Legge sugli aiuti allo studio
                            Legge  sugli  aiuti  allo   studio  (LASt)  (del  23  febbraio  2015)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il messaggio  25  giugno  2014  n.  6955  e   il   messaggio  aggiuntivo  23   dicembre  2014  n.  6955A  del  Consiglio   di    Stato,  decreta:  Capitolo   primo  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  Il  Cantone      favorisce  l’accesso      alla  formazione      scolastica  e  professionale  postobbligatoria  nonché    il   perfezionamento  e   la  riqualificazione  professionali    tramite    gli  aiuti  allo  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  contemplano  i  sostegni  allo   studio,   i  sostegni  della  formazione  professionale  ed  altri  aiuti  alle  condizioni  particolari  previste  dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  aiuti   allo  studio  sono  concessi  quando   la capacità  finanziaria  della   persona  interessata,  quella  dei  suoi    genitori,  del  coniuge  o   partner  registrato,  del  partner  convivente,  così    come  prestazioni  provenienti  da   terzi,  è insufficiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizioni  relative   ai    sostegni  allo  studio  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sostegni  allo  studio  sono  costituiti  dalle    borse  di  studio  e    dai  prestiti  di  studio    per  formazioni  che  si   tengono,  tranne  casi  eccezionali,   in scuole  ticinesi   di    grado  secondario  II   e in    istituti  di  grado  terziario.  La  borsa  è   la prestazione  principale  e il   prestito  quella  secondaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   borsa  di    studio  il   contributo  che  può  essere  concesso  per   la    frequenza  di una  scuola,  di    regola  a  tempo  pieno,  sino  al    conseguimento  di    un  certificato  o   titolo  di    studio  dopo  l’obbligo  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   prestito  di    studio  l’aiuto  finanziario   da  rimborsare  che   può  essere  concesso  in aggiunta  ad  una  borsa  di    studio  o   in sua  sostituzione,  di    regola   solo  per  gli  studi   di grado   terziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizioni  relative   ai    sostegni  della   formazione  professionale  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sostegni   della  formazione  professionale  sono  costituiti  dagli  assegni   di    tirocinio  e   dagli  assegni  di    riqualificazione  per  formazioni   che  si   tengono,  tranne  casi   eccezionali,  in scuole  ticinesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    assegno    di  tirocinio  il   contributo    che  può  essere  concesso  per  l’assolvimento    di  un  tirocinio  professionale,  sino  al conseguimento  di    un  attestato   federale  di capacità  o   di    un  certificato  federale  di  formazione  pratica,  oppure   per   la    frequenza  di    una  formazione   parificata  al    tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    assegno  di  riqualificazione  il   contributo  che  può  essere  concesso  a   richiedenti  che    già  hanno  conseguito  un  attestato  federale  di    capacità,  un  certificato  federale  di    formazione  pratica,  oppure  a  persone  non   qualificate  con  un’esperienza  lavorativa  adeguata  e che  intendono  assolvere  un  nuovo  tirocinio  professionale  (formazione  duale   in    azienda).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizioni  relative   agli  altri  aiuti   particolari  Art.  4  1  È  aiuto  sociale  speciale  il contributo  che  può  essere   concesso  per  la    frequenza  di    scuole  dell’obbligo  private  parificate  all’allievo    che  non  è  in  grado    di  frequentare    la  scuola  dell’obbligo  pubblica  per  comprovati  motivi  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   assegno  per  sportivi   d’élite  o talenti  artistici   il   contributo  che   può  essere   concesso  a   giovani  di  talento  che    per  l’esercizio  della  loro    attività  sportiva  o    artistica  sono  tenuti  a    frequentare  fuori  Cantone  una   scuola  pubblica   o privata  con  statuto   particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   aiuto  al    perfezionamento   professionale  il   contributo  che  può  essere   concesso,  di    regola,   per  la  frequenza  di  un  corso    di  perfezionamento  previsto  dalla  legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale  e sulla  formazione  professionale  e   continua  del  4   febbraio  1998,   se il richiedente  già  possiede  una   prima  qualifica   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È    aiuto    al  perfezionamento  linguistico    il    prestito  o  l’assegno  che  può  essere    concesso    per  l’apprendimento  di una  lingua  seconda.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È    assegno  di  formazione  terziaria  sociosanitaria  il   contributo  che  può    essere  concesso  per  la  frequenza  di    scuole  ticinesi  di    grado  terziario   del  settore  sociosanitario  e   delle   cure  infermieristiche.