Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021
                            Direttive  riguardanti   gli  importi  delle  prestazioni  assistenziali  per   il 2021  (del  28  dicembre   2020)  IL DIPARTIMENTO  DELLA  SANITÀ  E   DELLA  SOCIALITÀ  richiamata  la  legge  sull’assistenza  sociale  dell’8    marzo  1971  (di  seguito  Las)  e,  in  particolare,  gli  articoli  seguenti:  Art.  1  1  Lo  Stato  provvede,  nel  rispetto  della  dignità   e dei  diritti  della  persona,   all’attribuzione  delle  prestazioni  sociali  stabilite  dalla  legislazione  federale  o   cantonale  e, in    particolare,  all’assistenza  di    quanti  stanno  per  cadere  o   siano   caduti   nel  bisogno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  hanno  lo scopo  di    favorire  l’inserimento  sociale  e   professionale  dei  beneficiari.  Art.  3  Le  prestazioni  assistenziali  devono  essere  adeguate  ai  bisogni  e  alle  attitudini  della  persona,  in    modo  da  prevenirne  lo    scadimento  morale  e   materiale  o   da   consentirne  un   conveniente  inserimento  nella  società.  Art.  5  1  Hanno  diritto    ai  provvedimenti  e   alle    prestazioni  della  presente    legge    le  persone  con  domicilio  o   dimora  assistenziale  nel  Cantone.  Art.  19  La  soglia  d’intervento  per   le    prestazioni   assistenziali,  in    deroga  all’art.  10   Laps,   è   definita  ogni  anno,   tenuto  conto  delle  direttive  emanate  dalla  Conferenza  svizzera   delle   istituzioni   dell’azione  sociale.  Art.  20  Le  prestazioni  speciali   sono  destinate  a   coprire  dei  bisogni  particolari  (...).  Art.  31a  1  Beneficiari  di    prestazioni   assistenziali  hanno  diritto   alle  misure   di    inserimento  sociale  e  professionale  decise  dallo  Stato  (...)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Trascorsi  tre   mesi   dalla  concessione  delle   prestazioni  assistenziali   l’unità   amministrativa   designata  dal  Consiglio  di    Stato,  se sono   date   le    condizioni,  può   esigere  che   venga  sottoscritto  il   contratto  di  inserimento  (...)  Art.  48  1  Il  Dipartimento  designato  dal  Consiglio  di    Stato  (...)  è   l’Autorità  cantonale  competente  in  materia   di    assistenza  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  svolge  i  compiti  e   le attività  assistenziali  previste  da  questa  legge,  e   in    particolare:  a)  la    soglia  d’intervento  di cui  all’art.  19;  b)  sulle  domande   d’assistenza   e   su ogni  prestazione  assistenziale  in    genere,  come  pure  relative  modificazioni;  (...).  visto  il   regolamento  sull’assistenza  sociale  del  18   febbraio  2003  (di  seguito  RLas),  in particolare:  Art.  1  Il   Dipartimento   della  sanità   e   della  socialità  (di  seguito  Dipartimento)  è   competente   per  l’esecuzione  e    l’applicazione    della  legge    sull’assistenza    sociale    e  del  suo    regolamento;  esso  si  richiamata  la    legge  sull’asilo  del  26  giugno  1998   (LAsi)   e,    in    particolare,  l’articolo   seguente:  Art.  60  1  Le  persone  a   cui   la    Svizzera  ha  accordato  asilo  hanno  diritto  a un  permesso   di    dimora  nel  Cantone  in    cui   risiedono  legalmente.  richiamata  l’ordinanza  2 sull’asilo  relativa   alle  questioni  finanziarie  dell’11   agosto  1999  (ordinanza  2  sull’asilo,  OAsi  2) e, in    particolare,  gli  articoli  seguenti:  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  di  rifugiati,  di  apolidi    e    di  persone  bisognose  di  protezione    titolari  di  un  permesso  di    dimora,   la determinazione,  la concessione  e   la    limitazione  delle  prestazioni  assistenziali  sono  rette   dal  diritto  cantonale.  