od  il   valore  che  gli  sarà  dichiarato  se  si tratta  di fondi  ceduti  a   titolo   gratuito   o  determinazione  di    prezzo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   stato  in    tre   colonne  di    tutte  le iscrizioni   ipotecarie  sopra  i detti  beni,  prese  contro  i precedenti  anteriormente  all’acquisto   od  alla  cessione.  Nella  prima  colonna   sarà  dichiarata   la    data  delle  inscrizioni,  nella  seconda   il   nome  e   cognome  dei  creditori,  nella  terza  l’importo   dei  crediti   inscritti.  La  notificazione  dovrà  inoltre    contenere  l’offerta,  in  nome  del  compratore  o    concessionario,  di  pagare  il    prezzo  od  il    valore  dichiarato    ai  creditori    aventi  grado  utile,  e  la  dichiarazione  di  acconsentire  alla  vendita  ove  ne  sia   fatta   domanda  a   norma  dell’articolo  seguente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  domanda  di  vendita  Art.  178  Entro  il   termine  di    un  mese  dalla  detta  notificazione,   qualunque  dei  creditori  inscritti  il   cui  credito  cogli   accessori  non   sia  intieramente   coperto  dal  prezzo   o   dal  valore  dichiarato,  o qualunque  dei  relativi  fidejussori,    ha  diritto  di  far    vendere  i  beni  all’incanto,  purché    adempia    alle  seguenti  condizioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                155
                            Art.   modificato  dalla  L   25.2.1992;  in    vigore   dal  3.4.1992  - BU  1992,   129;   precedente  modifica:  BU  1972,
                        
                        
                    
                    
                    
