Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
                            Regolamento  di applicazione  della  legge   cantonale  sulla  pesca  e sulla   protezione dei  pesci   e dei  gamberi  indigeni  (RALCSP)  1  del  15  ottobre  1996  (stato   1° dicembre  2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  la legge   federale  sulla  pesca  del   21  giugno   1991   (LFSP)   e   l’ordinanza   concernente  la  legge  federale  sulla   pesca  del  24  novembre  1993  (OLFP);  vista  la  convenzione  tra  la  Confederazione    Svizzera  e  la  Repubblica  Italiana  per  la  pesca  nelle  acque  italo-svizzere  del  19  marzo  1986;  vista  la    legge  cantonale  sulla  pesca   e   sulla  protezione  dei   pesci  e gamberi  indigeni  del  26  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996  (LCSP),  2  decreta:  TITOLO   I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  1  1  L'Ufficio    della  caccia  e  della    pesca  (in  seguito  Ufficio)    applica  direttamente  la  legislazione  federale  e cantonale  sulla   pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservate  le    competenze  espressamente  attribuite  ad   altre  unità  amministrative.  TITOLO  II  Esercizio  della   pesca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zona  e   periodi  di  pesca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  2  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pesca  è permessa   nelle  seguenti  zone,  escluse  le zone  di    protezione,  e   nei  periodi:  a)  laghi  Verbano,  Ceresio  e   nel  fiume  Tresa:  secondo  quanto  indicato  negli  allegati  1,    2   e 3   al    presente  regolamento;  b)  tutti  i  laghi  e   bacini  idroelettrici  sotto  i  1200  metri  d’altitudine  e  in  tutti  i  corsi  d’acqua,    ad  degli   affluenti  dei  laghi  e   bacini   idroelettrici  situati  sopra   i 1200  metri:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  marzo  alla  prima   domenica  di ottobre.  Per   i  detentori  di    patenti  di    categoria  T1  solo  dal  aprile;  c)  laghi  alpini  e bacini  idroelettrici  sopra  i  1200   metri  di    quota,   nonché   nei  loro   affluenti:    prima  domenica  di  giugno  alla  prima    domenica  di  ottobre.  Per    i  detentori    di  patenti  di  T1   solo   dal  sabato  antecedente  la    terza  domenica  di giugno.   La   cattura  di pesci  da  con  la    bottiglia  o   l’apposito  bertovello,  è   autorizzata  dalle  ore  12.00   del  giorno  precedente  prima  domenica   di giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pesca  del  temolo  (Thymallus  thymallus)  è   consentita  unicamente  ai  detentori   della   patente  di  categoria  D3,  dal  mercoledì  che  segue  la  prima  domenica  di  ottobre  fino  all’ultima  domenica  di  novembre,  nei   giorni  di    mercoledì,  sabato  e   domenica,  limitatamente  alle   seguenti  zone,  escluse   le  zone  di    protezione:  –  dal   ponte  di    Quartino  fino  alla  confluenza  del  canale  di scarico   della  centrale  OFIBLE  di  (zona  Giustizia);  –  dalla  confluenza  con  il   fiume  Ticino  fino  al confine   con   il   Cantone   dei  Grigioni.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limitazioni  di  pesca
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dal   R    9.3.2022;  in    vigore  dal  11.3.2022  -  BU  2022,   58.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ingresso  modificato  dal  R 26.10.2022;  in    vigore   dal  1.12.2022  -  BU  2022,  252;   precedenti   modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  497;  BU   2021,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota   marginale  modificata  dal  R    28.10.1997;  in    vigore   dal  1.1.1998  -  BU  1997,   567.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dal   R    6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   372;  precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            567;  BU  1999,  5;  BU  2003,   292;  BU  2004,  354;  BU  2005,  369;  BU  2008,   685;   BU  2014;  570;  BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                428.
                            5  Cpv.  modificato  dal   R    6.10.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  282;  precedente  modifica:  BU  2020,
                        
                        
                    
                    
                    
