Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
                            Regolamento  della   legge  sugli  esercizi  alberghieri e sulla  ristorazione  (RLear)  (del   16  marzo  2011)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viata  la legge  sugli  esercizi  alberghieri  e   sulla   ristorazione  del  1°  giugno  2010  (Lear),  decreta:  Capitolo  primo  Competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6,    7   e   12)  Art.  1  1  Il  Dipartimento  delle  istituzioni,     Polizia     cantonale,  Servizi  generali,  Servizio  autorizzazioni,  commercio   e giochi  (di  seguito  Servizio)   è   l’autorità  competente  per  l’applicazione  delle  normative  in    materia  di    esercizi  alberghieri  e   della  ristorazione  (di  seguito  esercizi)   e   in materia  di  legge  federale     sulle  bevande  distillate     del  21  giugno  1932,  riservate  le  competenze  espressamente  demandate   ad   altre   autorità.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e   dello  sport,  Divisione  della  formazione   professionale  (in  seguito:   DFP),  è   competente  per  l’applicazione  degli   art.  11-13   Lear.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   è   in particolare  competente  per:  a)    della    conformità    strutturale    dell’esercizio    con    le  normative  edilizie,  pianificatorie    e  segnatamente  per   l’applicazione  degli  art.  4-5  e   38-52;  b)  dell’autorizzazione   sugli   impianti  pubblicitari.  ambito  valgono  gli  art.  11-33  e   90-92;  c)   di contravvenzione   relative  alla  violazione  degli  orari  di    apertura  e   chiusura   degli  (art.  71   e 72).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Dipartimento  della    sanità  e    della  socialità,    Laboratorio  cantonale,  è  l’autorità  competente  per  l’applicazione  degli  art.  34-37  agli   esercizi  dove  vengono  offerte  derrate  alimentari.  Capitolo   secondo  Commercio  di  bevande   alcoliche
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizi
                            (art.  2   lett.  c)  Art.  2  Il  commercio  al  minuto  di  bevande  alcoliche  da  consumare  sul  posto  o  da  trasportare  è  a  utorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sulla patente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  strutture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   lett.  c)  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  può  autorizzare:  a)  al  minuto  di  bevande  alcoliche  in  altre  strutture    di  vendita  nel  rispetto  delle  della  federale   sull’alcool;  b)  nelle   vie  e nelle  piazze   in occasione  di manifestazioni   pubbliche.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   patente   è   rilasciata  al    gerente.  Capitolo   terzo  Requisiti  dell’esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  dei  locali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            2  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            (art.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  la licenza  edilizia  lo consenta,  nello  stesso  spazio  possono   essere  svolte  altre  attività  a  condizione  che  si    tenga  una  contabilità  separata  per  ogni   attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   autorità   possono   verificare  le    relative   contabilità   in ogni  momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate   le disposizioni  applicabili  alle  altre   attività,   di    cui   al    cpv.   2,    segnatamente  in materia  di  orari   di apertura  e   di chiiusura  e   di    imposta  sul   valore   aggiunto  (IVA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  dell’accesso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4)  Art.  5  La  struttura  del  locale  deve  permettere  il   costante  controllo  di    chi   vi    accede.  Capitolo  quarto  Suddivisioni  delle  autorizzazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazioni  per   esercizi  con  alloggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  1   lett.  a)  Art.  6  Sono  soggette  all’obbligo  dell’autorizzazione  per    esercizi  con    alloggio    quelle  strutture  che  offrono   possibilità  di    pernottamento  segnatamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  i  motel,    gli  apparthotel,  i  garni,  i  bed  and    breakfast,  le  pensioni,  le  locande,    i  le osterie,  le trattorie,  gli  agriturismi;  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  private  di    famiglia   e   le    unità  abitative  sublocate  con  più  di quattro  pensionanti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   le    cucine  operaie,  le    mense  aziendali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  e    le  capanne  di  montagna  raggiungibili  direttamente  con    strade  carrozzabili  o    con  di    risalita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazioni  per   esercizi  senza  alloggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  1   lett.  b)  Art.  7  Sono  soggette   all’obbligo  dell’autorizzazione   per  esercizi  senza  alloggio  quelle  strutture  che  offrono   cibo  e bevande  segnatamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  gli snack-bar,  le    osterie,  i  grotti,  i  canvetti,  le    trattorie,   le birrerie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  i  bar,  i  tea-room,  i  pub;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  o   club;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  e    le  capanne  di  montagna,  raggiungibili    direttamente  con  strade  carrozzabili  o    con  di    risalita;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  aperte   regolarmente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   o   cucine  operaie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  aziendali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  per  locali   notturni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  1   lett.  c)  Art.  8  Sono  soggette   all’obbligo  dell’autorizzazione   per  locali  notturni  quelle  strutture  che  oltre  a  cibo  e bevande  offrono   intrattenimento  segnatamente  i  locali  notturni,  le    discoteche  e   i  piano  bar.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  per  esercizi  provvisori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  1   lett.  d)  Art.  9  Le  autorizzazioni  provvisorie  sono    i   permessi  speciali  e    quelle  rilasciate  in  caso    di  sostituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  per  piccoli   esercizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6)  Art.  10  1  Sono  eccezionalmente  rilasciate   le    autorizzazioni  di    cui   all’art.  6 lett.   b)  e   d)  Lear  per  la  conduzione  di    quegli  esercizi  che  si    trovano  in    zona   periferica  aventi  una  capienza  massima  di 50  posti,  che    di  un  numero    massimo  di  tre  persone  impiegate,  compresi    il   gerente,  i
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dal  R    5.6.2019;  in vigore  dal  1.7.2019  -  BU  2019,   197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cifra  modificata  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  15.12.2015  -  BU  2015,  557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cifra  introdotta  dal   R    10.12.2015;  in    vigore  dal  15.12.2015  - BU  2015,  557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            famigliari  ed   il   personale  avventizio.  Il   computo  del  numero  massimo   di  queste   persone  non  tiene  conto  del  loro   grado   di occupazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   autorizzazioni  di cui   all’art.  6   lett.  a)  Lear  sono  rilasciate  a   titolo  eccezionale,  per  quelle  strutture  che  contano  un  numero  di posti  letto  limitato.  Capitolo  quinto  Definizioni  dei  tipi  di esercizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Albergo  (Motel)  Art.  11  1  L’albergo  (Motel)  è    l’esercizio    dove  si  offre    alloggio    e  che    comprende  almeno  una  ricezione,  servizi   di    ristorazione  e di caffè.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  servizi  non    devono,  nella  loro    struttura  e  ubicazione,  essere  tali    da    risultare    indipendenti  dall’esercizio  principale,  devono  rimanere  aperti  unicamente  in concomitanza  con  quest’ultimo  ed  essere  situati  su  un’area  appropriatamente  delimitata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipendenze
