Regolamento di applicazione della legge organica comunale
                            Regolamento  di  applicazione  della   legge  organica  comunale  (RALOC)  1  (del  30  giugno  1987)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.   218  della  legge  organica   comunale  del  10  marzo  1987  (LOC),  2  decreta:  TITOLO  I  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzie:  basi  legali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   LOC)  Art.  1  3  Le  disposizioni   legali  che  regolano  la    modifica  della  circoscrizione  dei  comuni  sono:  -  sulle  aggregazioni  e   separazioni  dei  Comuni  del   16  dicembre  2003;  -  sulla  fusione  e   separazione   di Comuni   del  6   marzo  1945;  -  sulla  misurazione  ufficiale   dell’8  novembre  2005;  -  concernente   le Circoscrizioni  dei  Comuni,  Circoli  e   Distretti  del  25   giugno   1803.
                        
                        
                    
                    
                    
                Suddivisioni
                            (art.  4   LOC)  Art.  2  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  regolamento  comunale  stabilisce   e elenca   le frazioni  e i  quartieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  comunale  può  prevedere   un’organizzazione  di frazione   o   quartiere,   inoltre  un   budget  finanziario  a   favore   dei  relativi  organi  con  le modalità  di    utilizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sigillo  comunale  e   stemmi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   LOC)  5  Art.  3  1  Il  sigillo  comunale,  la    cui   impronta  figura  sugli   atti  ufficiali   rilasciati  dagli   organi  comunali,  deve  avere   i  seguenti   requisiti:  -  metallo;  -  rotonda  o   ovale;  -   da  25   a 32  mm;  -  «Comune   di ...»;  -  stemma   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   data  ai    comuni  la    facoltà  di    conferire,  tramite   regolamento,  valore   ufficiale  anche  ai    duplicati   di  materiale  diverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    regolamento  comunale  deve  parimenti    stabilire  la  rappresentazione  grafica  e    la  descrizione  araldica  dello   stemma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  comunale  può  prevedere  che  gli  stemmi  appartenenti   agli  ex comuni  entrati  a   fare  parte  del  Comune   a seguito  di    aggregazione  appartengano  a   quest’ultimo.  6  TITOLI  II E   III  L’assemblea  comunale   -  Il   consiglio  comunale  Art.  4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni  all’Assemblea  e al    Consiglio  comunale   sull’attività  svolta  attraverso  organismi  esterni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  cpv.  1   lett.   b) e   f),  193  cpv.  3   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    27.2.2019;  in    vigore   dal  1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    22.1.2020;  in    vigore   dal  1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dal  R    24.1.2018;  in  vigore   dal  1.3.2018  - BU  2018,   46;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                640.
5
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    24.1.2018;  in vigore   dal  1.3.2018   - BU  2018,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   introdotto  dal  R    24.1.2018;  in    vigore  dal  1.3.2018  -  BU  2018,   46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  abrogato  dal  R    27.2.2019;   in    vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,   82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio  informa   annualmente  l’Assemblea  e   il   Consiglio  comunale   sull’esecuzione  regola  in    sede  di messaggi  sui  conti  consuntivi  e   secondo  le    modalità  dei  capoversi   seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio  commenta  succintamente  le    voci   di    gestione  corrente  e   di bilancio   concernenti  l’attività  attraverso  gli  organismi  di    cui   al    cpv.   1; allega   inoltre  i  rapporti,  i conti,  ecc.  trasmessi  dai  medesimi  al  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avuto   riguardo   degli  obiettivi  dell’assegnazione  dell’esecuzione  del  compito   a organismi  esterni,  se  di  interesse  particolare   per   il   Comune  il   municipio  fornisce  informazioni  su:  -   svolta  (aspetti  principali,  prospettive  future,  risoluzione  di    problematiche   aperte,  ecc.);  -   societaria;  -  finanziario  dell’organismo  esterno  (risultato  d’esercizio,     evoluzione  avanzo,  ecc.);  -  a  carico  del  Comune  dall’esecuzione  del  compito     (evoluzione  dei  costi,  poste  incidenti  sui  costi  globali,  ecc.);  -   tariffaria   applicata   dall’organismo   esterno   direttamente  agli   utenti   del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   municipio   risponde   altresì   a   richieste  di informazioni  del  Legislativo,  come  pure   secondo   i disposti  di  norme  statutarie  o   di convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono  riservate  le    disposizioni  di    leggi   superiori   e   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deleghe  di  competenze  dal  Legislativo   al    Municipio  -  Nuove  spese  non  iscritte  nel  preventivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13  cpv.  2,    170  cpv.  3,    193a  LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  5a  10  1  Il  regolamento  comunale  stabilisce   le    deleghe   decisionali  a favore  del  municipio  previste  dall’art.  13  cpv.   2 della  legge,  avuto   riguardo  dei  criteri  che  seguono.  I   medesimi  criteri    sono  di  riferimento  per    la  subdelega  dal  municipio    ai  servizi    e    ai  funzionari  dell’amministrazione  e  delle  aziende     comunali,  inoltre  alla  commissione     amministratrice  di  quest’ultime:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Competenze  secondo  l’art.  13  cpv.  1   lett.   e),  g),  h),  l)   LOC  Limite  di    delega  del  Comune  Importo  massimo  di  Regolamento  per  oggetto  in  fr.  a   1’000    30’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’000  a   5’000    60’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5’000  a   10’000  100’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000  a   20’000  150’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20’000  a   50’000  200’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50’000  250’000.--  Il   regolamento  comunale   può  inoltre  fissare  dei  limiti  massimi  complessivi  annui.  Convenzioni  Limite  di    delega  del  Comune  Impegno  massimo  annuo  derivante  dalla  convenzione  in  fr.  Durata  massima   della  convenzione  a   1’000  25’000.--  2   anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’000  a   5’000  30’000.--  2   anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5’000  a   10’000  30’000.--  2   anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000  a   20’000  50’000.--  2   anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20’000  a   50’000  50’000.--  2   anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50’000  75’000.--  2   anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio  può  effettuare  nuove  spese   correnti  non  iscritte   nel  preventivo  fino  ad  un   importo  annuo  complessivo  stabilito   dal  regolamento  comunale,  avuto  riguardo  dei  seguenti  criteri:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Abitanti  del  Comune  Importo  massimo  di  Regolamento  in  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota   marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;  in vigore   dal  1.7.2019   - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dal  R    11.11.2008;  in vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Frase  modificata  dal  R    27.2.2019;  in    vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,   82;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                374.
