Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale
                            Regolamento  di  applicazione  della  legge   organica  patriziale  (RALOP)  1  dell’11  ottobre   1994  (stato  1°  gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   organica  patriziale  del  28  aprile  1992  (LOP),  decreta:  TITOLO   I  Competenza   e riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  (art.  130  cpv.  2   legge)  Art.  1  Il   Dipartimento  delle  istituzioni,    Sezione  degli  enti  locali,  è   l’autorità    competente  per  l’esecuzione  delle  norme  legali   concernenti  il Patriziato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanza  di  riconoscimento  (art.  3   cpv.  1 legge)  Art.  2  L’istanza  di    riconoscimento  deve  essere   presentata   dall’Ufficio   patriziale,  al    Consiglio  di  Stato  e   corredata   dalla  seguente  documentazione:  a)  del  Patriziato;  b)  bilancio   o   conto  patrimoniale  (al  31.12);  c)  dei  fuochi  patriziali;  d)  degli  aventi  diritto  al    voto:  -  domiciliati  nel  Comune;  -  domiciliati  fuori  dal  Comune;  -  numero  dei  patrizi   minorenni;  e)  del   sigillo  patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  patriziale  (art.  1 cpv.  3   legge)  Art.  3  Il   termine   di    Ufficio  patriziale  si    estende  anche  agli  esecutivi  delle  altre  corporazioni  di  diritto  pubblico  secondo    l’art.  1  cpv.  3  LOP    segnatamente  patriziati  generali,  corporazioni,  degagne  e   vicinati.  TITOLO   II  Dei  beni  patriziali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inventario  beni  patriziali  (art.   5 cpv.  4   legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  registro  Art.  4  1  I  beni  patriziali  sono   singolarmente  elencati  in    un  apposito   registro,  suddivisi   tra  beni  immobili  e mobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   registro   deve   essere  costantemente  aggiornato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  descrizione  (art.  5 cpv.  5   legge)  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beni  immobili   devono  essere   indicati  per  i  terreni  a   Registro  fondiario   definitivo  con  il  numero  di  mappa  mentre  per    i   terreni  a  Registro    fondiario  provvisorio    con  il    numero    o  l’indicazione  del  luogo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beni  mobili  devono  essere  indicati   con  la    descrizione  dell’oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  fondi  gravati    da  jus    plantandi  deve  essere    allestito  un    apposito  registro  delle  piante  di  proprietà  privata  e   relativi   proprietari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Alienazione  beni:  documentazione  (art.  9   legge)  Art.  6  L’istanza  di ratifica  deve  essere  corredata  dalla  seguente  documentazione:  -  dell’istante;  -   dell’Ufficio  patriziale;  -  commissionale;  -  del  verbale   del  legislativo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    16.11.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  275.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -   dell’avviso  pubblicato  all’albo;  -  con  l’appartenenza  alla  zona  di    piano  regolatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  prelazione   dei   Comuni  e   del   Cantone  (art.  10   cpv.  1   e   cpv.  3   legge)  Art.  7  Allorquando    il   fondo  è    considerato    d’interesse  pubblico  dalle  norme  pianificatorie,  l’alienazione  può  avvenire  previa  rinuncia  ad    esercitare  il    diritto  di  prelazione  da    parte  del  Municipio  rispettivamente   del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblico  concorso  (art.  12  legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  modalità  Art.  8  2  1  L’avviso  di  concorso  per  le  alienazioni,  gli  affitti  e  le  locazioni  di  beni  di  proprietà  patriziale  deve  indicare:  a)  oggetto  del  concorso  (numero  particella,  ubicazione,  destinazione   del  bene  ecc.)  e  importo   minimo  d’offerta;  b)  attraverso   le  quali   gli  interessati  possono  prendere  conoscenza   degli  eventuali  accompagnanti  il concorso   (capitolato  ecc.);  c)   caso,   l’importo   e la    forma  della   garanzia  di    cui   dev’essere  corredata  ogni  offerta;  d)  l’ora   e il   luogo   di    eventuali   sopralluoghi;  e)  e   l’ora  nei  quali  le    offerte  devono  pervenire  all’Ufficio  patriziale;  f)  l’ora,  e il   luogo  di apertura  pubblica  delle   offerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avviso  di    concorso   può   prevedere  ulteriori   formalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È    riservato    l’art.  13  della    legge  sul  diritto    fondiario  rurale  e  sull’affitto    agricolo  del  30    gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  apertura  delle  offerte  (art.  15  legge)  Art.  9  Ogni  offerta  è  registrata  a  verbale,    con  l’indicazione  delle  eventuali  irregolarità  riscontrate  all’atto  dell’apertura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  e   aggiudicazione  (art.  15  legge)  Art.  10  La  decisione  concernente  l’aggiudicazione  o   l’eventuale  annullamento  del  concorso  da  parte    dell’Ufficio  patriziale,  deve  essere  comunicata  per  iscritto  ad    ogni  concorrente,  con  l’indicazione  della  data  della  deliberazione   e   dei  rimedi  giuridici.  TITOLO  III  Interventi   finanziari  CAPITOLO   I  Fondo  di  riserva  forestale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  di  riserva  forestale  (art.  22  cpv.  2 legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                I) Scopo
