Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati
                            Regolamento  della  legge   sul  rilancio  dell’occupazione  e   sul   sostegno   ai disoccupati  (RL-rilocc)  1  del  4   febbraio  1998  (stato   27  gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge    sul    rilancio  dell’occupazione    e  sul    sostegno    ai  disoccupati  del  13    ottobre  1997  (L-  rilocc);  richiamate:  -  sull’assicurazione  contro  la disoccupazione   del  25   giugno   1982  (LADI);  -   sull’assicurazione  obbligatoria  contro  la    disoccupazione  e   l’indennità  per  insolvenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  agosto  1983  (OADI),  decreta:  Capitolo   I  Autorità,  competenze  e   beneficiari
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità
                            Art.  1  2  Sono  competenti  per  l’applicazione  della  LADI  e   della   L-rilocc:  a)  dell'economia;  b)  del  lavoro  (SdL),  gli  Uffici  regionali  di  collocamento  (URC),  l’Ufficio    delle  misure  (UMA)  e   l’Ufficio  giuridico  (UG);  c)    cantonale    di  assicurazione  contro  la  disoccupazione  (CCAD)  e  le  casse    di  private  riconosciute  dall’Ufficio  di compensazione  dell’assicurazione  contro  la  d)  tripartite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  Divisione  dell'economia  Art.  1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  seguenti  compiti   sono  delegati  alla   Divisione  dell'economia:  a)  l'autorità  cantonale  in  seno  all'Associazione  Svizzera  degli  Uffici  del  Lavoro  b)  il   contratto   di prestazione  con  la    società  di    fideiussione  CF   Sud;  c)   la    rappresentanza  nelle  sottocommissioni  dell'AUSL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  Sezione   del  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  2  I  seguenti  compiti   sono  delegati  alla   Sezione  del  lavoro:  5  a)  le    disposizioni  necessarie   ad  assicurare   il  funzionamento,   la    conduzione  e   la    gestione  unità  a   lei subordinate;  6  b)  periodicamente  conto  alle  autorità   federali  di sorveglianza  nell’ambito  della   LADI  (art.  cpv.  1   lett.  k   LADI);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  c)  d  isoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità;  8  d)  gli  addebiti  diretti  del  Fondo  di  compensazione  dell'assicurazione    contro  la  a   carico  dell'autorità  cantonale;  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.   modificato  dal   R    5.6.2019;  in    vigore   dal  19.7.2019  - BU  2019,  263;  precedenti  modifiche:  BU   2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            281  e   513;  BU   2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  R    5.6.2019;  in    vigore   dal  19.7.2019  -  BU  2019,  263.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Nota  marginale  modificata  dal  R   5.6.2019;  in    vigore  dal  19.7.2019   -  BU  2019,   263;   precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2003,  281   e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Frase  modificata   dal  R   5.6.2019;   in    vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,   263;   precedenti  modifiche:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            281  e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dal  R    15.10.2003;  in vigore   dal  5.11.2003  -  BU  2003,   281  e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dal  R    15.10.2003;  in vigore   dal  5.11.2003  -  BU  2003,   281  e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Lett.   modificata  dal  R    15.10.2003;  in vigore   dal  5.11.2003  -  BU  2003,   281  e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  R    5.6.2019;  in vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,  263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le    decisioni   e svolgere  i  compiti  che  l’ordinamento  federale  e   cantonale   in materia  di  non  riserva  esplicitamente   ad  altre  autorità;  f)  mandati   a medici  di    fiducia  relativi   agli  accertamenti  previsti   dagli  art.  15   cpv.   3   e  cpv.  5   LADI;  1  0  g)   in    merito  alle  misure  di    rilancio  dell'occupazione  previste  dagli   art.  8 e   9   L-rilocc;  1  1  h)   ed  effettuare  il   pagamento   della  quota  di    membro  dell’AUSL.  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  degli   Uffici  regionali  di collocamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  2a  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  seguenti  compiti  sono   delegati  agli  Uffici  regionali  di    collocamento:  1  5  a)  e il   collocamento  dei  disoccupati   (art.  85  cpv.  1   lett.  a LADI);  b)    in  merito  all’assegnazione  dei  partecipanti  ai  provvedimenti    di  formazione  e  di  ai sensi  della  LADI  (art.  85   cpv.   1   lett.  b   LADI);  1  6  c)  occupazioni  adeguate  e   impartire  istruzioni  agli   assicurati  (art.   85  cpv.  1   lett.   c   LADI);  d)   le    prescrizioni  di    controllo  della   LADI  (art.  85  cpv.  1   lett.  f  LADI);  e)  gli  assicurati  dal  diritto  alle    prestazioni  in  relazione  alle  ricerche  di  lavoro,  al  rispetto  di  istruzioni    e   delle  prescrizioni  di  controllo  di  loro  competenza  sino  ad    un  di 18  giorni   (art.  85  cpv.  1   lett.   g   LADI);  f)   l’annuncio  personale   in    disoccupazione  dell’assicurato  (art.  19  OADI);  17  g)  un  esame   da  parte  del  medico  fiduciario  casi  previsti  dagli  art.  15   cpv.   3   e   28   cpv.  LADI.  1  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  costituiti  quattro    URC:    Bellinzona    e    Valli,    Chiasso,  Locarno  e  Lugano.  I  comprensori  dei  singoli  URC  sono  determinati  mediante  l’allegato  2.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  dell'Ufficio  delle  misure  attive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  2b  21  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all'Ufficio  delle  misure  attive:  2  2  a)  i  provvedimenti   del   mercato  del  lavoro;  b)  oppure  decidere  entro  i  limiti  finanziari   fissati  dall’autorità  di    vigilanza   federale  (art.  cpv.    4   OADI),    le  domande  di  sussidio    relative  ai  provvedimenti  collettivi    del  mercato  del  (art.  85  cpv.  1   lett.  h LADI);  23  c)    in  merito    all’attribuzione  dei  sussidi    per    gli  assicurati  pendolari  e  soggiornanti  (art.    68  LADI),  degli  assegni  per  il  periodo    d’introduzione  (art.    65  LADI),  degli  di  formazione  (art.  66a    LADI),    del  sostegno  al  promovimento    dell’attività  lucrativa  (art.  71a  LADI)  e   dei  provvedimenti   di formazione   ad   esso  connessi;  24  d)  periodicamente  rapporto  all’ufficio  di    compensazione  in    merito  alla  propria   attività  (art.  cpv.  1   lett.  j  LADI);  e)  tramite  decisioni  individuali  le  misure  cantonali    di  rilancio  dell'occupazione  previste  art.  3,    4a,  4b,  4c,  5, 5a,  5b,  6, 7,    11  e   13  L-rilocc;  2  5  f)  istruzioni  generali  d’esecuzione,  vigilare  sulla  qualità  d’esecuzione  e  sul  degli   obiettivi   dei  provvedimenti  del  mercato   del  lavoro.  2  6