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    27.2.2019;  in    vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fino  a 1’000    15’000.--  Da  1’000  a   5'000    30’000.--  Da  5’000  a   10’000    40’000.--  Da  10’000  a   20’000    60’000.--  Da  20’000  a   50’000    80’000.--  Oltre  50’000  100’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  presidenziale:   designazione  e   funzionamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  23  e   48   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  assenza  del  presidente,  lo  stesso  è    supplito  da    un  vice–presidente  e,  in  assenza  di    questi,  da  uno   scrutatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  comunale  fissa  le    modalità  di funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  per  la  designazione  del  presidente  vi  sono  più  proposte    di  candidati,    le  stesse  sono  messe  singolarmente  ai voti.  È eletto   il   candidato  con  il   maggior  numero  di voti.  Se   vi    è parità  di voti,  si  procede  immediatamente  con  un  secondo  scrutinio;  in  caso  di  nuova  parità  si  procede  subito  al  sorteggio.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Redazione  con   mezzi   tecnici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24  cpv.  2,    62  cpv.   4 e   5 LOC)  15  Art.  7  1  Il  segretario   è   responsabile  della  registrazione  e   della  redazione  del  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la    redazione  del  verbale   è ammessa  la possibilità  di    far  capo   a   mezzi  tecnici  quali  incisori,  video  terminali,  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  questi  casi,   il   segretario   è   tenuto  ad  adottare  le    seguenti  misure:  a)  sotto   chiave  nastri,  dischi  e simili;  b)  a  terzi  l’accesso  alla    registrazione,    salvo  nei  casi  di  contestazione  in  sede    di  del  verbale;  c)   la    registrazione   dopo  la    crescita  in    giudicato   dell’approvazione  del  verbale  da  parte  legislativo.  Il   regolamento   comunale   può  prevedere  la conservazione  della  registrazione  per  storico-archivistici;   in tal  caso  devono  essere  disciplinate  le  modalità  di  conservazione,  conto  della   legge  sull’archiviazione   e   sugli   archivi  pubblici   del  15   marzo  2011.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assemblea  -  pubblicità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  26  e   55   LOC)  Art.  8  1  Il  regolamento  comunale  deve  prevedere  le    modalità  di    pubblicità  dell’assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  deve   in particolare   regolare:  a)  del  pubblico  e   degli  organi  di informazione;  b)  di    apparecchi  per  la registrazione   e   la    riproduzione  del  suono  e   dell’immagine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Votazioni  eventuali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  28  cpv.  4,    60  e   186   cpv.  2   LOC)  17  Art.  9  1  Si  procede  per  votazioni  eventuali  quando  vi    sono   più  proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   votazioni   devono  avvenire  mettendo   in votazione  globalmente  tutte  le    proposte,  eliminando  via  via  con   susseguenti  votazioni  quella  che  ha  raggiunto   il   minor   numero  di    voti   affermativi.  In  caso   di  parità  nelle   votazioni  preliminari  si    procede  con  il sorteggio.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   proposta   che  ha  raggiunto  il   maggior  numero  di    consensi  va  messa  in    votazione   finale.  In    sede  di  adozione    o  modifica  di  regolamenti  comunali    la  votazione  finale  sui  singoli  articoli  può  essere  supplita  dal  voto  finale   sul  complesso.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elezione  dei  delegati  negli  enti   esterni   - Voto   segreto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13,  29,  30,  31a,  60,  61  LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dal  R    25.5.2022;  in    vigore  dal  1.9.2022  - BU  2022,  136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    25.5.2022;  in    vigore  dal   1.9.2022  - BU  2022,  136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.1.2020;  in    vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  modificata  dal  R    22.1.2020;   in vigore  dal  1.4.2020  -  BU   2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;  in    vigore  dal  1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  modificato  dal   R    16.4.2013;  in    vigore  dal   19.4.2013  - BU  2013,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dal   R    27.2.2019;  in    vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  membri  del  legislativo  presenti   ricevono  una  scheda  con   indicazione  dell’elezione,   del  eleggere,  del   nome  dei  candidati.  Essi  depongono  la scheda   nell’urna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   numero   delle  schede   distribuite  e quello   delle   schede  rientrate  è annunciato  dal  Presidente   alla  chiusura  dello  scrutinio.  Se  il  numero  delle    schede  rientrate  supera  quello    delle  distribuite,  lo  scrutinio  è   dichiarato  nullo   e   va  ripetuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   scheda  che  reca   suffragi  per   un  numero  di    candidati  inferiore  a   quello  dei  candidati  da  eleggere  è  valida.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  nulle  le    schede   che:  a)   sono  ufficiali  o   sono   illeggibili;  b)  segni  di    riconoscimento  o   recano  espressioni  estranee   all’elezione;  c)  più  suffragi  per   lo    stesso  candidato;  d)  suffragio   per  una  persona  che  non  è   tra  i  candidati;  e)  suffragi  per  un   numero  di    candidati  superiore  al    numero  da   eleggere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  nominativi    dei  candidati  proposti    vanno  di  regola  comunicati  almeno  tre  giorni    prima  alla  cancelleria  comunale.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messaggi  municipali  -  Attribuzione  alle   Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33,  56,  181  cpv.   3   LOC)  22  Art.  10  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Riservato  quanto  stabilito    dalla    legge  e    dal    regolamento    comunale,  il  municipio  è  l’organo  competente    per  designare  la  Commissione  a    cui  sottoporre  per  preavviso    i  messaggi  municipali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro   7   giorni  dalla   ricezione  dei  messaggi,  il presidente   della  commissione  della  gestione   sentiti  gli  altri  membri  informa  il  municipio  e   il presidente   del  legislativo  se  la    commissione  intende  avvalersi  della  facoltà  di    pronunciarsi  ai    sensi  dell’art.  181  cpv.   3   let.  b)  LOC.