Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque
                            Legge  d’applicazione   della  legge  federale  contro   l’inquinamento   delle   acque  (del  2   aprile   1975)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste  la    legge  federale  contro  l’inquinamento  delle  acque  dell’8  ottobre  1971  (qui   abbreviata  in LIA);  l’ordinanza  generale  sulla  protezione  delle  acque  del  19  giugno    1972  (qui    abbreviata  in  OGen.);  l’ordinanza  contro  l’inquinamento  delle  acque  con  liquidi   nocivi  del  19   giugno   1972  (qui  abbreviata  OLiq.);  l’ordinanza  sulla  degradabilità  dei  prodotti  di    lavatura,  sciacquatura  e pulitura  del  19  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972  (qui   abbreviata  ODet.);  visto  il   messaggio  22  maggio  1974  n.    1968  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  CAPITOLO  I  Norme  generali  -  Autorità  competenti  Scopo  Art.  1  1  La  presente  legge  disciplina  i  provvedimenti  di  competenza  del  Cantone    in  virtù  della  legge  federale    dell’8    ottobre  1971    contro  l’inquinamento  delle  acque  (LIA),  nonché  delle  relative  ordinanze  d’esecuzione.  Autorità  competenti  a)  Gran   Consiglio  Art.  2  2  Il  Gran  Consiglio  è   competente:  a)  ...;  3  b)  a concludere  accordi  di limitata  importanza  con  Stati  esteri  ai    sensi  dell’art.  12  cpv.  2   LIA.  b)  Consiglio   di  Stato  Art.  3  1  Il  Consiglio  di    Stato  esercita  la    sorveglianza   sulla  protezione  delle   acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  attende  all’esecuzione   dei   relativi   provvedimenti   per  il   tramite  del  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  fissa  l’ubicazione  e   i  procedimenti  delle   stazioni  di    depurazione.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Esso  è   competente  per    accollare  il   costo  delle    misure    di  sicurezza  a   coloro  che    hanno  causato  l’evento  dannoso  o   pericoloso   (giusta  l’articolo   8 LIA);  più  obbligati  rispondono   delle  spese  secondo  il  loro  grado  di    responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  5  c)  Dipartimento  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  Dipartimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  designato  dal  Consiglio  di    Stato  ha  tutte   le    competenze  non  attribuite   ad  altre  Autorità;  segnatamente  per:  a)  ordinare  i  provvedimenti  giusta  l’articolo   16  capoverso  4   LIA;  b)  rilasciare  o   ritirare  alle  imprese  le    autorizzazioni  per   la    revisione   di impianti  di    deposito   giusta  l’articolo  26   capoverso  1   LIA  e   l’articolo   54  OLiq  28  settembre  1981;  c)  impartire  le  istruzioni  per  la  raccolta  e    lo  scarico  dei  residui    dei  natanti  ed    allestire  il   piano  d’urgenza  giusta  l’articolo   29   OGen;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1981;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art.   modificato  dalla  L   24.3.2004;  in    vigore   dal   1.1.2006  -  BU  2005,   341;  precedente  modifica:   BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 20.6.1988;  in    vigore  dal  7.10.1988  -  BU   1988,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   abrogata  dalla  L 24.3.2004;  in    vigore  dal   1.1.2006   -  BU  2005,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cpv.  modificato  dalla  L   24.3.2004;  in    vigore   dal  1.1.2006  - BU  2005,  341;  precedenti  modifiche:  BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            287;  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   abrogato   dalla   L   20.6.1988;  in    vigore   dal  7.10.1988   - BU  1988,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dalla  L 5.11.1985;  in    vigore  dal  1.5.1986  -  BU  1986,   61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Con  DE   3.9.1991  è   stato  designato  il Dipartimento  dell’ambiente  (adesso   Dipartimento  del  territorio)   -  BU  1991,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  chiedere   il   parere  e   la mediazione  dell’Ufficio  federale  per  la    protezione  dell’ambiente  (UFPA)  giusta  l’articolo  7   capoverso  3   OGen.  d)  Servizio   tecnico  Art.  5  1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  un  Servizio   tecnico  8  a   cui   spetta  segnatamente  a)  coordinare   tutte  le attività  tecniche  connesse  con  la protezione   delle  acque;  b)  cooperare    all’adempimento    di  compiti  di  diritto    pubblico  concernenti  gli  interessi  della  protezione  delle   acque   (art.  10  OGen.);  c)  verificare   il   buon  funzionamento  degli  impianti   di    depurazione  e di    evacuazione  (art.  17   cpv.   3  LIA);  d)  permettere  l’applicazione  di    nuovi  tipi  e sistemi  di    impianti  di depurazione  (art.   23   cpv.   1   OGen.);  e)  approvare   il verbale  di    consegna  dei  lavori   eseguiti   (art.  50   cpv.  2 OGen);  f)  autorizzare  l’utilizzazione  di    nuovi   materiali,   ecc.  (art.  55  cpv.   1   OLiq.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   provvedimento  di    protezione   delle  acque  deve  essere   stabilito   d’intesa   con   il   Servizio   tecnico  (art.  10  cpv.  2   OGen.).  Altri  servizi  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  il   servizio   di allarme  e   il   servizio  avarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Servizio  tecnico  organizza  e  dirige    in  collaborazione  con  la  Polizia    cantonale    e  comunale  il  servizio  di    allarme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Servizio  tecnico  organizza  e   dirige    in  collaborazione  con  il   Servizio  difesa  contro  gli  incendi  il  servizio  avarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Servizio  tecnico  può  affidare  a   imprese   specializzate   l’esecuzione   dei  lavori  necessari  per  porre  rimedio  agli   inquinamenti.  f)   Polizia  di  protezione  delle  acque  Art.  7  1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  il   Servizio   di    polizia  di    protezione  delle   acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   è   organizzato  e   diretto  dal  Servizio  tecnico.  g)  Municipi  Art.  8  1  I  Municipi  esercitano  le    funzioni   di    polizia  locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  devono  notificare  al    Dipartimento  ogni   violazione  della  legislazione  contro  l’inquinamento  delle  acque.  CAPITOLO   II  Consorzi  di Comuni  (art.  17  cpv.  2 LIA)  Istituzione  di  Consorzi  di  Comuni  Art.  9  9  Se  ragioni  di interesse  pubblico   lo    esigono,  il   Consiglio  di Stato  può  istituire  Consorzi  di  Comuni  per  l’esecuzione  dei  provvedimenti  che  la  presente    legge  attribuisce  ai  Comuni  e,  in  particolare,  per:  a)  la progettazione,  l’esecuzione  e l’esercizio   di    impianti  di evacuazione  e   di    depurazione;  b)  l’allestimento   di progetti  generali  e di piani  direttori  delle  canalizzazioni;  c)  l’istituzione  e  l’esercizio    di  servizi  di  manutenzione  degli  impianti    di  evacuazione  e  di  depurazione.  Finanziamento  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consorzio  provvede  al    suo  finanziamento:  a)  con   i  sussidi  previsti   dalla  legislazione  federale  e   cantonale;  b)  con    i  contributi  dei    Comuni,  calcolati  in  proporzione  alla  loro  interessenza,  tenuto  conto,  di  regola,  della  loro  capacità  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consorzio  può  esigere   anticipazioni  sui   contributi,  riservata  la loro   determinazione  definitiva.  Norme  sussidiarie  Art.  11  Sono  applicabili,  per  il resto,  le    norme  della   legge  sul  consorziamento  di    Comuni.  CAPITOLO  III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Con  DE    3.9.1991  è    stata  designata    la  Sezione  protezione  acque  (adesso    Sezione  della    protezione  dell'aria,  dell'acqua  e   del  suolo)  -  BU  1991,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  modificato  dalla  L   24.3.2004;  in vigore  dal  1.1.2006   -  BU  2005,   341;   precedenti  modifiche:   BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61;  BU   1988,  287;  BU  1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Principi  Art.  12  11  1  I  provvedimenti  devono  essere  pianificati  avuto  riguardo:  a)  del   rispetto  delle   esigenze   ambientali;  b)  della   scelta  e   della  gestione  razionale   delle  misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pianificazione  si   esplicita   segnatamente  per  il  tramite  del  progetto  generale  delle   canalizzazioni,  del  piano  direttore  delle  canalizzazioni,  del  piano   dei  settori   di protezione,   del  piano  delle  zone  di  protezione  delle  acque   sotterranee  e   del  piano  delle  aree  di    protezione  delle  acque  sotterranee.  12  A.  Piano   cantonale  di  risanamento  Art.  13  ...  13  Art.  14  ...  