Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
                            Regolamento  della  legge  di  applicazione  della   legge  federale  sull’assicurazione  malattie  (RLCAMal)  1  (del  29  maggio   2012)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge    di  applicazione  della  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  26    giugno  1997  (LCAMal),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  decreta:  TITOLO   I  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cassa  cantonale   di  compensazione  AVS/AI/IPG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   LCAMal)  Art.  1  L’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  e  per  esso  la  Cassa  cantonale    di  compensazione  AVS/AI/IPG  svolge  i  compiti  di natura  assicurativa  che  discendono  dalla  legislazione  in    materia  di  assicurazione  malattie   e sono  di    competenza  cantonale.  TITOLO  II  Controllo  dell’obbligo  d’assicurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Compiti  della  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  12  cpv.  1   LCAMal)  Art.  2  La  Cassa  cantonale  di    compensazione   AVS/AI/IPG  controlla  l’obbligo  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  12  cpv.  2   LCAMal)  Art.  3  1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione    AVS/AI/IPG  emana  all’indirizzo  dei  Comuni  e  degli  assicuratori  le direttive  per  il   controllo  dell’obbligo  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  allestisce  i  moduli  ufficiali:  a)  le    segnalazioni  da  parte  dei  Comuni  di persone  non  iscritte  a un  assicuratore;  b)  le    notifiche   di iscrizione  o di    dimissione  delle   persone   soggette   all’obbligo  d’assicurazione  parte  degli  assicuratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Compiti  dei  Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13-14  LCAMal)  Art.  4  1  Il  Comune  accerta  l’avvenuta  iscrizione   ad  un  assicuratore   riconosciuto  in caso   di:  a)  b)  di    persone,  soggette  all’obbligo   assicurativo,  provenienti  da   un  altro  Comune  svizzero   o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tale  scopo  esso  esige  un  documento  dell’assicuratore  che  attesti   l’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il     Comune     segnala  immediatamente  alla     Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/  IPG  il nominativo  delle  persone  non  iscritte  ad  un  assicuratore   riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Compiti  degli  assicuratori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  15  LCAMal)  Art.  5  1  Gli  assicuratori  notificano  immediatamente  in  forma  scritta    alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG:  a)   iscrizione   di ogni  persona  soggetta  all’obbligo  d’assicurazione;  b)  dimissioni  di    ogni   persona  soggetta  all’obbligo  d’assicurazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   notifiche   di    cui  alle  lett.   a) e b)  del  capoverso   1 avvengono   tramite  il  modulo  allestito  dalla  Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    7.11.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2018,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    1.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  359.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Doveri  dei  datori  di  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  16-17  LCAMal)  Art.  6  Su  richiesta  della  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG,  i  datori    di  lavoro  devono  fornire  tempestivamente,  in  forma    gratuita,    ogni    informazione  necessaria    per  il   controllo  dell’obbligo  d’assicurazione   per  i  lavoratori  non  domiciliati  e   per   i  loro  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Iscrizioni  d’ufficio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  19  LCAMal)  Art.  7  1  L’iscrizione    d’ufficio    delle    persone  soggette  all’obbligo  d’assicurazione,  non  iscritte  presso  un  assicuratore,  è   ordinata  dalla  Cassa    cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG,    previa  diffida  scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   ripartizione  tra  i  singoli  assicuratori  considera  l’effettivo  degli   assicurati  affiliati.  TITOLO  III  Riduzione   dei  premi  Capitolo  primo  Istanza  di  riduzione   di premio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Modalità  di  presentazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  25  LCAMal)  Art.  8  1  L’istanza    di  riduzione  di  premio  o    di  rinnovo  devono    essere  presentate  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione    AVS/AI/IPG  da  un  membro  maggiorenne  dell’unità  di  riferimento  mediante  l’apposito  modulo  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     modulo  ufficiale,  che  è  recapitato  ai   potenziali     beneficiari  dalla     Cassa  cantonale     di  compensazione  AVS/AI/IPG  o  può  essere  richiesto    alla    medesima  da  un  membro  maggiorenne  dell’unità  di    riferimento,   deve  essere  debitamente  compilato   e   corredato  dei  giustificativi  richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni   unità  di  riferimento  deve  essere  presentata   un’unica  istanza  di  riduzione  di premio  o di  rinnovo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Accesso  ai    dati  fiscali   protetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  25a   LCAMal)  Art.  8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  protezione    dei  dati  è    assicurata  da  appropriate  misure  tecniche  e    organizzative  definite  in    una   specifica   Convenzione  d’accesso  ai dati  fiscali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non    è   previsto  un  accesso  diretto  ai  dati  fiscali,    che  sono  forniti  tramite  un’interfaccia  realizzata  secondo  le    specifiche  della   Divisione  delle  contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   l’inoltro   della  domanda  o qualora   l’assicurato  chiedesse  una  consulenza  riferita   alle  possibilità  di  inoltro  della  domanda,    gli  organi  competenti  per    l’applicazione  della  legge  sono  autorizzati    a  consultare  i  dati  fiscali  necessari  all’accertamento  del  diritto  alla  riduzione  dei  premi  nell’assicurazione  malattie  delle  persone  facenti  parte  dell’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tutte  le    operazioni   di consultazione  di    dati  fiscali  e   i  nominativi  di    chi   le effettua  sono  registrati  dal  sistema  informatico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Assicurati  beneficiari  di  PC  AVS/AI  e beneficiari   di prestazioni  Laps
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  42  cpv.  1   e   43  cpv.  1   LCAMal)  Art.  9  Sono  esentati   dal  presentare  l’istanza   di    riduzione  di    premio:  a)   di prestazioni  complementari   AVS/AI;  b)  di  prestazioni  ai  sensi  della    Legge  sull’armonizzazione  e   il  coordinamento  delle  sociali   (Laps),  del  5   giugno  2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Assicurati  tassati  alla  fonte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  25  LCAMal)  Art.  10  Per  gli  assicurati  tassati  alla  fonte  si  applicano  le  medesime  regole  valide    per  gli  assicurati  tassati  in    via   ordinaria.  Capitolo   secondo  Unità  di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Partner  conviventi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  26  cpv.  4   LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10a  3  La  convivenza   è   considerata  stabile  se,  alternativamente:  a)   figli  in    comune;  b)  procura  gli  stessi  vantaggi  di    un  matrimonio;  c)  dura  da  almeno  6   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Persone  sole  economicamente  dipendenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  27  LCAMal)  4  Art.  11  1  Una  persona  è   economicamente  dipendente  se  cumulativamente:  a)   supera  i  30  anni;  b)   è   coniugata;  c)   ha  figli  a   carico;  d)  dei  redditi  registrati  nella  tassazione  fiscale  determinante    è    inferiore  al  limite  di  esistenziale   definito   ai    sensi  della  Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    persona  di  cui  al  capoverso  1  è  inclusa    nell’unità  di  riferimento  se,  al  momento  della  presentazione  dell’istanza  di  riduzione  di  premio,  è  in  prima  formazione  secondo  quanto  previsto  dalla  Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  gli  assicurati   tassati  alla  fonte,  il   totale  dei  redditi  di    cui  alla  lett.  d)  del  capoverso  1   si riferisce  a  quello  dei  redditi  esistenti  al    momento  della  presentazione  dell’istanza  di riduzione  di    premio.  Capitolo   terzo  Premio  medio   di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Categorie  di  assicurati  (art.  28  cpv.   1   LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  12  I  premi  medi   di riferimento  sono  stabiliti  separatamente  per  gli  assicurati  minorenni,  per  gli  assicurati  di    età  compresa  tra   18  e   25  anni   e per   gli  assicurati  di    età  superiore  a 25  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Percentuali    per    la  ripartizione  degli  assicurati  fra  modello  assicurativo  standard  e    modelli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            assicurativi  alternativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  28  cpv.  2   lett.   a) e   b)  LCAMal)  Art.  12a  6  Per  la  determinazione  della    percentuale  degli  assicurati  fra  modelli  assicurativi  sono  considerati  gli ultimi  dati  pubblicati  dalla  competente  autorità  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Sconto  medio  percentuale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  28  cpv.  2   lett.   c)    LCAMal)  Art.  12b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lo  sconto  medio  percentuale  per    le  tre  differenti  categorie  di  assicurati  previste    dalla  LAMal  corrisponde  alla  differenza  percentuale  fra  i  premi   relativi  al modello   assicurativo  standard   e  quelli  relativi  al    modello  assicurativo  medico  di    famiglia  per  singolo  assicuratore  malattie  che   offre  questo  tipo  di    modello  assicurativo  o   equivalente,  ponderata  in    base  al numero  di assicurati   affiliati  alle  rispettive  casse  malattia  nelle  due  regioni  di    premio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Data  di  riferimento  per   numero   assicurati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  29  cpv.  3   LCAMal)  8  Art.  13  Il   numero  degli  assicurati  da  considerare  per   il   calcolo  del  premio  medio  di    riferimento  è  quello  riferito  al    1° luglio  dell’anno  precedente.  