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Lett.  modificata  dal  R    5.6.2019;  in    vigore   dal   19.7.2019   -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  introdotta   dal   R    5.6.2019;   in vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,  263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  introdotta   dal   R    5.6.2019;   in vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,  263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dal  R   5.6.2019;   in    vigore  dal  19.7.2019  - BU  2019,  263;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dal  R    23.1.2008;   in    vigore   dal  1.1.2008  -  BU  2008,  37;  precedente  modifica:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            281  e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Frase  modificata  dal   R    5.6.2019;  in    vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  modificata  dal  R    5.6.2019;  in    vigore   dal   19.7.2019   -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  introdotta   dal   R    29.9.2009;  in    vigore   dal  1.1.2010  - BU  2009,  492.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  introdotta   dal   R    5.6.2019;   in vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,  263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    26.10.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  253.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Nota  marginale  modificata  dal  R   5.6.2019;   in    vigore  dal  19.7.2019  - BU  2019,  263;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dal  R    15.10.2003;  in vigore   dal  5.11.2003   -  BU  2003,   281  e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Frase  modificata  dal   R    5.6.2019;  in    vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dal  R    23.1.2008;   in vigore  dal  1.1.2008  -  BU   2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Lett.  modificata  dal  R    23.1.2008;   in vigore  dal  1.1.2008  -  BU   2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Lett.  modificata  dal  R    5.6.2019;  in    vigore   dal   19.7.2019   -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Lett.  introdotta   dal   R    5.6.2019;   in vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,  263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  dell'Ufficio  giuridico  27  Art.  2c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  I  seguenti  compiti   sono  delegati  all'Ufficio  giuridico:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  9  a)   in    merito  all’idoneità  al    collocamento  (art.  85  cpv.  1   lett.  d   LADI);  30  b)   i  casi   sottoposti  per   esame  dalle   casse  di disoccupazione  (art.   85  cpv.   1   lett.   e LADI);  c)  gli  assicurati  dal  diritto  alle  prestazioni   (art.  85  cpv.  1   lett.   g   LADI),   nella   misura   in  tale  competenza  non  è   delegata   ad  un'altra  autorità;  31  d)  un  esame   da  parte  del  medico  fiduciario  casi  previsti  dagli  art.  15   cpv.   3   e   28   cpv.  LADI;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  e)  nell’ambito  delle  indennità  per   lavoro   ridotto   e   intemperie,  i  compiti  riservati  ai    servizi  (art.  85  cpv.  1   lett.  g   e i  LADI);  f)   le    contravvenzioni  (art.  28  L-rilocc);  g)  gli atti   al Ministero  pubblico   in    caso   di    infrazioni  all'art.  105   LADI   e   di    contravvenzioni  cui   all'art.  106  LADI  se commesse  da  impiegati  di    un   organo  d'esecuzione   cantonale  o   di    una  di    disoccupazione   privata;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  h)  i    compiti     assegnati  all’autorità  cantonale  nell’ambito     della  sorveglianza  del  privato  e  della    fornitura  di  personale    a    prestito  giusta  la  legge  federale  sul  e il personale  a   prestito  del  6   ottobre  1989  (LC),  segnatamente   riguardo  all’esame  domande,  al  rilascio  e  alla    revoca  delle  autorizzazioni    secondo  la  legislazione    federale  in    materia.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cassa  cantonale   contro   la disoccupazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  organizzazione  e   vigilanza  35  Art.  3  1  La  CCAD  è subordinata,   quanto   alla  sua  organizzazione  e   al    suo   funzionamento,  alla  Cassa  cantonale  di compensazione  AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  di  vigilanza  della  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  esercita    la  vigilanza  sulla   CCAD.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  compiti  Art.  4  1  La  CCAD  esercita  le  competenze  conferitele  dalla  legislazione  federale  sull’assicurazione  obbligatoria  contro  la    disoccupazione   e   l’indennità  per   insolvenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    CCAD  provvede  inoltre  alla    trattenuta  dei  premi    assicurativi  contro  il   rischio  di  perdita    delle  indennità  di  disoccupazione,     per  malattia,  maternità     o   infortunio  durante     il  periodo     di  indennizzazione  della  LADI.  Per    l’esercizio  di  questo  compito  deve  essere  tenuta  una  contabilità  separata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  5  37  1  Possono  beneficiare  delle  prestazioni   cantonali  previste   dalla  L-rilocc:  a)  svizzeri  e   stranieri  autorizzati  a   soggiornare  e   lavorare  in    Svizzera  in    modo   duraturo  domicilio),  residenti  da  almeno  un  anno   nel  Cantone;  b)  di  lavoro  (con    stabilimenti  nel  Cantone)  che  occupano    manodopera    domiciliata  o  da  almeno  un  anno   nel  Canton  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  limiti    di  età  previsti  nel  presente    regolamento  sono  determinati  in  base  agli    anni    compiuti  al  momento  dell’inizio  del  periodo   sussidiato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda
27
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    5.6.2019;  in    vigore  dal   19.7.2019  -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  introdotto  dal  R    15.10.2003;  in vigore   dal  5.11.2003   -  BU  2003,   281  e   513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Frase  modificata  dal   R    5.6.2019;  in    vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Lett.  modificata  dal  R    29.9.2009;   in vigore  dal  1.1.2010  -  BU   2009,  492.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Lett.  modificata  dal  R    29.9.2009;   in vigore  dal  1.1.2010  -  BU   2009,  492.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Lett.  reintrodotta  dal  R    5.6.2019;    in  vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,  263;  precedenti    modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  37;  BU  2009,  492.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Lett.  modificata  dal  R    5.6.2019;  in    vigore   dal   19.7.2019   -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Lett.  modificata  dal  R    25.1.2023;  in vigore  dal  27.1.2023  - BU  2023,   24;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                37.
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.6.2009;  in    vigore  dal  1.1.2009  - BU  2009,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  introdotto  dal  R    23.6.2009;  in vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2009,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Art.  modificato  dal  R   10.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedenti  modifiche:   BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            288;  BU  2008,   37;  BU  2009,  167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5a  38  La  domanda  per    degli  aiuti  di  cui  agli    art.  3,  4a,  5,  5a  e   6   L-rilocc    deve  essere  presentata  all’autorità  competente  entro  30  giorni  dall’inizio  del  rapporto  d’impiego,  del  periodo  di pratica  professionale,  rispettivamente  dell’attività  indipendente.  Art.  5b  ...  39  Capitolo  II  Misure   cantonali  Sezione  1  Rilancio   dell’occupazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivo  all’assunzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  nuovi  posti  di  lavoro  Art.  6  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Viene  considerato  nuovo  posto  di    lavoro:  a)   unità  supplementare   rispetto  all’effettivo  del  personale  dell’azienda  richiedente   nell’anno  precedente    l’assunzione.  L’effettivo    dell’azienda  viene  stabilito  sulla    base  delle  copie  alla    cassa  di  compensazione  AVS    delle    dichiarazioni  dei  salari    sottoposti    a  AVS/AI/IPG/AD    e  della  distinta  del  personale  con  l’indicazione  del  grado    di  b)   posto  di    lavoro  creato  da  nuove  aziende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   possono   essere  considerati  nuovi  posti  di lavoro:  a)   risultanti   da   ristrutturazioni,  fusioni  o   acquisto  di    aziende;  b)   risultanti   da   assunzioni   temporanee  o   stagionali;  c)    occupati    da  persone,  coniugi    compresi,  che  determinano  o  possono    influenzare  le decisioni   dell’azienda;  d)   occupati  da  lavoratori  confinanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aiuto   finanziario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aiuto  finanziario  di  cui  all’art.  3  cpv.  2  L-rilocc    non  può  superare    il  100%    degli  oneri  sociali,  a  carico  del  datore    di  lavoro,  relativi  al  guadagno  massimo  assicurabile  ai  sensi  della  LADI.  Il  versamento  viene  effettuato  qualora  siano   adempiuti   i  requisiti  di cui  all’art.   6   cpv.  1   del  presente  regolamento,  venga  comprovato  l’avvenuto  pagamento    degli  oneri  sociali    ed  il  rapporto  di  lavoro  non  sia  stato  sciolto   per   motivi  economici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  eccezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  competente   può  decidere  di    derogare  all’art.   3   cpv.  4   L-rilocc  nel  caso  in cui,  nonostante  l’azienda  abbia  operato  licenziamenti  o soppresso  posti  di    lavoro  per  motivi  economici   nei  12  mesi  precedenti  l’assunzione,  vi    sia  stata   una  creazione   di nuovi   posti  di    lavoro  ai    sensi  dei  cpv.  1   e   2.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  termini
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   domanda  di    rimborso,  corredata  dei  giustificativi   richiesti  dall’autorità  cantonale,   viene   inoltrata  dopo  che  il  rapporto  di lavoro  è   durato  almeno   il  doppio   del  periodo  sussidiato,  ma  non  oltre  30  mesi  dall’inizio  del  rapporto  di    lavoro  medesimo.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Limitazione  dell’incentivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   cpv.  3   e   6   L-rilocc)  Art.  6a  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  ’  incentivo  è    limitato  a    aziende    attive  nei  settori  economici    indicati  nell  ’  allegato  1    e  stabilimenti  d  ’  impresa  siti  nelle  regioni  definite  nell  ’  allegato  1a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati  disoccupati  svantaggiati  le  persone  alla  ricerca  di  impiego    da    oltre    12    mesi  (disoccupati  di lunga  durata).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   tasso   di disoccupazione  di    riferimento   per  la    concessione  dell’incentivo  all’assunzione  è   fissato  al  4%.  Per  l’incentivo    all’assunzione  di  giovani  al  primo  impiego  il   tasso    di  disoccupazione  di  riferimento  è   definito  per  distretto  nell’allegato  1a.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  l’esame  delle  domande   di sussidio   è   determinante  la    data   d’inizio  del  rapporto  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R   10.