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’albergo  può   comprendere  delle  dipendenze   che   fanno   parte  integrante  della   gestione  alberghiera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  dipendenze  uno    o    più  stabili    destinati  ai  servizi  alberghieri,    la  cui  distanza  dall’edificio  adibito  ad  albergo   non  impedisce  una  normale  sorveglianza  da   parte  dell’albergatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garni  (Bed  and   breakfast)  Art.  13  1  Il  garni  (Bed  and  breakfast)  è  l’esercizio  dove  agli  ospiti  alloggiati  viene    servita  unicamente  la prima  colazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  questi  esercizi  è consentita   l’installazione   di    un  servizio  bar   riservato  agli  ospiti  alloggiati  come  pure  di    un  frigobar   in    ogni  camera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pensione
                            Art.  14  La  pensione  è l’esercizio  che  dispone  almeno   di    10  letti   e dove  si   servono  cibi   e   bevande  esclusivamente  alle  persone  che  vi    sono  alloggiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Locanda
                            Art.  15  1  La  locanda  è   il   ristorante  che,  oltre  a   cibi   e   bevande,  offre  pure   alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   locanda   deve  disporre  di    un  servizio  di    ricezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il servizio  dei  cibi,  è applicabile  l’art.  21  cpv.  1   e   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ostello
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ostello  è   l’esercizio  nel  quale  il   servizio  è limitato  all’alloggio  a prezzi  modici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’offerta  è   pure  estesa  ai    cibi   e alle  bevande  l’ostello   è   assimilato  alla   pensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pensione  privata  di  famiglia  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pensione  privata   di    famiglia   è l’esercizio,  condotto   in    modo  famigliare  e in locali  non  esclusivamente  destinati  ad  esercizio,  dove  si  servono  cibi  e   bevande    nelle  ore  usuali  dei  pasti  soltanto  alle   persone  che  vi    sono  alloggiate,  fino  ad  un  massimo  di    nove  pensionanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pensione  privata  di    famiglia  può  esistere  anche  nella   forma  senza  alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Unità  abitative  locate  o   sublocate
                        
                        
                    
                    
                    
                (Affittacamere)
                            Art.  18  1  Per   affittacamere  si    intendono  camere,  appartamenti,  case  o altre  unità  abitative  locate  o  sublocate   a   più  di    due   persone  maggiorenni  senza  rapporti  di    parentela,   se  il   soggiorno  è   inferiore  ai  tre   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  determinare   i  criteri  della  legge  non  costituisce  un  elemento  determinante  il fatto   che  il   datore  di  alloggio,  o   altre  persone,  mettano  a   disposizione   dei  servizi  (biancheria,  bucato,   pulizia,  bibite,  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   cambiamento  dello   statuto  da  locatore  a   sublocatore,  o   viceversa,  è   ininfluente  per  il  computo   dei  tre  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  fondati  dubbi  circa  un  aggiramento    della  legge  o  del  regolamento    di  applicazione,  assoggettare  ad  esercizio  alberghiero  anche   altre  strutture  che   fungono  da  alloggio.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cantina  o   cucina  operaia  Art.  19  1  La  cantina  o    la  cucina  operaia  è    l’esercizio,    situato  entro  il   limite  o  nelle    immediate  vicinanze  di    un  cantiere  pubblico   o   privato,  nel  quale   si    servono  cibi  o   bevande  esclusivamente   alle  persone  che  vi    lavorano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   cantina  o   cucina  operaia  può  comprendere  anche   solo   un   servizio  di    alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifugio  e capanna  di  montagna  Art.  20  I  rifugi  e le    capanne  di    montagna  sono  gli esercizi,  assimilati  all’osteria,   con  possibilità  di  ristorazione  e   alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ristorante
                            Art.  21  1  Il  ristorante  è   l’esercizio   nel  quale   sono  serviti  bevande  e cibi,  freddi   a   qualsiasi  ora  e  caldi  almeno  negli  orari   usuali  dei  pasti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   loro  dotazione  strutturale  dev’essere   adeguata  alla  capienza  dei  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il ristorante  offre  pure  alloggio  è   applicabile   l’art.  15  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Snack-bar
                            Art.  22  Lo  snack-bar   (tavola  calda)  è   il ristorante  attrezzato  per  un   servizio   rapido  dei  cibi  caldi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Osteria  e   trattoria  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’osteria  e   la    trattoria  sono  esercizi  a   carattere  popolare  dove  si servono  bevande  e   cibi  freddi  a   qualsiasi  ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  di cibi  caldi   non   è   obbligatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’osteria  e   la trattoria  offrono  pure  alloggio   è   applicabile  l’art.  15  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Grotti  e   canvetti  Art.  24  1  Il  grotto  e    il   canvetto  sono  esercizi  dove    i  cibi  e    le  bevande    vengono    serviti  in  un  ambiente  rustico  e   semplice,    di  stile    e  di  carattere  ticinese,  situato,  di  regola,  in  zone  discoste  e  ombreggiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  devono  disporre  di  una  cantina  tipica  e di un   ampio  piazzale  adibito  a   servizio  esterno  con  attrezzatura  intonata  alle  loro  caratteristiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Birreria
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  birreria   è   l’esercizio  nel  quale  si   serve  prevalentemente  birra  e cibi  caldi  e   freddi   tipici  delle  birrerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  di cibi  freddi  e   caldi  è   facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pizzeria
                            Art.  26  In  aggiunta  alla  denominazione    principale,    possono    denominarsi  pizzeria  gli  esercizi  enumerati  all’art.  7 cifra  1, ad  eccezione   dei  grotti,  attrezzati  per  preparare,  cuocere  e   vendere  la  pizza  da  consumare  sul   posto  o   da  asportare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Caffè,  Bar,  Pub  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  caffè,  bar  o   pub  gli esercizi   pubblici  nei  quali  si    servono  esclusivamente  bevande,  aperitivi,  pasticcini,  piatti  freddi,  piatti  caldi,  ottenuti    per  semplice  riscaldamento  da  preparazioni  industriali  preconfezionate  (convenience  foods)  e gelati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   seconda  delle  caratteristiche  dei  locali   e   della  specie  di    bevande,  cibi   e gelati   che  vi sono  serviti  in  modo  preponderante,  i  caffè,  bar  o i  pub  possono  essere  qualificati  quali  pasticcerie,  tea-room,  gelaterie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  devono  disporre  di    un  adeguato  locale  di preparazione  di cui   all’art.   37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Circolo  o   Club
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2017;  in    vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            Art.  28  Il   circolo  o  club  è    l’esercizio  nel  quale  si  servono  cibi  o    bevande  essenzialmente  ai  membri  di  un’associazione  o   in  cui  avvengono  regolarmente  incontri    fra  persone  per  uno    scopo  comune  o   prestabilito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mescita
