Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico
                            Regolamento  della  legge  cantonale   di  applicazione   della legge federale  sull’approvvigionamento   elettrico (RLA-LAEl)  (del  23  novembre  2010)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge  cantonale  del  30  novembre     2009     di   applicazione     della  legge  federale  sull’approvvigionamento  elettrico  del  23  marzo   2007,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  1  1  L’applicazione  della  legge  compete  al  Dipartimento   delle  finanze  e   dell’economia  per  il  tramite  dell’Ufficio   dell’energia  (UEn).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centro  tecnico   di  competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Composizione  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  centro  tecnico  di    competenza   (CTC)   è   composto   da   7   membri,  così   suddivisi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.   del  Consiglio  di    Stato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.   dell’Azienda  Elettrica  Ticinese  (AET);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  degli  altri  operatori  ticinesi  attivi  nella  gestione  delle   reti  elettriche,  equamente  secondo  le differenti   tipologie  di dimensione  aziendale  e   la    localizzazione  geografica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  del  CTC  sono   nominati  dal   Consiglio  di    Stato,  su  proposta  dell’AET  e   degli  altri   operatori  ticinesi  attivi   nella  gestione   delle  reti  elettriche  per  quanto  riguarda  i rispettivi  rappresentanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Compiti  Art.  3  Il   CTC,  conformemente  alle    normative  e    alle    pianificazioni  in  vigore,  in  particolare  in  materia  energetica,  svolge   segnatamente  i  compiti  seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l’efficienza   e   la    sicurezza   della   rete;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l’ottimizzazione  dei  flussi  di    energia   e   delle   perdite  di    rete;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  e   regola   i  contatti  con  Swissgrid   e   con  gli  altri  attori  coinvolti  nella   gestione  delle  reti  curando  gli interessi  degli  operatori   ticinesi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  i  dati  necessari  alla  verifica  e   alla  comparazione  delle   tariffe  per  l’uso  della  rete   sul  cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.   proposte  per  allestire  il regolamento  sull’armonizzazione   delle  tariffe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Funzionamento  Art.  4  1  Il  CTC  designa  un  presidente  scelto   fra   i  suoi   membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   CTC  si    riunisce  di    regola   4   volte  all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   modalità   di    funzionamento  interno  sono  disciplinate  dal  CTC  con   un   apposito  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il  resto    si    applicano    le  disposizioni  del  regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e   le    rappresentanze  presso  enti  di    nomina  del   Consiglio  di Stato,   del  6 maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comprensori  dei  gestori  di  rete
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  1  o  di  frazioni  in  cui  sono  tenute  a   garantire  l’allacciamento  alla   rete   elettrica  dei  consumatori  finali  sono  specificati   nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   comprensorio   speciale   assegnato  ad  AET  corrisponde  alla  situazione   esistente  al  31  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  ed  è   pure  indicato  nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  comprensori  di    distribuzione  sono  aggiornati  in funzione  dei  cambiamenti  approvati  nei  rapporti  di  gestione  delle   reti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Eccezioni  Art.  6  Sul  territorio  dei  Comuni,  delle  frazioni    o    del  comprensorio  speciale  di  AET  indicati  nell’allegato,  l’obbligo  di    garantire  l’allacciamento  per  il   relativo  gestore  di rete   non  sussiste  per:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  R    18.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.   consumatori   finali  e   imprese  generatrici  di    energia  elettrica   serviti  da  un  altro  gestore  in  di accordi   particolari;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.    consumatori  finali  e    imprese  generatrici    di  energia  elettrica    per  i  quali  viene    sancito  di    allacciamento  a   carico   di    un  altro  gestore  fuori  dal  proprio  comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fuori  comprensorio  Art.  7  La  ponderazione   globale  degli   interessi  necessaria  per   stabilire  l’obbligo  di allacciamento  per  il   gestore  di    rete  al    di fuori  del  proprio   comprensorio  tiene   conto  in    particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.   fattibilità  tecnica  di altri   possibili  allacciamenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  razionale  delle  infrastrutture  esistenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.   