Legge sull’assistenza sociopsichiatrica
                            Legge  sull’assistenza sociopsichiatrica  (LASP)  (del 2 febbraio 1999)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La presente legge ha lo scopo:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  disposizioni  concernenti  la  tutela  della  libertà  individuale,  i  diritti  dell’utente  e  l’assistenza  all’utente  si  applicano  anche  agli  enti  e  alle  persone  di  diritto  privato  che  adempiono  compiti  o  perseguono finalità attinenti al campo di applicazione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            Sono bisognose di assistenza le persone:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
Art. 3
                            1  Lo Stato favorisce la collaborazione con le persone fisiche e giuridiche di diritto privato  che operano nel campo dell’assistenza psichiatrica e sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può riconoscere ad esse la qualifica di UTR. La relativa convenzione indica in  modo particolare le funzioni pubbliche e il grado di autonomia attribuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo  Stato  può  concedere  sussidi  ad  una  UTR  in  funzione  dell’interesse  generale  rappresentato  dalla sua attività nel quadro della pianificazione (art. 13).  In tal caso il Consiglio di Stato disciplina le condizioni e i limiti del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti degli utenti
a) Libertà personale
Art. 4
                            1  Ogni limitazione della libertà personale è ammessa solo se necessaria per una terapia  efficace, adeguata e indispensabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  limitazione  della  libertà  personale,  causata  dal  collocamento  o  dalla  degenza  in  una  UTR,  o  dall’applicazione   contro   la   volontà   dell’utente   o   senza   il   suo   consenso   di   una   terapia   e  segnatamente  se  particolarmente  intensa  o  rischiosa  è  subordinata  al  fondamento  medico  e  giuridico precisato nella presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservati l’art. 23 e il diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Assistenza adeguata
Art. 5
                            L’utente ha diritto a un’assistenza adeguata e in modo particolare:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricerca epidemiologica e di qualità delle cure
Art. 6
                            1  E’  promossa  la  ricerca  epidemiologica  e  sulla  qualità  delle  cure  legate  alla  tutela  dei  diritti dei pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è coordinata con gli altri settori della salute pubblica e dell’assistenza sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   UTR   riconosciute   sono   tenute   a   trasmettere   al   Servizio   documentazione   e   ricerca  Organizzazione  sociopsichiatrica  cantonale  secondo  le  modalità  da  stabilire,  tutti  i  dati  necessari  alla ricerca e all’elaborazione della pianificazione sociopsichiatrica.  In  particolare  esse  sono  tenute  a  mettere  a  disposizione  del  Centro  di  documentazione  e  ricerca  OSC tutti i dati catamnestici da esso richiesti per tutti gli interventi coatti, a scadenze regolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono riservati gli art. 34 e 39.  Capitolo II  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Settori
Art. 7
                            1  Ai   fini   dell’applicazione   della   presente   legge   il   Cantone   è   suddiviso   in   settori  psichiatrici,  il  cui  numero  e  dimensione  geografica  sono  decisi  nell’ambito  della  pianificazione  sociopsichiatrica cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  settore  è  dotato  di  UTR,  settoriali  o  intersettoriali,  commisurate  alle  esigenze  della  sua  popolazione; è favorita la collaborazione con gli enti e le persone di diritto privato (art. 1) e con le  altre strutture sanitarie, scolastiche e sociali istituzionali e territoriali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Direttore  di  settore  garantisce  l’unitarietà  di  intervento  delle  singole  UTR  nel  rispetto  della  continuità delle cure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Unità terapeutiche riabilitative (UTR)
Art. 8
                            1  Sono considerate  unità terapeutiche  riabilitative (UTR) le  strutture pubbliche  o private  riconosciute nell’organizzazione settoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Regolamento d’applicazione ne specifica le caratteristiche ed i compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   persone   che   operano   all’interno   dell’UTR   collaborano   fra   loro   formando   un’équipe  interdisciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione sociopsichiatrica (OSC)
Art. 9
                            1  L’Organizzazione  sociopsichiatrica  cantonale  (OSC)  comprende  le  UTR  pubbliche  e  i  servizi psichiatrici settoriali, intersettoriali e generali cantonali.  Ha un Direttore ed un Consiglio di Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Presidente  del  Consiglio  psicosociale  cantonale  (art.  12  cpv.  2)  assume  la  funzione  di  Responsabile medico dell’OSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le competenze sono determinate dal Regolamento d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione del Settore e della
Art. 10
                            1  Le UTR pubbliche del settore sono affidate alla responsabilità del Direttore di settore,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le competenze dei direttori sono determinate dal Regolamento d’applicazione e dalla descrizione  della funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I Direttori di settore delegano la responsabilità medica della Clinica psichiatrica cantonale (CPC) a  un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, o, in difetto, a persona con titoli di studio  equivalenti, la cui sede di lavoro è in clinica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Regolamento  d’applicazione  stabilisce  le  condizioni  generali  dell’atto  di  delega,  eventualmente  attribuendo direttamente competenze specifiche ai singoli responsabili delle diverse UTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio psicosociale cantonale (CPSC)