                299.
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pesca  di  fondo,  con  moschette    o   con  camole  naturali  o   artificiali,  è   vietata  dal  15  marzo  al    31   maggio  nei  seguenti  tratti  di    fiume:  a)  dalla  foce  fino  alla  confluenza    del  torrente  Baròugia  a   valle  del  ponte    FFS  a   sud    di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  b)  dalla  confluenza  con  il Ticino  fino  a   Malvaglia  (ponte   per  Semione);  c)  dalla  confluenza  con  il   Ticino  fino  al confine  con  il   Cantone  dei  Grigioni;  d)  dalla  foce  fino  alla  confluenza  con  la Bavona  a Bignasco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  tratti  di  fiume  menzionati   nel  precedente  capoverso,  la  pesca  di fondo  con   moschette  o con  camole  naturali  o   artificiali   è permessa  dal  1° giugno   alla   prima  domenica  di ottobre,  limitatamente  a  tre  fili  laterali.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  periodi  e   nei  tratti   di    fiume  elencati  all’art.  2   cpv.  2   è vietato:  a)  tipo  di  pesca  ad  eccezione  della  pesca  di  superficie,  con    o  senza  galleggiante,  a   tre  moschette;  b)  di  girelle  più    grandi  del  numero  16  per    il  congiungimento  delle  lenze,  di  più  di  una  nonché  di altri   espedienti  per   appesantire  le    lenze;  c)  di mosche  e   ninfe  affondanti;  d)  al    mese   di    novembre,  l’entrata  in    acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orari  di  pesca  Art.  4  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pesca  è autorizzata  durante  gli orari  seguenti:  –   dalle  ore   06.00  alle  19.00  nel  mese  di marzo;  –   dalle  ore   05.00  alle  20.00  nel  mese  di aprile;  –   dalle  ore   04.00  alle  21.00  nei  mesi   di    maggio,  giugno  e luglio;  –   dalle  ore   04.30  alle  20.30  nel  mese  di agosto;  –   dalle  ore   05.30  alle  19.00  nel  mese  di settembre;  –   dalle  ore   07.00  alle  17.30  nel  mese  di ottobre;  –   dalle  ore   08.00  alle  17.00  nel  mese  di novembre.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  il   periodo   in  cui   vige   l'ora  estiva  i  summenzionati  orari,  d'inizio  e   termine  di pesca,   sono  posticipati  di    un'ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  laghi  Verbano,  Ceresio  e   nel  fiume  Tresa:  gli  orari  di pesca  sono   regolati  negli  allegati  1,    2 e   3   al    presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  di  cattura  permessi  Art.  5  1  Nei  laghi   Verbano,  Ceresio   e nel  fiume   Tresa:  gli  attrezzi  di    pesca  sono  regolati  negli  allegati  1,    2 e   3   al    presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    patenti  di  tipo  P1  danno  diritto    all’uso  di  tutti  gli  attrezzi  indicati  agli    allegati  1   e   2;  mentre    le  patenti  di tipo  P2  danno  diritto  all’uso   di    tutti  gli attrezzi  indicati  agli  allegati  1 e   2,    fatta   eccezione   per  le  reti  volanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   patente   di    categoria  D1  dà  diritto  all’uso   dei  seguenti  attrezzi:  –  con  o   senza   mulinello  munita  di esche  naturali  e artificiali   in    tutte   le    acque;  –  tirlindana,  cavedanera  e   bilancino   nei  laghi  Verbano   e   Ceresio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    patente  di  categoria  D2  da  diritto  all’uso    della    canna  con  o  senza  mulinello,  munita    di  esche  naturali  o   artificiali,  del  bilancino,  della   bottiglia  e   della  nassetta  per  pesci  da   esca  dalla  riva  dei  laghi  Verbano  e   Ceresio.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  modificato  dal  R    14.10.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015   -  BU   2014,   570;  precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            567;  BU  2003,   292;   BU  2005,  369.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    4.11.2003;  in    vigore   dal  1.1.2004  - BU  2003,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    26.10.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017   -  BU  2016,   428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Cpv.  reintrodotto  dal  R   6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,  372;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                495.
10
                            Art.   modificato  dal  R    19.12.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  732;   precedente  modifica:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                567.
                            11  Cpv.  modificato  dal   R   6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   372;   precedenti  modifiche:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            570;  BU  2016,   428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato    dal    R    19.10.2010;  in  vigore    dal  1.1.2011  -  BU  2010,    424;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  354;  BU   2005,  369;  BU  2007,  732.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv.  modificato  dal   R    14.10.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal  R    5.11.2002;   in    vigore   dal  1.1.2003   -  BU  2004,  354;  precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                405.
                            5  La   patente   di    tipo  T1  da  diritto  all’uso  degli   stessi   attrezzi  previsti   per  la    categoria  D1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   patente   di    tipo  T2  da  diritto  all’uso  degli   stessi   attrezzi  previsti   per  la    categoria  D2.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  È   permesso   l’uso  del   guadino   per   trarre  a riva   i  pesci  che   hanno  abboccato.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  e   sistemi  vietati  Art.  6  19  1  Nei  laghi  Verbano,  Ceresio    e   nel  fiume    Tresa  valgono  le  disposizioni  contenute  negli  allegati  1,    2   e   3 al    presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  altre  acque  è vietato   fare  uso  di    attrezzi  e sistemi  non  consentiti  dal  presente  regolamento;  in  particolare  è   vietato:  a)  delle  lenze  fra  due  canne;  b)  c)  dei   pesci   con  prodotti   naturali  e   artificiali;  d)  contemporaneo    di  più  di  una  canna,  fatta    eccezione  per  i  laghi  Ritom,  Naret  Grande  e  a  partire  dalla     seconda  domenica  di  giugno,  nei  quali     è   consentito  l’uso  di due  canne,  a   condizione  che  ambedue  siano  innescate   con  pesci  morti   non  sanguinerole  vive    o   pesci  artificiali;    la  lunghezza    totale  delle  esche  non  può    in  ogni  essere  inferiore   a   7   cm;  20  e)  di    una  lenza  con  più  di    cinque   fili laterali;  f)  di    ami  più  piccoli   del  numero   sette  per  la    pesca  con  esche  naturali;  g)  ami  con  più  punte    (ancoretta)  fatta    eccezione  per  la  pesca  con  pesciolino  naturale,  e   cucchiaino;  h)  ami  muniti   di ardiglione   (ritegno),  fatta   eccezione  per  i  laghi   alpini   e   bacini  vari  indicati  cartina  allegata  alla  patente  ed  elencati  nel    libretto    di  statistica  nei  quali  è    consentito  per  le esche  artificiali  e   per  il pesciolino;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  i)  l)  di    buche  nelle  superfici   ghiacciate;  m)  di apparecchi   per  l’individuazione  del  pesce   e   sistemi  per  lo stordimento  e   l’uccisione  in  di    pesci   o   gamberi;  n)  incustodita  la    canna  da  pesca  con  la    lenza  gettata  nell’acqua;  o)  lungo  la riva  dei  corsi  d’acqua  e   dei  laghi  con  canna  montata   durante   l’orario  di pesca  p)  la    testa  e la    pinna  caudale   ai    pesci  catturati  prima  di    giungere  all’abitazione;  q)  attrezzi  o    sistemi  per    infilzare    il   pesce,  compresa  la  cosiddetta  pesca  a    strappo.  In  è vietato  l’uso  di esche  del  tipo  «cosacco»  o «ciuffo»  se non  con  una  sola  ancoretta  in    coda  di dimensioni  non  eccedenti   i  10   mm  dalle  punte  al    gambo  degli  ami;  22  r)  la    pesca  subacquea;  s)   pesci  con   le mani;  t)  quale  esca  il   pesciolino  vivo  nei  corsi   d’acqua.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cattura  di esche  Art.  7  1  Per   la    cattura  di    pesci  da  esca,  oltre  la canna,  è   consentito  l’uso  di una  bottiglia   o   di    una  nassetta  per   pescatore,  fatta  eccezione   per  i  laghi  Verbano   e Ceresio,  dove  è   consentito  l’uso   di  due  bottiglie  o   nassette.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   cattura   delle  esche  è   consentita   durante  gli orari  previsti  all'art.  4   del  presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    catture  devono  limitarsi  allo  stretto    necessario.  L’Ufficio  può  autorizzare  i  titolari    di  negozi  di  pesca  a   catturare  pesci  vivi  da  esca  a   scopo   di vendita.   L’autorizzazione  è   soggetta  ad  una  tassa.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    16.10.2001;  in    vigore   dal  21.12.2001  -  BU  2001,   405.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   R    16.10.2001;  in    vigore   dal  21.12.2001  -  BU  2001,   405.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    16.10.2001;  in    vigore   dal  21.12.2001  -  BU  2001,   405.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Cpv.  abrogato   dal   R    16.10.2001;  in    vigore   dal  21.12.2001  - BU  2001,  405.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    11.11.1998;  in    vigore  dal   1.1.1999  - BU  1999,  5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  modificata  dal  R    26.10.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,  428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Lett.  modificata  dal  R   14.10.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,   570;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                685.
                            22  Lett.  modificata  dal  R    19.12.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  732.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Lett.  introdotta   dal   R    16.10.2001;   in vigore   dal  21.12.2001  - BU  2001,  405.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    9.11.2011;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2011,  543.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    24.10.2006;  in    vigore   dal  1.1.2007  - BU  2006,  457.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   vietato  catturare  invertebrati  acquatici   e   pesci  a   scopo   di esca   nei  fiumi,  nei  bacini  e   nei  laghi  alpini  durante  il   periodo  di    divieto  generale   di    pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statistica  e   controllo  Art.  8  1  I  detentori   di    patenti  di    pesca  con  reti  (tipo  P)  devono  iscrivere   con   inchiostro  indelebile  nell’apposito  libretto:  a)   il   metraggio  delle   reti   posate  e   il   pescato   conseguito,  così  come  le    giornate  pesca  senza  catture;  b)  di    ogni  mese,  i  totali  mensili  nella  tabella  riassuntiva  annuale.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  detentori  di patenti  del   tipo  D    e   T, nonché  i  ragazzi   tra   il 9°  e il   13°  anno  di  età  e   le  persone  in  sedia  a   rotelle,  devono  iscrivere  con  inchiostro   indelebile   nell’apposito  libretto:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  a)  dell’attività,  la data  della  giornata  di pesca  e il   relativo  settore;  b)  tardi  al    termine  di ogni   battuta  prima  di lasciare  il   luogo   di    pesca,  ogni  pesce  trattenuto  corsi   d’acqua,   bacini   e   laghi  alpini,  così  come  ogni   esemplare  di    trota   marmorata  catturato  rilasciato;  c)  ogni  temolo    trattenuto  nei  mesi  di  ottobre  e  novembre    (solo    per  i  detentori  patente  categoria  D3);  d)  dello  sbarco,  rispettivamente  al termine  della  battuta  di    pesca  dalla   riva,  i  pesci  trattenuti  laghi   Verbano  e   Ceresio;  e)  tardi  al    termine  di    ogni   battuta  prima  di lasciare  il luogo   di pesca,  rispettivamente  prima  sbarco,  le ore   di pesca  effettuate.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   registrazioni  sono  da  eseguire  secondo   le modalità  fissate  dall’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  libretti  di    statistica  devono  essere  inviati   all'Ufficio   entro  il   15   gennaio  dell'anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gare  di  pesca  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  organizza  gare  di    pesca  deve  richiedere  l'autorizzazione  per  iscritto  con   almeno  un  mese  di    anticipo   all'Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  deve   contenere   le    seguenti  indicazioni:  a)   di gara  e   regolamento;  b)  del  campo  di    gara;  c)  previsto  di    partecipanti;  d)  e)   di pasturazione   e quantitativi  previsti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorizzazione  viene  negata  in    particolare  nei  seguenti  casi:  a)  incompleta;  b)  di garanzie   di corretto  svolgimento;  c)  con  la    legislazione  sulla   pesca  e   sulla   protezione  delle  acque;  d)  non  può  garantire  lo    smercio  del  pesce  catturato   o l'eliminazione  del  pesce  non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  pesci  catturati,  se non  protetti,  non  devono  essere   rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    gara  deve  svolgersi  nel  pieno  rispetto  della  vigente  legislazione    in  materia  di  pesca  e  ogni  partecipante  deve  essere  in  possesso  di  una  patente  valida  o  di  un  permesso  speciale  rilasciato  dall’Ufficio.  Gli  agenti  della  polizia  della   pesca  possono  verificare  il   regolare   svolgimento  e   le patenti  e  i  permessi   dei  partecipanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'organizzatore   fornisce  entro  30  giorni  un  rapporto  sul  pescato  suddiviso  per   specie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Guardapesca  volontari  Art.  10  Il   Dipartimento  del  territorio   fissa  i  criteri   per  la    scelta  dei  guardapesca  volontari  ed   emana  le  direttive  concernenti  l'organizzazione  del  servizio  volontario  di    sorveglianza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ritiro  della  patente  e   del  libretto  di statistica  Art.  11  30  Gli  agenti  della    polizia  della    pesca  procedono    al  ritiro  della    patente  e  del  libretto    di  statistica  a   chi   in    particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2019;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Frase  modificata  dal   R    26.10.2022;  in    vigore   dal  1.12.2022   - BU  2022,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  modificato  dal   R   6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   372;   precedenti  modifiche:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            567;  BU  2006,   457;   BU  2009,  598;   BU  2013,   429;  BU  2014,  570;  BU  2015,  495.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Cpv.  modificato  dal   R    28.10.1997;  in    vigore   dal  1.1.1998  - BU  1997,  567.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dal  R    9.12.2009;   in    vigore   dal  1.1.2010  -  BU  2009,  548;   precedenti  modifiche: BU 1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  67; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   o   cattura   pesci  nei  periodi  in    cui  vige  il divieto  generale  di    pesca  ai    sensi  dell’art.   2   cpv.  lett.  b) e   c);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  b)   o   cattura   pesci  al    di    fuori  degli  orari  consentiti  (ad  eccezione  dei  casi  in    cui  si applica  la  disciplinare  di cui   al    punto  1.1  dell’allegato  4);  32  c)   in    zone  di protezione;  d)  33  e)  a   un  atto  di un  organo  della  polizia   della  pesca,  stabilito   dalla  legge;  f)   attrezzi  o   sistemi   per  infilzare  il pesce  o   pratica  la    pesca  a   strappo;  g)  volontariamente  dati  inveritieri  circa   il   pescato  nell’apposito  libretto   per  la registrazione  pescato  professionale.  TITOLO  III  Patenti  e libretti   di statistica  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rilascio  della  patente  e del  libretto  di  statistica  35  Art.  12  1  Le  patenti  e   i  libretti  di    statistica  sono  rilasciati:  a)   Cancellerie  comunali  di    domicilio  o   di    dimora  del   richiedente;  b)   qualsiasi  Cancelleria   comunale   per  i  non  domiciliati  o   non   dimoranti  nel  Cantone.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    patenti  di  tipo  P  sono  rilasciate    dall’Ufficio    per  il    tramite  delle  cancellerie  dei  Comuni  di  domicilio.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Previa  comunicazione  all’Ufficio,  più  Comuni   possono  delegare  ad   una  sola  Segreteria  comunale  il  rilascio  delle   patenti   e dei  libretti  di    statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni  possono  delegare  il    rilascio  della  patente  turistica  (tipo  T)  ad  enti  locali  o  privati,  rimanendo  responsabili  dell’allestimento  del  rendiconto  e   del   versamento  delle  riscossioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  organizzatori  di gare  possono  richiedere  le    necessarie   patenti   di tipo  T2,  nonché  i  permessi  di  breve  durata,  direttamente   all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’istanza  di  rilascio    revoca  la  patente  ottenuta  in  contrasto  ai  disposti  dell’art.  15  della    legge  cantonale  sulla  pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La   sovrattassa  per   le    patenti  annuali   di    cui   all’art.  16  cpv.  5   LCSP   è   fissata  a   fr.  50.-  per  gli  adulti  e  a  fr. 25.-  per  i  pescatori  tra  il   14°  e   il 17°  anno  di    età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  In  caso  di    rilascio  di patenti  annuali  di    diverse   categorie  nel  corso  dello  stesso  anno,  la    sovrattassa  viene  percepita  una   sola   volta   per   pescatore.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rendiconti  annuali  Art.  13  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni  trasmettono  all’Ufficio,    entro  il    1°  novembre    di  ogni  anno,  i  rendiconti  c  oncernenti le patenti di pesca e i libretti di statistica rilasciati nel rispettivo Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  tenuti  a   conservare  per  un  periodo   minimo   di 5 anni   tutti   i documenti  relativi  al rilascio  delle  patenti  e   dei  libretti   di    statistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di rilascio,   rinnovo  e   cambio  categoria   della  patente  di  tipo  P  Art.  14  43  1  La  patente  professionale  tipo  P    è  rilasciata  a    chi  intende    esercitare  la  pesca  quale  professione  principale  o accessoria  a   scopo  lucrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda  per    l’ottenimento  della    patente  di  tipo  P    deve    essere  inoltrata    all’Ufficio    entro  il   15  gennaio  di    ogni  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Lett.  modificata  dal  R    9.3.2022;  in    vigore   dal   11.3.2022   -  BU  2022,   58.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Lett.  modificata  dal  R    9.3.2022;  in    vigore   dal   11.3.2022   -  BU  2022,   58.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Lett.  abrogata  dal  R    9.3.2022;  in    vigore  dal  11.3.2022  -  BU  2022,  58.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Capitolo   modificato  dal  R    9.12.2009;   in    vigore   dal  1.1.2010   -  BU  2009,   548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R    9.12.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010  - BU  2009,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Cpv.  modificato  dal   R    9.12.2009;  in    vigore  dal   1.1.2010  - BU  2009,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dal   R    15.11.2005;  in    vigore   dal  1.1.2006  - BU  2005,  370.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dal   R    9.12.2009;  in    vigore  dal   1.1.2010  - BU  2009,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  modificato  dal   R    9.12.2009;  in    vigore  dal   1.1.2010  - BU  2009,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  introdotto  dal  R    26.10.2022;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU  2022,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  introdotto  dal  R    26.10.2022;  in    vigore  dal  1.12.2022  -  BU  2022,   252.
                        
