Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione
                            Regolamento  della   legge  di  applicazione  della  legge   federale sull’armonizzazione  dei  registri  e   concernente  il   controllo  degli  abitanti   e la   banca dati   movimento  della   popolazione  del  2 dicembre  2009  (stato   1° gennaio   2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  art.    3    della  legge    di  applicazione    della    legge  federale  sull’armonizzazione    dei  registri    e  concernente  la    banca  dati  movimento  della   popolazione   del  5   giugno  2000  e 106  lett.   e)  della  legge  organica  comunale  del  10   marzo  1987,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  1  1  Il  Dipartimento    delle  istituzioni,    Sezione  della    popolazione,    Servizio  Movimento  della  Popolazione  (in seguito:  Servizio   Movpop),  è l’autorità competente  per  l’applicazione  delle  normative  in  materia   di  controllo  degli   abitanti  e   la  banca  dati movimento della popolazione, riservato quanto  p  revisto al capoverso seguente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia,   Divisione  delle  risorse,  Ufficio   di statistica  (in  seguito:  Ufficio),  è   l’autorità  preposta  alla  direzione   del  servizio  ufficiale  di cui   all’art.  2   lett.  a)  della  legge.  Art.  2  1  Il  Servizio  Movpop  è   l’istanza    unica  che  garantisce    la  raccolta    e   la  gestione  dei  dati  nonché  la   comunicazione     e  la   trasmissione     con  i    Comuni,  gli  utilizzatori     appartenenti  all’Amministrazione  cantonale  e   i  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    è    l’istanza  che  garantisce  la  trasmissione    dei  dati  dalla    banca  dati  movimento  della  popolazione  alle  istanze  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  Art.  3  La  vigilanza  viene  esercitata:  a)   Servizio   Movpop,   in    materia  di    controllo   degli  abitanti;  b)  in    materia  di    stabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  controllo  degli   abitanti  Art.  4  1  Tutti  i  Comuni  tengono  il controllo   degli  abitanti,  per  l’accertamento  dei  dati   personali  dei  cittadini  svizzeri  e stranieri  che  risiedono  o   dimorano   nel  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    tale    scopo    i  Comuni  istituiscono  un  servizio  denominato  Ufficio  del  controllo  degli    abitanti  (in  seguito:  UCA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  dati   raccolti  dall’UCA  sono  messi   a   disposizione   per   l’aggiornamento  della   banca  dati  Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proprietà  dei  dati  Art.  5  1  È  definito  Comune  proprietario   dei  dati  il   Comune  di residenza  ai    sensi  dell’art.  3   lett.  b)  della  legge   federale  sull’armonizzazione  dei  registri  degli  abitanti  e di    altri  registri  ufficiali  di persone  (in  seguito:   LArRa).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  n assenza del Comune di residenza nel Cantone o limitatamente ai dati non anagrafici della persona nel  c  aso di un soggiorno in un altro Comune del Cantone, il Comune proprietario dei dati si identifica con il  C  omune di soggiorno ai sensi dell’art. 3 lett. c) della LArRa.  Capitolo   secondo  Registrazione   e   conservazione   dei  dati  presso  i Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Registrazione
                            Art.  6  1  L’UCA   registra  le    persone  che  risiedono   o   dimorano  nel  Comune  ai    sensi  dell’art.  3   lett.  b)  e   c)    della   LArRa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’UCA  provvede  all’aggiornamento  delle   altre  banche  dati  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catalogo  dei   dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  del  Comune   secondo  la    classificazione  dell’Ufficio   federale  di statistica  e   nome  ufficiale  Comune;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  di  assicurazione  secondo  l’art.  50c  della  legge    federale  del  20    dicembre  1946  per  la vecchiaia  e   per  i  superstiti  (LAVS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  ufficiale  e gli  altri  cognomi  attestati   nei  registri  dello  stato  civile;   tutti   i nomi   nell’ordine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  e nomi  del  padre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  e nomi  della   madre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   e luogo  di    nascita;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.   e luogo  del  decesso;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.   di    separazione  (di  fatto  o giudiziale)  per  le persone  coniugate  e separate   e per  le    persone  unione  domestica  registrata  e    separate;  motivo  dello    scioglimento  dell’unione  domestica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.   