Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante
                            Regolamento  della  legge  cantonale  di  applicazione  della  legislazione federale   sulla  circolazione  stradale  e   la    tassa   sul traffico pesante  (RLACS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del  2   marzo  1999)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la legge  cantonale  di  applicazione   alla   legislazione  federale  sulla   circolazione  stradale  del  24   settembre  1985  (di  seguito  LACS),  decreta:  TITOLO   I  Competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  1  1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,   la    Sezione  della  circolazione  e   gli  organi  di    polizia,  sono  le  autorità   competenti  per  l’applicazione  delle   normative   in materia   di    circolazione  stradale  e di    tassa  sul  traffico  pesante  commisurata  alle  prestazioni,  riservato  quanto   previsto  ai    capoversi  seguenti.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  del    territorio,  Divisione  delle    costruzioni,  è   l’autorità  competente    per  l’esecuzione  delle  norme  legali  concernenti  la    segnaletica   stradale.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità,   Ufficio  del   medico  cantonale,  è l’autorità  competente  ad  applicare   quanto  previsto  dall’art.   4   cifre  7-8  LACS.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  dell’educazione,  della   cultura  e   dello  sport  è l’autorità  competente  ad   applicare,  in  collaborazione  con  il   Dipartimento  delle  istituzioni  e   le polizie  cantonale   e   comunali,   quanto  previsto  dall’art.  4   cifra   9   LACS;  esso  è   inoltre   competente  ad  organizzare  un’apposita  scuola  professionale  per  maestri  conducenti.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   circolazione   Ufficio  amministrativo  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione  della  circolazione,   Ufficio  amministrativo,  è competente  in    particolare:  a)  rifiutare,   o   annullare:  le    licenze  di    condurre  e per  allievo  conducente;  i permessi   internazionali  di    condurre;  i  documenti  di  controllo  e  le  eventuali    dispense  previste  dalle  disposizioni  federali  concernenti  i  conducenti   professionali  (OLR1/OLR2);  le    abilitazioni  a   maestro  conducente;  b)  rifiutare,   revocare  o annullare:  le    licenze  di    circolazione  e   le    targhe   di    controllo;  le    licenze  e le    targhe   temporanee  per  veicoli  a   motore  e   rimorchi  giusta   gli  art.  20  e   21   OAV;  c)   ordinare:  il   sequestro  di  licenze,  targhe,  permessi  e   documenti  di  cui    alle  lett.    a)  e  b)  del  presente  articolo;  un  esame   di    conducente,  in    caso  di dubbio  sulle  capacità   di    guida;  d)  rifiutare,   revocare  o annullare:  i  permessi  per    la  formazione  di  apprendisti    conducenti  di  autocarri    giusta  l’art.  20  cpv.  1  OAC;  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo   modificato  dal  R    4.5.2022;  in vigore   dal  6.5.2022  -  BU  2022,  123;   precedente  modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                147.
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    2.3.2004;  in    vigore  dal  1.5.2004  -  BU   2004,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    12.12.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  - BU  2006,  544.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  DE  12.3.2002;   in vigore  dal  15.3.2002  - BU  2002,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  DE  9.7.2002;   in vigore   dal  12.7.2002  -  BU  2002,   195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  modificato  dal   R    21.10.2008;  in vigore  dal  24.10.2008  -  BU  2008,   595;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  120  e   361;  BU  2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cifra  modificata  dal  R    11.11.2003;  in vigore   dal  25.11.2003  -  BU  2003,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’autorizzazione  per   la    circolazione  di    veicoli  di    un’azienda  senza  la licenza  di    circolazione  e  targhe  di  controllo  su  brevi  tratti  di strada  pubblica   per   passare   da   un   punto  all’altro  della  fabbrica  o   dell’officina   (art.  33   cpv.   1   OAV);  l’autorizzazione  per   le  corse  di  prova   secondo  l’art.  53  LCStr  sentito  il   parere  della  polizia  cantonale  e   dei  Municipi  interessati;  8  l’autorizzazione  per  le  manifestazioni  sportive  con  veicoli  a  motore  o    con    velocipedi  su  strade  aperte  al pubblico  (art.  52  LCStr),  come  pure  le    gare  di velocità  con   motoveicoli  su  prato,  le    gare  di    abilità  su  terreno  accidentato,   le    gare  di    velocità  con   veicoli   speciali  di    250  cmc  di    cilindrata   al    massimo   (es.  go-kart)  e   gli  slalom  automobilistici  (art.  94  cpv.  3, 95   cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ONC);  9  l’autorizzazione  per  le gare  podistiche  o   di velocità   con   animali  o veicoli  a trazione  animale  su  strade   aperte  al    traffico,  sentito  il  parere   della   polizia  cantonale  e   dei  Municipi  interessati;  l’autorizzazione  per  l’uso  di    altoparlanti   collocati  su  veicoli  all’arrivo   di competizioni   sportive,  sentito  il parere   dei   Municipi   interessati;  l’autorizzazione  per  la posa  di pubblicità  su  veicoli  in    caso   di    manifestazioni  (art.   70   OETV);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...;   i  contrassegni  di    parcheggio  per  persone  disabili  (art.  20a  cpv.   5   ONC);  e)  in    vendita  all’asta  o   a   prezzi  fissi  determinati  numeri  di    targa.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Sezione  della  circolazione  può  delegare    ai  Municipi,  nell’ambito  del  rilascio  della    licenza  per  allievo  conducente,  la    competenza  a   verificare   e   confermare  l’identità  del  richiedente  secondo   l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  OAC.  