                59.
                            156    Art.  modificato  dalla  L   20.6.1989;  in    vigore   dal  10.10.1989  -  BU  1989,   265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   la richiesta   scritta  sia  notificata  per  mezzo  di usciere  all’ufficiale   d’esecuzione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   sia   sottoscritta   dal  richiedente  o   dal  suo  procuratore  munito   di    mandato  speciale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   il richiedente  anticipi  le    spese  della   successiva  procedura.  L’omissione  di alcune  di    queste   condizioni  produce  nullità  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  graduazione  Art.  179  Se  l’incanto  non  è    domandato  nel    tempo  e    nei  modi  voluti  dal  precedente  articolo,  il  valore  dell’immobile  rimane  definitivamente  stabilito  nel  prezzo   stipulato  o   dichiarato.  Lo  stesso  immobile  resta  liberato  dalle   ipoteche  relative  ai    crediti   che  non  possono  venir   soddisfatti  col  detto  prezzo.  Riguardo  alle  altre  ipoteche  la  liberazione  avviene  a misura  del  pagamento  dei  creditori  utilmente  graduati  o   mediante  deposito  giudiziale.  La  graduatoria  è allestita   dall’ufficiale   d’esecuzione,   previa  ingiunzione  agli   interessati  di    notificargli  entro  venti  giorni    l’importo  dei  loro  crediti,  sia  per  capitale  che  per    interessi    e  spese,  e    sotto  comminatoria  che   i  crediti   non  insinuati  rimarranno   esclusi  dalla  partecipazione  alla   distribuzione  del  prezzo  o   del  valore   dichiarato.  Nel  compilarla  l’ufficiale  si    attiene   alle  norme  stabilite   dagli  art.  146,  147  della   legge  federale  sulla  esecuzione  e   sul  fallimento.  Le  contestazioni  relative  hanno  luogo  a   norma  dell’art.   148  della  legge   medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  termini  Art.  180  I   termini  fissati  nei  precedenti    articoli  non  possono  essere  prorogati  nemmeno  per  accordo  delle   parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  incanti   pubblici  Art.  181  Essendovi  richiesta  d’incanto,  l’ufficiale   d’esecuzione  vi    procede  a   norma  e   cogli   effetti  dell’art.  829   CCS.  La  liberazione   delle  ipoteche  a favore  del  compratore   all’incanto  ha   luogo  in    conformità  dell’art.  179.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) desistenza
                            Art.  182  La  desistenza   del  creditore  che  lo    ha  richiesto   non  può  impedire  l’incanto,   eccetto  che   vi  annuiscano  tutti   i  creditori  inscritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Ipoteca   legale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Principio  157  Art.  183  158  I  crediti   di diritto   pubblico  cantonale   a   favore  dello  Stato,  dei  Comuni,  delle  corporazioni,  dei  consorzi   e   di    altri  enti  di    diritto  pubblico  cantonale  aventi  una  relazione  particolare  con   immobili  siti  nel  Cantone,  sono  assistiti  da  ipoteca  legale  di  diritto    pubblico  solo  se  il   diritto  cantonale  lo  prevede;  a   meno   che   esso  disponga  diversamente,  valgono  le disposizioni  che  seguono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Oggetto  e   iscrizione   dell’ipoteca  legale  Art.  183a  159  1  L’ipoteca  legale  sorge  unitamente  da  essa  garantito,  indipendentemente  dall’iscrizione  nel  registro  fondiario,  e grava  l’immobile  al    quale  essa   si    riferisce.  In  presenza  di    più  immobili,  il pegno  è collettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ipoteca  legale  a   garanzia  di    importi  superiori  a   1’000  franchi  in    capitale  non  è   opponibile   a   terzi  in  buona  fede    se  non  è    iscritta  a    registro  fondiario    entro  quattro  mesi  dall’esigibilità    del  credito  garantito,  rispettivamente  entro  due    anni  dalla  sua  nascita,  conformemente  all’articolo    836  capoverso  2   CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  crediti  d’imposta  garantiti  inferiori  o pari  a   1’000  franchi,  non  è   richiesta  l’iscrizione   nel  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ipoteca  legale  prevale   sugli  altri  pegni  solamente  nei  casi  previsti   espressamente   dalla  legge.  I  pegni  che   prevalgono  su tutti  gli altri,  tra  di loro  occupano  il medesimo  rango.  Le   altre  ipoteche   legali  ottengono  il  grado  a    dipendenza  della    loro  costituzione;  esse  avanzano  di  grado    a    dipendenza  dell’estinzione  di    un  diritto   reale  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Effetti
                            157    Nota  marginale   modificata  dalla  L   27.6.2012;  in    vigore   dal  1.1.2012  - BU  2012,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                158
                            Art.  modificato  dalla    L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -   BU    2012,  467;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1925,  19;  BU  1988,  216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159    Art.  introdotto  dalla  L 27.6.2012;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2012,   467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  183b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’iscrizione  dell’ipoteca  legale  di diritto  pubblico  non   rende   imprescrittibile  il   credito  garantito.  Per  il   resto  valgono  le    disposizioni  del  CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  il   debitore   non  si    identifichi  con  il proprietario   del  pegno,  egli   non  potrà  invocare  l’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  capoverso  1  bis  della  legge  federale  dell’11  aprile  1889   sulla  esecuzione  e   sul   fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Estinzione
