Legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19
                            Legge  di  applicazione  per   i  casi  di  rigore  della  legge   COVID-19  1  (del  25  gennaio  2021)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  23  dicembre   2020  n.    7948  del  Consiglio  di Stato,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  L  a presente legge disciplina i finanziamenti concessi nei casi di rigore alle imprese che, a  c  ausa  della  natura  delle  loro  attività  economiche,  sono  particolarmente  colpite  dalle  conseguenze  d  ell’epidemia di COVID-19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non   regolato  nella  presente  legge  vale  quanto  stabilito  dalla  legge   federale  sulle   basi  legali  delle  ordinanze  del  Consiglio  federale  volte  a    far    fronte    all’epidemia  di  COVID-19    del  25  settembre  2020  (legge  COVID-19)  e   dalle   ordinanze  sui  provvedimenti  per  i  casi  di rigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  Il   Consiglio  di Stato:  a)  le    norme   di    esecuzione  e   designa  le    autorità  competenti  per  lo svolgimento  dei  compiti  al    Cantone  dalle  norme   federali;  b)   il   contratto  con  la    Segreteria  di    Stato   dell’economia  (SECO);  c)    un  accordo  con    la  cooperativa  di  fideiussione  CFSud  per  la  gestione  amministrativa  fideiussioni;  d)  i  contenuti   minimi  e   la    forma  della  verifica,  che  l’impresa   di    revisione  con  abilitazione  (Autorità  federale  di sorveglianza  dei  revisori)  è   tenuta  a svolgere;  4  e)  un  gruppo  consultivo  per  i  compiti   di    cui  all’art.  7;  f)   i settori   beneficiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Settori  beneficiari  Art.  3  Fatto  salvo  il   rispetto  dei  requisiti  di  entrata  nel    merito  fissati  dalle  norme  federali,    il  sussidio  può   essere  concesso  se:  5  a)  richiedente   è attiva  in    uno  dei  settori   menzionati  nelle   norme   cantonali   d’esecuzione  o  b)  richiedente   è stata  chiusa  per  ordine  dell’autorità  federale  o   cantonale  per   almeno  40  a partire   dal  1° novembre   2020.  Non  rientra  in  questa   fattispecie  l’impresa   con   attività  il  cui    usuale  periodo    di  chiusura    si  sovrappone  con    quello    ordinato  dall’autorità  che  generava   già  prima   di    marzo   2020  la parte   preponderante  della   cifra   d’affari   con  il  online.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  dell’aiuto  Art. 4  L’azienda può beneficiare dell’aiuto per casi di rigore sotto forma di:  a)   contributo  a fondo   perso  o  b)   fideiussione  per  una  durata   massima  di    10  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   DL   3.5.2021;  in vigore  dal  7.5.2021  -  BU  2021,   149.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Capitolo  modificato  dalla  L   14.3.2022;   in    vigore   dal   1.6.2022  - BU  2022,   133;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv.  modificato  dalla  L   14.3.2022;  in    vigore  dal  1.6.2022   -  BU  2022,  133;   precedente  modifica:  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                66.
                            4  Lett.   modificata   dalla  L   14.3.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  -  BU  2022,   133;  precedente  modifica:   BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                66.