                            Art.  29  La  mescita    aperta  regolarmente  è    l’esercizio  analogo    al  caffè-bar,  dove  il   consumo  avviene,  di    regola,   al    banco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mense  aziendali  Art.  30  1  Le  mense  aziendali    sono  esercizi  nei  quali    si  servono    cibi  o  bevande  al  personale  durante  gli  orari  stabiliti   dalla   direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  prevedere  anche  un  servizio  di    alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Agriturismo
                            Art.  31  7  Può  utilizzare  la  denominazione  agriturismo,    l’esercizio    (pensione  privata  di  famiglia    o  altro)  che  adempie  le premesse   di    cui  all’art.  34  della   legge  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Locale  notturno,  Piano  bar  e   Discoteca  Art.  32  Il   locale  notturno  (piano  bar,  discoteca)  è   l’esercizio,  aperto  nelle  ore  serali  e della   notte,  nel  quale  si  svolgono    il   ballo,  gli  spettacoli  di  varietà  e  le  esibizioni  musicali    o   suono  di  musica  riprodotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nuove  terminologie  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Per  il   rilascio  delle   autorizzazioni  alla   conduzione  di    un  esercizio  da   parte  del  Servizio,  il  Municipio  parifica   all’uno  o   all’altro  degli   esercizi  elencati  e   definiti  negli   articoli  precedenti,  i  nuovi  generi  di    esercizio   che  dovessero  sorgere  con   terminologie  diverse   da  quelle  attualmente  in    uso,  e  ciò  a   seconda  delle  loro   caratteristiche  e della   loro  destinazione.  Capitolo  sesto  Requisiti  strutturali  e igienici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Competenze  del  Laboratorio   cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   cpv.  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Derrate  alimentari  Art.  34  1  Il  preavviso  del  Laboratorio  cantonale    è  d’obbligo  e  vincolante    nell’ambito  della  valutazione  dell’idoneità   dei  locali  dove  si    svolgono   attività  con   derrate  alimentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Laboratorio  cantonale   nel  formulare   il   suo  preavviso  applica  le normative   in  materia  di  derrate  alimentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Banco-bar
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  banco-bar  la  vaschetta    di  lavaggio  delle    tazze  e   dei  bicchieri,  doppia  con    acqua  calda  e   fredda,  dev’essere  discosta  dal  banco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  esiste  un’apparecchiatura  lavastoviglie   è   richiesta   unicamente  una  vaschetta  semplice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Cucina  Art.  36  1  La  superficie  della  cucina   dev’essere   adeguata  alla  capacità  ricettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   calcolo  dev’essere  effettuato  in    base  a   un  minimo  di    0.40  mq  per  avventore,  ritenuto  un  minimo  di  16  mq.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   escluso   dal   computo  il   locale  adibito  a   economato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  giustificati  motivi  possono  essere  concesse  deroghe  al    cpv.  2.  Restano  riservate  le    normative  in  materia   di    legge  federale  sul  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Locale  di preparazione  (Office)  Art.  37  Gli  esercizi  denominati  caffè,  bar,  pub,  mescita  devono  disporre   di    un   adeguato   locale  di  preparazione  (office)   con  una  superficie  minima   di    10  mq;  restano   riservate  le normative  in    materia  di  legge  federale  sul  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  modificato  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  15.12.2015  -  BU   2015,  557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  modificato   dal  R    7.12.2017;  in vigore   dal   1.1.2018  -  BU  2017,   443;  precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            B.  Competenze  del  Municipio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   cpv.  1)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Illuminazione
                            Art.  38  Se  si  fa  uso  di  illuminazione    ridotta  occorre  disporre  di  un    impianto  atto  a  illuminare  normalmente  il   locale;  in    caso  di    necessità  con  pulsanti   luminosi.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Ventilazione
                            Art.  39  I  locali  dove  si    servono  cibi  e   bevande,   non   dotati   di un  ricambio   d’aria   naturale,   devono  essere  dotati  di  un  impianto  di  ventilazione  meccanico  adeguato,  mediante  aspirazione  e  immissione  di    aria  esterna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Scale  Art.  40  Le  scale  dell’esercizio,  costruite  in  materiale    incombustibile  e   con  corrimano,  devono  avere  larghezza  minima  di 1.20  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Capacità   ricettiva  Art.  41  La  superficie  minima  degli  spazi  dove  si    servono  cibi  e bevande  dev’essere  di    1.00  mq  per  avventore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Servizi   igienici
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  servizi   igienici  devono  essere  raggiungibili   direttamente  dall’esercizio,   senza  passare  attraverso  locali  adibiti  ad  altro  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  possono   essere  concesse  deroghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Numero
                            Art.  43  1  Per   una  capacità  ricettiva  fino  a   50  persone   sono  necessari  almeno  due  gabinetti   (WC)  separati  per  sesso;   da  51  a   100  persone  sono  necessari  un  WC  uomini,  un   pissoir,   due  WC  donne;  per  ogni  50  persone  in  più  si    devono  aggiungere  un  WC  uomini  (rispettivamente  un   pissoir)  e   un  WC  donne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  posti    del    servizio  all’aperto  (terrazze,  ecc.)  sono    tenuti  in  considerazione,  ai  fini    del  numero  di  servizi  igienici,  in ragione  di    metà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Atri  di  disimpegno  Art.  44  L’atrio    di  disimpegno,  con  lavabo,  mensola,  specchio    e    l’occorrente  per  lavarsi  ed  asciugarsi  le    mani  è obbligatorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Strutture  varie  nei  WC  Art.  45  1  Il  gabinetto   con  vaso  all’inglese,  spazzola  e porta   spazzola,  lavabo,  specchio,  mensola,  attaccapanni,  carta  igienica  e    l’occorrente  per  lavarsi  ed  asciugarsi    le  mani  avere    una  superficie  minima  di    1 x   1.60  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   porta,  apribile  verso   l’esterno,  deve  essere  munita  di indicatore   di  gabinetto  occupato  e   deve  poter  essere  aperta,   in    caso  di    emergenza,  dall’esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’atrio  di    disimpegno   e il  gabinetto  devono   essere  dotati,  nel   caso  di    assenza  di    finestre  o di finestre  non  apribili,   di un  impianto  di    ventilazione  meccanica  adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  vietati  gli  asciugamani  da  usare  più  volte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  WC  donne  devono  avere  un   contenitore  per  il   deposito  delle  salviette  igieniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    WC  negli  esercizi  con  alloggio  Art.  46  Gli  esercizi  con  alloggio,    che  non  offrono  camere  con  servizi    igienici  e   docce,    devono  disporre,  per   piano,  del   seguente  numero  minimo   di    servizi  igienici:  –   WC  ogni  7 posti   letto  o   frazione;  –   bagno   (o doccia),  separato   dal  WC,  ogni  10  posti  letto;  –   minime:   +   lavabo  2.10  mq   +   lavabo  + WC  3.30  mq   +   lavabo  1.60  mq   +   lavabo  +   WC  2.10  mq