14  Art.  15  ...  15  Art.  16  ...  16  Art.  17  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  B.  Progetto  generale   delle  canalizzazioni  (art.  15  OGen.)  Contenuto  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comune  adotta   il   progetto  generale  delle   canalizzazioni  (PGC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    PGC    deve  essere  accompagnato  dal  piano  di  attuazione  con    i  relativi    tempi  e  dal  piano    di  finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Dipartimento  emana    prescrizioni    e  direttive  circa  il   contenuto,  la  forma    e   la  rappresentazione  grafica  del  PGC.  Estensione  Art.  19  1  Per    l’estensione    del  PGC  è    determinante  il  territorio  edificabile  delimitato  nel    piano  d’azzonamento  esclusione  delle  zone  non  urbanizzate  e   simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non   esiste  piano  d’azzonamento  il   PGC  deve   essere  allestito  per  il   territorio   già  edificato  e per  quello  destinato  all’urbanizzazione  entro  quindici   anni  al    massimo;  in questo  caso  va  tenuto  conto  al  massimo    del  doppio  della  popolazione  residente  e    di  uno  sviluppo  industriale,  artigianale  e  turistico  adeguato  alle   condizioni  locali.  Procedura  Art.  20  1  Il  PGC  è allestito  dal  Municipio   e   sottoposto   per   adozione  al    Consiglio   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   PGC  deve  essere  approvato  dal  Dipartimento.  PGC  provvisorio  Art.  21  1  Per   ragioni   d’urgenza  il Municipio  può  adottare  un   PGC  provvisorio,   anche  parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   sua  decisione  è definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservata  l’approvazione  del  Dipartimento.  Intervento  coattivo  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il  pubblico  interesse  o   ragioni  d’urgenza   lo    esigono   il Consiglio   di Stato   può  obbligare  il  Comune  a   adottare,  modificare   o   adeguare  il   PGC,  assegnandogli  congruo  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  questo  termine  non  fosse  rispettato  il   Consiglio    di  Stato  interviene  in  luogo  ed  a  spese  del  Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Titolo   modificato  dalla  L   20.6.1988;  in    vigore   dal  7.10.1988  -  BU  1988,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   20.6.1988;  in vigore   dal  7.10.1988  -  BU  1988,   287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dalla  L   18.5.1994;  in    vigore  dal  1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  abrogato  dalla  L 18.5.1994;  in    vigore  dal  1.7.1994   -  BU  1994,  210;   precedenti  modifiche:   BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61;  BU   1988,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.   abrogato  dalla  L 18.5.1994;   in    vigore   dal   1.7.1994  -  BU  1994,   210;  precedente  modifica:  BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  abrogato  dalla  L 18.5.1994;  in    vigore  dal  1.7.1994   -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.   abrogato  dalla  L 18.5.1994;   in    vigore   dal   1.7.1994  -  BU  1994,   210;  precedente  modifica:  BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.   abrogato  dalla  L 18.5.1994;   in    vigore   dal   1.7.1994  -  BU  1994,   210;  precedente  modifica:  BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    progetto  del  Consiglio  di  Stato    è  sottoposto  al  Comune,  il  quale  può  presentare    le  sue  osservazioni  entro  il  termine  non  prorogabile  di sessanta  giorni;  trascorso   questo  termine  il  Consiglio  di  Stato  adotta  il   PGC.  Modificazioni  Art.  23  Per  le    modificazioni  del  PGC  valgono   le norme  per  la    sua   adozione.  C.  Piano   direttore  delle   canalizzazioni  (art.  16  OGen.)  Contenuto  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comune  adotta   il   piano  direttore  delle  canalizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  emana    prescrizioni    e  direttive  circa  il   contenuto,  la  forma    e   la  rappresentazione  grafica  del  piano.  Estensione  Art.  25  Per  l’estensione   del  piano  deve  essere  considerato  il  territorio   prevedibilmente  raggiunto  dallo  sviluppo  edilizio  in    un  periodo  minimo  di trent’anni.  Procedura  Art.  26  Il    piano  è  allestito    e  adottato    dal  Municipio  che  lo  sottopone    al  Dipartimento  per  l’approvazione.  Effetti  Art.  27  Il   piano  ha  carattere  indicativo.  D.  Piano  dei  settori  di protezione  delle  acque  (art.  29  LIA;   art.  8   segg.  OLiq.)  Autorità  competente  Art.  28  Il   Dipartimento  allestisce  il   piano  dei  settori  di protezione  delle  acque.  Contenuto  Art.  29  Il   piano  indica  su carte  nazionali   alla   scala  1:25.000  i  settori   A,  B e C (art.   9,  10,  11,  12  OLiq.)  nonché,  a   titolo  provvisorio,   il   settore  S    comprendente   le    zone   e   le    aree  di    protezione  delle  acque  sotterranee  (art.  9   OLiq.).  Procedura  Art.  30  1  Il  piano  è   adottato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  è   depositato  presso   le    Cancellerie  comunali;   il   deposito  è   annunciato  all’albo  comunale   e  sul  Foglio  Ufficiale.  Adeguamento  e modificazioni  a)  D’ufficio  Art.  31  Il   piano  deve   essere  costantemente  adeguato  alle  nuove  conoscenze.  b)  Su  istanza  di  un  interessato  Art.  32  1  I  Comuni  e   le    persone  fisiche  e   giuridiche   che  dimostrano   un  interesse   legittimo  possono  presentare  in    ogni  tempo  al Consiglio  di    Stato   istanza  di    modificazione  del  piano,  con  la necessaria  documentazione,  come   rapporti  idrogeologici,   risultati   di    sondaggi  e   di    ricerche,  ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   del  Consiglio   di    Stato  dev’essere  pronunciata  entro  un  anno  ed   è   definitiva.  Effetti  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  fa stato  per  i  provvedimenti  dell’Autorità  competente  (art.  14   e   segg.  OLiq.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  settore  S   provvisorio  può  essere  negato  ogni  permesso  di costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    proprietario  può  tuttavia    esigere  che  entro  sei  mesi  dalla  presentazione  di  una  domanda  di  costruzione,  cui  non   osti   altro  vincolo,   venga  allestito   e   notificato  il   piano  delle  zone  di    protezione  o  delle  aree   di protezione  delle  acque  sotterranee.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  questo   termine   non  fosse  rispettato,   il   permesso  di costruzione  deve  essere   accordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Qualora  circostanze    speciali  la  giustificano,  il    Consiglio  di  Stato  può,  con  decreto    motivato,  sospendere  la    decisione  per  un  periodo   massimo  di due  anni;  decorso  questo  termine  è   applicabile  il  cpv.  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Piano   delle  zone  di protezione   delle  acque  sotterranee  (art.  30  LIA)  Competenza  Art.  34  1  Nell’ambito   dei  settori  S   gli  enti  pubblici   proprietari  delle  prese   d’acqua  sotterranea  sono  obbligati  nel  termine  di due  anni  dall’entrata  in vigore  del  piano  dei  settori  di protezione  delle   acque  ad  allestire  il   piano   delle   zone  di protezione  delle  captazioni  di    acque  sotterranee  e delle  sorgenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  questo   termine  non   fosse  rispettato   il Consiglio  di Stato  interviene  in luogo   ed  a spese  dell’ente  pubblico  proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Del  pari   ogni   proprietario  di prese  d’acqua  sotterranea  può   allestire  questo   piano.  Contenuto  Art.  35  Il   piano  indica   di    regola  alla  scala  1:1000  le    zone  I,   II,    III    secondo  le direttive  federali.  Procedura  e   ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano,  previa  approvazione  del  Dipartimento,  è    notificato  per  iscritto  ai  proprietari  gravati,  i  quali   entro  il   termine  di    trenta  giorni   possono  presentare  ricorso  al    Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   decide   entro  sei  mesi   i  ricorsi   ed  approva  definitivamente  il piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo;  sono  applicabili  le disposizioni  della   legge  sulla   procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.  19  Diritto  di  espropriazione  Art.  37  1  Il  Consiglio  di Stato,  con  l’approvazione  del  piano,  conferisce   ai    proprietari  delle  prese  di  acqua  sotterranea  il   diritto  di    espropriazione   dei  diritti  reali  necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  la    legge  di espropriazione.  Inserimento  nel  piano  dei  settori  Art.  38  Il   piano  cresciuto  in    giudicato   diventa  parte  integrante  del  piano  dei  settori  di    protezione  delle  acque.  