Capitolo  quarto  Reddito   di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Accertamento  al di  fuori   o   in assenza  della  tassazione  fiscale  determinante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  30  cpv.  2   LCAMal)  Art.  14  9  1  Il  reddito   di    riferimento  è   determinato  sulla  scorta  della  situazione  finanziaria  e   familiare  più  recente   nei  seguenti  casi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  R    21.1.2015;  in    vigore  dal  1.1.2015   -  BU  2015,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Nota   marginale  modificata  dal  R    21.1.2015;  in vigore   dal  1.1.2015   - BU  2015,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota   marginale  modificata  dal  R    21.1.2015;  in vigore   dal  1.1.2015   - BU  2015,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dal  R    21.1.2015;  in    vigore  dal  1.1.2015   -  BU  2015,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  introdotto   dal  R    21.1.2015;  in    vigore  dal  1.1.2015   -  BU  2015,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Nota   marginale  modificata  dal  R    21.1.2015;  in vigore   dal  1.1.2015   - BU  2015,  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    10.4.2018;  in    vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2018,  134.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soggette   all’imposta  alla  fonte  e   persone  soggette   all’obbligo  d’assicurazione  svizzero  forza     dell’Accordo     CH/CE     sulla  libera  circolazione  delle     persone  o   dell’Accordo     di  della   Convenzione  istitutiva  dell’AELS,   non   tassate  in    Svizzera;  b)  domiciliate   che,  al    momento   dell’istanza,   non  dispongono  di    alcuna   tassazione  fiscale  per  le    quali  non   sarà  emessa   una   tassazione  relativa  al periodo  fiscale  determinante;  c)  sole  conformemente   all’art.  11  capoverso  1   che  hanno   iniziato   un’attività   lucrativa   dopo  terminato   la prima  formazione;  d)  del  coniuge  o del  partner  registrato;  e)  o   separazione   per  sentenza  giudiziaria  o   di  fatto,  scioglimento  dell’unione   domestica  f)   totale  dell’attività  lucrativa  a seguito  di    disoccupazione,   pensionamento,   infortunio,  maternità   o paternità,   riqualificazione  o   perfezionamento   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta,  il   reddito    di  riferimento  è    determinato  sulla  scorta  della    situazione  finanziaria  e  familiare  più   recente  nei  seguenti  casi:  a)     parziale  dell’attività  lucrativa  a  seguito  di   disoccupazione,  pensionamento,  malattia,  maternità  o   paternità,  riqualificazione  o   perfezionamento  professionale;  b)   o aumento  del  reddito  da  lavoro  (da  attività  dipendente  o indipendente),  rispetto  al  dato  desunto  dalla  tassazione   fiscale  determinante;  c)    o    aumento  delle  prestazioni    in  forma    di  rendite,  di  indennità  giornaliere  delle  sociali   o private  e   delle  pensioni   alimentari,  rispetto   al    relativo   dato   desunto  dalla  fiscale  determinante;  d)   o   aumento  degli   affitti  percepiti,   rispetto  al relativo  dato   desunto  dalla  tassazione  determinante;  e)    di  almeno    10’000.  –  franchi  dei    valori    di  sostanza,  se  l’utilizzo  della  sostanza    è  e   giustificato  per  necessità  primarie  proprie,   rispetto  al    relativo  dato  desunto  dalla  fiscale  determinante;  f)  di    almeno  10’000.–  franchi  dei  valori  di    sostanza,  rispetto  al    relativo  dato   desunto  dalla  fiscale  determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  evenienze   di cui   al    capoverso  1 e al capoverso  2   lett.  a-e),  in caso   di    esistenza  di sostanza  e  reddito  della   sostanza  mobiliare  e   immobiliare,  i  dati  necessari  sono  desunti  dall’ultima   tassazione  fiscale  cresciuta  in    giudicato  al    momento  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  dati  necessari    nelle  evenienze  di  cui  ai  capoversi  1   e  2  sono  accertati  mediante  uno  specifico  modulo  ufficiale   che  è   recapitato   dalla   Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  le persone   non   residenti  in    Svizzera,  assicurate  obbligatoriamente  in    Svizzera  in ragione  degli  Accordi  bilaterali  CH/CE   o   della  Convenzione   istitutiva  dell’AELS,  di    cui  lett.   a)  del  capoverso  1,  si  richiamano  le    disposizioni  federali  specifiche  relative  al    calcolo  del  reddito  determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Spese   professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  31  cpv.  1   lett.   f)   LCAMal)  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  professionali    sono  riconosciute    per  un    importo    annuo  forfetario    massimo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4’000.--  franchi  alle  unità   di riferimento  nelle   quali   almeno  un  membro   esercita   un’attività  salariata  a  titolo  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la    somma  dei  redditi  netti  conseguiti  con  l’attività  salariata  a   titolo   principale  è inferiore  al forfait  di  cui  al    capoverso  1, le    spese  professionali  sono  riconosciute  unicamente  fino   all’ammontare  di    tale  reddito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Sostanza  donata  o   ceduta  in  usufrutto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32  LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  periodo  fiscale  determinante,  nel  calcolo   del   reddito  di    riferimento  devono  essere   considerati  i  valori  di  sostanza  antecedenti  la rinuncia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati    registrati  nella  tassazione  fiscale  prima  della    donazione  o   della  cessione    in  usufrutto  sono  riportati  anche  sui  periodi  fiscali  successivi    e  il  rispettivo    ammontare  è    ridotto  annualmente  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000.–  franchi.  Capitolo  quinto  Ripartizione  della  riduzione  dei   premi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criterio  di  ripartizione  dell’importo  globale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33  cpv.  2   LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  1  La  riduzione   dei  premi  è   ripartita  tra  i  membri  dell’unità  di    riferimento  che  soggiacciono  marzo  1994,  proporzionalmente   al    premio   di    riferimento   di    ciascun   membro   in rapporto  al totale   dei  premi  medi  di    riferimento   dell’unità  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  nell’unità   di    riferimento  sono  inclusi  minorenni  e/o  giovani  di età  compresa  fra  18   e   25   anni  in  formazione,  la  ripartizione    di  cui    al  capoverso  1  è  effettuata    dopo  l’attribuzione  della    riduzione  di  premio  a questi   ultimi  in    conformità  di    quanto  previsto  dalle  normative  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la    riduzione  dei  premi   in    favore   dell’unità   di riferimento  non  raggiunge  almeno  l’80  percento   del  premio  medio  di    riferimento  per  i  minorenni  e   almeno  il   50  percento   del  premio  medio  di    riferimento  per  i  giovani  di    età  compresa  fra  18  e   25  anni   in    formazione  inclusi  nell’unità  di riferimento,   l’importo  di  riduzione  sarà  attribuito    unicamente  in  favore  degli  stessi  in  proporzione    al  premio  medio  di  riferimento  di    ciascun  minorenne  o   giovane   di    età   compresa  fra  18  e   25  anni   in    formazione  rispetto  alla  somma  dei  premi  medi   di    riferimento  relativi  a   questi  ultimi.  10  Capitolo  sesto  Anno  di  riferimento  delle  soglie  Laps  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite  di fabbisogno   minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32a   LCAMal)  12  Art.  18  Il   limite   di fabbisogno  minimo  ai    sensi  della  Laps  corrisponde  a quello  valido   per  l’anno  precedente  all’anno  di    competenza.  Capitolo   settimo  Procedure  di  comunicazione  e   pagamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scambio  dati  tra  assicuratori  e   Servizio   cantonale   ai    sensi  dell’art.  106b  cpv.  1   OAMal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  65  cpv.  2   LAMal,  106b   segg.  OAMal   e   OSDRP-DFI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  19  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione    AVS/AI/IPG  e    gli  assicuratori  procedono    al  reciproco  scambio  dei  dati    relativi  ai  singoli  assicurati    ai  quali  è  stato  riconosciuto    il   diritto  alla  riduzione  di premio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo    scambio  dei  dati  è   effettuato  conformemente  a   quanto  previsto    dalla  legislazione    federale  in  materia  di assicurazione   obbligatoria  delle   cure  medico-sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Dagli  assicuratori  alla  Cassa  cantonale   di compensazione  AVS/AI/IPG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Scadenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  106b   cpv.   3 OAMal)  Art.  19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  La  comunicazione  dei  dati  da  parte  degli  assicuratori  verso    la  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  è   effettuata  con  frequenza  quindicinale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Dati  supplementari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  106c   cpv.  6, 106d  cpv.  1   seconda  frase  OAMal  e   7 cpv.   2   OSDRP-DFI)  Art.  19b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  richiesta,  gli  assicuratori    forniscono  alla  Cassa    cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  i  dati   relativi  al    rapporto  di    assicurazione   LAMal  dei  propri   assicurati  ai    sensi  del  numero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2.15  degli  standard  RP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta,   gli  assicuratori   forniscono  alla  Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG  i dati  relativi  all’effettivo  dei  propri  assicurati  ai    sensi  del   numero  3.2.15   degli  standard  RP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Dalla   Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG   agli  assicuratori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Scadenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  106b   cpv.   3 OAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  modificato  dal   R    7.11.2018;  in    vigore  dal   1.1.2019  - BU  2018,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Capitolo   modificato  dal  R    10.4.2018;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2018,   134.