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedenti  modifiche:   BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            288;  BU  2003,   281   e   513;  BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  abrogato  dal  R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedenti  modifiche:  BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            288;  BU  2003,   281   e   513;  BU  2009,  167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dal  R    27.6.2000;   in vigore  dal  25.8.2000  - BU  2000,  288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  modificato  dal   R    31.3.2021;  in    vigore  dal   2.4.2021  - BU  2021,  114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivo  per  periodi  di  pratica   professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4a  cpv.  1   L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  condizioni  relative  al    datore  di lavoro  46  Art.  7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  periodi  di pratica  professionale  sussidiati   sono   limitati   a sei   mesi   al massimo  per  ogni  anno  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    numero    massimo  di  periodi  di  pratica  professionale  sussidiati  durante  ogni  anno  civile    deve  rispettare  la  seguente  proporzione  in  ragione    del  personale  normalmente  occupato  presso    il  richiedente:  -   ogni  dieci  dipendenti;  -   per   ditte  con  meno  di    dieci  dipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  condizioni  relative   al partecipante  Art.  7b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’incentivo  può  essere  concesso  solo  in    relazione  all’assunzione   di    disoccupati   che:  -   in possesso  di    un   attestato   federale  di    capacità  o di    una  formazione  equivalente   o   di un  superiore,  -   concluso  la formazione  di cui  sopra  da  meno  di    24  mesi  e  -   30  anni   al    massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  versamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sussidio   è   erogato  dopo  la    conclusione   del  periodo   di pratica  professionale  e   la determinazione  dell’ammontare  a carico  del  datore  di    lavoro  da  parte  della  cassa  di    disoccupazione   competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio  ammonta  al    50%  dell  ’  importo  a   carico  del   datore   di    lavoro.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivo  al    termine  di  un   apprendistato  o   di una  formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4a  cpv.  2   e   3 L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  condizioni  relative  al    datore  di lavoro  Art.  7c  50  1  L’incentivo  di    cui   all’art.  4a  cpv.  2 L-rilocc   è concesso:  a)  attive  nei  settori  economici   indicati   nell’allegato  1   e   stabilimenti  di    impresa  siti  nelle  definite  nell’allegato  1a;  b)  assunzioni  a tempo  indeterminato  nella   professione  in cui   il   disoccupato  si è formato;  c)  occupazioni  con   una  retribuzione  conforme  ai contratti  collettivi   di    lavoro,  ai    contratti   normali  lavoro,  o   in loro  assenza,  ai salari  d’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  condizioni  relative   al partecipante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’incentivo  è   concesso   in    relazione   all’assunzione  di    disoccupati  che:  a)   iscritti  al servizio  pubblico  di collocamento  alla  ricerca  di    un   posto  di lavoro;  b)    in  possesso  di  un  certificato  federale  di  formazione  pratica,  di  un  attestato  federale  di  di una  formazione  equivalente   o   di    un  diploma   superiore;  c)   concluso  la propria   formazione  da  meno  di    24  mesi  e   hanno  30   anni  al    massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  considerati   giovani  disoccupati  svantaggiati  le persone  alla  ricerca   d’impiego  da  oltre  3   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  domanda  Art.  7d  51  La  domanda  di    rimborso,  corredata  dei   giustificativi  richiesti  dall’autorità  cantonale,  deve  essere  inoltrata  dopo  che  il   rapporto  di    lavoro  è durato  almeno  il   doppio  del  periodo   sussidiato,  ma  non  oltre  30  mesi  dall’inizio  del  rapporto  di    lavoro  medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegno  di  formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4c  L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  condizioni  relative  al    partecipante  Art.  7e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assegno  è concesso  a disoccupati   che:  a)   iscritti  al servizio  pubblico  di collocamento  alla  ricerca  di    un   impiego;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  abrogato  dal  R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedenti  modifiche:  BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            288;  BU  2009,   167.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dal  R    23.1.2008;  in    vigore   dal  1.1.2008  -  BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  introdotto  dal  R    23.1.2008;  in    vigore   dal  1.1.2008  -  BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Art.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    in  possesso  di  un  certificato  federale  di  formazione  pratica,  di  un  attestato  federale  di  di  una  formazione  equivalente   o   di  un  diploma  superiore,   oppure  hanno   almeno  25  o figli   a   carico;  c)    di  prendere  parte  a  progetti  di  riqualifica  professionale  proposti  dall’autorità  d)   le attitudini  e   le    competenze  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  condizioni  relative   alla  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assegno  è   concesso  in    relazione  a   formazioni:  a)  dal    servizio  pubblico  di  collocamento    e   orientate  a   settori    in  cui  esistono  concrete  d’occupazione;  b)  da  un  contratto   di    tirocinio  o   di formazione  equivalente;  c)   dall’autorità   cantonale  per  la    formazione   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  valutazione  delle  opportunità    di  lavoro    l’autorità    può  avvalersi  della  collaborazione  di  altri  servizi  dell’amministrazione    cantonale  o  associazioni  di  categoria.    L’interessato  è  tenuto  a  collaborare  alla  determinazione    delle    attitudini  professionali  e  alle    prospettive  di  successo  della  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ammontare  Art.  7f  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  situazione  economica   del  richiedente   è   valutata  annualmente  secondo  le  modalità  di  calcolo  applicate  dall’Ufficio  delle    borse  di  studio  e    dei  sussidi  (determinazione  fabbisogno  finanziario)  applicabili   all’assegno  di riqualifica  professionale  (art.  22  e seg.  LASt).