F.  Piano  delle  aree  di  protezione   delle  acque  sotterranee  (art.  31  LIA)  Autorità  competente  Art.  39  Nell’ambito  dei  settori  S    il Dipartimento,  nel  termine  di  cinque  anni  dall’entata  in vigore  del  piano  dei  settori  di    protezione  delle   acque  allestisce   il piano   delle   aree   di    protezione  delle   acque  sotterranee.  Contenuto  Art.  40  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  piano  indica,  di  regola  alla  scala  1:1000,  le  zone  I,    II    e    III  relative    alle  aree  che  presentano  interesse   per  la    futura  utilizzazione  e   la    rialimentazione  artificiale  delle  falde  freatiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  delle  riserve  idriche  di  cui  al  cpv.  1   è   regolato  dal  piano    cantonale  di  approvvigionamento  idrico  (PCAI)  ai    sensi  dell’art.   12  della  legge  sull’approvvigionamento  idrico.  Procedura  e   ricorsi  21  Art.  41  1  Il  piano  è   notificato  per  iscritto  ai    proprietari   gravati,  i  quali   entro  il  termine  di    trenta   giorni  possono  presentare  ricorso   al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   decide   entro  sei  mesi   i  ricorsi   ed  approva  definitivamente  il piano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo;  sono  applicabili  le disposizioni  della   legge  sulla   procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Espropriante   è   il   Cantone.  23  Inserimento  nel  piano  dei  settori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Nota  marginale  modificata  dalla   L 12.3.1997;   in    vigore  dal   9.5.1997  -  BU  1997,   217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -   BU  2013,  482;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  217;  BU   2006,  233.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L   22.6.1994;  in vigore   dal  5.8.1994  -  BU  1994,  289.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dalla   L 12.3.1997;   in    vigore  dal   9.5.1997  -  BU  1997,   217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -   BU  2013,  482;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997,  217;  BU   2006,  233.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  introdotto  dalla  L 12.3.1997;  in vigore  dal  9.5.1997  - BU  1997,  217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42  Il   piano  cresciuto  in    giudicato   diventa  parte  integrante  del  piano  dei  settori  di    protezione  delle  acque.  Rifusione  delle  indennità  Art.  43  I   futuri  proprietari  delle  prese  d’acqua  sotterranea  e    degli    impianti  di  rialimentazione  devono  rifondere  al    Cantone  eventuali  indennità  più  l’interesse  praticato  in    sede  espropriativa.  CAPITOLO  IV  Evacuazione  e depurazione  delle  acque  di  rifiuto  A.  Risanamento  di costruzioni   ed  impianti  esistenti  (art.  18  LIA;   art.  24  OGen.)  Entro  il   perimetro  del  PGC  a)  Obbligo   di  allacciamento  Art.  44  Costruzioni  ed  impianti  esistenti  entro  il   perimetro  del  PGC  devono  essere  allacciati  a  spese  dei  proprietari  alla  rete  delle  canalizzazioni   e   tutte   le    acque  di rifiuto  devono  essere   immesse  nella  stessa.  b)  Sistemi  speciali  Art.  45  Il   dipartimento  prescrive  i  sistemi  speciali  di    evacuazione  e   di    depurazione  delle   acque  di  rifiuto:  a)  che   non  possono  essere  depurate   o   che  per  altri   motivi  gravi  non  è consigliabile  di    depurare  in  una  stazione  centrale;  b)  provenienti  da  costruzioni  e   da  impianti  che  non  possono  ancora  essere   allacciati  alla  rete   delle  canalizzazioni.  Fuori  del  perimetro  del  PGC  a)  Obbligo   di  allacciamento  Art.  46  1  Il  Dipartimento    ordina  l’allacciamento  alla    rete  delle    canalizzazioni  delle  costruzioni  e  degli  impianti  esistenti  fuori  del  perimetro  del  PGC     sempreché     esso  sia  opportuno  e  ragionevolmente  esigibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   territorio  corrispondente  risponde  alle   condizioni  di    cui  all’art.  34  OGen.,  le    canalizzazioni  di  raccordo  sono   eseguite  dal  Comune,  negli   altri  casi   dai  proprietari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  per  l’allacciamento  sono  sempre  a   carico  dei  proprietari.  b)  Ripartizione  delle  spese  Art.  47  1  Se  un  allacciamento   opportuno  non  è ragionevolmente  esigibile   dal  profilo  finanziario  dal  proprietario,  il   Dipartimento  può  ordinarlo,   mettendo  a   carico  del  Comune  parte  delle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  caso  il proprietario  deve  sopportare  le spese  corrispondenti  al    costo  del  necessario   sistema  speciale  di eliminazione   delle   acque  di rifiuto  maggiorato   delle  spese  d’esercizio  capitalizzate  per  un  periodo   di    15  anni.  c)  Sistemi   speciali  Art.  48  Il   Dipartimento   prescrive  i  sistemi  speciali  di    evacuazione  e   di    depurazione  delle   acque  di  rifiuto    provenienti  da  costruzioni  e    da  impianti    esistenti    fuori  del  perimetro  del  PGC    ed  il   cui  allacciamento  alla  rete  delle   canalizzazioni  non  è stato   ordinato  giusta  gli  art.  46   e   47  o   non  è   ancora  possibile.  B.  Costruzioni   ed  impianti  nuovi  Obbligo  dell’allacciamento  Art.  49  Costruzioni  ed  impianti  nuovi    devono  essere  allacciati  a   spese  dei  proprietari  alla  rete  delle  canalizzazioni  e   tutte  le acque  di    rifiuto  devono  essere   immesse  nella   stessa.  Sistemi  speciali  Art.  50  Il   Dipartimento   prescrive  i  sistemi  speciali  di    evacuazione  e   di    depurazione  delle   acque  di  rifiuto:  a)  che   non  possono  essere  depurate   o   che  per  altri   motivi  gravi  non  è consigliabile  di    depurare  in  una  stazione  centrale;  b)  provenienti  da  costruzioni  e   da  impianti  che  non  possono  ancora  essere   allacciati  alla  rete   delle  canalizzazioni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  provenienti  da  costruzioni  e   da  impianti  per  i  quali   esiste  un   bisogno   oggettivamente  fondato  giusta  l’art.  20  LIA.  C.  Impianti   di  evacuazione  e   di  depurazione  (art.  17  LIA;  art.  19/23  e   30/31  OGen.)  Impianti  pubblici  a)  In  generale  Art.  51  1  L’evacuazione  e   la    depurazione   delle   acque  deve  avvenire,   di regola,   mediante  impianti  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  pubblici  gli impianti  comunali  e   consortili.  b)  Obbligo  della  depurazione  Art.  52  Ogni  Comune  deve  provvedere  alla   depurazione  e   all’evacuazione  delle   acque  mediante  uno  o   più  impianti  comunali   o   consortili,   tenuto   conto  del  piano  cantonale  di    risanamento.  c)  Approvazione  Art.  53  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  progetto  dev’essere  sottoposto   per  l’approvazione  al    Dipartimento,   accompagnato  da  un  rapporto  dell’impatto  sull’ambiente  in  applicazione   dell’articolo  9   legge   federale  7 ottobre  1983  sulla  protezione  dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impianto   può  essere  eseguito   solo  dopo  l’approvazione  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  può  imporre   modificazioni  o   completazioni.  d)  Manutenzione  Art.  54  L’ente  pubblico  proprietario   deve  provvedere   alla  manutenzione   dell’impianto.  e)  Finanziamento  Art.  55  Il   Comune  provvede   al finanziamento:  a)  con   i  sussidi  federali  e   cantonali;  b)  con   le tasse   e   l’imposta  comunale;  c)  con   i  contributi  di    costruzione.  Impianti  privati  a)  In  generale  Art.  56  1  Impianti  privati  devono   essere  eseguiti  in tutti  i  casi  previsti  dalla  legislazione  federale  e  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le  spese  di  esecuzione,  di  manutenzione  e    di  esercizio  di  tali  impianti    sono  a  carico  dei  proprietari.  b)  Allacciamento  successivo  Art.  57  Non  appena  l’allacciamento  alla  rete  delle  canalizzazioni  diventa  opportuno  e  ragionevolmente  esigibile,   esso  dev’essere   eseguito  in    luogo  del  sistema  speciale  di eliminazione  delle  acque  di    rifiuto.  c)  Impianti   di trattamento  preliminare  Art.  58  Il  Dipartimento    impone  l’esecuzione  di  impianti  per  il  trattamento  preliminare  in  conformità  dell’art.   18  cpv.  2   LIA.  d)  Impianti  comuni  Art.  59  Il   Dipartimento  può  imporre    la  progettazione  e   l’esecuzione    comuni    di  impianti    privati  sempreché  non  ne  derivino   spese  sproporzionate.  