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Nota  marginale  modificata  dal  R    10.4.2018;  in    vigore  dal  1.1.2018  - BU  2018,  134.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.  modificato  dal  R    16.4.2013;   in vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  introdotto  dal  R    16.4.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  introdotto  dal  R    16.4.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19c  16  La  comunicazione  dei  dati  da  parte  della  Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG  verso  gli  assicuratori  è effettuata  con  frequenza  mensile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Dati  supplementari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  5   cpv.  3   lett.  c   OSDRP-DFI)  Art.  19d  17  Su  richiesta,  la    Cassa   cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG  fornisce   all’assicuratore  i  dati  relativi   allo  stato  delle  decisioni  relative   alle   riduzioni  di    premio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Tra  Servizi  della  Cassa  cantonale  di compensazione  AVS/AI/IPG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  54a   cpv.  5   e 6   OPC   AVS/AI  e   2   cpv.   1   OSDRP-DFI)  Art.  19e  18  La  Cassa  cantonale  di    compensazione   AVS/AI/IPG  tramite  il   Servizio  competente   per  le  prestazioni  PC  AVS/AI  comunica  i  dati  anagrafici  (cognome,  nome,  sesso,   data   di nascita,   domicilio)  e  il numero   d’assicurato   AVS  degli  assicurati   beneficiari   di    prestazioni  complementari  AVS/AI  e   i  dati  relativi  all’assicuratore  malattie  cui    essi    sono  affiliati  alla  Cassa  cantonale    di  compensazione  AVS/AI/IPG,  Servizio  competente  per  la    riduzione   dei  premi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Comunicazione  dati  da  assicuratori  ad   assicurati  19  Art.  20  Gli  assicuratori  comunicano  i   dati    agli  assicurati  conformemente  alla  legislazione  federale  in    materia   di assicurazione  malattie  obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Pagamento  in  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Importo  minimo  della  riduzione   di premio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  39  LCAMal)  20  Art.  21  21  L’importo   minimo  al    di    sotto  del  quale  il   versamento   della  riduzione  dei  premi  decade   è  di  120.  –   franchi  all’anno  per  ogni  singolo  membro  dell’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Versamento  della  riduzione  di premio  all’assicuratore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  41  LCAMal)  Art.  22  La  riduzione  di    premio  è   corrisposta  di regola  tramite  l’assicuratore  presso   cui  è iscritto  ogni  singolo  membro   dell’unità  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Conteggi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  45  LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Acconti  agli  assicuratori  Art.  23  1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione    AVS/AI/IPG  versa    agli    assicuratori  acconti  mensili  anticipati  stabiliti    sull’importo  globale  presumibile  di  riduzione  di  premio    per  l’anno  di  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG  sospende  totalmente  o in    parte  il versamento  degli  acconti  mensili    se,  nonostante  diffida  scritta,    l’assicuratore  non  presenta    il    conteggio    di  chiusura  conformemente  all’art.  24.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Conteggio  di  chiusura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  106b   cpv.   3 e   106c   cpv.  3   OAMal  e   OSDRP-DFI)  Art.  24  22  1  Gli  assicuratori  presentano  il    conteggio    di  chiusura  relativo  all’applicazione    della  riduzione  di premio  entro  la    fine  di    febbraio  dell’anno  successivo  a   quello   di    corresponsione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  relativi  al    conteggio  di    chiusura   degli  anni  dal  2014  e   seguenti  sono  trasmessi   conformemente  a  quanto   previsto   dell’OSDRP-DFI  e   sono  elaborati  ai sensi  del  numero  3.2.15  degli  standard   RP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   trasmissione  della  documentazione  relativa  alla   chiusura  per  l’anno  2013   avviene  per  mezzo  del  modulo  ufficiale    allestito    dalla  Cassa  cantonale  di  compensazione    AVS/AI/IPG  da    inoltrare  debitamente  compilato   e corredato  della   documentazione  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Conguaglio
                            16  Art.  introdotto  dal  R    16.4.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  introdotto  dal  R    16.4.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dal  R    16.4.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Nota  marginale  modificata  dal  R    16.4.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    16.4.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dal  R    7.11.2018;   in vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,  408.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dal  R    16.4.2013;   in vigore  dal  1.1.2014  -  BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25  1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  stabilisce  il  conteggio  per  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  assicuratori    possono  presentare  le  osservazioni  nel  termine  di  30    giorni    dalla  notifica  del  conteggio  di    cui  al capoverso  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Versamento  diretto  della  riduzione   di premio  all’assicurato  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  versamento   diretto  dell’importo   di riduzione   di    premio   all’assicurato  avviene   quando:  a)  non  è più  iscritto  presso  l’assicuratore   a   cui  era  affiliato  al    momento  in    cui   è   stato  il   diritto  alla   riduzione   di premio;  b)  è   iscritto    presso    il  medesimo  assicuratore,    ma  la  riduzione  retroattiva  concerne  antecedenti  il 1° gennaio  dell’anno  che  precede  quello   di    competenza;  c)   assicuratore  ha  cessato  la    propria  attività  e   la    gestione  delle   pratiche   correnti  non   avviene  l’Istituzione  comune  LAMal,  oppure  per  mezzo  di    un   nuovo  assicuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  versare  gli  importi  direttamente    la  Cassa    cantonale    di  compensazione  AVS/AI/IPG  verifica:  a)  si  è   assunto  oneri    LAMal.  Se  così  fosse,  i  relativi  importi  saranno  oggetto    di  b)  sono  degli    scoperti  presso  l’assicuratore  attuale.    Se    così  fosse,  il   versamento  diretto  è   momentaneamente   sospeso  in    attesa  di    chiarimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Pagamento  in  particolare  assicurati  beneficiari   di PC   AVS/AI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Procedure  di  versamento  del  premio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  27  Nelle  procedure  di    versamento  del  premio   agli  assicuratori  si    applicano   per  analogia   gli  art.  19   e   da  22  a 25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Versamento  diretto  agli  assicurati  Art.  28  A  titolo  eccezionale,  quando    l’assicuratore  non  è  in  grado    di  registrare  versamenti  retroattivi,  il   premio  può  essere  direttamente  all’assicurato  secondo   l’art.  26.  Capitolo  ottavo  Istanza  di  revisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Motivi  Art.  29  Ogni  membro    dell’unità    di  riferimento    può  presentare  un’istanza  di  revisione  della  decisione  o   dell’importo  di riduzione  di    premio  al    verificarsi  di una  delle  situazioni  di cui  all’art.  14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Decorrenza  Art.  30  24  L’istanza  di revisione  ha  effetto:  a)    di  cambiamento  della  situazione    economica,  dall’inizio  del  mese  in  cui  è  stato  il cambiamento,  ma  al più  presto  dal  mese   in cui   questo   avviene;  b)  di    cambiamento  nell’unità   di riferimento,  dall’inizio  del  mese  che   segue  quello  in cui   è  il cambiamento;  è   fatta   salva  la    richiesta  di restituzione   di    cui  all’art.  49  LCAMal.  Capitolo  nono  Diritto   suppletorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  suppletorio  Art.  31  Per  quanto     non  disposto  dal  presente  regolamento  si  applica  la  legislazione  sull’armonizzazione  e   il   coordinamento  delle  prestazioni   sociali.  TITOLO   IV  Assicurati  insolventi  Capitolo  primo  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  20  LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Nota  marginale  modificata  dal  R    16.4.2013;  in    vigore  dal  1.1.2014  - BU  2013,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    10.4.2018;   in vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2018,  134.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  La  Cassa  cantonale  di compensazione   AVS/AI/IPG  è l’autorità  designata   per  la    gestione  dei  compiti   concernenti  il   mancato  pagamento   dei  crediti  dell’assicurazione   obbligatoria   delle   cure  medico-sanitarie.  Capitolo   secondo  Comunicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Assicuratori:  comunicazioni  relative  alle   esecuzioni  forzate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22  LCAMal)  Art.  33  Gli  assicuratori  trasmettono  trimestralmente  alla  Cassa  cantonale    di  compensazione  AVS/AI/IPG  la lista   degli  assicurati   nei  confronti  dei  quali  hanno  promosso  un’esecuzione   ai sensi  LEF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Autorità    cantonale  preposta  all’assistenza  sociale:  comunicazioni  relative  agli  assicurati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            beneficiari  di  prestazioni   assistenziali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22d   LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Dalla  Cassa  cantonale  di  compensazione   AVS/AI/IPG  Art.  34  La  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  trasmette    all’autorità  cantonale  preposta  all’assistenza  sociale  i  dati  notificati  dagli   assicuratori  relativi  agli  assicurati   beneficiari   di  prestazioni  assistenziali  nei    confronti    dei  quali    è    stata    promossa    un’esecuzione  ai  sensi  LEF,  affinché  valuti   un  pagamento  diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Alla  Cassa   cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  Art.  35  1  L’autorità  cantonale    preposta  all’assistenza    sociale  dà  comunicazione  alla  Cassa  cantonale  di compensazione  AVS/AI/IPG  degli   assicurati  per  i quali  non  effettua  alcun   pagamento  diretto  all’assicuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  assicurati  di  cui  al  capoverso  1    sono  da  considerarsi    secondo  le  modalità    previste  per  gli  assicurati  che  non  pagano   i  premi  dell’assicurazione  obbligatoria  delle   cure  medico-sanitarie.  