Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
                            Regolamento  di applicazione  della  legge  sulle  imposte  e tasse di  circolazione  dei   veicoli  a  motore  del  1°  dicembre   1992  (stato   1° gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sulle  imposte   e   tasse  di circolazione  del  9   febbraio  1977   e   relative  modifiche,  decreta:  TITOLO   I  Imposte  di  circolazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  1  Il  Dipartimento  delle    istituzioni,  Sezione  della  circolazione  (in  seguito:  Sezione  circolazione)  è   l’autorità   competente   a prelevare  le    imposte   di    circolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Standard  minimi  Art.  1a  1  1  Alle    imposte    di  circolazione  delle  automobili  il   cui  codice  di  emissione  è    B00  o  equivalente  che  non  sono  classificate   come  veicoli  d’epoca,  è   applicato  un   supplemento   del  40%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  lle imposte di circolazione delle automobili il cui codice di emissione è B01 o equivalente e che non  s  ono classificate come veicoli d’epoca, è applicato un supplemento del 20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Emissioni  di  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  1b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  valore  di  emissione  di  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  determinante    è   quello  figurante    sull’approvazione  del  tipo,  rispettivamente  sulla  scheda  tecnica.  Se  sul  documento  figurano  più  misurazioni  fa  stato  quella  in  base  al  ciclo  WLTP.  Per  casi    particolari    la  Sezione    della    circolazione  può  emanare  direttive  per  il   calcolo  delle  emissioni  di    CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   modifica  dell’imposizione  è   sempre  possibile  sulla   base  di nuovi  elementi   accertati.  Art.  1c  ,  1d  ,  1e  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  1f  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  dall’imposta   di circolazione  Art.  2  La  Sezione  circolazione  concede  l’esonero   parziale  o totale   dell’imposta   di    circolazione  per  i veicoli:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  a)   Stato  b)   Corpi  pompieri  c)  alla  protezione  civile  d)   Corpi  di    polizia  comunale  e)   posti  consolari  -   consoli   generali,  consoli,  vice-consoli  o   agenti  consolari  di carriera  -    impiegati  consolari  di  carriera,  in  possesso  della  carta  d’identità  rilasciata  dal  federale   degli   affari  esteri  f)   infermi  di    modeste  condizioni  finanziarie  g)   Associazioni  samaritane  destinate  al    servizio  di    autoambulanze  h)   Società  di salvataggio  destinate  agli   interventi   di    pronto  soccorso  i)  Enti  o   Associazioni  senza  scopo  di    lucro  destinati  a servizi  di    pubblica   utilità
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in  vigore  dal  1.1.2014  -   BU  2013,    548;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  659.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  modificato    dal  R    21.12.2022;  in  vigore  dal    1.1.2023  -  BU  2022,    325;  precedenti    modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  659;  BU   2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.   abrogati   dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU   2013,   548;   precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                659.
4
                            Art.   abrogato   dal  R   21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,   325;   precedenti  modifiche:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            659;  BU  2013,   548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Frase  modificata  dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014   -  BU  2013,   548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)    con  tecniche  di  trazione  o  combustibili  alternativi  che  permettono  una  migliore  energetica  ed  ambientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tecniche  di  trazione   o combustibile  alternativi  Art.  2a  7  1  I  seguenti  tipi    di  veicoli,  ad  eccezione  delle    automobili  e    delle    automobili  pesanti  immatricolate  a   partire  dal  1° gennaio  2009,  sono  esonerati   dall’imposta  di circolazione:  a)  elettrici,   al    100%;  b)  ibridi  con  elettrico,  al    50%;  c)  a   gas  naturale  o   GPL    la  cui  prima  immatricolazione  è   successiva    al  31  dicembre  al    25%.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’imposta  di base   dei   veicoli   ibridi  viene   calcolata  secondo  la potenza  più  elevata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Infermi  di  modeste   condizioni  finanziarie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Definizione  Art.  3  Sono  considerati  infermi  di    modeste  condizioni   finanziarie,   secondo   l’art.  6   lett.   c)    della  legge,  quelle  persone   che  a causa  di  una  menomazione  o durevole  infermità  necessitano   per  i  loro  spostamenti    di  un  veicolo  a   motore  ed  il   cui  reddito  determinante    non  supera  i  limiti  per  il  diritto  ai    sussidi  stabiliti  dalla  legge  cantonale  sull’assicurazione  obbligatoria  contro  le    malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Istanza  e   documentazione  Art.  4  Chi  intende  beneficiare  dell’esonero   per  il proprio  veicolo  deve  presentare  istanza  su  apposito  formulario  alla  Sezione  circolazione,  allegando:  a)   certificato   medico  attestante  l’infermità  del  richiedente  nonché   la    sua   necessità  di    dover  per  normali    suoi    spostamenti  del  mezzo    di  locomozione  per  il   quale    ha    chiesto  b)   dichiarazione  della  competente  Cassa  Malati  attestante  che   il   richiedente  beneficia  dei  previsti   dalla   legge  cantonale   sull’assicurazione   obbligatoria  contro  le malattie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Targhe  temporanee
