Legge sulla procedura amministrativa
                            Legge  sulla   procedura   amministrativa  (LPAmm)  (del  24  settembre  2013)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  23  maggio  2012  n.    6645  del  Consiglio  di    Stato;  –  il   rapporto  4   settembre  2013  n.    6645R  della  Commissione   della  legislazione,  decreta:  TITOLO   I  Campo  di  applicazione,  definizioni  e competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  1  La  presente  legge  si    applica  ai procedimenti  di    diritto  amministrativo   definibili   mediante  decisione  di  autorità  cantonali,  comunali,  patriziali,    consortili  e    parrocchiali,  di  enti    cantonali    e  comunali  autonomi,  come  pure  di    istanze  ed  organismi  indipendenti  dall’amministrazione  cantonale  che  statuiscono  nell’adempimento  di    un  compito  di    diritto   pubblico  ad   essi   affidato  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    norme  speciali  di procedura   previste  da  altre  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni    del  titolo  II    della    legge  non    si  applicano  nella  prima  istanza  dei  procedimenti  amministrativi  che,  per  loro  natura,  sono  definibili  senza  forme  scritte  con   decisioni  immediatamente  esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            a)  decisione  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  decisioni   i  provvedimenti  delle  autorità   nel  singolo  caso   fondati   sul   diritto  e  concernenti:  a)  la    modificazione  o l’annullamento  di diritti  o   di    obblighi;  b)   dell’esistenza,  dell’inesistenza  o   dell’estensione  di    diritti   o di    obblighi;  c)  o  la  dichiarazione  d’inammissibilità  di  istanze  dirette  alla  costituzione,  alla  all’annullamento   o   all’accertamento  di    diritti  o di    obblighi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  decisioni  anche  quelle  in  materia  di  esecuzione,  le  decisioni    incidentali  e   pregiudiziali,  le  decisioni  su  opposizione  e  su  reclamo,  le  decisioni  su  ricorso    e  le  decisioni    in  materia  di  interpretazione,  di    rettifica   e di revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  parti  Art.  3  1  Sono  parti   le persone  i  cui  diritti  od  obblighi  possono   essere  toccati   dalla  decisione  o   le  altre  persone,   le    organizzazioni  e   le    autorità  a   cui   spetta   un  rimedio  di diritto  contro  la decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   esplicita   disposizione   di legge,  il denunciante   non  ha   qualità   di    parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  in  genere:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  divieto   di  modificazione  Art.  4  La  competenza  è stabilita  dalla  legge  e,  riservate   contrarie  disposizioni,  non  può  essere  fondata  né  modificata  per   accordo  delle  parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  esame  d’ufficio  Art.  5  Prima  di  entrare  nel  merito    di  un’istanza    o  di  un  ricorso,  l’autorità  esamina    d’ufficio  la  propria  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  trasmissione  d’ufficio  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  incompetente  trasmette  d’ufficio    gli  atti  a  quella  competente,  sia  essa  cantonale  o   federale,  e   ne   dà  comunicazione   all’istante   o   ricorrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  termini  si    ritengono  rispettati  se  lo    furono  con  le insinuazioni  all’autorità   incompetente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  competenza  è   dubbia  oppure  se  più     autorità  cantonali  e  federali  sono  adite  contemporaneamente,  prima  di    decidere  sulla  competenza  si procede  ad  uno  scambio  di    opinioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  conflitti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  sono  decisi  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quelli  fra   autorità   amministrative  cantonali   inferiori   tra   loro  oppure  tra   queste  e   autorità  comunali   o  di  enti   pubblici  analoghi,   dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quelli  fra  autorità  amministrative  cantonali   e   autorità  di  istituti  cantonali  autonomi  o di organismi  incaricati  di    compiti  di    diritto   pubblico,  dal  Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quelli  fra   autorità  giudiziarie  civili  o   penali   e   autorità  amministrative,  dal  Tribunale  di appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pretese  di  risarcimento  Art.  8  Pretese  di risarcimento   di    privati  contro  il Cantone,  i Comuni  o altri  enti   di    diritto  pubblico,  contro  i  funzionari  e   gli  impiegati  degli   stessi,  così  come  contro   i  titolari  di concessioni,  autorizzazioni  e  patenti  pubbliche,  sono  devolute  al    giudice  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Questioni  pregiudiziali  Art.  9  Insorgendo   pregiudiziali  di    natura   civile  o penale,   l’autorità  amministrativa  giudicante  può  sospendere  il   proprio  giudizio  e   rinviare  l’interessato   al    competente  foro  giudiziario   assegnandogli,  ove  occorra,   un   termine   per  promuovere  l’azione.  TITOLO  II  Norme  generali  di procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanze  e   ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  forma  Art.  10  1  Gli  allegati  devono  essere  scritti  in  lingua  italiana,  firmati  dalle  parti  o  dai  loro  patrocinatori  e   consegnati   all’autorità   oppure,  all’indirizzo   di questa,   a   un  ufficio   postale  svizzero  o  a  una  rappresentanza  diplomatica   o   consolare   svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  atti  scritti   possono  essere  trasmessi   all’autorità  per  via  elettronica.   In  questo  caso,  la    parte  o il  suo  rappresentante    devono    munire  di  una    firma  elettronica  riconosciuta    il   documento  contenente  l’insieme  degli  atti  scritti.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  disciplina  le    esigenze   a   cui  è   subordinata  la    presentazione  degli   allegati  per  via  elettronica  e   può  limitare  questa  possibilità  ai    procedimenti  davanti  a determinate  autorità.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  recapito  Art.  11  1  Le  parti    che  presentano  conclusioni    in  un  procedimento  devono  sempre  comunicare  all’autorità  il loro   domicilio  o la    loro   sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   parti  possono  anche  indicare  un  recapito  elettronico  e   consentire  che  le    notificazioni  siano  fatte  loro  per  via  elettronica.   In questo  caso,  il   Consiglio   di  Stato  può  prevedere  che  le parti  forniscano  ulteriori  indicazioni.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    parti  con    domicilio  o  sede  all’estero    devono  designare  un    recapito  in  Svizzera.  Se  non  ottemperano  a  tale  incombenza,  le  notificazioni  loro  destinate  possono  avvenire  mediante  pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  irricevibilità  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Istanze    o  ricorsi    che  non  adempiono    i   requisiti  di  legge,  che  sono  illeggibili  o  sconvenienti  vengono  rinviati  all’interessato    con  l’invito    a   rifarli  entro  un  termine  perentorio,  sotto  comminatoria  che,  trascorso  infruttuoso  tale  termine,   saranno   dichiarati   irricevibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Errori  di    scrittura  o di    calcolo  possono  essere  rettificati  in ogni  momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini:
                            a)  computo  Art.  13  1  Il  termine  la cui   decorrenza  dipende   da  una  notificazione  o   dal  verificarsi  di un   evento  decorre  a   partire   dal   giorno   successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   termine   fissato  a   mesi  o ad  anni   scade  nel  giorno  corrispondente  per  il   numero  a   quello   da  cui  comincia  a   decorrere.  Mancando  tale  giorno  nell’ultimo   mese,  il  termine  scade  l’ultimo   giorno  di    detto  mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   non  ancora   in    vigore  -  BU   2013,   453.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   non  ancora   in    vigore  -  BU   2013,   453.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2013,  453  e   BU  2021,  342.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’ultimo  giorno  del  termine   scade  in    sabato,   in    domenica  o   in    un  giorno  ufficialmente  riconosciuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quando  la    comunicazione   di    un  atto   si    fa  per  posta,  il   termine  si reputa  osservato  se  la consegna  alla  posta  è   fatta   prima  della  mezzanotte  del  giorno   della  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il     termine  per  il  pagamento  di   un  anticipo  è  osservato     se  l’importo  dovuto  è  versato  tempestivamente  alla    posta    svizzera,  o   addebitato  a  un  conto  postale  o  bancario  in  Svizzera,  in  favore  dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  perentorietà  e   proroga  Art.  14  1  I  termini  stabiliti  dalla  legge  sono  perentori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quelli  fissati  dall’autorità  possono  essere  prorogati  per  motivi  fondati.  La  domanda  dev’essere  presentata  prima  della  scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  restituzione  in  intero  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  termini  che  non  sono  stati  rispettati  possono  essere   restituiti  soltanto   se la  parte  o   il  suo  rappresentante   può   dimostrare  di non  averli  potuti  osservare  a   causa  di    un  impedimento  di cui  non  ha   colpa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda  di    restituzione  contro   il  lasso  dei  termini  dev’essere  presentata  all’autorità  competente  entro  10  giorni  dalla  cessazione  dell’impedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  decide  senza  contraddittorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ferie