Capitolo   terzo  Sospensione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  degli  assicurati  sospesi  ai    Comuni   e   fornitori  di  prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22i  LCAMal)  Art.  36  L’elenco   degli   assicurati  che   sono  stati   sospesi  è   accessibile  ai    Comuni   e   ai fornitori  di  prestazioni.  Capitolo  quarto  Intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Attività  preventiva  dei  Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22n   cpv.  1   LCAMal)  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni  svolgono  attività  preventiva  nei  confronti  degli  assicurati  che    non  pagano  i  premi  dell’assicurazione   obbligatoria  delle  cure   medico-sanitarie   e   per  questo  escussi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Assicurati  morosi  ed  escussi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    questo  scopo  essi    convocano  gli  assicurati    morosi  ed    escussi  e   verificano  la  loro  situazione  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Assicurati  morosi  ed  escussi  beneficiari   di AFI/API  Art.  38  1  Nell’ambito    dell’attività  preventiva  i   Comuni  verificano  la  situazione  degli    assicurati  morosi  ed   escussi  beneficiari  di    assegni  familiari  integrativi  e   di prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  convocano   l’assicurato  interessato  e,  verificato  il   motivo   del  mancato  pagamento  dei  crediti  relativi  all’assicurazione   obbligatoria  delle  cure   medico-sanitarie,  comunicano  alla   Cassa  cantonale  di  compensazione   AVS/AI/IPG   l’esito   della   valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Valutazione  dei  Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22g   cpv.  2   LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Modalità
                            (art.  22n   cpv.  1   LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39  1  I  Comuni    trasmettono  alla    Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  l’esito  che  riassume   i redditi,  la    sostanza  e   le    spese  considerate,  funge   da   supporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  della  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  o  spontaneamente,    i  Comuni  valutano  nuovamente  la    situazione  economica  degli   assicurati  segnalati.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Criteri
1. In generale
                            Art.  40  1  La  valutazione  tiene  conto  dei  parametri  di calcolo  contenuti  nell’apposito  modulo  che  si  riferiscono  alle  spese,  ai redditi  e alla  sostanza  delle   persone  componenti  l’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  considera  i  parametri  attuali  e   risultanti   dai  registri  ufficiali  o   comprovati  da  documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. In particolare
                            a)  Spese  Art.  41  Le  spese  da  considerare   nella  valutazione  sono   in    particolare:  –  di    locazione  annuale  o   interessi  passivi   annuali  sino  all’importo   massimo  stabilito  dalla  –  dell’assicurazione  malattie  obbligatoria  effettivo  al  netto  dell’eventuale    riduzione  dei  –  annuo   secondo   la    Laps;  –  alimentari  versati  e comprovati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Redditi  Art.  42  1  I  redditi  da  considerare   nella  valutazione  sono  in    particolare:  –  da  attività  lucrativa  salariata  al  netto  degli  oneri  sociali  (AVS/AI/IPG/  –  da  attività  indipendente;  –  di    ogni   tipo   (svizzere  e   estere);  –  da  sostanza   mobiliare;  –  da  sostanza   immobiliare;  –  alimentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  lavoratori    indipendenti  fanno  stato  i  redditi  accertati  dall’autorità  fiscale    mediante  l’ultima  decisione  di tassazione  emanata.  Se  la    situazione   al    momento  della  verifica  non  rispecchia  quella  accertata  dall’autorità  fiscale,  l’assicurato  deve  fornire  le prove  documentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Sostanza  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  sostanza   da   considerare  nella   valutazione  è in    particolare:  –  la    sostanza   immobiliare  lorda;  –  la    sostanza   mobiliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  sostanza  permette   di  far  fronte  ai crediti  scoperti  dell’assicurazione  obbligatoria   delle  cure  medico-sanitarie,  il   Comune  preavvisa  la sospensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  sostanza    immobiliare    lorda  supera  il  valore    di  250’000.--    franchi,  il   Comune    preavvisa  la  sospensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            AVS/AI/  IPG:  termine   adeguato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22g   cpv.  3   e 22n  cpv.   3   LCAMal)  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esito  dell’accertamento   è   comunicato  entro  40  giorni  a   decorrere  dalla  segnalazione  dell’assicurato  interessato  al  suo    Comune    da  parte  della  Cassa    cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Comune  preavvisa    la  sospensione,  se  l’assicurato    moroso  non  si  presenta    o  non  fornisce  la  documentazione  richiesta  nei  tempi  indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Indennizzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22p   LCAMal)  Art.  45  L’indennizzo   riconosciuto  ai    Comuni   per  i  casi   valutati  e   segnalati  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG,  per  unità  di  riferimento    o  debitore  dei  premi    dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie,  è definito  tramite  decreto  esecutivo.  Capitolo  quinto  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Termine  adeguato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22g   cpv.  3   e 22n  cpv.   3   LCAMal)  Art.  46  Nell’anno  2012  i  Comuni  più  popolosi  possono  superare  il   termine   di    40  giorni  previsto  dall’articolo  44,   previa  comunicazione  alla  Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Indennizzo  provvisorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22p   LCAMal)  Art.  47  Per  l’anno   2012   l’indennizzo  di    cui  all’art.  45  corrisponde  a 150.  –   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Casi  di  rigore  Art.  48  Richiamato  l’art.  84  LCAMal,  dall’anno  2013  il limite   di    reddito   disponibile   di    riferimento  per  la    determinazione  dell’importo  normativo  massimo  di    riduzione  di    premio   si   estende  fino   al    limite  di  fabbisogno  minimo,  senza  computo   della  pigione,   ai    sensi  della  Laps.  TITOLO   IVa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Ospedalizzazioni  nel  Cantone  Istituti  acuti  ai    sensi  dell’art.   39  cpv.  1   LAMal  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  dei   volumi  di  attività  Art.  48a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lo  Stato  e  gli  Istituti  acuti  (di  seguito  Istituti),  ai  fini  della  determinazione  dei  volumi  di  attività  da   finanziare  con   contributo  globale,  considerano  in    particolare  i  seguenti   elementi:  a)  storica  dei  pazienti  e dell’attività  misurata  in    termini  di  caseload  o di    giornate  di    cura  ai    pazienti  LAMal  residenti  in Ticino;  b)  della  regressione   lineare   per   casi   e   attività  applicata  ai  dati  storici,  regola   a   partire  dati  2012;  c)  della  struttura   tariffale  particolarmente   incisivi  per  piccole  strutture  o per  ventagli  prestazioni   limitati,  sulla  base  delle  comunicazioni  ufficiali   di SwissDRG;  d)  dei  mandati  attribuiti    richieste  dall’Autorità  cantonale    o    imposte    da  disposizioni  (medicina   altamente  specializzata).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamenti  del   contributo  globale  Art.  48b  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  globale   rimane   fisso  entro  una  soglia  del  +/-3%  di    variazione   dell’attività  a  consuntivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività   a consuntivo   è   verificata   dall’Unità  statistiche  sanitarie  del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità,  sulla  base  delle  codifiche  inviate  ogni  anno  all’Ufficio  federale  di    statistica,  conformemente  all’art.  48g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Variazioni  oltre  la    soglia  sono  remunerate  a   costi   variabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  dei   costi   variabili  Art.  48c  29  I  costi  variabili  rappresentano  una  percentuale    dei  costi  totali    di  ogni  Istituto    e  si  riferiscono  alle  seguenti  categorie  di    costo  riprese  dal  piano  contabile   REKOLE:  a)  30-39  Costi  del  personale:  per  il   settore  somatico-acuto   si    considera  la  variazione  del  totale  degli   ultimi   due  consuntivi;   per  la    psichiatria  e   la riabilitazione  si considerano  il  75%  costo  del    personale  curante    e   il  25%  del  costo  del  personale    terapeutico    del  consuntivo  del  contributo;  b)  38  Onorari  medici;  c)  40  Fabbisogno  medico;  d)  41  Prodotti   alimentari;  e)  42  Economia  domestica;  f)  48  Altre   prestazioni  ai pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Titolo   introdotto   dal  R    23.8.2016;  in    vigore   dal  26.8.2016   - BU  2016,  382.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Sottotitolo  modificato  dal  R    5.4.2017;  in    vigore  dal  7.4.2017  - BU  2017,  76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    5.4.2017;  in vigore   dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76;   precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                382.
