Regolamento della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
                            Regolamento  della  legge  cantonale  sull’esercizio  delle  professioni di  ingegnere e di  architetto  (RLEPIA)  1  del  5   luglio  2005   (stato   2   dicembre  2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la    legge  cantonale  sull’esercizio  delle  professioni   di ingegnere  e   di    architetto  del  24   marzo  2004  (di  seguito   LEPIA),  2  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  autorizzazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  2   LEPIA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dati  e documenti  Art.  1  1  Chi  intende  ottenere  l’autorizzazione    ad  esercitare  la  professione  di  ingegnere  o    di  architetto  nel  Cantone  (autorizzazione)  deve  presentare  domanda  scritta  al  Consiglio  dell’Ordine  degli  ingegneri  e   degli  architetti  (OTIA),   corredata   dai  seguenti  documenti:  a)  formulario,   debitamente  compilato,  dal  quale  risultino   i dati   personali  e professionali  cui   all’art.   9 cpv.  2   LEPIA;  b)  estratto  dal  Registro  di    commercio  (art.  3   cpv.  2   e   9   cpv.  2   lett.  c   LEPIA);  c)   dei   titoli  di studio   (art.   5   cpv.  1   lett.  a   e   b, art.   7 cpv.  2 LEPIA)   o dei  certificati  di    iscrizione  REG  (art.  5 cpv.  1   lett.  c   e   d LEPIA)  o degli  atti  attestanti  il   diritto  ad  esercitare  la    professione  base  ad  un  diritto  acquisito   (art.  5 cpv.  2   LEPIA);  d)  in  originale  che  attestino    il  possesso    dei  requisiti  personali    di  cui  all’art.    6  LEPIA  dal  casellario  giudiziale   e attestazione  dell’Ufficio  di    esecuzione  del  domicilio  o sede).  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  dell’OTIA  può   inoltre   richiedere  la  presentazione  di  ogni   ulteriore   documento  ritenuto  utile  per  valutare    l’adempimento  dei  requisiti    professionali  e   personali,  segnatamente  ai  fini  della  verifica  dell’equivalenza   dei  requisiti  di    coloro   che  provengono  da  altri  Cantoni   o   Stati  (art.  7 LEPIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aggiornamento   dei  dati  e   documenti  Art.  2  1  I  titolari  dell’autorizzazione  sono  tenuti  a  comunicare  autonomamente  e  tempestivamente  al  Consiglio  dell’OTIA  ogni  modifica  dei  dati  di  cui    all’art.    1  del  presente  regolamento,  così  come   ogni  altra  informazione  che  possa  altrimenti  avere   rilevanza  per  la verifica  del  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   professionali  e   personali   (art.  17   cpv.  1 lett.   h   LEPIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio    dell’OTIA  può  inoltre,  a  quest’ultimo  fine,  richiedere  in  ogni  tempo  ai  titolari  dell’autorizzazione  di    aggiornare  i  dati  e   i  documenti  di    cui  all’art.  1 del  presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipi  di  autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   LEPIA)  Art.  3  4  1  L'autorizzazione  a  esercitare    la  professione  di  ingegnere  e  di  architetto  e  delle  professioni  apparentate  può  essere    rilasciata    a  titolo  permanente  (durata  indeterminata)    o  temporaneo  (per  singoli  progetti  o   per  durata  determinata)   (art.  7 cpv.  3 LEPIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  specifica   segnatamente  pure:  a)  campi  professionali,     secondo  la   classificazione  indicata  nell'allegato,  per  i   quali  abilita   all'esercizio   della   rispettiva  professione;  b)  del  titolo  di    studio,  secondo  la    seguente   classificazione:  -  livello  I:   titolo  di studio   Master  o da  una  scuola  estera  equivalente  (art.  5   cpv.   1   lett.  a   LEPIA)  o  titolo   REG  A   (art.  5   cpv.  1   lett.  c   LEPIA);  -  livello  II:  titolo  di    studio  Bachelor  (art.  5 cpv.  1   lett.  b   LEPIA)  o   titolo   REG  (art.  5   cpv.  1   lett.  d  LEPIA);  -  livello  III: diritto  ad  esercitare   la  professione  sulla  base  di  un   titolo  acquisito  (art.   5   cpv.  2  LEPIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    30.11.2022;  in    vigore   dal  2.12.2022   - BU  2022,  295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    30.11.2022;  in    vigore   dal  2.12.2022   -  BU  2022,  295.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    3.2.2009;  in vigore  dal  6.2.2009  -  BU  2009,   57.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    30.11.2022;  in vigore   dal  2.12.2022  -  BU  2022,   295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  dell'OTIA  emana  le direttive  di    applicazione   per  i tipi   di    autorizzazione,  giusta  i capoversi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e   2.  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercizio  della  professione  nella   forma   di una  persona  giuridica  Art.  5  In  caso  di  esercizio  della  professione  nella    forma    di  una  persona  giuridica,    società  di  persone  o   ditta  individuale  (art.  3   cpv.   2 LEPIA)  almeno  uno  dei  suoi  titolari  o   membro  dirigente  deve  essere  in    possesso  dell’autorizzazione  ad  esercitare   la    professione  e partecipare  effettivamente   alla  gestione  dell’attività   societaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Struttura  dell’Albo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   e   9   LEPIA)  Art.  6  1  L’Albo  cantonale  degli   ingegneri  e degli  architetti  (Albo)   (art.  9   LEPIA)  riporta  i  titolari  di  un’autorizzazione  permanente  (art.  3   cpv.   1),  indicando  i  relativi  dati   di    cui  all’art.  9 cpv.  2   LEPIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Albo  è   strutturato  per  gruppi  professionali  (art.  3   cpv.   2   lett.  a   e   4)  e   livelli  (art.   3 cpv.  2 lett.   b);  all’interno  di  queste  categorie  i  titolari  di  autorizzazione   vengono   riportati  in  ordine   alfabetico,  con  l’indicazione  dei  rispettivi  campi  d’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  titolari  di    un’autorizzazione  temporanea  (art.  3   cpv.  1)  vengono  riportati  in    un  elenco  separato,  dal  quale  vengono  stralciati   dopo  la    conclusione  dei  mandati  per  i  quali  essa  è stata  rilasciata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuti