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  mensile  dell’assegno   corrisponde   alla  differenza  tra   il   salario  di formazione  lordo  versato  dal  datore   di lavoro  e   l’importo  determinante  giusta  i  cpv.   3   e   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  richiedenti  a   cui   è   riconosciuto  un  fabbisogno  finanziario  l’importo  determinante  ammonta  a:  a)  franchi  per  persone  di    età  compresa   tra  i  18  e   i  24   anni;  b)  franchi  per  persone  di    età  compresa   tra  i  25  e   i  29   anni;  c)  franchi  per  persone  di    età  superiore  ai    30   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  richiedenti  senza  un  fabbisogno  finanziario  l’importo  determinante   ammonta  a:  a)  franchi  per  persone  di    età  compresa   tra  i  18  e   i  24   anni;  b)  franchi  per  persone  di    età  compresa   tra  i  25  e   i  29   anni;  c)  franchi  per  persone  di    età  superiore  ai    30   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  durata   e   versamento  del  sussidio  Art.  7g  54  1  L’assegno  è   riconosciuto  per  il  periodo  usualmente  necessario  al  conseguimento  del  diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assegno  è   anticipato  dal  datore  di    lavoro  e   versato  congiuntamente  al salario.  Alla   domanda  di  rimborso  devono   essere  allegati  tutti  i  giustificativi  richiesti   dall’autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    diritto    al  rimborso  si  estingue  se  non  è    fatto  valere  dal  datore  di  lavoro  entro  6  mesi  dalla  conclusione  della  formazione  autorizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assegno  d’inserimento  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  5   L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  beneficiari  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  competente  può  decidere   di    derogare  all’art.  5   cpv.  4   L-rilocc  nel  caso  in cui,  nonostante  l’azienda  abbia   operato  licenziamenti   o soppresso  posti   di    lavoro  per  motivi  economici  nei  12  mesi  precedenti,  vi sia  stata   una  creazione  di    nuovi  posti   di lavoro   ai sensi  dell’art.  6   cpv.  1   e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  del   presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   datore  di    lavoro  elabora  e presenta  all’autorità   competente  un   piano  d’inserimento  che  precisi  le  fasi  dell’introduzione,  la    loro  durata,  i  contenuti  principali  e   gli  obiettivi,   i  compiti  e le    attività  affidate  al  neo   dipendente  e alla   persona  o   alle   persone  responsabili  dell’introduzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  piano  d’inserimento  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   durata  del   periodo  sussidiato  è fissata  tenendo  conto  del  profilo  e dell’esperienza  professionale  del  neo  assunto,  del  piano  d’introduzione  e   della  struttura   aziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.   modificato  dal  R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  550;   precedente  modifica:   BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                288.
56
                            Nota  marginale  modificata  dal  R  10.12.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -   BU    2015,  550;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2000,  288.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ammontare,  durata   e versamento  del  sussidio  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    salario    d’uso  determinante  per  la  calcolazione  del  contributo  (art.    5  cpv.  2    L-rilocc)  non  può  superare  il   guadagno  massimo  assicurabile  ai    sensi  della   LADI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   contributo  finanziario  viene  versato   al    termine  del   periodo  sussidiato  sulla  base   dei  giustificativi  richiesti  dall’autorità   cantonale  e   a   condizioni  che  il  rapporto  di lavoro  non  sia  stato  sciolto  per  motivi  economici.  Tali  documenti  devono  essere  inoltrati    entro  2  mesi  dopo  la  scadenza  del  periodo  sussidiato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  sostegno  alla  ricerca  d’impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4b  e   5b   L-rilocc)  58  Art.  8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partecipazione  alle  misure  di    sostegno  è   possibile  se:  -  è    iscritto  al  servizio    pubblico    di  collocamento  e  soddisfa  le  prescrizioni    di  -   regionale  di collocamento  ha  preavvisato  favorevolmente  la    partecipazione  alla  misura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  ammesse  quali  misure  di    sostegno  ai sensi  degli   art.  4b   e 5b   L-rilocc  le    misure  di    sostegno  alla  ricerca  d’impiego  e   al collocamento  predisposte  dall’Ufficio   delle  misure  attive  (art.   2b  lett.   a).  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  assume  i  costi  d’organizzazione  dei  corsi,  escluse  le    spese  di vitto  e   di    viaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  alla  assunzione  di  persone  di  età  uguale  o   superiore   ai    55  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  5a  L-rilocc)  Art.  8b  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durata   del  sussidio   è   fissata  in  considerazione  dell’età   della  persona  assunta  ed  è  di:  a)   mesi   per  persone  di    età  compresa  tra  i  55  e   i  60  anni;  b)   mesi   per  persone  di    età  compresa  tra  i  61  e   i  65  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  finanziario  è  versato  annualmente  sulla  base    dei  giustificativi  richiesti  dall’autorità  cantonale.  Tali  documenti  vanno  inoltrati  entro  i  primi  6  mesi  dell’anno  successivo    a   quello  per  il  quale  è   richiesto  il   rimborso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivi  per   nuove   attività   indipendenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  presupposti  del  diritto  Art.  9  62  1  Possono  chiedere  il   sostegno   di cui  all’art.  6   L-rilocc  le    persone  che   desiderano  avviare  una  nuova  attività  indipendente   o rilevare  un’attività  esistente  se:  a)   almeno  20  anni,  oppure  almeno  18  anni   e una  formazione   professionale   conclusa  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  b)   hanno  avviato  altre  attività  lucrative   indipendenti  nel  corso  dei  cinque   anni  precedenti  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone   assume   i  costi  d’organizzazione   dei  corsi  di formazione  solo  per  i  partecipanti  che   non  sono  al    beneficio   di    prestazioni  di sostegno  all’attività  indipendente  previste   dalla   LADI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  domanda  Art.  10  64  1  La  domanda  deve  essere  presentata   in forma  scritta   su  formulario  ufficiale,  completa  della  documentazione  richiesta  dall'autorità  competente  (art.  6   cpv.  2 L-rilocc).