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  proventi  del  fondo  di    riserva   forestale   sono  da  impiegare  per  l’esecuzione  di    lavori  forestali,  l’elaborazione  di piani   di assestamento  e   di gestione,  il   riscatto  di servitù  e utilizzazioni  incompatibili  con   il   buon   governo  dei  boschi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  i  proventi  del  fondo  di    riserva   forestale  possono   essere   impiegati  per  altri  scopi  di  pubblica  utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II)  Determinazione  delle  quote  (art.  22  cpv.   1   legge)  Art.  12  L’importo   delle  quote   da  devolvere   al    fondo  di riserva  forestale  è stabilito  dalla  Sezione  forestale,  nei  limiti  massimi  di    cui  all’art.  22  della  legge,  sulla  base  dei  proventi  del  taglio  di boschi.  La  decisione  è   comunicata  all’Ufficio  patriziale  interessato  e   alla  Sezione  degli  enti   locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III)  Forme  (art.   22  cpv.  3   legge)  Art.  13  1  Il  fondo  di    riserva  forestale  dev’essere   costituito  presso  la    Banca  dello   Stato   o   un   altro  istituto  di    credito,  previa  autorizzazione  della  Sezione  forestale,  nella   forma  di    un   libretto   o conto  di  deposito,  oppure  di    un  deposito  di obbligazioni  in    valuta   svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    deposito  delle  quote  dev’essere  fatto  entro  la  fine  dell’anno    successivo  dalla  decorrenza  dell’obbligo  di versamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV)  Vigilanza  (art.  22  cpv.  3 legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dal  R    24.10.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14  La  Sezione  forestale  si    accerta  presso  la  banca  dei  versamenti  delle  quote;    essa  è  pure  autorizzata  a   verificare  in  ogni    tempo  presso  la  banca  la  consistenza  dei  fondi  di  riserva  forestale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V)  Prelevamenti  (art.  22  cpv.  3 legge)  Art.  15  Le  somme  depositate  possono  essere  prelevate  con    l’autorizzazione  della  Sezione  forestale.  CAPITOLO  II  Fondo  di aiuto  patriziale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  di  aiuto  patriziale  (art.  26  cpv.  1   legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                I) Domanda
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  domande  dei  patriziati  intese  ad  ottenere  gli  aiuti  particolari  di    cui   all’art.  26   della  legge,  devono    essere  presentate  dall’Ufficio  patriziale  alla  Sezione  degli    enti    locali  entro  il   31  gennaio  di    ogni  anno,  corredate:  a)   risoluzione  del  legislativo  patriziale  con  relativo   messaggio  e   rapporto  commissionale;  b)   progetto  definitivo  dell’opera  o   dell’infrastruttura  e   dal  loro  programma  di    esecuzione;  c)   preventivo  e dal  piano  di    finanziamento;  d)   indicazioni  concernenti   prossimi  investimenti  a   media  scadenza   (5-10  anni).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    domande  possono  essere  presentate  dall’Ufficio  patriziale  anche  a    titolo    preliminare.    In  questo  caso   la    domanda  deve  essere  corredata  da  una  descrizione  dell’opera  e da   una  previsione  della  spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su  istanza   motivata,   il   termine  di    cui   al    cpv.  1 può  essere  prorogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II)  Decisione;  autorità  competente  (art.  26  cpv.  2   legge)  Art.  17  3  L’aiuto  è deciso  dal  Dipartimento   delle   istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III)  Commissione  consultiva  (art.  27  cpv.  1   legge)  Art.  18  1  Il  Consiglio  di  Stato    nomina,    ogni  quattro  anni,    la  Commissione  consultiva    e    ne  designa  il   Presidente  e il   Segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  è composta  da:  a)   rappresentanti   dello  Stato;  b)   rappresentanti   degli  enti  patriziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  direttivo  dell’Alleanza  patriziale  propone   i  rappresentanti  degli  enti  patriziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV)  Determinazione  del   reddito  netto  (art.  27   cpv.   2   lett.  a   legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Vendite  di  beni  patriziali  Art.  19  1  Il  reddito  