Legge sull’agricoltura
                            Legge  sull’agricoltura  (del   3 dicembre  2002)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  la    legge  federale  sull’agricoltura  e le relative  norme  di    applicazione;  -  il   messaggio  6   giugno  2001  n.    5125  del  Consiglio  di Stato;  -  il   rapporto  19   novembre   2002   n. 5125  R    della   Commissione  speciale  bonifiche  fondiarie,  decreta:  Capitolo  I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  collaborazione    con  le  organizzazioni    agricole  e  le  cerchie    interessate  e    nel  rispetto  dell’ambiente  e    degli  animali,  il  Cantone    contribuisce  a    promuovere  l’agricoltura,    per  migliorare  la  produzione,  renderla  più  concorrenziale  e    diversificata,  salvaguardare    il    ceto  rurale,  la  famiglia  contadina  e   le    aziende  agricole  nonché  favorire   la cura   del  paesaggio  e   uno  sviluppo  rurale  sostenibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    misure  promozionali  si    attuano  a   sostegno  degli    obiettivi  fissati  nelle    linee    direttive    e   nel  piano  direttore,  tenendo  conto  dei  programmi  di  sviluppo    regionali  e   considerando  in  particolare  le  difficili  condizioni  di    vita  e   di produzione  dell’agricoltura  montana  e   collinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare,  il   Cantone  promuove  la  salvaguardia  della  biodiversità   e   della   sicurezza   alimentare,  favorendo  l’uso  in agricoltura  di vegetali  e animali   di  specie  autoctone,   evitando  la monocultura,   ed  escludendo  l’uso  di    organismi   geneticamente   modificati  per  la produzione  di alimenti,  per  il   foraggio  e  per  la    cura  delle  coltivazioni  e   degli  allevamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservazione  del  territorio  agricolo  e   delle  aziende  agricole  Art.  2  1  I  terreni  idonei  all’utilizzo  agricolo  del  Cantone   Ticino  devono  rimanere   adibiti  e, laddove  possibile,  essere   ricuperati  all’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    misure    pianificatorie  per    la  conservazione    del    territorio    agricolo  sono  definite  dalla  legislazione  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo    sfruttamento  dei  terreni  agricoli  deve  privilegiare  le  produzioni  necessarie  all’alimentazione  rispetto  a   quelle  destinate  a beni  non  alimentari.  Capitolo  II  Formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  3  Il    Cantone  promuove,  in  collaborazione  con    le  organizzazioni  agricole  e  le  cerchie  interessate,  la    formazione  professionale   e   continua  agricola  giusta  le disposizioni  federali  e   cantonali  in  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Centro  professionale  del   verde  e   Azienda   Agraria  Cantonale  di Mezzana  Art.  4  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Centro   professionale   del  verde,  quale  centro  per  la    formazione  agricola,  cura,   coordina  e  organizza  la formazione  di base  e   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Azienda    agraria  cantonale  di  Mezzana  serve  per  le  necessità    dell’insegnamento,    della  pratica  dell’agricoltura  e della  sperimentazione  in collaborazione  con  gli istituti  di    ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza
                            Art.  5  1  Il  Cantone  assicura   e   sostiene  un  servizio  di    consulenza  tecnica  ed  economica  aziendale  dimensionato  in    base  alle  esigenze  dell’agricoltura  favorendo  la formazione   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  di    consulenza  può  essere   gestito  in    collaborazione  con   le    organizzazioni  agricole  o con   altri  interessati,  favorendo  le    possibili   sinergie,   per  il tramite  di    mandati   di prestazione  specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Cantone    può  sostenere  centri    che  assistano  i   servizi  di  consulenza    o    servizi  di  consulenza  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  III  Miglioramenti   strutturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiuti  agli  investimenti  Art.  6  2  Il  Cantone   promuove   il   miglioramento  strutturale  dell’agricoltura  attraverso  la    concessione  di  aiuti  agli    investimenti    realizzati  nel  Cantone  per    i  seguenti  provvedimenti  a    condizione  che    gli  interessati  non  possano  già  fare  ragionevolmente   capo   o   disporre  di    strutture  analoghe:  a)  la    trasformazione   e   il   risanamento  di edifici  e   impianti   di    economia   rurale;  b)  la    trasformazione  e   il   risanamento   di    abitazioni  per  il   capo  azienda  nelle  regioni  di  nonché   la trasformazione  e   il risanamento  nelle  altre  zone;  c)  di bonifiche  di    terreni  agricoli   in funzione  di    un   impiego  migliore  dei  mezzi  meccanici;  d)  la    trasformazione   e   il   risanamento  di edifici  alpestri,   compresi  gli impianti;  e)  in alternativa  a   nuovi   interventi  edilizi,   di edifici   di    economia  rurale,  di    abitazioni  per  il  commisurate   al    fabbisogno  dell’azienda  o di    edifici  alpestri;  f)  dei  pascoli  alpestri  e   sui  maggenghi;  g)  il   miglioramento    e    l’adeguamento    di  impianti  di  collegamento  per  le  aziende  e    aziende    agricole  abitate  tutto  l’anno,  quali  strade    agricole,  teleferiche  e  impianti  di  analoghi;  h)  la  trasformazione  o   l’acquisto    di  strutture  per  lo  stoccaggio,  la  lavorazione  e   la  della   produzione  agricola;  i)  all’interessenza  agricola,   l’approvvigionamento  idrico  e di    energia,  la    costruzione  o  trasformazione    di  impianti    per  la  produzione  o    la  trasformazione  di  energie  rinnovabili    e  di  irrigui  e   di bilancio  idrico  del  suolo;  l)   di    opere   del  genio  rurale  o   di    terreni  agricoli  danneggiati  da  eventi  naturali,   nonché   il  periodico  di opere   e   impianti   del  genio  rurale;  m)  di  fondi  agricoli  per  favorire  l’entrata  in  possesso  di  nuovi  terreni  nelle  vicinanze  del  aziendale;  n)   atte   a   favorire   il   trasporto   dei  prodotti   e   del  materiale   necessario  al    carico  e   allo  scarico  aziende  alpestri,  come    pure    il   trasporto  del  fieno  dai  maggenghi  privi  di  collegamenti  o)  di    manufatti  rurali  ad  alto  valore   naturalistico  e/o  paesaggistico;  p)  la    ristrutturazione   e   l’ampliamento  di serre   per  l’orticoltura;  q)  o    l’ampliamento  moderato  di  edifici  agricoli  e  la  costruzione  di  nuovi  edifici  in    zona  edificabile  per   intraprendere   un’attività  accessoria  agrituristica,   a   condizione  che  si   vendano  in prevalenza  beni  prodotti  dall’azienda  o   nel  cantone,   in    funzione  della  disponibilità;  r)  di    acquisizione  dei  dati  di base  concernente  i  progetti   di    sviluppo  regionale;  s)  dei  progetti  di