A queste  persone  dev’essere  assicurata  la    parità   di trattamento  con  le  persone  residenti  in    Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sentito  il   parere  della   Sezione  del  sostegno  sociale  (SdSS)  e   della  Divisione  dell’azione  sociale  e  delle  famiglie,  decide:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Forfait  globale   2021  Il   forfait  globale  è   destinato  a   coprire   il fabbisogno  di  mantenimento  del  beneficiario  di assistenza  sociale  e   comprende   in    particolare  le    seguenti  spese:  •   bevande   e tabacco;  •  e   calzature;  •  energetici  (elettricità  e   gas)  escluse   le spese  accessorie;  •   cura  dell’appartamento  e   dell’abbigliamento,  compresa  la    tassa  sui   rifiuti;  •  di piccoli   oggetti  di    uso  domestico;  •     di   trasporto  compresi  gli   abbonamenti     a  metà  prezzo  (trasporti  pubblici  locali,  della   bicicletta  e   del  ciclomotore);  •  (telefono,  spese  postali,...);  •  e   tempo  libero  (concessione  radio/TV,  computer,  stampanti,  sport,  giochi,  giornali,  costi   di formazione,  cinema,   cura  di    animali  domestici,   ecc.);  •  del  corpo  (parrucchiere  e articoli  da  toilette);  •   personale   (materiale  di cancelleria);  •  consumate  fuori  casa;  •  (quote  associative,   piccoli  regali,...).  A    decorrere,  quindi,  dal  1° gennaio  2021,  il   fabbisogno  secondo  gli  art.  3 e   19   della  Las   è   stabilito  come  segue:  Persone  dell’unità   di    riferimento  Forfait  globale  per  mantenimento  (raccomandato  dalle  COSAS)   (fr./mese)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   persona   1006.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   persone   1539.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   persone   1871.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   persone   2153.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   persone   2435.–  Per  ogni   persona  supplementare  +   204.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Supplemento  per   unità   di riferimento   di 3   o   più  persone  Per  le    unità   di    riferimento  con   3   o   più  persone,  viene  riconosciuto  un  supplemento   di    200  franchi  se  almeno  3   di    queste  hanno  più   di 16  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Forfait   globale  giovani  adulti  Condizioni  abitative    e    di  vita  particolari    possono  giustificare  un  adeguamento  del  forfait    per  il  mantenimento  dei   giovani  adulti  (18   -  25  anni  compiuti).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  adulti  che  vivono  con  i  genitori  casi   è   riconosciuto  un  forfait  mensile  di 600   franchi.    può  chiedere,    salvo  in  caso  di  conflitti  insormontabili,  di  continuare  a  vivere    con    i  fintanto  che  non  sarà  raggiunta    l’indipendenza    economica  e   non  garantisce  ulteriori  se  il trasferimento  non  viene  autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  adulti  che  hanno   un’economia   domestica  propria  mensile  si    riduce  del   20%  nei   casi  in    cui  il/i  giovane/i  adulto/i:  •  non   segue   una  formazione;  •  non   partecipa   a   misure   orientate   all’inserimento  verso  il   mercato   del  lavoro;  •  non   svolge  alcuna  attività  lucrativa  adeguata;  •  non   accudisce  figli   propri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Inserimento   ed   integrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Misure  di  inserimento  Tenuto  conto  che  le  prestazioni  sociali    hanno  lo  scopo  di  favorire  l’inserimento  sociale  e  professionale  dei  beneficiari,  vengono  proposte  delle  misure  che  hanno  l’obiettivo  di    promuovere   il  raggiungimento  di  un’autonomia  sociale  (art.  31b  lett.  a,  lett.    d    e    lett.  e    Las,  art.  8f  RLas)  e  un’indipendenza  professionale  (art.  31b  lett.  b   e lett.  c   Las,  art.  8b-f   RLas).