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  5  1  Possono  beneficiare  degli  aiuti  allo  studio,  a condizione  che  il   domicilio  determinante  si  trovi  nel  Cantone  Ticino:  a)  di    cittadinanza  svizzera  non  domiciliate   all’estero;  b)  attinenti  del   Ticino  i  cui   genitori  vivono  all’estero  o   le    persone  attinenti  del  Ticino  che  all’estero  senza  i  loro   genitori,   per  formazioni  seguite   in    Svizzera,  solo  se  nel  luogo   di  all’estero  non  ne  hanno  diritto  per   carenza   di competenza;  c)   di  cittadinanza  straniera  che  in  materia  di  sussidi  all’istruzione  sono  parificate  alle  di  cittadinanza  svizzera    in  virtù  di  trattati  internazionali,  in  particolare  i  cittadini  dei  dell’Unione  europea  (UE)    e    i   cittadini    dei  Paesi    dell’Associazione    europea    di  libero  (AELS);  d)  di    cittadinanza  straniera  al    beneficio   di un  permesso  di    domicilio  o di dimora  annuale  almeno  cinque  anni;  e)  o   gli  apolidi  riconosciuti  e   residenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   persone  straniere  al    beneficio  di    permessi   di soggiorno  esclusivamente  per  motivi  di    formazione  non  hanno  diritto  agli  aiuti  allo  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  definisce   i  dettagli  relativi  al    domicilio  determinante  ai    sensi  della   presente   legge.  Capitolo  secondo  Calcolo  e   criteri  determinanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  dell’aiuto  Art.  6  1  L’aiuto  allo  studio  corrisponde    alla  tra  i  costi  di  formazione    e  la  quota    di  partecipazione  personale,     dei  genitori,  dell’eventuale     coniuge,  partner  registrato  o   partner  convivente,  ritenuto  un  massimo   annuo   di fr. 20’000.-.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  figlio  a   carico  della  persona  in formazione  l’importo  è   aumentato  di fr. 4’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aiuto  è   versato  solo  se  risulta  di  almeno    fr.  1’000.–  per  formazioni  di  grado    secondario  II   e   di  almeno  fr.  1’500.–   per   formazioni  di grado  terziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costi  di  formazione  Art.  7  I  costi  di    formazione  sono  costituiti  dai  seguenti  parametri:  a)    vitale,  secondo  modalità  definite  dal  regolamento,  per  il   richiedente    che  durante    la  vive  fuori  dall’abitazione  dell’unità   di    riferimento;  b)  d’integrazione,  secondo  modalità  definite  dal    regolamento,    se  il   richiedente    è  convivente  o    vincolato  da  un’unione  domestica    registrata,  per  il   richiedente    che  la    formazione  vive   fuori  dall’abitazione  dell’unità   di riferimento;  c)   per  l’alloggio,  secondo  modalità  definite  dal  regolamento;  d)  fuori  casa,   secondo  modalità  definite   dal  regolamento;  e)   di    viaggio   con  modalità  più  conveniente  e   con  i mezzi  pubblici;  f)   scolastica,  con   un  importo  massimo  definito  dal  regolamento  per  studi   all’estero;  g)  e   materiale  scolastico,  secondo  modalità  definite   dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Quota  di partecipazione  Art.  8  1  Dal  reddito  disponibile  di  riferimento    viene    dedotto    il    fabbisogno  di  ogni  membro  dell’unità  di    riferimento   che  vive  nell’abitazione   familiare,   ovvero:  a)   vitale,   secondo   modalità  definite  dal  regolamento;  b)   supplemento  d’integrazione,   secondo  modalità   definite  dal  regolamento;  c)  per  l’alloggio,  secondo  modalità  definite  dal   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dell’ammontare  risultante,   il Consiglio   di    Stato  decide  annualmente  con   decreto  esecutivo  la    quota  considerata  quale  importo  a disposizione   della   famiglia  per  il   finanziamento   dell’istruzione  dei  figli  secondo  i  seguenti  parametri   progressivi:  a)   il   20%  e   il   40%  sui   primi  fr.  30’000.–;  b)   il   40%  e   il   60%  sui   successivi  fr.  50’000.–;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   modificato  dalla   L   24.2.2021;   in vigore  dal  1.6.2021  -  BU   2021,  147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   introdotto  dalla  L 23.2.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  - BU  2022,  116.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dalla   L   25.6.2019;   in vigore  dal  1.9.2019  -  BU   2019,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   il   60%  e   l’80%  sul   rimanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  determina  la  percentuale  del  l’importo   di  cui  al  cpv.  2 che   il genitore  che  non  vive  con  il richiedente  può  destinare  ad  esso  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reddito  disponibile   di  riferimento  Art.  9  1  Il  reddito    disponibile  di  riferimento  (RD)  è  calcolato  sull’unità  di  riferimento    (UR),  composta  del  richiedente,    dei  suoi    genitori  e  dei    suoi    fratelli  o  sorelle  che    sono  ancora  in  prima  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   RD  è   costituito  dai  seguenti   elementi:  a)  reddito   lordo  (somma  di    tutti  i  redditi   dell’unità   di    riferimento  secondo  la    legge  tributaria  del  giugno  1994  - in seguito:  LT);  b)   quota  parte  sostanza  pari  a   1/15   della   sostanza   netta  secondo   