                            28  Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  percentuale  di    costi  variabili  determinata  secondo   i parametri  dell’art.  48c  è   applicata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adeguamento  a   costi  variabili  risulta  dalla  moltiplica   della  tariffa  degressiva  per  la  variazione  di  attività  oltre  la    soglia  ai sensi   dell’art.  48b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamenti  del   contributo  globale  per  fattori  straordinari  e   imprevedibili  Art.  48e  31  Il  globale   può  essere   adeguato,  con  modalità  da  concordare  di volta  in    volta  per:  a)   eccezionali  (epidemie,  catastrofi,   ecc.);  b)  di  compiti  non  previsti  dalla  legislazione  in  vigore  o    a  seguito  di  modifiche  dei  secondo  la pianificazione  ospedaliera  ai    sensi   dell’art.   39   cpv.  1 LAMal;  c)  legislative  federali  o   cantonali   comportanti  segnatamente  una  diversa  ripartizione  del  tra  lo  Stato    e    le  assicurazioni  sociali,    come  pure    accordi  intercantonali    sulle  fuori  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  informativo  Art.  48f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  Istituti  sono  tenuti  a   fornire  all’Area   di    gestione  sanitaria  del  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità,   entro  il   30  aprile  di    ogni  anno:  –  ITAR-K  completo  di    tutti  i  suoi  fogli;  –  dati  di base  e   prestazioni;  entro  il   30  giugno   anno:  –  dell’attività  effettuata  (pazienti,  caseload  e/o  giornate  di  cura)    per  gruppo  –  con  i  nominativi  dei  medici  assistenti,  la specialità  e l’anno   di    specializzazione,  la data  e   di    fine  del  rapporto  d’impiego;  –  con  gli  stage  del  personale  sanitario  non  universitario  suddivisi   in    numero  di allievi   e  settimane  di formazione  offerti;  –  di    revisione  con  allegati  bilancio  e conto  economico  revisionati;  –  del  risultato   d’esercizio  tra  attività  finanziata  con  contributo  e   il   resto,  dall’Ufficio  di revisione  o   autocertificata  dalla   Direzione;  –  di    attività  (se   esistente);  –  di completezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Resta   riservato  l’art.  66n   LCAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Statistiche
                            Art.  48g  33  1  Gli  Istituti  sono  tenuti  a   fornire  all’Unità  statistiche  sanitarie  del  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (USS)  i   dati  statistici  richiesti  dall’Ufficio  federale  di  statistica  in  ossequio  alle  disposizioni  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’USS  può    richiedere  eventuali  statistiche  supplementari  connesse    al  controllo  dei  mandati    di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risultato  d’esercizio   dell’attività  finanziata  con  contributo  globale  Art.  48h  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  Istituti  predispongono  la  propria  contabilità  al  fine  di  determinare  il  risultato  d’esercizio  dell’attività   finanziata  con  contributo  globale,  conformemente  alle  disposizioni  federali  in  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  Istituti  presentano  il    risultato  di  cui  al  capoverso  1  certificato  dall’Ufficio  di  revisione  o  autocertificato  dalla   Direzione.  TITOLO   IVb  35  Ospedalizzazioni  fuori   Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifica  dei  requisiti   e competenza  decisionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Titolo   introdotto   dal  R    5.4.2017;  in    vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Area  di  gestione    sanitaria  è    l’istanza    deputata  alla  verifica    dei  requisiti  formali  per  paziente,  status  dell’istituto  di    destinazione,  tariffe  richieste).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio    del    Medico  cantonale  è   l’istanza  deputata  alla    verifica  dei  requisiti  che  la  tipologia  di  finanziamento  da  parte  del  Cantone  (integrale  per   motivi  medici  o parziale  nel  caso  in  cui  la    prestazione  richiesta  sia  disponibile  in    uno  degli  istituti  dell’elenco  cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esperite   le    verifiche  di cui   ai    cpv.   1   e   2,    l’Area  di gestione  sanitaria  decide   sull’assunzione  da   parte  del  Cantone  dei  costi  dei  ricoveri  fuori  Cantone.  TITOLO  IVc  37  Autorizzazione   dei  fornitori   di  prestazioni  (art.  36  LAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  48l  38  1  L’Ufficio  di  sanità  è   l’autorità    competente  a   rilasciare  l’autorizzazione  ad    esercitare    a  carico  dell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie   (di  seguito  AOMS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   delegare  ad   altri  organi  amministrativi  e   a   ordini  e   associazioni  professionali  (in tal  caso  considerati  ausiliari  dell’Ufficio  di sanità)  la valutazione  di specifici  requisiti  formali  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  AOMS;  la    responsabilità  decisionale  resta   dell’Ufficio  di    sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio   di sanità  può  inoltre  delegare  agli   enti  di    cui  al    cpv.  2   compiti   di vigilanza  sui  requisiti   formali  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  AOMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  48m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  l fornitore di prestazioni che vuole esercitare a carico dell’AOMS deve  presentare  istanza  d’autorizzazione  al competente   ufficio   corredata  di    tutta   la    necessaria  documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dopo  le  necessarie  verifiche  l’Ufficio  di  sanità    decide  sull’autorizzazione;  esso    ha    la  facoltà    di  rilasciare  delle  autorizzazioni   limitate   nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in cui  le    condizioni  non  siano  più  soddisfatte,  il   Dipartimento  della  sanità   e   della   socialità  provvede  a   revocare  l’autorizzazione  ad  esercitare   a   carico  dell’AOMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            (art.  38  LAMal)  Art.  48n  L’Ufficio  di  sanità  vigila  sui    fornitori  di  prestazioni  al  beneficio  dell’autorizzazione    ad  esercitare  a carico  dell’AOMS,  al fine  di    garantire  l’osservanza  delle  condizioni   formali  e   pronuncia  se  del   caso  le    necessarie  misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  48o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’istruzione  delle  pratiche   amministrative,   come  pure   per  i  compiti  speciali  di visita,  di  controllo,   di    ispezione  e   di    consulenza  sono  percepite  tasse  e   spese  fino  a   un  massimo  di    2'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  er le decisioni d’autorizzazione, di rifiuto o di revoca ad esercitare a carico dell’AOMS, sono  prelevate  delle  tasse  da  300  a 2'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  Art.  48p  42  Contro  le    decisioni  dell’Ufficio  di sanità  e   del  Dipartimento  della  sanità  e della  socialità   è  dato  ricorso  al Consiglio   di    Stato,  le    cui   decisioni  sono  impugnabili  dinnanzi  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.  Il   ricorso  non   ha  effetto  sospensivo.  TITOLO  V  Approvazione  delle  convenzioni   tariffali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convenzioni  tariffali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  introdotto  dal  R    5.4.2017;  in vigore  dal  7.4.2017  -  BU  2017,   76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Titolo   introdotto   dal  R    1.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  359.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  introdotto  dal  R    1.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  359.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  introdotto  dal  R    1.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  359.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art.  introdotto  dal  R    1.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  359.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  introdotto  dal  R    1.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  359.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dal  R    1.12.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  359.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49  Ai  fini  dell’approvazione   delle  convenzioni  e   della  relativa  pubblicazione   degli  atti,  le    parti  presentano  la seguente   documentazione:  a)  così  come  gli  eventuali   allegati,  con  la    firma  originale  delle  parti;  b)   della  convenzione   e   degli  eventuali   allegati,   in formato  elettronico.  TITOLO   VI  Disposizione  abrogativa  e   finale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Abrogazione  Art.  50  1  Il  Regolamento    della    legge  di  applicazione    della  legge    federale  sull’assicurazione  malattie  (LCAMal),   del  5 aprile   2011,  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono   applicabili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  :  a)  21  relativo  all’importo  minimo  della   riduzione  di premio  per  l’anno  2012;  b)  33  cpv.  2 secondo   trattino  e   35  cpv.  1   lett.  b.    per  le    domande   presentate  prima  del  1°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  e   per  le  garanzie    rilasciate    su  domande  presentate  entro  il   31    dicembre    2011  dell’intervento  sociale   con  riferimento   a crediti  dell’assicurazione  obbligatoria  delle  medico-sanitarie  maturati  prima  del   1°  gennaio  2012;  c)    39  capoversi  1,  3    e    4  concernente  assicurati    minorenni  per  crediti  dell’assicurazione  delle  cure  medico-sanitarie  maturati  prima  del  1°  gennaio   2012;  d)   41  concernente  i  doveri  degli   assicuratori;  e)    42  per  la  restituzione  da  parte  degli  assicuratori  della  riduzione  dei  premi  di  assicurati  che   non  sono  più  soggetti  all’obbligo  d’assicurazione;  f)  da   43   a 50  per  le    richieste   di rimborso   presentate  dai   fornitori   di    prestazioni  riferite  a  medico-sanitarie  dell’assicurazione  obbligatoria  fornite  prima  del  1°  gennaio  2012;  g)  52  cpv.   2 e   di  conseguenza  le seguenti  disposizioni  del  Regolamento  della  legge  di  della   legge  federale  sull’assicurazione  malattie  (LCAMal),  del  13   novembre   2007:  gli  articoli   58  e 59  per   i  crediti  scoperti  maturati  dall’assicuratore  prima  del  1°  gennaio  2006;  gli  articoli  8–38  per   determinare  il   diritto  alla  riduzione  dei   premi  per   l’anno  2011  e   per  gli  anni  precedenti.  Art.  50a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Il  decreto  esecutivo  che  designa    l’istanza  deputata  a    verificare  se  sono  adempiuti    i  requisiti  per  l’assunzione  da  parte  del  Cantone  dei  costi  di  cui    all’art.  41    cpv.  3    LAMal  del  10  dicembre  2002,  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Entrata  in  vigore  Art.  51  Il    presente  regolamento  è    pubblicato  nel    Bollettino  Ufficiale  delle  leggi    e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  immediatamente,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  tranne  gli  articoli  21  e   48  che  entreranno   in vigore  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  gennaio  2013.  