                        
                    
                    
                    
                42
                            Art.  modificato  dal  R    9.12.2009;   in vigore  dal  1.1.2010  -  BU  2009,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R    6.11.2019;   in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  372;   precedenti  modifiche:   BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            292;  BU  2006,   457;   BU  2007,  732;   BU  2008,   685;  BU  2009,  548;  BU  2010,  424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il rilascio   di    nuove  patenti  la    domanda  deve  essere  corredata  dall’attestazione  del  superamento  dell’esame  di  cui    all’art.    28a  e    dalla    documentazione    indicata  dalla  Commissione    d’esame  nel  relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il rinnovo  di patenti   o i  cambi  di categoria,  alla   domanda  vanno  allegati  i seguenti  documenti:  –   per  la    registrazione   delle   catture  debitamente   compilato;  –  dell’avvenuto  pagamento  degli   oneri   sociali  e della   relativa  affiliazione  alla   Cassa  quale  pescatore   professionista  indipendente;  –  dichiarato  per   la    filiera   della   pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Non   sono  rilasciate  patenti   di    tipo  P   a   chi  è   già  titolare  di    patenti  professionali  su altri  laghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  per   il   rinnovo  e   i  cambi  di  categoria  delle   patenti  di  tipo  P  Art.  14a  44  1  Per    l’ottenimento  della  patente  di  categoria  P1,  il   richiedente  deve  essere    stato  in  possesso  di    una  patente   di    tipo  P per   almeno  5   anni  consecutivi  sullo  stesso  lago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   patente  di    categoria  P1   è   rinnovata  al richiedente  che  dimostra  di    aver  conseguito,  nei  due  anni  precedenti  la domanda  di    rinnovo,  un  pescato  medio   di almeno   2500  kg/anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   patente  di    categoria  P2   è   rinnovata  al richiedente  che  dimostra  di    aver  conseguito,  nei  due  anni  precedenti  la domanda  di    rinnovo,  un  pescato  medio   di almeno   1000  kg/anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    comprovati  e gravi  impedimenti   il   Dipartimento  può  concedere  delle  deroghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contingentamento  nel   numero  di patenti  di  tipo   P  Art.  14b  45  1  Il  numero    di  patenti  di  tipo  P  rilasciabili  è    stabilito    tenendo  conto    di  una  superficie  pescabile  di    44  kmq   per   il   Verbano   e   di    27  kmq  per   il Ceresio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni   patente   di tipo  P   è   richiesta   una  superficie  minima  di    lago  di 4   kmq  per  la    categoria  P1   e  di  2   kmq  per  la    categoria  P2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordine  di priorità  nel   rilascio  di  nuove   patenti  di  tipo   P  Art.  14c  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assegnazione  di    nuove   patenti  è decisa   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il    numero    di  richieste  di  nuove  patenti  dovesse  superare  il    numero  di  posti    disponibili,  l  ’assegnazione  delle  patenti  è  effettuata  tenendo  conto  degli  anni  già  trascorsi  in  lista  d’attesa,  delle  i  nfrastrutture a disposizione, della necessità lavorativa e degli anni restanti all’età del pensionamento,  s  econdo le modalità fissate dalla Commissione d’esame nel  relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  precedenza  al rinnovo  Art.  14d  47  1  I  detentori  di una  patente  di    tipo  P   in    scadenza  beneficiano  del  diritto  di precedenza   al  rinnovo  rispetto  ai    nuovi  richiedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  di    precedenza  al    rinnovo  decade   per   chi  venisse  privato   del  diritto  di pesca  per   uno  o più  anni,  a   seguito   di    gravi  o   reiterate  infrazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
Art. 15
                            1  L  a  patente  e   il  libretto  di  statistica  devono  essere    accompagnati  da    un  documento  di  legittimazione  valido.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quali   documenti  di    legittimazione  sono  pure  ammesse  le tessere  rilasciate  da  un'Autorità  svizzera,  munite  di    fotografie   recenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostituzione  della  patente  e   del  libretto   di  statistica  Art.  16  49  In  caso  di    smarrimento,  le patenti  di tipo  P,  D    e   T   e i  libretti   di statistica  possono  essere  sostituiti  dall'Autorità    che  li   ha  rilasciati,  previo    il   versamento  di  una  tassa  di  fr.  20.–  destinata  al  Fondo  per  la    fauna  ittica   e   la pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  della  patente  Art.  17  La  tassa  delle  patenti  di tipo  P   può  essere  rimborsata  in    caso   di    decesso  o malattia   grave  del  titolare,  previa  richiesta  all'Ufficio  entro  tre  mesi   dalla  data  di    rilascio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  introdotto  dal  R    6.11.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  introdotto  dal  R    6.11.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dal  R    6.11.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dal  R    6.11.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dal   R    9.12.2009;  in    vigore  dal   1.1.2010  - BU  2009,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato   dal  R    6.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,  372;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                548.
                            TITOLO   IV  Fondo   per  la fauna  ittica  e   la    pesca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Amministrazione  del  Fondo  Art.  18  1  L'Ufficio   amministra  il   Fondo  per  la    fauna   ittica  e la    pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Ufficio    concede  finanziamenti  o   sussidi    fino    a  fr.  10’000.--;  la  Divisione    dell'ambiente  fino    a   fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50’000.--.  TITOLO  V  Protezione   e   valorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zone  di protezione  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  zone  di    protezione  sono  istituite  dal  Consiglio  di Stato  con  decreto  e con   le    seguenti  finalità:  a)  di    specie  minacciate  e   ceppi  geneticamente  pregiati  o   particolari;  b)  e   cattura  di riproduttori;  c)  e   cattura  di novellame  selvatico   per  ripopolamenti;  d)  di    luoghi  naturalisticamente  pregiati  e   sensibili;  e)   di luoghi   pericolosi  per  il   pescatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pesca  è   inoltre  vietata  nei  laghi  Verbano  e   Ceresio  all'imbocco  e   allo   sbocco  dei  fiumi  ai sensi  dell'art.  6   della  convenzione  per  la    pesca  nelle  acque  italo-svizzere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Di  regola  l'estensione  delle  zone  di  divieto    di  pesca  è   opportunamente    delimitata  con  cartelli  o  gavitelli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  comprensorio  di  protezione  delle    Bolle    di  Magadino  la  pesca  è  regolata  dall'ordinanza  cantonale  del  30  marzo   1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gamberi
                            Art.  20  50  1  La  pesca   del   gambero  indigeno  (Austropotamobius  pallipes/italicus)  è   vietata   in    tutte  le  acque  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pesca   dei   gamberi  non   indigeni  è   permessa   nei  laghi   Verbano  e Ceresio  ai detentori  di    patenti  del  tipo  P.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  gamberi  non  indigeni  catturati  devono  essere  uccisi  prima  dello  sbarco  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È    vietato  immettere  gamberi  non    indigeni    in  acque  libere  o  con    esse  comunicanti,  così  come  qualsiasi  forma  di    detenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  pesci   e   gamberi  marcati  Art.  20a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  tutte  le  acque  del  Cantone,  i  pesci  e  i  gamberi  marcati  e  riconoscibili  secondo  le  indicazioni  fornite  dall’Ufficio  sono  protetti  e vanno   rilasciati  con   la massima  cura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pesci   e   gamberi  di cui   al    punto  precedente  recuperati  morti  da  reti  autorizzate   o   rinvenuti  già  morti  devono  essere  consegnati  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimessa  in  acqua  di  pesci  e   gamberi  protetti  Art.  21  1  Pesci    e    gamberi  protetti  o  che  non  raggiungono  la  misura  minima    devono    essere  rilasciati  in    acqua  nel   luogo  di    cattura  con  la    massima  cura.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in  cui  non  fosse  possibile  sfilare  facilmente    l'esca,  il   filo  deve  essere    reciso    vicino  alle  labbra  del  pesce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi  pesca  dalla    corona    delle  dighe  o   da    luoghi  sopraelevati  rispetto  le  acque,    deve  munirsi  del  necessario  per   calare  con   cura  il   pesce  in    acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  pesci  recuperati  morti  da  reti   autorizzate  durante  il   periodo  di    protezione  della  specie  o   che  non  raggiungono  la    lunghezza  minima  prescritta,  devono  essere   messi  in    un   apposito  contenitore,   posto  in  luogo  ben  visibile  sulla  barca  e    diverso    da  quelli    normalmente  impiegati    per  la  raccolta    del  pescato.  Tali    pesci  possono    essere  utilizzati  dal  pescatore    professionista    esclusivamente  per  il  proprio  consumo   famigliare.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    6.10.2021;   in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  282;   precedenti  modifiche:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            567;  BU  2005,   370.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  introdotto  dal  R    6.10.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Cpv.  modificato  dal   R    9.11.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000  - BU  1999,  366.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  modificato   dal  R   14.10.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2008,   685;   precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                366.
                            Lunghezza  minima  e   numero  di catture  Art.  22  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  corsi  d’acqua,  laghi  alpini    e    bacini  possono  essere    trattenuti  solo  i   pesci  che  raggiungono  le    lunghezze  minime   seguenti:  55  trota  fario  cm  24  ad  eccezione  del  fiume  Ticino  dalla  confluenza   del  canale  di    scarico   della  centrale  AET  di    Personico   alla  foce,  nonché  del  fiume   Moesa,   dove   vige   la    misura  minima  di 30   cm  trota  lacustre  cm  40  ad  eccezione  dei  corsi  d’acqua  appartenenti  al bacino  imbrifero  del  lago  Ceresio,  dove   vige  la    misura  minima  di  55  cm  a   partire  dal  1° settembre  trota  marmorata  specie  protetta  nei  corsi  d’acqua  trota  iridea  cm  22  salmerino  fontinalis  cm  22  salmerino  alpino  cm  0  ad  eccezione  dei  laghi  Cadagno,  Gottardo,  Gottardo  Pompe,  Naret  Grande,   Ritom,   Rodont  (San  Carlo)  e  Tremorgio,  dove  vige  la    misura  minima  di    cm  24  salmerino  namaycush  (trota  canadese)  cm  28  temolo  cm  40  coregone  cm  30  pesce  persico  cm  18  ad  eccezione  del  lago  di    Vogorno,   dove  vige  la    misura  minima  di cm   15  anguilla  specie  protetta  luccio  cm  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’esercizio  della  pesca  è    vietato    avere  con  sé  pesci  di  lunghezze  inferiori    a    quelle  minime  previste  per   le    relative   specie  nelle  acque  in cui  si    svolge  la    battuta  di    pesca.  È pure   vietato   farne  uso  quale  esca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  corsi  d’acqua  è consentita  la cattura  giornaliera  massima  complessiva  di 10   esemplari   tra  trote  e  salmerini.  Nei  bacini  e   laghi  alpini  vari,   numerati   sulla  cartina  allegata  alla  patente   ed  elencati  nel  libretto  di  statistica,  è    consentita  la  cattura  giornaliera  massima  complessiva  di  12    esemplari  tra  trote  e  salmerini.  Nel  calcolo  non    vengono  computati  i  salmerini  alpini  di  lunghezza  inferiore    ai  24  cm  catturati  nei   laghi  in    cui   vige  la    misura  minima  di    0   cm.  Se   trattenuti,  essi   devono   comunque  essere  iscritti  nella  statistica.  Nel  caso  in    cui  si    peschi  durante  la    stessa  giornata  sia  in corsi   d’acqua  che   in    bacini  o   laghi  alpini,  il  numero    complessivo  massimo  di  catture  tra  trote    e  salmerini  è  di  12    esemplari,    dei  quali    al  massimo  10   catturati  nei  corsi  d’acqua.  Il   pescatore  deve  sospendere   l’attività  di    pesca  in    uno  di    questi  due  ambienti  al raggiungimento  della  rispettiva  quota  massima   giornaliera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durante  l’esercizio  della    pesca  nei  corsi    d’acqua  un  pescatore  non  avere  con    sé  più  di  10  salmonidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   mantenimento   di pesci  vivi  in appositi  contenitori  è   autorizzato,  a   condizione  che   ogni  pescatore  separi  le    proprie  catture  da  quelle  di altri   pescatori   e   che   i  pesci  non  risentano  negativamente  delle  condizioni  di  detenzione.  