In    tal  caso  i  Comuni  sono  autorizzati  a   prelevare  una  tassa  di    fr.  10.--.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   circolazione   Ufficio  tecnico  Art.  3  12  La  Sezione   della   circolazione,  Ufficio   tecnico,   è   competente  in    particolare:  a)   ordinare  e   ad  effettuare:  i controlli  tecnici  di veicoli   che  precedono  la prima  immatricolazione;  gli  esami  successivi  dei  veicoli,  obbligatori    e  facoltativi,  e  ad  emanare  norme  tecniche  al  riguardo;  i controlli  tecnici  su  strada  in    collaborazione  con  la polizia;  gli  esami   per  gruppi  di ciclomotori  (art.  92  OAC);  gli  esami   dei  velocipedi  (art.  18  LCStr);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  le    perizie  tecniche  di    veicoli;  b)   esentare,  su  domanda,  le    aziende   del  ramo   che  hanno  diritto  di    far  uso   delle  approvazioni  tipo  dall’obbligo  di presentare  all’esame  singolo  i  veicoli  previsti  dall’art.  32   OETV;  c)  i  permessi   e le    autorizzazioni  speciali  previsti  dalla   legislazione   federale,  se del  caso  aver  sentito  le autorità  interessate;  d)   effettuare   gli esami  di    guida;  e)  le licenze  di    circolazione  e le relative  targhe;  f)  le    osservazioni  alle  competenti  autorità  in    caso  di    ricorso;  g)   ordinare:  il    sequestro  di  veicoli,  parti  di  essi  o  oggetti  di  equipaggiamento  non  conformi  alle  prescrizioni  (art.  221  cpv.   3   OETV);  s  tati rimessi in uno stato conforme alle prescrizioni (art. 221 cpv. 4 OETV);  h)  sull’attività  dei  maestri   conducenti,  con  facoltà  di prendere  le    misure  che   si rendono  i)  l)  rifiutare   e revocare:  l’autorizzazione  per  lo    svolgimento  dei  corsi  professionali  per  maestri   conducenti;  l’autorizzazione  per  organizzare  corsi   di    formazione  complementare  (art.  27e  OAC);  l’autorizzazione  per  animatori  di    corsi   di    formazione  complementare  (art.   64a  OAC);  m)   applicare   le    disposizioni  previste  dall’OSAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  della   circolazione   Ufficio  giuridico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dal  R    8.7.2015;  in vigore  dal  1.9.2015  -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    8.7.2015;  in vigore  dal  1.9.2015  -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  introdotta   dal   R    3.5.2017;   in vigore  dal  5.5.2017  -  BU  2017,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  introdotto  dal  R    18.3.2003;  in vigore   dal  1.4.2003  -  BU  2003,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  modificato  dal  R    21.10.2008;  in    vigore  dal   24.10.2008  -  BU  2008,   595.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal   1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4  14  La  Sezione   della   circolazione,  Ufficio   giuridico,  è   competente  in particolare:  a)  la  revoca    della  licenza  di  condurre,  della  licenza    per  allievo  conducente,  della  licenza  di  ciclomotori  e   del  permesso  internazionale   di condurre;  la    revoca  dell’abilitazione  a   maestro  conducente;  il   divieto  di    circolazione  su  territorio   svizzero  a   conducenti  stranieri;  il   divieto  di    circolazione  per  ciclisti,  conducenti  a trazione   animale  o   di    conducenti  di  altri  veicoli  sprovvisti   di    motore;  l’ammonimento;  la    riammissione  alla   guida  dopo  riesame  della  misura  amministrativa  in    vigore;  il   rifiuto  dell’ammissione  alla  guida  di candidati   conducenti;  b)   ordinare:  un  nuovo  esame  al  conducente,  anche  di  ciclomotori  e    di  velocipedi,  sulla  cui    idoneità  esistono  dubbi;  perizie  mediche,  psicotecniche,    psichiatriche    o   altre  specialistiche  atte    a   stabilire,  in  casi  dubbi,  il   grado  di idoneità   alla  guida  dei  conducenti  o   di coloro  i quali   richiedono  la licenza  di  condurre;  l’insegnamento   delle  norme  della  circolazione  giusta   l’art.   40  segg.   OAC;  la  confisca  e    la  distruzione  degli    apparecchi    e    dispositivi  che    ostacolano,  perturbano  e  vanificano  i  controlli  ufficiali   della   circolazione  stradale  (art.   98a  LCStr);  15  il   sequestro  dei  documenti  di cui  alla  lett.   a)  cifra  1   e   2 del  presente   articolo;  c)  le    osservazioni  alle  autorità  competenti  in    caso  di    ricorso;  d)  alle    competenti  autorità    giudiziarie  ed  amministrative  cantonali    o    confederate,  che  ne  facessero  richiesta,  le informazioni  sui  provvedimenti   in    materia  di circolazione  stradale  dei  conducenti  di    veicoli;  alle   competenti  autorità   federali  le    informazioni  sui  provvedimenti  amministrativi   adottati;  e)   agli  organi  di    polizia   complementi,  supplementi  d’inchiesta  o rapporti  informativi;  f)    istruire  e  decidere  le  contravvenzioni    e   le  denunce  previste    in  materia  di  circolazione,  di  ferroviaria  e   di durata   del   lavoro  e   del  riposo  dei   conducenti  professionali,  salvo  nei  casi  competenza  delle   autorità  giudiziarie;  g)  la    multa   ai    contravventori  del  divieto  giudiziale;  16  h)  sulle  modalità  d’insegnamento   delle  norme  della  circolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Polizia  cantonale  Art.  5  17  La  polizia  cantonale  è   competente   in particolare:  a)   effettuare  i  controlli  della  circolazione   previsti   dall’Ordinanza  sul   controllo  della   circolazione  (OCCS)   e   dall’Ordinanza  dell’Ufficio  federale  delle  strade  concernente  l’Ordinanza  sul  della  circolazione   stradale  (OOCCS  - USTRA);  b)  a    far  sottoscrivere  il  divieto  di  circolazione  su  territorio  svizzero  alle  persone  in  possesso  della  l  icenza  di  condurre  straniera  fino  a  decisione  contraria  da  parte  dell’autorità  amministrativa  e  a  t  rasmettere subito le licenze ed i relativi rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  4 LCS, art. 30 e seguenti OCCS);  c)  le  licenze  e   le  targhe  di  controllo  temporanee    per  i  veicoli    a  motore  o   i  rimorchi,  agli   art.  20  e   seguenti  OAV  nonché  le    licenze   per  i veicoli  di    riserva  giusta  gli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 e seguenti  OAV;  18  d)    accertare  i   fatti    in  caso  d’infortunio  trasmettendone  il   rapporto  alle  competenti  autorità  vi  sia    sospetto    di  reato  perseguibile    d’ufficio  o  quando  una  parte  lo  richieda,  a   prendere  atto  della  rinuncia  delle  parti   all’accertamento  in    assenza  di    motivi  effettuarlo  d’ufficio;  e)   ordinare  appropriati  esami  per  l’accertamento  dello  stato  di ebrietà   secondo  gli  art.  55  LCStr  gli art.   10  e seguenti   OCCS;  19