5
                            Frase  modificata    dalla  L  14.3.2022;  in  vigore  dal  1.6.2022  -   BU  2022,    133;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limitazione  dell’impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  federali.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’impresa  beneficiaria  è  tenuta  ad  adottare  tutte  le  misure  atte  a  evitare  un  impiego  dei  fondi  che  p  ossa mettere in pericolo la continuità aziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l divieto d’impiego decade dopo il rimborso integrale di mutui o di crediti garantiti, in caso di rimborso  v  olontario di contributi a fondo perso o alla scadenza del periodo di monitoraggio.  Capitolo  secondo  7  Aiuti  ai    sensi  dell’ordinanza  COVID-19  casi  di  rigore  (OPCR   20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  a fondo  perso  Art.  6  8  Il  Consiglio  di    Stato  definisce,  per  settore,   la percentuale  massima   del  contributo   a   fondo  perso  conformemente    ai  criteri  espressi  nell’ordinanza  COVID-19  casi  di  rigore.  Le    percentuali  possono  raggiungere  un  massimo  del  20  per  cento  della  cifra  d’affari   annua  computabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fideiussione
                            Art.  6  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il  Consiglio  di  Stato    definisce,  per    settore,    la  percentuale    massima    della    fideiussione  conformemente  ai  criteri  espressi  nell’ordinanza  COVID-19    casi    di  rigore.  La  fideiussione  può  raggiungere  al  massimo  il   25  per  cento  della  cifra  d’affari    annua  computabile    e    un    ammontare  massimo  di    1’000’000  di    franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  della  cifra  d’affari  Art.  6  ter  La  cifra  d’affari  è   calcolata  in base  al    valore   dei  beni  venduti  e   dei  servizi  forniti,  a   cui   si  sommano  eventuali  aiuti    pubblici  diretti  comunali,    cantonali  o   federali  in  relazione  alla  pandemia  COVID-19.  Le  indennità   di perdita  di guadagno  per  COVID-19,  le indennità  per  lavoro   ridotto  (ILR),  i  crediti   per  le    fideiussioni  solidali  COVID-19,  le    fideiussioni   per  le startup   così  come  gli  aiuti  finanziari  che  le imprese  ricevono   sulla  base  del  diritto  ordinario  non  sono  sommati   alla  cifra  d’affari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 7
                            1  L  ’azienda che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:  a)  il   rispetto  dei  requisiti  di  legge  mediante  la  compilazione  di  un  modulo  elettronico  di  b)  in  caso  di esito   positivo   del  processo   di autocertificazione  e   se  così  richiesto  dalle  d’esecuzione,  a un’impresa  di  revisione  con  abilitazione  dell’ASR  (Autorità  federale  di  dei    revisori),  che  effettuerà  le  verifiche  stabilite  dal  Consiglio    di  Stato  e    ne  la    correttezza;  c)  la  propria   richiesta   di  contributo  o   di fideiussione  in  via  digitale,   secondo   le  modalità  dall’autorità  preposta  dal   Consiglio   di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  n caso di dubbio in merito alla possibilità di rientrare tra i beneficiari degli aiuti di cui all’art. 3, l’impresa  p  uò inoltrare una richiesta preliminare di chiarimenti all’autorità preposta dal Consiglio di Stato, con le  m  odalità da essa definite, che per la valutazione può avvalersi del supporto di un gruppo consultivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e attività di stanziamento e di erogazione dei contributi a fondo perso sono gestite dal Consiglio di  S  tato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  e  decisioni  concernenti  le  fideiussioni  sono  emanate  dal  Consiglio  di  Stato.  Le  fideiussioni  sono  i  struite ed emesse dalla società di fideiussione CFSud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  n caso di esito positivo della richiesta di aiuto, l’impresa beneficiaria può chiedere un rimborso per le  s  pese  sostenute  per  le  prestazioni  dell’impresa  di  revisione  con  abilitazione  dell’ASR  fino  ad  un  m  assimo di 2’500 franchi (IVA inclusa).  Capitolo  terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Cpv.  modificato  dalla  L   14.3.2022;  in    vigore  dal  1.6.2022   -  BU  2022,  133;   precedente  modifica:  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                66.
7
                            Capitolo  modificato  dalla  L   14.3.2022;   in    vigore   dal   1.6.2022  - BU  2022,   133;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato  dalla  L   3.5.2021;   in    vigore  dal  9.7.2021   -  BU  2021,  206;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                149.
                            9  Art.  modificato  dalla  L   3.5.2021;   in    vigore  dal  9.7.2021   -  BU  2021,  206;  precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                149.