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Si  differenziano  3 percorsi   principali:  •  professionale:  misure  di  stage    fino  a    6    mesi  e  inserimento  professionale    tramite  gestito  dagli   Uffici  Regionali  di Collocamento  (URC)  della   Sezione  del  Lavoro  (SdL)  DFE,  12  mesi  di durata;  •  di   formazione:  misure     pluriennali  di  sostegno     all’ottenimento  di   competenze  elaborate  in  collaborazione    con  la  Divisione    della  Formazione  Professionale  –    DECS    e    destinate  a  persone  senza  formazione    professionale    o    con  diploma  non  sul  mercato  del  lavoro;  •  sociale:  misure    di  inserimento  transitorie    atte  allo  sviluppo  di  relazioni  sociali,  alla  del  tempo  e    all’allenamento  ad  un  ritmo  di  attività  che  permetta  un  futuro  professionale.  Per  bisogni  particolari  è possibile  attivare  un  ulteriore  sostegno   individuale  di prossimità  tramite  le  misure  di    accompagnamento  «accanto»  .  La  scelta  del   percorso  e   delle  relative   misure  è   definita  dagli  uffici  della  SdSS  tenendo  conto   della  situazione,  della  motivazione  e   delle  esperienze  pregresse  del  beneficiario.  Se  durante  lo  svolgimento  di  un  percorso    di  formazione  il    beneficiario  dovesse  raggiungere  l’indipendenza  economica  attraverso  altre  prestazioni,  il    costo  relativo  all’organizzazione  della  misura  sarà  comunque   riconosciuto  fino  alla   sua  conclusione  programmata,   quale   provvedimento  preventivo  ai  sensi  dell’art.  12  Las,  continuando  a    garantire  l’accompagnamento    definito  fino    al  termine  della  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2  Supplemento  di  integrazione  In    aggiunta   alle  prestazioni  ordinarie,  è   riconosciuto  il  diritto  ad  un  supplemento   di    integrazione  come  segue:  Percorso  di    inserimento  professionale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  fr. / mese   alla  sottoscrizione  del  contratto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300  fr. / mese   durante  il   periodo  di    attivazione  in    misura   da  parte  dell’URC  (importi  non  cumulabili)   e   durante  gli  stages  Percorso  di    inserimento  in  formazione  e   sociale:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300  fr. / mese  Periodo  di    inattività   fra   misure  o  durante  la    fase  motivazionale  all’avvio  di    una  nuova  misura:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  fr. / mese  Misure  di    accompagnamento  «accanto  »:  nessun  supplemento  di    integrazione  Prioritariamente  rispetto  alle  misure  di sanzione  previste  dal  RLas,  il   supplemento   di integrazione  può  essere   ridotto   o   annullato  in    caso  di    mancata   collaborazione   da   parte  del  beneficiario.  Durante  la    partecipazione  a   misure  la    SdSS  rimborsa,  quando   giustificate,   spese  di    trasporto  (mezzi  pubblici)  e    di  doppia  economia    domestica.    I   dettagli  e    gli  importi  sono  specificati  sulle  singole  decisioni.  Sono  inoltre    riconosciute  prestazioni  speciali    per    coloro  che,  per  lo  svolgimento    di  una  misura,  affidano  figli  di    cui   hanno  la custodia  ad  una  struttura   riconosciuta  (asilo   nido,  centro  extrascolastico,  famiglia  diurna)  come  da  specifica  disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Premio  cassa  malati  Si  ricorda    che  nel  calcolo  del    reddito  disponibile  residuale,  come  indicato  all’art.  8  della  legge  sull’armonizzazione  e  il    coordinamento  delle    prestazioni  sociali    del  5  giugno    2000  (Laps),  è  riconosciuto  il costo   del  premio  ordinario   per  l’assicurazione  obbligatoria,  fino   al    massimo  del  premio  medio  di    riferimento.  