sviluppo   regionale;  t)   di  fattibilità  e progetti  relativi  a   nuove  misure   e   programmi  federali  o cantonali   nel  campo  esclusa   la loro  realizzazione;  u)  di  macchinari    per  la  foraggicoltura  destinati  alle  aziende  con  almeno  il   50%    delle  in    zona   di montagna;  v)  le    zone   sono   concessi   contributi  a   favore  di provvedimenti  edilizi   e   installazioni  a scopo  tesi  a conseguire  obiettivi  ecologici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beneficiari  e   condizioni  Art.  7  4  1  Possono  beneficiare  degli  aiuti  agli  investimenti    gli  aventi  diritto  secondo  il   capitolo    1  dell’ordinanza  sui   miglioramenti  strutturali  nell’agricoltura  del  7 dicembre  1998  (OMSt)  che   adempiono  le  condizioni  ivi  stabilite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  deroga  alle  disposizioni  di    cui  al cpv.   1,    possono  beneficiare  degli   aiuti  agli   investimenti:  a)  di  diritto  pubblico,    gli  enti  di  diritto  privato    aventi  scopi  di  pubblica    utilità  e    le  agricole  con  sede  nel  Cantone  a   condizione  che   gli  interventi  rivestano   un  interesse  generale  o   siano  attuati  nell’ambito  di  un’azienda    potenzialmente    vitale  affittata  o  da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  modificato  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23;  precedenti  modifiche:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            271;  BU  2014,   10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   introdotta   dalla   L   4.11.2019;  in    vigore   dal  10.1.2020   - BU  2020,  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  modificato  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23;  precedenti  modifiche:  BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            271;  BU  2009,   177;   BU  2014,  10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  di    persone  costituitesi  in    società  semplice  oppure  in società  anonima,  in    società  a   garanzia  o in società  in accomandita  per  azioni  con  sede  in    Svizzera  che  eseguono  opere   aventi  interessi  agricoli;   per   questi  casi  gli  aiuti  sono  commisurati  all’interesse   agricolo   dell’opera;  c)  agricole    situate  in  aree  a   rischio  con  un  fabbisogno  in  unità  standard  di  manodopera  inferiore   a   quanto  previsto  dall’OMSt,  fino  ad  un   minimo   di    0,5  USM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  aziende    accessorie    agrituristiche    l’operatore    deve  essere  gestore  di  un’azienda  agricola    ai  sensi  dell’art.  34  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Possono  beneficiare    degli  aiuti  agli  investimenti    le  organizzazioni  promotrici  di  progetti  di  sviluppo  regionale  che  adempiono  le    seguenti   condizioni:  a)  la    metà  dell’offerta   proviene  dalla   regione  ed  è   di    origine   agricola;  b)  la    metà   delle  prestazioni  lavorative  necessarie   all’offerta  è fornita  da   famiglie  contadine;  o  c)  la    metà  dei  voti   nell’organizzazione  promotrice  è   detenuta  dai  contadini.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  aiuti  agli  investimenti  possono  essere  concessi  sotto  forma  di:  a)  b)  totale  o parziale  del  tasso  di    interesse  per   i  crediti  di    costruzione  e per  i  mutui  concessi  Banca   dello  Stato   del  Cantone  Ticino   a scopi  agricoli;  c)  totale  del  tasso  di interesse,  fino  ad  un  massimo  del  3%  e per  un  credito   massimo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200’000.–   per  azienda,  non  cumulabile   con  la lett.  b),   per  una  durata   massima  di    12  anni,   per  crediti  garantiti   da  mutui  concessi   dalla  Banca   dello  Stato  del  Cantone  Ticino,  limitatamente   al  di cui   all’art.  6   lett.  u).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  di    cui  al cpv.   1   lett.  a)  non  può  superare   il 50%  del  preventivo  sussidiabile  riconosciuto;  può  rivestire   anche  la forma   di    un  contributo  forfetario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce:  a)  per  determinare  le    aliquote  del  contributo  e   il contributo  forfetario;  b)  parte  del   tasso   d’interesse  assunto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  investimenti  giusta  l’art.  6 lett.   m)  può   essere  concesso  solo  l’aiuto   previsto  all’art.  8   cpv.   1   lett.  b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Possono  beneficiare  degli  aiuti  agli  investimenti  unicamente  provvedimenti  non  ancora  iniziati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’inizio  anticipato   dei  lavori   deve  essere  preventivamente  autorizzato  per  iscritto  dall’ente  sussidiante.  In  assenza  di  tale  autorizzazione  non  sono  computate  le  spese  eseguite  o    deliberate    prima    della  decisione  di    concessione  degli  aiuti  agli  investimenti.  L’autorizzazione  preventiva  non  conferisce   diritto  alla  concessione  degli   aiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  delle  opere:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Divieto   di  modifica  della  destinazione  Art.  8a  6  La  destinazione    agricola  di  fondi,  opere,  impianti  ed  edifici  agricoli  oggetto    di  migliorie,  realizzati  con  aiuti  agli  investimenti  cantonali,  non  può   essere  modificata   per  un   periodo  di    20   anni  a  contare  dall’ultimo  versamento  dell’aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Divieto  di  concorrenza   nei  confronti  di  aziende  artigianali  esistenti  Art.  8b  7  1  Gli  aiuti  agli  investimenti  per  i  provvedimenti   di cui   all’art.   6   lett.   h)  sono  concessi   se,  al  momento  della  pubblicazione  della   domanda  di cui  al cpv.  2,    nessuna   azienda  artigianale  direttamente  interessata  nella  zona  d’attività  determinante  sul  piano  economico  è  disposta  ed  è    in  grado    di  adempiere  in    modo  equivalente  il  compito   previsto  o di    fornire  una  prestazione   di servizio  equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  della  concessione  degli  aiuti  il  Consiglio  di  Stato  pubblica  per  un  periodo  di  30  giorni    le  domande  relative  ai provvedimenti   di    cui  al cpv.  1   nel  Foglio  ufficiale  rinviando  al    presente   articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  termine  di pubblicazione  di cui  al cpv.  2   le aziende   artigianali  direttamente  interessate   nella  zona  d’attività  determinante    sul  piano  economico    possono  fare  opposizione  agli  aiuti  presso  il   servizio  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   servizio  competente  decide  sulla   domanda  e   sulle   opposizioni  entro  30  giorni   dalla  scadenza  dei  termini  per  le    opposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   decisioni  di    aiuto   sono  notificate  all’istante  e   agli   opponenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Crediti  di  investimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  introdotto   dalla   L   17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dalla   L   17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  crediti   d’investimento  giusta  l’OMSt  sono  depositati  presso   la    Banca   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Banca  dello  Stato  provvede  all’esecuzione  delle  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  come  pure    al  servizio  di    contabilità  e   di    cassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    modalità    d’applicazione  del  presente  articolo    sono  stabilite  da  una  speciale  convenzione    tra  il  Cantone  e   la    Banca  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ipoteca  di    cui  il   Cantone  ha  ordinato  la costituzione  a   garanzia  dei  crediti  di costruzione  può   essere  eccezionalmente  postergata  nel  caso  in cui:  a)  credito  richiesto  è   utilizzato  per  acquistare,  estendere,  mantenere   o migliorare  un’azienda  o   un  fondo  agricolo;  b)  complessivo,  incluso   il nuovo   credito  richiesto,  è sopportabile  per   il   debitore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  applicabili  Art.  8d  9  Riservate   le disposizioni   del  presente  capitolo,  sono  applicabili   per  analogia  le    disposizioni  generali  di cui  al    capitolo   1   dell’OMSt.  Capitolo  IV  Promozione  dello   smercio  e   della  qualità  dei  prodotti   agricoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  promozionali  e   di  controllo  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  le  misure  si  promuove    l’immagine,  la  conoscenza  e   la  valorizzazione    dei  prodotti  ticinesi  di qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    promozione  dello  smercio  e   della  qualità  dei  prodotti  agricoli    spetta  sia    alle  organizzazioni    dei  produttori  sia  alle  relative  organizzazioni  di categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione  di    categoria  è   composta   dalle   organizzazioni  dei  produttori,  dei  trasformatori  e,  se  del  caso,  dei  commercianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  potere  beneficiare  del  sostegno  del  Cantone  le  organizzazioni  dei  produttori  e    di  categoria  devono  essere     riconosciute  dal  Consiglio  di   Stato  in  base  a  criteri  di  rappresentatività.  Il  riconoscimento  è sottoposto   a   regolare  riesame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Consiglio  di  Stato  può  predisporre  un  servizio    di  controllo    in  modo  da  garantire  un’applicazione  efficace  e    coordinata  delle  normative  federali  che  interessano  il   settore  agricolo  e    può  delegare  determinati  compiti  ispettivi    a   enti  di  controllo  esterni  accreditati;  esso    può  prelevare    delle  tasse  a  parziale  o   totale  copertura  dei  costi  di    controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  alle  misure  di  promozione  dello  smercio  Art.  10  11  1  Il  Cantone  può  sostenere    con  contributi  finanziari  e  di  altro  tipo  i  provvedimenti  presi  a  livello  cantonale  dalle  organizzazioni  sia  dei  produttori  sia  di  categoria,  nonché    dalla    conferenza  agroalimentare,  per   promuovere  lo smercio  dei  prodotti  agricoli  ticinesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   organizzazioni  concordano  i  loro  provvedimenti  ed  elaborano  strategie   comuni  nell’ambito  della  conferenza  agroalimentare;   istituiscono   all’interno  della  stessa  un  comitato  operativo  per  promuovere  lo  smercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  provvedimenti  sostenuti  concernono  le    seguenti  attività:  a)   dei  prodotti   (pubblicità  generale,  pubbliche   relazioni  e   promozione   delle  vendite);  b)  e   esposizioni;  c)   di mercato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  alle  misure  di  promozione  della  qualità  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  può    istituire  o    sostenere  l’istituzione  e  la  riqualifica  di  marchi    di  garanzia,  denominazioni  di    origine   o di    provenienza  e   simili  per   prodotti  o   servizi  ticinesi  o   sovraregionali  oppure  aderire  a   tali  iniziative  e delegarne  la gestione   a   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   l’accordo  dei  rispettivi  Cantoni  o   regioni   interessate,  il   Consiglio  di    Stato   può  estendere   i marchi  e  le  denominazioni  di  cui  al  cpv.  1 anche  a   regioni   limitrofe  o   partecipare  a marchi  e   denominazioni  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  cantonale  Art.  12  1  Il  credito  per  il   sostegno  delle  misure   promozionali   viene  definito  con  il   preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dalla   L   17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  azione  il   contributo  finanziario  di    regola  non  può  superare  il   50%   dei  costi  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eccezionalmente  per   il   sostegno  delle   misure  promozionali  di    prodotti  di    montagna,  di prodotti  d’alpe  o  di  settori    agricoli  particolarmente  deboli    il   contributo  finanziario  può  raggiungere  l’80%  dei  costi  computabili.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  determina  i  criteri    per  la  ripartizione  dei  mezzi  finanziari  e  fissa  le  aliquote  percentuali  per  le    diverse  misure  di    sostegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mercati  bestiame  da  macello  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  stanzia  un  contributo  annuo  massimo  di  fr.  280’000.  – per  l’organizzazione  di  mercati  del   bestiame   da  macello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  è   assegnato  all’associazione  di  categoria  che  rappresenta   le  associazioni  di  produttori  ed  è   tale  da  coprire  integralmente  i  costi  organizzativi,  compresi  i  costi    per  un  premio  per  capo  di  bestiame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ente  presenta  annualmente  al    Consiglio  di    Stato   il rapporto  di    attività  e   il rendiconto  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  solidarietà  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Qualora  un’organizzazione  riscuota  contributi  dai  suoi  membri  per     finanziare  la  promozione  dello  smercio  e della  qualità,  il   Consiglio  di    Stato  può  estendere  l’obbligo  del  pagamento  dei  contributi  all’insieme  dei  produttori,  dei  trasformatori  e  dei  commercianti  interessati    da    singoli  prodotti  o   da  gruppi   di prodotti,  fissandone   contemporaneamente  l’importo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  dei  non  membri    non  possono  superare  l’importo  dei  contributi  dei  membri    delle  organizzazioni  dei    produttori  e  delle  organizzazioni  di  categoria    e   non    possono    essere  destinati  al  finanziamento  dell’amministrazione  delle  organizzazioni  dei  produttori  e  delle  organizzazioni    di  categoria  né  al    finanziamento  di misure  i  cui  benefici   sono  riservati  ai    membri  di    tali  organizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  sono  prelevati   dalle  organizzazioni  sia  dei  produttori  sia  di    categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  l’imposizione  della  tassa  è   dato  ricorso  al    Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia  secondo  le  norme  della   legge  sulla  procedura  amministrativa  del   24  settembre   2013.