Non    è   consentito  rilasciare    pesci  trattenuti  vivi  allo  scopo  di  catturarne  altri.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  il temolo  è   consentita   la cattura  di    un  numero   massimo  di    2   esemplari   per  giornata,   al    massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  esemplari    durante  l’intero  periodo    di  pesca.  Alla    cattura    del  secondo    temolo  giornaliero,  il  pescatore  deve  sospendere  ogni  attività  di pesca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  modificato  dal  R    4.11.2015;   in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  495;   precedenti  modifiche:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            567;  BU  1999,  5;  BU    2001,  405;  BU  2002,  23;  BU  2004,  352  e   376;  BU  2005,    370;  BU  2006,    457;  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  732;  BU   2011,  543;  BU  2012,  497;  BU  2014,   570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  modificato  dal   R   6.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282;   precedenti  modifiche:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            393;  BU  2019,   372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56   Cpv.  modificato   dal   R    26.10.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  - BU  2016,  428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Cpv.  modificato  dal   R    6.11.2019;  in    vigore  dal   1.1.2020  - BU  2019,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Nei  laghi   Verbano  e   Ceresio   e nel  fiume  Tresa  valgono  le    disposizioni  previste   dagli   allegati  1,  2   e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  e   commercio  di  pesci  da  esca  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  tutto  il  territorio  cantonale   è   vietato  commerciare,  portare  con  sé  e usare   quale  esca:  a)  vivi    di  specie  non  appartenenti  alla  fauna  locale,    ad  eccezione    del  gardon  sui  laghi  Ceresio   e   fiume  Tresa;  b)  vivi   o   morti  protetti,   sottomisura  o appartenenti  a   specie  minacciate  (cfr.   allegato  1   OLFP,  di    minaccia  da  0   a 2).  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  di    pesci  vivi  quale   esca  è   consentito:  a)   laghi   Verbano  e   Ceresio  e   nel  fiume  Tresa  come  agli   allegati  1,    2   e   3;  b)   laghi   alpini  e bacini  vari  indicati  sulla   cartina  allegata  alla  patente  ed  elencati  nel  libretto  di  unicamente   laddove  l’uso   del  pesciolino  morto  è   reso  impraticabile   dalla  presenza  di  sommersi  quali   vegetazione  acquatica,  legname,  sassaie;  c)   che  vengano  innescati  solo  per  la    bocca.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripopolamenti
                            Art.  24  1  L’Ufficio  allestisce   i  piani  di    ripopolamento  sulla  base  dei  rilevamenti   della  popolazione  ittica  e   della   statistica  di pesca,  nonché  emana  le    direttive  in    merito  alle   attività  delle  piscicolture   che  producono  materiale  da  ripopolamento.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    immissione  di  pesci  o    gamberi    nelle    acque  libere  o    con    esse    comunicanti  deve  essere  autorizzata  dall'Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   immissioni  devono  avvenire  alla  presenza  di un  rappresentante  designato  dall'Ufficio  che  redige  un  rapporto  di    semina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catture  eccezionali  Art.  25  L'Ufficio  può  effettuare  o autorizzare   operazioni  eccezionali  di    pesca,  se  giustificate   da  scopi  scientifici,  di    ripopolamento  o   di    salvaguardia  della  fauna  ittica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interventi  tecnici  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Ufficio,   direttamente  o   per  il   tramite   delle   unità  amministrative   competenti,  autorizza  gli  interventi  tecnici  sui   corpi  d'acqua,  ordina   la sospensione  delle  attività  illegali  e il   ripristino  della  situazione  antecedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  l'autorizzazione  è  negata    quando  i  lavori  causano  danni  a  biotopi  pregiati  o    alla  riproduzione  naturale  delle   specie   principali   o   minacciate.  TITOLO   VI  Associazioni  e   commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Associazioni  riconosciute  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Associazioni  comunicano  al    Dipartimento   del  territorio  la    composizione   degli  organi  sociali  e  i   mutamenti  statutari.    Esse  presentano  annualmente  un    rapporto  sull'attività  e,  in  particolare,  sulla  destinazione  di eventuali   sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    riconoscimento  può    essere  revocato  se  l'attività  dell'Associazione  è  in  contrasto  con    la  legislazione  vigente  in  materia  di  pesca  o   in  caso  di  gravi  infrazioni    alla  stessa  da    parte  del  loro  comitato  o   di    loro  membri  con  l'accordo  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corso  di  introduzione  alla  pesca  ed   esame  per  l’ottenimento  della  certificazione   SaNa  63  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Federazione    ticinese    per  l’acquicoltura  e   la  pesca    (FTAP)    organizza  almeno  una  volta  all’anno  il  corso  di  introduzione  alla  pesca,  nonché     l’esame  per  l’ottenimento  della  certificazione  SaNa,  per  coloro  che  hanno  compiuto  almeno  il   13°  anno  di    età.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Cpv.  introdotto  dal  R    6.11.2019;  in vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal  R    9.11.2011;   in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2011,  543;   precedenti  modifiche:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            354;  BU  2005,   370.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Cpv.  modificato  dal   R    6.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Cpv.  modificato  dal   R    14.10.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Cpv.  modificato  dal   R    26.10.2004;  in    vigore   dal  1.1.2005  - BU  2004,  380.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.   modificato  dal  R    14.10.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  685;   precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                5.
                            2  La   FTAP  rende  note   per  tempo  attraverso  i  suoi  canali   e   la  stampa  le  date,  le  località  nonché   le  modalità  e   le    tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   FTAP   designa   i  responsabili   organizzativi  e   didattici   e   ne   comunica  i  nominativi  all’Ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio    emana  le  direttive  sui  contenuti  del  corso  e    può    verificare  lo  svolgimento  del  corso  e  dell’esame  inviando  suoi  esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Coloro  che    frequentano  il   corso  d’introduzione  alla  pesca  sono  tenuti  a  svolgere  l’esame  per  l’ottenimento  della  certificazione  SaNa.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  per  nuovi  titolari  di  patenti   di  tipo  P  Art.  28a  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ASSORETI  comunica  per  tempo  la data  e   la    località  dell’esame,  designa  i responsabili  organizzativi  e   gli esaminatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    emana  le  direttive  inerenti  le  materie    e    le  modalità  dell’esame  e  ne  verifica  il   corretto  svolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  Art.  29  1  La  Commissione  consultiva  della   pesca  è   nominata  dal  Consiglio  di    Stato,  tenuto  conto  di  un’equa  rappresentanza  delle     cerchie  interessate.  Essa  è  presieduta  dal  direttore  del  Dipartimento  del  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   qualvolta  le circostanze  lo esigano,  alle  riunioni  della  Commissione   possono   essere  convocati  esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  si    riunisce  almeno  una  volta  all'anno.  TITOLO   VII  Disposizioni   varie,  penali  e   rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Reati
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  I  reati  previsti  all’art.  34    cpv.  2  della  legge  cantonale  sulla    pesca  sono  perseguiti  e  giudicati  dalla  Divisione  dell’ambiente.  La  procedura  è    fissata  dalla  legge  di  procedura  per    le  contravvenzioni  del  20   aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Multe  disciplinari  Art.  30a  71  Le  contravvenzioni  di  diritto    cantonale    punite    con  multa  disciplinare  e  i  relativi  importi  sono  elencati  nell’allegato  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  31  72  Contro  le  decisioni  delle   competenti  unità   amministrative  è dato   ricorso  al  Consiglio  di  Stato  entro   il termine  di    30  giorni  dalla  notifica.  TITOLO  VIII  Disposizioni  finali  e   transitorie  Art.  32-32a  ...  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  33  Ottenuta  l'approvazione  del  Dipartimento  federale  dell'Interno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  ,   il presente   regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi   ed  entra  immediatamente  in  vigore.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato  dal   R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Cpv.  modificato  dal   R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Cpv.  introdotto  dal  R    24.10.2018;  in    vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   393.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Art.  introdotto  dal  R    4.11.2003;  in    vigore   dal  1.1.2004  -  BU  2003,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    26.10.2004;  in    vigore   dal  1.1.2005  - BU  2004,  380.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  modificato  dal  R    23.12.2014;  in    vigore  dal   1.1.2015  - BU  2014,  597.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  introdotto  dal  R    9.3.2022;  in vigore  dal  11.3.2022  -  BU  2022,  58.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.  modificato  dal  R    18.2.2014;   in vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2014,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  abrogati   dal  R 9.12.2009;  in    vigore   dal  1.1.2010  -  BU  2010,   126;   precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            567;  BU  1999,   5; BU  2004,  380;  BU  2007,  732;  BU  2009,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Approvazione  federale:  6   gennaio  1997  -  BU  1997,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Entrata  in    vigore:  13   dicembre  1996  -  BU  1996,  426.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  1996  ,  426   e   BU  1997  ,  37.  Allegato  1  76  (art.  2,    4, 5,    6,    22)  Esercizio   della  pesca  nel  lago   Maggiore  (Verbano)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  delle  specie  77  Art.  1  78  1  Periodi  di divieto  e lunghezze   minime:  79  Specie  Periodo  di    divieto  minima  Trota  (2)  dal  26   settembre  al    20  dicembre  cm  Salmerino  (2)  dal  15   novembre  al    24  gennaio  cm  Coregone  lavarello  (2)  dal  15   novembre  al    24  gennaio  cm  Coregone  bondella  (2)  dal  15   novembre  al    24  gennaio  cm  Temolo  specie  protetta  Luccio  (2)  dal  15   marzo  al    30  aprile  cm  Pesce  persico  (2)  dal  1° aprile  al    31  maggio  cm  Siluro  e   altre   specie  esotiche  (3)  nessuno  nessuna  Lucioperca  (2)  dal  1° aprile  al    31  maggio  cm  Carpa  indigena  dal  1° giugno  al    30  giugno  cm  Agone  (1)  dal  15   maggio  al    15  giugno  cm  Tinca  dal  1° giugno  al    30  giugno  cm  Anguilla  specie  protetta  Alborella  specie  protetta  Pigo  specie  protetta  Barbo  dal  15   maggio  al    15  giugno  Gambero  indigeno  specie  protetta  (1)  La   pesca  con  reti  dell’agone  è   vietata.  Gli  agoni  accidentalmente  catturati   da  pescatori   con  reti  devono  essere   consegnati   al  Centro  di raccolta  carcasse  a Giubiasco,  secondo  le  indicazioni  del  Veterinario  cantonale,  per  la loro  distruzione.  Il   consumo  degli  agoni   catturati  dai   pescatori   dilettanti  deve  attenersi  alle  disposizioni  emanate  dal  Laboratorio  cantonale.  Il   commercio  di agoni  catturati  nel  Verbano  è   vietato.  (2)  Ai  titolari  di patenti  tipo  D    e   T   è   consentita  la    cattura  giornaliera  di    un  massimo  di:  –   salmonidi  (trote,   salmerini  e   coregoni)  di    cui  non  più  di    5 esemplari  tra  trote  e salmerini;  –   pesci  persici;  –  –  (3)  Tutti  gli  esemplari    di  siluro,  persico  trota,  pesce  gatto,  rodeo    amaro,    acerina,  carassio,  pesce  rosso,  carpa  d’allevamento,  persico    sole,    pseudorasbora  e  umbridi,    devono    essere    uccisi    al  momento  della  cattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dal  15  dicembre  al  31  gennaio  è   proibita  la  posa  di  ogni  rete,    nonché  la  pesca  con    tramaglio,  limitatamente  ad   una  fascia  di    20  m dalla  riva  verso   il largo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  periodi  di divieto  iniziano  e terminano  alle   ore   12.00  dei  giorni  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orari  di  pesca  Art.  2  80  1  La  pesca  con  attrezzi  del  tipo  canna,  bilancino,  nonché    della    categoria  traina    è  permessa  durante  gli orari  seguenti:  gennaio:  dalle  ore  7.00  alle   ore   18.00
                        
