Regolamento della legge sugli aiuti allo studio
                            Regolamento  della   legge   sugli  aiuti  allo  studio  (RLASt)  (del  15  aprile   2015)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sugli  aiuti  allo  studio  del  23  febbraio   2015  (LASt),  decreta:  Capitolo   primo  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  1  1  Il  Dipartimento  dell’educazione,    della    cultura  e  dello    sport  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione  della  legge    sugli    aiuti  allo  studio  del  23    febbraio  2015  (di  seguito  legge)  e   delle  norme  esecutive  ad  essa  relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    decisioni  in  materia  di  concessione,  revoca,  trasformazione    e   restituzione  di  aiuti  allo  studio,  abbandono  di    crediti,  accertamento   e   modalità   di    rimborso  sono  di    competenza  dell’Ufficio   degli   aiuti  allo  studio  (di  seguito  ufficio).  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domicilio  determinante  Art.  2  1  Fa  stato  quale  domicilio  determinante  per   la    concessione  di    aiuti  allo  studio:  a)  civile  dei  genitori   o la residenza  dell’ultima  autorità  di  protezione  competente,  con  della  lett.  d);  b)  d’origine,  con    riserva  della    lett.    d),    per  i  cittadini  svizzeri  i  cui  genitori  non  sono  in  Svizzera,  per  i  cittadini   svizzeri  che  vivono  all’estero   senza  i loro  genitori  o   per  i  svizzeri  che  vivono  con  la loro  famiglia   all’estero,  ma   solo  per  studi   in    Svizzera;  c)   civile   per  i  rifugiati  e   gli  apolidi  maggiorenni  riconosciuti   dalla  Svizzera  i cui  genitori  all’estero   oppure  per  gli  orfani  maggiorenni;  d)  nel  quale  i   richiedenti  maggiorenni  prima  d’iniziare    la  formazione  per  la  quale  una  richiesta  hanno  avuto  il domicilio  per  almeno   due  anni  avendo  svolto,  dopo  aver  una  prima  qualifica  professionale,  un’attività     lucrativa  tale  da  garantirsi  finanziaria   dai   genitori  (art.  11  della   legge).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  genitori   non   hanno  il   loro   domicilio  civile  nello   stesso  cantone,  fa  stato  il   domicilio  civile  del  genitore  che  esercita  l’autorità  parentale,  oppure  il   domicilio  del  genitore  che   ha  detenuto  per  ultimo  l’autorità  parentale;   quando   questa  è   esercitata  congiuntamente  fa    stato  il  domicilio  del  genitore  che  in  modo  preponderante   convive  con   il  figlio  in    formazione  o   il domicilio  del  genitore  che   ha   esercitato  l’autorità  parentale  per  ultimo.  Se  i  genitori   si    sono  domiciliati   in    cantoni  differenti  dopo  la maggiore  età  del  richiedente,  fa  stato  il   cantone  di  domicilio  del  genitore  presso    cui  il   richiedente  ha  la  residenza  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  presenza  di    più  cantoni   d’origine,  fa    stato   quello  con  la    cittadinanza   più  recente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Una   volta  definito  il  domicilio  determinante,  lo    stesso  resta  valido   fino  alla  definizione  di    uno  nuovo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazioni  nel  secondario   II   fuori  Cantone  Art.  3  Gli  aiuti  allo  studio   per  formazioni  del  secondario  II   possono  essere  erogati  per  formazioni  in  altri   Cantoni   o   all’estero   solo   in presenza  dell’autorizzazione   alla  frequenza  e   al    riconoscimento  delle  spese  da  parte   del   Cantone  rilasciati  dall’autorità  competente.  Capitolo  secondo  Calcolo  e   criteri  determinanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costi  di  formazione  Art.  4  I  costi  di  formazione  di  cui  all’art.  7   della   legge   sono  determinati  sommando   i  seguenti  fattori:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Denominazione  modificata  come  da  RG  del  23  febbraio  2016;   in vigore  dal  1.5.2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)    vitale  definito  dalle  direttive  riguardanti  gli  importi    delle  prestazioni  assistenziali  emanate  dal  Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità   (di seguito   direttive   DSS)  per  richiedente   che  durante  la    formazione  vive   fuori  dall’abitazione   familiare;  b)  d’integrazione  definito  dalle    direttive  DSS  se  il    richiedente  è  coniugato,  o  vincolato  da  un’unione  domestica  registrata,    per  il   richiedente  che    durante    la  vive  fuori  dall’abitazione  familiare;  c)    per  l’alloggio  (importo  forfettario)  pari    alla  media  del  massimale  della  legge  e il coordinamento  delle   prestazioni  sociali   del  5   giugno  2000  (massimale  per  la quota  parte  di un  alloggio   occupato  da  tre  persone  nella   Regione  3;  2  d)  per  il   pranzo  fuori  casa  pari  a   fr.  2’000.–,  ritenuto  un  tragitto   casa-scuola  superiore  a  minuti;  e)  di viaggio  secondo  la modalità  più   conveniente   con  i mezzi  pubblici,  al massimo  di    fr.  per  studi  all’estero;  f)   scolastica,   al  massimo  di  fr.  2’000.