LT;  c)  premio  medio  di  riferimento  dell’anno  di  competenza,  con  franchigia  ordinaria   e   rischio  infortunio    incluso    secondo  la  legge  di  applicazione  della  legge  federale  sull’assicurazione  del  26  giugno   1997  al netto  della  riduzione   dei  premi;  d)   Contributi  sociali  obbligatori  secondo  LT;  e)  Pensioni  alimentari   pagate   per   figli  ed  ex-coniuge  secondo   LT;  f)  Spese  professionali  per  salariati   secondo  LT   per  un  importo  massimo  annuo  per  UR  modalità  definite  dal  regolamento;  g)    Spese    per    interessi  passivi    privati  e   aziendali  secondo  LT  per  un  importo  massimo  per   UR  secondo  modalità   definite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  è   stabilito   come  segue:  RD  =   [RL  +   qSOST]   -  [PMR  +   CS  +   ALIM  + SPPROF  +   SPINT]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di  principio  il   RD  è determinato  a partire  dai  dati  accertati   nel  periodo   fiscale  stabilito  dal  Consiglio  di  Stato.  Il   regolamento  ne  fissa  le norme   e   le    modalità  di    accertamento   al    di    fuori  o in    assenza  dei  dati  relativi   al    periodo  fiscale   determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nel  caso  di    fratelli  o   sorelle  che  dovessero  presentare  le    richieste  in    periodi   successivi,  fanno   stato  i  dati  fiscali  ed  economici   utilizzati  per   il primo  calcolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  provvisorio   e   trasformazione  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quando  non  è   ancora  disponibile  una  tassazione   ai sensi  dell’art.  9   cpv.   4   che  tenga  conto  della  nuova  situazione  socioeconomica,   il  calcolo   può  essere  effettuato  provvisoriamente  sulla  base  dei  redditi  effettivi  accertati  secondo  modalità  definite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   il  calcolo  definitivo,   la parte  eccedente  il  dovuto  del  contributo  calcolato  provvisoriamente   sarà  trasformata  in    prestito  di    studio  o   ne  sarà  chiesto  in    rimborso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contributi  definitivamente  calcolati  possono  pure  essere  trasformati    d’ufficio  in  prestiti    di  studio,  qualora  dalla    tassazione  successiva  risultassero  disponibilità  di  reddito  o  di  sostanza  nel  periodo  sussidiato  considerevolmente   maggiori  rispetto  a   quelle   su  cui  si    fondava  la tassazione   utilizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indipendenza  economica   dai   genitori  Art.  11  1  L’indipendenza  economica  è   riconosciuta  al richiedente   che  cumulativamente:  a)   concluso  una   prima   formazione  postobbligatoria   conseguendo   un  diploma  riconosciuto   dalla  o   dai  Cantoni   che  abilita  all’esercizio  di    una  professione;  b)   lavorato  nel  Cantone  Ticino  per  almeno   due  anni,   prima   dell’inizio  della   nuova  formazione,  un  salario   netto  mensile  secondo  modalità   definite  dal  regolamento;  c)    compiuto  o  compia  nell’anno  scolastico    inerente  alla    richiesta    di  aiuto  allo  studio  25    anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  del  richiedente   considerato  finanziariamente   indipendente,  la    parte  del  reddito   lordo  dei  genitori  non  inclusa  nel  calcolo  è   di    fr.  200’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quattro  anni   di    attività  professionale  stabile  e duratura,  o   di    cura  della   famiglia  con  dei  minorenni   o  persone  che  necessitano   di cure,  possono  essere  considerati  al pari   di    una  prima   formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  particolari  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  deroga  all’art.    6,  in  caso  di  richiedenti  coniugati,  vincolati  da  un’unione    domestica  registrata  o   conviventi,  oppure  richiedenti   che  seguono   una  formazione   a   tempo  parziale,  oppure  richiedenti  che  percepiscono  altre  entrate,  il calcolo  dell’aiuto  può  essere   effettuato  secondo  i criteri  previsti  per  l’assegno  di riqualificazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questi  casi,  se può  essere   ragionevolmente  pretesa   un’attività  lavorativa,  è computato  un  reddito  netto  annuo  secondo   modalità  definite  dal  regolamento.  Capitolo  terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegni  allo  studio  Sezione  1  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  13  1  I  sostegni  allo   studio  sono  concessi   anno   per  anno  e   per  la durata  minima  del  ciclo  di  studio;  di  regola,  non    vengono  sussidiati    anni    di  ripetizione  o  di  formazione  di  pari  grado.  Per    le  formazioni  terziarie  essi  sono    prorogati  fino  a   due    semestri  oltre  la  durata  minima  degli  studi.  