Pubblicato  nel   BU  2012  ,  206.  DISPOSIZIONI  PREVIGENTI  Regolamento  della  legge  di  applicazione  della  legge federale  sull’assicurazione  malattie  (LCAMal)  (del  5   aprile   2011)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Pagamento  in  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Importo  minimo  della  riduzione   di premio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  39  LCAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Gli   articoli  seguenti  sono   riportati   alla   fine  del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  introdotto  dal  R    23.8.2016;  in    vigore   dal  26.8.2016  -  BU  2016,  382.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Entrata  in    vigore:  1°  giugno  2012  -  BU  2012,  206.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21  L’importo   minimo  al    di    sotto  del  quale  il   versamento   della  riduzione  dei  premi  decade   è  di  12.–  franchi   all’anno  per  ogni  singolo  assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Prevenzione   della   sospensione  e promozione  del  pagamento  autonomo   degli  oneri  LAMal  Art.  33  1  La  Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG  si    attiva,  nella  misura   del  possibile,  nella  prevenzione  di    casi   di    sospensione  del   riconoscimento   delle  prestazioni  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare:  –  il    pagamento  autonomo  degli    oneri  LAMal,  anche  segnalando,    ove    si  reputa  i  casi  particolari  di assicurati  sospesi   ai    Comuni  di    domicilio  o   di    residenza;  –  di  gravi  necessità  medico-sanitarie  o  di  pronunciata     difficoltà  nella  gestione  ordinaria  delle    incombenze    correnti,    stimola  il   ricorso  ad    un  rappresentante  per  l’assicurato    sospeso;    e  segnatamente:    tutore,  curatore,  persona  qualificata  designata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  promuove  inoltre  l’intervento    di  associazioni  o  di  enti  specifici  preposti  all’aiuto    verso  casistiche  particolari  di  persone  con  problemi     di   malattia  o   con  difficoltà  nella  gestione  amministrativa  ordinaria,  nella  finalità   di    promuovere  l’assunzione  in    via  autonoma  e ordinaria   degli  oneri  LAMal  da  parte  degli  assicurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Interventi  specifici  da  parte  del  Cantone  Art.  35  1  Previa  richiesta,   la    Cassa  cantonale  di compensazione  AVS/AI/IPG  favorisce   il   rientro  di  persone  sospese  nel  circuito    ordinario  di  accesso  ai  fornitori  di  prestazioni,  anche  attraverso  il  pagamento  dei  crediti   scoperti   verso  gli assicuratori  malattie,  nei  casi   particolari  di:  a)   di altri  interventi  sociali  che  prevedono  il pagamento   dei  premi  o delle  partecipazioni  direttamente  all’assicuratore  malattie;  b)  nei  confronti   dei  quali   è   stato   istituito  in via  ufficiale  un  provvedimento  di    tutela  o   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si accerta  in anticipo  che  esistano  le premesse  sufficienti  affinché  eventuali  oneri  che   restano  comunque  a   carico   dell’assicurato  siano   pagati  in    via  autonoma  e   regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Assicurati  minorenni  Art.  39  1  Previa  segnalazione  o  richiesta,  la   Cassa  cantonale     di   compensazione  AVS/  AI/IPG  procede    immediatamente  al  pagamento    dei  crediti  scoperti    riguardanti  gli  assicurati  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  contempo:  a)  i  genitori  ai  doveri    di  legge  relativi  all’assicurazione  obbligatoria  delle    cure  medico-  b)  la    situazione  al    Comune  di    domicilio  o   di    residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Anche  in    caso   di    pagamenti  da   parte  del  Cantone,  l’assicuratore  mantiene  la    procedura  di    incasso  forzato,  nei  confronti   dei   genitori,  per  crediti  scoperti  riguardanti  assicurati  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso    di  realizzazione  nell’ambito    della    procedura    di  esecuzione,    l’assicuratore    restituisce  immediatamente  alla  Cassa  cantonale   di compensazione   AVS/AI/IPG,   in via   prioritaria,  quanto  già  anticipato  dal  Cantone  per  assicurati  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’assicuratore  è  tenuto  a   dar  seguito  immediatamente  a   ogni    richiesta    della  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG   riguardante  crediti  scoperti  per  assicurati  minorenni,  in particolare  per  quanto  attiene  alla  presentazione  dei  medesimi  per  i  pagamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Doveri  degli  assicuratori  Art.  41  1  Anche  in  caso  di  pagamento  dei  crediti  scoperti    da  parte  della    Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG,  l’assicuratore  è tenuto  a   proseguire  la    via  esecutiva  sia  nei  confronti  della  persona  interessata  che   di eventuali   debitori   solidali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  per  un  periodo  in    cui  sopravviene  il   pagamento  da  parte  del  Cantone,  l’assicuratore  malattie   è  già  in possesso  di attestati   di    carenza  di    beni   rilasciati  all’assicurato  in    mora  o   a   eventuali  debitori  solidali,  tali  attestati  devono  essere  ceduti  al    Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  nel  quadro  della  procedura  esecutiva   l’assicuratore:  a)  delle  entrate:  esso  restituisce  immediatamente   alla  Cassa  cantonale   di compensazione  quanto   da   essa  anticipato  a   titolo  di    crediti  scoperti;  b)  un   attestato  di  carenza  di  beni  per  il periodo   durante  il   quale   il   Cantone   ha   assunto  i  scoperti:    cede  questo    titolo  di  credito  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  nella  forma  originale.  vale   anche  nel  caso  di procedure   contro  i  debitori  solidali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assicuratore  fornisce  immediatamente,     e  in   ogni     momento,     alla  Cassa  cantonale  di  a)  esatto  dei  crediti  scoperti  maturati  fino  a   quel  periodo   da  un  assicurato  in    mora;  b)    altra  informazione  relativa    allo  stato    dei  pagamenti,  o  dei  crediti    scoperti,  concernenti  già  colpiti    da  sospensione    del  riconoscimento  delle  prestazioni    o    in  procinto  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Restituzione  di riduzione  di premio  Art.  42  Al  momento   in    cui   l’assicurato  con  sospensione  delle  prestazioni,  che  ha  beneficiato   di  riduzioni  di  premio,  cessa  di  essere  soggetto  all’obbligo  d’assicurazione,    l’assicuratore  deve  restituire  al Cantone  gli  importi  di    riduzione   di premio  a   partire  dalla   data  in cui   è   stata  decretata  la  sospensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Principio  Art.  43  1  Possono  essere  rimborsati  solo  i  costi  attinenti  alle  cure   di    prima  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    fornitore  di  prestazioni  che  avanza  la  richiesta  di  pagamento  deve    attestare    che  la  pretesa  si  limita  a cure  di prima  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    procedere  al    pagamento,   la    Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG  verifica  che:  a)  confermata  la    situazione  di    cure  di prima  necessità;  b)    di  incasso    forzato  da  parte  del  fornitore  di  prestazioni  non    abbia  avuto    esito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Fornitori  di  prestazioni   ammessi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  Art.  44  Per  le    cure   stazionarie  o   ambulatoriali  di    prima  necessità  sono  ammessi:  a)  EOC  e   OSC;  b)  Ticino;  c)  operanti  nel  Cantone  Ticino,  a   partire  da   prescrizioni   che   emanano  dalle  strutture  cui   alle  lett.  a)  e b)  e   all’art.  45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Casi  particolari  Art.  45  Sono  inoltre  ammessi  alla  fatturazione  di    cure  di    prima  necessità:  a)  extracantonali,  nei  casi  in    cui   l’intervento   sia  suffragato   dai  motivi  di ordine  medico  cui   alla  LAMal;  b)    private  per    cure  somatiche  o  psichiatriche,  operanti    nel  Cantone  Ticino,  previa  formale  al Dipartimento  della   sanità  e   della  socialità   e   impegno  di principio,   espressi  forma  scritta,  a    limitare    le  richieste    di  pagamento,  o  le  prescrizioni    di  medicamenti,    alle  di    cura  di prima   necessità;  c)  per    cure  di  riabilitazione  non  praticata  da  EOC,    previa  prescrizione  dei  fornitori  di  di cui  all’art.  44  lett.  a)  e   b),  e solo   per  interventi   di    prima  necessità;  d)  di    autoambulanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Cliniche  private   e   istituti  di  riabilitazione  ammessi  Art.  46  Per  ogni    pagamento  richiesto,  le  cliniche  di  cui  all’art.  45    lett.  b)  e    c)  devono  fornire  indicazioni  di    dettaglio  dei  motivi  per  i  quali   le cure  fatturate  sono  da   rapportare  a   situazioni  di    prima  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Fatturazione  al Cantone:  procedura  Art.  47  1  I  fornitori  di    prestazione  ammessi   fatturano   le    prestazioni  a   mezzo  dei  moduli  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ottenere  il   pagamento  devono  comprovare    la  mancata  capacità  di  incasso  in  via  diretta,  al  termine  di    una  procedura  di esecuzione.  Alla  richiesta  deve  essere   allegata  la    copia  dell’attestato   di  carenza  di    beni  rilasciato  al    paziente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una   procedura  esecutiva   non  è necessaria  nel  caso  in    cui  al    paziente   siano  stati  rilasciati  almeno  due  attestati  di  carenza  di  beni   in un  periodo   di  24  mesi  precedenti  le richieste.   In  questo  caso  il  fornitore  di  prestazioni  deve  allegare    alla  richiesta    di  pagamento  la  copia  della  dichiarazione  di  insolvenza  rilasciata  dall’Ufficio  di    esecuzione  e   falllimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Pagamenti   del   Cantone  Art.  48  I  pagamenti  verso  i  fornitori  di    prestazioni   ammessi  si limitano  ai costi   delle   cure  di prima  necessità  prestate,   ma  non  comprendono  le    spese  di    incasso  o,  in particolare,  le spese  esecutive  di  cui  agli  art.  43  cpv.  3 lett.   b)  e   47  cpv.  2   e cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Documentazione  Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  fornitori  di  prestazioni    ammessi  devono  presentare  la  medesima  documentazione  come  da  fatturazione  ordinaria  agli  assicuratori  malattie,  unitamente  alla  dichiarazione  che  si tratta  di  cure  di    prima  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   farmacie  devono   inoltre  allegare  la  prescrizione  rilasciata  dai  fornitori  di prestazioni   di cui  agli  art.  44  lett.  a)  e  b)  e   45,    in  cui    si  attesta  che  la  medesima  rientra  nel  contesto  di  cure  di  prima  necessità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Prescrizioni  di  medicamenti  Art.  50  1  In  caso  di cure   di prima   necessità,  le prescrizioni   di    medicamenti  devono   essere   limitate,  sia  per  i  prodotti   prescritti  che  per  la durata  temporale  del  trattamento,  allo   stretto  necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  devono  limitarsi  ai    prodotti  registrati  nell’Elenco  delle  specialità.   