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  termini  stabiliti  dalla  legge  o   fissati  dall’autorità  non  decorrono:  a)   settimo  giorno   precedente   la Pasqua  al    settimo  giorno  successivo  alla  Pasqua  incluso;  b)   15   luglio  al 15  agosto  incluso;  c)   18   dicembre  al 2   gennaio  incluso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  termini  di    impugnazione  e di    pubblicazione  sono  prorogati  di conseguenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  capoversi  1   e   2   non   si    applicano  nelle   procedure   provvisionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Rimangono   riservate  le disposizioni  previste  da  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  delle  notificazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  per  scritto  Art.  17  1  L’autorità  notifica  gli  atti   alle   parti  e   all’autorità   che   ha  giudicato,  mediante  invio  postale  semplice  o   raccomandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  l’autorità  lo  ritiene    opportuno  o  se  un’intimazione  a    mezzo  posta  non  è  riuscita,  la  notificazione  è    fatta  per    mezzo  di  un  usciere  di  qualunque  autorità  o  di  un    agente  della    polizia  cantonale  o   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   notificazione  è   considerata  avvenuta   quando  l’invio   è preso  in consegna  dal  destinatario  oppure  da  un  suo  impiegato  o   da  una  persona  che  vive  nella   stessa  economia  domestica   aventi  almeno  16  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   notificazione  è   pure  considerata  avvenuta:  a)  di    invio  postale   raccomandato  non   ritirato  dal  destinatario  o   da  un  terzo  autorizzato,  il  giorno  dopo  il primo  tentativo  di    consegna   infruttuoso;  b)  di  notificazione   in  mani  proprie,  quando  il destinatario  o un   terzo  autorizzato  rifiuta  la  e   il latore  ne  attesta   il rifiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  via  elettronica  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  notificazione   di    atti   può  essere  fatta  per  via  elettronica  alle  parti  che   vi acconsentono.  Le  decisioni  devono   essere  munite   di    una  firma  elettronica  riconosciuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   disciplina  le esigenze  a   cui  è   subordinata  la notificazione  per  via  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  per  via  edittale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  può  notificare  le    sue  decisioni  con  la    pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale:  a)  parte   d’ignota  dimora   e   non  avente  un  rappresentante  raggiungibile;  b)  parte  dimorante   all’estero  e   non  avente  un  rappresentante   raggiungibile,  qualora  la parte,  violazione  dell’articolo  11  capoverso  3,    non  abbia  designato   un   recapito  in    Svizzera;  c)  causa  con  più  di venti  parti;  d)    causa  nella  quale  le  parti  non    possono  essere    determinate  tutte  senza  oneri  eccessivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2013,  453  e BU  2021,   342.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   notificazione  è   considerata  avvenuta  il giorno  della   pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  notificazione   difettosa  Art.  20  Una  notificazione   difettosa  non  può  cagionare  alle  parti  alcun  pregiudizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comparsa
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  parti    compaiono  di  persona  o  per    mezzo  di  un    procuratore  munito    di  sufficiente  mandato.  Rimangono   riservati  i  casi  dove  le    parti  sono  tenute  ad  agire  personalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  enti  pubblici  e   gli organismi  incaricati  di    compiti   di    diritto  pubblico  possono   farsi  rappresentare  da  un  loro   dipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    mancata  comparsa  viene  scusata  per    malattia,  infortunio,  servizio  militare  o    servizio  civile,  attività  parlamentare   o altri  motivi  gravi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  nella  procedura  di ricorso  una  parte  si   dimostra  incapace  di    discutere  causa,   l’autorità  giudicante  deve  designarle   un  patrocinatore  d’ufficio   scelto  fra   gli  avvocati  del  Cantone.  La   disciplina  della  difesa  d’ufficio  è  retta    dalla    legge  sul  patrocinio    d’ufficio  e   sull’assistenza    giudiziaria    del  15  marzo  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseguenze  dell’omissione  di  atti  processuali  Art.  22  1  Se  una   parte  non  compare,  l’autorità  ripete  la    citazione   con  l’avvertenza   che,   nel  caso  di  mancata  comparsa  alla  seconda   udienza,  il   procedimento  continuerà  il suo  corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’omissione    di  un  atto  processuale  non  comporta,  salvo  contraria  disposizione  di  legge,  la  sospensione  del  procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conciliazione  e   transazione  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  ogni  stadio    del  procedimento,  l’autorità  può  far  luogo  ad  un    esperimento  di  conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’intesa  con    le  parti,    l’autorità  può  anche  sospendere  il   procedimento  per  permettere    loro    di  mettersi  d’accordo   sul   contenuto  di una   transazione.  Questo  accordo  deve   includere  una  clausola  secondo  cui  le    parti  rinunciano  ad  avvalersi  di    rimedi  giuridici  e deve  indicare   il   modo  di    ripartizione  delle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   transazione  conclusa  davanti  all’autorità   ha  forza  di    decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato  può   definire  per  regolamento  le materie   dove  la    conciliazione  è obbligatoria  e  ne  stabilisce  le    modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  della  procedura  Art.  24  L’autorità,  d’ufficio  o su  richiesta  di  parte,  può  sospendere   la procedura  per   giustificati  motivi,  in  particolare     allorquando  la  decisione     da     prendere  dipende  dall’esito     di  un  altro  procedimento  o   potrebbe  esserne  influenzata  in modo   determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  dei  fatti  e   assunzione  delle  prove
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  25  1  L’autorità  amministrativa  accerta  d’ufficio  i  fatti,  non  è vincolata   alle  domande   di prova  delle  parti  e   valuta  le    prove  secondo   libero   convincimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Delle  discussioni  e delle  assunzioni  di    prove  davanti  all’autorità  amministrativa  di    ogni  grado  deve  essere  tenuto  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    autorità  amministrative  e    giudiziarie    sono  tenute,    su  richiesta    e  a    titolo  gratuito,  a    prestarsi  assistenza,  trasmettendo  le  informazioni    e  gli  atti    necessari,  riservate  le  disposizioni  speciali  in  materia  di tutela   del   segreto   e   di protezione  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  cooperazione   delle   parti  Art.  26  1  Le  parti  sono   tenute  a   cooperare  all’accertamento  dei  fatti:  a)  procedimento  da  esse  proposto;  b)  altro  procedimento,  se propongono  domande   indipendenti;  c)  un’altra    legge  speciale    imponga    loro  obblighi  più    estesi    di  informazione  o  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di    cooperazione  non  comprende  la    consegna  di    oggetti   e   documenti  inerenti  ai    contratti  tra  una  parte  e   il   suo  avvocato  autorizzato  a  esercitare  la  rappresentanza  in  giudizio  in  Svizzera  secondo  la    legge  federale  del   23   giugno  2000  sugli  avvocati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  può  dichiarare    inammissibili  le  domande    formulate  nei  procedimenti  menzionati    alle  lettere  a)  e  b)  del  primo    capoverso,    qualora  le  parti  neghino  la  cooperazione    necessaria  e  ragionevolmente  esigibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assunzione  delle  prove  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  può  affidare  l’assunzione    delle    prove  ad    uno  dei  suoi  membri,  ad  un  suo  dipendente  o   anche  ad  una  persona  ad  essa  estranea  espressamente  incaricata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    parti  hanno  il    diritto    di  partecipare  all’assunzione  delle  prove.    