10
                            Capitolo  modificato  dalla  L 14.3.2022;  in vigore  dal  1.6.2022  - BU   2022,   133;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiuti  ai sensi   dell’ordinanza  COVID-19  casi  di rigore  2022  (OPCR   22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  alla   valutazione  e   commisurazione  degli   aiuti  Art.  7  bis  11  1  È  ammessa  alla   valutazione  ai    sensi  del  programma  basato  sull’OPCR   22   l’impresa   che  dimostra  il   rispetto  dei  requisiti  federali  e   cantonali  applicati  al programma   basato  sull’OPCR  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  dell’aiuto  è  fissato  applicando  la  modalità  di  calcolo  e  i  limiti  massimi  previsti  a   livello  federale,  tenendo  in    considerazione  costi  e ricavi   concernenti  il 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impresa  con  cifra  d’affari    inferiore    a    5    milioni  di  franchi    può  presentare  richiesta  su  base  trimestrale  o   semestrale.  L’impresa  con  cifra  d’affari  superiore  a 5   milioni  di    franchi  può  presentare  richiesta  solo  su base   semestrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  è   negato  o ridotto   se  il   periodo  della  richiesta  corrisponde  totalmente  o   parzialmente   a  un’usuale  chiusura  stagionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’aiuto  non  viene  concesso    in  caso  di  chiusura  pianificata  dell’attività  entro  i  dodici  mesi    dalla  presentazione  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  7  ter  12  1  L’impresa  che  intende  beneficiare  degli   aiuti  per   casi  di    rigore   deve:  a)  mediante  una    decisione  positiva,  il   rispetto  dei  criteri    fissati    dalle    norme  federali  e  per  il programma   basato   sull’OPCR  20.  L’impresa  che  non  dispone  di una   decisione  può  essere  ammessa  alla    valutazione  del  programma    basato    sull’OPCR    22    se  il  rispetto  dei  requisiti    federali    e    cantonali    del  programma  basato  sull’OPCR    20,  ricorso  ad  un’impresa  di    revisione   con  abilitazione  dell’ASR  se  così  previsto,  ottenendo  di rispetto  dei  requisiti   d’accesso  da  parte  del  servizio  competente;  b)  mediante  autocertificazione,  il    rispetto  dei    criteri  fissati  dalle  norme  federali  e  per  il   programma  basato   sull’OPCR   22;  c)  per  il   tramite    di  un  rapporto  allestito  da  un’impresa  di  revisione    con    abilitazione  la cifra  d’affari,  i  costi  con  incidenza  sulla  liquidità  e l’ammontare  dei  costi  non  coperti  il periodo  per  il   quale  si    chiede  un   contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  baracconisti  devono   anche  esibire  l’autorizzazione  cantonale  valida  secondo  l’art.  2   cpv.  1   della  legge  federale   sul  commercio  ambulante   del  23  marzo  2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impresa  inoltra  la  richiesta    di  contributo  secondo  le  modalità  definite    dall’autorità  preposta  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’impresa  al  beneficio  di  contributi  può    chiedere  un  rimborso  per    le  spese    sostenute  per  le  prestazioni  dell’impresa  di  revisione  con  abilitazione  dell’ASR  fino  a  un  massimo    di  2’500  franchi  (IVA  inclusa).  Capitolo   quarto  13  Finanziamento,  monitoraggio  e   lotta  agli  abusi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  programma  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   il   finanziamento  delle  misure  a   favore   dei  casi  di    rigore  è   autorizzata  l’erogazione  di  aiuti  finanziari  stabiliti  secondo  l’art.  4   fino  ad  un  importo  massimo  di 125  milioni  di franchi,  di cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87.5  milioni   di    franchi  coperti  dalla  Confederazione.   È    data  facoltà   al    Consiglio  di Stato  di erogare  ulteriori  fondi  solo  nella  misura  in cui  fossero  esclusivamente  a   carico  della  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  er ogni caso con esito positivo è stanziato un contributo massimo di 2’500 franchi (IVA inclusa) per  i   costi dell’impresa di revisione. Per le prestazioni della cooperativa di fideiussione CFSud è prevista  l  a copertura delle spese effettive, secondo quanto stabilito nell’accordo di cui all’art. 2 lett. b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  costi   interni   di gestione  delle  misure  dei  casi   di    rigore  sono  stanziati  1.6  milioni  di franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  L   14.3.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  -  BU  2022,  133;  precedente  modifica:   BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                66.
                            12  Art.  modificato  L   14.3.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  -  BU  2022,  133;  precedente  modifica:   BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                66.
13
                            Capitolo  modificato  dalla  L 14.3.2022;  in vigore  dal  1.6.2022  - BU   2022,   133;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nota  marginale  modificata  dalla    L    14.3.2022;    in  vigore  dal    1.6.2022  -   BU  2022,  133;    precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2022,  66.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L 3.5.2021;  in    vigore   dal  9.7.2021   -  BU  2021,  206;   precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                149.