                        
                    
                    
                    
                76
                            Allegato   modificato  dal  R    9.12.2009;  in vigore   dal  1.1.2010  - BU  2009,   548;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  366;  BU   2003,  292;  BU  2004,  354  e 380;  BU  2005,  371;  BU   2006,  458;  BU  2007,  732.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Nota  marginale  introdotta  dal  R    24.10.2018;  in    vigore  dal   1.1.2019  -  BU  2018,   393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  modificato   dal  R    9.12.2009;  in    vigore  dal  1.1.2010   -  BU  2009,  548;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                225.
                            79  Cpv.  modificato    dal    R    24.10.2018;  in  vigore    dal  1.1.2019  -  BU  2018,    393;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  543;  BU   2012,  497;  BU  2013,  429;  BU  2014,   570;   BU  2017,   400.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dal  R   14.10.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,  570;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            732;  BU  2013,   429.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            febbraio:  dalle  ore  6.00  alle   ore   19.00  marzo:  dalle  ore  6.00  alle   ore   20.00  aprile:  dalle  ore  5.00  alle   ore   20.30  maggio:  dalle  ore  4.00  alle   ore   21.00  giugno,  luglio   e   agosto:  dalle  ore  4.00  alle   ore   21.15  settembre:  dalle  ore  5.00  alle   ore   20.30  ottobre:  dalle  ore  6.00  alle   ore   19.00  novembre:  dalle  ore  6.00  alle   ore   18.00  dicembre:  dalle  ore  7.00  alle   ore   18.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pesca  dalla  riva  con  la    canna  è sempre  permessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   posa  e   la    levata  delle  reti,  dei  bertovelli   e   dei  loro  relativi  galleggianti  sono  regolate  come   segue:  nei  mesi  di    gennaio  e   febbraio:  posa  a  partire  dalle    ore  15.30;  levata  entro  le  ore  09.30,  fatta  eccezione  per  le  reti  da    fondo    e   i  tramagli  che  possono  essere  posati  e   levati  senza  limitazione  di  orario  nei  giorni  feriali,  escluso   il  sabato.  La  posa    non    può    comunque  avvenire    nello  stesso  luogo    della    levata  che    va  effettuata  quotidianamente;  nel  mese   di    marzo:  posa  a  partire  dalle    ore  16.30;  levata  entro  le  ore  08.30,  fatta  eccezione  per  le  reti  da    fondo    e   i  tramagli  che  possono  essere  posati  e   levati  senza  limitazione  di  orario  nei  giorni  feriali,  escluso   il  sabato.  La  posa    non    può    comunque  avvenire    nello  stesso  luogo    della    levata  che    va  effettuata  quotidianamente;  nel  mese   di    aprile:  posa  a   partire   dalle  ore  16.30;  levata  entro  le    ore  08.30;  nei  mesi  di    maggio,  giugno,  luglio  e   agosto:  posa  a   partire   dalle  ore  16.30;  levata  entro  le    ore  07.30;  nel  mese   di    settembre:  posa  a   partire   dalle  ore  16.30;  levata  entro  le    ore  08.30;  nel  mese   di    ottobre:  posa  a   partire   dalle  ore  16.00;  levata  entro  le    ore  08.30;  nei  mesi  di    novembre  e dicembre:  posa  a  partire  dalle    ore  15.30;  levata  entro  le  ore  09.30,  fatta  eccezione  per  le  reti  da    fondo    e   i  tramagli  che  possono  essere  posati  e   levati  senza  limitazione  di  orario  nei  giorni  feriali,  escluso   il  sabato.  La  posa    non    può    comunque  avvenire    nello  stesso  luogo    della    levata  che    va  effettuata  quotidianamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  bertovelli  possono  essere   lasciati  in posa  per  tre  notti  consecutive,  nel  rispetto  degli   orari  di    posa  e  di levata  previsti  al    cpv.  3.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Durante  il periodo   in    cui  vige   l’ora  estiva  gli orari   indicati  sono  posticipati   di un’ora.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  di  pesca  consentiti  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  attrezzi   di    pesca  consentiti  sono  elencati  nelle  tabelle   1   e   2.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  del  pesciolino  vivo  da   esca  è   consentito  unicamente  per  gli  attrezzi  delle   categorie  traina   e  canna,  con   modalità  che  non  pregiudichino  il   movimento  del  pesciolino.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  e segnalazione  degli  attrezzi  di  pesca  Art.  4  85  1  La  misurazione  del  diametro    dei  filati  è   definita    come  la  media  di  cinque  misurazioni  successive,  ciascuna   delle  quali  eseguita  in    parti   diverse   della  rete   bagnata.  La   misurazione  delle  maglie  delle  reti  deve   essere  effettuata  a   rete  bagnata  e   non  dilatata,   dividendo  per   dieci  la distanza  fra  undici  nodi   consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   reti  e   i  bertovelli   possono  essere  impiegati  solo   se conformi  alle  prescrizioni.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  tutte  le reti  descritte   nella  Tabella  1   è   consentito  l’uso  esclusivamente   quando:  a)  del  filato  è   superiore  o   uguale  a   0,10  mm  per  il monofilo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Cpv.  modificato  dal   R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Cpv.  introdotto  dal  R    24.10.2018;  in    vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83   Cpv.  modificato   dal   R    26.10.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  - BU  2016,  428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Cpv.  modificato   dal  R   14.10.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   570;   precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                429.
85
                            Art.  modificato  dal  R   14.10.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,  570;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            732;  BU  2010,   424;   BU  2013,  429.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Cpv.  modificato  dal   R    19.12.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  732.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  del  filato  è   superiore  o   uguale  a   0,06  mm  per  la tortiglia-multifilo.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   attrezzo  del  tipo  rete  deve  essere  segnalato  con  galleggianti  di colore   giallo,  rispettivamente  ogni  attrezzo  del  tipo   bertovello   deve  essere  segnalato  con  galleggianti   bicolori  giallo-azzurro-giallo.  Tutti  i  galleggianti  devono  avere   una  grandezza  minima  di    cm   20x10x5   e recare   il  numero  assegnato  dall’Ufficio  della  dimensione   minima  di    cm  5x5.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  attrezzi  con  estensione  orizzontale  in posa  superiore  ai    20  m    devono  essere  segnalati  all’inizio  e  alla  fine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    porto  di  attrezzi    pronti  all’impiego  è  ammesso  qualora  sia  conforme  alle  prescrizioni  circa  il  genere,  la    costruzione   e il   numero  e   qualora   il   detentore  sia  autorizzato  ad  utilizzarli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Sono  riservate  le    disposizioni  sulla  navigazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ausiliari
                            Art.  5  89  Nell’esercizio   della  pesca  con  reti  o   con  attrezzi  della  categoria   traina   il   pescatore  può  farsi  aiutare   da   un’altra   persona  senza  patenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  e   sistemi  vietati  Art.  6  90  Nel  lago  Maggiore    è   vietato  fare  uso  di  attrezzi  e   sistemi  non  consentiti  nel  presente  allegato;  in    particolare  è vietato:  –  di  attrezzi  o   sistemi  per  infilzare  il   pesce,  compresa  la  cosiddetta  pesca  a   strappo.  In  è vietato  l’uso  di esche  del  tipo  «cosacco»  o «ciuffo»  se non  con  una  sola  ancoretta  in    coda  di dimensioni  non  eccedenti   i  10   mm  dalle  punte  al    gambo  degli  ami;  –  di    ami  muniti   di ardiglione,  fatta  eccezione   per  gli  attrezzi  delle  categorie   traina   e   canna;  –  subacquea;  –  di    apparecchi  e   sistemi  per  lo stordimento  e   l’uccisione  in acqua  di    pesci  o   gamberi;  –  incustodita  la    canna  da  pesca  con  la    lenza  gettata  nell’acqua;  –  la    testa  e la    pinna  caudale   ai    pesci  catturati  prima  di    giungere  all’abitazione;  –  qualsiasi  tipo  di  rete  nelle    acque  interne    ai  porti,  alle  darsene  e  ai  pontili    d’attracco  questi    siano    disposti  in  modo  da  racchiudere,  anche  solo  superficialmente,  uno  d’acqua    con  un  unico    lato  libero    a    lago.  Inoltre  dai    seguenti    porti  deve  essere  una  distanza  minima  di    50  m:  Ascona   (Patriziale),   Brissago  (Porto  Resiga),  Mappo,  Ronco  (Crodolo);  –  con  sé  pesci  sottomisura,  fatta   eccezione  per  quanto   previsto  dall’art.  21  cpv.  4.  È   pure  farne  uso   quale  esca.  Tabella  1  :  91  Attrezzi   professionali  consentiti  nelle   acque  del  lago   Maggiore  (Verbano).  Allegato  1:    art.  3  Specie  di  riferimento  Maglia  minima  Lunghezza  massima  Limitazioni  stagionali  e   altre  prescrizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Reti  volanti  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Riadaresc  Coregone  lavarello  37-50  mm  maglie  750  m  Proibito  durante  il   divieto  dei  coregoni,  salvo  la  possibilità  di utilizzarlo   a  partire  dal  10  gennaio  con  maglia  ≥40  mm   e ad  una  distanza  di    almeno  200  metri  dalla  riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Reet  de  bundela  Coregone  bondella  32-35  mm  maglie  750  m    (1000  m  dal  24/01  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15/07)  Proibito durante il divieto dei  c  oregoni.  La  maglia  32-33   mm   è  consentita  soltanto   dal  24  gennaio  al    15  luglio  per   una  lunghezza  massima  di 1000  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87   Cpv.  modificato   dal   R    26.10.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  - BU  2016,  428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Cpv.  modificato  dal   R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  modificato  dal  R    22.10.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  429.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Art.  modificato  dal  R    4.11.2015;   in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  495;   precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            732;  BU  2008,   685;   BU  2012,  497;   BU  2013,   429;  BU  2014,  570.
                        