–  per  studi  all’estero  e   per   la  frequenza  di  scuole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  g)    per  libri  e  materiale    scolastico    pari  a   fr.  500.–    per  scuole    di  grado    secondario  II   e  preparatorie  e   a   fr.  1’000.–  per  studi  di    grado  terziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Quota  di partecipazione  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  fine  di    calcolare  la    quota  di    partecipazione   della  famiglia  in    base  all’art.   8   cpv.  1   della  legge:  a)   vitale   e   il   supplemento  d’integrazione   sono   definiti  dalle  direttive  DSS;  b)  per  l’alloggio  (importo  forfettario)  per    le  unità  di  riferimento  composte  da    una  sola  è pari  al massimale  Laps   per  la    persona  sola,   quello   per  le    unità  di    riferimento  di    due  è   pari  al massimale  Laps  per  due  persone,  quello  per  le    unità  di riferimento  di    tre  o   più  è pari  al massimale  Laps  per   tre  o   più   persone   ritenuti   i  costi  della  Regione  2   per  le  che  vivono   in Svizzera  e   i  costi   della   Regione   3   per  le    persone  che   vivono  all’estero.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    genitori  divorziati,  separati  o mai  stati  sposati  appartenenti  a   due  economie   domestiche,  la  quota  di cui  all’art.   8   cpv.   2 della   legge  che  il  genitore  che   non  vive  con  il richiedente  destinare  a  quest’ultimo  corrisponde:  a)  per  il   genitore  che  vive  in  modo  indipendente  senza  il   legame  di  una  nuova  unione  b)  per  il genitore  risposato;  c)  per  il   genitore  che  ha   figli   dal  secondo  matrimonio;  il   restante  80%  è destinato  ai figli  dalla   nuova   unione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reddito  disponibile   di  riferimento  Art.  6  1  Nell’ambito    del  calcolo  del  reddito  di  riferimento  di  cui  all’art.  9  della  legge,  le  spese  professionali  sono  riconosciute  per   un  importo  annuo  forfettario  massimo  di    fr.  4’000.–  alle  unità  di  riferimento  nelle  quali  almeno  un  membro  esercita  un’attività  dipendente.  Se  la somma  dei  redditi  netti  conseguiti  con   l’attività  dipendente  è   inferiore   all’importo  forfettario,  le    spese  professionali  sono  riconosciute  unicamente  fino  all’ammontare  di    tale  reddito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  per  interessi   passivi  privati  ed  aziendali  sono  riconosciute  per  un   importo  annuo  forfettario  massimo  di    fr. 3’000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  provvisorio  Art.  7  1  Quando  non  è   ancora  disponibile  una  tassazione  determinante,   il   calcolo  può  essere  effettuato  provvisoriamente   sulla  base  dell’ultima  tassazione  disponibile   o dei  redditi   accertati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ciò  è   possibile  segnatamente:  a)  di    celebrazione  del  matrimonio,  registrazione   dell’unione   domestica  registrata,   divorzio,  per  sentenza  giudiziaria  o   di fatto,  scioglimento  dell’unione   domestica  registrata  o  b)  di persone  domiciliate  che,  al momento  dell’inoltro  della  richiesta,  non  dispongono  alcuna   tassazione  relativa   al    periodo   fiscale  determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dal  R    3.3.2021;  in vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,   84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  R    16.6.2021;  in    vigore   dal  18.6.2021  -  BU  2021,  193.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Lett.   modificata  dal  R    3.3.2021;  in vigore  dal  1.6.2021  -  BU  2021,   84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   abrogato   dal  R    10.4.2018,  in    vigore  dal  1.7.2018   -  BU  2018,   132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   abrogato   dal  R    10.4.2018,  in    vigore  dal  1.7.2018   -  BU  2018,   132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione  provvisoria  determina  il periodo  fiscalmente  determinante  o le  entrate  determinanti  che  saranno  alla  base  della  decisione  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indipendenza  economica   dai   genitori  Art.  7a  7  Il  salario  netto  mensile   corrisponde  a   un  reddito  annuo  netto  di  fr. 30’000.–  (fr.  2’500.–  netti  mensili  per  12  mensilità).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reddito  ipotetico  Art.  8  Nei  casi  di  cui  all’art.  12  cpv.    2  della  legge,  se  può  essere  ragionevolmente  pretesa  un’attività  lavorativa,  è   computato   un  reddito  netto  annuo  di    fr.  30’000.–  per  un’occupazione  a tempo  pieno  oppure   di    fr.  15’000.–   se  a   metà  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partner  conviventi  Art.  9  La  convivenza   è   considerata  stabile  se,  alternativamente:  a)   figli  in    comune;  b)  procura  gli  stessi  vantaggi  di    un  matrimonio;  c)  dura  da  almeno  sei  mesi.  