Eccezionalmente,  laddove  il   fabbisogno  non  corrisponde  al  forfait  ordinario  (punto  1),    in  casi  giustificati  può   essere  riconosciuto   il premio  di    cassa  malati  effettivamente   dovuto.  L’USSI,  in    presenza   di    un  diritto  ad  una  prestazione   assistenziale  provvede  al    pagamento  del  premio  effettivo  di  cassa  malati  per     l’assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  direttamente  all’assicuratore  in    applicazione  all’art.  25  Las.  Nel  caso  in    cui  il   premio  effettivo  a   carico  del  beneficiario   superasse  il   premio   medio  di riferimento  (massimale),  l’USSI  versa  all’assicuratore   il  premio  effettivo,  deducendo  la    differenza  dall’importo   di  fabbisogno  mensile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Prestazioni  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le  prestazioni   speciali   ai    sensi  dell’art.   20  Las  sono   destinate  a coprire   dei  bisogni  particolari  e   sono  riconosciute  di volta  in    volta  secondo  l’esigenza.  Le   principali  prestazioni   speciali  sono  riconosciute  dall’USSI,  secondo  le seguenti  modalità  e   rispettivi  importi.  Di principio  non  vengono  riconosciute  prestazioni  speciali  effettuate  all’estero.  Per  giustificati  motivi  con  l’accordo  dell’assistito    possono  essere  eccezionalmente    riconosciute  prestazioni  speciali  che  superano  al    massimo   di    200  franchi   il   valore   limite  previsto,  deducendo  la  differenza  dall’importo   del   fabbisogno  mensile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1  Prestazioni  speciali  relative  alla   salute  a.    Franchigie   e partecipazioni  cassa  malati  riconosciute   le    franchigie  minime  e le partecipazioni  previste   dalla   LAMal  (art.  103  OAMal:  franchi  annui   per   gli  assicurati  adulti  e   350   franchi   annui   per  gli  assicurati  che  non  hanno  compiuto    18  anni).  Il    beneficiario  deve  richiederne  il   pagamento/rimborso    all’USSI  i  relativi  conteggi/fatture   al    più  tardi  in    occasione   della  richiesta  di    rinnovo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dentarie    cure  dentarie  urgenti  sono  riconosciute  fino  ad    un    massimo  di  300    franchi  annui.  Il  deve  richiederne  il riconoscimento   all’USSI  allegando  la    fattura  originale.  importi  superiori,  prima  di  iniziare  il   trattamento,  il   beneficiario  deve  chiedere  al  medico  un  preventivo   che   indichi   lo  scopo  del  trattamento  e   sottoporre   lo stesso  all’USSI.  In  contrario  una  partecipazione  alle   spese   potrebbe  non   essere   garantita.  Le   cure  devono  carattere  semplice,  economico  ed  adeguato  in  applicazione  alla  Disposizione  il sussidio   delle   cure   dentarie  per   persone  al beneficio   delle  prestazioni  di sostegno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .   I costi  sono  riconosciuti  sulla  base  del  tariffario  SUVA.  per  il   controllo   dell’igiene  è riconosciuto  una  volta  l’anno  (12  mesi).   Il   beneficiario   deve  il riconoscimento  all’USSI  allegando   la    fattura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  per  l’acquisto   di occhiali   è   riconosciuto   ogni   2   anni  mesi)   e   con  i  seguenti  importi  •  per  la    montatura,  fino  ad  un  massimo  di 150  franchi;  •  per  la    lente   monofocale   se  SPH  (=  sfera)  minore  di 6   o   CYL  (= cilindro)  minore  di    2,  fino  ad  un  massimo   di  100  franchi  a lente;  •  per  la  lente  monofocale   se  SPH  (= sfera)  maggiore  di  6 o   CYL  (=  cilindro)  maggiore  di  2,  fino  ad  un  massimo   di    200   franchi   a lente;  •  per  la    lente   progressiva   se  SPH   (=  sfera)  minore  di    6   o CYL  (= cilindro)   minore  di    2,  fino  ad  un  massimo   di  200  franchi  a lente;  •  per  la lente  progressiva   se  SPH  (=  sfera)  maggiore  di  6 o CYL  (=  cilindro)   maggiore  di 2,  fino  ad  un  massimo   di    400   franchi   a lente.  