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messaggi  e   rapporti   - Rispetto  del  termine  di trasmissione  e   deposito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33,  34,  56,  71  LOC)  Art.  10a  25  Il  termine  di  30  giorni  per    i   messaggi  municipali  e  quello  di  7    giorni  per  i  rapporti  commissionali  è   calcolato  a   partire  dal  giorno  successivo  alla  trasmissione  o   al    deposito;  il   termine  è  rispettato  se  la    seduta  del  legislativo  si    tiene  nel  trentesimo,  rispettivamente  nel  settimo  giorno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messaggi  e   rapporti   - Consultazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33,  56,  71  LOC)  26  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  messaggi   e i  rapporti  delle   commissioni  possono   essere  consultati  dai  cittadini  e   da  altre  persone  interessate  durante  le  ore  di  apertura  della  cancelleria,  nel  periodo    che  va  dal  licenziamento  dei  messaggi   fino  a   quando  la    decisione  del  legislativo   diviene  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata la legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  di  atti  ai cittadini  e   ai    consiglieri  comunali  in formato  elettronico   o   mediante  sistema
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  gestione  elettronica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  20,  24,  25,  33,  51,   56,  62,   71  LOC)  28  Art.  11a  29  1  I  cittadini  nei  comuni  in    regime  di    assemblea  comunale  e i  consiglieri  comunali   possono  segnalare  un  recapito   elettronico  e   chiedere  che  gli atti  di  convocazione,  i messaggi  municipali,  i  rapporti  commissionali  e i  verbali  delle  sedute  del  legislativo  siano  loro  inviati  in    formato  elettronico;
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art.  introdotto  dal  R    20.6.2018;  in    vigore   dal  1.10.2018  -  BU  2018,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  introdotto  dal  R    27.2.2019;  in vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.1.2020;  in    vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal   R    11.11.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  - BU  2008,  640;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    22.1.2020;  in    vigore  dal   1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Art.  introdotto  dal  R    25.5.2022;  in    vigore   dal  1.9.2022  -  BU  2022,  136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Nota  marginale  modificata  dal  R    5.9.2012;  in    vigore   dal   1.1.2013  -  BU  2012,   440;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    5.9.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,   440;   precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
                            28  Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   82;  precedenti   modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2012,  440;   BU   2015,   316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dal  R    27.2.2019;  in    vigore  dal  1.7.2019  -  BU   2019,  82;  precedenti  modifiche:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            640;  BU  2012,   440;   BU  2015,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            il   comune  può  anche    dotarsi  di  un  sistema  di  gestione  elettronica  per  la  trasmissione  di  detti  documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vanno  in ogni  caso  garantite  la    riservatezza,  la sicurezza  e   l’integrità  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Urgenza
                            (art.  59  LOC)  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Il  municipio    è    l’organo  competente    per  la  richiesta  tramite  messaggio    municipale  di  discussione  e   deliberazione  su  un  oggetto  secondo  la    procedura  dell’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  di minoranza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33  cpv.  3   e   71  cpv.  3   LOC)  32  Art.  13  I    rapporti  di  minoranza  soggiacciono     alle  stesse  norme  applicabili     ai  rapporti  commissionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interpellanze:  oggetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  36  e   66   LOC)  Art.  14  33  1  Interpellanze  possono   essere  presentate   su  tutti  gli oggetti  di    interesse  comunale  che  rientrano  nell’ambito   della  sorveglianza  del   legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  esclusi  quegli  oggetti    le  cui  competenze  decisionali  sono  espressamente  delegate  al  municipio  da   leggi  speciali   e   la    cui  sorveglianza  spetta  ad  altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proposte  di  emendamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  38  LOC)  Art.  14a  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  proposta  di  emendamento  è  una  proposta  alternativa  a   quella  municipale,  ovvero  una  proposta   presentata  in    sede  di    rapporto  commissionale  o   di    seduta  del  legislativo,   dai  contenuti  marcatamente  o   limitatamente  divergenti  rispetto  alla  proposta  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  proposte  di  modifica  sostanziale  le  proposte  che  mutano  in  modo    rilevante  l’impostazione  della  proposta  municipale.  Sono  proposte  di  modifica  marginale  le  proposte  che    non  incidono    o  incidono  limitatamente   sui  contenuti  della  proposta  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dimissioni  e rinuncia  alla  carica  di consiglieri  comunali  -  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  45  LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  15  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  dimissioni  o la    rinuncia  alla  carica  dei  consiglieri  comunali,  da   inoltrare   per  iscritto  e  motivate  al    municipio,  necessitano  del  preavviso  della  competente   commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   stesse  devono  formare   oggetto  di  una  specifica   trattanda  sulla  quale  si    pronuncia  il   consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   trasferimento  di domicilio,  il decesso  e i  casi  di  sopravvenuta  incompatibilità   non  soggiacciono  alle  procedure  dei  capoversi   precedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Designazione  dei  membri  nelle  Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  34  e   73   LOC)  Art.  16  37  Se  un    gruppo  propone  più  candidati  rispetto  ai  seggi  cui  ha  diritto,  le  proposte    sono  messe  singolarmente  ai    voti.   È   eletto  il  candidato  con  il  maggior  numero  di    voti.  Se   vi è   parità   di voti,  si  procede   immediatamente   con  un  secondo  scrutinio;  in    caso  di nuova  parità  si    procede  subito  al  sorteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mozioni  in consiglio  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  67  LOC)  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dal   R    25.5.2022;  in    vigore  dal   1.9.2022  - BU  2022,  136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  reintrodotto  dal  R    25.5.2022;  in vigore  dal  1.9.2022  -  BU  2022,  136;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