Il  regolamento  può  prevedere  eccezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    richiedente    deve  essere  in  possesso  di  un  certificato  di  studio  adeguato  per  accedere  alla  formazione  o,    se la    formazione  è   all’estero,  deve  adempiere  alle  condizioni  richieste  in Svizzera  per  una  formazione  equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  richiesta  quale  condizione  indispensabile    per  essere  ammessi  ad    iniziare    una  formazione,  il  sostegno  viene  esteso  allo   stage  preformativo  e   al    corso  passerella,   secondo  le direttive  della   scuola  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   formazione  deve  aver   luogo  in scuole  di  grado   secondario  II e   in  istituti  di grado  terziario  che  rilasciano  un  diploma  riconosciuto  dallo  Stato  o   da   un’autorità  statale  del  Paese   in cui   operano,  dalla  Confederazione  o   dai  Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  la frequenza  di    scuole,  corsi  o   istituti  di    grado  terziario  all’estero   il   sostegno  allo  studio  viene  commisurato  alla  possibilità  meno  onerosa  se  esiste  una  scuola  ticinese  o   svizzera   equivalente  che  comporta  un   onere  complessivamente  minore  per  lo    Stato.  Sezione  2  Borse  di  studio
                        
                        
                    
                    
                    
                Limiti
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  borse  di    studio  possono  essere  concesse   a   richiedenti   che,  nel  corso   dell’anno   civile  d’inizio  della   formazione  per  la    quale  è   richiesto  il   sostegno  allo  studio,  non  hanno   ancora  compiuto  o  non  compiono  il   cinquantacinquesimo  anno   d’età.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    borse    di  studio  per    i  richiedenti  che  seguono  un  master  sono  convertite  in  prestiti  almeno  in  misura  di    un   quarto  ma  fino  a   un  massimo  di    un  terzo.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  15  Per  le    formazioni   di grado  terziario,  il   salario   netto   del  richiedente  che  eccede  fr.  6’000.–  annui  viene  computato  quale  suo  contributo  ai    costi  dello  studio.  Sezione  3  Prestiti  di  studio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  16  1  Il  prestito  di    studio  può   essere  concesso,   di    regola,  solo  per  studi  di    grado  terziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   prestito  di    studio  è concesso  per:  a)   del  ciclo  minimo  di studio;  b)   secondo  ciclo   di    studio;  c)  di    un  dottorato;  d)   postuniversitari;  e)  o supplire  la    borsa  di studio;  f)   che  iniziano  la    formazione   dopo  il cinquantacinquesimo  anno  d’età.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nello  stanziamento  del  prestito  di  studio  sono  presi  in  considerazione  la  situazione  economica  personale  e   della  famiglia,  le    spese  da  sostenere  ed  il   credito  annuo   disponibile  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   prestito  di    studio  sommato  con  la borsa  di    studio  o   altra  entrata  certa  non  può  superare  i costi  di  formazione  riconosciuti    ai  sensi    della    presente  legge    e    la  tassa  scolastica  eccedente  l’importo  massimo  riconosciuto   per  studi  all’estero  meno  l’eventuale  importo  a   disposizione  della  famiglia  per  il  finanziamento  dell’istruzione   dei  figli.  Il   regolamento  può  prevedere  eccezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
4
                            Cpv.   modificato  dalla   L   30.5.2022;   in vigore  dal  5.8.2022  -  BU   2022,  199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dalla   L   25.6.2019;   in vigore  dal  1.6.2020  -  BU   2019,  311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dalla  L 30.5.2022;  in    vigore  dal  5.8.2022  -  BU  2022,   199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  1  Il  prestito  di studio  è   concesso  per  un  massimo  di    tre  anni  oltre  la    durata  minima  prevista  per  l’intero  ciclo   di formazione,  ritenuto  che  un   determinato   anno  può  essere   ripetuto  o comportare  una  formazione  di    pari   grado   una  sola  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   prestito  di    studio  è concesso  da  un  importo   minimo  di fr.  1’000.–  annuali  fino   ad  un  massimo  di  fr.  50’000.–  per    l’assolvimento  dell’intera  formazione.  Di  regola  l’importo  annuo  non  supera    i  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Previo  rimborso  totale  del  credito  ottenuto,  è   possibile  ottenere  un  ulteriore  prestito  di studio  per  una  nuova  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  in  cui    un    richiedente  abbia  beneficiato  di  una    trasformazione  di  un    prestito  di  studio  in  borsa  di  studio  ai  sensi  della  presente  legge,  è   esclusa  la  concessione  di  un  ulteriore  prestito  di  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   prestito  di    studio  è subordinato  all’impegno  di    restituzione  da  parte  del  richiedente,  approvato  dai  genitori  se  il  richiedente  è   minorenne  e  dal  coniuge,  partner    registrato  o   partner  convivente  negli  altri  casi,   senza  che  ciò  costituisca  per  loro   un  impegno   solidale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione
                            Art.  18  1  A  contare    dalla    conclusione  o    dall’interruzione    degli  studi,  di  regola  entro  un  anno,  sentito  il   beneficiario,  sono  definiti    con  decisione    formale    l’importo    da  restituire  ed  i  termini  di  restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   contare  dal   1°  gennaio   dell’anno  successivo   alla   conclusione  o   all’interruzione   degli  studi  ed   entro  sette  anni,   prorogabili   fino  a dieci  per  motivi  giustificati,  la restituzione  deve  concludersi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   contare  dal  1°  gennaio  dell’anno  successivo  alla  conclusione  o all’interruzione  degli   studi:  a)  due  anni  sono  esenti  da  interesse;  b)   terzo  anno  viene  conteggiato  un  interesse  sull’importo  ancora   scoperto  al tasso  d’interesse  ritardo   per   l’ammontare   delle  imposte  ancora  scoperte  definito   dal  Consiglio  di Stato.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  periodo  di tre  anni  consecutivi  fuori   corso  viene  considerato  al    pari   di    un’interruzione  degli   studi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   reddito  percepito  durante  la    formazione  può  comportare  l’inizio   del  rimborso   del   prestito  di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nel  caso  di    oggettive  difficoltà  economiche,   il   prestito  di studio  può  essere   trasformato  in    borsa  di  studio.  La  richiesta   di trasformazione  deve  essere  presentata  al più  tardi  entro  il   termine  di    rimborso  originariamente  definito.  Capitolo  quarto  Sostegni  della   formazione  professionale  Sezione  1  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite  d’età  Art.  19  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sostegni  della  formazione  professionale    possono    essere  concessi    a   richiedenti    che,  nel  corso  dell’anno  civile   d’inizio  della  formazione   per   la  quale  è richiesto  il sostegno,  non  hanno  ancora  compiuto  o   non   compiono  il cinquantacinquesimo  anno  d’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  Sezione  2  Assegno  di  tirocinio
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assegno  di tirocinio  è concesso   annualmente  ai    richiedenti  che  seguono   un   tirocinio  nel  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eccezionalmente  può   essere  concesso,  in    giustificate  circostanze,  per  un  tirocinio   fuori  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  21  1  L’assegno  di    tirocinio  viene   concesso  secondo  i  parametri   ed   i  criteri  previsti   al    capitolo  secondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   salario  netto  del  richiedente  che  eccede   fr. 6’000.–  annui  viene  computato  quale   suo  contributo  ai  costi   dello  studio.  Sezione  3  Assegno  di riqualificazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dalla  L 13.12.2018;  in vigore  dal  5.2.2019  -  BU   2019,  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dalla  L 30.5.2022;  in    vigore  dal  5.8.2022  -  BU  2022,   199.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assegno  di    riqualificazione   è   concesso  annualmente  ai richiedenti  che  hanno   maturato  almeno  due  anni  di    esperienza  lavorativa  prima   dell’inizio  della  nuova  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quattro  anni    d’attività  professionale  possono  essere  considerati  al  pari  di  un  primo  attestato  federale  di    capacità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  23  1  L’assegno  di riqualificazione   può   essere   concesso  sino  alla  copertura  dei  costi  generali  e  dei    costi    della  formazione,  calcolati  secondo  i  seguenti  criteri  in  deroga  a   quanto  disposto  dal  capitolo  secondo:  a)   vitale,  secondo  modalità  definite  dal   regolamento;  b)   per  l’alloggio,  secondo  modalità  definite  dal  regolamento;  c)  malattia  obbligatoria,  al    netto  delle  riduzioni  di premio;  d)    per  l’esercizio  professionale  dell’eventuale  coniuge,  partner  registrato  o  partner  secondo  modalità  definite  dal  regolamento;  e)  di    mantenimento  e spese  per  l’istruzione  dei  figli;  f)   di    formazione  del  richiedente;  g)  netto  dell’eventuale  coniuge,  partner  registrato  o partner  convivente;  h)  netto  del  richiedente;  i)  alimenti  percepiti;  l)  entrate   percepite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Della  possibilità  di  contributo  dei  genitori,  del  coniuge,  del  partner  registrato  o  del  partner  convivente,  si    tiene   conto  in    misura  analoga  a   quanto  previsto  nel   capitolo  secondo.  Capitolo   quinto  Altri  aiuti   particolari  Sezione  1  Aiuto  sociale   speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  24  1  L’aiuto  sociale    speciale  è  concesso  annualmente  alla  famiglia    per  consentire  la  frequenza  scolastica  dei  propri  figli   nelle   scuole   dell’obbligo  private  parificate   nel  Cantone   in seguito  a  comprovate  necessità  di    ordine  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una   speciale  commissione  esamina  e   preavvisa  le    richieste  al Dipartimento  competente,  cui   spetta  la  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  25  1  L’aiuto  sociale    speciale  viene    concesso    secondo    i   parametri    ed  i   criteri  previsti  al  capitolo  secondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aiuto  sociale  speciale  non  è   concesso  nei  casi   in    cui  la famiglia  beneficia  di    prestazioni  analoghe  previste  dalla  legge  sul    sostegno  alle    attività  delle  famiglie  e  di  protezione  dei  minorenni  del  15  settembre  2003  o dall’assicurazione   invalidità.  Sezione  2  Assegno  per   sportivi  d’élite  o   talenti  artistici