Capitolo  terzo  Sostegni   allo  studio  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestiti  di  studio  Art.  9a  9  In  deroga  all’art.   16  cpv.   4   della   legge,  tenuto  conto  dei  costi  di    formazione  riconosciuti,  può  essere   riconosciuto   il   prestito  di    studio  per  un   importo  che  considera  solo  metà  dell’importo  a  disposizione  della  famiglia  per  il finanziamento  dell’istruzione  dei  figli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  calcolo   per  l’assegno  di  riqualificazione  professionale  Art.  10  Oltre  ai  parametri  di  cui  all’art.  5  cpv.  1,  le  spese  per  l’esercizio  professionale  dell’eventuale  coniuge,   partner  registrato  o   partner  convivente   sono  quelle  definite   dalla  tassazione  determinante.  Capitolo  quarto  Sostegni  della  formazione  professionale  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preavvisi  vincolanti  Art.  11  1  Per   la concessione  dell’aiuto  sociale   speciale  di cui  all’art.   24  della  legge   è necessario  il  preavviso  positivo  di    una  commissione  composta  dai  direttori  dalla  Sezione  delle   scuole   comunali,  dalla  Sezione  dell’insegnamento  medio  e dell’Ufficio  dell’aiuto  e della   protezione  del  Dipartimento  sanità  e socialità.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’accertamento  della  necessità  di  uno  studio    fuori  Cantone  per  gli  sportivi    d’élite  e    i  talenti  artistici  è   necessario  il   preavviso  positivo   del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  provvisoria  per   l’aiuto  al    perfezionamento  professionale  Art.  12  1  Se  la  formazione  per  il   perfezionamento  professionale  si  svolge  nell’arco  di  più  anni  scolastici,  la decisione  inerente  l’aiuto  è   provvisoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione  sarà   resa  definitiva  solo   dopo  che  il richiedente  avrà  completato   la  frequenza   della  formazione  durante   tutta  la    sua   durata,   secondo  il  calendario  del  corso,  e   potrà  documentare  di    aver  ottenuto  il certificato  di studio  previsto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   situazione  finanziaria  sarà  valutata  durante  tutto   il periodo  della  formazione.  Ogni  inizio  d’anno  scolastico  il   richiedente  dovrà  perciò   trasmettere   all’ufficio   l’attestato   di    frequenza  e documentare  la  sua  situazione  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Qualora  non   vi   fossero  le    condizioni  per  confermare  il  diritto  all’aiuto,  segnatamente  a   seguito  della  mutata  situazione  finanziaria,  oppure  qualora  il  richiedente  interrompa  la   frequenza  della  formazione,  oppure  ancora    non  ottenga  il   certificato  finale,  la  decisione  provvisoria  potrà  essere  riconsiderata,  con  l’eventuale  revoca  dell’aiuto  e successiva  richiesta  di    restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dal  R    1.7.2015;  in    vigore   dal  3.7.2015  -  BU  2015,  384.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Capitolo  modificato  dal  R    10.4.2018;   in vigore  dal  1.7.2018  -  BU  2018,   132.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art.  introdotto   dal  R    10.4.2018;  in    vigore  dal  1.7.2018   -  BU  2018,   132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Capitolo   modificato  dal  R    10.4.2018;   in    vigore   dal  1.7.2018   -  BU  2018,   132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    13.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  - BU  2017,  463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Minimo  vitale   per   il   calcolo  dell’aiuto  al    perfezionamento  professionale  Art.  13  Il   minimo  vitale  e   il   supplemento  d’integrazione   sono  definiti  dalle  direttive   DSS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scambio  individuale   di allievi  Art.  13a  12  È  riconosciuta  la  metà    della    spesa  dell’alloggio  in  base  all’importo    comunicato  dal  Servizio  mobilità  e   scambi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazioni  terziarie   sociosanitarie  riconosciute  Art.  13b  13  Le  formazioni  riconosciute  di    cui  all’art.  32b  cpv.   3   della   legge   sono  elencate   nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  calcolo   per  l’assegno  di  formazione  terziaria  sociosanitaria  Art.  13c  14  Oltre  ai  parametri  di  cui  all’art.  5  cpv.  1,  le  spese  per  l’esercizio  professionale  dell’eventuale  coniuge,   partner  registrato  o   partner  convivente   sono  quelle  definite   dalla  tassazione  determinante.  Capitolo   quinto  Aiuti   particolari  15
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta
                            Art.  14  La  richiesta  di  aiuto  allo  studio    è  presentata    mediante  l’apposito  formulario  dal  richiedente  e   dev’essere  sottoscritta,  oltre  che  dal  richiedente,  anche  dai  suoi  genitori,  dall’eventuale  coniuge,  partner  registrato  o  partner  convivente  e  altro  rappresentante  legale.    Se  il   richiedente  è  minorenne,  la  richiesta  è    presentata  in  sua  vece    dai  suoi  genitori  o  da  chi    ne    detiene  l’autorità  parentale  oppure,   in caso  di    tutela,  dal  tutore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazione  dei  dati  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo   scopo   di    garantire  l’elaborazione  razionale  dei  dati,  l’ufficio  riceverà,  singolarmente  mediante  liste  o  su  supporti  elettronici,  i   dati  necessari  all’esecuzione    dei  propri  compiti.  Essi  possono  essere  resi  accessibili  anche  mediante  una  procedura  di    richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola  non  è   previsto  un  accesso  diretto  ai  dati  fiscali,  che    sono  forniti  tramite  un’interfaccia  realizzata  dal  Centro   sistemi   informativi  secondo  le indicazioni  della  Divisione  delle  contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   l’inoltro  della  richiesta  l’ufficio  è   autorizzato  a   consultare  i dati  fiscali  necessari  a determinare  il  diritto  alla   prestazione.  Capitolo  sesto  Procedura  16
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione
                            Art.  16  1  È  istituita    la  Commissione  sugli    aiuti  allo    studio,  composta  da  5  membri  nominati  dal  Dipartimento,  la    quale:  a)  il controllo  generale  sulle  finalità  e   sull’efficacia   degli  aiuti  allo  studio  riferendo  le    proprie  periodicamente   al    Dipartimento  e   al    Consiglio  di    Stato;  b)   su  richiesta  le    istanze  competenti  nell’esame   di    casi  particolari;  c)  per  quanto  possibile  le    sinergie  tra  gli  aiuti  allo  studio  pubblici  e quelli  erogati  dai  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   resto  l’attività  della  Commissione  è   disciplinata  dalle  norme  del  regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi   di    lavoro  e le    rappresentanze   presso   enti  di    nomina  del  Consiglio  di    Stato  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  maggio  2008.  Capitolo  settimo  17  Norme  finali   e   transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  e   transitoria  Art.  17  Il   regolamento  delle  borse  di studio   del  17  aprile  2012  è   abrogato.  Rimane  applicabile  per  il   solo   anno  scolastico  2015/2016  l’art.  34  relativo  al prestito  speciale  di transizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    11.5.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  -  BU  2022,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dal  R    11.5.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  -  BU  2022,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  introdotto  dal  R    11.5.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  -  BU  2022,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Capitolo   modificato  dal  R    10.4.2018;   in    vigore   dal  1.7.2018   -  BU  2018,   132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Capitolo   modificato  dal  R    10.4.2018;   in    vigore   dal  1.7.2018   -  BU  2018,   132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Capitolo   introdotto  dal  R    10.4.2018;   in vigore  dal  1.7.2018  -  BU  2018,  132.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  18  Il    presente  regolamento,  insieme  al  suo  allegato  di  modifica  di  altri  regolamenti,  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli   atti   esecutivi  ed   entra  in    vigore  il 1° giugno   2015,  con  effetto   per  l’anno  scolastico  2015/2016.  Pubblicato  nel   BU  2015  ,  195.  Allegato  18  (art.  13b)  Formazioni  riconosciute  Scuola  Formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Scuola specializzata superiore  in cure infermieristiche  Infermiere/a dipl. SSS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Scuola specializzata superiore  in cure infermieristiche  Soccorritore/trice dipl. SSS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Scuola specializzata superiore  medico-tecnica Lugano  Tecnico dipl. SSS di sala operatoria SSS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Scuola specializzata superiore  medico-tecnica Lugano  Specialista in attivazione dipl. SSS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Scuola specializzata superiore  medico-tecnica Locarno  Tecnico dipl. SSS in analisi biomediche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Scuola specializzata superiore  medico-tecnica Locarno  Tecnico dipl. SSS in radiologia medica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Scuola specializzata superiore  medico-tecnica Lugano  Podologo/a dipl. SSS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Scuola universitaria professionale della  S  vizzera italiana  Bachelor in cure infermieristiche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Scuola universitaria professionale della  S  vizzera italiana  Bachelor in fisioterapia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Scuola universitaria professionale della  S  vizzera italiana  Bachelor in ergoterapia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Allegato  introdotto  dal   R    11.5.2022;  in    vigore  dal   1.6.2022  - BU  2022,  128.