del  matrimonio,  dell’unione   domestica  registrata,  dell’annullamento  del  matrimonio,  della  del  divorzio,  dello   scioglimento  dell’unione  domestica   registrata,  della   vedovanza;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  e nomi  del  coniuge  o   del  partner  di    unioni  domestiche  registrate;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  gli  Svizzeri,  luogo   o   luoghi  di origine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  gli  Svizzeri,  data  dell’acquisizione  della  cittadinanza;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  di    voto  e di    eleggibilità  a   livello  federale,  cantonale  e comunale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  gli Stranieri,  la data  di    prima  entrata  in    Svizzera,  il   genere  di    permesso,  la    data   di    inizio  del  la    relativa   scadenza;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  a una   comunità  religiosa  riconosciuta  dal  diritto  pubblico  o riconosciuta  in altro  dal  Cantone;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.  nel  Comune   e   recapito,  inclusi  numero   postale   d’avviamento,  luogo,  numero  e testo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.   dell’edificio  (EGID  e   EDID)  e dell’abitazione  (EWID)  in  base  al  Registro  federale  edifici   e delle  abitazioni   (REA)  dell’Ufficio  federale   di statistica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.   comunali   dell’edificio  e dell’abitazione,  con  numero  di    piano;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.  dell’economia    domestica  d’appartenenza    e    tipo  di  economia  domestica  (economia  di tipo  privato,  collettività,  economia  domestica  amministrativa);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.  depositato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.  di rapporto   con  il   Comune:  residenza   (domicilio  civile  ed  economico  nello   stesso  Comune);  solo  domicilio  civile  (soggiorno  in    un  altro  Comune);  soggiorno   (domicilio  civile  in    un  altro  Comune);  residenza   all’estero  (frontalieri);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.  il   genere  di    rapporto  2,  il Comune  del  soggiorno;  per  il   genere  di    rapporto  3,  il   Comune  del  civile  e   il motivo   del  soggiorno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.  tutti  i   generi  di  rapporto,  le  informazioni  (date,  eventi)    necessarie    ad  una  esatta  del  periodo   di    durata   effettiva  del   genere  di rapporto  con  il Comune.  Per   il  genere  rapporto  3,    anche  la data  di inizio   e   di    scadenza  del   permesso  di    soggiorno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.  di    trasloco  all’interno  del  Comune:  data;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.   malati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.  nome  e indirizzo  del  curatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre  ai  dati  elencati    nel  cpv.  1,  i   Comuni  possono,  nell’adempimento  dei  loro  compiti    legali,  raccogliere  altre  informazioni.  Essi   raccolgono   facoltativamente  i  seguenti  dati:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  da  celibe  del  padre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  da  nubile  della   madre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  del  matrimonio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  e il   nome  dell’ex-coniuge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  della  mutazione  dello   stato   civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   di    famiglia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  nell’economia  domestica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  comunale  nella    quale  la  persona  risiede  o  dimora  (quartiere,    frazione,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  il   datore   di    lavoro   e   l’indirizzo  nonché  il   luogo  di    lavoro;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.   della  corrispondenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Comune  può  procedere  alla    registrazione    separata  delle  persone  che,  pur  non  rientrando  raccogliendo  i  dati  relativi   a cognome,   nome,  data  di    nascita,  sesso,  nome   e cognome  dei  genitori,  cognome  da  celibe/nubile  e   indirizzo.