Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19
                            Decreto   esecutivo  concernente  il   funzionamento  delle  Autorità comunali, consortili   e patriziali  in  tempo  di  emergenza   epidemiologica  da COVID-19  (del   20  marzo  2020)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  la  risoluzione  n.  1262  dell’11  marzo  2020  con  la  quale  il   Consiglio  di  Stato  ha  lo stato  di necessità   su  tutto   il   territorio  del  Cantone  Ticino;  -  atto    della  decisione  del  16  marzo  2020  del  Consiglio  federale  con  la  quale    è  stata  una  situazione  straordinaria  per  tutto   il Paese  sulla  base  dell’art.  7   della  legge  sulle  del   28   settembre  2012   (LEp);  -  atto  delle  previsioni  attuali  sull’evoluzione  dell’epidemia   causata  dal  coronavirus  (COVID-  secondo   le quali   la situazione  di emergenza  continuerà   anche  nelle  prossime   settimane;  pertanto  prevedere  disposizioni  che  permettano   agli  Esecutivi  di  Comuni,   Patriziati  e  di  Comuni    di  emettere  le  decisioni  necessarie,    in  particolare  in  caso    di  malattia    da  dei  loro  membri;   occorre   inoltre   tenere   conto   del   fatto  che   in base  alle  misure  di sicurezza  è   in pratica  oggi   un’impossibilità  dei  Legislativi  per  trovarsi   a   deliberare;  -  l’art.  118  della  Costituzione   federale,  l’art.  30  e l’art.  40  cpv.  1   e   cpv.  2   lett.  c   LEp  l’art.   1a  dell’ordinanza  2 sui   provvedimenti   combattere   il coronavirus  del  13  marzo  -  l’art.  40b  della  legge   sulla  promozione   della  salute  e il   coordinamento  sanitario  del  aprile  1989  nonché  gli articoli  3   e   22  della  legge  sulla  protezione  della  popolazione  del  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007;  -  deroga  ai disposti  della  legge   organica   comunale  del  10  marzo  1987  (LOC),  decreta:  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il   Legislativo  comunale  è   impossibilitato   a   deliberare  per  ragioni  legate  all’epidemia,  nei  casi    di  assoluta  urgenza,  il  Municipio  può    disporre    le  misure  e   gli  interventi  necessari;    esso  sottopone  il   più  presto   possibile  gli  oggetti  al Legislativo   per  ratifica  a posteriori.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  lavori   delle  Commissioni  del  Legislativo   è   applicabile  analogamente  l’articolo  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  puntuali  decisioni  e   direttive  delle   competenti  istanze  in    base  a   disposizioni  e   norme  superiori  al    momento  applicabili.  Art.  1a  3  Il  termine   di    trenta  giorni   degli  articoli  15  e   46  LOC  per  la    tenuta   delle  sedute   costitutive  dei  Legislativi  nei  Comuni  in cui  sono   avvenute  elezioni  tacite  per  il   periodo  2020-2024   è   prorogato  fino  all’8  giugno  2020.  Art.  1b  4  Il  termine  del  31  maggio  fissato  dall’articolo    177  capoverso  2  LOC    per  stabilire  il  moltiplicatore  d’imposta  è posticipato  per  il moltiplicatore  2020  fino   al 30   giugno.  Art.  1c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  termine  di    novanta  giorni   per  sottoporre  un’iniziativa  popolare  ai    sensi  dell’articolo  76  capoverso  2   LOC  è   sospeso   dal   21  marzo  2020  al    31  maggio  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   termine   di quarantacinque  giorni   di  deposito  della  domanda  di referendum  ai  sensi  dell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  capoverso  3   LOC  è   sospeso  dal  21  marzo   2020  al    31   maggio  2020,  se  la notifica  della  raccolta  delle  firme  è   depositata  alla  cancelleria  comunale   entro  il   27   aprile  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  articoli    3  e  4  dell’ordinanza  concernente  la  sospensione  dei  termini    per  le  domande  di  referendum  e   le    iniziative  popolari  federali  del  20  marzo   2020  sono  applicabili   per  analogia.  Art.  1d  6  Se  deciso  a maggioranza  qualificata,   nelle  sedute  costitutive   dei  Legislativi   dei  Comuni  con  elezioni  tacite  per   il   periodo  2020-2024  si    può  pure  deliberare  su  oggetti  già  preavvisati  dalle  Commissioni  della  passata   legislatura.  