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Imposta   di  circolazione  Art.  4a  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    il   rilascio  delle  licenze  e    targhe    temporanee  sono  previste,  oltre  ai  premi  per  l’assicurazione  obbligatoria   ed  un  importo  di    base  di    fr.  30.--,  le    seguenti  imposte   di    circolazione:  Per  la  durata  di  Motoveicoli  /  macchine  da  lavoro  Autoveicoli  peso  sino  a  35   q   a pieno  carico  Autocarri  /  autobus  del  peso  oltre  35  q   a pieno  carico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24   ore  fr.  10.-  fr. 25.-  fr.  30.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48   ore  fr.  15.-  fr. 30.-  fr.  45.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72   ore  fr.  20.-  fr. 35.-  fr.  60.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96   ore  fr.  25.-  fr. 40.-  fr.  75.-  Per  un   ulteriore  periodo   di 24  ore,  oltre   le    96  ore  fr.  15.-  fr. 30.-  fr.  45.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   licenze  e   le  targhe  temporanee  per  i  veicoli  agricoli   sono  esenti  da  imposta   di  circolazione.  Per  i  rimorchi  è   dovuta  l’imposta  di  circolazione    stabilita  per  il  veicolo    trainante.  Non  è  tuttavia  prelevato  il   premio  per   l’assicurazione  responsabilità  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  importi   di    cui   al cpv.  1 devono  essere  versati   al    momento  del  ritiro  delle   targhe.  Se  il   rilascio  avviene  da  parte  di    una  polizia  comunale  l’importo  della  tassa  base  spetta  al    Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Deposito  di  garanzia  Art.  4b  10  1  Chi  chiede  la    licenza  temporanea  deve  depositare  fr.  200.  –   a   titolo  di garanzia:  11  a)  se  si    tratta   di viaggi   in Svizzera;  b)  se  si    tratta   di viaggi   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   modificata  dal  R    11.11.2008;  in vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2008,  659.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in  vigore  dal  1.1.2014  -   BU  2013,    548;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  659.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dal  R    21.12.2022;  in    vigore   dal  1.1.2023   -  BU  2022,   325.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art.  introdotto   dal  R    23.12.1996;  in    vigore  dal  1.1.1997  -  BU  1996,   505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dal  R    23.12.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Frase  modificata  dal   R    19.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   somma  depositata  è restituita  integralmente  soltanto  se  le    targhe  sono  consegnate  alla  data  della  loro  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Supplementi  Art.  4c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  non  restituisce  le  licenze  e  le  targhe  di  controllo  temporanee  entro  il   termine  stabilito,  è   tenuto  a   versare  i  supplementi  dell’imposta  di circolazione  e   del  premio  di assicurazione  come  previsto   dall’art.  21  cpv.  2   OAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  licenza  e    le  targhe    di  controllo  scadute  non  sono  restituite,    la  Sezione  circolazione,  provvede  al    loro  formale  annullamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Perdita  o   furto  Art.  4d  13  1  In  caso   di    perdita  o di    furto   di    una  o di    ambedue   le    targhe,   il   detentore  deve  notificare  il  fatto  all’autorità  di    rilascio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dall’importo  del   deposito  è dedotta  la    somma   di    fr. 100.--  per  spese  di    procedura,  di    annullamento  e  di ristampa.  TITOLO   II  Tasse  di  circolazione  CAPITOLO   I  Disposizioni  concernenti  i  conducenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  concernenti  i  conducenti,  competenza  e   importi  Art.  5  14  La  Sezione   circolazione  riscuote  le    seguenti  tasse:  a)  Esami  di    guida  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Esame  teorico  -  scritto    30.–  -  scritto  (OAut)    60.–  -  in    forma   singola  15    60.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  pratico  -  cat.  A,  A1    80.--  -  cat.  B,  BE,  B1,  C1E,   DE,   D1E,  F,  trasporto  professionale  di    persone  con  veicolo  leggero  100.--  -  cat.  C, C1,  D,  D1,   CE,   Filobus  16  180.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Esame  di guida  di    controllo:  supplemento  in    aggiunta   alla  tassa  base  prevista  alla  cifra  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Supplemento  per  esame  effettuato  fuori   sede,   in  aggiunta  alla   tassa  base   prevista   ai    punti  2   e 3  da  20.--  a   100.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Test  attitudinale  per   ammissione  alla   ripetizione   di    esami  130.–  17  b)  Licenze  di    condurre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Apertura  incarto:    20.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Rilascio:  19  –   della  licenza  per  allievo  conducente     50.–  –   della  licenza  di    condurre     60.–  –   del   permesso   internazionale  di    condurre  o   rinnovo     50.–  –   della  licenza  per  allievo  conducente  o   della  licenza   di  condurre  in    sostituzione  di una  licenza   di    altri   Cantoni  o  federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    23.12.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dal  R    23.12.1996;  in vigore   dal  1.1.1997  -  BU  1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art.   modificato  dal  R    25.11.2008;  in vigore  dal  1.1.2009  -  BU  2009,  678;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  505;  BU   2003,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cifra   modificata   dal  R    12.