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le    decisioni    di  tassazione  cresciute  in  giudicato  sono  parificate    alle    sentenze    esecutive  ai  sensi  dell’art.  80  LEF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Messa  in  rete  e valorizzazione  della  produzione  locale  Art.  14a  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  può  sostenere,   anche   finanziariamente,  organizzazioni  interdisciplinari,  che  rappresentano  segnatamente  la  produzione  agricola,    la  trasformazione,    la  distribuzione,    la  ristorazione  e   il   turismo,  il  cui  scopo    è   valorizzare  la  produzione  agricola  locale  e  il   consumo  dei  relativi  prodotti  agroalimentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  potere  beneficiare  del  sostegno   del  Cantone  le    organizzazioni  devono  essere  riconosciute  dal  Consiglio  di  Stato  in  base  a  criteri    di  rappresentatività.  Il   riconoscimento    è  sottoposto    a  regolare  riesame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   organizzazioni  beneficiarie  sono   tenute  a   presentare  al    Consiglio  di Stato  il   rapporto  di attività  e  il  rendiconto   finanziario.  Capitolo  V  Provvedimenti  complementari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Avvicendamento  generazionale  Art.  15  18  Allo  scopo   di    facilitare  l’avvicendamento  generazionale  il Cantone  può  accordare  contributi  a  giovani  agricoltori  che   rilevano  in    proprietà  o in    affitto   un’azienda  agricola  per  una  gestione  a   lungo  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  unico  Art.  16  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai  beneficiari  dell’aiuto    iniziale  secondo  l’art.  43  OMSt  che    rilevano    in  proprietà    l’intera  azienda  agricola  conformemente   all’art.  5   OMSt,   è concesso   un  contributo  unico  pari   al    30%  del   credito  d’investimento  ottenuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dalla  L   26.11.2013;  in    vigore  dal  1.9.2013  -  BU  2014,   10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  introdotto  dalla  L   11.12.2019;   in vigore  dal  21.2.2020  - BU  2020,  48.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  giovani  che  rilevano   l’azienda  agricola  al    di    fuori   della  famiglia  il   contributo   unico  è pari  al    50%  del  credito  d’investimento   ottenuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  di    cui  ai    cpv.  1 e   2   può  essere  concesso  fino  al    compimento  del  quarantesimo  anno  di  età  ed  è   calcolato  sulla  base  del  credito  iniziale  che  l’interessato  avrebbe  potuto  ottenere  se  non  avesse  raggiunto  il   limite  di    età  previsto  dall’art.  43  OMSt.  I  due  contributi  non  sono  cumulabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    contributo  concesso  non  può  superare  i  costi  per  l’acquisto    dell’azienda  o  eventuali  investimenti  legati  all’azienda  stessa  come  previsto  nell’OMSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Oltre  a   quanto  previsto  dai  capoversi  precedenti,  le condizioni  per  l’attribuzione   dei  contributi  di    cui  ai  cpv.   1   e   2   sono  quelle  definite  all’art.  43  OMSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  contributi  già  ottenuti   nell’ambito  dei  precedenti  contributi  per  l’avvicendamento   generazionale  sono  detratti  da  quanto  concesso  in    base  ai    cpv.  1   e   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo  del  contributo  Art.  17  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  massimo  per  azienda    secondo  l’art.  16  cpv.  1    ammonta  a  fr.  50’000.  –.    e  secondo  l’art.   16  cpv.   2   a fr.  100’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  graduare  i  contributi  secondo  le    difficoltà   di    produzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  per   affitto   d’aziende   agricole  al    di  fuori  della  famiglia  Art.  18  21  1  Il  contributo  unico    di  cui    all’art.  16  può  pure  essere  concesso  ai  giovani  agricoltori    che  affittano  per  almeno  15  anni  un’azienda  agricola  al di    fuori  della   famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  principi  per  la    concessione  sono  quelli  definiti  all’art.  16,  compresa  l’iscrizione  dell’ipoteca  legale  sui  fondi  dell’azienda  presa  in affitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  di  riqualifica  professionale   in  agricoltura  Art.  19  22  1  Ai  giovani   intenzionati  a   rilevare   un’azienda  e ad   ottenere  il   contributo   di cui   all’art.  16  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18,  che  già   dispongono  di una  formazione  di base  secondo  l’art.  4 cpv.  3   OMSt  e che  devono   seguire  dei  corsi  ai fini   di ottenere  un  titolo  conforme  all’art.  4   cpv.  1   OMSt,   può  essere  concesso  un   credito  di  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    credito  di  formazione    è   concesso  per    un  massimo  di  2   anni  e   per  un  ammontare  massimo  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20’000.–  all’anno  in    funzione  del  tipo  di formazione  seguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    credito  di  formazione    è  trasformato  in  contributo  in  aggiunta  a   quello    di  cui  all’art.    16    o   18,  se  concesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  di  declività  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la  promozione   e   la  conservazione   dell’agricoltura  in  condizioni   di produzione  difficili  nonché  per  la    protezione  e la    cura  del  paesaggio   colturale  il   Cantone   versa  annualmente,  in    aggiunta  alle  prestazioni  federali,   contributi  di    declività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  sono  pagati  alle   aziende  di gestori  domiciliati  nel  Cantone  per  terreni  situati  in territorio  ticinese  per   i  quali  vengono  versati  i  contributi   di    declività  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  fissa   il  contributo  di superficie   per   ettaro.  Esso   non  può  essere   superiore  a quello  federale  e   per   i  vigneti  tiene   conto  dei  limiti   di reddito  e   di sostanza  previsti   per  i  contributi   di transizione  federali.