Eventuali  eccezioni,  dettate  da  motivi  di ordine  medico,  devono  essere  documentate  al    momento  della  richiesta  di pagamento  al  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Abrogazione  Art.  52  1  Il  Regolamento    della    legge  di  applicazione    della  legge    federale  sull’assicurazione  malattie  (LCAMal),   del  13  novembre  2007,  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono   applicabili:  a)  58  e 59  per   i  crediti  scoperti  maturati  dall’assicuratore   prima  del  1°  gennaio  2006;  b)  8 –   38  per  determinare  il   diritto  alla  riduzione  dei  premi  per  l’anno   2011  e per  gli  anni  Regolamento  della  legge  di  applicazione  della  legge federale  sull’assicurazione  malattie  (LCAMal)   (del  13   novembre  2007)  Capitolo  II  Riduzione  individuale  di  premio   nell’assicurazione  malattie  Sezione  I  Premio  riconosciuto  e   quota  media  cantonale  ponderata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Premio  riconosciuto  Art.  8  1  Il  Consiglio  di Stato  approva  il   premio  riconosciuto  per  ogni  singolo  assicuratore  per   il  calcolo  della   riduzione   di premio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   premio  riconosciuto  è   stabilito  per  gli assicurati  minorenni,  per  gli assicurati   di età  compresa   tra
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  e   25  anni   e   per  gli  assicurati  di    età  superiore  a   25  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’assicuratore  malattie  è   dato  un  termine  di    30  giorni   dalla  notifica  della  decisione  di    approvazione  del  premio  riconosciuto   per  presentare  eventuali   osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Quota  media  cantonale  ponderata  Art.  9  Il   Consiglio  di  Stato    la  quota  media  cantonale    ponderata  per  gli  assicurati  minorenni,  per  gli  assicurati  di età  compresa  tra  18  e 25   anni  e   per  gli  assicurati  di    età  superiore  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  anni.  Sezione  II  Istanza  di riduzione   di  premio  e   reclamo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Norme  generali  Art.  10  1  L’istanza   di    riduzione  di    premio  avviene   per  mezzo  dei  moduli   ufficiali.  Resta  riservato  l’art.  12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  moduli   ufficiali  sono  recapitati  dall’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  ai    potenziali  beneficiari  della  riduzione  di    premio  o   possono  essere  ritirati   dai  singoli   richiedenti  presso   la Cancelleria  del  Comune  di  residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istanza  dev’essere  corredata  dei  documenti  richiesti  con  il   modulo  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Termini  di  presentazione  dell’istanza  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Istituto    delle    assicurazioni  sociali    stabilisce  i   termini  di  presentazione  dell’istanza,  tenuto  conto  che  di    regola:  a)  gli  assicurati  tassati  in    via  ordinaria   l’istanza  è   presentata  nel   corso  dell’anno  che  precede  corresponsione   della   riduzione  di    premio;  b)  gli  assicurati  tassati  alla  fonte  l’istanza  è   presentata  nel  corso  dell’anno  medesimo  per  il  si    richiede  la riduzione   di premio;  c)  che  si    stabiliscono   nel  Cantone  ad  anno  inoltrato,  possono  avanzare  l’istanza  nel  dell’anno  stesso  per  il quale   si    richiede  la    riduzione  di    premio;  d)   che  nel  corso  dell’anno,  per  inizio  di    assoggettamento  fiscale  o per  le    situazioni  di  all’art.  31,  ritenessero  di  rientrare  nel  diritto  alla    riduzione  di  premio,  possono    presentare  nel   corso  dell’anno  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  casi  particolari  e per   ragioni  comprovate,  l’Istituto  delle   assicurazioni  sociali  può   ritenere  anche  istanze  che  giungessero   fuori  dei  termini  stabiliti  per  l’inoltro  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Beneficiari  di PC   AVS/AI  Art.  12  I  beneficiari  di    prestazioni  complementari  AVS/AI  sono  esentati   dal  presentare   l’istanza  di  riduzione   di    premio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Istanza  di  revisione   della  decisione  o   dell’importo  di  riduzione  di  premio  Art.  13  1  Gli  assicurati  possono   presentare  un’istanza  di revisione  della  decisione  o   dell’importo  di  riduzione   di    premio:  a)  dell’emissione  di    una  tassazione  per  l’inizio  di    assoggettamento;  b)  le    situazioni  di    cui   all’art.  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  di    revisione  deve   essere  inoltrata  entro   3 mesi  dal  verificarsi  delle  situazioni  di    cui  al    cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Reclamo  Art.  14  Al  reclamo  all’Istituto  delle  assicurazioni    sociali  deve  essere  allegata  una  copia    della  decisione  con  cui  l’istanza   è   stata   respinta.  Sezione  III  Diritto  alla   riduzione   di  premio  e   calcolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  In  generale  Art.  15  Posto  il   diritto   alla  riduzione  di    premio,  di    principio  l’importo  della   medesima  è   calcolato  sulla  base  dei  dati  fiscali  dell’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Persone  sole  con  reddito  imponibile  nullo  o  totale  dei  redditi  registrati  nella  tassazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            applicabile  inferiore  a 6’000.--  franchi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   in  generale  Art.  16  1  Le  persone  sole  con  reddito  imponibile  nullo  o  totale  dei  redditi    registrati  nella  tassazione  applicabile  inferiore  a  6’000.--  franchi,  che  ritengono  di  aver  diritto  alla    riduzione  di  premio,  devono  indicare   il nucleo  primario  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  alla   riduzione  di    premio   e   l’importo   della  stessa  sono  stabiliti  in    base  al    reddito   determinante  del  nucleo  primario  di    riferimento  (reddito  di    riferimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    persone  nel  frattempo  economicamente  autosufficienti  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  sole  con  reddito  imponibile  nullo  o  totale  dei  redditi    registrati  nella  tassazione  applicabile  inferiore  a   6’000.--   franchi,  sono   esentate   dallo  specificare  il   nucleo  primario  di  riferimento  se  al  momento  dell’istanza    hanno  un’entrata    lorda  propria  non  inferiore  al  limite  massimo  per  persone  sole  ai    sensi  della  legge  federale  sulle  prestazioni  complementari  AVS/AI,  su  base  mensile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  alla  riduzione  di premio  e   l’importo  della   stessa  sono  definiti  tramite  la    trasformazione  delle  entrate  lorde  in    reddito  determinante  a   partire  dalle  tabelle  ufficiali  di    conversione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  persone  che  al momento   dell’istanza   hanno   un’età  non  inferiore  ai    35   anni  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  sole  con  reddito  imponibile  nullo  o  totale  dei  redditi    registrati  nella  tassazione  applicabile  inferiore  a   6’000.--   franchi,  sono   esentate   dallo  specificare  il   nucleo  primario  di  riferimento  se,  al    momento  dell’istanza,   cumulativamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un’esistenza  autonoma;  b)   un’età  non   inferiore  a   35  anni,  ma  non   superiore   all’età  AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  alla  riduzione  di premio  e   il calcolo   della  stessa  sono  definiti   a   partire  dai  dati   dell’istante  desunti  dal  periodo  fiscale  stabilito   dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Casi  particolari  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Casi  particolari  e    documentati    per  i   quali,    a    giudizio    dell’Istituto  delle  assicurazioni  sociali,  la  riduzione  di  premio  può  essere  concessa  facendo  astrazione  dal  reddito   di  riferimento,  sono  esentati  dallo  specificare  il nucleo  primario  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tali  casi    l’Istituto  delle  assicurazioni    sociali    stabilisce  il   reddito    determinante  applicando  per  analogia  le    modalità   di accertamento  previste   per   il caso  più  prossimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Persone  soggette   all’imposta  alla   fonte  Art.  20  Le  persone  sole  tassate  alla    fonte  che  al  momento  dell’istanza  di  riduzione    di  premio  hanno  entrate  proprie  inferiori  al  limite    di  reddito  massimo  per  persone  sole  ai  sensi  della  legge  federale  sulle  prestazioni  complementari  AVS/AI,  su  base  mensile,  devono    indicare    il  nucleo  primario  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Persone  soggette  all’imposta   cantonale  solo  per  una  parte  del  loro  reddito  o   della  loro  sostanza  Art.  21  Per  i  contribuenti  tassati  nel  Cantone  soltanto  per  una  parte  del  loro  reddito   o   della  loro  sostanza,  vengono   considerati  la    somma  dei  fattori  di    reddito  che  è   servita  di    base  per  l’applicazione  dell’aliquota  di imposta,  così  come  il   valore   della   sostanza  in    Svizzera  o   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Reddito  determinante  Art.  22  Il   reddito  determinante  è desunto  dal  periodo   fiscale  stabilito  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Reddito  di riferimento  Art.  23  Per  reddito  di riferimento  di cui   agli  art.  16  e   segg.,  si   intende   il reddito  determinante   della  persona  o   della  famiglia  da   cui  gli  assicurati   indicati  dipendono  per  il  proprio   sostentamento,  desunto  dal  periodo   fiscale   determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Comunicazione  agli  assicuratori  Art.  24  L’istituto  delle  assicurazioni    sociali    comunica  agli  assicuratori  i  dati  relativi  ai  singoli  assicurati  interessati  al fine  dell’applicazione  della   riduzione  di premio.  