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    Pavimenti  e   pareti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  47  I  pavimenti  e le  pareti   devono  essere  in  materiale  lavabile  (fino  a un’altezza   minima  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.80  m).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Camere  Art.  48  1  Le  camere  devono  soddisfare  i  seguenti  requisiti  minimi:  –   a un  letto   8 mq;  per   ogni  letto  in    più  vanno   aggiunti  4 mq;  –   lavamani  con  acqua  corrente  calda   e   fredda,  se  la    camera  non  è già  dotata  di servizi  propri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono   riservate  le disposizioni  previste  nel  regolamento  sull’igiene  del  suolo  e dell’abitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Lavanderia  Art.  49  Il   locale  lavanderia  deve  soddisfare  i  seguenti  requisiti:  –  con  scarico  per  acque  di lavaggio   e   pareti  lavabili;  –  naturale  o   meccanica;  –  con  acqua  calda  e fredda   ed  il necessario  per  lavarsi  ed  asciugarsi  le    mani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VIII.  Spazi  o locali  adibiti  a fumatori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Requisiti  strutturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Spazi   chiusi  Art.  50  Gli  spazi   chiusi  adibiti  ai fumatori:  a)  avere  una  capienza  massima  pari  a 1/3   della  superficie  totale  dei  locali   d’esercizio,  il   servizio   d’alloggio;  b)  essere   dotati   di    impianti   di    ventilazione  meccanici  conformi  alle  Norme  svizzere  SN  SIA  e    V382/3,    provvisti  di  filtri  di  classe  HEPA  certificati  EN  1822  commisurati  alla  loro  c)  essere  delimitati    da  pareti  a   tutt’altezza    su  tutti  i  lati  e   dotati    di  una  porta  a   chiusura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Spazi  aperti  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati    spazi  aperti  quegli  spazi  che    presentano  un’apertura  direttamente  verso  l’esterno  di    almeno  la    metà  del  perimetro  della   struttura;  l’apertura  del  soffitto  non  è   presa   in  considerazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tende,  gazebo,  vetrate,  terrazze,   porticati  e altre  strutture  analoghe  sono  considerati   spazi  chiusi  se  non  rispondono  ai    requisiti  del  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  ogni  caso  non  possono  essere  messi   a   disposizione   dei  fumatori   gli  spazi  abituali  di    un   esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Dichiarazione  di  idoneità  Art.  52  La  messa  in  funzione  di  locali    o   spazi  adibiti    ai  fumatori  deve  essere    preceduta  dalla  presentazione  al Municipio   di  una  dichiarazione  di  uno  specialista   di  impianti  di ventilazione  dalla  quale  risulti  la conformità   dell’impianto  a quanto  stabilito  dall’art.  50   lett.  b).  Capitolo   settimo  Presupposti  per  l’autorizzazione,  l’esclusione   e   la    revoca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indicazioni  necessarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8)  Art.  53  La domanda di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:  a)  e   nome  dell’esercizio;  b)  e   numero   del  mappale;  c)  del  gerente;  d)  attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione
                            (art.  7,    8   e   9)  Art.  54  La  domanda  di    autorizzazione   deve   essere  corredata  dai  seguenti   documenti:  a)  del  Municipio  dell’idoneità  dei   locali  comprensiva  del  numero   dei  posti   disponibili;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  c)  di    soggiorno  che  autorizzi  il   gerente  all’esercizio  dell’attività  lucrativa,  se  straniero;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   abrogata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal  1.9.2015   -  BU   2015,  409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  attestante  il  godimento    del  diritto  d’uso  dei  locali.  Inoltre  in  caso  di  l’assenso  scritto  del  proprietario  immobiliare   della  struttura;  e)  di    assicurazione   RC  per  i  danni  causati  nell’esercizio  dell’attività;  f)  cantonale    d’esercente  o   decisione  della  DFP  che    riconosce  titoli  di  formazione    o   lo  di un’adeguata  pratica  professionale;  g)  del  casellario  giudiziale;  h)  medico  dal  quale   risulti   che  l’interessato  non  è   affetto   da   malattie   o   non  è   colpito  da  tali  da  impedirgli  la    normale   conduzione   dell’esercizio;  i)  di una  rendita  AI,   un’attestazione   circa  il   suo  grado  d’invalidità;  l)  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chiusura  per  mancanza  dei  presupposti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7,    8   e   9)  Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Se  il    Servizio  constata    che  sono  venuti  a  mancare  i   requisiti  per  il  rilascio  o  il  mantenimento  dell’autorizzazione,   ordina  la chiusura  dell’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validità  dell’attestazione  dell’idoneità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7)  Art.  56  L’attestazione  dell’idoneità  dei  locali  rilasciata  dal  Municipio  ha   durata  illimitata,  riservato  l’art.  58.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cambiamenti
                            a)  Personali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   e   10)  Art.  57  1  Ogni  cambiamento  di  gerenza  deve  essere  oggetto  di  una  nuova  domanda  di  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni      trasferimento  della  proprietà  dello      stabile  comporta  l’aggiornamento  dei  dati  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Strutturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   e   10)  Art.  58  12  In  caso  di  cambiamenti  strutturali  suscettibili  di  modificare  la  capacità  ricettiva  e    la  funzionalità  della  struttura,  il   Municipio   è   tenuto   a rilasciare  una  nuova  attestazione  di idoneità  ed  a  darne  tempestivamente   comunicazione  al    Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Chiusura   di un   esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  7   e   10)  Art.  59  13  In  caso  di    chiusura  di    un  esercizio   superiore  a   60   giorni,   il   Municipio  ed  il gerente   sono  tenuti  a darne  comunicazione  al Servizio  ed  al Laboratorio  cantonale.  Capitolo  ottavo  Assicurazione   responsabilità  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prova  del   contratto  d’assicurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   cpv.  1   lett.  e)  Art.  60  1  La  stipulazione    del  contratto  di  assicurazione  va  comprovata  da    una  dichiarazione  dell’assicuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale   dichiarazione  deve  indicare  le    prestazioni  stipulate   e   l’impegno  per  l’assicuratore  di notificare  tempestivamente  al    Servizio  la    modifica,  la sospensione  o   la    cessazione   dell’assicurazione.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  minima
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Lett.  abrogata  dal  R    10.12.2015;  in vigore   dal  15.12.2015  -  BU  2015,   557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato   dal  R    7.12.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            12  Art.  modificato   dal  R    7.12.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            13  Art.  modificato   dal  R    7.12.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            14  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            (art.  8   cpv.  1   lett.  e)  e cpv.   2)  Art.  61  Deve  essere  stipulata  una  garanzia  globale   minima  per  lesioni  corporali  e danni   materiali  di  fr.  3’000’000.–   per   ogni   caso  di    sinistro.  Capitolo  nono  Diploma   cantonale  d’esercente  e   formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            (art.  4   cpv.  2   e   11)  Art.  62  Il   diploma  cantonale  d’esercente  (in  seguito:  diploma)  o la  decisione   di  riconoscimento  della  DFP  sono   necessari   per  la    gerenza  di    tutti  gli  esercizi   riservato  l’art.  63.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Eccezioni  all’obbligo  del  diploma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  2   e   8   cpv.   2)  Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   gli  esercizi  elencati  all’art.   6   cifra  2,  3   e   4   rispettivamente  all’art.  7 cifra  3,  6   e 7   il  Servizio  può  autorizzare  la    gerenza   senza  diploma  tenendo  segnatamente  conto   dell’esperienza   nel  ramo,  delle  esigenze  dell’art.    23  cpv.  1  dell’ordinanza  federale  sui  requisiti  igienici  (ORI),  dell’ubicazione,  della   capienza   e dell’importanza.