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  per   la    biodiversità   e   la    qualità  del  paesaggio  Art.  20a  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  accorda  contributi  sia  per  l’interconnessione  e   la    gestione  adeguata  di    superfici  per  la promozione  della  biodiversità,  sia  per  la salvaguardia,   la    promozione  e lo sviluppo  di    paesaggi  rurali  variati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ottengono  i  contributi  i  gestori    che  hanno  diritto  ai  pagamenti  diretti  conformemente  all’ordinanza  concernente  i  pagamenti  diretti  all’agricoltura  del  23  ottobre  2013  (OPD),  per  la    gestione   di    fondi  situati  in  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  cantonale  copre    la  quota  percentuale  di  finanziamento  residua  rispetto  al  contributo  massimo  accordato   dalla   Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  23;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  542.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’ambito   dei  contributi   per  la    qualità  del  paesaggio   il   Consiglio  di Stato  definisce   nel  regolamento  gli  obiettivi  e    i   provvedimenti,    nonché    le  condizioni  relative  alla  stipulazione    delle  convenzioni  di  gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Cantone  può  sostenere  l’allestimento,    l’implementazione  e  l’accompagnamento    di  progetti  d’interconnessione  e    per    la  qualità  del  paesaggio  con  un  aiuto  pari  al  50%  dei  costi  computabili,  ritenuto  un  massimo  di    fr.  20’000.–  per  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Agricoltura  biologica  Art.  21  26  1  Allo   scopo   di    promuovere  la    conversione   delle  aziende   agricole  all’agricoltura   biologica   il  Cantone  può   accordare  un  contributo  unico  iniziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  è   pagato   alle  aziende   che   hanno  sede  nel  Cantone  e   i  cui   gestori   sono  al    beneficio  dei  pagamenti  diretti  federali  e sono  domiciliati  nel   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ammontare   del  contributo  unico  iniziale  non  può  superare  i  fr.  20’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  può  graduare   il contributo  secondo  il tipo  di    azienda   e le sue  dimensioni,  nonché  vincolare  a   oneri  il   contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aziende  o   gestori    che  hanno  già    beneficiato  di  questo  contributo  non  possono    più  essere    presi  in  considerazione  per  ulteriori  contributi  di cui  al    presente  articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  d’estivazione  Art.  22  27  1  Per   favorire  il   mantenimento   degli   alpeggi  siti  sul  territorio   cantonale,  il   Consiglio  di Stato  può  concedere  dei  contributi   per  il bestiame  da  latte  caricato,  a   complemento  dei  contributi  federali  d’estivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  non  può    superare  quanto  previsto  dai  contributi  d’estivazione    federali  e    può  essere  differenziato  in    funzione  delle  facilità  di accesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promozione  della  zootecnia  indigena  Art.  23  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  può  contribuire  alle  spese  per  l’organizzazione  di  esposizioni  di  bestiame  bovino,  ovino,  caprino  o   equino  da   reddito  nella  misura  massima  di    fr. 15’000.–   per  esposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  definisce  l’ammontare  dei  contributi   per  tipo  di    esposizione   e le    condizioni   per  la  loro  concessione.  Capitolo  VI  Condotte  veterinarie  e   assicurazione  bestiame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condotte  veterinarie  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  territorio   cantonale  è   suddiviso   in condotte  veterinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste   ultime  hanno  lo    scopo  di    garantire  le cure   veterinarie  per  il bestiame  delle   aziende  agricole  alle  medesime  condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  delimita  o modifica  il  comprensorio  e   il  numero  delle   condotte  veterinarie  tenendo  conto  della  struttura  agricola   e della   configurazione   geografica  regionale,   della  situazione  finanziaria  delle  stesse  e   della  presenza  sufficiente  di    bestiame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Esso  definisce   inoltre  i  compiti  minimi  delle  condotte  e   dei  veterinari   di condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  statuti   delle  condotte  veterinarie  soggiacciono   all’approvazione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   vigilanza  sulle  condotte  veterinarie  spetta  al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  delle  condotte  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Al  finanziamento  delle   condotte   veterinarie  concorrono  obbligatoriamente:  a)  di bovini,  bestiame  minuto  e di equini   secondo  la tariffa  di condotta   calcolata   per  unità  bestiame  grosso    approvata  dal  Consiglio  di  Stato  e   determinata    sulla  base    della    situazione  della   condotta;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  cantonale  Art.  25a  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  cantonale  complessivo  ammonta  al    massimo  a   fr. 400’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle    singole    condotte  è  concesso  un  contributo  forfetario  annuo    di  fr.  20’000.–    e    un  contributo  complementare  sulla  base  del  rimanente  credito  annuo  secondo  una  chiave  di  riparto  stabilita  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    chiave  di  riparto  considera  almeno  il  numero  di  aziende,  il   numero  di  unità  di  bestiame  grosso  (UBG)  e   la distanza  delle   aziende  dal  domicilio  del  veterinario   di    condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mandato  al    veterinario  Art.  25b  32  Il  mandato     di   prestazioni     tra  la   condotta  veterinaria  e  il  veterinario  soggiace  all’approvazione  del   Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casse  di  assicurazione  del  bestiame  Art.  26  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assicurazione  del  bestiame    è  obbligatoria  quando  l’istituzione  della  relativa    cassa  è  decisa  dalla  maggioranza  assoluta  dei  detentori  di    bestiame  di    un  Distretto  o   di    uno  o   più  Comuni.   