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l'esame  della  domanda  l'autorità  competente  può  avvalersi  del  supporto  di  altri  uffici  dell'amministrazione  cantonale  o   di    enti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  rimborso  degli  oneri  sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Nota  marginale  introdotta  dal  R    10.12.2015;  in    vigore  dal   1.1.2016  -  BU  2015,   550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            Art.  introdotto  dal  R    31.5.2011;  in    vigore   dal  1.6.2011  -  BU  2011,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Cpv.  modificato  dal   R    5.6.2019;  in    vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,   263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  introdotto  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  modificato  dal  R   10.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedenti  modifiche:   BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            288;  BU  2008,   37;  BU  2011,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Lett.  modificata  dal  R    25.1.2023;   in vigore  dal  27.1.2023  - BU  2023,  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            Art.  modificato  dal  R    5.6.2019;  in    vigore  dal  19.7.2019  -  BU  2019,   263;  precedenti  modifiche:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37;  BU   2015,  550.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  è   comprovato  il pagamento  degli   oneri  sociali,  il  sussidio   viene  versato  annualmente  sulla  base  dei  giustificativi    richiesti  dall’autorità  cantonale.  Tali    documenti  devono    essere    inoltrati  entro  i  primi  sei  mesi   dell’anno  successivo   a   quello  per  il   quale  si è richiesto  il   rimborso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  salari   massimi  di riferimento   corrispondono  al salario   determinante  per  l’assicurazione  contro  la  disoccupazione  (guadagno   assicurato).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  fideiussione  Art.  11a  66  1  L’aiuto  cantonale  può  essere  concesso    solo  in  relazione    a   fideiussioni  accordate    da  organizzazioni  che  beneficiano  degli  aiuti  previsti    dalla  legge    federale  sugli    aiuti  finanziari    alle  organizzazioni  che  concedono   fideiussioni   alle  piccole  e   medie  imprese   del  6   ottobre  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  costi    relativi    all’esame    della  pratica  da  parte  dell’organizzazione  che    concede    fideiussioni  può  essere  messa  a   carico  del  richiedente   sino   ad  un  massimo  del  50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   garanzia  concessa  in    base  alla   L-rilocc  non  può  essere  cumulata  con  altre  garanzie  previste  dal  diritto  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Divisione  dell’economia  decide  in  merito  alle    domande  di  garanzia  e  tiene  una  contabilità  separata  dei  rischi  di    perdita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   Corsi  di  formazione  Art.  11b  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  ammesse  quali  misure  di  sostegno  esclusivamente  i   corsi  di  formazione  in  rapporto  diretto  con  lo sviluppo  delle  competenze  necessarie  alla  progettazione   e alla  gestione  delle  nuove  attività  indipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  espressamente   escluse   dalle  misure  finanziabili  le formazioni  di base,  di    perfezionamento  o  di  riqualifica   professionale,  nonché  le    formazioni   di    lunga  durata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   rimborso  dei  costi  di partecipazione  è   ammesso  solo  per  i  provvedimenti   di    formazione  approvati  dall’Ufficio  delle  misure   attive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  di  trasloco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  domanda  Art.  12  68  1  Assieme  alla  domanda   d’indennità   il   richiedente  deve  presentare:  a)  b)  di    lavoro  e di    locazione  nella   regione  di destinazione;  c)  i  documenti  giustificativi  comprovanti  le    spese  di trasporto  sostenute  a   causa   del  trasloco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  termini  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    domanda  d’indennità  deve  essere  presentata  all’autorità  competente  entro  6  mesi  dall’inizio  dell’attività  lavorativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  decisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  competente    determina  l’importo    riconosciuto    e    procede  al  rimborso  direttamente  al  beneficiario.  Sezione  2  Sostegno   ai    disoccupati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  straordinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  e   11   L-rilocc)  Art.  13  1  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  straordinaria  di  disoccupazione    viene  versata  nella  forma    di  un’indennità  giornaliera.  Per  una  settimana  vengono  corrisposte  cinque   indennità  giornaliere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   disoccupato  che  chiede  il   versamento  delle  indennità  straordinarie  di disoccupazione  soggiace  alle  prescrizioni  di    controllo  previste  dalla  LADI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  modificato  dal  R    23.1.2008;   in vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                66
                            Art.  introdotto  dal  R    23.1.2008;  in    vigore   dal  1.1.2008  -  BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Art.  introdotto  dal  R    31.5.2011;  in    vigore   dal  1.6.2011  -  BU  2011,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Art.  modificato  dal  R    23.1.2008;   in vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.1.2008;  in    vigore  dal  1.1.2008  - BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Nota  marginale  modificata  dal  R    23.1.2008;  in    vigore  dal  1.1.2008  - BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Cpv.  abrogato  dal  R    17.12.2002;  in    vigore  dal  1.2.2003  -  BU  2003,   45;  precedente  modifica:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                288.