e)  Obbligo   di  tollerare  l’allacciamento  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  proprietari    d’impianti  privati  devono,  nei  limiti  della  capacità  degli  impianti  stessi,  tollerare  l’allacciamento  di altri  proprietari   contro  rifusione  di    una  parte  proporzionata  delle  spese  di  esecuzione  e   di    esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  necessario  l’allacciamento  deve  essere  subordinato  al  trattamento  preliminare  delle  acque  di  rifiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    disaccordo  decide  definitivamente  il   Dipartimento.  f)   Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L   5.11.1985;  in vigore   dal  1.5.1986  -  BU  1986,  61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  casi  degli  art.  44  e   49  il Municipio  fissa  il termine   entro  il   quale   l’allacciamento  deve  essere  eseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   relativo  progetto  deve   essere   preventivamente  approvato  dal  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  tutti  gli  altri  casi  il   termine  entro  il quale  l’allacciamento  o   il sistema  speciale  di    eliminazione   delle  acque  di    rifiuto   deve  essere  eseguito  è   fissato  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   relativo  progetto  deve   essere   preventivamente  approvato  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  il  termine  o  il    modo  di  esecuzione  non  sono  rispettati,  il    Municipio,  rispettivamente  il  Dipartimento,  previa  diffida,   possono  ordinare   la    cessazione  dell’attività  da   cui  derivano  le    acque   di  rifiuto  oppure   eseguire  o modificare  l’impianto,  addebitando   le    spese  al proprietario.  g)  Vigilanza  comunale  Art.  62  1  Il  Municipio   vigila  sull’efficienza   e   la manutenzione  degli  impianti  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Comune  può  assumere  il   servizio  di  manutenzione    per    tutto    il   suo  territorio  addebitando  al  proprietario  le relative  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il proprietario   non  esegue  la    manutenzione,  il Municipio,  previa  diffida,   vi provvede,  addebitando  le  spese  al    proprietario.  Norme  comuni  a)  Requisiti   tecnici  Art.  63  Gli  impianti  devono  rispettare  i  requisiti   tecnici   previsti   dalle  leggi,  ordinanze  e direttive  federali  e   cantonali.  b)  Vigilanza  cantonale  Art.  64  1  Il  Servizio  tecnico    vigila  affinché  la  manutenzione  degli  impianti    pubblici  e   privati    sia  affidata  a   persone   specializzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  organizza  corsi  d’istruzione  per  gli addetti  agli   impianti  pubblici.  CAPITOLO   V  Rifiuti  A.  Risanamento  di  discariche  esistenti  (art.  27  cpv.  3 LIA)  Rimozione  a)  Discariche   pubbliche  Art.  65  1  I  Comuni  devono  rimuovere    indilatamente  le  discariche    pubbliche  di  detriti  solidi  inquinanti  nelle  acque,   nelle  loro  vicinanze   e   nei   settori  S   e   A,  di    protezione   delle  acque,  ripristinando  lo  stato  naturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  altre  zone  le  discariche  devono  essere  rimosse  in  conformità  del  piano    cantonale    di  risanamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  le circostanze  lo    esigono  il Dipartimento  può  ordinare  la    immediata  rimozione  di    discariche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il    resto    le  discariche  esistenti  possono  essere  mantenute  in  funzione    come  discariche  controllate.  b)  Discariche  private  Art.  66  I   Municipi  devono  ordinare  ai  proprietari    di  rimuovere  indilatamente  a    loro  spese  le  discariche  e   i  depositi  privati  importanti    o   pericolosi  per  le  acque  di  detriti  solidi  e  di  sistemare  il  terreno.  c)  Depositi  Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Municipi    devono    ordinare    ai  proprietari    di  sistemare  o  rimuovere  a  loro    spese  entro  congruo  termine  i  depositi  di    materiale  di    demolizione  e   in    genere  di    rottami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  materiali  rimossi  devono  essere   depositati  nelle   discariche  o nei  depositi   autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Resta   riservata  la    legislazione  sull’eliminazione   degli   autoveicoli  inservibili.  B.  Raccolta  ed  eliminazione   dei  rifiuti  (art.  27  cpv.  2   e 4   LIA)  Art. 68  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.   abrogato  dalla  L 24.3.2004;   in    vigore   dal   1.1.2006  -  BU  2005,   341;  precedente  modifica:  BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  69  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  70  ...  27  a)  ...  Art.  71  ...  28  b)  impianti  di  depurazione  individuali  o   centralizzati;  fanghi  Art.  71bis  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  residui  liquidi  o  fangosi  provenienti     dalla  manutenzione  degli  impianti  di  depurazione  individuali,  che  non  sono  ancora  allacciati  o  non  possono    essere  allacciati    alle  canalizzazioni,  devono  essere  eliminati  negli    impianti  di  depurazione    centralizzati    debitamente  attrezzati  del  rispettivo  Comune  o    Consorzio.  In  mancanza  di  tale  impianto,  l’eliminazione    deve  avvenire  secondo  le indicazioni  del  Dipartimento.  A   questo  scopo  i  Comuni   devono  collaborare   tra  di  loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  fanghi  provenienti    da  impianti  di  depurazione    centralizzati    sprovvisti  di  adeguate  istallazioni  di  trattamento  devono   essere  eliminati  secondo  le    disposizioni   del  Dipartimento,   se del  caso,  presso  gli  impianti    centralizzati  provvisti  di  tali  istallazioni  di  trattamento.  A    questo    scopo  i  Comuni    sono  tenuti  a collaborare  tra  di loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  fanghi  che   non  possono  essere   convenientemente  utilizzati  sono  equiparati   ai    detriti  solidi  di cui  all’articolo  69.  Art.  72  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  73-74  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  CAPITOLO  VI  Impianti   per  liquidi  nocivi  A. Risanamento  degli   impianti  esistenti  (art.  49  segg.  OLiq.)  Competenza  Art.  75  Il    Dipartimento    emana  le  direttive  per  l’adattamento  o    la  messa  fuori  servizio  degli  impianti  esistenti,  in    quanto   la    materia  non  sia  disciplinata   in    modo   esclusivo  da  norme  federali,   ed  ordina  i  relativi  provvedimenti.  Termini  Art.  76  Nel  settore  S    di    protezione  delle  acque  il   risanamento  deve  avvenire   entro  il   30  giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1975;  nel  settore  A   entro  il  30  giugno  1977;  nel  settore  B   entro   il  30   giugno  1982;  nel  settore  C entro  il  30  giugno  1987.  B.  Norme  diverse  Revisione  Art.  77  Il   Dipartimento  emana  le direttive  per  la    revisione  degli  impianti  in    quanto  la materia  non  sia  disciplinata  in modo  esclusivo  da  norme   federali,  ed  ordina  i  relativi  provvedimenti.  Autorità  competente  Art.  78  Il   Servizio   tecnico  e   l’Autorità   competente  in materia  di  revisione   degli  impianti  (art.   36  cpv.  2   e   3,    37  cpv.  2, 38,  39  cpv.  2   e   3,    42  e   45  OLiq.).  Catasto  degli  impianti  e   dei  sinistri,  registro  delle  imprese,  elenco  dei  capi-squadra  Art.  79  Il   Servizio   tecnico   allestisce  e   tiene   aggiornati  il   catasto  degli  impianti  (art.   31   OLiq.),  dei  sinistri  (art.  34  OLiq.),  il   registro  delle  imprese    (art.  44  OLiq.)  e   l’elenco  dei  capi-squadra  (art.  47  OLiq.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  abrogato  dalla  L 24.3.2004;  in    vigore  dal  1.1.2006   -  BU  2005,  341;   precedenti  modifiche:   BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61;  BU   1988,  287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  abrogato  dalla  L 24.3.2004;  in    vigore  dal  1.1.2006   -  BU  2005,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.   abrogato  dalla  L 24.3.2004;   in    vigore   dal   1.1.2006  -  BU  2005,   341;  precedente  modifica:  BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  introdotto  dalla   in    vigore  dal  1.5.1986  -  BU  1986,   61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.   