sostenibilità   economica  per  le possibili  varianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fuori  delle  zone   edificabili  Art.  8  La  valutazione  dei  giustificati   motivi   per  definire  la    ripartizione  dei  costi   di allacciamento  tiene  conto  in    particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.   situazione   degli  allacciamenti   preesistenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.   necessità  di potenziamento   della   rete  di    allacciamento  esistente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.   richiesta   di    ampliamento  della   rete  esistente  e   di    allacciamento  per  nuovi   consumatori.  Art.  9  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  metrica  3  Art.  10  4  La  tassa  metrica   annuale  è decisa  dal  Consiglio  di    Stato  entro  il 31   agosto  di    ogni  anno  per  l’anno  successivo   ed   è notificata  agli  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  superfici  stradali  Art.  10a  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  superfici  stradali   cantonali   e   comunali  sono  accertate  dai  geometri  revisori   comunali  e  costituiscono   la base  di    calcolo  per  la    determinazione   della  tassa  per  l’uso   speciale  delle   strade  pubbliche  cantonali  e   comunali  ai sensi  dell’art.14  cpv.  3   LA-LAEI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  e   l’Ufficio  cantonale  del  demanio  segnalano  all’Ufficio  dell’energia    (UEn)  le  modifiche  delle  superfici  delle  strade   comunali  e   cantonali  sulla  base  di un  aggiornamento  periodico  allestito  dal  proprio  geometra   revisore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    modifiche    presentate    entro  il   30  giugno    di  ogni  anno  vengono  prese  in  considerazione  per  il  computo  dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa
                            Art.  10b  6  La  tassa  è  stabilita  sulla  base  della    superficie  stradale  di  cui  all’art.  10a  moltiplicata  per  la    tassa  annuale  metrica  di    cui  all’art.   10  ed  è   notificata  agli  interessati  entro  il  31   agosto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dati  per   il computo  della  tassa  ai consumatori  finali  Art.  10c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  gestori  di rete  inoltrano  all’UEn  entro  il 30  giugno  di  ogni  anno  i dati  che  riguardano  l’anno  civile  precedente  (anno  di riferimento)   relativi:  •  globali  di  energia    elettrica  fatturata  nel  comprensorio  loro  attribuito  ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   e   dell’Allegato,   comprensivi   dei  consumi   propri  (perdite  di rete  escluse);  •  di  clienti  finali    con  un  consumo  superiore  a   8  GWh    annui  e  quantitativi  globali    di  elettrica  loro  fatturata  eccedente   gli  8   GWh/annui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  l quantitativo di energia elettrica fatturata ai fini del calcolo del  fattore  di addossamento  relativo  all’anno  successivo  di    fatturazione  è   determinato  sulla  base  dei  dati  dell’anno  di    riferimento  del  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,  sottraendo  al    quantitativo  globale  di elettricità  fatturata   le    eccedenze  superiori   a 8   GWh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Computo  della  tassa  ai consumatori  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  abrogato  dal  R    18.12.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014   -  BU  2013,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota   marginale  modificata  dal  R    18.12.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dal  R    8.7.2014;   in    vigore  dal  11.7.2014  -  BU  2014,  389;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                587.
                            5    Art.  introdotto   dal  R    18.12.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.   modificato  dal  R    8.7.2014;   in    vigore  dal  11.7.2014  -  BU  2014,  389;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                587.
                            7    Art.  introdotto   dal  R    18.12.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  fattore  di addossamento  è   calcolato  dividendo  l’importo  totale  della   tassa  di cui all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  di  un  fattore  di    correzione  in funzione  delle  fluttuazioni  annuali  quantitative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fattore  di addossamento   viene   stabilito   entro  il   31  agosto  per   l’anno  successivo  sulla  base  dei  dati  dell’anno   precedente  e viene  notificato  agli  interessati.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’addossamento  al    consumatore  finale  deve  essere  indicato   separatamente   dai  gestori  di    rete  nella  fattura  al    cliente  finale,  secondo  le disposizioni  della   legislazione  federale  vigente  in    materia,  e   deve  essere  computato  fino  a   un  quantitativo  globale   di    elettricità  fatturata  di    8 GWh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscossione
                            Art.  10e  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tassa  d’uso  per  le    strade   di    proprietà  cantonale  e   comunale   prevista  dall’art.  22  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  LA-LAEl   è   riscossa  dal   Cantone   mediante  decisione   del  Consiglio  di Stato,  che  riversa  ai singoli  Comuni  la    tassa  di loro   pertinenza  in    base  alla   superficie   di    strada   di    loro  proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  gestori  di    rete  possono   riscuotere  dai  consumatori  finali  la tassa  loro  computata  ai    sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  cpv.  2-4  LA-LAEl.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento   trasmette  ai    gestori  di rete  le richieste   di acconto   per  la    riscossione   della  tassa  in  tre  rate  con   pagamento  per   fine  aprile,   fine  agosto  e   fine  dicembre,  calcolate  sulla  base  del  98%   del  quantitativo  di    energia  elettrica  fatturata  ai    sensi  dell’art.   10c   cpv.  2.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  seguito   il   Dipartimento  allestisce  i  relativi  conguagli   all’attenzione  dei  gestori   di  rete  entro  il   31  agosto  dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento
                            Art.  10f  12  I  riversamenti  ai Comuni  vengono  effettuati   in    due  rate   semestrali  tramite  il  conto   corrente  Stato-Comuni  nel  mese   di giugno  e   di    dicembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controversie  e contestazioni  Art.  11  Le  controversie    e    le  contestazioni  sono  decise  dal  Consiglio    di  Stato,  riservate  le  competenze  attribuite  alla  Commissione   dell’energia  elettrica  (ElCom).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  12  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  13  Allegato  14  Conformemente  all’articolo  5   del  presente  regolamento,  i  gestori  di  rete  ed  i  relativi  comprensori  sono  i  seguenti:  Gestore  di  rete  /  frazione  AGE  sa Chiasso  Chiasso,  Morbio  Inferiore,  Vacallo  Azienda  Elettrica  Comunale  Airolo   (AECA)  Azienda  Elettrica  Comunale  Ascona  Azienda  Elettrica  Comunale  di    Bedretto  Azienda  Elettrica  di    Massagno  (AEM)   SA  Isone,   Massagno  Aziende  Industriali  di    Lugano  AIL  SA  Alto  Malcantone,  Aranno,   Arogno,  Astano,   Bedano,  Bioggio,  Bissone,   Breggia,   Brusino  Arsizio,  Cadempino,   Canobbio,  Caslano,  Castel   San  Coldrerio,   Collina  d’Oro,   Comano,  Croglio,  Cureglia,  Grancia,   Gravesano,  Lamone,  Lugano,  Magliaso,  Melide,  Mendrisio  (solo  frazioni  di Besazio,  Capolago,  e   Tremona),  Mezzovico-Vira,  Miglieglia,  Monteceneri,  Morcote,  Muzzano,  Neggio,  Novaggio,   Novazzano,  Paradiso,  Ponte  Capriasca,  Ponte  Tresa,  Porza,   Pura,  San  Vitale,  Savosa,  Sessa,  Sorengo,  Torricella-Taverne,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    18.12.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,   587.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Cpv.   modificato  dal  R    8.7.2014;  in    vigore  dal  11.7.2014  -  BU  2014,  389.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dal  R    18.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  587.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    8.7.2014;  in    vigore  dal  11.7.2014  -  BU  2014,   389.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato   dal  R    8.7.2014;  in vigore   dal  11.7.2014  -  BU  2014,   389;   precedente  modifica:  BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                587.
                            13  Entrata  in    vigore:  30   novembre   2010;   BU   2010,   497.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Allegato  modificato  dal  R    24.8.2022;  in    vigore   dal  6.9.2022  - BU  2022;  219  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  587;  BU   2014,  389  e 464;  BU  2016,  93,  185  e   266;  BU  2018,  109;   BU  2019,   303.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mara,  Vernate,   Vezia,  Vico   Morcote  Aziende  Industriali  Mendrisio  AIM  (escluse  frazioni  di    Besazio,  Capolago,   Meride  e  Azienda  Multiservizi  Bellinzona  (AMB)  Bellinzona,   Cadenazzo,   Lumino,  Aziende  Municipalizzate   Stabio   AMS  Cooperativa  Elettrica  di    Faido  CEF  Società  Elettrica  Sopracenerina  SA  (SES)  Avegno-Gordevio,   Biasca,  Blenio,  Bodio,  Bosco  Brione  sopra  Minusio,   Brione  Verzasca,  Brissago,  (Vallemaggia),  Centovalli,   Cerentino,  Cevio,   Corippo,  Gerra,  Dalpe,  Frasco,   Gambarogno,  Giornico,  Lavertezzo,  Lavizzara,  Linescio,  Locarno,  Losone,  Mergoscia,  Minusio,  Muralto,  Onsernone,  Orselina,  Pollegio,  Prato  Leventina,  Quinto,  Riviera,   Ronco  Ascona,  Serravalle,  Sonogno,  Tenero-Contra,  Terre  di  Vogorno  Azienda  Elettrica  Ticinese  AET  speciale  di    AET   è   quello  stabilito  dall’art.  4   cpv.  e   3   della  legge   e   comprende   in    particolare:  rete  USTRA   (Strade  nazionali)  Dipartimento  del  territorio  per   i cantieri  e le opere  proprie  Cantone  PTL  (Piano  Trasporti  Luganese)  Alptransit  impianto  zona  industriale  gestita   da   AET  al  impianto  di    termovalorizzazione  ACR  propri   e sistemi  ausiliari  AET  Pubblicato  nel   BU  2010  ,  497.