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  sulla  formazione   professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  12)  Art.  64  La  vigilanza    sulla    formazione  professionale    e  sull’organizzazione  degli  esami  per  l’ottenimento  del  diploma  è   di  competenza  del  Dipartimento  dell’educazione,  della    cultura  e  dello  sport  che  la    esercita  per  il   tramite  della  DFP.  Art.  65-66  ...  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  d’esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13)  Art.  67  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  dell’educazione,   della  cultura  e   dello  sport   emana  il  relativo   regolamento  d’esame  e   nomina  la    Commissione   d’esame,  in    cui   devono  figurare  almeno  un  rappresentante  per:  -  della  formazione  professionale;  -  delle  istituzioni;  -  Esercenti  ed  Albergatori  Ticino  (in  seguito:  Gastroticino);  -  suisse,  Sezione  Ticino;  -   specializzata  superiore  alberghiera   e   del  turismo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  aggiunta  ai    compiti  previsti  dal  regolamento  d’esame,   la    Commissione  d’esame:  a)  mansioni  di    vigilanza  sull’insegnamento  offerto  e   i relativi  esami;  b)   modifiche  dei  curricoli  formativi   offerti;  c)   nella  politica   d’informazione  nei  confronti  del  settore;  d)  e   discute   le    relazioni  del  Presidente  della  Commissione  d’esame.  e)  rilascia  l’attestazione  inerente  al   superamento  dell’esame     cantonale     per     l’esercizio  dell’agriturismo.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  di pratica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13)  Art.  68  1  Per   ottenere  il  diploma  il  candidato,  oltre   a   dover   superare  l’esame  secondo  lo    specifico  regolamento  dipartimentale,  deve  aver  effettuato  una  pratica  in    Svizzera  o all’estero,  a   tempo  pieno  o  parziale  per  un  periodo  anche  non  consecutivo,  della  durata  complessiva   di otto  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pratica  può  essere  effettuata  anche  prima  dell’esame   in    ogni  caso  al più  tardi  entro  cinque  anni  dal  superamento  dell’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            16  Cpv.  abrogato  dal  R    10.12.2015;  in  vigore   dal  15.12.2015  -  BU  2015,   557;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011,  566.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  abrogati  dal  R    17.12.2013;  in vigore   dal  20.12.2013  - BU  2013,  556.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal  R    17.12.2013;  in    vigore  dal   20.12.2013  -  BU  2013,   556.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Lett.  introdotta   dal   R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,  545.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  dispensati  dal   periodo  di    pratica  coloro  che  possiedono  un   attestato  federale  di    capacità  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4...  20
                        
                        
                    
                    
                    
                Comprova
                            (art.  13)  Art.  69  1  Il  periodo  di  pratica  in  Svizzera  è    comprovato  da  una  dichiarazione  salariale  AVS,  presso  un  esercizio  pubblico  di    cui   all’art.  6   Lear.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   periodo  di  pratica  all’estero  è comprovato  da  una  dichiarazione  rilasciata  dall’autorità  preposta  del  luogo  dove  è   stato  effettuato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’impossibilità  di comprovare  il   periodo  di  pratica  al  candidato  è   richiesta  una  dichiarazione  di  autocertificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  di  certificati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  13)  Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  riconosciuti  i  certificati    o   i  diplomi  d’esercente  rilasciati  da  un    altro  Cantone  se  l’esame  è   equivalente  nella  sostanza  a   quello  previsto  nel  Cantone  Ticino  e   se  il  richiedente  dimostra  di  aver  svolto  il   periodo  di    pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    materie  d’esame   che  non  sono  equivalenti  il richiedente  deve  sottoporsi  all’esame  per  quelle  materie  giudicate  tali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  allo  svolgimento  della    funzione  di  gerente  rilasciata  da  un    altro  Cantone  e    la  pratica  acquisita  in tale  funzione  per  almeno  tre  anni   sono   riconosciuti   come  equivalenti   al    diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Limitatamente    all’esercizio  dell’attività  di  agriturismo    i   certificati  acquisiti  sotto    il   regime  delle  previgenti  normative  sono  riconosciuti  come  equivalenti  al    diploma.  Capitolo  decimo  Orari  di  apertura  e chiusura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orari  di  apertura  e   di  chiusura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  16  cpv.  1   e   27  cpv.  1   lett.  a)  Art.  71  23  1  Entro  i  limiti  di    orario  comunicati   al Municipio,   l’esercizio  deve  sempre  rimanere  aperto.  È  riservato  il   cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro    i  limiti  previsti  dall’art.    16  cpv.  1   Lear,  gli  esercizi  possono    rimanere  aperti,  oltre  gli  orari  notificati  al Municipio,  1   ora   oltre  l’orario  di chiusura   pomeridiana  e   2   ore  oltre  l’orario  di  chiusura  serale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  le  circostanze  lo  giustifichino,  segnatamente  in  caso  di  assenza  di  clientela,  gli  esercizi  possono  anticipare    la  chiusura  fino  ad  un  massimo  di  2  ore  prima  rispetto  all’orario  notificato  al  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’obbligo  di    rimanere   aperti  almeno  per  otto   ore  giornaliere   anche  non  consecutive   per  un  minimo  di  5 giorni  alla  settimana  non  è   applicabile  agli   esercizi  elencati  all’art.   6 cifra  3,    4   e 5   rispettivamente  all’art.  7   cifra   3,    4, 6 e   7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Annuncio
                            (art.  16  cpv.  1   e   27  cpv.  2)  Art.  72  1  Il  gerente  comunica  tempestivamente  al  Municipio  o   alla     Polizia     comunale  territorialmente  competente    la  decisione    di  anticipare,  rispettivamente    di  ritardare,  la  chiusura  rispetto  all’orario  comunicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annuncio  può  anche   essere  effettuato  in    forma  orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   chiusura   posticipata   dell’esercizio,  entro  i  limiti   di cui  all’art.  71  cpv.  2,    non  costituisce  deroga.  Capitolo  undicesimo  Obblighi  e   facoltà  del  gerente
                        
                        
                    
                    
                    
                Gerente
                            20  Cpv.  abrogato   dal   R    10.12.2015;  in    vigore   dal  15.12.2015  - BU  2015,  557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  modificato  dal   R    19.2.2013;  in    vigore  dal   22.2.2013  - BU  2013,  111.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Cpv.  abrogato   dal   R    10.12.2015;  in    vigore   dal  15.12.2015  - BU  2015,  557.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    7.6.2017;  in    vigore   dal  15.6.2017  -  BU  2017,   152.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal   R    7.6.2017;  in    vigore  dal  15.6.2017  -  BU  2017,   152.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  2   e   21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   gerente  è   responsabile  verso  il Laboratorio  cantonale  per  il   rispetto  delle  normative  in    materia  di  derrate  alimentari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            (art.  21)  Art.  74  Il   gerente  è   responsabile  dei  seguenti  compiti,  segnatamente:  a)  l’istruzione  del   personale  e   vigilare   sul   suo  operato;  b)  sull’igiene  e   la pulizia   generale  dell’esercizio;  c)  un  piano  di    lavoro  settimanale  o quindicinale  relativo  alla  sua   presenza  ed  a quella   del  (art.  79);  d)  il   mantenimento  dell’ordine  e    della    quiete  all’interno  e    nelle  immediate    vicinanze  (art.  83);  26  e)  al    rispetto  dei  divieti  di:  vendere  bevande  alcoliche  a   minori,   fumare   in    locali  inadeguati  incoraggiare  il consumo  di    bevande   alcoliche  (art.  23,   25   e 35  Lear);  f)  i  prezzi  delle  prestazioni   offerte   (art.  93-95);  g)  a   disposizione   bevande  analcoliche   a   prezzi  vantaggiosi  (art.  82).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Svolgimento  dell’attività