Se  l’assunzione    rischia  di  pregiudicare  interessi  degni  di  protezione    pubblici  o  privati,  l’autorità  prende  i   provvedimenti  necessari  a   loro  tutela.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    prova  dev’essere  assunta  fuori  Cantone,  si   procede  per  rogatoria.  Eccezionalmente,  l’autorità  può  trasferirsi  in un  Cantone  per  esperire   una  prova  o   per  assistervi,  in    quanto  ciò  sia  compatibile  con  le leggi  di    quel  Cantone.  In    questi  casi,  la    prova  può  essere   assunta   in    assenza  delle   parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  mezzi  di  prova  Art.  28  1  L’autorità  si    serve,  se  necessario,   dei  seguenti  mezzi  di    prova:  a)  b)  delle  parti;  c)  di    terzi;  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  i  fatti  non  possono  essere   sufficientemente  chiariti  con  i  mezzi   di    prova   di    cui   al    capoverso  1,    le  autorità  cantonali   possono  procedere,   d’ufficio  o   su richiesta,  all’audizione  di testi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  mezzi  di  prova   ottenuti   in  modo  illecito  Art.  29  L’autorità  prende  in  considerazione    mezzi  di  prova    ottenuti    illecitamente    soltanto    se  l’interesse  all’accertamento  della  verità   prevale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   disposizioni  completive  Art.  30  Per  il   rifiuto  di    cooperare  delle  parti,  il rifiuto  di    cooperare  dei   terzi,  l’esame  testimoniale  e  l’allestimento  dei  verbali  si    applicano  per   analogia  le    disposizioni  degli  articoli  163-164,  165-167,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169-176  e   235  del  codice  di procedura  civile  del   19  dicembre  2008   (CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Applicazione  del  diritto  Art.  31  L’autorità  applica  il diritto   d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  degli   atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  32  1  Chi  è parte  in un  procedimento  amministrativo   ha  diritto  di esaminare  gli  atti  e   di    farsene  inoltre  rilasciare  copia  se ciò   non   comporta  per  l’autorità   un   aggravio  eccessivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non   vi    si    oppongono   interessi  pubblici   o   privati  preponderanti,  l’autorità  può  trasmettere  gli atti  ufficiali  per  consultazione   alle  parti  o   ai    loro  patrocinatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il rilascio  di copie  e   la trasmissione  degli  atti,  l’autorità  può  prelevare  una  tassa.   Il   Consiglio  di  Stato  ne  stabilisce  la tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   consultazione  degli  atti   gestiti   unicamente   su  supporto  elettronico  avviene   secondo  le modalità  stabilite  dal  Consiglio  di    Stato.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  eccezioni  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  di    esaminare  gli  atti  può   essere  negato   soltanto   a   protezione  di legittimi  interessi  pubblici  o   privati   o   di un’istruttoria  in    corso.  Il   rifiuto   deve   essere  motivato  e annotato  agli   atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto    il   cui  esame  è   stato  negato  a   una  parte  può  essere  adoperato  contro  di  essa    soltanto    se  l’autorità  gliene   ha  comunicato  oralmente  o per  iscritto  il   contenuto  essenziale  e   le    ha  dato  inoltre   la  possibilità  di    pronunciarsi  e di indicare  prove  contrarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  di  essere  sentito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  34  Le  parti  hanno  il   diritto  di    essere  sentite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  modalità  Art.  35  1  Il  diritto   di    essere  sentito  viene  esercitato,  di    regola,  per  iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  sente  le    parti   prima  di    adottare  una  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  non   è   tenuta  a   sentirle,   prima   di    prendere,  in    particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   non  ancora   in    vigore  -  BU   2013,   453.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   decisione  incidentale  o   pregiudiziale  non  impugnabile  con   ricorso  a titolo  indipendente;  b)   decisione  impugnabile  mediante  opposizione  o   reclamo;  c)   decisione  interamente  conforme  alle   domande   delle  parti;  d)   misura  d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  non  sente   le    parti  prima  di    adottare  una  decisione  se,  in    un   procedimento   di prima   istanza,  vi  è    pericolo  nell’indugio  o    se  un’audizione  preventiva  può  vanificare  lo  scopo  della    decisione,  sempreché  la decisione   sia  impugnabile  con  ricorso  e nessun’altra  disposizione  conferisca   alle  parti  il  diritto  di    essere  preliminarmente  sentite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  procedura  speciale  Art.  36  1  Se  da  una  decisione    saranno  presumibilmente    toccate  numerose  persone  o    se  la  determinazione  di  tutte  le  parti  provoca    oneri    eccessivi,  l’autorità,  prima  di  pronunciarsi,  può  pubblicare  l’istanza  o   il   progetto  di  decisione    senza  motivazione  nel  Foglio  ufficiale  e   depositare  contemporaneamente  per  pubblica    consultazione    l’istanza  o    il    progetto  di  decisione    motivato,  indicando  il   luogo  di    deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  sente   le    parti,   assegnando  loro  un  congruo  termine  per  le obiezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvisionali:
                            a)  competenza  Art.  37  1  L’autorità  amministrativa  adotta,    d’ufficio    o    su  istanza  di  parte,    le  opportune  misure  provvisionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   Tribunale  cantonale    amministrativo    la  decisione  è    adottata  dal  presidente  o  dal  giudice  delegato.  Per  il   Consiglio  di    Stato  la    decisione   è adottata   dal   presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   concessione  delle  misure  provvisionali   può  essere  subordinata   alla   prestazione   di una  garanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   decisioni  provvisionali  sono  immediatamente  esecutive.  Esse  sono  suscettibili  di  ricorso  se  la  vertenza  è   impugnabile   nel  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  risarcimento  Art.  38  1  Se  la parte  contro   la quale  è   stata  pronunciata  la  misura   provvisionale  ne   subisce  un  pregiudizio,  essa  può  chiedere  alla  controparte  il risarcimento  del  danno  quando  ricorrono  gli  estremi  degli  articoli   41  e   seguenti  del  Codice  delle   obbligazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’azione  di risarcimento   si    propone  al giudice   civile   e si    prescrive  in un  anno  dalla  decadenza  della  provvisionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  restituzione  della   garanzia  Art.  39  1  Decaduta  la  misura  provvisionale  e    ove  sia  stata  prestata  una  garanzia,  l’autorità  giudicante  assegna  all’interessato  un  termine  perentorio  per    proporre  l’eventuale  azione  di  risarcimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trascorso  infruttuoso  tale  termine,  la    garanzia  viene  restituita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Litisconsorzio