netto   delle  vendite  di    beni   patriziali  è determinato  dal  ricavato   della   vendita,  dedotti  i  debiti  contratti    per    la  sua    acquisizione  e    gravanti  il   bene  alienato  al  momento    della  cessione,  come  pure  le  spese  legate  alla  vendita  a    carico    del  patriziato  segnatamente  spese  notarili,  spese   per  l’iscrizione,   perizie  e   pubblicazioni  inerenti  la    vendita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  vendite  secondo  l’art.  20  cpv.  2  della  legge,  è   considerato  unicamente  il   ricavato  netto  che  eccede  il   fabbisogno   per  il risanamento   delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   ricavato  della  vendita  di    legname,   in piedi   o   lavorato,  non  viene  ritenuto  fonte  di    reddito  secondo  i  disposti  del  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Reddito  di  capitali  (art.  27  cpv.   2   lett.  a   legge)  Art.  20  1  Il  reddito  netto   dei  capitali  è determinato  dagli  interessi  maturati  su depositi  bancari  e  conti  correnti,   dagli  interessi  obbligazionari,  dai  dividendi,   dai  redditi  derivanti  dalla  vendita  di    titoli  o  dagli  interessi   maturati  su prestiti  a terzi,  dedotte  le    spese   bancarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interessi   maturati  sul   fondo  di riserva  forestale  non  sono  considerati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Reddito  degli  affitti  e   delle   locazioni  (art.  27  cpv.  2 lett.   a   legge)  Art.  21  Il   reddito  netto   degli  affitti  e   delle  locazioni   è   determinato  dall’affitto  percepito  dedotti  gli  interessi  passivi  e gli  ammortamenti  ordinari,   nonché  le    spese  d’esercizio  e   di    manutenzione  ed  altre  debitamente   documentate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Reddito  dei  diritti  di  superficie  (art.  27  cpv.  2   lett.  a legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    24.10.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22  Il   reddito   netto  dei  diritti   di  superficie  è   determinato  dall’importo  percepito  dedotte  le  spese  o    contributi  di  urbanizzazione,    di  costituzione  del  diritto  e  le  altre  spese  debitamente  documentate  necessarie  per   il conseguimento   del  reddito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Base  di  computo  (art.  27  cpv.   2   lett.  a   legge)  Art.  23  1  Sono  computati  i  redditi  netti  conseguiti   durante   il   penultimo   esercizio  contabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aliquota  applicata  ai    redditi  di cui  agli  art.   19-22   è fissata  al 5.19%  del  reddito  netto.  4  Art.  23a-23b  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  CAPITOLO  IIA  6  Fondo  per   la    gestione  del  territorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  per  la    gestione   del  territorio  (art.  27a  legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I)   Scopo  del  fondo;  ente  capofila  Art.  23c  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  fondo  per    la  gestione  del  territorio  è  destinato    al  finanziamento    di  investimenti  articolati  in  uno  o   più  interventi  da  eseguire  in  un  determinato  periodo;  essi    sono  stabiliti  in  un  accordo  programmatico  fra    il  Comune  ed  uno  o  più  Patriziati  operanti  sul  suo    territorio  giurisdizionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ente  capofila  dev’essere   un  Patriziato;  esso  deve  fornire  garanzie  di    funzionalità   amministrativa  e  di solidità  finanziaria,  in    particolare  dando  prova:  a)  dei  propri  organi;  b)  a   giorno  con  l’approvazione  dei  conti  preventivi  e   consuntivi;  c)  finanziariamente   sano;  d)  nello  svolgimento   dei  propri   compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi   eccezionali  il   ruolo  di    capofila  può  essere  assunto  dal  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II)  Alimentazione  del  fondo  (art.  27b   cpv.  2   legge)  Art.  23d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  fondo  è   alimentato  dal  Cantone  con  un  apporto  annuo  massimo  di  1’000’000.–  di  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  non  utilizzato  a   fine   anno  viene   automaticamente  trasposto  contabilmente  alla  gestione  corrente  successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III)  Interventi  oggetto  di  incentivi  Art.  23e  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  oggetto  di incentivi  gli  interventi  di    gestione   e   manutenzione   del  territorio  aventi  lo  scopo  di    mantenere  o/e  restituire  al    territorio  un  giusto  valore  socioeconomico  ed   ambientale;  sono  segnatamente  tali:  a)  del  patrimonio  boschivo  e   il risanamento  selvicolturale;  b)  ed  il   ripristino  di    prati   e pascoli;  c)  e la    manutenzione   straordinaria  di    sentieri;  d)  di    beni   da  danni  della  natura;  e)   comprensoriale  nel  contesto  di una   pianificazione  territoriale  consolidata;  f)   e   la    valorizzazione  del  patrimonio   culturale  legato  al    territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  gli  atti   preparatori  per   la concretizzazione   dei  progetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  incentivi  stanziati  per  il   singolo  programma  non  possono    superare  l’importo    erogato  dal  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV)  Domanda  preliminare  (art.  27a  cpv.  1   legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cpv.  modificato   dal  R    19.9.2018;   in  vigore   dal  21.9.2018  - BU  2018,  353;  precedenti   modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  520;  BU   2016,  499;  BU  2017,  336.