In  tal  caso   gli statuti   della  cassa  soggiacciono  all’approvazione  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  le  condizioni  economiche  o   sanitarie    lo  giustificano  il   Consiglio  di  Stato  può  decretare  la  costituzione  o   la    fusione  di    una  o   più  casse  o   modificarne  il   comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   vigilanza  sulle  casse   spetta  al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  alle  casse  di  assicurazione  del  bestiame  Art.  27  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  sostiene  le  casse  di  assicurazione  del  bestiame   bovino,  ovino  e caprino  con  un  contributo  annuo,  determinato  annualmente    dal  Consiglio  di  Stato,  pari  al  massimo  al  40%    dei  contributi  annui  versati   dai  detentori  di    bestiame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  beneficiare  del  contributo  le    casse  devono  avere  almeno  10  detentori   di    bestiame  affiliati  o   100  UBG.  Capitolo  VII  Aiuto  in  caso  di calamità,  protezione  dei  raccolti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Azioni  di  aiuto  in  caso  di  calamità  Art.  28  Il   Consiglio  di Stato   prende  sollecitamente  le    misure  necessarie  per  contenere  i danni   non  assicurabili  causati  alla   produzione  agricola  da  calamità   naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  fitosanitario  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di    Stato  organizza   un  servizio  fitosanitario  e   ordina  adeguate  misure  di lotta  o  prevenzione  contro    organismi  nocivi  particolarmente    pericolosi  e  piante  infestanti    particolarmente  pericolose,  in  conformità  alle  disposizioni  dell’ordinanza  sulla  protezione  dei  vegetali  del  27  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  (OPV).  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  esso  può    esigere  l’esecuzione    di  adeguati  trattamenti  fitosanitari,    come  pure  l’eliminazione  di  alberi  da  frutta,  di  ceppi  di  vigna,  di  altre  colture   agricole  o di piante  ornamentali  o  invasive,  che  costituiscono  potenziali  o   manifesti  focolai  di    infezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    altri  organismi  nocivi  per  il settore  agricolo,  il Consiglio  di    Stato  può  ordinare  le misure  di  cui  ai    cpv.   1 e 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  può  accordare  ai  gestori  o,  in  assenza  di  gestori,  ai  proprietari    di  particelle,  contributi  per  i  costi  derivanti   da   misure  di    lotta  imposte  in    virtù  dell’OPV.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di    Stato   definisce   i  criteri   e   l’ammontare   dei  contributi  di    cui  al    cpv.  4   fino   ad  un  massimo  di  fr.  20’000.  –   per  ettaro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di tollerare  Art.  30  Nell’interesse  della  conservazione  dell’agricoltura  o   se  lo  d’abbandono  del  terreno  pregiudica  particolarmente  l’ambiente,  il proprietario   fondiario  deve  tollerare  gratuitamente  la    gestione  di  terreni  incolti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  23;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  173.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Adesso  ordinanza  sulla  protezione  dei  vegetali  da   organismi  nocivi   particolarmente  pericolosi  del   31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ottobre  2018   (OSaLV).
                        
                        
                    
                    
                    
                37
                            Adesso  ordinanza  sulla  protezione  dei  vegetali  da   organismi  nocivi   particolarmente  pericolosi  del   31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ottobre  2018   (OSaLV).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  VIII  Organizzazioni  agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Unione  contadini  ticinesi  Art.  31  1  All’Unione     contadini  ticinesi,  quale  organizzazione  di  categoria  che  raggruppa  organizzazioni  e   associazioni  agricole,  è   concesso  un  contributo  annuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   versamento   del  contributo  è   subordinato  allo   svolgimento  di    opera   fattiva  a favore  dell’agricoltura  ticinese,  coordinando  l’attività  delle  associazioni    agricole    affiliate,    allo    scopo  di  assicurare  un’unità  d’azione  nel  contesto  organizzativo  e   socio-economico  dell’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ammontare   del  contributo  è   stabilito  in sede  di    preventivo.  Il   Consiglio  di    Stato  può  subordinarlo   ad  un  mandato  di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   collabora  nell’incasso  delle   quote  volontarie  versate  dalle  aziende  agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazioni  agricole   nazionali  Art.  32  Il   Cantone  può  aderire  a  enti  o    ad  associazioni    intercantonali  o    nazionali    di  interesse  generale  per  il   settore  agricolo,  contribuendo   al    loro  finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  agro-alimentare  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conferenza  agro-alimentare  istituita  dal  Cantone  ha  lo  scopo  di  favorire     la  collaborazione  tra  l’agricoltura  e i  settori  economici   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di    Stato  definisce  i  compiti   della   Conferenza  agro-alimentare  e ne   nomina  i  membri  per  un  periodo   di    4 anni,  tenendo  conto  della  rappresentatività  delle  organizzazioni   dei  differenti  settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Conferenza  agro-alimentare    può  attribuire    al  massimo    il  10%    dell’importo  destinato  alla  promozione  dello  smercio,   per  sostenere  singoli   progetti  promozionali  al    di    fuori  delle  organizzazioni  riconosciute  ai sensi  dell’art.  9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  quanto   attiene  all’importo   dei  contributi   per  i  singoli   progetti   promozionali  e ai criteri  per  la  loro  ripartizione  sono  applicabili  le    disposizioni  di    cui  all’art.   12.  Capitolo  IX  Agriturismo  40
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  34  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    agriturismo  si  intende  l’offerta  di  ristorazione  e  pernottamento  svolta  a  titolo  accessorio  da    aziende  agricole  che  raggiungono  le  unità  standard    di  manodopera    (USM)  minime  previste  agli  art.  5   e 7   della   legge   federale  sul   diritto  fondiario  rurale   del  4   ottobre  1991  (LDFR)  e all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  della  legge    sul    diritto    fondiario  rurale    e   sull’affitto  agricolo  del  30  gennaio  2007  e  le  cui  strutture  agrituristiche:  a)    non  edificabile  rispettano  le  condizioni    definite  dall’art.    24b    della    legge  federale  sulla  del  territorio   del  22  giugno  1979   (LPT);  b)  edificabile,  si    trovano  all’interno   del  nucleo  aziendale  o   nelle  sue   immediate   vicinanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agriturismo    promuove  principalmente  il  consumo  e  la  vendita  di  beni  alimentari  ticinesi,  in  prevalenza  prodotti  dall’azienda   o nella   regione,  in    funzione  della   disponibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  34a  42  1  La  gestione  di  un  agriturismo  comportante  attività  di  ristorazione  e/o  offerta  di  alloggio  esercitata  fino   a 150  giorni  per  anno  civile,  soggiace   alla  presente   legge;  ore  o parti  di    ore  di    apertura  contano  come   giornate  intere,  il   pernottamento,  colazione   compresa,  come  una  singola  giornata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   attività  superiori  a tale  periodo  sono  rette  dalla   legge  sugli  esercizi  alberghieri  e sulla   ristorazione  del  1° giugno   2010  (Lear).