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art.  modificato   dal  R    21.10.2008;  in vigore   dal  24.10.2008  - BU  2008,  595;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal   1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  modificata  dal  R    9.11.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  443.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato   dal  R    21.10.2008;  in vigore   dal  24.10.2008  - BU  2008,  595;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Lett.  modificata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal   1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal   1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  immediatamente    alle  autorità  giudiziarie  i  rapporti  preliminari  sui    reati  e  sugli  della  circolazione  che    giustificano    provvedimenti  di  loro    competenza,  segnatamente  sequestri,  cauzioni,  necroscopie,   e a procedere  alle  inchieste  preliminari   nei  limiti  delle  di    procedura  penale;  g)  le  infrazioni    alle    norme  della  circolazione  e   a   perseguirle  secondo  la  procedura  rispettivamente   a   denunciarle  alla   Sezione   della   circolazione,  Ufficio  giuridico,  se  procedura  disciplinare  non   è   applicabile   o   se  il contravventore  non  ha  effettuato   il  pagamento  termini    di  legge,  come    pure  ad  incassare    i  relativi  depositi    cauzionali    previsti  dall’art.  17  h)  c  i)  gli apparecchi  ed  i  dispositivi   che  ostacolano,  perturbano   o   rendono  inefficaci  i  ufficiali  della    circolazione    stradale    ed  a    tenerli  a    disposizione    della    Sezione  della  Ufficio   giuridico;  l)   per  il   controllo  dei   veicoli  in caso  di    difettosità  minori  ed  a notificare  alla   Sezione  della  Ufficio   tecnico  per   l’esame  successivo,  i  veicoli  che  hanno   subito  danni   importanti  che   presentano  gravi  difetti  secondo  gli  art.   34  cpv.  1   OETV   e   23   e   seguenti   OCCS,  nonché  che,  citati  per  difettosità   minori,  non  sono  stati  presentati;  m)  per  fini  statistici,  all’autorità  federale  competente  gli  infortuni  della  circolazione;  n)  per  ragioni    di  sicurezza  stradale,    i  veicoli  o   i  convogli  qualora  sia  richiesto    dalle  od  ordinato  dall’autorità   competente;  o)  in casi  urgenti,  il   nome  dei  detentori  di  veicoli  e   dei  loro   assicuratori  qualora   il  renda  verosimile  un  sufficiente  interesse   come   previsto   dall’art.  126  OAC;  p)  visione  dell’elenco  dei  locatari   di    veicoli  a   motore  presso   i  noleggiatori  professionali  l’art.  70   cpv.   1   OAC;  q)  i  controlli  della  velocità  mediante  installazioni   di    controllo  fisse  e   semistazionarie;  20  r)  sulla  chiusura  delle  strade  interessate  in caso  di    manifestazioni   ricreative  e ad  la chiusura  o   a   delegarla  all’autorità  comunale.   La   domanda  dev’essere   inoltrata  Polizia  cantonale  stradale,   entro  il termine  di    2   mesi  dalla   data  prescelta;  21  s)   adottare,  in virtù  di    leggi  e   decreti  federali  o   cantonali,  tutte  le    misure  di esecuzione  che  non  espressamente   attribuite  ad  altre   autorità;  22  t)  sull’utilizzo  delle   strade  interessate  in    caso  di manifestazioni  ricreative   che  non  richiedono  la    chiusura  (segnatamente   in    caso  di    cortei  o raduni)  e   ad   autorizzarne   l’utilizzo  a   delegarlo  all’autorità   comunale.   La  domanda   dev’essere  inoltrata   alla   polizia  cantonale   -  V  gendarmeria  stradale  - entro   il   termine  di    2   mesi  dalla   data   prescelta.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corpi  di  polizia  comunale  strutturati  24  Art.  6  1  I  corpi   di    polizia  comunale  strutturati  svolgono   le    seguenti   funzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  a)  dei  controlli     della     circolazione  previsti  dall’Ordinanza     sul  controllo  della  stradale    (OCCS)  e   dall’Ordinanza    dell’Ufficio    federale  delle  strade  concernente  sul   controllo  della   circolazione  stradale  (OOCCS   - USTRA);  26  b)  delle  infrazioni  alle    norme  della  e  perseguimento  secondo  la  disciplinare,    rispettivamente  denuncia    alla    Sezione  della  circolazione,  Ufficio  se  la procedura   disciplinare  non  è   applicabile  o se  il   contravventore  non  ha  effettuato  pagamento  nei    termini  di  legge,  come    pure  l’incasso  dei  relativi  depositi  cauzionali  previsti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17   LACS;  c)  dell’esame  preliminare     dell’alito  per  l’accertamento  dello  stato  di  ebrietà  constatazione  e    perseguimento  dell’infrazione    di  guida  in  stato  di  ebrietà  sino   allo   0.79‰;  27  d)  delle  tracce  in    caso  di incidenti   della   circolazione;  e)  di incidenti  della  circolazione   per  i  quali  non  si procede  all’accertamento  dei  fatti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2015;   in    vigore   dal  1.9.2015  -  BU  2015,  407;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                276.