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013   -  BU  2012,  586;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cifra   modificata   dal  R    13.11.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014   -  BU  2013,  450;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dal  R    18.3.2003;   in vigore  dal  1.4.2003  -  BU   2003,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   del   certificato  di capacità  per  conducenti     35.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Conversione  di    una  licenza  estera  ed  emissione:  20  –   della  licenza  di    condurre  150.–  –   della  licenza  di    condurre  (categorie  professionali)  200.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Rilascio  di    un’ulteriore  licenza  di    condurre  (duplicato  o  modifica,  ad  eccezione  del  cambiamento  di    indirizzo)    30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Emissione  di    un  duplicato   della   licenza  per  allievo  conducente    30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Modifica  della  licenza  per  allievo  conducente  o   del  permesso  internazionale  di condurre,  ad  eccezione   del  cambiamento  di    indirizzo    10.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Aggiunta  nella   licenza  di    condurre  svizzera  di una  o   più  categorie  supplementari  sulla   base  di una   licenza   estera    60.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  c)  Libretti  di    lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Rilascio  del  libretto   di    lavoro  23    20.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Decisione  ed  emissione  della  dispensa  di    compilazione  (art.  19  OLR)    30.--  CAPITOLO  II  Disposizioni  concernenti  i  veicoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  concernenti  i  veicoli,  competenza  e   importi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Sezione  circolazione  Art.  6  La  Sezione   circolazione  riscuote  le    seguenti  tasse:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Esami  dei   veicoli  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Ciclomotore    20.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Motoveicolo    35.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Motoleggera    35.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3a.  Triciclo  e   quadriciclo  a motore    40.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3b.  Slitta  a motore    60.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Monoasse    30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Monoasse  agricolo    30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Autoveicolo  leggero  (art.  11  cpv.  3 prima   frase  OETV)    80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Autoveicolo  pesante  (art.  11   cpv.  3   prima  frase  OETV)  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Automobile    80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Furgoncino    80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Autobus  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Autofurgone    80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Autocarro  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  Carro  a   motore    70.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Carro  a   motore  agricolo    40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  Trattore  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  Trattore  agricolo    40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.  Trattore  a   sella  leggero    80.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.  Trattore  a   sella  pesante  150.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.  Autoarticolato  leggero  170.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Autoarticolato  pesante  210.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Cifra  modificata  dal  R    25.11.2008;  in    vigore  dal   1.1.2009  - BU  2008,  678.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Lett.  modificata  dal  R    23.12.2014;  in vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,  596;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  505;  BU   2008,  678;  BU  2012,  586.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.  Autosnodato  210.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.  Macchina  semovente  130.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.  Carro  di    lavoro    90.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.  Carro  di    lavoro  agricolo    90.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.  Veicolo  agricolo  combinato    40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.  Rimorchio  trainato  da  motoveicolo  o da  motoleggera    30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.  Rimorchio  trainato  da  veicolo  leggero    50.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.  Rimorchio  trainato  da  veicolo  pesante    80.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.  Semirimorchio    80.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.  Supplemento  di    tassa  per  il   collaudo   di    un  veicolo  speciale,  di    un  veicolo  non   omologato  o   parzialmente  omologato  o   che  ha  subito  delle  aggiunte   o  modifiche,  secondo  il   genere  del  veicolo  e   il tempo  consacrato  da  20.--  a   500.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30a  Supplemento  di    tassa  per  il   collaudo   di    un  veicolo  importato,  esonerato  dall’approvazione   del  tipo,  non  al  beneficio  di    privilegi  doganali,  secondo  il   genere  del  veicolo  e   il   tempo   consacrato  da  20.--  a   500.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.  Supplemento  di    tassa  per  il   collaudo   di    un  veicolo  cisterna  adibito  al    trasporto  di merci  pericolose  50.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31a  Supplemento  per  collaudo  effettuato  fuori  sede,  in  aggiunta  alla   tassa  base   prevista   ai    punti  da  1   a 29  da  20.