Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti
                            Decreto legislativo  concernente la concessione di ammortamenti accelerati  per nuovi investimenti  (del 13 novembre 1996)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 20 marzo 1996 n. 4503 del Consiglio di Stato;  visto il rapporto 16 ottobre 1996 n. 4503 R della Commissione speciale in materia tributaria;  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  deroga  agli  art.  27  cpv.  2  e  71  cpv.  2  della  legge  tributaria,  nell’anno  in  cui  sono  eseguiti nuovi investimenti sono ammessi su questi ultimi degli ammortamenti accelerati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  1  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il tasso di ammortamento accelerato è il doppio di quello ammesso usualmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  si  applica  sull’importo  complessivo  del  nuovo  investimento  anche  quando  è  avvenuto  nel  corso dell’anno.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  dicembre  2019.  La  possibilità  di  effettuare  un  ammortamento  accelerato  nel  secondo  anno  decade definitivamente al 31 dicembre 2013.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  applica  la  prima  volta  per  le  persone  giuridiche  all’imposta  del  periodo  fiscale  1996  e  per  le  persone fisiche all’imposta del periodo fiscale 1997-1998.  Art. 4  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  e  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   con effetto immediato.  Pubblicato nel BU  1996  , 500.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. abrogato dal DL 23.9.2014; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2014, 491; precedente modifica: BU 2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                75.
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                            Cpv. modificato dal DL 2.11.2015; in vigore dal 29.12.2015 - BU 2015, 573; precedenti modifiche: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2001, 29; BU 2005, 149; BU 2009, 45; BU 2012, 75; BU 2014, 491; BU 2015, 17.
                            3    Entrata in vigore: 31 dicembre 1996 - BU 1996, 500.