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Principio
                            (art.  21)  Art.  75  1  Il  gerente  svolge  la    propria   attività  a tempo  pieno,  in un   unico  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   presenza  a tempo  pieno   è   intesa  come  8   ore  giornaliere  di    5 giorni   settimanali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    eccezioni   di    cui  agli  art.  76,  77  e   78.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Eccezioni
                            (art.  6   e   30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Permessi  speciali  Art.  76  Il   gerente  di un  esercizio  può  eccezionalmente  assumere  la  gerenza  di manifestazioni  soggette  a   permesso  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Altre  attività  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  gerente  può  svolgere  un’altra  attività  contemporaneamente  alla  gerenza:  a)  piccolo  esercizio  di    cui   all’art.  10;  b)  esercizio   per   il   quale  non   è   richiesto   il diploma  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    presenza  del    gerente  deve  in  tutti  casi  essere  garantita  per  almeno  20  ore  sull’arco  della  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Gerenza  di più   esercizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  2   e   3   e 21  cpv.   2)  Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  regola   la gerenza  di    più  esercizi  da  parte  della  stessa  persona  è esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   può  tuttavia  rilasciare  eccezionalmente   alla  medesima  persona  un’unica  autorizzazione  di  gerenza  per  più  locali  nei  casi  in  cui  gli  esercizi  siano    situati  nello    stesso  oppure  costituiscano  una  sola  unità  turistica  o commerciale;   l’autorizzazione  può  comprendere   al    massimo  tre  esercizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  una    sola  unità  turistica  o    commerciale    si  intende  un  insieme  di  esercizi  che    per  la  loro  ubicazione  e  interdipendenza  rappresentano    un’unica    entità  come  esercizi  all’interno  di  villaggi  turistici,  campeggi  o centri   balneari,  sportivi  e   commerciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    gerenza   di    più  esercizi  di    cui   al    cpv.   2   il  gerente  deve  garantire   la    propria  reperibilità  fisica  in  tempi  brevi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Presenza  nell’esercizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
26
                            Lett.  modificata  dal  R    7.6.2017;  in    vigore   dal   15.6.2017   -  BU  2017,   152.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            Art.  79  Il    gerente  deve    tenere  a  disposizione  degli  organi  di  controllo  un    piano    di  lavoro  settimanale  o   quindicinale  relativo  alla  sua  presenza  ed  a   quella  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Assenza  temporanea
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22  cpv.  1)  Art.  80  L’assenza    temporanea  di  cui  all’art.  22  cpv.  1    Lear  non  libera    il  gerente  dalle    sue  responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Sostituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  22  cpv.  2)  Art.  81  28  1  L’autorizzazione  alla  sostituzione  è   rilasciata  dal  Servizio,  per  un   periodo   massimo  di  un  anno,  su  richiesta  del  gerente,  quando  si    verifica  l’impossibilità  per  il   medesimo  di    proseguire   la  conduzione  dell’esercizio   per  cause  di    forza  maggiore,  ma   transitorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  deve  essere  motivata   e   contenere:  a)  complete   della  persona  alla  quale  si    intende  affidare   la    sostituzione;  b)  previsti  alle  lett.  g)  e   h)  dell’art.  54  relativi  al    sostituto;  c)   comprovante   l’esistenza  dell’impedimento;  d)  che  permettano  al  Servizio    di  valutare  le  capacità  professionali  (diploma  d’esercente,  certificato  di    servizio,  pratica  esercitata   nel  campo   degli  esercizi,  ecc.)  sostituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso   di    decesso   del   gerente  il Servizio  rilascia  un’autorizzazione  ad  una  persona  con   adeguata  pratica  professionale   per   la durata  massima   di    un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Bevande   analcoliche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24  cpv.  1)  Art.  82  Il   gerente,    in  applicazione    dell’art.    24  cpv.    1   Lear,  deve  offrire    bevande  analcoliche  in  quantitativi  di    1,    2 e   3 dl    (decilitri).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Mantenimento   dell’ordine  e   divieto  d’accesso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  15)  Art.  83  1  Il  gerente  ha  l’obbligo  di prendere  tutti  i  provvedimenti  atti  a garantire   il   mantenimento  dell’ordine  e  della    quiete,  tanto  all’interno  dei  propri  locali  quanto  nelle  immediate  vicinanze  dell’esercizio  pubblico.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   divieto  di accesso  ingiunto  dal  gerente,  ha   una  durata  massima  di un   anno.  Con  il cambiamento  della  gerenza  il   divieto  decade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  richiesto    dall’interessato,  il  provvedimento    di  divieto  di  accesso  deve  essergli  motivato  per  iscritto  da  parte  del  gerente  entro  5   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Servizio   dirime  le contestazioni  sulla   base  di divieti   d’accesso  scritti  e motivati.  30  Capitolo  dodicesimo  Permessi  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Requisiti  del   titolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  30)  Art.  84  31  Il  rilascio  di  permessi    speciali    secondo  l’art.  30  Lear,  è  subordinato    alla  presenza  sul  posto  di  un  gerente  responsabile  del  rispetto  degli  obblighi  di  cui   agli  art.  73   cpv.  2 e 74,  eccetto  quello  di    cui  alla  lett.   c) qualora   la durata  del  permesso   rilasciato  non  superi  i 30   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  31)  Art.  85  1  I  richiedenti  devono    beneficiare    di  una  copertura  assicurativa  per    i   danni  derivanti  dall’attività  di    esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il resto  valgono   gli art.  60  e 61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato   dal  R    7.12.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            29  Cpv.  modificato  dal   R    7.6.2017;  in    vigore  dal  15.6.2017  -  BU  2017,   152.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            31  Art.  modificato  dal  R    7.6.2017;  in    vigore   dal  15.6.2017  -  BU  2017,   152.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  tredicesimo  Disposizioni   diverse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  di  controllo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Dei  Municipi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32)  Art.  86  32  I  Municipi,  per  il   tramite  dei  corpi  di  polizia  comunale  strutturati,  sono    competenti    ad  eseguire  i  controlli  nei  seguenti  ambiti  di competenza:  a)  degli  orari  (art.   28  Lear);  b)  degli   avventori  (art.  14  Lear);  c)  di    bevande   alcoliche  (art.  23  e   25  Lear);  d)  del  gerente  nell’esercizio  e   allestimento  del  piano  di    lavoro  (art.  21   Lear);  e)  dei  prezzi  (art.  34  Lear);  f)   di    fumo  (art.  35  Lear).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Delle   associazioni  di  categoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32)  33  Art.  87  I  compiti    di  controllo  demandati  alle    associazioni  di  categoria,    come  pure  le  indennità,  sono  definiti  dalla  delega  conferita  dal  Dipartimento  delle  istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