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   disposizioni  della  presente  legge  non  si    applicano  alle  pensioni   private   di    famiglia   fino  a quattro  pensionanti  ai    sensi  della  Lear.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            38  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Titolo   modificato  dalla  L   17.12.2014;   in vigore   dal  10.2.2015   -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conduzione  di    un  agriturismo  è   subordinata  al    rilascio  di    un’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  concede  l’autorizzazione  a   condizione   che  il   richiedente  produca  l’attestazione  del  municipio  dell’idoneità  dei  locali  comprensiva  del  numero  dei  posti    disponibili  e    l’attestazione  dell’autorità  competente  del  superamento    dell’esame  cantonale    per  l’esercizio  dell’agriturismo  da  parte  del  gestore,   secondo  le    modalità  definite  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  può   essere   subordinata  ad  oneri   e   condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  gestore  che  non  dispone  dell’attestazione   di    cui   al    cpv.  2   o   di titolo   equiparato,  l’autorizzazione  è  concessa  a   titolo  provvisorio;   essa  decade  se  entro  3   anni   dall’attestazione  del  municipio  dell’idoneità  dei  locali  il   gestore  non   presenta  l’attestazione  del  superamento  dell’esame   cantonale  per  l’esercizio  dell’agriturismo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro
                            Art.  34c  44  1  Il  gestore  di    un  agriturismo   è tenuto  ad  iscrivere  i  dati   sull’attività   agrituristica  in    un  registro  elettronico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  registro  vanno  annunciati  il   genere  d’offerta,  gli  orari  di    apertura  e di    chiusura,   i giorni  di    riposo  settimanale  e   i  periodi  di    chiusura  per  vacanze  o   per  altri  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  esercizi   aperti  estemporaneamente   gli  annunci   di  cui   al cpv.  2   devono   essere   registrati  con  almeno  24  ore  di    anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    aperture  non  prevedibili  entro  i  termini   di cui  al    cpv.  3,  la registrazione   va  eseguita   al    più  presto  nel  sistema  e   ne  va  data  immediatamente  informazione  alla   polizia  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio   di    Stato   definisce  i  diritti  di    accesso  al registro,  le modalità  da   rispettare   riguardanti  accessi  e  registrazioni;  esso  può,   se del  caso,  prevedere   ulteriori  informazioni  che  devono  figurare  nel   registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato   definisce  il gestore   del  registro;  può  delegare   il   compito   a terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi
                            Art.  34d  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  gestore  è  responsabile    della    conduzione  dell’agriturismo  e   garantisce  il   rispetto  delle  leggi  e   dei  regolamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo    autorizzazione    speciale  o   disposizione  contraria    delle  autorità  comunali,  gli  agriturismi  non  possono  rimanere  aperti  tra   le ore  01.00  e   05.00  per  attività  di    ristorazione   o   mescita  di    bevande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli
                            Art.  34e  46  Gli  agenti    e    gli  assistenti  della  polizia    cantonale    e    della    polizia  comunale  come  pure    i  funzionari  preposti  dell’autorità  cantonale  possono:  a)  gli  esercizi;  b)   l’identità   di chi  vi    si    trova;  c)  lo    sgombero  dell’esercizio,  qualora   si    verificassero  disordini.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  34f  47  In  caso    di  ripetuta  inosservanza    degli  obblighi  o    di  grave    negligenza  nella  conduzione  dell’agriturismo,  l’autorizzazione  alla   gestione  può  essere  revocata  al    gestore.  Capitolo  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Applicazione  della  legge   e   disposizioni  varie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’applicazione    delle  disposizioni  della    legislazione    federale  in  materia    di  agricoltura  delegate  ai    Cantoni   e   delle  disposizioni  cantonali   compete  al Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  può  alle  organizzazioni   dei  produttori  o   di  categoria,   nonché   a   enti  di  controllo,  compiti   di esecuzione,  di    controllo   e   di    sorveglianza.  Le  disposizioni  di tali   organizzazioni  ed  enti,  relative  ai    compiti  loro  delegati,  entrano  in    vigore  con  l’approvazione   del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  collaborano  all’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2014;   in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015   - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36  ...  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  finanziarie  Art.  37  51  1  Lo  Stato  garantisce  le  prestazioni   finanziarie,  quando  la  Confederazione   subordina  alla  partecipazione  del  Cantone  la    concessione  di    contributi  e   crediti  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  definisce  l’ammontare  del  sussidio    cantonale  fino  a  concorrenza  dell’importo  massimo  sussidiabile   secondo   la legislazione   federale  in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statistiche  e   rilevamenti  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di Stato  può  ordinare  rilevamenti   coordinati  e   indagini  statistiche   concernenti  il  settore  agricolo,  avvalendosi   della  collaborazione  dei  Comuni  e   delle   organizzazioni  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rilevamento  e   lo scambio  di    dati  tramite  interfacce  elettroniche  può  essere  reso  obbligatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rispetto  delle  norme  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beneficiari   di contributi  e   crediti  sono  responsabili  della  corretta  manutenzione   e   dell’uso  razionale  delle  opere  e   attrezzature  realizzate  con  l’aiuto  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beneficiari    di  contributi  sono  tenuti  