                            Art.  183c  161  Se  il credito  si    estingue  mediante   ammortamento,   prescrizione  condono  o in  altro  modo,  decade   in ogni  caso  anche  la    relativa  ipoteca.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Costituzione
                            Art.  183d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  fa  valere  un’ipoteca    legale,  oppure  vuole  impedirne  l’estinzione  mediante  iscrizione  a   registro  fondiario,  deve   emanare  una  decisione  di    diritto  impugnabile  contenente   tutti  gli  estremi  per  la  sua  costituzione,  salvo  i  casi    previsti  dalla  legge.  Vale  la  procedura  prevista    dalla  legge  che  la    prevede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ipoteca  legale  può  essere  iscritta  nel  registro  fondiario   in    via  provvisoria  mediante  annotazione.  In  caso  di  ricorso,  essa  può    essere  comunque  iscritta    nel    registro  fondiario,  indipendentemente  dall’effetto  sospensivo  dello   stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Radiazione
                            Art.  183e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’annotazione   e l’iscrizione  dell’ipoteca  legale   vengono  radiate  su autorizzazione  dell’avente  diritto,  rispettivamente    del  giudice    competente.  L’autorità  è  tenuta    a  chiedere  la  radiazione  di ipoteche   legali  divenute  prive  di    oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi  fa  valere  un  interesse  legittimo,  può  esigere  di  cancellare  l’ipoteca  legale.  In  caso    di  rifiuto,  l’autorità  competente  deve  emanare   una  decisione   suscettibile  di    ricorso  entro  il  termine  di    30  giorni.  Art.  183f  ...  164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ...  Art.  184  ...  165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  le    cartelle  ipotecarie  Art.  185  Per  la costituzione  di    cartelle  ipotecarie  sopra  beni  situati   nel  Cantone  non  è richiesta  la  stima  officiale   (843).  C.  Pegno  mobiliare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Pegno  sul   bestiame  Art.  186  Le  operazioni  di  pegno   sul  bestiame  senza  trasferimento  del  possesso  (885)  potranno  essere  fatte  solo  dalla  Banca  dello  Stato  e   dagli   istituti   di    prestito  e   dalle  società  cooperative  a ciò  specialmente  autorizzate   dal  Consiglio  di    Stato.  166  La  concessione  conferisce   la    privativa   dell’esercizio  nel   territorio  per  il   quale  essa  è fatta.  I   consorzi  di  allevamento    e  le  società    di  assicurazione  del  bestiame  saranno  prese  in  ispeciale  considerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Istituti  di prestito   a   pegno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    autorizzazione  167  Art.  187  L‘autorizzazione    ad  esercitare  un  istituto  di  prestito  a    pegno    (907-915)    è    data  dal  Consiglio  di    Stato,  sotto  riserva  della   istituzione  dell’esercizio  di    stato.  Tali  istituti  sono  obbligati  a tenere  una  contabilità   da   cui  risulti  il   principio,   l’esito  ed   il   valore  di    ogni  loro  operazione  di pegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                160
                            Art.  introdotto  dalla  L 27.6.2012;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2012,   467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161    Art.  introdotto  dalla  L 27.6.2012;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2012,   467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162    Art.  introdotto  dalla  L 27.6.2012;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2012,   467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163    Art.  introdotto  dalla  L 27.6.2012;   in    vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2012,   467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164  Art.  abrogato  dalla  L   14.10.2013;  in  vigore  dal  6.12.2013  -  BU  2013,  499;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                165
                            Art.  abrogato  dalla   L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  - BU  2012,  467.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166    Cpv.  modificato  dalla  L 14.1.1925;  in    vigore   dal  30.1.1925   -  BU  1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167    Nota  marginale   modificata  dalla  L   30.9.1996;  in    vigore   dal  1.3.1997  - BU  1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   Consiglio    di  Stato    fissa    mediante    regolamento  i  requisiti  per    il  rilascio    dell'autorizzazione  e    le  condizioni  per   della  stessa,   le disposizioni  circa   l'esercizio   del  prestito  a   pegno,  le esigenze  della  contabilità  e le    relative  modalità  di    controllo,   la    vigilanza  da   parte  del  Dipartimento  competente,  le  misure   disciplinari,  la  tassa  di  autorizzazione,  per  un  massimo  di fr.  1000.-   e la  tassa  annua  di  esercizio,  per  un  massimo  di    fr.  500.-  168
                        