abrogato  dalla  L 24.3.2004;   in    vigore   dal   1.1.2006  -  BU  2005,   341;  precedente  modifica:  BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  abrogato  dalla  L 24.3.2004;  in    vigore  dal  1.1.2006   -  BU  2005,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CAPITOLO   VII  Permessi  Obbligo  del   permesso  Art.  80  1  Per   la costruzione,  la    ricostruzione,  il   riattamento  e   l’ampliamento  di    edifici   e impianti  di  ogni  genere    e    per  ogni  intervento  che  possa  avere  effetto  sulle  acque  deve    essere    chiesto  preventivamente  il   permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    permesso    è  anche  necessario  per    i  lavori  interni  in  edifici  esistenti,  che    non  determinano  un  cambiamento  della  destinazione,  per   lavori  di    trasformazione  non  sostanziali  e   per  lavori  di    ordinaria  manutenzione  che  non  modificano  l’aspetto    esterno  né  la  destinazione    dei  fondi,  se  rilevanti    dal  profilo  dell’inquinamento  delle  acque  (installazioni  d’impianti   sanitari,  ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   permesso  è   segnatamente  necessario  per:  a)  ...;  32  b)  ogni   immissione  di acque  e   di    liquidi  in genere  nonché  di    materiali  solidi  in    corsi  d’acqua;  c)  ogni   immissione  di liquidi  nel  suolo;  d)  il deposito  anche   temporaneo  di    liquidi  e   di    materiali  solidi  solubili,  nocivi  alle  acque;  e)  lavori  con  liquidi  e   materiali  solidi  nocivi   alle  acque  a   contatto  con   il suolo;  f)  correzioni  di    corsi  di acqua;  g)  baracche  di cantiere.  Autorità  competente  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il  progetto  è  sottoposto  all’obbligo  di  ottenere  l’autorizzazione  cantonale  di  costruzione,  il   permesso  è    concesso  dal  Dipartimento  competente  giusta  la  legge  edilizia,  con  l’approvazione  del  Servizio  tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Negli  altri  casi   il   permesso  è   concesso   dal  Servizio   tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Servizio   tecnico  è l’Autorità  competente  giusta  l’art.   20  cpv.  2   OLiq.  Costruzioni  rustiche  Art.  82  1  La  riattazione  e   la    trasformazione  di    costruzioni   rustiche  per  la    loro   conservazione  giusta  l’art.  27  cpv.  1   OGen.  sono   permesse  se  sia  possibile   l’allacciamento  alla  rete  delle  canalizzazioni  oppure  se  il   proprietario,  a  sue  spese,  esegua  un  impianto    di  depurazione    in  conformità  delle  direttive  del  Servizio  tecnico  (art.  48).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Resta   riservato  l’art.  57.  Obblighi  del   Municipio  Art.  83  1  Il  Municipio  nel  suo  preavviso    giusta  l’art.  45    cpv.  1  della    legge    edilizia    deve  segnatamente  attestare  se l’allacciamento  alla   rete  delle  canalizzazioni  è garantito   subito  o entro  tre  anni  o   entro  il   momento   della  messa  in esercizio  dell’impianto   di depurazione  nonché  segnalare  la  presenza  di captazioni  e   di    sorgenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allacciamento  si    ritiene  garantito  entro  tre  anni  rispettivamente  entro  il   momento  della   messa  in  esercizio  dell’impianto  di  depurazione  se  l’esecuzione  della  canalizzazione    entro  questi  termini    è  prevista  dal  piano  di    attuazione  del  PGC,  provvisorio   o   definitivo,  approvato  dal  Dipartimento.  Modificazione  del  progetto  Art.  84  Ogni  variante  di  progetto  rilevante  dal  profilo  della  protezione  delle  acque  deve  essere  preventivamente  approvata.  Permesso  preliminare  Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   costruzioni  e impianti   particolarmente   importanti  o   complessi  può  essere  chiesto  un  permesso  preliminare,  eventualmente  nell’ambito   di    una  licenza  di costruzione  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    permesso  preliminare    è  vincolante    soltanto  nei  limiti  degli  elementi  portati  a  conoscenza  del  Servizio  tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Vale   per  il   resto  l’art.  51  della   legge  edilizia.  Controllo  Art.  86  1  Il  Comune  deve   controllare  durante  e   dopo  l’esecuzione  del  progetto  l’osservanza  delle  norme  legali  e   delle  condizioni  del  permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi   complessi  il   Comune  può  chiedere  l’assistenza  del  Servizio   tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   titolare   del   permesso  deve  notificare  tempestivamente  all’Autorità   comunale   competente  l’inizio  dei  lavori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Lett.  abrogata  dalla  L 24.3.2004;  in    vigore  dal  1.1.2006  -  BU  2005,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaudo  Art.  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’abitabilità   di    edifici  e la    messa  in esercizio  di impianti   è   subordinata   al    collaudo  delle  installazioni  contro   l’inquinamento   delle  acque   ad  opera   dell’Autorità  comunale   competente,  la quale  può  chiedere  l’assistenza  del  Servizio   tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    collaudo  d’impianti    per  il   deposito  di  liquidi  nocivi    nei  settori  di  protezione  delle  acque  S  e   A  nonché  di  quelli  di  capienza  utile  superiore  a    litri  50.000  deve  essere  compiuto  dall’Autorità  comunale  competente   in unione  con  il   Servizio   tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’atto  del  collaudo,  di    cui  deve  essere  tenuto   un   verbale,  il   titolare  del  permesso   deve  presentare  i  piani  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   spese  di    collaudo  e   di controllo  sono  a   carico  del  titolare  del  permesso.  Opere  pubbliche  Art.  88  1  Le  opere  pubbliche  sono   sottoposte   alla   preventiva   approvazione  del  Servizio   tecnico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   riservata  la    decisione  definitiva  del  Consiglio  di    Stato.  CAPITOLO   VIII  Detersivi  (art.  6 e   8   ODet.)  Autorità  competente  Art.  89  1  La  vigilanza   sul  commercio  dei  detersivi  è esercitata  dal  Servizio  tecnico,   che   si    avvale  degli  ispettori  e   dei  periti  delle  derrate  alimentari,  i  quali  sono  autorizzati  a   procedere  a controlli  e   a  prelevare  campioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sequestro  di    prodotti  non   conformi  all’ODet.  è   ordinato  dal   Dipartimento.  Spese  Art.  90  Il   Dipartimento  addossa  le    spese  per  i  controlli  e   le    campionature  relative  a   prodotti  non  conformi  alla   ODet.  al fabbricante,   se domiciliato  in    Svizzera,  o   all’importatore.  CAPITOLO  IX  Natanti  e   veicoli  a   motore  Natanti  Art.  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  può  disciplinare  o   vietare  la navigazione  di    natanti  a motore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rifornimento  con  carburanti,  la    riparazione  e la pulizia   di natanti  a   motore  sono  permessi   soltanto  nei  luoghi   attrezzati   secondo  le    direttive  del  Servizio  tecnico  ed   autorizzati   da   quest’ultimo.  Lavaggio  di  veicoli  Art.  92  Il   lavaggio  professionale  di    veicoli   a   motore  di    ogni  tipo  è vietato   nei  luoghi  ove   non  sono  garantite  l’evacuazione  e   la depurazione  delle  acque   di    rifiuto.  Divieto  di  transito  Art.  93  Il   Consiglio    di  Stato  può  vietare  il  transito  di  autocisterne  ed    in  genere  di  veicoli    che  trasportano  liquidi  nocivi   alle  acque  nel  settore  S   di    protezione  delle   acque  sulle   strade  non   conformi  alle  direttive  federali.  CAPITOLO   X  Regolamento  delle  canalizzazioni  contributi  e   tasse  Regolamento  Art.  94  1  Il  Comune  deve   adottare   un  regolamento  delle  canalizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  deve  segnatamente  prevedere:  a)  le prescrizioni  tecniche  concernenti   l’esecuzione   degli  allacciamenti;  b)  le prescrizioni  concernenti  la manutenzione  e   la    pulizia  degli  impianti   privati;  c)  l’obbligo  del  proprietario  di    allacciare  la sua  proprietà  alla  rete  delle  canalizzazioni,  riservate  le  eccezioni  consentite  dalla    legge,    e  la  facoltà  del    Comune  di  eseguire,  previa  diffida,  l’allacciamento  a spese  dell’obbligato;  d)  i  contributi   e le tasse  dovute  per  la  esecuzione   degli  impianti  di  evacuazione  e depurazione,  l’allacciamento  e l’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  dev’essere  approvato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Consiglio  di  Stato  fissa,  per  decreto    esecutivo,  il  contenuto  del  regolamento,    i  criteri  ed    i  limiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Intervento  coattivo  Art.  95  Il   Consiglio   di Stato  può   obbligare  il   Comune  ad  adottare  il regolamento,   assegnandogli  un  congruo  termine.  Se  questo  termine    non  fosse  rispettato  il  Consiglio    di  Stato  interviene  in  luogo  e    a  spese  del  Comune.  