                            a)  necessario  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Più  persone  devono  agire    o    essere  convenute  congiuntamente    se  sono  parte  di  un  rapporto  giuridico  sul  quale  può  essere  deciso   solo  con  un   unico  effetto  per  tutte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  atti   processuali  tempestivi  di    un  litisconsorte  vincolano  anche  i  litisconsorti  rimasti  silenti.  Sono  eccettuate  le impugnazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  facoltativo  Art.  41  1  Più  persone  possono  agire  o essere  convenute  congiuntamente  se si    tratta  di statuire  su  diritti   od  obblighi   che   si    fondano  su  fatti   o   atti  giuridici  comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ciascun  litisconsorte  può  condurre  la    propria   causa   indipendentemente  dagli   altri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  rappresentanza  comune  Art.  42  I   litisconsorzi  possono  designare    un  rappresentante  comune.  In  caso  contrario,  le  notificazioni  sono  fatte  a ciascuno  di    loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Successione  nel  procedimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  a   titolo  universale  Art.  43  In  caso  di  decesso  di  parte  o   in  un  altro  caso  di successione  a   titolo  universale,  il  successore  subentra   alla  parte  nel  procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  a   titolo   particolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  nel  procedimento  al posto  dell’alienante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   parte  subentrante  risponde  per  tutte  le    spese  giudiziarie.  La  parte  che   si ritira   risponde  tuttavia  solidalmente  per  le    spese   già  maturate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  non  vi  è    alienazione  dell’oggetto  di  causa,  la  sostituzione  di  parte  può  avvenire  solo  con  il  consenso  della  controparte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiamata  in  causa  Art.  45  1  L’autorità  giudicante  può  ordinare   d’ufficio  o   su  istanza  di parte  la    chiamata   in causa  di  terzi  che  hanno  un  interesse  legittimo   all’esito  del  procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   terzo  chiamato  in causa  può  esercitare  i  diritti   spettanti   alle  parti  e   la    decisione  gli  è   in    ogni  caso  opponibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intervento   in    causa  è escluso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  delle  decisioni  Art.  46  1  Ogni  decisione  dev’essere  motivata  per  iscritto  e   deve  indicare  il   rimedio   giuridico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indicazione    del  rimedio    deve  menzionare  il   rimedio    giuridico  ordinario  ammissibile,  l’autorità  competente  e   il   termine  per   interporlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la decisione  è   interamente  conforme  alle  domande   delle  parti,  la motivazione  può  essere  ridotta  all’essenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  processuali  Art.  47  1  L’autorità  amministrativa  può  applicare  alle  proprie  decisioni  una  tassa  di giustizia,  che  viene  stabilita    in  funzione  dell’ampiezza  e  della  difficoltà    della    causa,  del  modo    di  condotta  processuale  e   della  situazione  finanziaria   delle  parti.  Il   suo  importo  varia:  a)   100   a   5’000  franchi  nei  procedimenti   amministrativi  di    carattere  non  pecuniario;  b)   100   a   30’000  franchi  nei  procedimenti   amministrativi   di    carattere   pecuniario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo   diversa  disposizione,  la    condanna  nelle   spese  contro  più  persone  si intende   solidalmente  fra  di  loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  di    ricorso  può  esigere  dal  ricorrente  non  dimorante  in    Ticino  o in    mora  con   il pagamento  di  pubblici   tributi  cantonali  un  adeguato  anticipo   a   titolo   di    garanzia  per  le    spese  processuali  presunte  e  gli  assegna   un   congruo  termine  per   il   pagamento,  non  sospeso  dalle   ferie,  con  la    comminatoria  dell’irricevibilità  del  ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’anticipo  per  le  presunte  spese  processuali  è  dovuto  in  ogni  caso    nella  procedura  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Se  motivi   particolari  lo giustificano,   il   Tribunale   può  nondimeno  rinunciare  in    tutto  o   in parte  ad  esigere  l’anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Qualora  l’istruzione  del   procedimento  nell’interesse  di    un  privato  comporti  spese  considerevoli,  la  relativa  prova  può  essere   fatta  dipendere   dalla   prestazione  di un   congruo  anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Agli    enti  pubblici  e   agli  organismi  incaricati    di  compiti    di  diritto  pubblico  non  vengono    addossate  spese  processuali.  Rimangono  riservate  le  procedure  in  cui  agiscono  a  tutela  dei    loro    interessi  pecuniari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  ai    testi  e   ai periti  Art.  48  Le  indennità  ai testi  e   ai    periti  sono  quelle  previste   dalla  legge  sulla   tariffa  giudiziaria  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  novembre  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  ripetibili  Art.  49  1  Le  autorità  di ricorso  condannano   la    parte  soccombente  al    pagamento  di    un’indennità  alla  controparte  per  le  spese    necessarie    causate  dalla  controversia.  Le    parti  possono    presentare  una  nota  delle  loro  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  enti  pubblici   e gli organismi  incaricati  di compiti   di diritto  pubblico  che  dispongono  di    un  servizio  giuridico  non     hanno  diritto  a  un’indennità  per     ripetibili.  Rimangono  riservate  le  procedure  particolarmente  complesse   e   quelle  in    cui   agiscono  a   tutela  dei  loro   interessi  pecuniari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’articolo  47   capoverso   2   si    applica  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricusazione
                            a)  motivi  Art.  50  Le  persone   a cui  spetti   di prendere   o   di    preparare  una  decisione   devono  ricusarsi:  a)   un  interesse  personale  nella  causa  o   in    altra  vertenza   su identica   questione  di diritto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    partecipato  alla  medesima    causa    in  altra  veste,  segnatamente  come  membri  di  patrocinatore  di    una  parte,  perito,  testimone  o mediatore;  c)  o   sono  stati    coniugi  o   partner    registrati  di  una  parte,    del  suo  patrocinatore  o   di  una  che  ha  partecipato   alla  medesima   causa  come  membro  dell’autorità  inferiore  oppure  convivono  di fatto   con  uno  di    loro;  d)  parenti  o affini  in  linea   retta  o in  linea  collaterale  fino  al terzo   grado   incluso   con   una  con  il  suo  patrocinatore    o   con  una  persona  che    ha    partecipato  alla  medesima    causa  membro  dell’autorità  inferiore;  e)  avere  una  prevenzione  nella  causa,  segnatamente   in seguito  a rapporti  di stretta  o di    personale  inimicizia  con  una  parte  o   con  il   suo  patrocinatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  obbligo  di  comunicazione  Art.  51  La  persona  che  riconosce  in  sé  un  motivo  di  ricusazione  deve  darne  immediata  comunicazione  all’autorità   superiore  o all’autorità  collegiale   di cui   è   membro,  indicandone  le    ragioni,  e  si    astiene  spontaneamente  se  ne  ritiene  dato  il   motivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  domanda   di  ricusazione  Art.  52  1  La  parte  che  intende  chiedere   la ricusazione   di    una  persona  deve  presentare  un’istanza  motivata  all’autorità  superiore  o    all’autorità    collegiale  a  cui    tale  persona  appartiene  non  appena  viene  a   conoscenza  del  motivo  di    ricusazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   domanda   viene  comunicata  all’interessato  e   alla  controparte   per  le    osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  decisione  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il motivo   di ricusazione  è   contestato,  decide  l’autorità  superiore  o,  trattandosi  di    un  membro  di    un’autorità  collegiale,   questa  stessa  autorità   in    assenza  del  membro   ricusato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  è ricusato   l’intero  Consiglio  di    Stato   o   la maggioranza,  la    ricusa  è   decisa  dal  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Nel   caso  di    ricusa  di    quest’ultimo   o della   maggioranza  dei  suoi  giudici,   decide   l’intero  Tribunale  di    appello  senza  la presenza  dei  giudici  ricusati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di ricusa  in    blocco  o   della  maggioranza  dei  loro   membri,  il Consiglio  di    Stato  e il Tribunale  cantonale  amministrativo  possono  statuire  essi   stessi  su  domande  di ricusazione  manifestamente  irricevibili  o   prive  di qualsiasi   fondamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione  è   impugnabile  con  i  rimedi  ordinari   di    diritto  se non  è emanata  da  un’autorità  cantonale  di  ultima  istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  violazione  delle  norme   sulla  ricusazione  Art.  54  1  Gli  atti  ai    quali   ha  partecipato   una  persona  tenuta  a   ricusarsi  sono  annullati   e ripetuti   se  una  parte  lo  domanda    entro  dieci    giorni    da  quello  in  cui  è  venuta  a    conoscenza  del  motivo  di  ricusazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   misure   probatorie  non  ripetibili  possono  nondimeno   essere   prese   in considerazione   dall’autorità  a  cui   compete   la decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   motivo  di    ricusazione  è   scoperto  soltanto  dopo  la    chiusura  del  procedimento,  si    applicano  le  disposizioni  sulla  revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disciplina  del  procedimento  Art.  55  1  Chiunque,  durante  il procedimento,  offende  le  convenienze  o turba  l’andamento  della  causa,  è   punito  con  l’ammonimento  o   con  una  multa  disciplinare  fino  a   500  franchi.  