                        
                    
                    
                    
                2. ricorso
                            Art.  187a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169  Contro  ogni  decisione  del  Consiglio  di  Stato  e    del  Dipartimento  competente  in  materia  di prestito  a pegno  è   dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. incanti
                            Art.  188  La  vendita  degli  oggetti  (910)  avviene  a   mezzo  dell’ufficio  delle  esecuzioni.  Art.  189  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  Capitolo   IV  Possesso  e   registro  fondiario  A.  Azioni  possessorie  (Art.  da  926  a 929  CCS)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. ...
                            Art.  190  ...  171
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Provvedimenti  d’urgenza  Art.  191  Così  l’attore  come  il   convenuto  possono  chiedere  al  pretore  delle   misure  provvisionali,  in  ispecie  per  la    conservazione  dello  stato   di fatto,   per  la    rimozione  di un  pericolo,  per  la    provvisoria  continuazione  o sospensione   dei  lavori   verso   garanzia,  o per  la    prova   a futura  memoria.  Il   pretore  deve  aggiungere  alle  sue  ordinanze  provvisionali  le    sanzioni  civili  e   penali  indicate   dalle  circostanze.  Quando  il   pretore  abbia   ordinato  il   contradditorio  sopra  una   misura  provvisionale,  tutte  le domande  dello  stesso  genere  desumibili  dallo   stato  attuale  devono  essere  proposte  per  un  solo  giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Azione  di  danno  Art.  192  Le  domande    di  risarcimento    di  danno  devono  essere    proposte  e    risolte  nel  giudizio  sull’azione  possessoria.  Eccezionalmente  la    liquidazione  del  danno  può  essere  rinviata  a   nuovo  giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  ...  Art.  193  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  B.  Registro  fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Rinvio
                            Art.  194  L’introduzione   e   l’organizzazione  del  registro  fondiario  e   le relative  disposizioni  transitorie  saranno  regolate  da  speciali  decreti  legislativi.  TITOLO   IV  delle  obbligazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Responsabilità  dei   funzionari  Art.  195
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173  La  responsabilità    degli  enti  pubblici    e    degli  agenti  pubblici    è  regolata  da  una  legge  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Incanti  pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168    Cpv.  modificato  dalla  L 30.9.1996;  in    vigore   dal  1.3.1997  - BU  1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169  Art.   modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,   473;   precedente  modifica:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                47.
                            170    Art.  abrogato  dalla   L   30.9.1996;  in vigore   dal  1.3.1997  - BU  1997,  47.
                        
                        
                    
                    
                    
                171
                            Art.  abrogato  dalla   L   17.2.1971;  in vigore   dal  1.2.1972  - BU  1971,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172    Art.  abrogato  dalla   L   17.2.1971;  in vigore   dal  1.2.1972  - BU  1971,  267.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173    Art.  modificato  dalla  L   24.10.1988;  in    vigore   dal  1.1.1990  - BU  1989,  337.
                        
                        
                    
                    
                    
                1. norma
                            Art.  196  Riservate    le  disposizioni  di  legge    sull’esecuzione  e    il   fallimento,  gli  incanti  pubblici  prescritti  dalla  legge  devono  essere  preceduti  da  sufficienti  pubblicazioni,  secondo    la  natura  dell’affare  ed   avvengono   a   mezzo  di    usciere.  Quando  la vendita  esiga  l’atto  pubblico,   l’avviso  degli  incanti  deve  aver  luogo   a   mezzo  del  Foglio  ufficiale  e   mediante  affissione  all’albo  del  comune  dove  si    trovano  i beni  e dei  due  viciniori.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. ...
                            Art.  197  ...  174
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  ...  Art.  197bis  ...  175  TITOLO   V  Disposizioni  transitorie  A.  Diritto  di famiglia  e   successorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Assistenza   fra  parenti  Art.  198  Le  questioni  di    assistenza  fra  i  parenti,  pendenti   all’entrata  in    vigore  della  presente   legge  saranno  proseguite   e decise  colle  norme  della   legge  26  gennaio   1903.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Regime  dei  beni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    regime  legale  anteriore  al    1°  gennaio  1912
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  conservazione  di  fronte  ai    terzi  Art.  199  176  I  coniugi   sposati,  senza  convenzione  matrimoniale  che   intendono  rendere   opponibile  ai  terzi  il   loro  precedente  regime    di  beni,  devono  fare  insieme,  anteriormente  al  1°  gennaio  1912,  un’analoga  dichiarazione  scritta  all’Ufficio   dei  registri   del  loro   domicilio  per  l’iscrizione   nel  registro  dei  beni  matrimoniali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  abbandono  nei  rapporti  fra  coniugi  Art.  200  I  coniugi  che  intendono  di  sottoporre  alla  legge  nuova  anche  i  rapporti    fra    di  loro,  nel  senso  dell’art.  9   cpv.   3,    del  Titolo  finale  CCS,  devono  farne  insieme  la notificazione  scritta   all’Ufficio  dei  registri  del  loro   domicilio  per  l’iscrizione  nel  registro  dei  beni  matrimoniali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    conservazione  del  regime  convenzionale   anteriore  Art.  201  I  coniugi,  che  intendono  rendere    opponibili  ai  terzi  le  convenzioni    matrimoniali  fra  loro  conchiuse  prima  dell’entrata  in    vigore   del  CCS,  nel  senso  dell’art.   10   del  Titolo  finale  CCS,  devono  comunicarle,  anteriormente  al    1°  gennaio  1912,   all’Ufficio   dei  registri  del  loro   domicilio  per  l’iscrizione  nel  registro   dei   beni  matrimoniali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    controversie  circa  il   regime  anteriore  Art.  201a  177  La  competenza  per  giudicare   in merito   a   controversie  fra  coniugi  che   mantengono  il  regime  matrimoniale  del  diritto  anteriore  (art.  9   e)  e   10  b)  Tit.  Fin.  CC)  è  demandata  al  giudice  competente  per  le  misure  giudiziarie  a   protezione  dell’unione  coniugale  (art.  4   cifra  5   LAC  e   419  CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Diritti  successori   fra   i  coniugi
                        