                            (art.  32)  Art.  88  34  Le  associazioni  di  categoria  richiedono  le  competenze  di  cui    all’art.    86    e    presentano  istanza  scritta   al    Dipartimento  delle  istituzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  contravvenzionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32  cpv.  2,    44  e   48  cpv.  2)  Art.  89  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  infrazioni  constatate  dalle  Polizie   comunali  strutturate  sono  oggetto   di  un   rapporto  che  è   trasmesso   al    Servizio  di    polizia   amministrativa  della  Polizia  cantonale  per  l’eventuale  di  una  procedura  penale  in materia  di contravvenzioni,  conformemente  alla   legge   di    procedura  per  le  contravvenzioni  del  20  aprile   2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia  della  decisione  è   trasmessa   al Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  Comuni  è    riversato  annualmente,  da  parte  del  Servizio,    un    importo  pari  ai  2/3  delle    multe  incassate  in  applicazione  dell’art.  86.  È    riservata  l’applicazione  dell’art.  3   cpv.  1  della  legge    sulla  tariffa  giudiziaria  del  30  novembre  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impianti  pubblicitari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33)  Art.  90  1  L’esercizio   deve   esporre  un’insegna  visibile  esternamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   testo  deve  indicare  la    natura  esatta  e   la    denominazione   (nome   proprio  o   di    fantasia)  dell’esercizio,  conformemente  al  tenore  dell’autorizzazione;  di  tale  indicazione  deve    essere  data    sistematica  comunicazione  al    Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  Comune  non  sono  ammesse   denominazioni  identiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Dimensione   e   contenuto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33)  Art.  91  1  L’insegna    di  cui    all’art.    90  cpv.  1   deve  avere    dimensioni  e   appariscenza    nettamente  specialità  culinarie,  ecc.)  o la    pubblicità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il    servizio  di  bibite  è    limitato    alle    bevande  analcoliche,  l’insegna  dell’esercizio  deve  espressamente  indicarlo  in    caratteri  visibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal  1.9.2015  -  BU  2015,   409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Nota  marginale  modificata  dal  R    8.7.2015;  in    vigore  dal   1.9.2015  -  BU  2015,   409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dal  R    8.7.2015;  in    vigore   dal  1.9.2015  -  BU  2015,   409.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dal  R    23.11.2011;  in    vigore  dal   25.11.2011  -  BU  2011,   566.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                409.
                            37  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            c)  Eccezioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  33)  Art.  92  Non  sono   subordinati  all’obbligo   dell’esposizione  dell’insegna  gli esercizi   elencati  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  cifra  3,    4   e   5   rispettivamente  all’art.  7   cifra   4,    5,    6   e 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esposizione  prezzi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  34)  Art.  93  1  Il  gerente  deve  esporre  nell’esercizio,  in    luogo  visibile  ai    clienti  o   tenere  in    ogni  momento  a  loro  disposizione,  la lista   dei  prezzi  tutto   compreso  riguardanti  l’alloggio,  i  cibi  e le  bevande   con  l’indicazione  precisa  e  separata  degli  eventuali    supplementi  per    musica,  spettacolo,    ballo,  autorimessa  o   altro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   inoltre  fatto  obbligo  al    gerente  di    esporre   all’esterno   dell’esercizio  la lista   dei  prezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Per   il   datore  di  alloggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  34  cpv.  3)  Art.  94  Il   gerente  deve   inoltre  esporre   in ogni  singola   camera  la    lista   dei  prezzi   (complessivi   o   di  dettaglio)  riguardanti  il   pernottamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Nell’ambito  della  ristorazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  34  cpv.  2)  Art.  95  1  Nell’ambito    della  ristorazione,  il  gerente,  momento  dell’ordinazione  deve  inoltre  sottoporre  al    cliente  la    lista  delle  vivande  e   delle  bibite,  con  l’indicazione  dei  relativi  prezzi  nonché  di  ogni  eventuale  supplemento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le  vivande  o   le  bibite  non  figurano  sulla  lista,    il  gerente  è  tenuto,  su  richiesta,  a  indicarne  il  prezzo  al    momento  in    cui   accetta   l’ordinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Eccezioni  Art.  96  1  Il  gerente  degli    esercizi  quali    pensioni  private  di  famiglia,  cantine  o   cucine  operaie    e  convitti  non  soggiace  all’obbligo  dell’esposizione  della  lista  dei  prezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   è inoltre  soggetto  all’obbligo  della   presentazione   della  lista  delle   vivande  o bibite,  il   gerente  dei  seguenti   esercizi:  pensioni  private  di famiglia  con  oltre  quattro  pensionanti,  buffet  e   mescite  di  circoli  o   club,   cantine  o cucine   operaie,  mense  aziendali.  Capitolo   quattordicesimo  38  Banca  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organo  responsabile  Art.  96a  39  L’organo  responsabile  della   banca  dati  SEPU  è il   Servizio  autorizzazioni,  commercio  e  giochi  della  Polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritti  della  persona  interessata  Art.  96b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Il  Servizio     autorizzazioni,  commercio     e  giochi  garantisce  il  diritto  di  accesso  conformemente  alla  legge  sulla   protezione  dei  dati  personali  del  9 marzo   1987  (LPDP)  e   alla  legge  sulla  protezione   dei  dati  personali  elaborati   dalla  polizia  cantonale  e dalle   polizie  comunali   del  13  dicembre  1999  (LPDPpol).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utenti  della  polizia  comunale  Art.  96c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Le  polizie  comunali  possono   accedere  alla  banca   dati  in    qualità  di    utenti,   limitatamente  a  quanto  necessario  per  lo  svolgimento  dei  loro  compiti  previsti  dalla    legislazione    in  materia  di  collaborazione  fra  la polizia  cantonale  e   le polizie  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catalogo  dei   dati  Art.  96d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  registro  contiene   i  seguenti   dati  e   documenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Capitolo   modificato  dal  R    15.12.2021;  in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  indirizzo,   mappale  e   tipo  della  struttura;  b)  identificativo   della  struttura;  c)  cognome,  data  di    nascita,  indirizzo  e recapito  telefonico   dei  gerenti,  dei  datori  di    lavoro  dei  proprietari  degli  immobili   in    cui  si    situano  gli  esercizi   pubblici;  d)  allegata   all’istanza  in    virtù  dell’art.   54;  e)  f)  dei  controlli   effettuati;  g)  e   sanzioni  emanate  nell’ambito  della  legge;  h)  cognome  e indirizzo  delle  eventuali   persone  diffidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   notifiche  relative  agli  ospiti  sono  registrate   con  i  seguenti  dati:  a)  della  persona  notificata;  b)  e   copia  del  documento  d’identità;  c)  d’annuncio   di    registrazione;  d)  numero  dei   congiunti  e il numero  di    questi  ultimi   con  più  e rispettivamente   meno  di  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organo   responsabile  autorizza  la    condivisione  nella   banca  dati   dell’Agenzia  turistica  ticinese  dei  seguenti  dati:  a)  indirizzo,   mappale  e   tipo  della  struttura;  b)  identificativo   della  struttura;  c)  dei  posti   letto  della  struttura;  d)   relativi  alla  validità  dell’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  di  conservazione,  cancellazione  e distruzione  Art.  96e  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dati   di cui   al  cpv.  1   dell’art.  96d   sono  conservati  per  10  anni  a partire  dallo  scadere  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati   di    cui  al    cpv.  2   dell’art.  96d  sono  conservati  per  5   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Decorsi  i  termini  di conservazione  di cui  al cpv.   1 e 2, i  dati  possono   essere   conservati  dall’organo  responsabile  in    forma   anonima  per  scopi   statistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  sicurezza  Art.  96f  44  Per  la    sicurezza  della  banca  dati  SEPU   vengono  adottate  le opportune  misure  tecniche.  