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  abrogati  dal  R    25.11.2015;  in  vigore    dal  27.11.2015    -   BU  2015,  520;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Capitolo  introdotto  dal  R    24.10.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  introdotto   dal  R    24.10.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    24.10.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    24.10.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ente  capofila    inoltra    alla  Sezione  degli  enti    locali  una  domanda    preliminare    di  incentivo  sottoscritta  dagli  Uffici  patriziali  e   dal  Municipio;  la    domanda   deve  essere  corredata  dai  seguenti  documenti:  a)   d’intervento  previsto;  b)  di  massima    dell’investimento,  composto    dai  piani,  dalla    relazione  tecnica,  dal  di spesa  suddiviso  per  lotti  e   dal  programma   di attuazione;  c)   progetto  d’accordo  programmatico  fra  le    parti  elaborato   sotto  forma  di    convenzione  o   di  di    prestazione;  d)    piano    di  finanziamento  provvisorio    comprendente  la  quota  di  partecipazione    degli  enti  gli  eventuali    sussidi    o  partecipazioni    esterne    che  si  presumono,    rispettivamente  mancante;  e)  di    funzionalità  amministrativa  ed  operativa  da   parte  del  Patriziato  capofila.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  di cui   all’art.  27b  cpv.  1   della   legge  esamina  la    domanda;  essa  prende  posizione  in  via   provvisoria   e non  vincolante  sulla  presumibile  entità  dell’incentivo;  la    presa  di    posizione  è  comunicata  all’ente  capofila   e   può  contenere   condizioni  vincolanti  per  la  concessione  definitiva  dell’incentivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V)  Domanda  definitiva;  decisione  (art.  27a  cpv.  1   legge)  Art.  23g  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  definitiva  va  sottoposta  dall’ente   capofila   alla  Sezione  degli  enti  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   dev’essere  comprensiva  dei  seguenti  documenti,   approvati  dai  legislativi   degli   enti  coinvolti,  riservate  le    competenze  delegate:  a)  programmatico   stipulato   sotto  forma  di convenzione  o   mandato   di prestazione  fra   il  e   il/i  Patriziato/i;   esso  deve  prevedere   l’ente  capofila,  i contenuti,   il programma  e i  di    realizzazione  dell’investimento,   il   riparto  del  finanziamento   fra  gli  enti   coinvolti;  b)  e il   preventivo   definitivo;  c)  stanziato,  con  termine  entro  il  quale  esso  decade  se  non  utilizzato,  e   il   piano    di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla    domanda  vanno  inoltre  allegate    le  risoluzioni  dei  legislativi    degli  enti    coinvolti,  i  relativi  messaggi  e   i  rapporti  commissionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commissione  di    cui   all’art.  27b  cpv.  1 della  legge  sottopone  con   proprio  preavviso  la decisione  di  incentivo  al    Dipartimento  delle  istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI)  Versamento  degli  incentivi  (art.  27b  cpv.  2   legge)  Art.  23h  12  1  Gli  incentivi  sono  versati   sulla  base  della  presentazione  della  liquidazione   corredata  dagli  attestati  di    pagamento  e   da  una  dichiarazione  o   rapporto  di    collaudo  degli  interventi  eseguiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   data  la    facoltà  di    versamento  di    acconti  sulla   base  di    corrispondenti  liquidazioni  parziali.  TITOLO  IV  Acquisto  dello   stato  di  patrizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concessione  dello  stato  di  patrizio  (art.  43  legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  domanda  Art.  24  1  La  domanda   di    concessione  dello  stato  di    patrizio  è presentata  all’Ufficio  patriziale  dal  richiedente,  corredata  dagli  atti  ufficiali   comprovanti  l’adempimento   delle   condizioni  poste   dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il richiedente  appartiene  già  ad  altro  patriziato  dev’essere  unita   l’attestazione   di    svincolo  da  quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   domanda   presentata  dal  marito  si    estende  alla   moglie,  se  consenziente,   e   ai figli  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  e   comunicazione  (art.  45  legge)  Art.  25  1  L’Ufficio  patriziale  sottopone  all’assemblea,  rispettivamente  al Consiglio  patriziale,  la  domanda  di concessione  dello  stato   di    patrizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione  del  legislativo  è   comunicata  al richiedente  e   all’Ufficio  del  patriziato   che  gli  avesse  rilasciato  l’attestazione   di    svincolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Svincolo  dallo   stato  di  patrizio  (art.   43   cpv.   1   lett.  c   legge)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  domanda