L’autorità  può  inoltre  ordinarne  l’allontanamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di malafede  o temerarietà  processuale,  la parte  e   il  suo  patrocinatore  possono   essere   puniti  con  una  multa   disciplinare  fino  a   500  franchi  e,    in    caso  di    recidiva,  fino  a 1’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    provvedimento  disciplinare  è  impugnabile  con    i  rimedi  ordinari    di  diritto  se  non  è   adottato  da  un’autorità  cantonale  d’ultima  istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  delle  decisioni  Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  amministrativa  esegue  le    proprie   decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione  delle  decisioni  dell’autorità  di  ricorso  è  devoluta    alla  istanza  che  ha  preso    il  provvedimento  impugnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esecuzione  forzata  avviene:  a)  di    pagamento  di    una  somma  di    denaro  o   di    prestazione   di    garanzie,  nelle   forme  della  federale  sulla   esecuzione  e   sul  fallimento  dell’11  aprile  1889;  b)  esecuzione  d’ufficio   a   spese  dell’obbligato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  coercizione    diretta  nei  confronti  dell’obbligato;  a  tale  scopo  può  essere  chiesto  della   polizia   comunale   e,    in    via  sussidiaria,  della   polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Restano  riservate  le    sanzioni  del  Codice  penale  per   disobbedienza  a   decisione  dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’esecuzione  d’ufficio  e l’impiego   della   forza  devono  essere   preceduti,  salvo  casi   urgenti,  da   una  diffida  inappellabile  ad   adempiere   entro  breve  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   decisione   di    esecuzione   è   impugnabile  con  i  rimedi  ordinari  di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione
                            a)  motivi  Art.  57  Contro  le  decisioni  cresciute  in  giudicato   di  un’autorità  di  ricorso  è   dato   il rimedio  della  revisione:  a)  dimostra  che  l’autorità  non  ha  tenuto  conto  di    fatti  rilevanti   che   risultano  dagli  atti  o  determinate  conclusioni;  b)  parte  adduce  fatti  o   mezzi  di  prova   nuovi  e   rilevanti,  che   non  ha  potuto  allegare,  senza  colpa,  nella   precedente  procedura;  c)  un  procedimento  penale  risulta   che  un  crimine  o   un  delitto  ha  influito  sulla   decisione  a  dell’istante;    non  occorre  che    sia  stata  pronunciata    una  condanna  penale;  se  il  penale   non  può  essere  esperito,   la    prova   può   essere  addotta   in altro  modo;  d)  prova  che  l’autorità  ha  violato   le    norme  sulla  ricusazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  termine  Art.  58  1  L’istanza    di  revisione  dev’essere  proposta  all’autorità  di  ricorso  entro  30  giorni  dalla  scoperta  del  motivo  di    revisione,  ma  al    più  tardi   entro   dieci  anni  dall’intimazione   della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo  dieci  anni  dalla    notifica  della    la  revisione  può  essere    richiesta    soltanto    in  virtù  dell’articolo  57  lettera  c).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  forma   e   scambio  di  scritti  Art.  59  1  L’istanza    di  revisione  deve  indicare    il   motivo    di  revisione,  la  sua    tempestività  e    le  conclusioni  nel  caso  di    una   nuova  decisione  del  ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  risulta  manifestamente  inammissibile  o   manifestamente  infondata,   l’istanza  è comunicata  alla  controparte  alla  quale   viene  assegnato  un  congruo  termine  per  la    risposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    termine    per  la  presentazione  degli  allegati  di  replica  e    di  duplica  è    di  15    giorni,  a  decorrere  dall’intimazione  dell’atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  dibattimento  ha  luogo  solo  eccezionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  misure  cautelari  Art.  60  Durante  la  procedura  di  revisione,  il   presidente  dell’autorità  adita    o   il   giudice  delegato  possono  sospendere  l’esecuzione  della  decisione  impugnata   o   ordinare  altre  misure  cautelari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  effetto  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  l’autorità  ammette   l’istanza   di revisione,  annulla  la    decisione  precedente  e pronuncia  nuovamente  sul  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annullamento  di  una    decisione    di  rinvio  determina  la  nullità  di  quella  che  fu  pronunciata  dall’autorità  inferiore   a   seguito  del  rinvio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    giudizio  di  revisione    è  impugnabile  con  i  rimedi  ordinari  di  diritto  se  non  emana    da  un’autorità  cantonale  d’ultima   istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interpretazione,  rettifica  e   correzione  Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il   dispositivo    di  una  decisione    è    poco  chiaro,  ambiguo    o    incompleto    oppure  in  contraddizione  con  i  considerandi,  l’autorità,  su  richiesta   scritta  di    una  delle   parti,  lo    interpreta  o   lo  rettifica.  Nella   domanda  devono  essere  indicati   i  punti  contestati  e le    modifiche  auspicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’articolo  59   capoversi  2-4  e   l’articolo  60  sono  applicabili  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione  interpretata  o rettificata  è   impugnabile   con  i  rimedi  ordinari  di    diritto  se  non  emana  da  un’autorità  cantonale  d’ultima  istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  può  correggere   in    ogni  momento  gli errori  di    scrittura  o   di    calcolo  o   altri  errori  di    svista,  che  non  hanno  alcun   influsso   sul  dispositivo  né  sul  contenuto  essenziale  della   motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  accertamento  Art.  63  1  La  domanda    intesa  ad  accertare  l’esistenza,    l’inesistenza  o    l’estensione  di  diritti  od  obblighi  può  essere   proposta  all’autorità  di    prima   istanza  competente  nel  merito  da  chi  giustifichi   un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            interesse  degno  di    protezione.  In    particolare,  l’istanza  può   concernere  l’accertamento  della  nullità   di  un  atto   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   di    accertamento  è   impugnabile   con   i  rimedi  ordinari  di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nessun  pregiudizio  può  derivare    alla    parte  che  abbia  agito    fondandosi  legittimamente  su  una  decisione  di    accertamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  per  atti  materiali  Art.  64  1  Chiunque   ha  un  interesse  degno  di protezione  può  esigere  che   l’autorità  competente  per  atti   materiali   che  si    fondano  sul  diritto  pubblico  e   che  toccano  diritti   od  obblighi:  a)  cessi  o   revochi  atti  materiali   illeciti;  b)  le    conseguenze  di    atti  materiali  illeciti;  c)  l’illiceità  di    atti  materiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  si    pronuncia  mediante  decisione   formale,  impugnabile  con  i  rimedi  ordinari  di    diritto.  TITOLO  III  Del  ricorso   al    Consiglio  di  Stato  e al    Tribunale  cantonale  amministrativo  Capitolo  primo  Norme  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