                        
                    
                    
                    
                91
                            Tabella  modificata  dal  R    6.10.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  732;  BU  2008,   239;  BU  2009,   186  e   548;  BU  2010,  424;   BU  2011,  543;   BU  2012,   497;  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            570;  BU  2018,   393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Reet  de  siluro  Siluro  ≥     80   mm  maglie  750  metri  Uso concesso mediante  a  utorizzazione nominale e  v  incolato alla raccolta dei dati  s  pecifici al loro impiego.  Proibito durante il divieto del  l  ucioperca.  Durante il divieto della trota  o  bbligo di posa ad almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00 metri da rive e foci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Reti  da  posta  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Riadaresc  reet  de  bundela  Coregone  Lucioperca  ≥32  mm  150  maglie  500  m  durante  il   divieto  coregoni.  maglia  32-33   mm   è  soltanto   dal  24  al    15  luglio.  sviluppo  lineare  della  tesa  o   ancoraggio  può   superare  i  250  il   periodo  di  del  pesce  obbligo  di    posa  su  di profondità  a 20  metri   e  di    ancorare  la    rete  entrambe  le    estremità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  Gardonera  Gardon  24-30  mm  150  maglie  150  m  solo  durante  il  del  persico.  gavitello  o   «segno»  può   avere  più  di    3 metri  corda.  rete  deve   essere  dal  fondo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   metri  e   ancorata  a  dalla   corona  verso   il  perpendicolarmente  riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Reti  da  fondo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1  Voltana  Persico  mm  30  maglie  360  m  Proibito  durante  il   divieto  del  persico.  Durante  il   periodo  di    divieto  del  coregone   obbligo  di  posare  la    rete  a   profondità  comprese  tra  i 10  e   i  45  metri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2  Reet  de  bundela  Bondella  mm  75  maglie  500  m  Proibito  durante  il   divieto  dei  coregoni.  La  maglia  32-33   mm   è  ammessa  soltanto  dal  24  gennaio  al    15  luglio.  Durante  il   periodo  di  protezione  del  pesce  persico  obbligo  di    posa  su  fondali  di profondità  superiore  a 30  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3  Reet  de   pes  bianc  Lucioperca  mm  50  maglie  500  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300  m    per  la    P2  Proibito durante il divieto del  l  ucioperca.  Obbligo  di posa  su  fondali  superiori  a   20  metri  dal  15  al  31  marzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Tremagli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1  persico  Persico  Bottatrice  Gardon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25-28  mm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   m  250  m  Proibito  durante  il   divieto  del  pesce  persico   e   dei  coregoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2  luccio  Luccio  Lucioperca  ≥45  mm  2   m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250  m  Proibito  durante  il   divieto  del  luccio,  del  lucioperca  e  dei  coregoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Bertovelli  (2)  Specie  varie  -  2   m  Diametro  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,8  m  Durante  il   divieto  del  luccio,  della  tinca,   della   carpa  e   del  pesce  persico  obbligo  di  posa  a profondità  superiori  a  30  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (1)  Nel   rispetto  del  limite  massimo   di    lunghezza  di    ciascun   attrezzo,  ciascun  pescatore   potrà  posare  in  acqua  non   più  di 1500   metri  complessivi  di reti   della   categoria  «volante»  e   «da  posta».  Per  quanto  riguarda   le reti   volanti  ciascun   pescatore  potrà   posare  in    acqua  non  più  di    due  tese,  nel  rispetto  del  limite  massimo  di    lunghezza  di ciascun  attrezzo.  (2)  Ciascun  pescatore  potrà  avere  contemporaneamente  in    posa  un   massimo  di    6 bertovelli.  Tabella  2  :  92  Attrezzi   dilettantistici  consentiti  nelle  acque   del   lago  Maggiore  (Verbano).  Allegato  1:    art.  3  Attrezzo  Specie  di    riferimento  Limitazioni  stagionali  e   altre  prescrizioni  Canna  da  pesca  con  o   senza  mulinello  Varie  specie  È   consentito  l’uso  massimo  di    due   canne  per  pescatore,   con  un  numero  di  esche  complessivo  non  superiore  a   10.  Pesca  a   traina  (1)  Canna,  con  o  senza  downrigger  con  o   senza  derivatore  (sideplaner)  specie  Consentite 6 canne per imbarcazione.  Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una sola esca.  Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di  l  unghezza inferiore a 18 cm.  Durante  il   divieto  del  luccio,  divieto  di    usare  esche   (sia   naturali   che  artificiali)  di  lunghezza  superiore   a   18  cm.  Molagna  (tirlindana  da  trota)  Proibito  durante  il   divieto  della  trota.  Tirlindana  persico  Proibito durante il divieto del persico.  Consentito  un  massimo  di    8 esche  per  tirlindana.  Cavedanera,  cane  (sia   emerso  che  sommerso)  Consentito un massimo di:  – 8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane);  – 6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneo di due  c  avedanere (o cani).  Proibito  durante  il   divieto  della  trota.  Cattura  di  pesci  da  esca  (2)  Bilancino  da  esca  La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve  s  uperare la lunghezza di 1,5 metri.  Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.  Proibito  da  un’ora  dopo   il   tramonto  a   un’ora  prima  dello   spuntar  del   sole.  Nassetta  da  esca  La  maglia  deve  essere  compresa  tra   i  6   e   gli  8   mm,  altezza  massima  50  cm,  diametro  massimo  25  cm.  Bottiglia  da  esca  Nessuna  specifica.  (1)  quanto  riguarda   la pesca   a traina  è   stabilito  il limite  massimo  cumulativo  di    25  esche   per  nel  rispetto  delle   eventuali  limitazioni  di    ogni  singolo   attrezzo.  (2)  bilancino,   la nassetta  e   la    bottiglia  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  per  la    cattura   dei  da  esca»,  che  devono    essere  collocati  e    mantenuti    vivi    in  idoneo  contenitore.    Gli  di    specie   proibite  così  come  le    specie   consentite  catturate  durante  di    divieto  che  non  raggiungono  la    misura   minima  devono  essere  immediatamente  liberati.  Allegato  2  93  (art.  2,    4, 5,    6,    22)  Esercizio  della  pesca  nel  lago  di Lugano  (Ceresio)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protezione  delle  specie  94  Art.  1  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Periodi  di divieto  e lunghezze   minime:  96  Specie  Periodo  di    divieto  minima  Trota  (1)  dal  26   settembre  al    20  dicembre  cm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Tabella  modificata   dal   R    6.10.2021;   in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Allegato   modificato  dal  R    9.12.2009;  in vigore   dal  1.1.2010  - BU  2009,   548;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  366;  BU   2003,  292;  BU  2004,  354  e 380;  BU  2005,  379;  BU   2006,  459  e 478.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Nota  marginale  introdotta  dal  R    24.10.2018;  in    vigore  dal   1.1.2019  -  BU  2018,   393.
                        
                        
                    
                    
                    