                            32  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.1.2020;  in    vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dal  R    14.12.1999;  in vigore   dal  1.1.2000  -  BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dal  R    11.11.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Art.  reintrodotto  dal  R    25.5.2022;  in vigore  dal  1.9.2022  -  BU  2022,  136;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
                            38  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.12.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  mozioni  presentate   in forma  scritta  alla   trattanda  “mozioni  e interpellanze”  devono  speciale  e   trasmesse  contemporaneamente   al    municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   municipio  deve   esprimersi  sul   rapporto  della  commissione  di    cui   all’art.  67  cpv.  5   LOC  entro  due  mesi  e   mettere    l’oggetto  all’ordine  del  giorno,  di  regola,    per  la  più  prossima  seduta  del  consiglio  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    consiglio  comunale    può    accettare  una  proposta  di  modifica  della  mozione  se  la  stessa  è  contenuta  nel  rapporto   commissionale  ai    sensi  dell’art.  67  cpv.  5   LOC   e   se  il   mozionante  aderisce  alla  stessa.  40  TITOLO   IV  Il   municipio
                        
                        
                    
                    
                    
                Dicasteri
                            (art.  90  LOC)  Art.  18  1  I  dicasteri  sono   stabiliti  e   assegnati  dal  municipio  all’inizio   di ogni  quadriennio.   Gli   stessi  corrispondono,  di    regola,  alle  categorie  indicate  nel  piano  dei  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  gestione  elettronica  dei  documenti   delle   sedute  municipali  - Impegno  alla   riservatezza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  98  cpv.  6,    104  e 105  cpv.  1 LOC)  Art.  18a  42  I  membri  del  municipio,  se per  la preparazione  e   lo svolgimento  delle  sedute   municipali  è  un  sistema   di    gestione  elettronica  dei  documenti,  sottoscrivono  un  impegno  ad   un  suo  uso  conforme  all’art.  104  LOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sistema  di  voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  98  e   99   LOC)  Art.  19  1  Le  votazioni    avengono    in  forma  aperta  per  alzata  di  mano    o  per  appello  nominale;  i  municipali  non   possono  astenersi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  anche  di    un  solo   municipale   le    nomine  di    competenza  devono   svolgersi  a voto  segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso   di    voto  segreto   il   municipale  non  può  votare  in bianco.   Ripetendosi  il   caso,  la    nomina  resta  in  sospeso,  con  l’obbligo  per  il sindaco  di segnalare  la    trasgressione  all’autorità  di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Scelto  un  sistema  di    voto  non  può  essere  abbandonato   sino  a esaurimento  della  trattanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale
                            (art.  103   LOC)  Art.  20  43  1  La  verbalizzazione   delle   risoluzioni  municipali  deve  avvenire  su  apposito   libro  o registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  registro   si    intende  un  libro  con  pagine   fisse  o   numerate  da   classarsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la redazione   del   verbale  è   ammesso  l’uso  di    mezzi  informatici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Estratti
                            (art.  61,  74,  99,  111  LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Estratti    delle    risoluzioni  municipali,    di  quelle  dell’assemblea  o  del  consiglio  comunale  sono  rilasciate  dal  municipio   conformemente  al dispositivo  risultante   dal  verbale,  con  la menzione  dei  presenti   e   del  risultato  della   votazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   inoltre  data  la    facoltà  al    municipio  di    completare  l’estratto  con  l’indicazione,   nelle   linee  essenziali,  della  motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  degli  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  106   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    14.12.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  introdotto  dal  R    25.5.2022;  in vigore   dal  1.9.2022  -  BU  2022,  136.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Cpv.  abrogato  dal  R    11.11.2008;  in vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2008,   640;   precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
42
                            Art.  introdotto  dal  R    10.6.2014;  in    vigore   dal  1.9.2014  -  BU  2014,  300.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R    14.12.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Nota  marginale  modificata  dal  R    16.4.2013;  in    vigore  dal  19.4.2013  - BU  2013,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio  garantisce    tramite  una  persona  responsabile  la  conservazione  ordinata  convenzioni,  messaggi  e rapporti,  corrispondenza,  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   inoltre  riservata  la legge  sull’archiviazione  e   sugli  archivi  pubblici  del  15  marzo  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  polizia:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ordine,   tranquillità   e   sicurezza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  107   cpv.  2   lett.  a),  9 cpv.  4   e   5   LOC)  46  Art.  23  47  Riservate    le  leggi  superiori  e   le  competenze    delegate,    in  particolare  il   municipio  ha    la  facoltà  di adottare  misure:  48  -  il   mantenimento  dell’ordine,  della   quiete  e   della  sicurezza  pubblica  (in  caso   di    disordini,   di  molesti,  di violazione  della   quiete  festiva  e   notturna,   d’inquinamento,  ecc.);  -  reprimere   le    azioni  manifestamente  illecite;  -  la    repressione  del   maltrattamento  degli  animali,   ecc.;  -  la    protezione  dei  raccolti,  il buon   governo  dei  boschi  e   il   vago  pascolo;  -  ovviare  ai  pericoli  sovrastanti  la  collettività  come  inondazioni,  incendi,  frane,    valanghe,  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pubblica  salute   e   igiene