--  a   100.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32.  Misurazione  dei  rumori   o   controllo  dei  gas  di scarico  o  del   fumo,  secondo  il   genere  del  veicolo  ed  il   tempo  consacrato  da  20.--  a   500.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33.  Prova  di    frenaggio,  di    accelerazione,  di  decelerazione,  taratura  del   tachimetro,  ripartizioni  supplementari  di peso  o altri  controlli   tecnici  secondo  il  genere  del   veicolo,  le    apparecchiature  utilizzate   ed  il  tempo  consacrato  da  20.--  a   500.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34.  Ogni  pesatura  di    controllo    10.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35.  Conferma  di    riparazione  25  20.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36.  Conversione  tardiva   della   conferma   di    riparazione  in collaudo  26  20.--  b)  Licenza  di    circolazione  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Rilascio:  -  della  licenza  di    circolazione,  della  licenza  di circolazione  collettiva  o   della  licenza  di circolazione   per  un  veicolo  di  riserva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.--  -  del  certificato  internazionale  per  autoveicolo,  rimorchio,  semirimorchio  o   rinnovo    40.--  -  della  licenza  di    circolazione  per  ciclomotori  28    20.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Rilascio:  -  del  certificato  di    capacità   per  conducenti  29    35.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Sostituzione  o   emissione  di un  duplicato:  -  della  licenza  di    circolazione,  della  licenza  di circolazione  collettiva,  della  licenza  di    circolazione  per   un  veicolo  di  riserva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.--  -  della  licenza  di    circolazione  per  ciclomotori    15.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Modifica  della  licenza  di circolazione,  della   licenza  di  circolazione  collettiva,   della  licenza  di    circolazione  per  un  veicolo  di  riserva   o della  licenza   di    circolazione  per  ciclomotori  ad
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cifra  introdotta  dal  R    19.12.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cifra  introdotta  dal  R    19.12.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.  modificata  dal  R    21.12.2016;  in  vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,   521;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cifra  modificata  dal  R    13.11.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cifra  modificata  dal  R    19.10.2011;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            eccezione  del  cambiamento  di    indirizzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.–  c)  Targhe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Rilascio:  -  di    una   coppia  di    targhe  o relativa  ristampa    40.--  -  di    una   targa  singola  o relativa  ristampa    20.--  -  di    una   targa  di ciclomotore    10.--  -  di    targhe  CC  (tassa   d’uso)    30.--  -  di    targhe  depositate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a  ...  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1b  Per  la ristampa  urgente  di    una  targa  viene   percepito  un  supplemento  di    fr.  30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cessione  delle  targhe,  all’interno  della   famiglia  (coniugi,   partner  registrati,  fratelli,   discendenti   in linea  retta)  supplemento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.–  Cessione  delle  targhe,  negli   altri   casi  supplemento  di  120.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1d  Proroga  del  periodo  di deposito  della  targa,  all’anno  35  50.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1e  Mancato  ritiro  di    una  targa  acquistata  all’asta  o   a  prezzo  fisso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  da  50.--  a   200.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  e   decisione   concernente   il   sequestro  di    targhe  100.--  d)  Tassa  di    prima  immatricolazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Tassa  per  ogni  veicolo  alla  prima  immatricolazione  37     30.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  e)  Permessi  speciali  Permesso  unico  Fr.  Permesso  duraturo  annuale  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Tassa  base  per  l’emissione  di    un  permesso  speciale  in    deroga  alle  indicazioni  stabilite   dalle  leggi  o   segnali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.--  80.--  Nel  caso  si    rendesse  necessario  un  esame  tecnico,  la  Divisione  delle  costruzioni   preleva,  per  ogni  singolo  permesso:  -  casi  semplici   (esame  segnaletica,  geometria,  presenza  cantieri)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.--  -  casi  da  approfondire  (portanza  strutture   stradali)  300.--  2000.--  -  in    casi   particolari  e   complicati,   come   pure  per  gli  eventuali  riesami  tecnici  in casi  di permessi   annuali,  verranno  fatturati   i  costi   effettivi  in    base  al    tempo  impiegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Alla  tassa   base  sono  aggiunte  in    modo  cumulativo  le  seguenti  tasse:  -  per  la lunghezza    40.--  240.--
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Cifra   modificata   dal  R    21.12.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017   -  BU  2016,  521;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008,  678.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cifra  modificata  dal  R    13.11.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cifra  abrogata  dal  R    3.5.2017;  in    vigore   dal  5.5.2017  -  BU  2017,   128;   precedente  modifica:   BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                505.