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Nome  e   stato  personale  dei  cittadini  stranieri  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  cognome  e i  nomi  dei  cittadini  stranieri   residenti  in    Ticino   sono  rilevati  dal  permesso  rilasciato  dalla  Sezione  della  popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in    cui  il   cognome,  i  nomi  e   lo    stato   personale  dei  cittadini  stranieri   che   risultano  dagli  atti  di  stato  civile  svizzeri  divergano  da  quelli   del  permesso  di    cui  al cpv.   1, quelli  degli  atti   di stato  civile  sono  determinanti  per  l’UCA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    dichiarazioni    del  cognome  di  cittadini    stranieri    conseguenti  allo  scioglimento  giudiziale  del  matrimonio  (art.  109  cpv.  2 CCS,  119  cpv.   1 CCS  e   177b   OSC),  avvenute  innanzi  all’autorità  di    stato  civile,  sono   determinanti   per   l’UCA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   persona   straniera  interessata  può  sottoporre  la decisione  giudiziale  straniera  concernente  il suo  stato  personale  all’esame   della  Camera   civile  del  Tribunale  di    appello  (art.   511  CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tenuta  del   catalogo  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  catalogo  dei  dati  è tenuto  in    forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’applicativo  informatico   deve   comprendere  le    procedure  automatiche  di    controllo  dei  dati  in    entrata  e  in  uscita  che  assicurino    il   rispetto  dello  standard  di  qualità  previste  dalla    LArRa  e   dalla  relativa  ordinanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I   dati sono conservati secondo  i  termini   dell’art.  21  della   legge  sulla  protezione   dei  dati  personali  (in  seguito:  LPDP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Registro  degli   stabili  Art.  10  Il   Comune  gestisce  in modo  informatizzato  i  dati  riguardanti  gli  stabili   (edifici  e   abitazioni)  e  la    relazione  tra  abitante   e   abitazione,  in modo  da  facilitare  la gestione  delle   variabili  19-22  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  del   presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Conservazione  dei  dati  e   dei  Art.  11  1  I  Comuni  devono   depositare  almeno  una  volta  al    mese  in    luogo   protetto  e su  supporto  magnetico  una  copia   di    tutti   i  dati  registrati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  giustificativi   vanno  pure  tenuti  in    luogo  protetto.  Capitolo   terzo  Obbligo  di  notifica  in  caso  di  arrivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di notifica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Arrivo  di cittadini   svizzeri  Art.  12  1  Ogni  persona  fisica   di    cittadinanza   svizzera,  tenuta   alla  registrazione,  deve  notificare  il  proprio  arrivo   nel  Comune  entro  8   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   notifica  deve  essere  effettuata  presentandosi  personalmente  all’UCA  o attraverso  una  modalità  alternativa  (elettronica,  postale)  stabilita    dall’UCA;  la  notifica    riguardante    l’economia    domestica  avviene  a   cura  di    un  suo  membro  maggiorenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Arrivo   di stranieri  Art.  13  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  straniero  tenuto  alla  registrazione    e  venuto  nel  Comune  con  l’intenzione  di  stabilirvisi  deve  notificare    il   proprio  arrivo  alla  competente  autorità  cantonale  della    migrazione    e  all’UCA  entro  8   giorni.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  stranieri   non  tenuti   alla  registrazione   giusta  l’art.  6   e   alla  notifica  giusta  l’art.  12   cpv.  1   della  LStr  devono  notificare   all’UCA  e alla  competente  autorità  cantonale  della  migrazione,   entro  90  giorni,   il  loro  arrivo  nel  Comune.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  l’art.  12  cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cpv.   modificato  dal  R    14.2.2012;  in vigore  dal  1.3.2012  - BU  2012,  84;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                556.
                            2    Art.  modificato  dal  R    14.2.2012;  in    vigore   dal  1.3.2012  -  BU  2012,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   modificato  dal  R    16.11.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,   274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    16.11.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,   274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Cambiamento  nel  catalogo  dei  dati  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  modifica  nel  catalogo  dei  dati  deve  essere   notificata  dall’interessato   all’UCA  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   notifica   può  essere  effettuata  per   iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Controllo  e   convocazione  da  parte  dell’UCA  Art.  15  1  L’UCA    può,    in  ogni    tempo,  convocare  gli  interessati  che    non  hanno  notificato    il   loro  arrivo  o   non   l’hanno  fatto  correttamente   per  accertare  la situazione  e   conoscere  le intenzioni  degli  stessi,  qualora   vi    sia   il   sospetto  che  essi  possano  soggiacere  all’obbligo  della  notifica  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  si    tratta  di    stranieri,  l’UCA  segnala  l’esito  del  controllo  alla  competente   autorità  cantonale   della  migrazione  per  la definizione  del  caso.