                            72  Cpv.  abrogato   dal   R    17.12.2002;  in    vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,   45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  ai    premi  assicurativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  L-rilocc)  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  La  domanda  per  l’ottenimento    del  sussidio  deve  essere    presentata  entro  6  mesi  dall’ultima  indennità  federale  o   cantonale  percepita.  Capitolo   III  Disposizioni   diverse  Art.  15  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  del   datore  di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  21  L-rilocc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  segnalazioni  Art.  16  1  Sottostanno  all’obbligo  di segnalazione   i  datori  di    lavoro  con  stabilimenti  nel  Cantone.  Nei  casi  di  cui  all’art.  21  lett.  b)  e    d)  L-rilocc  la  segnalazione  deve  avvenire  al  più  tardi  con  l’intimazione  della  lettera  di    licenziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  annuncio  di  licenziamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    licenziamento  l’annuncio  deve   contenere:  a)  nominativa   dei  lavoratori  licenziati  con  i  dati  concernenti  lo stato  civile  (cognome,  nome,  età,  nazionalità,    residenza),    la  professione  appresa    e    quella    esercitata,  gli  anni  di  nell’azienda   e l’ultimo  salario  percepito;  b)  disposizioni  previste  dall’azienda  per  favorire    il  ricollocamento  del  personale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestito  di  personale  -  impiego  della  cauzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  14  LC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  determinazione  dei   crediti  salariali  Art.  17  77  1  L’autorità  competente,  in  caso  d’impiego    di  una  cauzione  ai  sensi  dell’art.  39    cpv.  4  ordinanza  sul    collocamento  e    il  personale  a  prestito  del  16  gennaio  1991  (OC),  procede  alla  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  cantonale  di    un   avviso  per   l’insinuazione  dei   crediti   salariali  e dei  relativi  mezzi   di    prova.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   termine   per   l’insinuazione  dei  crediti  è   di    30  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Scaduto  il  termine  di  cui    al  capoverso  1  l’autorità  sottopone  al  prestatore  e    al  garante  i  crediti  insinuati  e   fissa  un   termine  per  pronunciarsi  in    merito   agli   stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  crediti   insinuati  tardivamente   sono  ammessi   sino  al    momento   della   ripartizione.  Il   creditore  deve  pagare  le    spese  cagionate   dal   ritardo   e può  essere  costretto  ad  una  conveniente  anticipazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  piano  di  ripartizione  Art.  17a  79  1  L’autorità  si  determina  in  merito  ad  ogni  credito  insinuato  e  redige  un  piano    di  ripartizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  di    ripartizione  è intimato  ai    lavoratori  che   hanno  insinuato  un  credito   salariale,   al garante   e  alla  cassa   cantonale  di    disoccupazione.  Se  è   pendente  una   procedura  di    fallimento  nei  confronti  del  prestatore,  il    piano  di  ripartizione  è    trasmesso  per  informazione  anche  al  competente  Ufficio  d’esecuzione  e   fallimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dalla  cauzione  sono  innanzitutto  prelevate  le  spese  vive,  segnatamente  le  spese    postali    e    di  pubblicazione,  sopportate  per  l’impiego  della  cauzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Cpv.  abrogato   dal   R    17.12.2002;  in    vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,   45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Cpv.  abrogato   dal   R    17.12.2002;  in    vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,   45.
                        
                        
                    
                    
                    
                75
                            Art.  reintrodotto   dal  R   10.12.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                37.
                            76  Art.  abrogato  dal  R    23.1.2008;  in    vigore   dal  1.1.2008   - BU  2008,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Art.  reintrodotto   dal  R   10.12.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                37.
                            78  Cpv.  modificato  dal   R    25.1.2023;  in    vigore  dal   27.1.2023  - BU  2023,  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                79
                            Art.   modificato  dal  R    10.12.2015;  in    vigore   dal  1.1.2016  - BU  2015,  550;   precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                37.