                            33  Cifra   modificata   dal  R    25.11.2008;  in    vigore   dal  1.1.2009   -  BU  2008,  678;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cifra   modificata   dal  R    21.12.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017   -  BU  2016,  521;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996,  505.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cifra  introdotta  dal  R    3.5.2017;  in vigore  dal  5.5.2017  -  BU  2017,   128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cifra   modificata   dal  R    19.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019   -  BU  2018,  472;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  128.
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Cifra  modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal   1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38   Cifra   abrogata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017  - BU  2016,  521.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cifra  modificata  dal  R    10.6.2005;   in vigore  dal  17.6.2005  - BU  2005,  192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  per  la larghezza    50.--  300.--  -  per  l’altezza    50.--  300.--  -  per  il peso    50.--  300.--  -  per  la pressione  sugli   assi  100.--  -  per  lo sbalzo  anteriore    40.--  240.--  -  per  lo sbalzo  posteriore    40.--  240.--  -  per  il permesso   festivo    10.--    60.--  -  per  il permesso   notturno    20.--  360.--  -  per  le altre  eccezioni  non  elencate  40    10.--    60.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Rilascio  di    un  permesso  speciale:  -  per  gatto  delle  nevi  o motoslitta  20.--  -  per  veicoli  agricoli   equipaggiati  di    calla  neve  20.--  -  per  veicoli  allegorici  20.--  -  per  veicoli  d’epoca  20.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Modifica,  sostituzione  del  permesso   speciale  o  emissione  del  duplicato  durante  la    validità   del  permesso  30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Imprese  o   organizzazioni  private  Art.  7  Nell’ambito  della  loro    delega    per  gli  esami    successivi,    le  imprese  o    organizzazioni  riscuotono  la  tassa  corrispondente     al  genere  di  veicolo  collaudato  fissata  nel  presente  Regolamento.  TITOLO  III  Disposizioni  diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  diverse,  competenza  e   importi  Art.  8  La  Sezione   circolazione  riscuote  le    seguenti  tasse:  a)  Maestri  conducenti  e   scuole   di    guida  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  di controllo  per   maestro  conducente  300.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Omologazione  di    una  sala  di teoria  200.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Ispezione  periodica  o supplementare   di    una  scuola  di guida  fino  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.--  43  b)  Informazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Informazioni  sull’identità   del  detentore  di una  targa  o del  suo  assicuratore  5.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Altre  informazioni  10.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Abbonamento  forfettario   annuale  per  la    fornitura  di  informazioni  alle  compagnie   di    assicurazione  o  professionali  del  ramo,  secondo  contratto  da  10.--  a   10000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Ricerche,  analisi,  programmazioni  diverse,  statistiche  e   altre  comunicazioni  analoghe,  secondo  i  mezzi  utilizzati  ed  il   tempo  consacrato  da  10.--  a   3000.--  c)  Tasse  diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Esame  e   decisione   concernente   una  manifestazione  sportiva  o   altro,  soggetta  ad  un’autorizzazione  secondo  l’art.   52  LCS  da  50.--  a   1000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Esame  e   decisione   concernente   il   rilascio  della  licenza  di    circolazione   collettiva  con  targhe  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cifra  modificata  dal  R    19.10.2011;  in    vigore  dal   1.1.2012  - BU  2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Cifra  abrogata   dal  R    17.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cifra  modificata  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  548.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Sopralluogo  alla  sede  di    un’azienda  che  ha  fatto  richiesta  della  licenza  di circolazione  collettiva  con  targhe  professionali  o   che  è già  titolare  di tale  licenza  e   targhe  100.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Perizia  ordinata  dall’autorità  giudiziaria  penale  da  100.--  a   10000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Dichiarazioni,  autorizzazioni  ed  attestazioni   diverse  da  10.--  a   100.