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Notifica  del   locatore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Persone  fisiche  in  generale  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  locatore  deve  notificare   all’UCA,  con  l’apposito  modulo,  l’arrivo  di nuovi  conduttori,  siano  essi  cittadini  svizzeri  o   stranieri,  che  risiedono  o   che  hanno  in  locazione  appartamenti    nel  Comune  per  periodi   superiori  ai 30  giorni   sull’arco  di    360   giorni,  entro  8 giorni   dall’entrata  in vigore  del  contratto  o   dalla   data  effettiva  di    occupazione  in    mancanza  di    contratto  scritto;  tale  obbligo   vale  anche  per  chi   alloggia  gratuitamente  un  cittadino  svizzero   o   uno  straniero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   stesso  vale  per  il cambiamento  di    appartamento  all’interno  di    uno  stabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   medesimo  obbligo  vale  per  i  datori  di alloggio   ai    sensi   della   legislazione  sugli  esercizi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Personale  alloggiato,  clienti  e   ospiti  Art.  17  6  1  Ogni  proprietario  o  gerente  di  collettività  ai  sensi  dell’art.    2    lett.  a  bis  )  dell’ordinanza  federale  sull’armonizzazione  dei  registri   deve  notificare  all’UCA  entro  8   giorni  il personale   alloggiato  che  adempie   il requisito   dell’art.  6   cpv.   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   obbligo  di notificazione  entro  8   giorni   vale  anche  per  i  suoi  clienti   o   ospiti  dal  momento  in cui  è  adempiuto  il requisito  dell’art.  6   cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  fra  la notifica   personale   e quella  del  locatore  Art.  18  La  notifica  personale  non  dispensa   il locatore   dal   suo   obbligo  di notifica  e viceversa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registrazione  in  caso  di  mancata  notifica  Art.  19  Il   Municipio  provvede  d’ufficio   alla  registrazione  se  ne  ritiene   dati  i presupposti   e se,  entro  il  termine  fissato,  l’interessato   non  ha  fatto   la    notifica  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documenti
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  notifica  personale  di    arrivo  deve   essere  corredata  entro  10  giorni  da  tutti  i documenti  necessari  per  allestire  il    catalogo    dei  dati  e  stabilire  con  esattezza  il    rapporto  di  residenza,  segnatamente,  a   seconda   dei  casi,  l’atto  di origine,  l’atto  di    famiglia,  il certificato  individuale  di    stato  civile,  il   libretto    di  famiglia,  il  certificato  di  domicilio,    l’estratto    della  sentenza  di  separazione    o   di  divorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  in  cui  fatti  di  stato  civile    si    siano  prodotti  in  Svizzera  o  siano  iscritti    nei  registri  di  stato  civile  svizzeri,   devono   essere   presentati  i  relativi   atti  di    stato  civile  svizzeri.  Capitolo  quarto  Obbligo  di notifica  in caso  di  partenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di notifica  Art.  21  1  Chi  lascia  il   Comune  lo deve  notificare  all’UCA  al  momento  della   propria  partenza;  gli  stranieri  devono  contemporaneamente  notificare    la  partenza  alla    competente  autorità  cantonale  della  migrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    locatore  deve  notificare  all’UCA,  entro  8  giorni  dal  fatto,  la  partenza  della  persona  fisica  dallo  stabile  dato    in  locazione;  tale  obbligo  vale  anche  per  chi  cessa    di  alloggiare    gratuitamente  una  persona  fisica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dal  R    16.11.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,   274.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  modificato  dal  R    14.2.2012;  in    vigore   dal  1.3.2012  -  BU  2012,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    16.11.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,   274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  fra  la notifica   personale   e quella  del  locatore  Art.  22  La  notifica  personale  non  dispensa   il locatore   dal   suo   obbligo  di notifica  e viceversa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasferimento
                            I.   All’interno  del  Cantone  Art.  23  1  Il  trasferimento  e la relativa  data  sono  fissati  dall’UCA   del  nuovo  Comune  tenendo  conto  della  data  effettiva  di    trasferimento  e   sentendo  la    persona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  UCA  dei  due  Comuni  coinvolti  in  un  trasferimento  assicurano,  direttamente  o   indirettamente  attraverso  la banca  dati  Movpop,  lo    scambio   dei  dati  personali  secondo  le modalità  di cui   all’art.  10  cpv.  2   LArRa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UCA  del  Comune  di    partenza  è   tenuto   ad  inviare   al    nuovo  Comune   i documenti  che  l’interessato  aveva  depositato,  compreso  l’atto  d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  altro   Cantone  o   all’estero  Art.  24  1  Nei  casi   di    trasferimento  in    altro   Cantone,  l’UCA  invia  al    nuovo  Comune   i  documenti  che  l’interessato  aveva  depositato,  compreso   l’atto   d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi    di  trasferimento    all’estero,  l’interessato  provvede  personalmente  al  ritiro  dei  documenti  depositati  presso  il   Comune   di    partenza,  ad  eccezione  dell’atto  d’origine.  Capitolo  quinto  Contravvenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presupposti  e   procedura  Art.  25  Chi  non   ottempera  all’obbligo  della   notifica  in  caso  di  arrivo,   di  trasferimento  all’interno  del  Comune  o   di partenza,  può  essere  oggetto  della   procedura  di    contravvenzione   di    cui   all’art.  145  LOC.  Capitolo  sesto  Trasmissione  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  dei  dati  all’UCA  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  I  seguenti  servizi  comunicano  tempestivamente  all’UCA:  a)  dello   stato  civile,   autorità  amministrative   e giudiziarie:  le    comunicazioni   conformemente  disposizioni   dell’OSC  e   del  regolamento  sullo  stato  civile  del  29   marzo  2011;  b)  autorità  cantonale  della  migrazione:  ogni  genere  di permesso  rilasciato,  le decisioni  rifiuto,    di  revoca,  di  decadenza,  di  autorizzazione    di  assenza,  di  allontanamento  senza  e le notifiche  di partenza,  le    domande  intese   ad  ottenere   dei  permessi  di    dimora  senza  lucrativa,  come  pure  copia   dei  documenti  depositati   dagli   stranieri;  c)    dei  ricorsi  del  Consiglio  di  Stato:    l’effetto  sospensivo  conferito  o   negato  ai  ricorsi    in  di    stranieri,  nonché  i  provvedimenti  cautelari  in merito   al soggiorno;  d)  cantonali   di protezione  dei  minori  e degli  adulti:   i  provvedimenti  di    loro  competenza  e   i  relativi   ai    curatori  (cognome,  nome,  indirizzo).  Capitolo   settimo  Elaborazione   dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  dei  dati  Art.  27  1  Il  Servizio  Movpop  elabora  i  dati  ricevuti    verificandone  la  qualità  e    la  plausibilità  e  procede  all’immissione  degli  stessi  nella  banca  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  incongruenze     rilevate  nell’ambito  della  verifica,     il  Servizio     Movpop  ne  dà  tempestivamente  avviso  al  Comune,  il   quale  provvede  a   fornire  le  precisazioni  richieste  al  fine  di  permettere  l’aggiornamento  dei  dati.  Capitolo  ottavo  Accesso  alla   banca   dati   Movpop
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  alla  banca  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Per  i  Comuni  Art.  28  1  L’accesso   alla   banca   dati   dei   Comuni  è   libero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    16.11.2022;  in vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  può  accedere  ai    dati  di    un  altro  Comune,   fatta  eccezione   per  le    informazioni  di    cui  alle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Per  i  Consorzi  di  Comuni  Art.  29  1  Il  Consorzio  di Comuni  ha  libero   accesso  ai    dati  dei  Comuni  consorziati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consorzio   di    Comuni  può  accedere  ai    dati  di    un  altro   Comune  non  consorziato,   fatta   eccezione  per  le    informazioni  di    cui  alle  cifre  18,  19,  20,  21   e 22  dell’art.  7   cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Per  i  Patriziati  Art.  30  1  L’ufficio  patriziale  ha  accesso   ai dati  dei  cittadini  di origine   svizzera   per  l’aggiornamento  del  suo  registro  dei   patrizi,   dei  votanti   e   dei  fuochi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso  viene  accordato  su  istanza  dell’ufficio  patriziale  conformemente  all’art.   10  della  LPDP  nonché  alla  procedura  di    cui   all’art.  33.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   persona  che  ha  accesso  alla  banca  dati  è   designata  dall’ufficio   patriziale   e consulta  la banca  dati  alle  condizioni  previste  dal  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   patriziale   può  eccezionalmente  conferire   ad  un  ente  esterno  di pubblica  utilità  senza  scopo  di  lucro  mandato  per   l’allestimento  e   l’aggiornamento  del  proprio  registro  dei  patrizi,  dei  votanti   e   dei  fuochi;  in    tal  caso  le    modalità   di accesso  e di    utilizzo  relative  alla  banca  dati  Movpop   devono  essere  regolate  tramite  una   convenzione  conclusa  tra  il Servizio  naturalizzazioni   e Movpop,  il patriziato  e   il  summenzionato  ente.