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  107   cpv.  2   lett.  b),  9 cpv.  4   e   5   LOC)  49  Art.  24  50  Riservate    le  leggi  superiori  e   le  competenze    delegate,    in  particolare  il   municipio  ha    la  facoltà  di adottare  misure:  51  -  la  tutela  della  pubblica  salute  e dell’igiene  (inabitabilità,  depositi  di letame  e immondizie,  urbana,  ecc.);  -  il  controllo  delle  sagre,  delle  fiere  e   dei  mercati,   degli  esercizi  pubblici  e   del  commercio  delle  alimentari;  -  la    costruzione  e   la manutenzione  delle   condotte  d’acqua  e delle  fognature,  per  la    vuotatura  pozzi  neri,  ecc.;  -  la    sorveglianza  e   la manutenzione  dei  cimiteri;  -  la  repressione,   nei  giorni  festivi   legalmente  riconosciuti,   dell’esecuzione  di  lavori  o   opere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  beni   comunali:  gestione   e   uso  comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  107   cpv.  2   lett.  c),  9   cpv.  4 e   5   LOC)  52  Art.  25  53  Riservate    le  leggi  superiori  e   le  competenze    delegate,    in  particolare  il   municipio  ha    la  facoltà  di adottare  misure:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  -  assicurare  la buona  conservazione  ed   il   miglioramento  delle   strade  comunali,  dei  manufatti  degli  edifici  pubblici;  -  garantire  la  libera  disposizione  dei  beni  comunali  impedendo  qualsiasi    ingombro  od  delle   vie   e piazze   pubbliche;  -  assicurare  il   libero  transito  delle    persone  e   degli  animali  o   a   vietarlo  o   a   limitarlo  se  le  lo giustificano;  -  eliminare  i   pericoli  dipendenti    da  costruzioni  cadenti  o    altre  opere  e    per  impedire  il  dell’estetica   e   delle   bellezze   dell’abitato;  -  disciplinare  il   carreggio  e   lo    sgombero   della  neve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  beni  comunali:  uso  particolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dal   R    16.4.2013;  in    vigore  dal  19.4.2013  - BU  2013,  204;  precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                640.
                            46  Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;   in    vigore   dal  1.7.2019   - BU  2019,  82;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Frase  modificata  dal   R    27.2.2019;  in    vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;   in    vigore   dal  1.7.2019   - BU  2019,  82;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Frase  modificata  dal   R    27.2.2019;  in    vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;   in    vigore   dal  1.7.2019   - BU  2019,  82;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Frase  modificata  dal   R    27.2.2019;  in    vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  107   cpv.  2   lett.  c),  9   cpv.  4 e   5   LOC)  55  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Riservate    le  leggi  superiori  e   le  competenze    delegate,    in  particolare  il   municipio  ha    la  facoltà  di adottare  misure:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  -  disciplinare  l’occupazione   stabile  o   provvisoria   dell’area  pubblica;  -  disciplinare    le  sporgenze  sulla    stessa,    le  affissioni,    la  pubblicità  luminosa    e   in  genere  le  pubblicitarie;  -  disciplinare  l’uso   accresciuto  ed  esclusivo  delle   attività  commerciali  o   d’altro  genere  che  si  sulle  strade  e   piazze  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi  d’informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  112   LOC)  Art.  27  58  1  L’informazione  alla  popolazione  su  problemi  comunali  di  particolare  interesse  può  essere  fatta  dal  municipio  segnatamente  tramite    bollettini,  circolari,  conferenze  stampa,  dibattiti,  comunicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   inoltre  riservata  la legge  sull’informazione  e   sulla   trasparenza  dello  Stato   del  15   marzo   2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  di  cancelleria:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ammontare  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio   fissa  con  ordinanza  l’ammontare   delle   tasse  di    cancelleria,  tenendo  conto  del  principio  della  proporzionalità.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  eccezioni  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  tasse    e  i  disborsi  relativi  alle  celebrazioni  dei  matrimoni  e  alle  registrazioni  delle  unioni  domestiche  presso  i  comuni,    inoltre  per  quelle    relative  alle    volture    catastali  e  alla  stesura  di  atti  pubblici  da  parte   del   segretario  fanno  stato  le    disposizioni  di    leggi  speciali.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  eccezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le    tasse  in    materia  di stato   civile,   per  quelle  relative  alle  volture   catastali  e alla  stesura  di    atti  pubblici  da  parte   del   segretario  comunale  fanno   stato   le    disposizioni  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  casi   di  esenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  116   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   rilascio  dei   certificati  di capacità  elettorale  è   esente  da  tassa.  TITOLO   V  Il sindaco
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sindaco  - rappresentanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  118   LOC)  Art.  29  Riservati  i  casi   previsti  dalla  legge,  la    competenza  del  sindaco  di    rappresentare  il  comune  si  esercita  nel  rispetto  dell’art.   90   cpv.   4.  Art.  30  ...  62  TITOLO   VI  I  dipendenti  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipendenti  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  110   cpv.  1   lett.  e),  125  e 136   LOC)  63  Art.  31  64  Per  dipendenti  comunali  si  intendono  quelli  del    comune,  delle  aziende    comunali  e  i  docenti  delle  scuole  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perito  straordinario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;   in    vigore   dal  1.7.2019   - BU  2019,  82;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                56
