Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni
                            Regolamento  di applicazione   della   legge   sul  consorziamento dei Comuni  (del  12   2011)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamata  la    legge  sul   consorziamento  dei  Comuni  del  22  febbraio  2010  (in  seguito  legge),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Approvazione  dello  statuto  e   successive  modifiche  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adesione  al  Consorzio  e  l’approvazione  dello  statuto    devono    essere    oggetto    di  un’unica  trattanda  da  sottoporre  al    Legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    progetto  di  nuovo  statuto  e   le  successive    modifiche  statutarie  vanno  approvati  dai  Legislativi  comunali  entro  4 mesi   dalla  trasmissione  da  parte  della   Delegazione  dei  Municipi o della Delegazione  c  onsortile. Sono riservati gli adeguamenti secondo l’art. 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanza  di  ratifica  degli  statuti;  documentazione   annessa  Art.  2  1  La  Delegazione  dei  Municipi   o   la  Delegazione  consortile  sono  l’organo   competente  a  trasmettere  al    Consiglio  di Stato   l’istanza   di    ratifica  del  nuovo  statuto   o   delle  modifiche  dello   statuto,  dopo  l’approvazione  dei  Legislativi  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’istanza  vanno  allegati  i   messaggi  municipali,  i   rapporti    delle  commissioni,  l’estratto  delle  risoluzioni  dei    Legislativi    comunali  con  la  dichiarazione  di  avvenuta  pubblicazione    agli    albi  e    di  crescita  in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eleggibilità  negli  organi  consortili;  procedura  di  elezione  Art.  3  1  È  eleggibile  quale  rappresentante    o   supplente    del  Consiglio  consortile  ogni  cittadino  avente  diritto   di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Se  per  la designazione   del  rappresentante   o del  supplente  vi sono  proposte   di    più  candidati,   le  stesse  sono   messe  singolarmente  ai    voti.  È eletto  il   candidato  con  il maggior  numero  di    voti.  Se  vi  è  parità  di  voti,  si    procede  immediatamente  con  un    secondo    scrutinio.    In  caso  di  nuova  parità    si  procede  subito  al sorteggio.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   eleggibile  quale   membro  o   supplente  della  Delegazione    consortile  ogni  cittadino  avente  domicilio  nel  comprensorio  consortile,  esclusi  i  rappresentanti  dei  Comuni  in    Consiglio  consortile.   È   riservato  l’art.  21  cpv.  4   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  per   l’elezione  dei  membri,  dei  supplenti,  del  presidente   o   del  vicepresidente   della   Delegazione  consortile  vi    sono  più  proposte  rispetto  al numero   degli  eleggendi,  le  stesse  vengono   tutte  messe  singolarmente  ai    voti.   Sono  eletti  i  candidati   con  il maggior   numero   di    voti.  In    caso   di    parità  si procede  come  previsto   nel  cpv.  1  bis  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Municipi  propongono  i  candidati  del  proprio  Comune  alla  carica  di  membro  o   di supplente   della  Delegazione  consortile    al  più  tardi  entro  cinque  giorni    prima  della  seduta    costitutiva,    dandone  comunicazione  scritta  al    Consorzio  e   al    rappresentante  del   Comune  nel  Consiglio  consortile.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Seduta  costitutiva  Art.  4  La  seduta  costitutiva  è convocata  dal  Municipio  del  Comune  sede  per  i  nuovi  Consorzi,  dalla  Delegazione  consortile  uscente  per   quelli   esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Resoconto  dei  rappresentanti  Art.  5  Per  il   resoconto  dei  rappresentanti  valgono   le    indicazioni   di    cui   all’art.  5 del  regolamento  di  applicazione  della   legge   organica  comunale.  Art.  6  ...  4  Art.  7  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   introdotto  dal  R    13.9.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    13.9.2022;  in vigore   dal  1.1.2023  - BU  2022,  221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   introdotto  dal  R    13.9.2022;  in    vigore  dal  1.1.2023  -  BU  2022,   221.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  abrogato  dal  R    7.5.2013;  in    vigore   dal  10.5.2013  -  BU  2013,  223.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  abrogato  dal  R    13.9.2022;   in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2022,   221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza:  Dipartimento  competente  Art.  8  Il   Dipartimento  delle  istituzioni  esercita  la  vigilanza  sui  Consorzi  di  Comuni,  riservata  quella  di    carattere  tecnico   spettante  ai    Dipartimenti  o servizi  competenti  per   materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  di  adeguamento   alla   legge  dei   Consorzi  esistenti;  Consorzi   speciali  Art.  9  1  Gli  statuti  e   i  regolamenti  dei  Consorzi  esistenti  devono  essere   uniformati  alla   legge   al  più  tardi   entro  il   31   marzo  2012.  È   riservato  l’art.  47  cpv.  7   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    legge  è   applicabile  immediatamente    ai  Consorzi    in  via  di  costituzione    al  momento  della  sua  entrata  in    vigore  e   ai nuovi  Consorzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato,  su  istanza  sottoscritta  dalla  Delegazione  consortile   e preavvisata  dai   Municipi,  può  autorizzare  la  permanenza    in  carica    degli  organi  consortili  fino  al  31    marzo  2014,  se  per  giustificati  motivi  l’adeguamento  statutario  non  è    stato    portato  a    termine  entro  i  termini  stabiliti.  Un’ulteriore  proroga  può   essere   concessa  solo  in    via  del   tutto  eccezionale  e per  motivi  giustificati.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’istanza  ai    sensi  dell’art.  47  cpv.   7   della   legge  va  inoltrata   al    Consiglio  di    Stato  entro  il  31   dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  sottoscritta  dalla  Delegazione  consortile   e dai   Municipi  dei  Comuni  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogazione  ed  entrata  in  vigore  Art.  10  1  Il  regolamento  di    applicazione   della   legge  sul   consorziamento  dei  Comuni  del  16  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1975  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presente  regolamento  è pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi   ed   entra  in  vigore  il   1° settembre  2011.  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  429   e   441.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dal  R    7.5.2013;  in    vigore  dal  10.5.2013  -  BU  2013,  223.