                        
                    
                    
                    
                1. in genere
                            Art.  202  I  diritti  di    successione   attribuiti  al    coniuge   superstite   dagli  art.  da   402  a   404  del   Codice  civile  ticinese   non  sono  considerati  come  attinenti  al regime  dei  beni  matrimoniali.  Di  conseguenza  i  diritti  successori   del  coniuge   superstite,  nel  caso   di    morte   di uno  dei  coniugi  dopo  il  31  dicembre  1911,  saranno  regolati  dalle   disposizioni   Codice  civile  svizzero  (462).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    imputazione  dei  lucri  dotali,   ecc  Art.  203  Se  tuttavia  esiste  fra  i  coniugi  un  contratto   dotale  od   altra  convenzione  matrimoniale,   i  quali  spieghino  i  loro    effetti  anche  dopo    l’entrata  in  vigore  del  CCS,  il   coniuge  superstite  deve
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174    Art.  abrogato  dalla   LF  21.12.1937  (CPS);  in    vigore  dal  1.1.1942  -  RS  311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175  Art.  abrogato  dalla  L   9.11.1992;  in  vigore  dal  22.12.1992  -  BU  1992,  415;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1937,  205.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176    Art.  modificato  dalla  L   23.11.1987;  in    vigore   dal  1.5.1988  - BU  1988,  125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177    Art.  introdotto  dalla  L 23.11.1987;  in    vigore  dal  1.5.1988  -  BU  1988,   125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            computare  nella  sua   porzione  ereditaria   ciò  che  acquista  in    forza  delle   convenzioni  matrimoniali  e  dei  lucri  dotali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  curatele  sostituite   dalla  podestà  dei  genitori  Art.  204  Coll’entrata  in  vigore    del  CCS    (1°    gennaio  1912),  le  municipalità  provvederanno  a  togliere  le    tutele  non   più   ammissibili   secondo  il   Codice  stesso  segnatamente  quelle  sui   minori  che  hanno  ancora   la    madre  (274).  La  soppressione  delle  singole  tutele   deve   essere  preceduta  dal  rendimento  definitivo  dei  conti  alla  municipalità  da  parte  del  curatore.  In  tutti   i casi  previsti   dall’art.  290  CCS,  la  delegazione   tutoria  si    fa  consegnare   un  inventario  della  sostanza  dei  figli.  Il   Consiglio  di    Stato  provvederà  per  l’esecuzione  di    questo  articolo.  B. Diritti  reali  ed  ipoteche  preesistenti  Art.  205  ...  178
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscatto
                            Art.  206  179  Qualora  una  parte  di edificio   non  abbia  i  requisiti  dell’art.  712  b del  Codice  civile  svizzero,  abbia  inoltre  un  valore  di  poca  entità  e  rappresenti  per    il  suo    proprietario  un’utilità  minima,  il  proprietario  della  parte  principale  può  domandarne    all’ufficiale    del  registro  fondiario    il   riscatto  al  giusto  valore.  L’ufficiale  del   registro  fondiario  decide  dopo  aver  fatto   allestire,  se  necessario,  i piani  dal  geometra  e  dopo  aver  proceduto  ad  un  esperimento  di  conciliazione.  La    decisione  dell’ufficiale  del  registro  fondiario  può   essere  impugnata  entro  30  giorni  davanti  al    Pretore  che  giudica  secondo  la    procedura  stabilita  dagli   art.  361   -  372  del  Codice  di    procedura   civile.   È esclusa   la    competenza  del  Giudice   di  pace:  è   riservata  quella   del  Tribunale  di  appello  come  agli  art.  302  - 305  del  Codice  di  procedura  civile.  180  Il   riscatto  non  può  essere  chiesto  dopo  che  sia  stato   effettuato  l’adeguamento   della   proprietà  per  piani  originaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    altri  diritti   aboliti  Art.  207  Gli  altri  diritti  reali   esistenti  a   norma  delle   leggi  cantonali,  ma  che   non  possono  più  essere  costituiti  secondo  il  CCS,  come  l’anticresi,  il  livello  e   le    piantagioni  sul  fondo   altrui  (678   e   20   Tit.  fin.),  sono  mantenuti  fino  alla  loro   estinzione  e   regolati,  in    difetto   di    titolo,  secondo  la consuetudine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    loro  iscrizione  Art.  208  Tutti  questi  diritti  devono  essere  menzionati   nel  registro   fondiario   e   nei  registri  provvisori  equipollenti,  sia  d’officio,  sia  a   richiesta   di    parte,   senza  di    che  non  sono  opponibili  ai terzi  di    buona  fede  (45  cpv.  1   Tit.  fin.).
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Censi
                            Art.  209  I   titoli  di  censo  (art.  810  ss.  del  CCT)  dovranno  essere    convertiti,  entro  cinque    anni  dall’entrata  in    vigore  del  CCS,  in rendita  fondiaria   ad  istanza   dell’una  o   dell’altra  parte,  senza  di    che  il  credito  corrispondente  alla  rendita  capitalizzata   al    4   per  cento  perderà  la    garanzia  sui  fondi  gravanti  (33  Tit.  fin.).  Questa  rendita  fondiaria    non  è    soggetta  alla  limitazione  del  valore  del    (848)  della  quale  circostanza  sarà  fatta  speciale  menzione  sul   nuovo  titolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Servitù  preesistenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    prescrizioni  acquisitiva  Art.  210  Le  servitù  che  potevano  acquistarsi  per  prescrizioni   a   norma  della  legge  anteriore,  ma  che  non  lo possono  sotto  l’impero  del  CCS,  sono  mantenute  solo  in quanto  la    prescrizione  si fosse  compiuta  prima  dell’entrata  in    vigore  del  medesimo.  §.    Tuttavia,  se  esse  si    riferiscono  a costruzioni  di    aperture  eseguite   senza  che  il   vicino  danneggiato  vi  abbia  fatto  opposizione  entro   un  congruo  termine,  benché  fossero  riconoscibili,  il giudice  potrà,  se  le  circostanze  lo  esigono,  accordare  mediante  equa  indennità,  al  possessore  di  buona    fede  il  riconoscimento  del  diritto   posseduto,  a   titolo  di servitù.
                        