                            Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Frase  modificata  dal   R    27.2.2019;  in    vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  modificato  dal  R    16.4.2013;   in vigore  dal  19.4.2013  - BU  2013,  204.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Cpv.  modificato  dal   R    24.1.2018;  in    vigore  dal   1.3.2018  - BU  2018,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Nota  marginale  modificata  dal  R    24.1.2018;  in    vigore  dal  1.3.2018  - BU  2018,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Cpv.  modificato  dal   R    24.1.2018;  in    vigore  dal   1.3.2018  - BU  2018,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Art.  abrogato  dal  R    14.12.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;  in    vigore  dal  1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  modificato  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  125   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ai  sensi  dell’art.  100   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Verificandosi  questa  circostanza,  come  pure  nel   caso  di impedimento  d’altra   natura,  il   municipio  provvederà,  caso  per  caso,  alla  nomina  di    un  perito  straordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segreto  d’ufficio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  131   LOC)  Art.  33  1  L’obbligo   del  segreto  d’ufficio  vale  per  tutti   i  dipendenti  del  comune  e   delle   sue   aziende  ivi  compreso  il   personale  ausiliario  e incaricato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare   i  dipendenti  sono  tenuti  a   non  comunicare   a   terzi  fatti  e   documenti  di    cui   sono  venuti  a  conoscenza  nell’esercizio  delle  loro  funzioni   e   che  devono  rimanere  segreti  per  la loro  natura  o   le  circostanze  o   a   dipendenza  di    prescrizioni  o   istruzioni   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  134   cpv.  1   lett.  c)    LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  collocamento    in  situazione  provvisoria    di  un    dipendente    viene  pronunciato  dal  municipio  quando,  pur  essendo    giustificato  il  licenziamento,    vi  fossero  ragioni  meritevoli  per  mantenere  in    servizio  il   dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    decisione  deve    indicare    la  durata    del  provedimento  e  ha    l’effetto  di  togliere  al  dipendente  la  garanzia  dell’impiego  per  la    durata  in carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   municipio   può  sciogliere  il   rapporto  di servizio  provvisorio   con   il   preavviso  di    tre  mesi.  TITOLO  VII  Il   Segretario  comunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supplente  del  segretario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  141   LOC)  Art.  35  1  La  supplenza  temporanea  del  segretario  comunale  da  parte  di    un  membro   del  municipio  o  di altra   persona   non   comporta  l’assunzione  delle  competenze  specifiche  del  segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento  comunale  può  disciplinare    diversamente  la  supplenza  e  l’attribuzione  delle  competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verbale  di  consegna  della  cancelleria  al    nuovo   segretario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  141   cpv.  2   LOC)  Art.  36  Nel  caso  di  sostituzione    del  segretario  comunale,  una  delegazione  municipale  riceve  dall’uscente  e   fa al nuovo  segretario  la    consegna  dell’archivio  e   della   cancelleria  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  di  base  e   continua  dei   segretari   comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  142,   144   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  37  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  conseguimento    del  diploma  cantonale  ai  sensi  dell’art.    142  LOC  che  abilita  all’esercizio  della  carica    di  Segretario  comunale,  nonché  la  formazione    continua  dei  Segretari  comunali,  sono  disciplinati  dal   Regolamento  sulla  formazione  professionale  di    base  e   continua  dei  Segretari  comunali  del  28  ottobre  2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  municipi  collaborano  al    raggiungimento   degli  obiettivi   di    formazione  da  parte  dei  Segretari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Istituto   della  formazione  continua   tiene  una  banca  dati  sulla  frequenza  dei  moduli  di formazione  e  informa  il Dipartimento  delle  istituzioni  nei  casi  di ripetuto   mancato  adempimento  dei  presupposti  minimi  di  formazione    da  parte  di  un  segretario  comunale;  il   Dipartimento  informa  i  municipi  in  merito.  69  TITOLO  VIII  I  beni   comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Nota  marginale  modificata  dal  R    27.2.2019;  in    vigore  dal  1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.1.2020;   in    vigore   dal  1.4.2020   - BU  2020,  21;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  640,  695;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,  423;  BU   1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Cpv.  modificato  dal   R    15.12.2009;  in    vigore   dal  1.1.2010  - BU  2009,  559.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dal   R    22.1.2020;  in    vigore  dal   1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38  ...  70  TITOLO   IX  Regolamenti,   ordinanze,   convenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  comunale.  