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Tassa  di    richiamo     20.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Fotocopie  diverse,  per  pagina  -.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Corsi  di    formazione  45  da  50.--  a   1000.--  Art.  8a  46  Per  i  compiti   previsti  all’art.  23  del  Regolamento  della  legge  cantonale  di    applicazione  alla  legislazione  federale  sulla   circolazione  stradale  del  2   marzo   1999,   l’Area  del  supporto  e   del  coordinamento  della  Divisione  delle  costruzioni  preleva   le    tasse  e   fattura  le spese  seguenti:  a)   tassa  di    esame  da   un  minimo   di fr.  50.--  ad  un  massimo  a   dipendenza  della  dell’incarto;  b)  alla   tassa  di  cui  alla  lettera  a),  per  casi  particolarmente   difficoltosi  nei  quali  si  necessari  sopralluoghi,  trasferte,  perizie   ecc.,  possono  essere   messe  a   carico   del  le    spese   effettive   in    base  al    tempo  impiegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  mancata   presentazione  Art.  9  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    la  mancata  presentazione,  senza  valida    giustificazione,  agli  esami    di  guida  ed  agli  esami   dei   veicoli,  può  essere  riscossa  l’intera  tassa  dovuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in    cui  gli  esami  di guida  o   gli  esami  dei   veicoli  non  possono  essere   svolti   per  cause   da  ascrivere  all’utente,  può  essere   riscossa   l’intera   tassa  dovuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  l’allestimento  della  licenza   di  condurre  Art.  10  1  All’emissione  della  licenza  per  allievo  conducente  viene   riscosso  l’importo  totale   delle  tasse  corrispondenti     alla     procedura     completa  per  l’ottenimento  della  categoria  scelta  dall’interessato  (rilascio  della  licenza  per  allievo  conducente,  esame  teorico,  esame  pratico,  rilascio  della   licenza  di    condurre).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’interessato  non   completa  la    procedura  per  l’ottenimento  della   licenza  di    condurre  desiderata,  su  esplicita  richiesta    gli  viene  restituita    la  somma  corrispondente  alla  differenza    tra  l’importo  iniziale  versato  e la    somma   delle   tasse  per  le    prestazioni   ricevute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  permessi  speciali  duraturi  Art.  11  1  La  tassa  annuale   per  permessi   speciali   è   prelevata  in dodicesimi,  proporzionalmente  ai  mesi  che   intercorrono   dal  rilascio  del  permesso  alla   fine  del  periodo  di    computo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   frazioni  di    mese  contano  per  mese   intero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  della  tassa  Art.  12  1  In  caso  di    restituzione  anticipata  del  permesso  speciale,  è rimborsato  l’importo  della  tassa  annuale  corrispondente  al    periodo  durante  il  quale  il  veicolo  non  necessita  più  del  permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tassa  base  e le    frazioni  di    mese  non  sono  bonificate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  dalle  tasse  Art.  13  1  È  concesso   l’esonero  dalle   tasse  per  i  veicoli:  a)   Stato;  b)   Corpi  pompieri;  c)  alla  Protezione  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   concesso  l’esonero  delle   tasse  per  il   rilascio  del  permesso  speciale  per  i  veicoli  di    enti   privati  chiamati  ad  intervenire   da   parte   di un’Autorità   cantonale.  TITOLO  IV  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44   Cifra   modificata  dal  R    21.12.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2016,   521.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Cifra  introdotta  dal  R    19.10.2011;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2011,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dal  R    10.6.2005;  in    vigore   dal  17.6.2005  -  BU  2005,  192.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dal  R    13.11.2013;  in    vigore  dal   1.1.2014  - BU  2013,  450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  14  Il   presente   regolamento  abroga  il regolamento   di    applicazione  alla   legge  sulle   imposte  e  tasse   di circolazione  dei   veicoli   a   motore  del  26  giugno   1984  e successive   modifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  15  Il   presente  regolamento  è    pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e    degli  atti  esecutivi  ed  entra  in vigore  il   1°  gennaio  1993.  Pubblicato  nel   BU  1992  ,  407.  ALLEGATO  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Allegato  abrogato  dal  R    21.12.2022;  in vigore  dal  1.1.2023  - BU  2022,   325;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  548;  BU   2016,  522;  BU  2017,  479;  BU  2018,   472.