Contributi  di  costruzione  a)  Obbligo   di  prelevare  i  contributi;   misura  Art.  96  1  Il  Comune  deve    imporre    contributi  di  costruzione  per  l’esecuzione  degli  impianti  comunali  e   per  la    partecipazione  a   quella   degli   impianti  consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   misura   complessiva  dei  contributi  non   può  essere  inferiore  al    60%,  né  essere  superiore  all’80%  del  costo  effettivo  per  il   Comune;  essa  è   decisa   dal  Consiglio  o   dall’Assemblea  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Creditore  del  contributo  è il   Comune  anche   quando  l’opera  è consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il   Consorzio  provvede  direttamente  al  finanziamento  parziale  o    totale  delle  opere  il   costo  complessivo  è   ripartito  fra  i  Comuni  membri   applicando   il   criterio  di    ripartizione   delle  spese   previsto  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di    Stato   può,  in    casi  eccezionali  e   quando  il   costo  dell’opera  sia  coperto,  esonerare  il  Comune  dall’obbligo   di imporre  contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Non   è   applicabile  la    legge   sui  contributi  di    miglioria  dell’8   marzo  1971.  b)  Soggetti  all’imposizione  Art.  97  Sono  soggetti   all’imposizione:  a)  il proprietario  di fondi  serviti  o   che  possono  essere  serviti  dall’opera;  b)  il titolare   di    diritti  reali  limitati   che  ritrae   dall’opera   un   incremento  di    valore  del  suo  diritto.  c)  Delimitazione  del  comprensorio  Art.  98  Il   Municipio  delimita  il comprensorio   di    imposizione  dei  contributi.  d)  Calcolo  dei  contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    provvisorio  33  Art.  99  1  Il  contributo  provvisorio  è    calcolato  dal  Municipio  sulla  base  del  costo  preventivo  dell’opera  e   in    proporzione   al    valore  ufficiale  di    stima  dei  fondi   o dei  diritti   reali  limitati,  ritenuto  che  non  può  superare  il   3%  del  valore  di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  può  prelevare  più  contributi   provvisori,  ritenuto  che  la somma   dei  singoli  contributi   non  può  superare  il  3%   del  valore  di    stima  in    vigore   al    momento  dell’ultima   pubblicazione  del  prospetto.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2a  Nel  caso    di  nuova  edificazione  di  un  fondo,  di  trasformazione  o  di  riattazione  di  un  edificio,  il  Comune  deve  adeguare  il  contributo  provvisorio    all’incremento  del  valore    di  stima  determinato  dall’intervento  edile.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    valutazione  dei  diritti  reali  limitati,  se  non  esistesse  un    valore  ufficiale  di  stima,    è    operata  dall’Ufficio  di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    contributo    deve    essere  aumentato  o    diminuito  quando  vi  sia  una  manifesta  divergenza  dal  normale  rapporto   tra  il   valore  ufficiale   di    stima  e   gli  equivalenti  di    abitanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    definitivo  Art.  99a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo  è definitivamente  calcolato  dal  Municipio  sulla  base   del  costo  consuntivo  dell’opera  e   in    proporzione   al    valore  ufficiale  di    stima  dei  fondi   o dei  diritti   reali  limitati,  ritenuto  che  non  può  superare  il   3%  del  valore  di    stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  del   calcolo  del  contributo  definitivo,  deve  essere  eseguita  la    revisione   generale  dei  valori  di  stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo    deve    essere  aumentato  o    diminuito  quando  vi  sia  una  manifesta  divergenza  dal  normale  rapporto   tra  il   valore  ufficiale   di    stima  e   gli  equivalenti  di    abitanti.  e)  Contributo  supplementare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Nota  marginale  modificata  dalla   L 18.5.1994;   in    vigore  dal   1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dalla  L   18.5.1994;  in    vigore  dal  1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.   reintrodotto  dalla  L 26.6.2001;  in    vigore   dal  24.8.2001  - BU  2001,  270;  precedente  abrogazione:  BU  1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  introdotto  dalla  L 26.6.2001;  in vigore  dal  24.8.2001  - BU  2001,  270.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  introdotto  dalla   in    vigore  dal  1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  di  nuova  edificazione  di  un  fondo,  di  trasformazione  o  di  riattazione    di  un  edificio  entro    quindici  anni  dal    compimento  dell’opera  è    dovuto    un  contributo    supplementare,  calcolato  sull’aumento  del  valore  di    stima  determinato  dall’intervento  edile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  contributo  supplementare   non   vale,  né  il  limite  della  misura   complessiva  per  la singola  opera,  né  quello  generale  dell’80%  ritenuto  che  non  può  essere   superato  il   limite  del  costo  effettivo  per  il  Comune.  f)   Prospetto   di  contributi  Art.  101  Il   Municipio  provvede  all’allestimento  del  prospetto  dei  contributi  che  deve  indicare:  a)  l’elenco  dei  contribuenti;  b)  gli importi  dei  singoli  contributi.  g)  Pubblicazione   del  prospetto  Art.  102  1  Il  prospetto   dei   contributi  è   pubblicato  per  trenta  giorni  presso   la    Cancelleria  comunale,  previo  avviso  nel  Foglio  Ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contemporaneamente  un  estratto  del  prospetto  è    notificato  al  contribuente  per  la  parte  che  lo  interessa,  con   l’indicazione  dei  mezzi   e dei  termini   di    reclamo.  h)  Reclamo  Art.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  termine  di    pubblicazione  del  prospetto  ogni  contribuente  può  interporre  reclamo   al  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   reclamo   può  essere   diretto:  a)  contro  il   principio  dell’assoggettamento;  b)  contro  l’ammontare  del  contributo;  c)  contro  l’elenco  dei  contribuenti  o   il contributo  loro  imposto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    reclamo    non  sospende  la  procedura  di  imposizione.    Qualora  un  reclamo  possa  pregiudicare  legittimi  interessi    di  terzi,  quest’ultimi    devono  essere  chiamati  in  lite.  La  decisione  sul    reclamo  dev’essere  motivata  e   notificata   al reclamante  e   a ogni   altro  interessato.  i)   Ricorsi  Art.  104  1  Contro  la    decisione  su  reclamo  è   dato  ricorso  al    Tribunale  di    espropriazione  entro  trenta  giorni;  il   Tribunale   esamina  liberamente   il   fatto  e   il   diritto.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a  Contro  la  decisione  del  Tribunale  di  espropriazione    è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro  il   termine  di    trenta  giorni.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  è   disciplinata  per  il   resto  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa  del   24   settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013.  40  l)   Procedura  per   il   calcolo  provvisorio  e   definitivo  Art.  105  Le  norme    di  cui  agli  art.  101,  102,  103,    104  sono  applicabili,  sia  nella  procedura  di  imposizione  fondata  sul   conto  preventivo,  sia  in    quella  successiva  basata   sul  consuntivo   dell’opera.  Pagamento  Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contributo   è   dovuto  in    dieci   rate  annuali   esigibili  dalla  data  di    inizio  dei  Esso  è  definitivamente  calcolato  sul  consuntivo   dell’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sull’ammontare  del   contributo  è   pure  dovuto  l’interesse   composto  sulla   base  di    un  saggio   del  5%  annuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso   di    pagamento  anticipato  parziale  o   totale  l’interesse  corrispondente   non   viene   conteggiato.  Natura  e   garanzia  del  contributo  Art.  107  1  Il  contributo  è   personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A    garanzia  del  pagamento  spetta  al  Comune    una  ipoteca  legale  a    carico    del  fondo    per  cui  il  contributo  è   stato   imposto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ipoteca  legale   è   di  rango   prevalente   ad  ogni  altro  pegno  immobiliare;  essa   richiede  per  la  sua  validità  l’iscrizione  nel  Registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    diritto  di  chiedere  l’iscrizione  decade    entro  un  anno    dal  giudizio  definitivo    sull’importo    del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’iscrizione    dell’ipoteca  legale  può  essere  chiesta  in  via  provvisoria  dall’inizio    della    procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dalla  L   29.11.1999;  in    vigore  dal  1.1.2001  -  BU  2000,   282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  introdotto  dalla  L 24.3.2010;  in vigore  dal  18.5.2010  - BU  2010,  185.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prescrizione  Art.  108  1  Le  singole   rate  di    contributo  si    prescrivono   con  il   decorso  di    dieci   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   prescrizione  sono  per  il resto  applicabili  per  analogia  le    norme  del  Codice  delle  obbligazioni.  