Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità
                            Decreto   esecutivo  concernente  l’uso  dei  fuochi  d’artificio e l’accensione  di falò  per   le celebrazioni  commemorative   in periodo   di  siccità  (dell’11   luglio   1990)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamate:  -  sull’organizzazione   della   lotta  contro  gli incendi,  gli inquinamenti   e   i danni  alla   natura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 febbraio  1996,   segnatamente  gli  art.  3   e   4;  -  federale   sulle  foreste  del  4   ottobre   1991;  -  cantonale  sulle  foreste  del  21  aprile   1998  (LCFo);  -  federale   sugli  esplosivi  del   25  marzo  1977  e   l’ordinanza   sugli   esplosivi  del  26  marzo  segnatamente  l’art.  32;  -  di  applicazione  alla  legge  federale  del  25  marzo  1977  sugli    esplosivi  del  17  giugno  segnatamente  l’art.  5;  -  esecutivo    concernente  il   divieto    dei  fuochi  all’aperto  e  il   compostaggio    degli  scarti  del  21  ottobre  1987,  segnatamente  l’art.  2   cpv.  2;  1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  Il   presente  decreto  ha  per  scopo  di  prevenire  gli  incendi   di  bosco  che  possono   essere  provocati  dall’uso  di fuochi  d’artificio  e dall’accensione  di    falò  per  le    celebrazioni  commemorative  in  periodo  di siccità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieto
                            a)  Principio  Art.  2  1  Il  divieto  di    accendere   fuochi  all’aperto   in    periodi  di    siccità  o in giornate  con  tempo  secco  e  ventoso,  trasmesso   per  radio  e TV,  si    estende  anche  all’uso  di fuochi  d’artificio  e   all’accensione  di  falò   a   scopi   commemorativi.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Eccezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga  al    principio  i  Municipi   possono  autorizzare  eccezionalmente,  e sotto  la    loro   responsabilità,  l’uso  di fuochi   d’artificio   e l’accensione  di    falò  a   scopi  commemorativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  ne  informano  tempestivamente    il    Dipartimento    dell’ambiente.  In  casi  particolari  e  per  preminenti  motivi  di    sicurezza,  il   Dipartimento  può  annullare  l’autorizzazione  eccezionale   concessa  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  di  sorveglianza  Art.  3  Il  Municipio  che  autorizza  l’uso  dei  fuochi  d’artificio  e  l’accensione  di  falò,  deve  predisporre  un  servizio   di sorveglianza  adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  del  Municipio  Art.  4  3  La  responsabilità   del   Municipio  in    caso  d’incendio   di    boschi  provocato   da  fuochi  d’artificio  o  falò  autorizzati  in    via  d’eccezione  ai    sensi  dell’art.   2   lett.  b   è   retta   dall’art.  17   della  legge  cantonale  sulle  foreste  del  21  aprile  1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Penalità
                            Art.  5  1  Chiunque,  senza  autorizzazione,  usa  fuochi  di  artificio  o  accende  falò    a  scopi  commemorativi  è   punito  con  una  multa   fino  a 10'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   multa  è   inflitta  dal  Municipio  secondo  gli  art.  145   e   segg.  della   legge  organica  comunale  del  10  marzo  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ingresso  modificato   dal  R    22.10.2002;  in vigore   dal  1.1.2003  - BU  2002,  351;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    5.2.1997;  in    vigore  dal  11.2.1997  -  BU  1997,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dal  R    22.10.2002;  in vigore   dal  1.1.2003  - BU  2002,  351.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    5.2.1997;  in    vigore  dal  11.2.1997  -  BU  1997,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  al    Dipartimento   dell’ambiente  5  Art.  6  Gli  agenti  di polizia  e   il   personale  forestale  fanno   rapporto  al    Dipartimento  dell’ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  in  caso   di uso   di    fuochi  d’artificio  e   di    accensione   di    falò  non  autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  7  Il   presente  decreto  è   pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale  delle  leggi  e degli   atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  7  Pubblicato  nel   BU  1990  ,  245.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Adesso  Dipartimento  del   territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Adesso  Dipartimento  del   territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Entrata   in vigore:  17  luglio  1990   - BU   1990,   245.