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art.  introdotto  dal  R    24.10.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  introdotto  dal  R    24.10.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    24.10.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26  La  domanda  di  svincolo  dallo    stato  di  patrizio  è    presentata  per  iscritto  all’Ufficio  patriziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  procedura  e   comunicazione  (art.  43  cpv.   1   lett.  c   legge)  Art.  27  1  L’Ufficio  patriziale  sottopone  all’assemblea,  rispettivamente  al Consiglio  patriziale,  la  domanda  di svincolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   del  legislativo   è   comunicata  all’interessato.  TITOLO  V  Rinuncia  e   riacquisto  dello  stato  di  patrizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rinuncia  allo   stato  di  patrizio  (art.  50  legge)  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  rinuncia  allo  stato  di  patrizio,  è    comunicata    per  iscritto  all’Ufficio    patriziale    che  informa  il   legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   rinuncia   ha   effetto  immediato   salvo  indicazione  contraria  dell’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riacquisto  dello  stato  di  patrizio  (art.  50  legge)  Art.  29  Il   riacquisto  dello    stato  di  patrizio,  avviene  conformemente    agli    articoli  24  e    25  del  presente  regolamento.  TITOLO  VI  Registro  dei  patrizi,  dei  votanti   e   dei  fuochi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allestimento  e   aggiornamento  registro  (art.  57  legge)  Art.  30  1  La  cancelleria  comunale  fornisce  gratuitamente  all’Ufficio  patriziale  i  dati    necessari  per  l’allestimento   e l’aggiornamento   del  registro   dei  patrizi,  dei  votanti  e   dei  fuochi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    inoltre  riservato  l’accesso  ai  dati  di  Movpop  secondo  l’art.  8  cpv.  1    e  3  della  legge  di  applicazione  della  legge    federale  sull’armonizzazione    dei  registri  e    concernente  la  banca  dati  movimento  della  popolazione  del  5  giugno    2000  e  l’art.  30  cpv.  1  del  regolamento  di  applicazione.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   patriziale  può  far  capo   ad  un  ente  esterno  di  pubblica  utilità  senza  scopo  di  lucro   per  l’allestimento  e l’aggiornamento  del  registro,  anche  mediante  accesso  ai    dati   di    Movpop,  secondo  le  condizioni  dell’art.  30   cpv.   4   del  regolamento   della   legge  di applicazione  della  legge   federale  sull’armonizzazione  dei  registri  e   concernente  il   controllo   degli  abitanti   e   la    banca   dati  movimento  della  popolazione    del  2    dicembre  2009.  Sono  riservate  le  competenze  dell’Ufficio  patriziale  secondo  gli  articoli  57,  58  e   59  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  TITOLO   VII  Del   coordinamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  coordinamento  (art.  129  cpv.   2   legge)  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione    di  cui  all’art.  129  della    legge    è    composta  da  6  membri  e    un  Presidente  nominati,  ogni  quattro  anni,  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   designa  pure  il   segretario  della  Commissione.  15  TITOLO   VIII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16  Art.  32  ...  17  TITOLO  IX  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  33  Il   regolamento  del   29   gennaio  1963  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  introdotto  dal  R    24.10.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  introdotto  dal  R    16.11.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   275.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Cpv.  modificato  dal   R    24.10.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Titolo   abrogato  dal  R    24.10.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  abrogato  dal  R    24.10.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  508.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  34  Il   presente  regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e degli   atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino   ed  entra  in    vigore   il   1°  gennaio  1995.  Pubblicato  nel  BU  1994  ,  547.