Decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2022/2023 della legge sugli aiuti allo studio
                            Decreto   esecutivo  sulle  basi  di  calcolo  2022/2023   della   legge sugli aiuti  allo studio  (del   23  febbraio  2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli articoli  8   capoverso  2,  9 capoverso  4   e   14  capoverso  2   della  legge   sugli   aiuti  allo  studio  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  febbraio  2015  (LASt),  decreta:  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’anno  scolastico  2022/2023  il    periodo  fiscale  per  l’accertamento  del  reddito  disponibile  di    riferimento  è   l’anno  2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Reddito  e  sostanza  che  risultano  da  situazioni  tributarie  straordinarie,  come  pure  rendite  e  prestazioni  fiscalmente  non  imponibili,  possono  essere  presi  in  considerazione    per  meglio    tener  conto  della  disponibilità  effettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  un  accertamento  successivo  del  reddito   disponibile  di riferimento  sulla  base   del  periodo  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  consente  di    determinare   un  diritto  alla   borsa   di    studio  più  favorevole  al    richiedente  rispetto  a  quello  risultante   dall’applicazione   del   capoverso  1,  gli  eventuali  prestiti   concessi  e   versati,  per  un  importo  massimo   di    10'000  franchi,  sono  convertiti  parzialmente  o totalmente  in borsa  di studio  sulla  base  del  nuovo  calcolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   calcolo  del   prestito  di    cui  al    capoverso  3   è   eseguito,  per  studi   terziari,  su  richiesta  e   sulla  base  dei  dati  forniti   dal  richiedente  tramite   un  apposito  modulo;   per  analogia   si applica  quanto  previsto  dall’articolo  34  LASt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    richiesta  di  cui  al  capoverso  4    deve  essere  inoltrata  di  regola  entro  il   termine  di  15  giorni  concesso  per   il   reclamo  previsto   dall’articolo   39  capoverso   1   LASt.  Art.  2  Per  l’anno  scolastico  2022/2023  la  quota  da  considerare  quale  importo  a   disposizione  della  famiglia    per  il   finanziamento  dell’istruzione  dei  figli  è   definita  secondo  i  seguenti  parametri  progressivi:  a)   sui  primi  30'000  franchi;  b)   sui  successivi  50'000  franchi;  c)   sul  rimanente.  Art.  3  1  Per   l’anno   scolastico  2022/2023  la    borsa  di studio   per  il  richiedente  che  segue  un   master  è  convertita  nella  misura   di    un  quarto  in prestito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  del  prestito   è   arrotondato  al    centinaio   più   vicino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ricevuta  la    decisione   sul  prestito,  il   beneficiario  decide  se richiedere  l’ammontare  previsto  o   solo  una  frazione;  quest’ultima  non  potrà  successivamente  essere  modificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  applicabili  per   analogia  gli  articoli  16  e seguenti  LASt.  Art.  4  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  in    vigore   il   1°  giugno  2022.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  54.