deve  chiedere  il   riconoscimento  all’USSI  allegando  la  fattura  dettagliata  ed  il  certificato   medico,   così  come  il  conteggio  di un  eventuale   contributo  della   Cassa  Malati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2  Prestazioni  speciali  relative  all’alloggio  In  generale:  in un  nuovo   appartamento  genera  dei  costi  supplementari,   legati  ad   esempio  al  al  mobilio  e  al  deposito  di  garanzia.  Per  questo  motivo,    il   beneficiario  che  intende  in  un  nuovo  appartamento  deve    previamente  informare  l’USSI,    precisando    i  motivi  cambiamento,    la  pigione    prevista  nel  nuovo  appartamento  e  l’importo  previsto    quale  di    garanzia.  L’USSI  può  riconoscere   questi  costi,  così  come  quelli  relativi  all’acquisto  mobilio,  unicamente  se sono  stati   oggetto   di    una  richiesta  formale  preventiva.  Tali  richieste,  devono    essere    debitamente  documentate    e    motivate,  devono    rientrare  nelle    seguenti  •  una    comprovata  necessità,  segnatamente  per  la  nascita    di  un    figlio,  l’inizio    di  un’attività  lavorativa  o   formazione  al    fine   di    ridurre  costi   di trasferta   e   di    doppia   economia  domestica  oppure;  •  una   riduzione  dei   costi  della  pigione  rispetto  al    precedente  appartamento  oppure;  •  altri  motivi  comprovati,  segnatamente  uno  sfratto  già  esecutivo  se  non  sono  possibili  soluzioni  alternative.  richieste  inerenti  il  mobilio  che  non  dipendono  dalla  modifica  del  domicilio  devono  comunque  richieste  preventivamente  e   validate  dall’USSI   secondo   i criteri  ripresi  sopra.  prestazioni  per  l’alloggio  sono  inoltre   riconosciute  entro  i seguenti  limiti  temporali  e   di    spesa:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  di  garanzia  per  appartamento  il   deposito   di    garanzia   sarà  riconosciuto   dall’USSI  unicamente  nel  caso  in    cui  non  sia  già  un    precedente    deposito  di  garanzia.  Inoltre  qualora  il  beneficiario  di  prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            non  avesse    un  deposito  di  garanzia  o   il   capitale    a  sua  disposizione  non  fosse  per  coprire  il   nuovo  importo  richiesto,  egli    dovrà    preventivamente  attivarsi    per    la  di    possibili  soluzioni,  segnatamente  negoziando  con  il  locatore  delle  riduzioni  o facendo  ad  altre   soluzioni  alternative.    spesa    per  il   deposito  di  garanzia  è   riconosciuta  ogni  5   anni  (60  mesi)    e   se  previamente  dall’USSI    (vedi  disposizioni    generali).  Il    relativo    importo  è    concesso  a    titolo  di  da  rimborsare   (art.  20   cpv  4 Las).   L’ammontare   del  deposito   di    garanzia   è   riconosciuto  ad  un  massimo  di 3 mesi   di    affitto   secondo  i  massimali   previsti   dalle  normative  vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Trasloco  per  il  trasloco  è   riconosciuto  ogni   5 anni  (60  mesi)  e   se  il  cambio  domicilio  è   previamente  dall’USSI   (vedi  disposizioni   generali).   Il   forfait  è   riconosciuto   nei  seguenti  modi:  •  per  unità   di riferimento  quale  persona  sola:  1’000  franchi;  •  per  unità   di riferimento  di    due  persone:  1’500  franchi;  •  per  ogni   persona   supplementare:  300  franchi  fino  ad  un  massimo  di 3’000  franchi.  c.    Mobilio    spesa  per  l’acquisto  di  mobilio    è    riconosciuta  ogni  5  anni  (60  mesi)    e  se  previamente  dall’USSI   (vedi  disposizioni   generali).   