                            (art.  14  cpv.  2   lett.   a LEPIA)  Art.  7  1  Gli  Statuti  dell’OTIA  stabiliscono   le norme  di    funzionamento  dei  suoi  organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  dell’OTIA  può  dotarsi  di    un  proprio   regolamento  di    funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sede  e   recapito  Art.  8  La  sede   e   il   recapito  dell’OTIA  sono  stabiliti   dal  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  vigilanza;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  18  LEPIA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sede   e   composizione  Art.  9  1  La  Commissione  di    vigilanza  ha  sede   presso  il   suo  Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Segreteria  della  Commissione  è   assicurata  dal  Segretariato    dell’OTIA;  i  relativi  costi  sono  a  carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    decisioni    della  Commissione    di  vigilanza  sono  adottate  a  maggioranza.  Esse  sono  pure  comunicate  al    Consiglio  dell’OTIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commissione  di vigilanza  può  dotarsi  di    un  proprio   regolamento  di funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  assenze,  astensione  e   ricusa  Art.  10  1  Per   l’astensione   e   la ricusa  si   applicano   gli  art.  50   e   seguenti   della   legge  sulla   procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   cognizione  dei  motivi  di    astensione  e   di    ricusa  spetta  alla  Commissione  di vigilanza  composta  dai  membri  non  ricusati   e   non  astenuti.  Se  è   ricusata  l’intera  Commissione,  il   Consiglio   di    Stato  ne  istituisce  una   straordinaria,  con  due  giuristi  e   tre  ulteriori   membri,  questi  ultimi  proposti  dal  Consiglio  dell’OTIA,  che   giudicano  sui   motivi   di    ricusa  e,    in    caso  di loro  accoglimento,   sul  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di assenze,  ricusa  o   astensione  di    singoli  membri,  la    Commissione   di    vigilanza  si    completa  autonomamente  a  cura  del  Presidente    rispettivamente    del  Vicepresidente,  con  altri  giuristi  rispettivamente  membri,  questi  ultimi  proposti  dal  Consiglio  dell’OTIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercizio  della  professione  in  base  ad  un    diritto  acquisito  (art.  5   cpv.    2   LEPIA)  nel  settore  degli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            impianti  tecnici  Art.  11  Oltre  a  coloro  che  adempiono    i   requisiti    professionali  di  cui    all’art.    5    cpv.  1    LEPIA,  dispongono  pure  dei   requisiti  per  il   rilascio   dell’autorizzazione:  a)   settori  delle   installazioni   elettriche,  degli  impianti  sanitari  e   di riscaldamento   coloro  che,  al  dell’entrata    in  vigore    della  LEPIA,  erano  in  possesso    di  un    diploma    professionale  (maestria)    rilasciato    in  conformità  all’art.    55  cpv.  2  della    legge  federale  sulla
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  abrogato  dal  R    30.11.2022;  in    vigore  dal  2.12.2022  -  BU  2022,   295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    18.2.2014;  in vigore   dal  1.3.2014  - BU  2014,  118.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionale,   con   almeno   tre  anni  di    pratica  presso un ufficio pubblico o privato  d  el ramo dopo il conseguimento del diploma;  b)   settori  del  condizionamento,  della   ventilazione   e   della  refrigerazione  coloro  che,  al    momento  in vigore   della  LEPIA,   esercitavano   la professione  quali  titolari  o   contitolari  di    studi  almeno  dieci   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  12  È    abrogato  il   regolamento  d’applicazione  della  legge  sulla  protezione  e  sull’esercizio  delle  professioni  di    ingegnere  e   di    architetto  del  12  dicembre  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  13  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  7  Pubblicato  nel   BU  2005  ,  213.  Allegato  8  Campi  professionali   (art.   3   cpv.  2)  Campi  di    attività  (professioni   regolamentate,  ai sensi  dell'art.  1   cpv.  2   lett.   a   LDPS   e dell'art.  1   ODPS)  per  i  quali  l'autorizzazione   rilasciata  dall'Ordine  degli   Ingegneri  e degli   Architetti  del  Cantone   Ticino  (OTIA)  abilita  all'esercizio  della  relativa   professione:  Architettura  Architettura  d’interni  Paesaggistica  Pianificazione  del  territorio  Ingegneria  Civile  Fisica  /  Fisica   della  costruzione  Tecnica  della   sicurezza  Ingegneria  nelle  tecniche   degli  edifici  RVCS  Ingegneria  nelle  tecniche   degli  edifici  E  Ingegneria  geomatica  Ingegneria  forestale  Ingegneria  d'altri  rami  Geologia  /  Geotecnica  /  Geofisica  Ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Entrata   in vigore:  8 luglio  2005  -  BU  2005,  207.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Allegato  introdotto  dal  R    30.11.2022;  in    vigore   dal   2.12.2022  -  BU  2022,   295.