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  26  1  L’assegno  per    sportivi  d’élite    o   talenti  artistici  può  essere  concesso  annualmente  per  studi  fuori  Cantone  in  presenza    di  comprovate  necessità    sportive    o    artistiche  che    non  possono  essere  soddisfatte   con  la  frequenza  in Ticino  e,  per   gli sportivi   d’élite,   di un’attestazione  rilasciata  dalle  federazioni  sportive  sullo  statuto   di    sportivo  d’élite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  competente    definisce  tramite  direttive  la  qualifica  di  sportivo    d’élite    e    di  talento  artistico  e   accerta  la necessità  di uno   studio  fuori  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assegno  per   sportivi  d’élite   o   talenti  artistici   viene  concesso   secondo   i  parametri  ed  i  criteri  previsti  al    capitolo  secondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   salario  netto  del  richiedente  che  eccede   fr. 6’000.–  annui  viene  computato  quale   suo  contributo  ai  costi   dello  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  3  Aiuto   al perfezionamento   professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  28  1  L’aiuto  al  perfezionamento  professionale  può  essere  concesso  per  una  qualifica  supplementare  volta  a   rinnovare,  approfondire   e   ampliare  le  qualifiche   professionali  e   di  regola  si  conclude  con  l’ottenimento  di    un  certificato  d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aiuto  è   concesso  una  volta  per  l’intero  programma    di  formazione  e  versato  in  una  o   più  rate,  secondo  la    durata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’aiuto  è concesso,   di regola,  anno  per  anno.  Nel   caso   in    cui  la formazione  si    estende  su più  anni  la  decisione  è   resa   in    forma  provvisoria,  secondo  modalità  definite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  29  1  L’importo  massimo   dell’aiuto   corrisponde   alla  sola  tassa  del  corso,  ma  non  supera  in  ogni  caso  fr.  16’000.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  calcolo  si  considera  il   fabbisogno  effettivo  durante  la  formazione  secondo  il   minimo    vitale  definito  dal  regolamento,  tenendo  conto   delle   entrate  dell’economia   domestica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Della  possibilità  di  contributo  dei  genitori,  del  coniuge,  del  partner  registrato  o  del  partner  convivente,  si    tiene   conto  in    misura  analoga  a   quanto  previsto  nel   capitolo  secondo.  Sezione  4  Aiuto  al    perfezionamento  linguistico
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  soggiorno  linguistico,  di  regola  per  l’apprendimento    della  lingua  inglese,    francese  o  tedesca,  può   essere  finanziato  con  la concessione  di un  prestito  al richiedente  che  è in    possesso  di  un  diploma  riconosciuto    dalla  Confederazione  o  dai  Cantoni  che    abilita    all’esercizio  di  una  professione  se:  a)   all’estero;  b)  12  settimane  e   al massimo  36  settimane;  c)  tipo    intensivo,    con  almeno  25  lezioni    settimanali  di  45-50  minuti  oppure  20    lezioni  di 60  minuti;  d)    soggiorno    il   richiedente    presenta  l’attestato    di  partecipazione  e    il   certificato  d’esame  e)   è   finanziato   da   altri  enti  (datore  di    lavoro,  associazioni  professionali,  enti  pubblici   o privati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga   al    cpv.  1,    per  gli  studenti  in    formazione  può  essere  concesso  un  prestito  per  il   soggiorno  linguistico  della  durata  di    almeno  4 settimane  (3  settimane  per  chi  segue   una  scuola  professionale  a  tempo  parziale)  effettuato    durante  le  vacanze  estive  previste    dal  calendario  scolastico  o  nella  pausa  infrasemestrale  di    studi  universitari   o   universitari   professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  deroga  al    cpv.   1, i  richiedenti  che  hanno  concluso  la    scuola  media,   in    attesa  d’iniziare   gli  studi  postobbligatori  possono  seguire  soggiorni    linguistici  in  Svizzera  tedesca    o   romanda  per  la  lingua  tedesca  e    francese.  Per    soggiorni    linguistici  da  3  a    11  settimane  il   richiedente  deve  presentare  unicamente  l’attestato    di  partecipazione,  mentre  a   partire    dalle  12  settimane  dovrà  documentare  anche  il   certificato   d’esame  conseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   inoltre  possibile  richiedere  un  prestito  per   l’assolvimento  di    uno  stage   professionale  all’estero  se  è  concomitante  o   segue  la frequenza  di    un   soggiorno  linguistico.  