Sezione  IV  Versamento  della  riduzione  di  premio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Versamento  della   riduzione  di  premio  all’assicuratore  Art.  25  Di  regola  la    riduzione   di    premio   è   corrisposta  all’assicurato  tramite  l’assicuratore  presso  cui  è   iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Versamento  diretto  all’assicurato  Art.  26  1  Il  versamento   diretto  dell’importo   di riduzione   di    premio   all’assicurato  avviene   quando:  a)  non  è più  iscritto  presso  l’assicuratore   a   cui  era  affiliato  al    momento  in    cui   è   stato  il   diritto  alla   riduzione   di premio;  b)  è   iscritto    presso    il  medesimo  assicuratore,    ma  la  riduzione  retroattiva  concerne  antecedenti  il 1° gennaio  dell’anno  che  precede  quello   di    competenza;  c)   assicuratore  ha  cessato  la    propria  attività  e   la    gestione  delle   pratiche   correnti  non   avviene  l’Istituzione  comune  LAMal,  oppure  per  mezzo  di    un   nuovo  assicuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di    versare  gli  importi  direttamente  agli   assicurati,  l’Istituto  delle   assicurazioni  sociali   verifica:  a)  sono  stati  pagati  premi  a seguito  dell’emissione  di    attestati   di    carenza  di beni  tramite   dichiarazione  di    insolvenza,  oppure  se  si    è proceduto  ad  altri  pagamenti  in    sua   vece  ragione  del  mancato  versamento  personale  degli  oneri  LAMal.  Se    così    fosse,    gli  importi  oggetto  di compensazione;  b)  sono  degli    scoperti  presso  l’assicuratore  attuale.    Se    così  fosse,  il   versamento  diretto  è   momentaneamente   sospeso  in    attesa  di    chiarimenti.  Sezione  V  Conteggio  degli  importi   di  riduzione  di  premio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Acconti   agli  assicuratori  Art.  27  L’istituto  delle  assicurazioni  sociali  versa  agli    assicuratori    acconti    mensili  anticipati  stabiliti  sull’importo  globale  presumibile  di    riduzione  di    premio  per  l’anno  di    competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Documentazione  Art.  28  1  Gli  assicuratori    presentano  il  conteggio    di  dettaglio  relativo  all’applicazione  della  riduzione  di    premio  nel   corso  dell’anno  successivo  a   quello  di    corresponsione,  entro  la    data  stabilita  dall’Istituto  delle  assicurazioni  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Istituto    delle    assicurazioni  sociali    allestisce  un  modulo    ufficiale  per  la  segnalazione  dei    dati    da  parte  degli   assicuratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Oltre  alle  informazioni  contenute  nel  modulo  ufficiale   di  cui  al  cpv.  2,  l’Istituto   delle  assicurazioni  sociali  ha  facoltà  di    chiedere  la produzione   di altra  documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Conguaglio  Art.  29  1  L’Istituto   delle  assicurazioni   sociali,  dopo  aver  esaminato  la documentazione  prodotta,  stabilisce  il   conteggio  per   il   pagamento  a   conguaglio   per  l’anno   decorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli   assicuratori  è assegnato  un  termine   di    trenta  giorni  dalla  notifica  di cui  al cpv.  1   per  eventuali  osservazioni  alle  rettifiche  operate  dall’Istituto  delle   assicurazioni  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Misure  d’ordine  Art.  30  Se,  nonostante  diffida  scritta,  un  assicuratore  non  rispetta  le    disposizioni  di    cui  all’art.   28,  l’Istituto  delle  assicurazioni    sociali  sospende  totalmente  o   in  parte  il   versamento  degli  importi  di  riduzione  di premio.  Sezione  VI  Accertamento  del  reddito   determinante  al    di  fuori,   o   in  assenza,  della  tassazione  fiscale  applicabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Accertamento  del  reddito  da  parte  dell’Istituto  delle  assicurazioni   sociali  Art.  31  L’Istituto  delle  assicurazioni   sociali   procede  autonomamente  all’accertamento  del  reddito  determinante  al    di    fuori,  o   in assenza,  della  tassazione  fiscale  applicabile,  in    particolare,   nei  seguenti  casi:  a)  soggette   all’imposta   alla   fonte;  b)  del  coniuge  o del  partner  registrato;  c)   divorzio  o separazione  per  sentenza  giudiziaria  o di    fatto,  scioglimento  dell’unione  registrata,  nel  caso  di assenza  di    tassazione  applicabile;  d)  sole   che  esercitano  un’attività  lucrativa   o conducono   esistenza   autonoma,  con  reddito  nullo  o  totale  dei  redditi  registrati  nella    tassazione  applicabile  inferiore    a   6’000.--  secondo  il periodo   fiscale  determinante;  e)  domiciliate  che  al momento  dell’istanza  non  dispongono  di alcuna  tassazione  fiscale  per  le    quali  non   sarà  emessa   una   tassazione  relativa  al periodo  fiscale  determinante;  f)  al    beneficio  di    misure  ai    sensi  della  legge  sull’assicurazione  contro  la    disoccupazione,  almeno   mesi   di    inattività  lucrativa;  g)  al  beneficio  di  prestazioni  ai sensi  della   legge   sull’assistenza   sociale,   d’intesa   con  il  Ufficio;  h)   definitiva   dell’attività  lucrativa  a causa  di    pensionamento  o di    invalidità;  i)      temporanea  di  attività  lucrativa      per  riqualificazione  o    perfezionamento  l)   dell’attività  lucrativa   a   seguito  di maternità;  m)    importante  del  reddito    netto  da  attività  dipendente  o    indipendente,  oppure  del  da  pensioni,    rendite    e    assegni,  rispetto  al  medesimo    dato  desumibile  dai  parametri  applicabili;  n)  soggette  all’obbligo  d’assicurazione  svizzero  in    forza  dell’Accordo  CH/CE  sulla  libera  delle    persone  o  dell’Accordo    di  emendamento    della  Convenzione  istitutiva  non  tassate   in Svizzera  o   tassate  alla   fonte.  o)   importante   dei  valori  di    sostanza  desunti  dalla   tassazione   applicabile,   nel  caso  in  sia  comprovato,  e   giustificato,  l’utilizzo    della    sostanza  per  necessità  primarie    proprie.    In  caso   la riduzione   di premio  è   decisa   in    considerazione   dei  parametri  di    sostanza  riportati  tassazione   cresciuta   in    giudicato  al momento  dell’istanza.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Lett.  introdotta   dal   R    9.7.2008;   in vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2008,  478.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Norme  di  controllo  Art.  32  L’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  verifica  l’attendibilità  delle  dichiarazioni  dell’assicurato  attraverso  l’assunzione  di    ogni  informazione   utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Salariati  Art.  33  1  La  persona  che   esercita  un’attività  lucrativa   salariata  è   tenuta  a   presentare  all’Istituto  delle  assicurazioni  sociali:  a)  di salario  rilasciato   dal  datore  di    lavoro;  b)   dichiarazione  che  attesti  eventuali  altre  entrate   (reddito  accessorio,  reddito  del  coniuge   o  partner    registrato,  reddito    della  sostanza,  rendite,    pensioni  o  altro),    oppure  l’esistenza    di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Istituto   delle  assicurazioni  sociali   allestisce   un   modulo   ufficiale  per  l’accertamento  del  reddito  e  della  sostanza  al    di fuori   della  tassazione  fiscale  del  periodo  stabilito  dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   direttive   di applicazione  dell’imposta   alla   fonte  a   carico  dei  lavoratori   dipendenti   non  domiciliati,  emanate  dal  Cantone,  sono  applicabili  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Indipendenti  Art.  34  La  persona  che   esercita  un’attività  lucrativa  indipendente  è   tenuta  a   presentare   all’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  una  dichiarazione   che  attesti   il   suo  presumibile  reddito   e gli  altri  elementi  di  reddito  e   di sostanza  conformemente  all’art.  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Senza  attività  Art.  35  La  persona  che  non  esercita    attività  lucrativa  è    tenuta  a    presentare  all’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  una  dichiarazione    che  attesti  di  eventuali  fonti  di  reddito,  quali  rendite,  pensioni,   indennità  giornaliere,  così  come  di altri  elementi  indicati  all’art.  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Conversione  del  reddito  lordo  in imponibile  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conversione   del  reddito  lordo   accertato  in    reddito   imponibile   avviene  a partire  dalle  tabelle  ufficiali   allestite   dalla  Divisione  delle   contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    reddito  imponibile  della  persona  che    esercita  un’attività    lucrativa  indipendente  è  stabilito  defalcando  dal  reddito   aziendale  la    deduzione  relativa   al    reddito  d’attività  lucrativa  dei  coniugi,   dei  partner  registrati  e quella   per  i  figli  a   carico,  in    analogia  con   i disposti  del  diritto  tributario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le persone   non   residenti  in    Svizzera,  assicurate  obbligatoriamente  in    Svizzera  in ragione  degli  Accordi  bilaterali  CH/CE  o    della  Convenzione  istitutiva  dell’AELS,  si  richiamano    le  disposizioni  federali  specifiche  relative  al calcolo   del  reddito  determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Rinuncia  a   sostanza  Art.  36a  47  1  In  caso  di    rinuncia  a   sostanza,   per  donazione  o   cessione  in usufrutto   durante   il   periodo  fiscale  di    riferimento,  sul   medesimo  sono  riportati  i  valori  antecedenti  la    rinuncia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  valori  sono  riportati  anche  sui  periodi  fiscali   successivi.  L’ammontare  è ridotto  annualmente   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000.--  franchi.  Capitolo   III  Pagamento  dei  premi  per  assicurati  beneficiari  di  PC  AVS  AI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Procedure  di  versamento   del  premio  Art.  37  Nelle  procedure  di    versamento  del  premio   agli  assicuratori  si    applicano   per  analogia   gli  art.  24,   25  e   27  a 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Versamento  diretto  agli  assicurati  Art.  38  1  A  titolo  eccezionale,  quando  l’assicuratore  non    è  in  grado    di  registrare    versamenti  retroattivi,  il   premio  può  essere  direttamente  all’assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questo  caso  fa    stato  il   riferimento   per  analogia  all’art.  26.  Sezione  IV  Crediti  scoperti   maturati   dall’assicuratore   prima  del  1°  gennaio  2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dal  R    9.7.2008;  in vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2008,   478.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  58  I  crediti  scoperti  maturati   prima  del  1° gennaio   2006,  oppure  successivamente  ai sensi  del  DL    che  disciplina  le  conseguenze  del  mancato  pagamento  dei  premi  e    delle  partecipazioni  LAMal,  sono  assunti  giusta    i   disposti    di  cui  al  Regolamento  della  legge  sull’assicurazione  obbligatoria  contro   le    malattie  del  18  maggio  1994,  ad  eccezione  dell’art.  83.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Deroghe  al    previgente  regolamento  Art.  59  48  L’Istituto  delle  assicurazioni  sociali  può   derogare  all’art.  58  se,  cumulativamente:  a)  di un   caso  di reintegrazione  di    cui  agli  art.  42,  45  e 47;  b)   l’impossibilità  di    un  pagamento  in    proprio  da  parte  dell’assicurato,  o   per  il   tramite  enti  o associazioni   specifici,   oppure  di    altre  fonti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dal  R    9.7.2008;  in    vigore   dal  1.1.2008  -  BU  2008,   478.