                        
                    
                    
                    
                178
                            Art.  abrogato  dalla   L   20.4.1966;  in vigore   dal  1.7.1966  - BU  1966,  365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179    Art.  modificato  dalla  L   20.4.1966;  in    vigore   dal  1.7.1966  - BU  1966,  365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180    Cpv.  modificato  dalla  L 20.4.1966;  in    vigore   dal  1.7.1966  - BU  1966,  365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Questa  norma  vale  anche   per  i  diritti  di    passo,  di    acquedotto   e simili,  per  l’esercizio  dei  quali   esistono  delle  opere   visibili  e   permanenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. piantagioni
                            Art.  211  Gli  oppi,  i  peschi   e   i  salici  innestati  piantati  alla   distanza  dell’art.  326  CCT,   anteriormente  all’entrata  in vigore   della  presente  legge,  potranno  essere  conservati  ma  non  sostituiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Ipoteche  preesistenti
                        
                        
                    
                    
                    
                1. in genere
                            Art.  212  Le  iscrizioni  ipotecarie    valevoli  esistenti  al  31  dicembre  1911  conserveranno  la  loro  efficacia  e   renderanno  imprescrittibile  il  credito  che  garantiscono  senza    bisogno  di  rinnovazione  (807).  §.  Le  delegazioni  emesse  dagli  Istituti  di credito  prima  dell’entrata  in    vigore  del  CCS,  sotto  forma   di  obbligazioni  ipotecarie  rappresentanti  delle  quote  determinate   in un   prestito  ipotecario  unico,  sono  parificate  in  genere  ai  titoli    di  prestito  con  garanzia    immobiliare  disciplinati  dagli  art.  875  CCS  e  seguenti  con  le    conseguenze  previste  dall’art.   33  del  titolo  finale  del  Codice  stesso.  181
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    posti   di pegno  Art.  213  182  I  creditori  garantiti  da  ipoteche  costituite   prima   dell’entrata  in    vigore   del  CCS,  conservano  il  diritto  di    subentrare  nel  grado  delle   ipoteche  precedenti.  Questo  diritto  sarà  annotato  d’ufficio  nel  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    ipoteche  legali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  delle  donne  maritate  Art.  214  Le  ipoteche  legali  inscritte  a    tenore    dell’art.    7  n°  1    della    legge  ipotecaria,  e    delle  precedenti  analoghe  prescrizioni   del  Codice  civile  ticinese  a favore  delle  donne   maritate,  sui   beni  del  marito,  conservano  il   loro  effetto,  anche   dopo  il 31  dicembre  1911,   in quanto  i  coniugi  abbiano  fatto  l’opzione  per    il   precedente  regime  (art.  9  Tit.    fin.)  debitamente  iscritta    al  registro  dei  beni  matrimoniali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  del  somministratore  del   denaro  Art.  215  L’ipoteca   legale   a   favore  del  somministratore  del   denaro  per  l’acquisto  di    un   fondo   (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  n.  5,  legge   ipotecaria  21  ottobre  1891)  non  iscritta  fino  al    31   dicembre   1911  potrà  essere   iscritta  come  ipoteca   convenzionale  fino  al    31  gennaio  1912.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Del  venditore  e coeredi  Art.  216  Le  ipoteche    legali    a  favore  del    venditore  per  il   prezzo    del  fondo    e  dei  coeredi  per  la  garanzia  delle   quote  (art.  7   n. 4   e   6,    legge   ipotecaria  e   art.  837  e   838  CCS),   non  iscritte  il  31  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1911  potranno  essere  iscritte  fino  a   tre   mesi   dall’entrata  in    vigore  del  nuovo  Codice.  TITOLO   VI  Disposizioni  diverse  ed  abrogative  Art.  217
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183  Col  1°  gennaio  1912  restano  abrogati:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  civile  ticinese  del  15   novembre  1882  e   le    successive  variazioni  dello  stesso;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  sulle  curatele  del  6   giugno   1846;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sullo  stato  civile  e sul   matrimonio  del  4   dicembre  1878;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ipotecaria  21  ottobre  1891;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.   ogni   altra  incompatibile  od  in contraddizione  colla  presente.  Art.  218
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184  La  presente  legge    di  natura  urgente,  riservata,    in  quanto  necessaria,  la  ratifica    del  Consiglio  federale,  entra  in    vigore  col  1°  gennaio   1912  ad   eccezione  degli  art.  199  e   201  che  entrano  in  vigore  col  1°  luglio  1911.  Art.  219-220  ...  185
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181    Cpv.  introdotto   dal  DL   6.7.1916;  in vigore  dal  10.10.1916  -  BU  1916,  109.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182    Art.  modificato  dal   DL   1.12.1916;  in    vigore  dal  19.12.1916  - BU  1916,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                183
                            Art.  modificato  dalla   L   14.1.1925;   in vigore  dal  30.1.1925  - BU  1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184   Art.  modificato  dalla   L   14.1.1925;   in vigore  dal  30.1.1925  - BU  1925,  19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185    Art.  abrogati  dalla  L 14.1.1925;   in    vigore   dal  30.1.1925  -  BU  1925,   19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicata  nel   BU  1911  ,  69.