Contenuto   obbligatorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  186   LOC)  71  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  regolamento  comunale  deve  obbligatoriamente  contenere:  a)   del  comune,  il   numero  e   la    denominazione  delle  frazioni   e delle  altre  suddivisioni  (art.  e   4   LOC);  b)  territoriali  delle  frazioni  e   delle  altre  suddivisioni   (art.  2 RALOC);  c)  grafica   e la descrizione   araldica   dello  stemma   (art.   8 LOC   e   3   RALOC);  d)  del  comune,  il   numero   dei  dei  supplenti  e   dei   consiglieri  comunali  (art.  9,  e   81   LOC);  e)  f)  per  la    supplenza  dei  membri  dell’ufficio   presidenziale  (art.   6 RALOC);  g)  per  la  pubblicità    dell’assemblea  o   del    consiglio  comunale  (art.  26  e   55  LOC    e   8  h)  di    tempo   degli  interventi  dei  cittadini   (art.  28  cpv.  2 LOC);  i)  di    voto  in materia  di concessione  dell’attinenza  comunale  (art.  60  cpv.  3   LOC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  l)  dei    membri  e  dei  supplenti,  le  attribuzioni,    le  forme  di  convocazione  e  di  della   commissione   della  gestione  e   delle  altre  commissioni   permanenti  (art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  cpv.  3   LOC);  m)  di  approvazione    del  verbale  del  consiglio  comunale  relativo    al  riassunto    delle  con   le dichiarazioni  di    voto  (art.  62  cpv.  3   LOC);  n)  delle  commissioni    e   delle    delegazioni  municipali  obbligatorie  e   facoltative,  competenze  e   funzionamento  (art.  91  LOC);  o)  e   le tariffe   in materia  di polizia  locale  (art.  107   cpv.  4 LOC);  p)  q)  annuo  complessivo  delle  nuove  spese  correnti   non  iscritte  nel  preventivo  che  possono  fatte  dal  municipio,   avuto  riguardo   dei  criteri   dell’art.   5a   (art.  170  cpv.  3   LOC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  r)  per  prestazioni  e   interventi  del  comune  richiesti  da   privati   (art.   116  cpv.  2 LOC);  s)  e   il   rimborso  spese   dei   membri   di    municipio  (art.   117   LOC);  75  t)  legale   per   le banche  dati  residuali  non  disciplinate  dal  diritto  settoriale;  76  u)  e le    classi  di stipendio  dei  dipendenti   del  comune  e   delle   sue   aziende,   i  loro  obblighi  doveri   di    servizio,  i  requisiti  per   le assunzioni,   il limite  di tempo  oltre  il   quale  per  gli  incarichi  procedere  per  pubblico  concorso,  le    prestazioni  sociali,  le    indennità,  la    prestazione  di  infine  le  modalità    di  elaborazione    dei  dati    per  la  gestione  del  personale  e    degli  è    riservata  la  delega    al  Municipio    per  il  disciplinamento  tramite  ordinanza  delle  dei  relativi  requisiti  e   delle   classificazioni   (art.  126,  135   LOC);  77  v)  dei  dipendenti  autorizzati  a   riscuotere  per  cassa   e quelli  aventi  il   diritto  di    firma  col   sindaco  o   col  vice-sindaco  per  le operazioni  relative   ai conti   (art.  110  cpv.  3 LOC).  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    materie  di  cui  alle    lettere  o),  r)  e   u)  possono    essere  disciplinate    da  un  regolamento  speciale  ritenuto  che   il   regolamento  ne  faccia  menzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  comunale:   contenuto  facoltativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  186   LOC)  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  abrogato  dal  R    27.2.2019;  in  vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,   82;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
                            71  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.1.2020;  in    vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.  modificato  dal  R    24.1.2018;  in    vigore  dal  1.3.2018   -  BU  2018,  46;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            316;  BU  2008,   640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Lett.  modificata  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU   2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Lett.  modificata  dal  R    22.1.2020;   in vigore  dal  1.4.2020  -  BU   2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Lett.  modificata  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU   2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Lett.  modificata  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU   2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                77
                            Lett.  modificata  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU   2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Lett.  modificata  dal  R    22.1.2020;   in vigore  dal  1.4.2020  -  BU   2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.1.2020;  in    vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40  80  Il  regolamento  comunale  può  contenere:  a)  di    conferire  valore   ufficiale  ai duplicati  del  sigillo  comunale  confezionati  con   materiale  (art.  3   cpv.  3   RALOC);  b)   di    competenze  decisionali  municipali  che  la legge   non  attribuisce   in    modo   vincolante  municipio  e  di  facoltà  di  spese  di  gestione    corrente,  ai  servizi  dell’amministrazione  e  alle  amministratrici  delle   aziende   comunali   (art.  9   cpv.  4   LOC);  81  c)  a   favore  del  municipio  e la    subdelega  a   favore  dell’amministrazione,  delle  competenze  cui   all’art.  13   cpv.  1   lett.  e),  g),   h)  e   l)   LOC  e per  le    convenzioni  di    cui   all’art.  193a  LOC,  avuto  dei  criteri  dell’art.   5a  (art.  13  cpv.  2 LOC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  d)  di    verbalizzazione   e   di approvazione  del  riassunto  delle   discussioni   dell’assemblea  (art.  25  cpv.  2   LOC);  e)  f)  per  i  quali   è   prescritto  il   sistema  di voto  (art.  29  cpv.  3 LOC);  g)   dell’interrogazione  per   i  comuni   con  il consiglio   comunale,  disciplinandone  le    modalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  LOC);  h)   e   le    modalità  di    presentazione  delle  interpellanze  (art.   66  cpv.  2   LOC);  i)   dei  supplenti  delle  commissioni  permanenti  del  consiglio   comunale,  disciplinandone  partecipazione   (art.  34,   68  cpv.  3 LOC);  l)   commissioni  permanenti   (art.  13  lett.  q)  e   68  cpv.  1   LOC);  m)  n)  per  disciplinare  la    supplenza  del  segretario  comunale  (art.   35  cpv.  2 RALOC);  o)  83  p)  eccezionali  in  cui    i  cittadini    possono  essere  obbligati  dal  municipio  a  prestare,  anche  giornate  di lavoro  (art.  109  cpv.  3   LOC);  84  q)  delle   spese  di  rappresentanza   ai membri   di  municipio  (art.  117  LOC)  e   le  ulteriori  ai membri   degli  organi   comunali;  85  r)  all’amministrazione  in    materia  contravvenzionale  (art.   147,  148  LOC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti:  esposizione  -  modalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  187   LOC)  Art.  41  L’esposizione   dei  regolamenti   comunali   avviene  presso   la cancelleria  comunale  previo  avviso  all’albo.  