Tassa  di  allacciamento  Art.  109  Il    proprietario  di  fondi  e    il  titolare  di  diritti    reali  limitati    devono  pagare  una    tassa  di  allacciamento  alla  rete  delle  canalizzazioni.  Tassa  d’uso  Art.  110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  proprietario  di    fondi  e   il   titolare  di    diritti   reali  limitati  devono  pagare  una   tassa  annua  d’uso  degli  impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tassa  deve  essere   proporzionata   all’intensità   dell’uso  degli  impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   tassa   è prelevata   dal  Comune  anche  quando  l’impianto  è   consortile   e deve  di regola,  garantire  la  copertura   integrale  dei  costi  d’esercizio,  compresi  adeguati  accantonamenti  per  la manutenzione  straordinaria.  Decreto  esecutivo  Art.  111  Il   Consiglio  di    Stato  fissa,  per  decreto  esecutivo,   il   contenuto  del  regolamento,   i  criteri,   le  condizioni  e   i  limiti  delle  imposizioni.  CAPITOLO  XI  Sussidi  Art.  112  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Destinatari  Art.  113  42  Il  sussidio   è   accordato   ai Comuni   o,    nel  caso  di    consorziamento,   ai    Consorzi.  Base  di  calcolo  Art.  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  è calcolato  in    base  al    preventivo  di spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    sussidio    è   adeguato  agli  eventuali  sorpassi  riconosciuti  del  costo  preventivato;  per  gli  impianti  sussidiati  dalla  Confederazione   è   determinante  il   giudizio  dell’Autorità  federale.  Procedura  Art.  115  La  forma  della   domanda  di sussidio   e la documentazione  da  presentare   sono  stabilite  per  decreto  esecutivo.  Impianti  di  evacuazione  e di  depurazione  a)  Sussidio  cantonale  43  Art.  116  44  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  cantonale  per  gli  impianti    pubblici    di  evacuazione  e  di  depurazione  è  calcolato  in  base  alla  capacità  finanziaria  dei  Comuni,    risultante  dagli    indici  fiscali-finanziari  dei  Comuni  ticinesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  opere   sussidiate  dalla  Confederazione  il sussidio   è il   seguente:  a)  per  Comuni  finanziariamente  forti:  -  15%  (gruppo  I,   zona   superiore)  -  25%  (gruppo  I,   zona   inferiore)  b)  per  Comuni  finanziariamente  medi:  -  35%  (gruppo  II,    zona   superiore  e   inferiore)  c)  per  Comuni  finanziariamente  deboli:  -  45%  per  un  massimo   complessivo  dell’80%  (gruppo  III)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  opere   non  sussidiate   dalla  Confederazione  il   sussidio  è il   seguente:  a)  per  Comuni  finanziariamente  forti:  -  10%  (gruppo  I,   zona   superiore)  -  20%  (gruppo  I,   zona   inferiore)  b)  per  Comuni  finanziariamente  medi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  abrogato  dal  DL  4.11.2013;  in    vigore   dal  1.2.2014  - BU  2014,  15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dalla  L 24.3.2004;   in    vigore   dal  1.1.2006  -  BU  2005,  341;  precedenti  modifiche:  BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61;  BU   1988,  287;  BU  1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Nota  marginale  modificata  dalla   L 18.5.1994;   in    vigore  dal   1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla  L   18.5.1994;  in vigore   dal  1.7.1994  -  BU  1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Norma  transitoria  del  cpv.   2: v.    BU  1994,  213  e   283,  testo  completo,  nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  30%  (gruppo  II,    zona   superiore)  -  40%  (gruppo  II,    zona   inferiore)  c)  per  Comuni  finanziariamente  deboli:  -  dal  50%   all’80%  (gruppo  III)  b)  Sussidio  federale  46  Art.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sussidio  federale,  versato  al  Cantone  quale  unico  beneficiario  (art.  61  LPAc),   viene  riversato  in uguale  misura   all’Ente  esecutore  delle   opere.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  48  Sussidio  supplementare  Art.  118  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   le  opere   di  cui  agli  art.  116  e   117   il   Cantone  accorda  un  sussidio  supplementare  corrispondente  alla  parte  non   coperta   dai   contributi   di  costruzione  a dipendenza   dell’applicazione  del  contributo  di    massimo   esigibile  del  3%   giusta  l’art.  99.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    sussidio  supplementare  è   accordato  limitatamente  al  raggiungimento  della  quota  del  60%  del  costo  effettivo  a carico   del  Comune  ai    sensi  dell’art.  96   cpv.  2.  50  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio  supplementare   è calcolato  e   versato  decorso   il termine  di    15  anni  previsto   dall’art.  100.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sussidio  supplementare  è   versato  al    Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  55  Modo  di  calcolo  Art.  119  Il   sussidio   è   calcolato   e   conteggiato  separatamente   per  ogni  Comune.  Lavori  di  progettazione  Art.  120  L’allestimento  del  PGC  e   le  altre  spese    di  progettazione    sono  sussidiati  in  conformità  degli  art.  116  e   117.  a)  ...  Art.  121  ...  56  Art.  121bis  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  b)  ...  Art.  121a  ...  58  Art.  121b  ...  59  Art.  122  ...  60  Spese  di esercizio  Art.  123  61  Le  spese  di    esercizio   degli  impianti   di evacuazione  e   di    depurazione  non  sono   sussidiate.  Restituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Nota  marginale  modificata  dalla   L 18.5.1994;   in    vigore  dal   1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dalla  L   18.5.1994;  in    vigore  dal  1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  abrogato   dalla  L   18.5.1994;   in vigore  dal  1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Norma  transitoria:   v.    BU   1994,  213,  testo  completo,  nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Cpv.  modificato  dalla  L   18.5.1994;  in    vigore  dal  1.7.1994  -  BU  1994,   210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Norma  transitoria:   v.    BU   1994,  213,  testo  completo,  nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Cpv.  introdotto  dalla  L 18.5.1994;  in vigore  dal  1.7.1994  - BU  1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Norma  transitoria:   v.    BU   1994,  213,  testo  completo,  nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  introdotto  dalla  L 18.5.1994;  in vigore  dal  1.7.1994  - BU  1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Norma  transitoria:   v.    BU   1994,  213,  testo  completo,  nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  abrogato  dalla  L 24.3.2004;  in    vigore  dal  1.1.2006   -  BU  2005,  341;   precedenti  modifiche:   BU  1986,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61;  BU   1994,  210  e 213.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  abrogato  dalla  L  18.5.1994;  in  vigore  dal  1.7.1994  -  BU  199  4,  210;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            197  7, 107; BU 198  6, 61, BU 198  8, 287.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  abrogato   dalla  L   24.3.2004;  in vigore   dal  1.1.2006  -  BU  2005,  341;   introdotto  dalla  L 18.5.1994  -  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  abrogato   dalla  L   24.3.2004;  in vigore   dal  1.1.2006  -  BU  2005,  341;   introdotto  dalla  L 18.5.1994  -  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,  210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  abrogato  dalla  L 17.12.1998;  in vigore  dal  1.1.1999  -  BU  1999,   45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  modificato  dalla  L   24.3.2004;  in vigore  dal  1.1.2006  -  BU  2005,  341;  precedente  modifica:  BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  123bis  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sussidi,  aumentati    dagli  interessi    legali,  devono  essere  restituiti  se  ottenuti  indebitamente  o se  un  impianto  o   un’attrezzatura  sono  stati  sottratti  al    loro  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   garanzia  della  restituzione  dei  sussidi  spetta  al    Cantone   un’ipoteca  legale  a carico  del  fondo  su  cui  sorge  l’impianto  o   l’attrezzatura;  essa  richiede  per  la sua  validità  l’iscrizione   a   registro  fondiario.  CAPITOLO   XII  Procedura  Autorità  di ricorso  Art.  124  Riservate   le    norme  della  presente  legge   e di leggi  speciali:  a)  contro  le  decisioni  comunali  è    dato  ricorso    in  conformità  delle  norme  della    legge    organica  comunale;  b)  contro  le    decisioni  dei  Consorzi  di    Comuni   è   dato   ricorso  in    conformità  delle  norme  della   legge  sul  consorziamento  dei  Comuni;  c)  contro  le    decisioni  del   Dipartimento  è dato  ricorso  al Consiglio  di Stato;  d)  contro  le  decisioni  del  Dipartimento  prese  in  applicazione  dell’art.  81   cpv.   1   è dato  ricorso  in  conformità  delle  norme  della  legge  edilizia;  e)  contro  le    decisioni  del   Servizio   tecnico  è   dato  ricorso  al    Dipartimento.  