al  rispetto  delle    norme  particolari  relative  all’ottenimento  dei  contributi  federali  o   cantonali   specifici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  e   spese  Art.  40  56  1  Il  Consiglio   di Stato  fissa  tasse  e   spese  prelevate   per  prestazioni,  accertamenti,  decisioni  e  altri  atti  amministrativi    presi  in  applicazione  dei  disposti    di  legge  in  materia  agricola,  secondo    il  principio  di copertura   delle   spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  massimo  delle  tasse   è   di fr. 1’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  e   restituzione  delle   prestazioni  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato    revoca  le  prestazioni    concesse  in  virtù  della  presente  legge,  rispettivamente  ne  ordina  la    restituzione  totale   o   parziale:  a)  per  il   loro  ottenimento  siano  state  date   informazioni   false  o   inesatte;  b)  per  il  loro    ottenimento  o    successivamente,    non  siano  adempiute    le  condizioni    o    gli  stabiliti  dalla   legge  o   dalle   disposizioni  esecutive;  c)  siano  state  accertate  infrazioni  punibili  dalle  disposizioni   penali  in    materia   tributaria;  d)  per  motivi  ingiustificati  si    verifica   un  cambiamento  di    destinazione  delle   opere  sussidiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  restituzione    si    estingue  dopo    un  periodo    di  venti    anni  a   contare  dal  versamento  della  liquidazione  per   le costruzioni  rurali  e   dopo  dieci  anni  per  gli  impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  da  restituire  è calcolato  in    base  ai    metodi  di    computo  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ipoteca  legale  Art.  42  58  1  A  garanzia    della  restituzione  di  cui  all’articolo  41    è    riconosciuta    allo  Stato  un’ipoteca  legale,  secondo  l’articolo  836  del  Codice   civile  svizzero,  con  l’obbligo  di iscrizione  a   Registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   postergazione  dell’ipoteca  legale   può   unicamente  avvenire  nell’ambito   di    una  richiesta  di prestito  garantito  da  pegno  immobiliare,  per  il   quale  il   Consiglio   di    Stato  concede  la preventiva  autorizzazione,  dopo  avere  accertato  la    sopportabilità,  per  il debitore,   dell’indebitamento  complessivo,  incluso  il  nuovo  credito  richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  abrogato  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2008;  in    vigore  dal  1.4.2009  -  BU  2009,   173.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  abrogato   dalla  L   23.1.2017;   in vigore  dal  1.5.2017  -  BU  2017,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                53
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   23.1.2017;   in vigore  dal  1.5.2017  -  BU  2017,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  abrogato   dal   DL   4.11.2013;   in    vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,   16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  23;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  23;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le decisioni  dell’autorità  competente  in    materia  di    miglioramenti   strutturali   sussidiati  è  dato  ricorso  al Consiglio  di  Stato,   le  cui  decisioni   sono  impugnabili  davanti  al  Tribunale   cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  degli  organi  comunali   e   delle   organizzazioni   dei   produttori   o di categoria  prese  in  applicazione  delle  disposizioni  di    cui  all’art.   35  è dato  ricorso  al    Consiglio  di Stato,  le    cui   decisioni   sono  impugnabili  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  43  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contravvenzioni  alla  presente  legge   e   alle  disposizioni  esecutive  sono  punibili  con   una  multa  fino  a   fr.  10’000.–   in    base  alla  legge  di    procedura   per  le contravvenzioni  del  20   aprile  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   multa  è   inflitta  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    decisioni   circa  la    revoca  e   la    restituzione  delle   prestazioni.  Capitolo   XI  61  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  applicabile  Art.  44  I  contributi,  i  crediti  e   gli  aiuti  concessi  in virtù  delle  disposizioni  abrogate   dalla   presente  legge,  sono  retti  dalle   stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  cantonale   per   l’esercizio  dell’agriturismo  Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  parificati  all’attestazione   di    superamento  degli  esami  per  l’esercizio  dell’agriturismo  i  certificati  di    capacità  professionale  rilasciati   durante  il   regime  delle  previgenti  legislazioni  alla  Lear,  nonché  i  certificati  ottenuti  o   riconosciuti  nell’ambito   dell’applicazione  di quest’ultima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  gestore  che    non  dispone  dell’attestazione  di  cui  all’art.  34b  cpv.    2  o  di  titolo    equiparato,  l’autorizzazione  è   concessa   a   titolo  provvisorio;  essa  decade  se  entro  3 anni  dall’entrata   in    vigore  della  presente  legge  il   gestore  non  presenta  l’attestazione  richiesta.  Art.  46  ...  63
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  47  Con  l’entrata   in    vigore  della   presente  legge  sono  abrogati:  -  sulla  salvaguardia  e sul   promovimento   dell’agricoltura  dell’11   novembre  1982;  -   concernente  l’abrogazione  della  legge  dell’11  luglio   1958  circa  l’istituzione   della  Cassa  di    credito   agricolo   del  4   luglio  1972;  -   18  della  legge   sulla  conservazione  del  territorio  agricolo  del  19   dicembre   1989;  -  legislativo  del  6   febbraio  1995  concernente  lo    stanziamento  di    un  contributo   allo   smercio  bestiame  e   un  sussidio   all’Unione   contadini  ticinesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  48  1  La  presente  legge,  trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,   è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi  del  Cantone   Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  dell’entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Pubblicata  nel   BU  2003  ,  129.
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  23;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in  vigore    dal  10.2.2015  -   BU  2015,  23;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Capitolo   modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore   dal  10.2.2015   - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  10.2.2015  -  BU  2015,   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                63
                            Art.  abrogato  dalla  L 17.12.2014;  in vigore  dal  10.2.2015  - BU  2015,  23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  2003  -  BU  2003,  137.