Capitolo  quindicesimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  di  autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  38)  Art.  97  46  Il  Servizio  percepisce  una  tassa  unica  per  il rilascio  dell’autorizzazione  alla  conduzione  di  un  esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  annua  sull’alcool  per  esercizi  alberghieri   e   della  ristorazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  39)  Art.  98  1  La  tassa   annua  per  l’esercizio  del  commercio  di bevande  alcoliche,  contemplata  dalla  legge  federale  sull’alcool,  relativamente  all’attività  di  esercizi  alberghieri  e  della  ristorazione,  ammonta  ad  un   importo  base  di    fr. 175.--,  a   cui  si    aggiungono  fr.  6.--  per  posto  interno  e fr. 3.--  per  posto  esterno  a   disposizione   dell’esercizio.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  computo  della  tassa  si    terrà  conto  della  durata   dell’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  commerci  situati  in  località  discoste,  su  domanda  può  essere   concessa  una  riduzione   della  tassa  riscotibile.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  annua  sull’alcool  per  altri  commerci
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  introdotto  dal  R    15.12.2021;  in vigore   dal  1.2.2022  -  BU  2021,  381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Capitolo   modificato  dal  R    15.12.2021;  in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  modificato   dal  R    7.12.2017;  in    vigore  dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            47  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  451.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  introdotto  dal  R    23.11.2011;  in    vigore  dal  25.11.2011  - BU  2011,  566.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  99  1  La  tassa   annua  per  l’esercizio  del  commercio  di bevande  alcoliche,  contemplata  dalla  esposizione  di    vendita.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   frazioni  di    metro  cubo  valgono   quali   unità   intere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  deroghe  d’orario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  40)  Art.  100  50  1  La  tassa  per   deroga  d’orario   ammonta  al    massimo  a fr.  60.–  per   ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  il   Municipio  può  astenersi  dal  prelevare  la    tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  per  permessi  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  40)  Art.  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tassa  per  il   rilascio  del  permesso  speciale    varia  da    60    franchi    a  1'000  franchi  a  dipendenza  dei  giorni  di attività  autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   particolari  il   Municipio  può  astenersi  dal  prelevare  la    tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassa  di  controllo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  42)  Art.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   le irregolarità  riscontrate  viene  prelevata  una  tassa  tenendo  conto   delle  prestazioni  fornite  dall’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   del  rilascio   del  preavviso  di cui  all’art.  7 cpv.  2 Lear,  il Laboratorio  cantonale  preleva  un’adeguata  tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Debitore
                            (art.  38-40  e   42)  Art.  103  1  Il  gerente  è   il   responsabile  per   il pagamento  delle  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   responsabile  di    uno   spaccio  di bevande  alcoliche  è tenuto  al pagamento  delle  tasse  sull’alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  gerente,  rispettivamente  il    responsabile  dello    spaccio,  non  svolgono  l’attività  a  titolo  indipendente,  il   loro   datore  di    lavoro   (persona   fisica   o giuridica)  è   solidalmente  responsabile  per  il  pagamento  delle  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spese  di cancelleria  Art.  104  Per  le    spese   ed  i  lavori   di    cancelleria  (dichiarazioni,  attestazioni,  informazioni,  telefono,  telefax,  fotocopie,  spese  postali,  ecc.)  può  essere  domandato  un   contributo   da   fr.  1.–  a   fr.  500.  –   a  seconda  del  lavoro  richiesto  all’autorità.  Capitolo  sedicesimo  53  Sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  45)  Art.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  di    revoca  dell’autorizzazione  a   condurre   un  esercizio  è   presa   dal  Servizio,  di  regola  previa  comminatoria,  da  intimare  al    gerente.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con    la  comminatoria  il  gerente  viene  diffidato    a    compiere  o  ad  astenersi    da    un  determinato  comportamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   durata   minima  della  revoca   è   di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    revoca  dell’autorizzazione    comporta  la  chiusura  del  locale  e    la  sospensione    dell’attività  del  gerente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione
                            49  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  - BU  2013,  451.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    23.11.2011;  in    vigore  dal   25.11.2011  -  BU  2011,   566.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  modificato  dal  R    23.11.2011;  in    vigore  dal   25.11.2011  -  BU  2011,   566.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  modificato  dal   R    7.6.2017;  in    vigore  dal  15.6.2017  -  BU  2017,   152.
                        
                        
                    
                    
                    
                53
                            Capitolo   modificato  dal  R    15.12.2021;  in    vigore  dal  1.2.2022  -  BU  2021,   381.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore   dal  1.1.2018   -  BU  2017,  443;  precedente  modifica:   BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                458.
                            Art.  106  55  Le  decisioni  di    revoca  dell’autorizzazione  sono  comunicate  al    Municipio  interessato  e   al  Laboratorio  cantonale,  quest’ultimo  nel  caso  di    esercizi  con  attività  alimentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazioni  delle  decisioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  47)  Art.  107  1  Le  decisioni  oggetto    di  pubblicazione  di  cui  all’art.    47  Lear  riguardano  reiterate  condanne  per  la    violazione  degli  obblighi   legati  all’esercizio  dell’attività  di    gerente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare   sono   oggetto   di    pubblicazione   le    condanne  afferenti  la violazione  del  divieto  di vendita  di  bevande  alcoliche  ai    minori.  Capitolo   diciassettesimo  56  Norme  abrogative  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  108  Sono  abrogati  il   regolamento   della  legge  sugli  esercizi  pubblici   del  3   dicembre   1996  ed  il  regolamento  sulla  formazione  professionale   degli   esercenti  del  3   dicembre  1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  109  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° aprile  2011.  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  143.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  modificato  dal  R    16.9.2014;   in vigore  dal  1.10.2014  - BU  2014,  458.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Capitolo   introdotto  dal  R    15.12.2021;  in    vigore  dal   1.2.2022  - BU  2021,  381.