È   riservato  l’ossequio  delle  norme  della   LOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  DE  17.4.2020;  in    vigore  dal  17.4.2020  -  BU  2020,   141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  DE  17.6.2020;   in vigore  dal  19.6.2020  - BU  2020,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  DE   17.4.2020;  in    vigore  dal   17.4.2020  - BU  2020,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dal  DE   17.4.2020;  in    vigore  dal   17.4.2020  - BU  2020,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  introdotto   dal  DE   17.4.2020;  in    vigore  dal   17.4.2020  - BU  2020,  141.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dal  DE   6.5.2020;  in    vigore  dal  8.5.2020   - BU  2020,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  1e  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   garantire  il   rispetto  delle  disposizioni  superiori  di    sicurezza,  le    sedute   dei  Legislativi  possono  essere  tenute  in  un  luogo   diverso   da  quello   stabilito  nel  regolamento  comunale  ai  sensi  degli  articoli   22  e   52  LOC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  per  le  disposizioni    del  capoverso    1  deve    essere  esclusa  la  presenza  del  pubblico    giusta  gli  articoli  26  e   55  LOC,   la pubblicità  delle   sedute  può  essere  garantita  tramite  la pubblicazione   sul  sito  internet  di    registrazioni   audio   o   video  durante  il   periodo   di    ricorso  e di    referendum,  oppure  tramite  streaming  audio  o   video   in    diretta.  Art.  2  8  Per  motivi  legati  alla  situazione    epidemiologica,    il  Municipio    può  tenere    sedute    in  videoconferenza  o   autorizzare  la    partecipazione  di suoi  membri  con  questo  sistema.  Devono   essere  salvaguardate  le  modalità    decisionali  e  di  verbalizzazione  previste    dalla  LOC    e  garantite  la  riservatezza,  la    sicurezza  e   l’integrità  dei  dati.  Art.  3  Se  la  maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri    per  assenza  causata    dal  COVID-19  non  può  partecipare  ad  una    seduta,    anche    tenuta    secondo  la  modalità  dell’art.    2,  il   Municipio  può  validamente  deliberare  sugli  oggetti    qualunque  sia  il   numero  dei  presenti.  Non  si    applica  l’art.  99  cpv.  3   LOC.    Sono  riservati    gli  articoli  118  cpv.  3  e   120  LOC  sulle    competenze  del  Sindaco  e  le  relative  supplenze.  Art.  4  Il   Municipio,  il  Sindaco  o   un   altro  membro  informano  immediatamente  il  Consiglio   di    Stato  nel  caso  di  rischio  d’impossibilità  deliberativa    del  collegio  municipale    oppure  di  erogazione  dei  servizi  essenziali  alla   popolazione  per  motivi   legati  all’epidemia.  Art.  5  Sono  riservati  i  provvedimenti  di    vigilanza  secondo  gli  articoli  194  e   seguenti   LOC  in caso  di  abusi  nell’applicazione  del  presente  decreto.  Art.  6  9  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  analogamente  applicabili  ai  Consorzi    di  Comuni  secondo  la  legge    sul  consorziamento  dei    Comuni  del  22    febbraio  2010  e    ai  Patriziati  secondo  la    legge  organica  patriziale  del  28  aprile  1992.  Art.  7  ...  10  Art.  8  11  Il  presente  decreto  esecutivo  è  pubblicato     nel  sito     del  Cantone  (pubblicazione  straordinaria  ex art.   9   LPU),   entra   in    vigore   immediatamente  e ha  effetto  fino   al    30  giugno  2022.  Pubblicato  straordinariamente   nel  sito  internet  del  Cantone  il 20  marzo   2020  e   ordinariamente  nel  BU  2020  ,  85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dal  DE   6.5.2020;  in    vigore  dal  8.5.2020   - BU  2020,   161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato   dal  DE   21.10.2020;  in vigore  dal  23.10.2020  - BU  2020,  308;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  DE  17.6.2020;  in    vigore  dal  19.6.2020  -  BU  2020,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  abrogato  dal  DE  17.6.2020;  in    vigore  dal  19.6.2020  -  BU  2020,   211.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dal   DE   10.11.2021;  in    vigore  dal  12.11.2021  -  BU  2021,  316;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020,  141,  211  e 308;  BU  2021,  151.