21
                            Lett.  reintrodotta  dal  R   8.5.2019;  in vigore   dal  10.5.2019   - BU   2019,   147;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            276;  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Lett.  introdotta   dal   R    11.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  276.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  introdotta   dal   R    29.1.2020;  in    vigore   dal  31.1.2020  -  BU  2020,  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Nota  marginale  modificata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore  dal   1.9.2015  -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Frase  modificata  dal   R    8.7.2015;  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Lett.  modificata  dal  R    21.10.2008;  in    vigore   dal  24.10.2008  -  BU  2008,   595.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  modificata  dal  R    14.2.2006;   in vigore  dal  17.2.2006  - BU  2006,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   dei   fatti   in    caso  di    incidente   con  soli  danni  materiali;  g)  di    controlli  della   velocità   ed  accertamento  delle   infrazioni   mediante  installazioni  di  mobili,  sequestro  delle   licenze  di condurre  ed  intimazione  del  divieto  di circolare  su  svizzero.  I  controlli   di velocità  nella  «zona  con  limite   di    velocità   massimo   di    30  km/h»  nella  «zona  d’incontro»  sono  di loro  esclusiva   competenza;  28  h)  degli    apparecchi  e    dispositivi  che  ostacolano,  perturbano    o    rendono  inefficaci  i  ufficiali    della    circolazione    stradale  e    loro  messa    a    disposizione  della    Sezione  della  Ufficio   giuridico;  i)  di  un  preavviso,  o  di  una  decisione    su  delega  della    Polizia  cantonale,  relativi    alla  delle  strade  per   manifestazioni  ricreative  locali,   sul   territorio   di    loro  competenza;  29  l)  del   collaudo  dei  ciclomotori;  30  m)  dei  ciclomotori  e   distruzione  delle  parti   manomesse  e   non  conformi  alle  prescrizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  n)  per   il   controllo   dei  veicoli   in caso  di    difettosità  minori   e   notificazione  alla  Sezione  della  Ufficio  tecnico,  per  l’esame    successivo,  di  veicoli  che    hanno    subito  danni  o che  presentano  gravi  difetti  (art.  34   cpv.  1 OETV),  nonché   di quelli  che,  citati   per  minori,   non   sono  stati  presentati;  o)  di un  preavviso   o   di    una  decisione  relativi  all’utilizzo  delle  strade  (su  delega  della  polizia  per    manifestazioni    ricreative    locali  che  non  richiedono  la  chiusura  delle  strade  in caso  di    cortei   o   raduni),   sul  territorio   di    loro   competenza.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  tra  organi  di  polizia  Art.  6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  polizia  cantonale  garantisce  il   supporto  e   la    consulenza  ai corpi  di polizia  comunale  strutturati  nell’ambito  dei  controlli  di  velocità,  della    durata    del  lavoro  e  del  riposo    dei  conducenti  professionali  di  veicoli  a    motore,  della  segnaletica  e    dell’educazione  stradale,  per  assicurare  un’applicazione  armonizzata   degli   stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   dell’applicazione  del  cpv.  1   la polizia   cantonale  può  definire  l’obbligatorietà  dell’uso  di  strumenti  o   piattaforme  informatiche  condivise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  del   traffico  fermo  e   della  «zona  pedonale»  35  Art.  7  36  1  Gli  ausiliari  di    polizia  adeguatamente  formati   sono  competenti  per  notificare   al    corpo  di  polizia  comunale  strutturato   da  cui  dipendono   le denunce  per  infrazioni  rilevate   nel  caso  di    veicoli  in  stazionamento  e   al segnale  di    prescrizione  «zona  pedonale».  Tale  facoltà  non  necessita  di ulteriori  formalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  privati  di    sicurezza  autorizzati  ai sensi  della  legge  sulle  prestazioni   private   di    sicurezza  e  investigazione  del  9   novembre  2020  e   adeguatamente  formati  sono  competenti  per  notificare  alla  Sezione  della   circolazione,  Ufficio  giuridico,   le    denunce   per  infrazioni  rilevate  nel  caso  di veicoli  in  stazionamento  e   al segnale  di    prescrizione  «zona  pedonale».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  particolari  circostanze  lo dovessero   giustificare,  enti   pubblici  o   privati   sono  autorizzati  a  notificare,  per    il   tramite  di  persone    adeguatamente  formate,  le  denunce  per  infrazioni  rilevate  nel  caso  di veicoli  in    stazionamento   alla  Sezione  della  circolazione,  Ufficio  giuridico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo   svolgimento  dei   compiti  menzionati  ai    cpv.  2   e   3   deve  essere   autorizzato   dalla  polizia  cantonale  che  ne   fissa  le    condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organi  dell’amministrazione  delle  dogane
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2015;   in    vigore   dal  1.9.2015  -  BU  2015,  407;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                276.
                            29  Lett.  reintrodotta  dal  R   8.5.2019;  in vigore   dal  10.5.2019   - BU   2019,   147;  precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                276.
                            30  Lett.  modificata  dal  R    14.2.2006;   in vigore  dal  17.2.2006  - BU  2006,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Lett.  modificata  dal  R    14.2.2006;   in vigore  dal  17.2.2006  - BU  2006,  68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Lett.  reintrodotta  dal  R   29.1.2020;  in vigore  dal   31.1.2020   -  BU  2020,  24;  precedente  modifica:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                407.
                            33  Cpv.  abrogato   dal   R    8.7.2015;   in vigore  dal  1.9.2015  -  BU  2015,  407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dal  R    8.7.2015;  in vigore  dal  1.9.2015  -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R    8.7.2015;   in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,  407;   precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2003,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.   modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore  dal   1.9.2015  -  BU  2015,   407;   precedenti   modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            361;  BU  2009,   373;   BU  2013,  276.