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Per   gli  utenti   dell’Amministrazione  cantonale  Art.  31  1  L’accesso  alla  banca  dati  Movpop  da  parte  di  utilizzatori  appartenenti  all’Amministrazione  cantonale   avviene  previa   autorizzazione  da  parte  del  Servizio   Movpop,  soltanto  per  l’adempimento  dei  compiti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso  viene  accordato,  su  istanza,  conformemente  all’art.  10  della  LPDP  nonché    alla  procedura  di    cui  all’art.   33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Per   i terzi  Art.  32  1  La  Sezione  della    popolazione  concede    eccezionalmente  a  terzi  l’autorizzazione  all’accesso  della  banca  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  viene   concessa  nella   misura  in    cui:  a)  avviene  sulla  scorta   di    un  compito  stabilito  dalla   legge   o   per  scopi  scientifici;  b)  è limitata   a quei  dati  necessari  a   svolgere  detto  compito  o per  adempiere  allo  scopo;  c)   garantita  l’anonimità   dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il resto  fanno  stato  gli  art.  11,  15  e   16  LPDP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanza  e   procedura  Art.  33  L’istanza  deve   contenere:  a)  concernenti  il   richiedente;  b)   richiesti;  c)  dell’esistenza  di    una  base  legale,  di    un  compito  legale  o di    un   interesse   legittimo;  d)  per  il   quale   i  dati  vengono  utilizzati;  e)  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazioni:  in  generale  Art.  34  1  Gli  utenti  possono  accedere  alla  banca  dati  per  mezzo  delle   seguenti  applicazioni:  a)  dei  dati;  b)   per   mezzo  di    interfaccia;  c)  particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  possono  inoltre  chiedere  l’accesso   alle   tabelle  della   banca  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            I.   Visualizzazione   dei  dati  delle  singole  persone  Art.  35  La  visualizzazione  dei   dati  concernenti  le singole  persone  è   l’applicazione  che  consente  all’utente  unicamente  di  consultare,   volta  per  volta  e   senza  possibilità  di modificarne  i  contenuti,  i  dati  delle  stesse  registrati  nella  banca  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    14.2.2012;  in vigore   dal  1.3.2012  - BU  2012,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  introdotto  dal  R    16.11.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    14.2.2012;  in    vigore  dal   1.3.2012  - BU  2012,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Interfaccia
                            Art.  36  L’interfaccia  è l’applicazione  che  permette  di creare  un   programma  particolare  sulla  base  delle  esigenze  dell’utente,    consentendogli  di  trasferire,  senza  possibilità  di  modificare  i   dati  contenuti,  un  certo  numero  di  informazioni  dalla  banca  dati  del  movimento   della   popolazione  alla  propria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Elaborazioni  particolari  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerate    elaborazioni  particolari    tutte  le  elaborazioni  che  esulano  dalle  operazioni  di visualizzazione   e   di    interfaccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  elaborazioni  vengono   eseguite   unicamente  dal  Servizio  Movpop  sulla  base  delle  indicazioni  del  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  dell’insieme   della  banca  dati  Art.  38  1  È  possibile  concedere  ad  un  utente  di elaborare,  senza  avere   la facoltà   di    modificare   i  dati,  l’insieme  delle  informazioni  registrate  nella  banca   dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   l’autorizzazione   all’elaborazione  dell’insieme  della  banca  dati  rilasciata   dal  Servizio   Movpop,  è  data  all’utente  la    facoltà   di    estrapolare  i  dati  secondo  le    proprie  esigenze.  Capitolo  nono  Accesso  ai    dati  dell’UCA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  alle  informazioni   e agli  estratti  Art.  39  1  Ognuno  ha  il  diritto  di    ottenere   dall’UCA  qualsiasi  informazione,  dichiarazione  o   estratto  che  lo concerne  personalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rilascio  a   terzi  di  estratti,    di  dichiarazioni  e  di  informazioni  da  parte  dell’UCA  è   regolato  dalle  disposizioni  della  LPDP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono   inoltre  riservate  le    norme  in    materia   di    comunicazione  dei  dati  inerenti  alla  legislazione  federale  sull’asilo.  