                            4  Dopo  la  crescita  in  giudicato  del  piano  di  ripartizione  l’autorità  competente  dispone  il   pagamento  dei  crediti  ammessi    nei    limiti  di  copertura  della    cauzione.  L’eventuale  eccedenza    è  riversata  al  garante.  Capitolo  IV  Restituzione  delle  prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Privazione  e   restituzione  Art.  18  La  privazione  e la    restituzione  delle  prestazioni  o indennità  previste   dalla  L-rilocc,  sono  decise  dalle  autorità  competenti  per  la loro  concessione.  Capitolo   V  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  19  È    abrogato  il   regolamento  della  legge  sul  sostegno  all’occupazione  e   ai    disoccupati  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  marzo  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  20  80  Possono  beneficiare  delle   indennità  straordinarie  di    disoccupazione  per  gli  ex  dipendenti  solo  i  disoccupati  che   hanno  esaurito  il   diritto  alle   prestazioni  LADI  successivamente  all’entrata  in  vigore  del  modificato  art.   10   L-rilocc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  21  Questo  regolamento,  ottenuta  l’approvazione  della  Confederazione   giusta  l’art.  113  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  LADI,  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi   del  Canton  Ticino  ed   entra  in  vigore  il   1° marzo  1998.  Pubblicato  nel   BU  1998  ,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  1  81  I  settori   economici  che  possono   beneficiare  dell’incentivo  all’assunzione   (art.  3   cpv.  6 L-rilocc)   sono*:  B  05-09  Attività  estrattive  C  10-12  Industrie  alimentari,   delle  bevande,  del  tabacco  C  13-14  Tessili  e   abbigliamento  C  15  Industria  del  cuoio  e   delle  scarpe  C  16  Articoli  in    legno,   sughero,  paglia   e   intreccio  C  17-18  Industria  della   carta,   stampa  C  22  Articoli  in    gomma  e   materie  plastiche  C  23  Prodotti  in vetro,  in ceramica  e in cemento  C  24-25  Metallurgia  e   prodotti   in    metallo  C  26-27  Elettrotecnica,  elettronica,  orologi  e   ottica  C  29-30  Fabbricazione  di veicoli  C  31-33  Mobili,  riparazione  di    macchine  F  41-43  Costruzioni  G  45-47  Commercio,  riparazione  di    auto,  settore  auto  I  55-56  Alloggio  e   ristorazione  R  *   La  suddivisione  delle  attività  segue  la  sistematica  della  nomenclatura  generale  delle    attività  economiche  (NOGA)   dell’Ufficio  federale  di statistica,  Berna   (Ed.  2008).  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  reintrodotto   dal  R   10.12.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  550;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                37.
                            81  Allegato   modificato  dal  R    31.3.2021;  in vigore   dal  2.4.2021  - BU  2021,   114;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000,  290  e   312;  BU  2003,  240;  BU  2004,  332;  BU  2011,  366;  BU   2015,  550;  BU  2017,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                82
                            Frase  modificata  dal  R   25.1.2023;  in    vigore  dal  27.1.2023   - BU  2023,   24;  precedente  modifica:  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                34.
                            Allegato  1a  83  Nessun  distretto  può  beneficiare  dell’incentivo  all’assunzione  (art.  3   cpv.  6 L-rilocc)  e   dell’incentivo  all’assunzione  di    giovani  al    primo  impiego  (art.  4a  cpv.  3   L-rilocc).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  2  84  Comprensori  di    competenza  degli  Uffici  regionali   di    collocamento  (art.   2a  cpv.  2).  La  competenza  territoriale  degli  Uffici  regionali   di collocamento  è stabilita   come  segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  regionale  di  collocamento  di Bellinzona   e Valli  Acquarossa  Bodio  Pollegio  Airolo  Cadenazzo  Prato  Leventina  Arbedo-Castione  Dalpe  Quinto  Bedretto  Faido  Riviera  Bellinzona  Giornico  Sant’Antonino  Biasca  Lumino  Serravalle  Blenio  Personico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  regionale  di  collocamento  di Chiasso  Balerna  Coldrerio  Riva  San  Vitale  Breggia  Mendrisio  Stabio  Castel  San  Pietro  Morbio  Inferiore  Vacallo  Chiasso  Novazzano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  regionale  di  collocamento  di Locarno  Ascona  Cugnasco-Gerra  Mergoscia  Avegno  Gordevio  Gambarogno  Minusio  Bosco  Gurin  Gordola  Muralto  Brione  Sopra  Minusio  Lavertezzo  Onsernone  Brissago  Lavizzara  Orselina  Campo  (Vallemaggia)  Linescio  Ronco  Sopra  Ascona  Centovalli  Locarno  Tenero-Contra  Cerentino  Losone  Terre  di    Pedemonte  Cevio  Maggia  Verzasca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  regionale  di  collocamento  di Lugano  Agno  Comano  Muzzano  Alto  Malcantone  Cureglia  Neggio  Aranno  Curio  Novaggio  Arogno  Grancia  Origlio  Astano  Gravesano  Paradiso  Bedano  Isone  Ponte  Capriasca  Bedigliora  Lamone  Porza  Bioggio  Lugano  Pura  Bissone  Magliaso  Savosa  Brusino  Arsizio  Manno  Sorengo  Cademario  Massagno  Torricella-Taverne  Cadempino  Melide  Tresa  Canobbio  Mezzovico-Vira  Valmara  Capriasca  Miglieglia  Vernate  Caslano  Monteceneri  Vezia  Collina  d’Oro  Morcote  Vico  Morcote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Allegato   modificato  dal  R    25.1.2023;  in vigore   dal  27.1.2023  -  BU  2023,   24;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  550;  BU   2017,  93;  BU  2019,   143;  BU  2021,  114;  BU  2022,   34.
                        
                        
                    
                    
                    
                84
                            Allegato   modificato  dal  R    26.10.2022;  in    vigore  dal   1.1.2023  - BU  2022,   253;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  37;  BU  2017,  93.