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dal   R    10.11.2021;  in    vigore   dal  12.11.2021  -  BU  2021,   324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8  1  Gli  organi  doganali  sono   competenti  ad  effettuare  i  controlli   previsti  dall’art.  4   OCCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  esercitano   inoltre  le funzioni  loro   espressamente  delegate  dal  Dipartimento   delle  istituzioni,  in  particolare:  a)  delle    infrazioni    alle    norme  della    circolazione  stabilite  nell’atto    di  delega  e  secondo   la    procedura  disciplinare  rispettivamente  denuncia  alla  Sezione  della  Ufficio     giuridico,  se  la  procedura  disciplinare     non  è   applicabile     o   se   il  non  ha  effettuato  il  pagamento  nei  termini  di  legge,  come  pure  l’incasso  dei  depositi  cauzionali   previsti   all’art.  17  LACS;  b)  dei  reati  della    circolazione  stabiliti  nell’atto    di  delega  previo  accordo  con  la  penale  e   trasmissione   dei  rapporti  alla   Sezione   della   circolazione,  Ufficio  giuridico;  c)  dell’esame  preliminare  dell’alito   per   l’accertamento  dell’ebrietà;  d)  degli    apparecchi  e    dispositivi  che  ostacolano,  perturbano    o    rendono  inefficaci  i  ufficiali    della    circolazione    stradale  e    loro  messa    a    disposizione  della    Sezione  della  Ufficio   giuridico;  e)   altra   funzione,  nei  limiti  della  legge,   se richiesta   dalle  circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   delega  a   svolgere  i  compiti  previsti   dal  cpv.   2   deve  essere  richiesta   dalla  Direzione   delle  dogane  al  Dipartimento  delle  istituzioni,  il quale  ne   fissa   le condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incasso  delle  multe  disciplinari   e   rimborsi  Art.  9  39  Il  Dipartimento  delle  istituzioni  può    autorizzare  i  corpi    di  polizia  comunale    strutturati    a  trattenere  l’importo  delle  contravvenzioni   incassate  in    via  disciplinare  e corrispondere  agli  stessi,  in  caso  di avvio  della  procedura  ordinaria,  a   titolo  di    rimborso  spese,  un   importo  compreso  tra   fr. 40.–  e  fr. 60.–  per   ogni  multa.  TITOLO  II  Capitolo   I  Licenze   di  circolazione  e targhe
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzione
                            a)  persone  morali  Art.  10  La  licenza  di    circolazione  è rilasciata  alle   persone  morali   o alle   unioni  di    persone,  solo  se  presentano  l’estratto  d’iscrizione  nel  registro  di    commercio  o   un  altro   atto  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  stranieri  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  La  licenza  di  circolazione  per  l’immatricolazione  definitiva    è  rilasciata  ai  detentori  provenienti  dall’estero  solo  se  in    possesso  di    un   permesso  di    domicilio  o di    dimora  annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  di messa  fuori  circolazione  Art.  12  41  Il  detentore  o  il   proprietario    di  un  veicolo    a    motore  deve  fare  annullare  la  licenza  di  circolazione  e   l’eventuale  duplicato   giusta   l’art.  81  cpv.  1   OAC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Furto  e   smarrimento  Art.  13  42  In  caso  di    furto  e   di    smarrimento   delle  targhe,  il   detentore  deve  denunciare  al    più  presto  il  fatto  alla   polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formato  delle  targhe  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  formato  è   stabilito  nei  limiti   previsti   dalle  norme  federali  in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    targhe  posteriori  degli  autoveicoli,  rimorchi,    veicoli  da    lavoro,    veicoli  speciali,    le  targhe  professionali  e  provvisorie    sono  disponibili  su  richiesta  sia  nel  formato  lungo  (lunghezza  50    cm  -  altezza  11   cm)  sia  nel  formato  alto  (lunghezza  30  cm  -  altezza   16  cm).  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegnazione  targhe   tramite   asta  o   a prezzo  fisso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dal   R    21.10.2008;  in    vigore   dal  24.10.2008  -  BU  2008,   595.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal  1.9.2015  -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Cpv.  modificato  dal   R    11.11.2003;  in    vigore   dal  25.11.2003  -  BU  2003,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  abrogato   dal   R    11.11.2003;  in    vigore   dal  25.11.2003  - BU  2003,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Determinati  numeri  di  targa  possono  essere  messi  all’asta  ed  assegnati    al  miglior
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  numeri  di targa  a   una,   due   e   tre  cifre  così  acquistati  possono  essere  ceduti  unicamente  al coniuge,  al  partner  registrato,  ai    genitori  e ai figli;  per  le    persone  giuridiche  agli   organi  delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  della  circolazione  emana   apposite  direttive.  Capitolo  II  Licenze  e   targhe   di  controllo  temporanee
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzione
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Le  licenze  temporanee  per  i   veicoli  a    motore  o  i   rimorchi,    ad    eccezione  dei  veicoli  destinati  all’esportazione,  sono  concesse  conformemente  all’art.  20    segg.  OAV  a    persone  con  domicilio  in    Svizzera.  Art.  17-18  ...  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imposte  di  circolazione  e   tasse  Art.  19  L’imposta  di  circolazione  e   le tasse  vengono  prelevate  conformemente  al  regolamento  di  applicazione  della   legge   sulle  imposte  e   tasse  di    circolazione  dei  veicoli  a motore.  Capitolo   III  Circolazione  di  veicoli  speciali  ed  esecuzione  di  trasporti   speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  20  La  circolazione  di    veicoli  speciali   e   l’esecuzione  di trasporti  speciali  secondo  gli  art.  78   e  segg.  ONC   è   subordinata  ad  un  permesso  rilasciato   dalla   Sezione  della   circolazione,   Ufficio   tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda    per  il   rilascio  di  un  permesso    speciale  deve  essere    presentata,  tramite  apposito  questionario,  per  iscritto  almeno  7   giorni  prima,  indicando  i  seguenti   dati:  a)  del  richiedente   o del  detentore;  b)  del  veicolo  e/o  del   rimorchio,  marca,  numero  di    targa,   numero  degli  assi;  c)   del   trasporto,  luogo  di    carico  e   di    scarico;  d)  da   trasportare;  e)    e    peso  del  trasporto  (lunghezza,  larghezza,  altezza,    peso  del  veicolo  e/o  del  a  vuoto,  peso  del  convoglio,  pressione    sugli    assi,    velocità  massima  autorizzata,  anteriore  e   posteriore).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   permesso   può  essere  chiesto   per  un  solo  viaggio  o   per  più   viaggi.  In    quest’ultimo  caso   dev’essere  pure  indicato   il   numero  complessivo  dei  viaggi  che  si    intendono  effettuare  e   le date  in    cui  avranno  luogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scorta  della   polizia  Art.  22  48  Se  la    Sezione  della  circolazione,   Ufficio  tecnico,   per  ragioni   di sicurezza  stradale,  esige  che  il   veicolo    speciale    o   il   trasporto  speciale  sia  scortato  dalla  polizia  cantonale,  tali  scorte  sono  soggette  a    tassa  secondo  il  regolamento    concernente  le  tasse  per  le  prestazioni  della  polizia  cantonale  del  29  settembre  2016.  Capitolo  IV  Segnaletica  stradale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  23  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’area  del  supporto  e   del  coordinamento  della  Divisione   delle   costruzioni  è competente:  a)    approvare,  mediante  decisione  formale,  la  segnaletica  verticale    ed  orizzontale    sia    essa  e   definitiva,  riservato  l’art.  5   cifra  4   LACS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.   