Capitolo  decimo  Costi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  della  corresponsione  Art.  40  1  Ogni  ufficio  dell’Amministrazione   che  utilizza  la    banca  dati   è   tenuto  proporzionalmente  all’utilizzazione,  a contribuire  al finanziamento  del  Servizio  Movpop.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  necessari  per  coprire  i  costi  di    gestione  del  Servizio  Movpop   sono  calcolati  sulla  base  di  una  chiave  suscettibile     di  adeguamento     in  funzione     dell’evoluzione     degli  allacciamenti  effettivamente  operativi  ad  inizio  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  applicate  per  analogia  le    norme  relative  al    calcolo   delle   tariffe  per  i  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tariffe  per  i  terzi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Visualizzazione   dei  dati  Art.  41  1  La  tariffa  per  la    visualizzazione   dei  dati  è   annuale   e   può  variare  fino   ad   un   massimo  di  fr.  3200.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tariffa   per   la    visualizzazione  è   applicata   ad  ogni  ufficio  allacciato   alla   banca  dati   ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32,  non  ad  ogni  singola  stazione  di    lavoro.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  è   fissato  in base  al    calcolo   del  volume   di    dati  di    ogni  singola  persona,  moltiplicato  per  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.01.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  volume  si intende  il   catalogo  dei  dati  completo  di    ogni  singola  persona,   atteso  che  la    richiesta  di  un  numero   ridotto   di    dati  per  persona  non  comporta  una  diminuzione   della  tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Interfaccia
                            Art.  42  1  Il  costo  per  il   collegamento  tramite  interfaccia  ai  programmi  Movpop    ammonta  ad  un  massimo  di    fr. 40’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tariffa  viene  fissata  in base  al    calcolo   del  volume   dei  dati  di    ogni  singola  persona,   moltiplicato  per  fr.  0.125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi   derivanti   dalla   realizzazione   dell’interfaccia  sono   assunti  dal  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    14.2.2012;  in    vigore  dal   1.3.2012  - BU  2012,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Elaborazione  particolare  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tariffa  per  la richiesta   di    elaborazioni  particolari  è   calcolata   in    base  al    volume  dei  dati  richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tariffa   è   fissata  in    base   al    calcolo  del  volume  dei  dati   di    ogni  singola  persona,  moltiplicato  per  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  la  trasmissione    dei  dati  richiede  una  prestazione  di  lavoro  superiore  ai  30    minuti  viene  prelevato  un  importo  di    fr.  80.--  per  ogni  ora   supplementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  misura  in  cui  il   Servizio  Movpop  deve  far  capo  a    consulenza  esterna,  oppure  deve  fare  elaborare  uno   speciale  programma  per  l’estrapolazione  dei  dati,  l’utente  deve   sopportare   anche  il  maggior  costo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   tariffe  di    cui  al    cpv.  2 non  sono  applicate   quando   l’elaborazione   particolare  è richiesta  da  Enti,  Istituti  o   persone  che  agiscono  senza  scopo  di    lucro  e   per  ricerche  interessanti  o utili  al    Cantone.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Accesso  alle  tabelle  della  banca  dati  Art.  44  Per  l’accesso   alle  tabelle  della  banca  dati  si    applica  la    tariffa   definita  per  l’applicazione  interfaccia.  Capitolo  undicesimo  Disposizioni  transitorie,   abrogative  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  45  1  I  Comuni    che  gestiscono  il  controllo  degli    abitanti  su  supporto  cartaceo  devono  introdurre  una  gestione  in  forma  elettronica  entro  6  mesi  dall’entrata    in  vigore  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  adeguano   il   loro  catalogo   dei  dati   al  presente  regolamento  entro  6 mesi  dall’entrata  in  vigore  dello  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  46  È abrogato il regolamento concernente  il  controllo  degli abitanti e la    banca  dati   movimento  della  popolazione  del   28  agosto  2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  47  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  14  Pubblicato  nel   BU  2009  ,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv.  introdotto  dal  R    14.2.2012;  in vigore   dal  1.3.2012  -  BU  2012,  84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Entrata  in    vigore:  4   dicembre   2009   -  BU  2009,  521.