f)  contro  le    decisioni  del  Consiglio  di    Stato  è   dato  ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.  63  Responsabilità  civile  Art.  125  L’azione   di    risarcimento   dei   danni  giusta  l’art.   36  LIA  è   di    competenza   del  giudice   civile.  CAPITOLO   XIII  Disposizioni  coattive  e   penali  (art.  7 e   37  segg.  LIA)  Provvedimenti  coattivi   a) Contro  privati  Art.  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  Autorità  competente  ad  ordinare    provvedimenti  può,  non  appena    la  relativa  decisione  sia  divenuta  definitiva,  imporne   coattivamente   l’esecuzione   entro  un   congruo  termine,  con  la  comminatoria  delle   sanzioni  penali  dell’art.  292   CP  e dell’adempimento  sostitutivo   ad   opera  di    un  terzo  a spese   dell’obbligato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’adempimento    sostitutivo  implica  prevedibilmente  spese  rilevanti,  l’Autorità  competente  può  imporre  all’obbligato  la prestazione  preventiva  di un’adeguata  garanzia.  b)  Contro  enti  di  diritto   pubblico  Art.  127  Il  Consiglio  di  Stato  può  imporre  coattivamente  agli  enti  pubblici  l’esecuzione  di  provvedimenti  ordinati   e, ove  occorra,  farli  eseguire  a spese  dell’obbligato.  c)  Esecuzione  diretta  Art.  128  1  Per    rimuovere  un  esistente  o    un  incombente  inquinamento    delle  acque    il   Servizio  tecnico  può   far  eseguire  direttamente  i  necessari  provvedimenti  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ricorso  contro   la    relativa  decisione  non  ha  effetto  sospensivo.  Reati  Art.  129  1  I  reati   di    cui  agli  art.  37,  38,  39  e   40  LIA   sono  perseguiti  dall’Autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  64  Infrazioni  Art.  130  1  Le  infrazioni  alla  presente  legge  sono  punite  con  la multa  fino  a   fr.  20.000.--  inflitta   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  per   analogia  gli  art.  40  cpv.  2 e   42  LIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  del  20  aprile  2010  di procedura  per  le    contravvenzioni.  65  Comunicazione  delle   decisioni   penali  Art.  131  Tutte  le    decisioni  penali  definitive  concernenti   la    legislazione  federale  e   cantonale  contro  l’inquinamento  delle  acque  devono   essere  comunicate  al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.  introdotto  dalla   in    vigore  dal  1.5.1986  -  BU  1986,   61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Lett.  introdotta   dalla  L   12.3.1997;   in vigore  dal  9.5.1997  -  BU  1997,   217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Cpv.  abrogato   dalla  L   20.4.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato    dalla  L  20.4.2010;  in  vigore    dal  1.1.2011    -  BU  2010,    261;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  390.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CAPITOLO   XIV  Norme  finali   e   transitorie  Modificazioni  di  leggi  esistenti  Art.  132  Sono  abrogate  o   modificate  le leggi  seguenti:  A.  Legge    di  applicazione  della    legge  federale  16  marzo  1955  sulla  protezione    delle  acque  dall’inquinamento  del  21  aprile  1965.  La   legge  è   abrogata.  B.  Legge   sulla  costruzione,   sulla  manutenzione  e   sull’uso  delle  strade  cantonali  del  17   gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1951.  Sono  abrogati  gli  art.  41,  42  e   43.  Gli  art.   38,   39   e 40  sono  abrogati  e   sostituiti  dai  seguenti:  Art.  38;  39;  40;  66  C.  Legge   sanitaria  del  18  novembre  1954.  Sono  abrogati  gli  art.  11   lett.  g,    h,    i,   115,   117,  119,  120,  121.  D.  Decreto  legislativo   concernente  l’azione  di    risanamento  del  suolo  e   dell’abitato  del  5 dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1955.  È  abrogato  l’art.    2    lett.    c)  limitatamente    alle  fognature;  la  norma  ha    pertanto  la  seguente  formulazione:  c)  le  sistemazioni,  gli  ampliamenti  o    i   rifacimenti  (prese,    serbatoi,  condotte)  di  acquedotti  comunali  o   consortili;  E.  Legge   sui  campeggi  del  15  gennaio  1963.  L’art.  15  è   abrogato   e   sostituito  dal  seguente:  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  F.  Decreto  legislativo  regolante  gli  scavi  nell’alveo  di    laghi,  fiumi  e   torrenti  del  17   settembre   1928.  È   aggiunto  l’art.  7 bis  del  seguente  tenore:  Art.  7bis  68  G.  È   abrogata  ogni  norma  contraria  o   incompatibile  con  la    presente  legge.  Norme  transitorie  Art.  133  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  esercenti  delle  esistenti  attrezzature  per  l’immissione  diretta  nelle  acque  o  la  dispersione  nel  sottosuolo  di residui  liquidi  non  ancora   o   insufficientemente  trattati,   devono   notificare  indilatamente  al  Servizio    tecnico,  per  il   tramite  del    Municipio,  la  natura  e  la  quantità  dei  residui  eliminati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proprietari  o   esercenti   degli  esistenti  impianti  per  liquidi  nocivi  devono   notificarli  indilatamente   al  Servizio  tecnico,   per  il   tramite  del  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  esistenti  PGC,  regolamenti  comunali  sul  servizio  di    raccolta   e di    eliminazione  dei  detriti  solidi  e  regolamenti  comunali  delle  canalizzazioni  devono  essere  posti  in  consonanza  con  la  nuova  legislazione  federale    e   cantonale  contro    l’inquinamento  delle  acque  entro  due  anni  dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Fino  a   questo  termine  essi  conservano  efficacia  provvisoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Comune  può  imporre   retroattivamente  contributi  per  opere  o   parte  di    opere  eseguite   dopo  il   31  dicembre  1968  sulla  base   di  un  PGC  approvato  dall’Autorità  cantonale,  sempreché   non  abbia   già  provveduto  a   tale  imposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   norme  sui  sussidi  di    cui  agli  art.  116,  117,  119,  120  e 121  prima   della  modifica   del  5   novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985  sono  applicabili  agli  impianti  messi  in    esercizio   ed  agli  studi   effettuati  dopo   il  31  dicembre  1968  inteso  che  i  sussidi  pagati  o   garantiti    in  applicazione    della  legge    del  21  aprile  1965  non  devono  essere  rimborsati   e   non  possono  essere  ridotti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   sussidiamento  presuppone  l’approvazione  ed  il   collaudo  degli   impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  I  sussidi  cantonali  per  opere  di  cui  all’articolo  121  già  accordati  prima  del  5   novembre  1985  non  possono  essere  diminuiti.  Entrata  in  vigore  Art.  134  Trascorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di    referendum  e   ottenuta  l’approvazione  del  Consiglio  federale  70  ,  la  presente  legge    è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle    leggi    e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Le  modifiche  qui  appresse  sono   inserite   nella  L   menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Le  modifiche  qui  appresse  sono   inserite   nella  L   menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Le  modifiche  qui  appresse  sono   inserite   nella  L   menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  modificato  dalla  L   5.11.1985;  in vigore   dal  1.5.1986  -  BU  1986,  61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Approvazione  del   Consiglio   federale:  17   settembre   1975.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   Consiglio  di    Stato  fissa  la    data  dell’entrata   in    vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  N.B.  NORMA  TRANSITORIA  BU  1994  ,  213   e   283  (18  maggio  1994)  Le  norme    sui    sussidi  di  cui  agli  art.  116  cpv.  2   e   121  sono    applicabili    con    effetto  retroattivo    al  1°  novembre  1992,  alle  opere   per  le  quali   il sussidio   federale  è   accordato   secondo  la LPAc,  ritenuto  tuttavia  che   per  le opere   iniziate  prima  del  1°  novembre  1992  e   per   le quali,   a   tale  data,  era  già  stato  stanziato  un  sussidio   cantonale,  quest’ultimo  non  può  essere  ridotto.  Le  norme  sui  sussidi  di    cui   agli  art.  118  e   121b  sono  applicate  a   tutte   le    nuove  decisioni.  Pubblicata  nel   BU  1975  ,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Entrata  in    vigore:  1.    ottobre  1975  -  BU  1975,  211.