modificato  dal  R    3.5.2017;  in    vigore  dal   5.5.2017  -  BU  2017,   128;   precedenti   modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            361;  BU  2007,   702.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal   25.11.2003  -  BU  2003,   361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  abrogati  dal  R    11.11.2003;  in vigore   dal  25.11.2003  - BU  2003,  361.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Art.  modificato  dal  R    4.5.2022;  in    vigore   dal  6.5.2022  -  BU  2022,   123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dal  R    10.6.2005;   in vigore  dal  17.6.2005  - BU  2005,  193.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sul   Foglio  ufficiale  le    prescrizioni  locali  di    cui  agli  art.  101  cpv.  2,    107  cpv.  2   OSStr.,  l’art.   5 cifra  4   LACS;  c)  sulla  soppressione  della  segnaletica  (art.  104  cpv.  1   OSStr.),  riservato  l’art.  5 cifra  LACS;  d)  i  casi   speciali  previsti  dagli   art.  104   cpv.  5,    cpv.  6,    112  OSStr.,  riservato  l’art.  5   cifra  4  e)  le    autorizzazioni  scritte  secondo  l’art.  17   cpv.  1   OSStr.;  f)  i  provvedimenti  di  segnaletica    necessari  per  la  sicurezza  della    circolazione  sulle  e    sulle    piazze    di  proprietà  privata  aperte  al  traffico,    sentito    il   parere  dei  Municipi  e   dei  proprietari;  g)   emanare  le    istruzioni  necessarie   per   l’applicazione  delle  norme  federali;  h)  in  collaborazione  con  le  polizie  cantonale  e  comunale,  sulla    segnalazione,  ed  illuminazione  dei  cantieri,  riservato  l’art.  5   cifra  4   LACS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Area  dell’esercizio  e della  manutenzione  della   Divisione   delle  costruzioni  è   competente:  a)   ufficializzare  la    segnaletica  provvisoria   di    cantiere   sulle   strade  nazionali;  b)    autorizzare  la  segnaletica  provvisoria    di  cantiere  sulle  strade  cantonali,    per  una  durata  di 60  giorni,   esclusa  la    pubblicazione  delle  prescrizioni.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  in cui  è prevista  l’occupazione   di    strade  pubbliche  giusta  l’art.  45  della  legge   sulle  strade  del  23   marzo  1983,  le autorizzazioni  relative  alla  segnaletica  verticale  e   orizzontale  sono  rilasciate  dall’Ufficio  del  demanio,  congiuntamente  all’autorizzazione  demaniale,  previo   preavviso  del  servizio  competente  giusta  i  capoversi  1   e 2.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  del  proprietario  Art.  24  Il   proprietario  della  strada  è   competente:  a)  tracciare  o sopprimere  la    segnaletica;  b)   eseguire   la manutenzione  della   segnaletica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  dei  Municipi  Art.  25  I  Municipi  sono   competenti  a   rilasciare   singole  autorizzazioni  scritte   in    deroga  ai divieti  e  alle  limitazioni   alla   circolazione  sulle   strade  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limitazione  temporanea  del  traffico  Art.  26  1  Gli  agenti  della  polizia    cantonale    e    comunale  sono  competenti,  in  casi  speciali,  a  prendere  le    misure   richieste  dalle  circostanze,  in    particolare  a   limitare  o deviare  temporaneamente  il  traffico  (art.  3   cpv.   6   LCStr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure   temporanee  adottate  dagli  agenti  di    polizia  che  restano  in    vigore   più  di    otto  giorni,  devono  essere  approvate   dall’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Posa  dei  segnali  Art.  27  I  segnali  soggetti  a   pubblicazione  possono  essere   posati  soltanto   quando  la    decisione  è  cresciuta  in    giudicato,  riservate  le eccezioni   stabilite   all’art.   107  cpv.  1   seconda   frase   OSStr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizioni
                            Art.  28  1  Le  opposizioni  di    cui  all’art.  106  cpv.  1   OSStr.   devono   essere  presentate   alla  Divisione  delle  costruzioni  rispettivamente   ai    Municipi   se  beneficiano  della  delega  dipartimentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la  loro  decisione  è    dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  entro  il  termine  di  30    giorni  dalla  notifica.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese    per  l’acquisto,  la  posa  e    la  manutenzione  della    segnaletica  verticale    od  orizzontale,  sono  a    carico    del    Cantone  per  le  strade  cantonali,    riservati  eventuali    accordi  con    i  comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le strade  comunali,   consortili,  forestali,  patriziali   e   private,  le stesse,   come  pure  quelle   inerenti  le  opere  per  la  moderazione  del  traffico  e    dei  passaggi  pedonali,  sono  a  carico    dei  rispettivi  proprietari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  introdotto  dal  R    12.12.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  544.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  introdotto  dal  R    4.5.2022;  in    vigore  dal   6.5.2022   -  BU   2022,  123.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    8.7.2015;  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                53
                            Cpv.  modificato  dal   R    12.12.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,   544.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  modificato  dal   R    18.2.2014;  in    vigore  dal   1.3.2014  - BU  2014,  119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    spese  per  l’acquisto,    la  posa  e    la  manutenzione  della  segnaletica  verticale  e  orizzontale  all’interno  degli  abitati,  sono   a   carico   dei  comuni.  Capitolo   V  Contrassegni   di parcheggio  per  persone  disabili  55
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolare
                            Art.  30  56  1  Le  persone  disabili  e  le  organizzazioni    che  le  trasportano  frequentemente  possono  beneficiare  di    facilitazioni  di    parcheggio.   A   tale  scopo  esse  devono   richiedere  il  rilascio   dell’apposito  contrassegno  di    parcheggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  persone  disabili  s’intendono    coloro  che,  a  causa  di  una  netta  riduzione  della  capacità  deambulatoria,  non   possono  -  in modo  permanente  o   per  un  periodo  temporaneo   di    almeno  sei  mesi  -  spostarsi  a  piedi  su  una  distanza  superiore    a    200  metri    circa  oppure    necessitano  per  i   loro  spostamenti  di    mezzi  ausiliari  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Art.  31-32  ...  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificato  medico  Art.  33  58  1  Il  contrassegno  di  parcheggio   deve  essere   richiesto  tramite  istanza  scritta  e motivata  allegando  l’apposito  certificato  medico  compilato   dopo  verifica  dello  stato  di    salute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   medico  cantonale  preavvisa  i  casi   dubbi  e,    ove   necessario,   stabilisce   direttive  per  la compilazione  del  certificato  medico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  e durata  Art.  34  59  1  Il  contrassegno  di  parcheggio    non  è    trasmissibile.  Esso  è    valido  unicamente  nella  misura  in  cui    sia    utilizzato  dal  disabile    medesimo    o  nel    periodo  in  cui    egli  è  trasportato  o  accompagnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contrassegno  deve  essere  apposto  in  modo  ben  visibile    dietro    il    parabrezza  del  veicolo  unitamente  al disco  orario.  La  sua  durata  è   iscritta  sul   documento.  Il   periodo  di    durata  è   determinato  dalla  natura   dell’infermità  e non  supera  in    ogni   caso  i  cinque  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti
                            Art.  35  61  1  Il  contrassegno  di    parcheggio  consente   al titolare   di    parcheggiare:  a)  tre    ore  al  massimo  in  aree  con  un  segnale    o    una  demarcazione  indicante    il  divieto    di  b)  un  tempo  illimitato   nei  parcheggi;  c)  due  ore  al    massimo  nelle  zone  d’incontro,  anche  al    di    fuori  delle   aree   contrassegnate  dagli  segnali  o   demarcazioni;   nelle  zone  pedonali  vale   la stessa  autorizzazione   a   condizione  siano   consentite  eccezioni  al    divieto   d’accesso  nella   zona,  purché  non    si    crei  pericolo    o   intralcio  per  la  circolazione    e  non  vi    siano  posti  di  parcheggio  liberi  senza  limiti  di    tempo  nelle   immediate   vicinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contrassegno  non  è   valido  nelle   zone  di    parcheggio  gestite  da   privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  36  63  In  caso  di    abuso  il   permesso  può  essere  revocato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  tecnico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Titolo   modificato  dal  R    23.5.2006;  in    vigore  dal  26.5.2006  -  BU   2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dal  R    23.5.2006;   in vigore  dal  26.5.2006  - BU  2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                57
                            Art.  abrogati  dal  R    23.5.2006;  in    vigore   dal  26.5.2006  -  BU  2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  modificato  dal  R    23.5.2006;   in vigore  dal  26.5.2006  - BU  2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.   modificato  dal  R    23.5.2006;  in    vigore  dal   26.5.2006  - BU  2006,  175;   precedente  modifica:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                361.
                            60  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,  523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  modificato  dal  R    23.5.2006;   in vigore  dal  26.5.2006  - BU  2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.7.2015;  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.  modificato  dal  R    23.5.2006;   in vigore  dal  26.5.2006  - BU  2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36a  64  Se  il   disabile  è    parimenti  conducente,  deve  presentarsi  con    il   proprio  veicolo  ad    un  controllo  tecnico  presso  la  Sezione  della  circolazione,  Ufficio  tecnico,    in  modo  da  verificare  l’adeguatezza  dell’attrezzatura   speciale   in relazione  alla  sua  invalidità.  Capitolo  VI  Manifestazioni  sportive
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organizzazione  delle  manifestazioni    sportive  previste    all’art.  2  lett.    d)  cifra  5    sono  subordinate  ad  una  autorizzazione  della   Sezione  della   circolazione,  Ufficio   amministrativo,  ne  fissa  le    condizioni   dopo  aver  sentito  il   parere  della  polizia  cantonale,   dei  Municipi   interessati  e,  se  richiesto  dalle  circostanze,  di    altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   deve  essere  presentata  alla  Sezione  della  circolazione,  Ufficio  amministrativo,  entro  il  termine  di:  –  per  le    manifestazioni  motoristiche;  –  per  le    altre   manifestazioni;  dalla  data  prescelta.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  comprende  anche  la    decisione   concernente  la    chiusura  delle  strade  interessate,  già  esaminata  ed  autorizzata  dalla   polizia  cantonale.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
                            Art.  38  Indipendentemente  dall’autorizzazione  della  Sezione  della  circolazione,  Ufficio  amministrativo,  gli  organizzatori  sono    direttamente  responsabili  delle    misure  di  sicurezza  e    del  risarcimento  dei  danni  eventualmente  subiti  da  terzi  durante  lo    svolgimento   della  manifestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manifestazioni  motoristiche
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
                            Art.  39  Il   Consiglio    di  Stato,  per  motivi  ambientali,    di  sicurezza    e    di  fluidità  del  traffico,    può  adottare  una   pianificazione   delle  manifestazioni  sportive  dei  veicoli   a   motore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manifestazioni  ciclistiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  annuncio  Art.  40  1  Le  manifestazioni  con  velocipedi     devono  essere  annunciate  alla  Sezione  della  circolazione,  Ufficio  amministrativo,  entro  il 30  gennaio  di  ogni  anno  in  modo   da  poter  permettere  alla  stessa,  in    collaborazione  con  la    Federazione  ciclistica  ticinese  ed  alla  polizia  stradale,  di    allestire  il  calendario   annuale  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iscrizione    nel  calendario    annuale  ufficiale  non  esenta    dall’obbligo    di  richiedere  l’autorizzazione  conformemente  all’art.  37  cpv.  2.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  contingente  Art.  41  Sulle   strade  pubbliche  cantonali  e   comunali  possono  essere  organizzate:  a)    gare  per  gli  attivi,    disputabili  anche  unitamente  ad  altre  categorie  con  orari  di  partenza    e  diversificati;  b)   gare  singole  riservate  esclusivamente  agli  scolari;  c)   campionati   sociali  con  partenze  e   percorso   unico   per  tutte   le    categorie;  d)   gare  per  cicloamatori,   gentlemen   e similari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto  dell’autorizzazione  Art.  42  1  L’autorizzazione  é   rifiutata:  a)  sono   ossequiate   le condizioni  previste  dall’art.  52   cpv.  3 LCStr;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  b)  sono   organizzate  durante  il   mese  di    luglio  e agosto  su strade  principali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione   della  circolazione,  Ufficio   amministrativo,  può  concedere  deroghe  a   quanto  previsto  al  cpv.  1   lett.  b)  se  la  quasi    totalità  del    percorso  si  svolge    su  strade  secondarie    e   se  le  condizioni  stradali  e   di    traffico  lo    permettono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  introdotto  dal  R    23.5.2006;  in    vigore   dal  26.5.2006  -  BU  2006,  175.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato   dal  R   28.8.2019;  in    vigore  dal  30.8.2019  -  BU  2019,   308;   precedente  modifica:   BU  2019,
                        
                        
                    
                    
                    
                147.