                            Art.  65  1  Ha  diritto  di    ricorrere  chi:  a)   partecipato  al    procedimento  dinanzi  all’autorità  inferiore  o   è stato  privato  della  possibilità  di  e;  b)  toccato  dalla  decisione   impugnata,   e  c)   un   interesse  degno  di    protezione   all’annullamento  o   alla  modificazione   della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ha  inoltre    diritto    di  ricorrere  ogni  persona,  organizzazione  o  autorità  a    cui    una  legge  speciale  riconosce  tale   diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisioni  pregiudiziali   e incidentali  Art.  66  1  Le  decisioni    pregiudiziali  e  incidentali  notificate  separatamente  e  concernenti    la  competenza  e   le domande   di ricusa  sono   suscettibili   di    ricorso   immediato   e non  possono   più  essere  impugnate  ulteriormente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    altre  decisioni  pregiudiziali  e    incidentali    notificate  separatamente  sono  impugnabili  a    titolo  indipendente  soltanto   se:  a)  provocare  al ricorrente   un  pregiudizio  irreparabile,  o  b)   del  ricorso  comporterebbe  immediatamente  una  decisione  finale,  consentendo  evitare  una  procedura   probatoria  defatigante  e   dispendiosa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  ricorso  non    è    ammissibile  in  virtù  del  capoverso  2  o    non  è    stato  interposto,  le  decisioni  pregiudiziali  e   incidentali  possono  essere  impugnate   mediante  ricorso  contro  la    decisione  finale  in  quanto  influiscano  sul   contenuto  della   stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate  le    disposizioni  previste  da  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Denegata  e   ritardata   giustizia  Art.  67  Può  essere  interposto  ricorso  se  l’autorità  adita  nega  o  ritarda  indebitamente  l’emanazione  di    una  decisione  impugnabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  di  ricorso  Art.  68  1  Il  ricorso  dev’essere  presentato  per  iscritto  all’autorità  di  ricorso  entro  30  giorni  dall’intimazione  e,    in    assenza   di questa,   dalla   conoscenza  della  decisione  impugnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   termine   per   l’impugnazione   delle  misure  provvisionali  è   di 15   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservati  i  termini   previsti  da  altre   leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   ricorso  per   denegata  o ritardata  giustizia  può  essere  interposto  in ogni  momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Motivi  di ricorso  Art.  69  1  Il  ricorrente  può  far  valere:  a)  del  diritto,   compreso   l’eccesso  o l’abuso  del  potere  di apprezzamento;  b)   inesatto   o   incompleto  dei  fatti  giuridicamente  rilevanti;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   censura  di    inadeguatezza  è   ammissibile  davanti  al    Tribunale  cantonale  amministrativo  nei  casi  previsti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  e   forma  del  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  contenere  le    conclusioni,  i  motivi,  l’indicazione  dei  mezzi  di    prova   richiesti  e   la    firma  del   ricorrente  o  del  suo  patrocinatore.   Devono  essere  allegati  la  decisione  impugnata   e i  documenti  indicati  come  mezzi  di    prova,   se sono  in possesso  del  ricorrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    ricorso  può  addurre  fatti    nuovi    e  proporre  nuovi    mezzi  di  prova.  Non  sono  ammesse  nuove  domande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effetto  sospensivo  Art.  71  Il   ricorso  ha  effetto  sospensivo  a    meno  che  la  legge    o  la  decisione  impugnata  non  dispongano  altrimenti.  In questo  caso,  con  specifica   istanza,  il   ricorrente  può  chiedere  al presidente  dell’autorità  di ricorso  o al    giudice  delegato  la    sospensione  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  preliminare  Art.  72  L’autorità  di    ricorso  può,  immediatamente   o   dopo  richiamo  degli   atti,   decidere  con   breve  motivazione  di    dichiarare  l’istanza   o   il  ricorso  irricevibili   o   di respingerli  se  si   rivelano   manifestamente  infondati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risposta
                            Art.  73  1  Se  il   ricorso  non  sembra  inammissibile  o   manifestamente  infondato,  l’autorità  di    ricorso  lo  intima  all’autorità  che  ha  pronunciato  la    decisione   impugnata,  alle   controparti  e   ad   eventuali   altri  interessati  ed  assegna  loro  un  congruo  termine  per  la    risposta,  comminando  contemporaneamente  le  conseguenze  dell’inosservanza.   Entro  lo stesso  termine,  l’autorità  inferiore  deve  produrre  l’incarto  completo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   risposta   dev’essere  stesa  nella  forma  e   con  il contenuto   previsti  per  l’atto   di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    risposta  non   viene  presentata  nel  termine  fissato  dall’autorità  o   da  questa   prorogato,  il   diritto  alla  risposta  si    estingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effetto  devolutivo  del  ricorso  Art.  74  1  Con  il   deposito  del  ricorso,  la trattazione  della   causa  oggetto   della  decisione  impugnata  passa  all’autorità  di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  inferiore  può    nondimeno  modificare  la  propria  decisione  nel  senso  delle  domande  del  ricorrente,  di    regola  fino  all’insinuazione  della  risposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  emana  una  nuova   decisione,  che  dev’essere   comunicata  all’autorità   di    ricorso,  e decide  sulle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di ricorso  esamina  il   ricorso  solo  nella   misura  in    cui   non  sia  divenuto  privo  d’oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Replica  e   duplica  Art.  75  1  L’autorità  di    ricorso  intima  la    risposta  al    ricorrente  e gli  assegna   un  congruo  termine  per  la  replica,  comminando   contemporaneamente  le conseguenze  dell’inosservanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di ricorso  intima   la    replica   all’autorità   che  ha  pronunciato  la    decisione,  alle   controparti  e  agli  eventuali  altri  interessati  e  assegna  loro  un  congruo  termine  per  la  duplica,    comminando  contemporaneamente  le    conseguenze  dell’inosservanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  replica  o  la  duplica  non  viene  presentata  nel    termine  fissato  dall’autorità    o    da  questa  prorogato,  il   relativo  diritto  si    estingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di ricorso  può  ordinare  eccezionalmente   un  ulteriore  scambio  di    scritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Congiunzione,  disgiunzione  e   sospensione  delle  cause  Art.  76  1  Quando  siano  proposti  davanti  alla  stessa  autorità  più   ricorsi   il   cui  fondamento   di fatto  sia  il medesimo,  l’autorità   può  ordinare   la congiunzione  delle  istruttorie,  decidere   i ricorsi  con  una  sola  decisione    o   sospendere  una  o   più  procedure    in  attesa    dell’istruzione  o  della    decisione  delle  altre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di    ricorso   può  ordinare  la disgiunzione  delle  procedure  in    ogni  momento,   quando   lo reputa  necessario  e  segnatamente  quando  la  loro     trattazione     congiunta     potrebbe  complicarne  lo  svolgimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Discussione  finale  Art.  77  In    caso  di assunzione  di prove,  deve  essere  data  alle  parti  facoltà  di discussione   verbale  o  scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Udienza  d’istruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78  In    ogni  stadio  del  procedimento,  l’autorità   di    ricorso  può  convocare  le    parti  ad   un’udienza  d’istruzione  e   ordinare  un  dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  delle   decisioni  Art.  79  1  Le  autorità    di  ricorso  procedono  alla    pubblicazione  delle    decisioni  cresciute    in  giudicato.  La  pubblicazione  avviene  per  principio  in    forma  anonimizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   le    modalità.  Capitolo   secondo  Del  Consiglio  di Stato  quale  autorità   di  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  80  Il   ricorso  al    Consiglio  di    Stato  è   ammissibile  contro:  a)  della  autorità  comunali,   patriziali,   consortili  e parrocchiali,  se  la legge   non  prevede  ricorso  ad   altra  autorità;  b)  dei    Dipartimenti,  della  Cancelleria  dello  Stato,    delle    istanze  subordinate  e  di  speciali  come  pure  di organismi   incaricati  di compiti  di diritto  pubblico,  se la legge  prevede   il ricorso   diretto  al    Tribunale  cantonale  amministrativo   o ad   altra  autorità   di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istruzione  del  ricorso  Art.  81  1  L’istruzione  del  ricorso  e l’assunzione  delle   prove  sono   affidate  dal  Consiglio  di  Stato  ad  un  servizio   ad  esso  direttamente  subordinato.  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  le    eccezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  non  dev’essere  trattato  dal   funzionario   che  ha  istruito  il   procedimento  di    prima  istanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   udienze   d’istruzione   non  sono  pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Astensione
