Decreto legislativo urgente concernente lo stanziamento di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l’attivazione dei provvedimenti per le grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale
                            Decreto   legislativo  urgente  concernente   lo  stanziamento  di  un  credito  lordo di  16  milioni  di franchi  e  netto  di 8   milioni  di  franchi  per   l’attivazione  dei  provvedimenti  per   le grandi  manifestazioni   ai    sensi  della   legislazione  federale  (del   23  giugno  2021)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  12  maggio  2021  n.    7993  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente    decreto  legislativo  disciplina    i  provvedimenti  concernenti  eventi    pubblici  di  importanza  sovracantonale   in    relazione  all’epidemia  di COVID-19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  er quanto non regolato nel presente decreto legislativo vale quanto stabilito dall’art. 11a della   legge  COVID-19  del  25  settembre    2020,  dall’ordinanza  sui  provvedimenti  per  combattere  l’epidemia    di  COVID-19  nella  situazione  particolare    del  19  giugno  2020    e    dall’ordinanza  sui    provvedimenti  concernenti  eventi  pubblici   di    importanza  sovracantonale   in    relazione   di    COVID-19  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  maggio  2021  (di  seguito  ordinanza  COVID-19  eventi  pubblici).
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  2  I   provvedimenti  possono    essere  concessi    alle  imprese  organizzatrici    per  gli  eventi  di  importanza  sovracantonale   di    cui  all’ordinanza  COVID-19  eventi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  dei   provvedimenti  Art.  3  L’impresa   organizzatrice  può  beneficiare  dei  provvedimenti  di    cui   all’ordinanza  COVID-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  eventi  pubblici,   segnatamente  una   garanzia  della  partecipazione  ai    costi   dell’evento  non  coperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limitazione  dell’impiego  Art.  4  1  L’impresa  beneficiaria  deve  rispettare  la  limitazione  dell’impiego  di  cui    all’ordinanza  COVID-19  eventi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    divieto  d’impiego  decade  in  caso  di  rimborso  volontario  o  alla  scadenza  del  periodo  di  monitoraggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entità  della  partecipazione  Art.  5  L’impresa    organizzatrice  assume  per    evento  una  franchigia    sui    costi    non  coperti    e  un’aliquota  dell’importo  restante  nei  limiti   massimi   di quanto   previsto  dall’ordinanza   COVID-19  eventi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  6  L’impresa    organizzatrice  presenta  la  domanda  relativa  al  proprio  evento    all’autorità  cantonale  competente  allegando  i   documenti,  i   giustificativi  e    le  conferme  di  cui  all’ordinanza  COVID-19  eventi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  7  1  Per   il   finanziamento  dei  provvedimenti   è   stanziato  un   credito  di    16   milioni   di franchi,  di  cui  8   milioni   di franchi  coperti  dalla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  costi   interni   di gestione  sono   stanziati  100'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare   e assistenza  da  altre  autorità  Art.  8  1  Con  l’inoltro  della  richiesta    l’impresa    richiedente  autorizza  l’autorità  preposta,  oltre    a  quanto   dall’art.  11a  della  legge  COVID-19,  a   richiedere  informazioni  e   documenti  utili   ai    fini  di  valutare  le richieste  e di effettuare  le    successive   verifiche  per  prevenire,   lottare  e   perseguire  gli  abusi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impresa  beneficiaria  è   tenuta  a   trasmettere  agli  organi  competenti,  su  richiesta  e   per  un   periodo  massimo  di dieci  anni  a partire  dalla   data  di    stanziamento   del  sussidio,   le    informazioni  necessarie  a  prevenire,  lottare  e   perseguire   gli abusi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Monitoraggio
                            Art.  9  1  L’impresa  è    tenuta  a    notificare  tramite    autocertificazione  il   rispetto  delle  limitazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  cantonale  preposta   può  procedere  a   campione  a   una  verifica  del  rispetto  delle  limitazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chiunque   viola   le    prescrizioni  della   legge  o dell’ordinanza  federale  nonché   del  presente  decreto  legislativo  è di    principio  tenuto   alla  restituzione  del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  restituzione  e   il   termine  per  la  comminatoria  della  sanzione  si    estingue  dopo  5   anni  dalla  decisione  di concessione  della   prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  11  1  Chiunque  a)    dell’obbligo  di  dare  informazioni,  rifiuta  di  darle  o  fornisce    scientemente  false   o  b)  al    controllo   dell’autorità  competente  o lo impedisce  in    altro  modo  è   punito  con  una  multa    sino  a   40'000  franchi,  sempre  che  non    sia  stato  commesso  un    crimine    o  per   il quale  il Codice  penale  svizzero  commina  una  pena  più  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   disposizioni  penali  si    applica  la    parte  generale   del   Codice   penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   procedura   è regolata  dalla  legge  di    procedura  per  le    contravvenzioni  del  20  aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  12  1  Il  presente    decreto  legislativo,  giudicato    di  natura  urgente,  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  ed  entra  in    vigore   immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  perde  la  sua  validità  dopo  un  anno  dall’entrata  in  vigore  e non  può  essere  rinnovato  in via  d’urgenza.  Pubblicato  nel   BU  2021  ,  195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  25  giugno  2021   -  BU  2021,  195.