                            66  Cpv.  introdotto  dal  R    28.8.2019;  in vigore   dal  30.8.2019  -  BU  2019,   308.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Cpv.  modificato  dal   R    8.7.2015;  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal   1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  polizia  Art.  43  Per  motivi  di  sicurezza    o    per  urgenti  necessità  del  traffico,  la  polizia  può  ordinare  la  sospensione,  l’interruzione   o la    modifica  di    manifestazioni  sportive   autorizzate   dalla   Sezione  della  circolazione,  Ufficio  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa
                            Art.  44  1  Per    ogni  autorizzazione  é  prelevata  una  tassa  conformemente  al  regolamento    di  applicazione  della  legge   sulle  imposte  e   tasse  di    circolazione  dei  veicoli  a   motore   del  1°  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  esenti  da  tasse  le    manifestazioni  sportive  organizzate  per  la    categoria  degli  scolari.  Capitolo   VII  Rimozione  dei  veicoli  per  l’esecuzione  del  servizio  di  sgombero  della   neve
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimozione  dei  veicoli  Art.  45  1  In  caso  di  nevicate  i  veicoli    devono  essere  tolti    dalle    strade  e  piazze  pubbliche  per  consentire  un  regolare  servizio  di    sgombero  della  neve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  agenti  di    polizia  e   gli  addetti  al servizio   provvedono   alla  rimozione  dei  veicoli  che   non   vengono  tempestivamente  spostati  altrove.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
                            Art.  46  I   conducenti  o  i   detentori  sono  responsabili  di  eventuali  danni  derivanti  da  ritardi  o  impedimenti  nell’esecuzione  del  servizio    di  sgombero  della  neve,    come  pure  delle  spese  per  la  rimozione  dei  loro   veicoli.  TITOLO  III  Capitolo   I  Procedura   in materia  di  contravvenzioni  e   di provvedimenti  amministrativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  preliminari  Art.  47  1  La  polizia  trasmette     alla  Sezione  della  circolazione,  Ufficio  giuridico,  i   rapporti  concernenti  gli  incidenti,   le    violazioni  alla   legislazione  federale  sulla  circolazione   stradale,  o   infrazioni  ad  altre  leggi   che   hanno  un’influenza  sull’idoneità  alla  guida.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione   della  circolazione  trasmette  al    Ministero  pubblico  ed  al Magistrato  dei  minorenni  gli  atti  di  loro  competenza.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  in materia   contravvenzionale  Art.  48  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    denunce  private,  pervenute  alla    Sezione  della  circolazione,  Ufficio  giuridico,  sono  trasmesse  alla  polizia  cantonale  per  procedere  all’inchiesta  ed  all’allestimento  del  relativo   rapporto.  La   polizia  cantonale  e   le    polizie   comunali  procedono  all’allestimento  del  rapporto  in    modo   autonomo  qualora  la  denuncia  sia  loro   direttamente   inoltrata  e   trasmettono   gli  atti  alle  competenti   autorità  per  il giudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   procedura   è retta  dalle  disposizioni   del  Codice  di    procedura  penale  del  5   ottobre   2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  in materia   di  misure  amministrative  Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’interessato,   prima  dell’adozione  di    un  provvedimento  amministrativo,  ha  la    facoltà   di  consultare  gli  atti    e  di  giustificarsi  oralmente  o   per  iscritto,  nei  termini  stabiliti  dalla  Sezione  della  circolazione,  Ufficio  giuridico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Capitolo  II  Medici   fiduciari  e   periti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Medici  fiduciari  Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di Stato  designa  una  lista   di    medici  fiduciari   autorizzati  ad   effettuare  le visite  di  controllo  prescritte  dalle   leggi  federali  e   una  di    medici  incaricati   di    rilasciare  i  certificati   di    idoneità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    8.7.2015;  in    vigore  dal  1.9.2015   -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                70
                            Art.  modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal  1.9.2015  -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Cpv.  modificato  dal   R    18.2.2014;  in    vigore  dal   1.3.2014  - BU  2014,  119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a   condurre   per  conducenti   o allievi  conducenti  oggetto   di    provvedimenti  amministrativi  di    sicurezza,  o  le cui   licenze   di condurre  sono  vincolate  a   condizioni   mediche  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  della  circolazione   emana  le    necessarie   direttive  all’indirizzo  dei  medici  fiduciari  e della  polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Periti
                            Art.  51  Il   Consiglio    di  Stato  designa    uno  o   più  periti  chiamati  a  stabilire  il   grado  di  idoneità  a  condurre  dei  conducenti  nell’ambito  di    un  provvedimento   amministrativo  di    sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  52  72  Per  quanto  riguarda  la procedura,  sono  applicabili  per  analogia   le    norme  sull’assunzione  delle  prove   previste   dalla   legge  sulla   procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
                            Art.  53  Le  indennità  ai  periti,  se  non  stabilite  nella  risoluzione  di  nomina,  sono  fissate  conformemente  alla  Legge  sulla  tariffa  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
                            Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  costi  per  l’allestimento  del  certificato  medico  d’idoneità  a   condurre   o   della  perizia  sono  a  carico  dell’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può   essere  stabilita   una  diversa  ripartizione  dei  costi   per   giustificati  motivi.  TITOLO   IV  Disposizioni  finali  Art.  55  ...  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogative  Art.  56  Sono  abrogati  il   regolamento  della  legge  cantonale  di  applicazione  alla  legislazione  federale  sulla    circolazione  stradale  del  26  novembre  1985  ed    il   decreto  esecutivo    concernente  il  formato  delle  targhe   del   22  novembre  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  57  Il    presente  regolamento  è    pubblicato  nel    Bollettino  Ufficiale  delle  leggi    e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino   ed  entra  immediatamente   in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Pubblicato  nel   BU  1999  ,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.  modificato  dal  R    18.2.2014;   in vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2014,  119.
                        
                        
                    
                    
                    
                73
                            Art.  abrogato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore  dal  1.9.2015  -  BU  2015,   407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Entrata  in    vigore:  5   marzo   1999  - BU   1999,   76.