del  mobilio  è riconosciuto   con  i  seguenti  importi  massimi:  •  per  unità  di    riferimento  quale  persona  sola,  fino  ad  un  massimo  di    1’000   franchi,  suppellettili  comprese;  •  per  unità  di  riferimento  di  due  persone,  fino  ad  un    massimo  di  1’500  franchi,  suppellettili  comprese;  •  per  ogni   persona   supplementare,  300  franchi  fino  ad  un  massimo  di 3’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Assicurazione  responsabilità  civile   ed  economia   domestica    spesa    per  l’assicurazione    RC  ed  economia    domestica  è    riconosciuta  una  volta    l’anno,  la    fattura,   secondo  i  seguenti  importi   massimi:  •  per  unità   di riferimento  quale  persona  sola,  250  franchi;  •  per  unità   di riferimento  di    due  o   più  persone,  400   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3  Altre  prestazioni  speciali  a.    Sistemazione  provvisoria  in  pensione   o altre  strutture  analoghe   persone  che,  a seguito  di    uno  sfratto   o   che  per  altri  motivi  non  dispongono   di un   alloggio  (ad  in    caso  di rimpatri  di    cittadini   svizzeri),  possono   essere   alloggiati  temporaneamente   in  pensione  il  cui    costo  è   preso    a   carico  dall’USSI.  Al  beneficiario  è   accordato  un    importo  per  i  pasti   e per  lo spillatico.   riconosce  questa  prestazione   speciale   con  i  seguenti   importi  massimi:  •  per  solo  pernottamento  (camera):  55  franchi  al    giorno  (alla  pensione)  e   700  franchi  al    mese  pasti  e   spillatico  •  per  camera   e   colazione:  60   franchi  al    giorno   (alla  pensione)  e 600  franchi  al    mese  per   pasti  spillatico  (all’utente);  •  per  camera  e mezza  pensione:  70  franchi  al giorno   (alla  pensione)  e 300  franchi   al  mese  pasti  e   spillatico  •  per  camera   e   pensione  completa:  80   franchi  al    giorno  (alla  pensione)  e 150  franchi  al    mese  spillatico  (all’utente).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Sistemazione  dei   rifugiati  presso  i  centri  collettivi  nella   prima  fase   d’accoglienza   persone   con  statuto   di  rifugiato  (riconosciuto   o con  ammissione  provvisoria)   che   vengono  dalla  Confederazione  al  Cantone  Ticino,  nella  prima  fase  di  accoglienza    sono  presso   centri   collettivi.  questo  periodo  il  rifugiato  è    tenuto  a    partecipare  a    corsi  di  italiano  ed  a    misure  specifiche  attraverso  un  piano  di    integrazione  individuale.  Per   il   sostentamento  una  prestazione  sotto  forma  di  spillatico  giornaliero    oltre  a   prestazioni  in  natura  quali  di  pulizia    e   di  igiene  personale.  L’importo  e   la  forma  di  tali    prestazioni  sono  stabiliti  conto  della   tipologia   familiare  e   delle  situazioni  specifiche   individuali   ma  in    ogni   caso  il   sostentamento  (spillatico    e    prestazioni  in  natura)    in  tale    fase  vengono    concessi  al  i  seguenti  importi  mensili:  •  persona  sola  500   franchi;  •  coniugi  750  franchi;  •  supplemento  per  1°  figlio  minorenne   317  franchi;  •  supplemento  per  ogni  figlio  minorenne,   dal  2°  in    poi  268   franchi;  •  per  i  figli  maggiorenni  è   concessa  la    prestazione   di    500  franchi.  c.    Contributi  minimi  AVS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            minimo  quale  persona  senza  attività  lucrativa  è  riconosciuto  per  l’anno  in  corso  trimestre).  Il   beneficiario   deve  richiederne   il riconoscimento  all’USSI   allegando  la    fattura  contributi  arretrati   (precedenti  il diritto  all’assistenza  sociale),  il  beneficiario  dovrà   richiedere  condono  al    competente  ufficio  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Spese  per  i  diritti   di  visita  che  non  ha  il/i  figlio/i  minorenne/i  nella  propria  unità  di  riferimento  (UR)  sono  le  spese  supplementari  per  i  maggiori  costi  di  vitto  e   alloggio  che  si    riferiscono  del   diritto  di visita.   