I  cittadini   possono  prenderne  visione   nelle  ore  di apertura  della  cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti:  entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  190   LOC)  Art.  42  87  1  L’assemblea  o   il consiglio   comunale   fissano,  di regola,   la data  di  entrata  in vigore  dei  regolamenti  comunali,   riservata   l’approvazione  dell’Autorità  superiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   facoltà  degli  stessi  di    delegare  al    municipio  la    competenza  di stabilirne   la data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti:  distribuzione  tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  191   LOC)  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  municipio   disciplina  mediante  ordinanza  la distribuzione  dei  regolamenti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   facoltà  del  municipio  di prevedere  il prelievo  di una  tassa   per  compensare  le spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordinanze  municipali:  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  192   LOC)  Art.  44  Le  ordinanze  municipali  possono  essere  impugnate  in    via  di    ricorso  sia  durante  il  periodo  di  pubblicazione  sia  per  ogni  caso  di    applicazione.  TITOLO   X  Della  vigilanza   sui  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                80
                            Art.  modificato  dal   R    11.11.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  - BU  2008,  640;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
                            81  Lett.  modificata  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU   2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Lett.  modificata  dal  R    22.1.2020;   in vigore  dal  1.4.2020  -  BU   2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Lett.  abrogata  dal  R    22.1.2020;  in    vigore   dal  1.4.2020   - BU  2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Lett.  modificata  dal  R    22.1.2020;   in vigore  dal  1.4.2020  -  BU   2020,  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                85
                            Lett.  modificata  dal  R    27.2.2019;   in vigore  dal  1.7.2019  -  BU   2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Lett.  introdotta   dal   R    24.1.2018;  in    vigore   dal  1.3.2018  - BU  2018,  46.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Art.  modificato  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  194   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Art.  45  Il   Dipartimento  delle  istituzioni   è   il  Dipartimento  competente  per  l’applicazione  della  legge  e  delle  relative   disposizioni  esecutive.  Art.  46  ...  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione  degli  enti  locali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  194   LOC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Art.  47  91  1  La  Sezione  degli  enti   locali  è   il   servizio  del  Dipartimento  delle  istituzioni  con   il compito  di:  a)  sull’amministrazione  dei  comuni  e  proporre  al  Consiglio  di  Stato  i  provvedimenti  e  le  di    sua   competenza;  b)  secondo  necessità  l’amministrazione  dei  comuni  e informare  il   Dipartimento  sulle  constatazioni;  c)  alle  autorità   comunali  consulenza  e   collaborazione;  d)  le    direttive  ai comuni   per  l’applicazione   di    leggi   federali  e   cantonali   che  li   concernono;  e)  92  f)   su  richiesta,  un  preavviso  alle  autorità  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   inoltre  informato  di    ogni   provvedimento  dell’amministrazione  cantonale   concernente  i  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denuncia  privata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  196   cpv.  1, 196a,  196b  LOC)  93  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  cittadino   e   alle   persone  è   data   la facoltà   di segnalare   indizi  di    cattiva  amministrazione  all’autorità  di vigilanza.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   denuncia  va inoltrata   nella  forma  dell’istanza   d’intervento.  Art.  49  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mancata  approvazione  dei  conti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  206   LOC)  Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  mancata  approvazione  dei  conti  comunali  dev’essere    segnalata  dal  municipio  al  Consiglio  di    Stato  con  specifico  rapporto  accompagnato:  -   messaggio   municipale;  -   rapporto  della  commissione  della  gestione;  -  del  verbale  del  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Analoga   procedura   dev’essere  osservata  in  caso  di mancata  approvazione   di  una  o   più  parti  dei  conti  o   di sorpassi   di    credito.  TITOLO   XI  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  di  adeguamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  217   cpv.  1   LOC)  Art.  50a  97  Le  aziende  municipalizzate  in  base    al  diritto  previgente  e  i  relativi    regolamenti  vanno  adattati  alle   disposizioni  degli   articoli   192b-192e   della  legge  entro   dicembre  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.12.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  abrogato  dal  R    14.12.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.12.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                91
                            Art.  modificato  dal  R    14.12.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Lett.  abrogata  dal  R    11.11.2008;  in    vigore  dal  1.1.2009   - BU  2008,  640;   precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                316.
                            93  Nota  marginale  modificata  dal  R    14.12.1999;  in    vigore   dal  1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Cpv.  modificato  dal   R    11.11.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009  - BU  2008,  640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Art.  abrogato  dal  R    30.11.2016;  in vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,  499;  precedenti  modifiche:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            316;  BU  2008,   640.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Art.  modificato  dal  R    14.12.1999;  in    vigore  dal   1.1.2000  - BU  1999,  316.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Art.  introdotto  dal  R    27.2.2019;  in    vigore   dal  1.7.2019  -  BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  a  contare  dalla  di pubblicazione.  Pubblicato  nel   BU  1987  ,  206.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Entrata  in    vigore:  7   luglio  1987  -  BU  1987,  206.