La  durata  del  soggiorno  linguistico  deve  essere   di    almeno   12  settimane  e la durata  totale  (stage   +   soggiorno)  non  deve  superare   le 48  settimane.  A fine  periodo  il richiedente  deve  documentare   l’attestato  di    partecipazione  al soggiorno,  allo  stage  ed  il   certificato  d’esame  conseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   mancata  trasmissione  della  documentazione  richiesta  comporta  la  restituzione  immediata  del  prestito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite  d’età  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  L’aiuto  al perfezionamento  linguistico  può  essere  concesso  a   richiedenti  che  nel  corso  dell’anno  civile  d’inizio     della  formazione  non  hanno  ancora  compiuto     o   non  compiono  il  cinquantacinquesimo  anno  d’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dalla  L 30.5.2022;  in    vigore  dal  5.8.2022  -  BU  2022,   199.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  1  L’importo  massimo  del  prestito  corrisponde  alla  sola  tassa  del  corso,  conteggiata  quale  unico  costo  nel  calcolo,  considerando  tuttavia  il   limite    della    spesa    media    previsto  per  un  corso  equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Della  possibilità  di  contributo  dei  genitori,  del  coniuge,  del  partner  registrato  o  del  partner  convivente,  si    tiene   conto  in    misura  analoga  a   quanto  previsto  al    capitolo   secondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    prestito  è    concesso  in  ragione  di  un  importo  minimo    di  fr.  1’000.–    fino  ad  un    massimo  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15’000.–  per   l’assolvimento   di    uno  o più  corsi   linguistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   prestito  concesso  a   un  richiedente  minorenne   deve  essere  approvato  dai  genitori  e   comporta  per  essi  un   impegno  solidale   di    restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scambio  individuale   di allievi  Art.  32a  10  L’allievo  che  partecipa  ad     uno  scambio  individuale  di   allievi     tra     Cantoni  per  l’apprendimento  del  tedesco   o   del  francese   organizzato  dal  servizio  di cui   all’art.  71  della  legge   della  scuola  del  1°  febbraio  1990  ha  diritto  alla   copertura  della  metà  dei  costi   di alloggio  alle  condizioni  definite  dal  regolamento.  Sezione  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1  Assegno  di formazione  terziaria  sociosanitaria
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  32b  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assegno  di  formazione  terziaria  sociosanitaria  è  concesso  annualmente  per  consentire  la  frequenza  scolastica  nelle     scuole  del  settore     sociosanitario  e  delle     cure  infermieristiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  per  analogia  l’art.  13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco  delle  formazioni  riconosciute  è   stabilito  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite  d’età  Art.  32c  13  L’assegno  di    formazione  terziaria  sociosanitaria  può  essere   concesso  a richiedenti  che  nel  corso  dell’anno  civile   d’inizio   della  formazione  non  hanno  ancora  compiuto   o   non  compiono  il  cinquantacinquesimo  anno  d’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  Art.  32d  14  1  L’assegno  di  formazione  terziaria    sociosanitaria  può  essere  concesso  sino  alla  copertura  dei  costi  generali   e   dei  costi  della  formazione,   calcolati  secondo  i seguenti  criteri  in    deroga  a  quanto   disposto  dal  capitolo  secondo:  a)   vitale,  secondo  modalità  definite  dal   regolamento;  b)   per  l’alloggio,  secondo  modalità  definite  dal  regolamento;  c)  malattia  obbligatoria,  al    netto  delle  riduzioni  di premio;  d)    per  l’esercizio  professionale  dell’eventuale  coniuge,  partner  registrato  o  partner  secondo  modalità  definite  dal  regolamento;  e)  di    mantenimento  e spese  per  l’istruzione  dei  figli;  f)   di    formazione  del  richiedente;  g)  netto  dell’eventuale  coniuge,  partner  registrato  o partner  convivente;  h)  netto  del  richiedente;  i)  alimenti  percepiti;  l)  entrate   percepite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Della  possibilità  di  contributo  dei  genitori,  del  coniuge,  del  partner  registrato  o  del  partner  convivente,  si    tiene   conto  in    misura  analoga  a   quanto  previsto  nel   capitolo  secondo.  Capitolo  sesto  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   24.2.2021;   in    vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,   147.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Sezione  introdotta  dalla  L   23.2.2022;   in    vigore  dal  1.6.2022  -  BU  2022,   116.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dalla  L   23.2.2022;   in    vigore  dal  1.6.2022  -  BU  2022,   116.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.  modificato  dalla  L   30.5.2022;  in vigore  dal  5.8.2022  -  BU  2022,  199;  precedente  modifica:  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                116.