16
                            Cpv.  modificato  dalla  L 3.5.2021;  in    vigore   dal  9.7.2021   -  BU  2021,  206;   precedente  modifica:  BU  2021,
                        
                        
                    
                    
                    
                149.
                            4  L  e spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle  f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  programma  2022  Art.  8  bis  17  1  Il  programma  è finanziato  con  gli importi  residui  relativi  al    programma   basato  sull’OPCR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   completamento   del  finanziamento,   è autorizzata  l’erogazione  di    aiuti  finanziari   stabiliti   secondo  l’art.  4 fino  ad  un  importo  massimo  di    ulteriori  15  milioni  di    franchi,  di    cui  10,5   milioni  di franchi  coperti  dalla  Confederazione.  È   data  facoltà  al    Consiglio   di    Stato  di    erogare   ulteriori  fondi  solo  nella  misura  in  cui  fossero  esclusivamente  a   carico  della  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  rimborsi   dei  costi  delle  imprese  di    revisione   con  abilitazione  dell’ASR   sono  stanziati  ulteriori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  costi   interni   di gestione  delle  misure  dei  casi   di    rigore  sono  stanziati  ulteriori   400'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   spese  e   i  rimborsi  di  cui   sopra  sono  registrati   sul  conto  di gestione  corrente  del  Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare   e assistenza  da  altre  autorità  Art. 9  1  C  on  l’inoltro  della  richiesta  l’impresa  richiedente  autorizza  l’autorità  preposta,  oltre  a  q  uanto stabilito dall’art. 12a della legge COVID-19, a richiedere ai Comuni qualunque informazione e  d  ocumento  utile  ai  fini  di  valutare  le  richieste  di  sussidio  e  di  effettuare  le  successive  verifiche  per  p  revenire, lottare e perseguire gli abusi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’impresa  beneficiaria  è  tenuta  a  trasmettere  agli  organi  competenti,  su  richiesta  e  per  un  periodo  m  assimo di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio, le informazioni necessarie a  p  revenire, lottare e perseguire gli abusi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Monitoraggio
Art. 10
                            1  L  ’azienda  è  tenuta  a  notificare  tramite  autocertificazione  il  rispetto  delle  limitazioni  a  ll’impiego. Il Consiglio di Stato definisce i particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’autorità cantonale preposta può procedere a campione a una verifica del rispetto delle limitazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione
Art. 11
                            1  C  hiunque viola le prescrizioni della legge o dell’ordinanza federale nonché della presente  legge o delle sue disposizioni esecutive è di principio tenuto alla restituzione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’obbligo di restituzione e il termine per la comminatoria della sanzione si estingue dopo 5 anni dalla  d  ecisione di concessione del contributo a fondo perso o dopo 10 anni dalla decisione di concessione  d  ella fideiussione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  penale  Art. 12  1  C  hiunque  a)    dell’obbligo  di  dare  informazioni,  rifiuta  di  darle  o  fornisce    scientemente  false   o  b)  al    controllo   dell’autorità  competente  o lo impedisce  in    altro  modo  è   punito  con  una  multa  sino  a   40’000  franchi,  sempre  che  non  sia    stato    commesso  un    crimine    o  delitto  per  il   quale  il Codice  penale  svizzero  commina   una  pena  più  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  lle disposizioni penali si applica la parte generale del Codice penale svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a procedura è regolata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  13  Il   decreto  legislativo  urgente  sullo    stanziamento  di  un  credito    lordo    di  75.6    milioni  di  franchi  e   netto   di    24.52  milioni  di    franchi  per   l’adozione  di    misure  a favore  dei  casi  di    rigore  ai sensi  dell’ordinanza  COVID-19  sui  casi    di  rigore,  sul  contributo    a  copertura  dei  costi    sostenuti  dai  beneficiari  per  i  costi  di    revisione   e   per  le    prestazioni  fornite  dalla   Cooperativa  di    fideiussione  CFSud  del  25   gennaio  2021  è   abrogato  e   sostituito  dalla  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  14  Trascorsi   i  termini   per  l’esercizio  del  diritto   di    referendum,  la    presente   legge   è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore   immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  L   14.3.2022;  in    vigore   dal  1.6.2022  -  BU  2022,  133;  precedente  modifica:   BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                66.
                            18  Entrata  in    vigore:  2   aprile  2021  -  BU  2021,  100.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2021  ,  100.