                            Art.  82  Il   Consigliere  di  Stato,  contro    il   cui    Dipartimento  è  diretto  il   ricorso,  si  astiene  nella  decisione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            Art.  83  1  Se  il   Consiglio   di    Stato  annulla   la    decisione   impugnata,   esso   decide  nel  merito  o   rinvia  gli  atti   all’istanza  inferiore   per  una  nuova  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  può   modificare  la    decisione  impugnata  a vantaggio   o a   pregiudizio   di una  parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il Consiglio  di    Stato  intende  modificare   la decisione   impugnata  a   pregiudizio   di    una   parte,   deve  informarla  della  sua  intenzione  e   darle  la possibilità   di esprimersi.  Capitolo   terzo  Del  Tribunale  cantonale   amministrativo  quale   autorità   di  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  84  Il   ricorso  al    Tribunale  cantonale   amministrativo   è   ammissibile  contro:  a)  del  Consiglio  di    Stato   che  non  sono   dichiarate  definitive  dalla   legge,  né  impugnabili  ad  un’altra  autorità  di ricorso;  b)  di altre   autorità  di    ricorso  che  non  sono  dichiarate  definitive  dalla  legge;  c)  di diritto   amministrativo  degli  enti  cantonali  autonomi,  nei  casi  previsti  dalla  legge;  d)  del  Gran  Consiglio,  nei  casi  previsti  dalla   legge;  e)  decisioni   in    settori  specifici,  nei  casi   previsti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istruzione  del  ricorso  Art.  85  L’istruzione  e l’assunzione  delle   prove  avvengono   da   parte  del  giudice  delegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il   Tribunale   cantonale  amministrativo   annulla  la  decisione  impugnata,  esso  decide  nel  merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Tribunale  cantonale  amministrativo  può   annullare  la    decisione   impugnata  e rinviare  la causa  per  nuovo  giudizio  all’istanza    inferiore,  segnatamente  nei  casi  in  cui  quest’ultima  non  è    entrata    nel  merito,  ha  accertato  la    fattispecie  in    modo  incompleto  o   ha  violato  norme  essenziali  di    procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  motivi  della   sentenza  di    rinvio  devono  essere  posti  a   fondamento  della  nuova  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Tribunale  cantonale  amministrativo  può  modificare    la  decisione    impugnata  a    vantaggio  o    a  pregiudizio  di    una  parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  il   Tribunale  cantonale  amministrativo  intende  modificare  la    decisione  impugnata  a   pregiudizio
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecutività
                            Art.  87  Le  decisioni  del  Tribunale  cantonale  amministrativo  sono  immediatamente   esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
                            Art.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  sedute  davanti  al Tribunale  cantonale  amministrativo  sono  pubbliche,  le deliberazioni  segrete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  vi  è   motivo  di  temere    un  pericolo  per  la  sicurezza,  l’ordine  pubblico  o  i  buoni  costumi  o   se  l’interesse  di    un  partecipante  al    procedimento  lo giustifica,  il  Tribunale  cantonale   amministrativo  può  ordinare  che   si    proceda  in tutto   o in parte  a porte  chiuse.  Capitolo  quarto  Della  giurisdizione   del  Tribunale  cantonale   amministrativo  nell’ambito  del  pubblico  impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  materia  di assunzioni   e   di  nomine  Art.  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il  Tribunale  cantonale    amministrativo  giudica  l’assunzione  o  la  nomina  di  un  dipendente  illegittima,  esso  lo  accerta  nella    propria    sentenza;    di  conseguenza  l’assunzione  o   la  nomina  vengono  annullate   e   gli atti  sono   rinviati  all’autorità  di    nomina   per  una  nuova  decisione.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Tribunale  cantonale  amministrativo  non  può  obbligare  l’autorità  competente  ad    assumere  o  nominare  un  candidato  escluso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  materia  disciplinare  o   in  caso  di scioglimento  del  rapporto   d’impiego
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  potere   d’esame  Art.  90  In  caso  di  provvedimento  disciplinare,    di  disdetta  del  rapporto  d’impiego  o   di  mancata  conferma  alla  scadenza  del  periodo  di  nomina,  il   Tribunale  cantonale  amministrativo  esamina  liberamente  tutte  le    questioni   di    fatto,  di    diritto  e   di    adeguatezza  della  decisione  impugnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sentenza  Art.  91  1  Se  il    Tribunale    cantonale    amministrativo  giudica  il    licenziamento  disciplinare  o  la  disdetta  o   la    mancata  conferma  ingiustificati,  esso  lo accerta  nella  propria  sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Secondo    la  procedura    come  istanza  unica,  il   Tribunale  cantonale    amministrativo    stabilisce  la  relativa  indennità  sia   che  l’autorità  competente  non  intenda  più  riassumere  il   funzionario  o   egli   non  intenda  più  essere  riassunto,  sia  in caso  di    riassunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  Tribunale  cantonale   amministrativo  giudica  ingiustificata   un’altra   misura  disciplinare,  la    annulla  e  può  sostituirla  con  un  provvedimento  meno  grave.  TITOLO   IV  Del  Tribunale   cantonale   amministrativo  quale   istanza  unica
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  92  Il   Tribunale  cantonale  amministrativo  giudica   quale  istanza  unica:  a)  patrimoniali  tra   il  titolare  di    una  concessione  e lo Stato  o un   altro  ente  pubblico,  agli   obblighi   e   ai diritti   derivanti  dall’atto  di concessione;  b)   che  sorgono   da  contratti  di  diritto   pubblico  in  cui   lo  Stato   o un  Comune  o un  cantonale  autonomo  o   un  organismo   indipendente   incaricato  di    compiti  di diritto  pubblico  parte;  c)  relative  ai    rapporti  patrimoniali  nei  casi  di aggregazioni  e   separazioni  di    Comuni  di frazioni;  d)   gli altri  casi  previsti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Petizione
                            Art.  93  La  petizione    dev’essere    presentata  al  Tribunale  cantonale    amministrativo  in  tanti  esemplari  quante  sono   le    parti,  più  una  per  il giudice,  nella  forma  prevista  dall’articolo   221  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risposta
                            Art.  94  Al  convenuto  viene  assegnato  un  congruo  termine  per  la risposta,  la    quale   deve  essere  stesa  nella  forma  prevista  dall’articolo  222  CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   24.6.2020;   in vigore  dal  1.1.2021  -  BU   2020,  319.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Replica  e   duplica  Art.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  risposta  viene  notificata  all’attore,  che  può  presentare   un  allegato  di    replica   entro  un  termine  di 15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questo  caso,  la    replica  viene   notificata  al convenuto,  che   può  presentare  un   allegato  di duplica  entro  un  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  eccezionali  e   per  giustificati    motivi,    il  Tribunale  cantonale  amministrativo  può  prorogare  i  termini  di    cui   ai capoversi   1   e   2   o   fissare  un  termine  superiore  a   15   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Tribunale  cantonale  amministrativo   può  ordinare   eccezionalmente  un  ulteriore  scambio   di scritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Udienza  d’istruzione  Art.  96  In  ogni  stadio  del   procedimento,  il Tribunale  cantonale  amministrativo  può  convocare  le  parti  a un’udienza  d’istruzione  e   ordinare  un   dibattimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Potere  d’esame  Art.  97  Il   Tribunale  cantonale  amministrativo  esamina  liberamente  tutte  le questioni  di  fatto,  di  diritto  e   di    adeguatezza.  TITOLO  V  Azioni   connesse   con  il diritto  civile  di  competenza  dell’autorità   amministrativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  procedure  in materia  di    stato   delle   persone,  di fondazioni  e   di    diritto  di    famiglia   che  non  sono  devolute  al  giudice  devono  essere  proposte    all’autorità  amministrativa    competente  secondo  la    legge  di    applicazione   e complemento   del  Codice  civile  svizzero  del   18   aprile  1911  e   le  altre  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    presente    legge  è  applicabile  a    titolo  sussidiario,  ove  non  sia  disposto  diversamente,    per  le  procedure  dinanzi  all’autorità  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    decisioni  delle  competenti    autorità  amministrative  sono  impugnabili  mediante  ricorso,    entro  il  termine  di 30  giorni,  al Tribunale  di    appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  99  1  Il  ricorso  ha    effetto  sospensivo,  a    meno  che  la  decisione  impugnata  non  disponga  altrimenti.  