                            14  Art.  introdotto  dalla  L   23.2.2022;   in    vigore  dal  1.6.2022  -  BU  2022,   116.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33  1  Le  decisioni  in    materia   di    concessione,  revoca,  trasformazione  e   restituzione  di    aiuti  allo  studio,  abbandono  di  crediti,  accertamento  e    modalità    di  rimborso,    competono  al  Dipartimento  designato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una   commissione  consultiva  nominata  dal  Dipartimento  assiste   le    istanze  competenti   nell’esame  di  casi   particolari  ed  esercita  il   controllo  generale  sulle  finalità  e   sull’efficacia   degli  aiuti   allo  studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    unità  amministrative    cantonali  competenti,  gli  istituti    e  gli  organi    scolastici    collaborano    per  informare  i  possibili  richiedenti  e   le    loro  famiglie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  richiesta  di aiuto  allo   studio  è   presentata  mediante  un  formulario  secondo  modalità  definite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  deve  essere  presentata  prima  dell’inizio  della  formazione  per   la    quale  è   richiesto   l’aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    richiesta  è presentata   a   formazione  iniziata,   l’aiuto  sarà  calcolato  pro  rata   temporis  dal  primo  giorno  del   mese  in cui  è   presentata.  Le  richieste   presentate  dopo  la conclusione  della  formazione  non  vengono  prese  in    considerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le formazioni  nel  Cantone  che  iniziano  nel  mese  di agosto  il  termine  è   prorogato  al    30   settembre  dell’anno  scolastico  in    corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accertamenti
                            Art.  35  1  Alla    richiesta  devono  essere  allegate  l’ultima  tassazione  fiscale  del  richiedente,  di  entrambi  i  genitori,   dell’eventuale  coniuge,  partner  registrato  o   partner  convivente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Firmando  il   formulario  di  richiesta    di  aiuto  allo  studio,    il   richiedente,  i  suoi  genitori,  l’eventuale  coniuge,  partner  registrato  o   partner  convivente  o   altro  rappresentante  legale   autorizzano  l’autorità  competente  ad  assumere  le  informazioni    necessarie    presso  l’autorità  tributaria  o  altro  ufficio  cantonale  o   comunale  e   presso  l’istituto  scolastico   frequentato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in  cui  il   formulario  di  richiesta    sia    incompleto  di  documentazione    o    di  autorizzazione,  l’autorità  competente   assegna   al    richiedente  un  termine  di    30   giorni  per  trasmettere   quanto  richiesto.  Se,  scaduto  questo  termine,  la    documentazione  e   le    autorizzazioni  chieste  sono  ancora  insufficienti,  la  richiesta  viene  respinta,   salvo  per   quanto  disposto  dal  cpv.  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ove  il  richiedente  fosse  oggettivamente  impossibilitato  a   produrre    tutta  la  documentazione  e  le  autorizzazioni  chieste,   l’Ufficio   può  chiedere   le informazioni  mancanti   all’autorità  tributaria.  Qualora  ciò  fosse   inattuabile  o la    richiesta  risultasse  infruttuosa,   a   titolo  eccezionale  la    decisione  può  essere  presa  sulla  base  dei  soli  dati  disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    richiedente  ha  l’obbligo  di  comunicare  all’autorità  competente    ogni  cambiamento  negli  studi  o  nella  condizione  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistenza  amministrativa  e   procedura  di richiamo  Art.  36  Le  autorità    del  Cantone  e  dei  Comuni,    anche  se  vincolate  dal  segreto  d’ufficio,  comunicano,  su  richiesta  scritta    e  motivata,  o    rendono  accessibili    mediante  una  procedura    di  richiamo,  le    informazioni   necessarie   per  l’esame  delle  richieste  inerenti   agli  aiuti  di studio  all’autorità  competente  per  l’esecuzione   della  presente  legge.  Il   Consiglio  di    Stato  ne  disciplina  i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  dei  dati  Art.  37  1  La  protezione    dei  dati  è  assicurata  da    appropriate  misure  tecniche  e    organizzative  definite  in    una   specifica   convenzione  d’accesso  ai dati  fiscali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  la    legge  sulla   protezione  dei  dati  personali   del  9   marzo   1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  applicabile  Art.  38  1  Le  decisioni  inerenti  agli  aiuti  allo  studio   sono  fondate   sul  diritto  in vigore  al  momento  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   titolo  sussidiario   sono  applicabili   le  disposizioni  della  legge  sui   sussidi  cantonali  del  22   giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  la    decisione  in prima  istanza  è   dato   reclamo  all’autorità  che   l’ha   emanata   entro  un  termine   di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   su  reclamo   è dato  ricorso   al    Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ai  ricorsi  è   applicabile   la legge  sulla   procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riesame
                            Art.  40  Una  decisione  anteriore  cresciuta  in  giudicato  è  sottoposta  a  riesame    qualora    il  richiedente  sia  venuto  a    conoscenza  di  fatti    nuovi    rilevanti  che  non  potevano  essere    prodotti  in  precedenza.  Capitolo  settimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  esecutive  Art.  41  Il   Consiglio    di  Stato  emana  tramite  regolamento  le  disposizioni  di  applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie  Art.  42  Le  richieste  presentate  dopo  l’entrata  in  vigore  della  presente    legge  e  del  suo  regolamento  di    applicazione  sono  rette  dal  nuovo  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  43  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di referendum  la presente  legge  è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore.  15  Pubblicata  nel   BU  2015  ,  184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Entrata  in    vigore:  1°  giugno  2015  -  BU  2015,  184.