richiesta   deve  fatta   mensilmente   ma  al più  tardi  entro  3 mesi.  massimo   versato  è   stabilito  come  segue:  Numero  di figli  per  notte  fr.  Giorno  singolo   (senza  pernottamento)  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  figlio  17.00  9.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2°  figlio  11.00  6.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3°  figlio    9.00  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4°  figlio    9.00  5.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5°  e   più   figli    7.00  4.00   di pernottamento  si    applica  l’importo   per   notte   per   il   numero  di    notti.  caso    di  affidamento    congiunto,    il  genitore  presso  il   quale    il   figlio    non  è    domiciliato  può  il   riconoscimento   di    un  importo  maggiore  rispetto   alla  propria  spesa  alloggiativa,   ma  massimo    fino    al  valore    che  sarebbe  applicato    se  il  figlio  facesse    parte  della  sua  unità  di  il   genitore  che  richiede  i  diritti  di  visita  riceve  degli  alimenti  per  il/i  figlio/i,  essi  vengono  Se    l’importo    degli    alimenti  è  insufficiente  per  coprire  le  spese  per  i  diritti    di  visita  come   sopra,  potrà  essere  riconosciuta  la    quota  mancante.    spese    per    i  diritti    di  visita  sono  riconosciute  anche  quando  entrambi  i  genitori  sono    al  di    prestazioni  assistenziali.  e.    Spese  funerarie  che  erano    al  beneficio    di  sostegno  sociale  sono  riconosciute  delle    prestazioni  con  i  seguenti  importi  massimali:  –  per  una  cerimonia  «classica»  con   funzione  religiosa  in    un  luogo  di culto,  fino  ad   un  massimo  di  4’600  franchi;  –  per  una  cerimonia  «semplice»  con  rito  direttamente  al    crematorio  o   sale  del   commiato,  fino  ad  un  massimo   di    3’300   franchi.  di    dettaglio  sono  regolati  nella  relativa   disposizione.  f.   Costi  per  colonie,  campi  di  vacanza  e   attività  di socializzazione    di  prestazioni    sociali,    se  sono  date  le  condizioni  e  preventivamente  autorizzati  (vedi  disposizione  specifica),  sono  riconosciuti  i  seguenti   importi:  –  per  le    colonie  estive,  un  importo  annuo  di    500  franchi  per  beneficiario;  –  per  le    attività  di socializzazione,   un  importo   annuo   di 150  franchi  per  beneficiario.  di    dettaglio  sono  regolati  all’interno  della  relativa  disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Sanzioni  In  conformità  alle  norme  la  riduzione    del  forfait  per  il   mantenimento  determinata    dalla  sanzione  può   essere  al massimo  pari  al    30%  comprese  altre  eventuali   trattenute  e   avere   una  durata  massima  di    12  mesi.  L’USSI  può   applicare   ai  sensi   dell’art.   9a  cpv.  1   RLas  una  sanzione   lieve,  media  o   grave  in  base  alla  gravità  e   al    genere  di    violazione.  L’importo  della  sanzione  è compreso  fra  un  minimo  di 100  franchi  (60  franchi  per   i giovani  adulti  18-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  anni)  e   un   massimo   di    300  franchi  al    mese.  La  durata   della  sanzione  è   di 3   mesi  rinnovabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    Altre  raccomandazioni   delle  COSAS  Ulteriori  raccomandazioni  delle  COSAS  possono  essere  assunte  dall’Ufficio  del  sostegno  sociale   e  dell’inserimento  come   linee  guida  alla  sua  prassi,   nella   misura  in    cui  sono  compatibili   con   la Las   e   il  RLas  vigenti  e   con   la presente  direttiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    Entrata  in  vigore  e   validità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le  presenti  direttive  sono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entrano   in    vigore  con  effetto  al  1°  gennaio   2021.  Pubblicate  nel   BU  2021  ,  1,    11  e   189.