In  tal  caso,  il   ricorrente  può   domandare  al presidente  dell’autorità  di    ricorso   o   al giudice  delegato  la    sospensione  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   parti  è   data  facoltà   di    presentare  nuove  allegazioni  e   nuove  prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Tribunale  di  appello  può  citare  le  parti  per  interrogarle    fatti  di  causa  e   assumere  prove    o  informazioni  supplementari,    valendosi    se  necessario  dell’opera  di  magistrati  della  giurisdizione  penale  e   amministrativa.   Alle   parti  dev’essere  garantito   il   diritto  di    esprimersi   sulle  nuove  risultanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il   resto,  si  applicano    le  norme  della  procedura  di  ricorso  davanti  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  TITOLO   VI  Del  Gran  Consiglio  quale  autorità  di  ricorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  e   diritto   applicabile  Art.  100  1  Il  ricorso  al Gran   Consiglio  è   dato  nei  casi  previsti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   norme   generali  di  procedura   previste  dalla  presente  legge  sono  applicabili  anche   ai  ricorsi  al  Gran  Consiglio,  in quanto  le    leggi  speciali  non  dispongano  altrimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
                            Art.  101  1  Hanno  diritto  di ricorrere  le persone  e   le    autorità  che:  a)    partecipato  al  procedimento  dinanzi    all’autorità  inferiore  o  sono  state  private  della  di    farlo,  e;  b)   particolarmente  toccate  dalla  decisione  impugnata,  e;  c)   un  interesse  degno  di    protezione   all’annullamento  o   alla  modificazione   della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    condizioni  previste  da  altre   leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termine  di  ricorso  Art.  102  1  Il  ricorso  dev’essere  presentato  per   iscritto  entro  30   giorni   dall’intimazione   e,    in    assenza  di  questa,   dalla  conoscenza   della  decisione   impugnata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i  termini   previsti  da  leggi   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   ricorso  per   ritardata  o   denegata   giustizia  può  essere  interposto  in ogni  momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Motivi  di ricorso  Art.  103  Il   ricorrente   può  far  valere:  a)  del  diritto,   compreso   l’eccesso  o l’abuso  del  potere  di apprezzamento;  b)   inesatto   o   incompleto  dei  fatti  giuridicamente  rilevanti;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contenuto  e   forma  del  ricorso  Art.  104  1  Il  ricorso,  in  tanti  esemplari    quante  sono  le  parti,  più  una  per  il   Gran  Consiglio,  deve  contenere  le    conclusioni,  i  motivi,  l’indicazione  dei  mezzi  di    prova   richiesti  e   la    firma  del   ricorrente  o  del  suo  patrocinatore.   Devono  essere  allegati  la  decisione  impugnata   e i  documenti  indicati  come  mezzi  di    prova,   se sono  in possesso  del  ricorrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    ricorso  può  addurre  fatti    nuovi    e  proporre  nuovi    mezzi  di  prova.  Non  sono  ammesse  nuove  domande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effetto  sospensivo  Art.  105  Il    ricorso  non    ha    effetto  sospensivo,  salvo  decisione  contraria  della    Commissione  competente  secondo   l’articolo  108,  adottata  d’ufficio  o   ad   istanza  di parte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risposta
                            Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il   ricorso  non  sembra  inammissibile  o manifestamente  infondato,   i  servizi  del  Gran  Consiglio  lo intimano  all’autorità  che  ha  pronunciato  la  decisione  impugnata,   alle  controparti  e ad  eventuali  altri    interessati  ed    assegnano  loro  un  congruo    termine  per  la  risposta,  comminando  contemporaneamente  le conseguenze  dell’inosservanza.  Entro  lo stesso  termine,  l’autorità  inferiore  deve  produrre  l’incarto  completo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   risposta   dev’essere  stesa  nella  forma  e   con  il contenuto   previsti  per  l’atto   di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    risposta  non   viene  presentata  nel  termine  fissato  dall’autorità  o   da  questa   prorogato,  il   diritto  alla  risposta  è   perento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Effetto  devolutivo  del  ricorso  Art.  107  1  Con  il   deposito  del  ricorso,  la trattazione  della   causa  oggetto   della  decisione  impugnata  passa  al    Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  inferiore  può    nondimeno  modificare  la  propria  decisione  nel  senso  delle  domande  del  ricorrente,  di    regola  fino  all’insinuazione  della  risposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  emana   una  nuova   decisione,  che  dev’essere   comunicata  al  Gran  Consiglio,  e decide  sulle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Gran  Consiglio  esamina   il   ricorso  solo  nella   misura  in    cui  non  sia   divenuto   privo   di    oggetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istruzione  del  ricorso  Art.  108  1  Il  Gran   Consiglio   designa  la    Commissione  competente   per  l’istruzione  del  ricorso  e   per  il  rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prove   vengono  assunte   dalla  Commissione  o   da  una  sua   delegazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Replica  e   duplica  Art.  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  risposta    al  ricorso  viene  intimata  al  ricorrente,  che  può  presentare    un  allegato  di  replica  entro  un  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questo  caso,   la    replica  viene  intimata  all’autorità   che  ha   pronunciato   la decisione,   alle  controparti  e  ad  eventuali  altri  interessati,  che  possono  presentare  un  allegato  di duplica  entro  un  termine  di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  eccezionali   e   per   giustificati  motivi,  la Commissione   competente  può  prorogare  i  termini   di  cui  ai    capoversi  1 e   2 o   fissare  un  termine  superiore  a   15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   termine  per  l’inoltro  della  replica  e della  duplica  è   pari  al termine  di    ricorso   se,  in    virtù  di    una  legge  speciale,  questo  termine  è inferiore  a   15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Commissione  competente  può  ordinare  eccezionalmente  un   ulteriore   scambio   di    scritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            Art.  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  del  Gran  Consiglio  è intimata  a   cura  dei  servizi  del  Gran  Consiglio   ed  è  accompagnata  dal  rapporto   o   dai  rapporti  commissionali.  Il dispositivo  della   decisione   è   pubblicato  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  servizi  del  Gran   Consiglio,  a   richiesta   delle  parti,   comunicano  in seguito  il  verbale  della  seduta   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impugnabilità  della  decisione  Art.  111  Contro  la  decisione     del  Gran  Consiglio     è  dato     ricorso  al  Tribunale     cantonale  amministrativo  nei  casi  previsti  dalla  legge.  TITOLO   VII  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifica  di  altre  leggi  Art.  112  La  modifica  del  diritto  vigente  è   disciplinata  negli  allegati  I e II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  transitorie  Art.  113  1  La  presente  legge  si    applica  alle  procedure   pendenti  al momento  della  sua   entrata  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   procedure  di    ricorso  si   applica  soltanto  se  la    decisione  impugnata  è   stata   emanata  dopo  la sua  entrata  in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  abrogativa  Art.  114  Riservata   la  norma  dell’articolo  113,  la  legge  di  procedura   per  le  cause  amministrative  del  19   aprile   1966  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  115  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  e   il Consiglio  di    Stato  ne   stabilisce  l’entrata  in    vigore.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entrata  in  vigore  degli    articoli  10  capoversi  2   e  3,  11  capoverso  2,  18    e   32  capoverso  4  viene  differita  e   sarà  fissata  successivamente.  Pubblicata  nel   BU  2013  ,  453.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Entrata   in vigore:  1° marzo   2014   -  BU  2013,  453.