                95
                            Art.  modificato  dal  R    24.10.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  497.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Cpv.  modificato    dal    R    24.10.2018;  in  vigore    dal  1.1.2019  -  BU  2018,    393;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  429;  BU   2014,  570;  BU  2017,  400.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salmerino  (1)  dal  15   novembre  al    24  gennaio  cm  Coregone  (1)  dal  15   novembre  al    24  gennaio  cm  Luccio  (1)  dal  15   marzo  al    30  aprile  cm  Pesce  persico  (1)  dal  1° aprile  al    31  maggio  cm  Siluro  e   altre   specie  esotiche  (2)  nessuno  Lucioperca  (1)  dal  1° aprile  al    31  maggio  cm  Carpa  indigena  dal  1° giugno  al    30  giugno  cm  Agone  dal  15   maggio  al    15  giugno  cm  Tinca  dal  1° giugno  al    30  giugno  cm  Anguilla  specie  protetta  Alborella  specie  protetta  Pigo  specie  protetta  Barbo  dal  15   maggio  al    15  giugno  Gambero  indigeno  specie  protetta  (1)  Ai  titolari  di patenti  tipo  D    e   T   è   consentita  la    cattura  giornaliera   di    un  massimo   di:  –   salmonidi  (trote,   salmerini  e   coregoni)  di    cui  non  più  di    5 esemplari  tra  trote  e salmerini;  –   pesci  persici;  –  –  (2)  Tutti  gli  esemplari    di  siluro,  persico  trota,  pesce  gatto,  rodeo    amaro,    acerina,  carassio,  pesce  rosso,  carpa  d’allevamento,  persico    sole,    pseudorasbora  e  umbridi,    devono    essere    uccisi    al  momento  della  cattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  periodi  di divieto  iniziano  e terminano  alle   ore   12.00  dei  giorni  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orari  di  pesca  Art.  2  97  1  La  pesca  con  attrezzi  del  tipo  canna,  bilancino,  nonché    della    categoria  traina    è  permessa  durante  gli orari  seguenti:  gennaio:  dalle  ore  7.00  alle   ore   18.00  febbraio:  dalle  ore  6.00  alle   ore   19.00  marzo:  dalle  ore  6.00  alle   ore   20.00  aprile:  dalle  ore  5.00  alle   ore   20.30  maggio:  dalle  ore  4.00  alle   ore   21.00  giugno,  luglio   e   agosto:  dalle  ore  4.00  alle   ore   21.15  settembre:  dalle  ore  5.00  alle   ore   20.30  ottobre:  dalle  ore  6.00  alle   ore   19.00  novembre:  dalle  ore  6.00  alle   ore   18.00  dicembre:  dalle  ore  7.00  alle   ore   18.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pesca  dalla  riva  con  la    canna  è sempre  permessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   posa  e   la    levata  delle  reti,  dei  bertovelli   e   dei  loro  relativi  galleggianti  sono  regolate  come   segue:  nei  mesi  di    gennaio  e   febbraio:  posa  a  partire  dalle    ore  15.30;  levata  entro  le  ore  09.30,  fatta  eccezione  per  le  reti  da    fondo    e   i  tramagli  che  possono  essere  posati  e   levati  senza  limitazione  di  orario  nei  giorni  feriali,  escluso   il  sabato.  La  posa    non    può    comunque  avvenire    nello  stesso  luogo    della    levata  che    va  effettuata  quotidianamente;  nel  mese   di    marzo:  posa  a  partire  dalle    ore  16.30;  levata  entro  le  ore  08.30,  fatta  eccezione  per  le  reti  da    fondo    e   i  tramagli  che  possono  essere  posati  e   levati  senza  limitazione  di  orario  nei  giorni  feriali,  escluso   il  sabato.  La  posa    non    può    comunque  avvenire    nello  stesso  luogo    della    levata  che    va  effettuata  quotidianamente;  nel  mese   di    aprile:  posa  a   partire   dalle  ore  16.30;  levata  entro  le    ore  08.30;  nei  mesi  di    maggio,  giugno,  luglio  e   agosto:  posa  a   partire   dalle  ore  16.30;  levata  entro  le    ore  07.30;  nel  mese   di    settembre:  posa  a   partire   dalle  ore  16.30;  levata  entro  le    ore  08.30;  nel  mese   di    ottobre:  posa  a   partire   dalle  ore  16.00;  levata  entro  le    ore  08.30;  nei  mesi  di    novembre  e dicembre:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  modificato  dal  R   14.10.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,  570;  precedenti  modifiche:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            732;  BU  2013,   429.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            posa  a  partire  dalle    ore  15.30;  levata  entro  le  ore  09.30,  fatta  eccezione  per  le  reti  da    fondo    e   i  tramagli  che  possono  essere  posati  e   levati  senza  limitazione  di  orario  nei  giorni  feriali,  escluso   il  sabato.  La  posa    non    può    comunque  avvenire    nello  stesso  luogo    della    levata  che    va  effettuata  quotidianamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  bertovelli  possono  essere   lasciati  in posa  per  tre  notti  consecutive,  nel  rispetto  degli   orari  di    posa  e  di levata  previsti  al    cpv.  3.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Durante  il periodo   in    cui  vige   l’ora  estiva  gli orari   indicati  sono  posticipati   di un’ora.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  di  pesca  consentiti  Art.  3  1  Gli  attrezzi   di    pesca  consentiti  sono  elencati  nelle  tabelle   3   e   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  del  pesciolino  vivo  da   esca  è   consentito  unicamente  per  gli  attrezzi  delle   categorie  traina   e  canna,  con   modalità  che  non  pregiudichino  il   movimento  del  pesciolino.  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  e segnalazione  degli  attrezzi  di  pesca  Art.  4  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  misurazione  del  diametro    dei  filati  è   definita    come  la  media  di  cinque  misurazioni  successive,  ciascuna   delle  quali  eseguita  in    parti   diverse   della  rete   bagnata.  La   misurazione  delle  maglie  delle  reti  deve   essere  effettuata  a   rete  bagnata  e   non  dilatata,   dividendo  per   dieci  la distanza  fra  undici  nodi   consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   reti  e   bertovelli   possono   essere  impiegati  solo   se conformi  alle  prescrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  tutte  le reti  descritte   nella  Tabella  3   è   consentito  l’uso  esclusivamente   quando:  a)  del  filato  è   superiore  o   uguale  a   0,10  mm  per  il monofilo;  b)  del  filato  è   superiore  o   uguale  a   0,06  mm  per  la tortiglia-multifilo.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   attrezzo  del  tipo  rete  deve  essere  segnalato  con  galleggianti  di colore   giallo,  rispettivamente  ogni  attrezzo  del  tipo   bertovello   deve  essere  segnalato  con  galleggianti   bicolori  giallo-azzurro-giallo.  Tutti  i  galleggianti  devono  avere   una  grandezza  minima  di    cm   20x10x5   e recare   il  numero  assegnato  dall’Ufficio  della  dimensione   minima  di    cm  5x5.  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  attrezzi  con  estensione  orizzontale  in posa  superiore  ai    20  m    devono  essere  segnalati  all’inizio  e  alla  fine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il    porto  di  attrezzi    pronti  all’impiego  è  ammesso  qualora  sia  conforme  alle  prescrizioni  circa  il  genere,  la    costruzione   e il   numero  e   qualora   il   detentore  sia  autorizzato  ad  utilizzarli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Sono  riservate  le    disposizioni  sulla  navigazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ausiliari
                            Art.  5  105  Nell’esercizio   della  pesca  con  reti  o attrezzi  della  categoria  traina  il   pescatore  può   farsi  aiutare  da  un’altra  persona  senza  patenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  e   sistemi  vietati  Art.  6  106  Nel  lago  di  Lugano    è   vietato    fare  uso  di  attrezzi  e   sistemi  non  consentiti  nel  presente  allegato;  in    particolare  è vietato:  –    l’uso    di  attrezzi  o    sistemi  per  infilzare    il   pesce,  compresa  la  cosiddetta  pesca  a    strappo.    In  particolare  è   vietato  l’uso  di  esche  del  tipo  «cosacco»  o   «ciuffo»    se  non  con    una  sola    ancoretta  montata  in    coda  di dimensioni   non  eccedenti   i  10   mm  dalle  punte  al    gambo  degli  ami;  –   l’uso  di    ami  muniti   di ardiglione,  fatta   eccezione  per  gli  attrezzi  delle   categorie  traina  e canna;  –   la pesca  subacquea;  –   l’uso  di    apparecchi  e   sistemi  per  lo stordimento  e   l’uccisione  in    acqua  di    pesci  o   gamberi;  –   lasciare  incustodita  la    canna  da  pesca  con  la    lenza  gettata  nell’acqua;  –   tagliare  la    testa  e la    pinna  caudale  ai pesci  catturati  prima  di giungere   all’abitazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Cpv.  modificato  dal   R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Cpv.  introdotto  dal  R    24.10.2018;  in    vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Cpv.  modificato  dal  R    26.10.2016;  in vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   428.
                        
                        
                    
                    
                    
                101
                            Cpv.  modificato  R    14.10.2014;  in  vigore  dal  1.1.2015  -   BU  2014,  570;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  429.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  Art.  modificato  dal  R    14.10.2014;  in  vigore  dal  1.1.2015    -   BU  2014,  570;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  732;  BU   2010,  424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103   Cpv.   modificato  dal  R    26.10.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Cpv.  modificato  dal  R    24.10.2018;  in vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   393.
                        
                        
                    
                    
                    
                105
                            Art.  modificato  dal   R    22.10.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   429.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Art.  modificato  dal  R    6.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2021,   282;  precedenti  modifiche:  BU   2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            732;  BU  2008,   685;   BU  2012,  497;   BU  2013,   429;  BU  2014,  570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   posare  qualsiasi  tipo  di rete  nelle  acque  interne  ai porti,  alle  darsene  e   ai    pontili  d’attracco  quando  questi  siano  disposti  in  modo  da  racchiudere,  anche  solo  superficialmente,   uno  specchio  d’acqua  con  un  unico  lato  libero  a lago.  Inoltre  dai  seguenti  porti  deve  essere  mantenuta   una  distanza  minima  di  50  m:  Barbengo   (Torrazza),  Brusino,   Maroggia,   Morcote  (Vedo  Arbostora);  –   l’uso  del  bilancino   (quadrato)  nei  200  metri  di    sponda  partendo  dall’ex-Tropical  di    Agno  in    direzione  di  Magliaso,  limitatamente   a   una  fascia  di 15  metri  dalla  riva  verso  il   largo;  –   avere  con    sé  pesci    sottomisura,  fatta    eccezione    per  quanto  previsto    dall’art.  21    cpv.  4.  È    pure  vietato  farne  uso  quale  esca.  Tabella  3  107  :  Attrezzi  professionali  consentiti   nelle  acque  del  Lago  di Lugano   (Ceresio).  Allegato  2:    art   3  Specie  di    riferimento  Maglia  minima  Lunghezza  massima  Limitazioni  stagionali  e  altre  prescrizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Reti  volanti  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Riadaresc  Coregone  lavarello  ≥     40   mm  150  maglie  750  m  Proibito  durante  il  divieto  dei  coregoni,  salvo  la    possibilità   di  utilizzarlo  a partire  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  dicembre   con   maglia  ≥50  mm  e   ad  una  distanza  di    almeno  100  m  dalla   riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Pantera  Agone  28-37  mm  200  maglie  500  m  Proibito  durante  il  divieto  dell’agone.  Ogni  gavitello  o  «segno»  non  può   avere  più  di    3   metri  di    corda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Reti  da  posta  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Coregone  Lucioperca  ≥40  mm  150  maglie  500  m  Proibito  durante  il  divieto  dei  coregoni,  salvo  la    possibilità   di  utilizzarlo  a partire  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  dicembre   con   maglia  ≥50  mm  e   ad  una  distanza  di    almeno  100  m  dalla   riva.  Obbligo  di posa  a non  meno  di 100   metri   dalla  riva  durante  il   divieto  del  lucioperca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  Agone  Gardon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28-37  mm  200  maglie  300  m  Proibito  durante  il  divieto  dell’agone  e del  coregone.  Ogni  gavitello  o  «segno»  non  può   avere  più  di    3   metri  di    corda.  Durante  il   divieto  del  persico  la    rete  deve  essere  sollevata  dal  fondo  di almeno  4   metri  e  ancorata  ad  entrambe  le  estremità  a   partire  dalla  corona  verso  il  largo  perpendicolarmente  alla  riva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Reti  da  fondo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1  Persico   mm  100  maglie  500  m  Proibito durante il divieto  d  el persico.  Durante  il   periodo  di  protezione  del  coregone  obbligo   di  posa  a profondità  superiori  a   10  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2  Luccio  mm  70  maglie  500  m  Proibito  durante  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  Tabella  modificata  dal  R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  -  BU   2018,  393;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  428.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lucioperca  Carpa  Tinca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300  m    per  la    P2  divieto  del  luccio  e   del  lucioperca.  Durante  il   periodo  di  divieto  del  coregone  obbligo  di    posa  a  profondità  superiori  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Tremagli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1  persico  Persico  Bottatrice  Gardon   mm  2   m  500  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300  m    per  la    P2  Proibito  durante  il  divieto  del  pesce  persico.  Durante  il   periodo  di  protezione  del  coregone  obbligo   di  posa  a profondità  superiori  a   10  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2  tinca  Luccio  Lucioperca  Tinca  Carpa  mm  2   m  500  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300  m    per  la    P2  Proibito  durante  il  divieto  del  luccio  e   del  lucioperca.  Durante  il   periodo  di  protezione  del  coregone  obbligo   di  posa  a profondità  superiori  a   10  metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Bertovelli  (2)  Specie  varie  -  2   m  Diametro  massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,8  m  Durante  il   divieto  del  luccio,  della   tinca,   della  carpa  e   del  pesce  persico  obbligo  di    posa  a  profondità  superiori  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  metri.  (1)  Nel   rispetto  del  limite  massimo  di    lunghezza  di    ciascun  attrezzo,   ciascun  pescatore  potrà  posare  in  acqua  non    più    di  1000    metri  complessivi    di  reti  delle    categorie    «volante»    e  «da  posta»  per  la  categoria  P1,   rispettivamente  600   metri  complessivi   per  la    categoria  P2.  Per  quanto  riguarda   le reti   volanti  ciascun   pescatore  potrà   posare  in    acqua  non  più  di    due  tese,  nel  rispetto  del  limite  massimo  di    lunghezza  di ciascun  attrezzo.  (2)  Ciascun  pescatore  potrà  avere  contemporaneamente  in    posa  un   massimo  di    6 bertovelli.  Tabella  4  :  108  Attrezzi  dilettantistici  consentiti  nelle   acque  del  Lago   di    Lugano  (Ceresio).  Allegato  2:    art   3  Attrezzo  Specie  di    riferimento  Limitazioni  stagionali  e   altre  prescrizioni  Pesca  da  barca  o   da  riva  Canna  da  pesca  con  o   senza  mulinello  Varie  specie  È   consentito  l’uso  massimo  di    due   canne  per  pescatore,   con  un  numero  di  esche  complessivo  non  superiore  a   10.  Pesca  a   traina  (1)  Canna,  con  o  senza  downrigger  con  o   senza  derivatore  (sideplaner)  Varie  specie  Consentite 6 canne per imbarcazione.  Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una sola esca.  Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di  l  unghezza inferiore a 18 cm.  Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di  l  unghezza superiore a 18 cm.  L’utilizzo  di    canne  con  derivatore   contemporaneamente  alla  cavedanera  (cane)  è   vietato.  Molagna  (Tirlindana  da  trota)  Trota  Proibito  durante  il   divieto  della  trota.  Tirlindana  Pesce  persico  Proibito durante il divieto del persico.  Consentito  un  massimo  di    8 esche  per  tirlindana.  Cavedanera,  cane  (sia   emerso  che  sommerso)  Trota  Consentito l’impiego di una sola cavedanera, con un massimo di 8 esche.  Proibito  durante  il   divieto  della  trota.  Cattura  di  pesci  da  esca  (2)  Bilancino  Pesce  da  esca  La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve  s  uperare la lunghezza di 1,5 metri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Tabella  modificata  dal  R    6.10.2021;   in    vigore   dal  1.1.2022   -  BU  2021,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.  Proibito  da  un’ora  dopo   il   tramonto  a   un’ora  prima  dello   spuntar  del   sole.  Nassetta  Pesce  da  esca  La  maglia  deve  essere  compresa  tra   i  6   e   gli  8   mm,   altezza  massima  50  cm,  diametro  massimo   25  cm.  Bottiglia  Pesce  da  esca  Nessuna  specifica.  (1)  Per  quanto  riguarda  la  pesca  a   traina  è   stabilito    il   limite  massimo    cumulativo  di  25    esche  per  imbarcazione,  nel  rispetto  delle  eventuali   limitazioni  di ogni  singolo   attrezzo.  (2)  Il   bilancino,  la    nassetta   e   la    bottiglia  possono   essere  utilizzati  esclusivamente  per  la cattura   dei  «pesci  da  esca»  che  devono  essere  collocati  e   mantenuti  vivi  in    idoneo  contenitore.  Gli  esemplari  di  specie  proibite  così  come  le  specie   consentite  catturate  durante   il periodo  di divieto  o che  non  raggiungono  la    misura  minima  devono  essere  immediatamente   liberati.  Allegato   3  109  (art.  2,    4, 5,    6,    22)  Disposizioni  per   il fiume  Tresa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  della   pesca  Art.  1  110  Ai  fini  della  gestione  e    in  base  alle    caratteristiche  ambientali  il    fiume  Tresa  viene  classificato  come   corso  d’acqua  con  vocazione  prevalente  a   ciprinidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodi  di  protezione  Art.  2  1  La  pesca  è consentita  tutto  l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    singole  specie   ittiche   valgono  i  periodi   di    divieto   stabiliti  per  il  lago  di    Lugano,   fatta  eccezione  per  le    trote,  per   le quali  la    pesca  è   vietata  dal  30  settembre  al 15  marzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  periodi  di    divieto  hanno  inizio   alle  ore  12.00  del  primo  giorno  di    divieto   e   cessano  alle   ore  12.00  dell’ultimo  giorno  di    divieto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orari  di  pesca  Art.  3  1  La  pesca    notturna  è   consentita  esclusivamente  nella    tratta  dal  ponte    della  dogana    di  Ponte  Tresa  fino  a   monte   dello   sbarramento  di    regolazione  delle  acque   nella  stessa  località.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  resto  del   corso  d’acqua  la    pesca  è consentita  negli   orari  seguenti:  –  i  mesi  da  marzo  a ottobre,  quelli   previsti  dall’art.  4   cpv.   1   del  regolamento;  –  i  mesi  da  novembre   a   febbraio,  dalle   ore  08.00  alle  17.00.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante  il periodo   in    cui  vige   l’ora  estiva,  gli  orari   indicati  sono  posticipati  di    un’ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  di  cattura  permessi  Art.  4  112  1  Su  tutto  il corso  del  fiume,  la pesca   è   consentita  unicamente  ai detentori  di    patenti  delle  categorie  D1  e   T1,  nonché  ai    ragazzi  tra   il 9° e il 13°  anno  di età  e alle   persone  in sedia  a   rotelle,  con  l’uso  di    una  sola  canna  per  pescatore.  Nella  tratta   dal  ponte   della  dogana  di    Ponte  Tresa  fino  a  monte  dello    sbarramento    di  regolazione    delle    acque  nella  stessa  località    è   pure    consentito  l’uso  degli  attrezzi  per  la cattura  di    pesci  da  esca:  bilancino,  nassetta,  bottiglia;  secondo  le modalità  e le  limitazioni  previste  nella  tabella  4 dell’allegato  2.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  del  pesciolino  vivo  da  esca  è   consentito  con   modalità  che  non  pregiudichino  il  movimento  del  pesciolino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attrezzi  e   sistemi  vietati  Art.  5  Su  tutto  il   corso   del  fiume  è   vietato:  a)   di    sangue  o di    uova  di    pesce  di    qualsiasi  tipo  quale  esca;  b)   forma  di pasturazione;  c)  lenze  con  più   di 10  fili laterali;  d)  sistemi  per   lo stordimento  e   l’uccisione   in acqua  di    pesci  o   gamberi;  e)  incustodita  la    canna  da  pesca  con  la    lenza  gettata  in    acqua;  f)  la    testa  e la    pinna  caudale   ai    pesci  catturati  prima  di    giungere  all’abitazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  Allegato  modificato  dal  R    15.11.2005;   in vigore  dal   1.1.2006  -  BU  2005,   384;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  567;  BU   1999,  366;  BU  2003,  292  e 329;  BU  2004,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Art.  modificato  dal   R    14.10.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111   Cpv.   modificato  dal  R    26.10.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   428.
                        
                        
                    
                    
                    
                112
                            Art.    modificato  dal  R    26.10.2016;  in  vigore  dal  1.1.2017  -   BU  2016,  428;  precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  548;  BU   2014,  570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113    Cpv.  modificato  dal  R    26.10.2022;  in vigore  dal  1.12.2022  - BU  2022,  252.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  di  attrezzi  o   sistemi  per  infilzare  il   pesce,  compresa  la  cosiddetta  pesca  a   strappo.  In  è vietato  l’uso  di esche  del  tipo  «cosacco»  o «ciuffo»  se non  con  una  sola  ancoretta  in    coda  di dimensioni  non  eccedenti   i  10   mm  dalle  punte  al    gambo  degli  ami;  114  h)  con  sé pesci  di  lunghezze  inferiori  a   quelle  minime  previste   per  le relative   specie  nelle  in    cui  si    svolge   la battuta  di    pesca.  È   pure  vietato  farne  uso  quale  esca;  115  i)  la    pesca  subacquea;  116  l)  ami  muniti   di ardiglione,  fatta   eccezione   per  l’attrezzo  canna.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lunghezza  minima  e   numero  di catture  Art.  6  1  Possono  essere  trattenuti  solo  esemplari  delle  specie  sottoelencate  che   raggiungono   le  lunghezze  minime  seguenti:  118  trota  fario  cm  24  trota  lacustre  cm  40  trota  marmorata  specie  protetta  trota  iridea  cm  22  salmerini  cm  25  coregoni  cm  30  temolo  specie  protetta  luccio  cm  45  persico  reale  cm  18  siluro  e   altre  specie  esotiche  (art.  6   cpv.  4)  nessuna  lunghezza  minima  lucioperca  cm  40  tinca  cm  25  carpa  indigena  cm  30  barbo  cm  20  alborella  specie  protetta  pigo  specie  protetta  anguilla  specie  protetta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  pescatore  e   per  giornata  di    pesca  è   permessa:  a)  di    un  massimo  di    12  capi  di    salmonidi;  b)   di    un   massimo  di    kg  5,0  per  le altre   specie,  fatta  eccezione   per  la    specie  Rutilus  rutilus  Il   limite   indicato  può  essere  superato  solo  per  l’apporto   di peso   dovuto   alla   cattura  un  esemplare  di dimensioni   eccezionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   trote  marmorate  di    qualsiasi  taglia  catturate   devono  essere  rilasciate   con  la massima  cura.  Le  catture  devono   comunque  essere  segnalate   nella   statistica   di pesca  secondo  le  modalità  indicate  nella  stessa.  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tutti  gli  esemplari  di siluro,   persico  trota,   pesce  gatto,  rodeo  amaro,   acerina,  carassio,   pesce  rosso,  carpa  d’allevamento,   persico  sole,  pseudorasbora   e   umbridi,  essere   uccisi  al momento   della  cattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  cattura  Art.  7  La  cattura   gamberi  è sempre  vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  finali  Art.  8  Per  quanto  non  esplicitamente  indicato,  valgono  le norme   contenute  nella   convenzione  per  la    pesca   nelle  acque   italo-svizzere  del  19  marzo   1986  e   nel  regolamento.  Allegato   4  121  (art.  30a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Lett.  modificata   dal  R    19.12.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   732.
                        
                        
                    
                    
                    
                115
                            Lett.  modificata   dal  R    24.10.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   497.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  Lett.  modificata  dal  R    24.10.2012;  in  vigore    dal    1.1.2013  -  BU  2012,    497;    precedente    modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  685.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Lett.  introdotta  dal  R    24.10.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  497.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  Cpv.   modificato  dal  R    24.10.2018;  in  vigore  dal  1.1.2019  - BU  2018,   393;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  429;  BU   2014,  570.
                        
                        
                    
                    
                    
                119
                            Cpv.  modificato  dal  R    15.11.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   400.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120    Cpv.  introdotto   dal  R    24.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  393.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Allegato  introdotto  dal  R    9.3.2022;  in vigore   dal  11.3.2022   -  BU  2022,   58.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  fr. 100.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  a  ttrezzi di pesca professionali nei laghi Verbano e Ceresio  fr. 150.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  fr. 100.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  fr.   50.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5  fr. 100.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6  fr.   50.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7  fr.   50.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.8  fr.   60.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.9  fr.   30.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.10  d  urante l’orario di pesca proibito  fr.   20.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.11  fr. 150.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.12  fr.   50.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.13  fr.   30.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.14  fr.   50.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  a  lle acque senza munirsi dell’occorrente per calare con cura il pesce  i  n acqua  fr.   50.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  i  n sovrannumero  fr. 100.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3  fr.   50.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4  fr. 100.00