a) Competenze
Art. 11
                            È costituito un Consiglio psicosociale cantonale (CPSC) con le seguenti competenze:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Composizione
Art. 12
                            1  Il CPSC è composto da:  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio è presieduto da uno dei direttori di settore nominato dal Consiglio di Stato, secondo un  turno di durata quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
Art. 13
                            1  1  Il  Consiglio  di  Stato  sottopone  ogni  4  anni  al  Gran  Consiglio  la  pianificazione  sociopsichiatrica  coordinata  con  la  pianificazione  cantonale  e  con  la  pianificazione  sanitaria  e  ospedaliera prevista dalla legislazione cantonale e federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Gran Consiglio la discute e la approva oppure la rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di  Stato,   che   è   tenuto   a   modificarla   nel   senso   indicato   dalla   discussione   parlamentare.   La  presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione giuridica (CG)
a) Competenze
Art. 14
                            1  La Commissione giuridica (CG) è un organo giudiziario competente per:  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CG segnala d’ufficio all’Autorità competente le situazioni di cui viene a conoscenza, anche su  segnalazione   di   terzi,   e   che   sono   suscettibili   di   ledere   le   libertà   individuali   degli   utenti,  rispettivamente  di  violarle.  Tale  istanza  informa  entro  breve  termine  la  CG  sull’esito  della  segnalazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Annualmente  invia  al  Consiglio  di  Stato  un  rapporto  sulla  sua  attività  e  propone  interventi  strutturali che a suo giudizio permetterebbero una migliore assistenza degli utenti.  Il Consiglio di Stato è tenuto a prendere in considerazione le suddette proposte nella pianificazione  sociopsichiatrica cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla  CG  è  data  facoltà  di  richiedere  l’edizione  dei  dati  catamnestici  per  i  pazienti  di  sua  competenza, anche dopo la conclusione della procedura ricorsuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Composizione
Art. 15
                            La  CG  è  nominata  dal  Consiglio  di  Stato  ogni  4  anni  e  si  compone  di  un  Presidente  scelto nell’ambito dell’ordine giudiziario ordinario, uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,  un operatore sociale e i rispettivi supplenti.  Ha sede presso l’ufficio del Presidente.  Capitolo III  Ammissione e collocamento nelle UTR
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione volontaria
a) Principio
                            1    Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 574.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            Ogni persona bisognosa d’assistenza ha il diritto di essere ammessa, su sua richiesta,  in una UTR adeguata alla sua situazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Procedura
Art. 17
                            1  La richiesta formulata dall’utente è presentata al responsabile dell’UTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questi  valuta  approfonditamente  le  ragioni  della  richiesta  dell’utente  e,  se  necessario,  adotta  provvedimenti alternativi al ricovero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel caso di ricovero coattivo, secondo gli art. 19 segg., quando ne sia cessata la causa, l’utente  può  chiedere  al  responsabile  dell’UTR  presso  cui  è  collocato,  di  rimanere  nell’ente  a  titolo  di  ricovero volontario.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Ricorso
Art. 18
                            2  Contro  la  decisione  di  rifiuto  di  un  ricovero  volontario  è  dato  ricorso  nel  termine  di  10  giorni alla Commissione giuridica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collocamento coattivo
I. Principio
Art. 19
                            È coattivo ogni ricovero in una UTR oggetto della presente legge che avviene senza o  contro la volontà dell’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Collocamento coattivo
non urgente (ordinario)
1. Competenza
Art. 20
                            1  Il collocamento o il trattenimento in una UTR avviene per decisione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Trattamento ambulatoriale coattivo
                            2  Il  Direttore  del  settore  o  lo  psichiatra  curante,  possono  decidere  un  trattamento  ambulatoriale  coattivo se la situazione dell’utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un  intervento restrittivo della libertà personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Decisione
Art. 21
                            Se la decisione non viene emanata da un giudice penale, essa deve essere motivata e  corredata  dal  piano  terapeutico  e  deve  fare  esplicito  riferimento  alla  possibilità  di  ricorso  (art.  50  segg.) indicando termine e autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Collocamento coattivo urgente
1. Competenza
Art. 22
                            1  In caso di urgenza la decisione di collocamento coattivo giusta gli art. 20 lett. b) e c) e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 è di competenza, oltre che delle Autorità ivi designate, anche della delegazione tutoria del luogo  di residenza della persona oppure di un medico abilitato all’esercizio in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le persone tutelate (art. 405 e 406 CCS) è inoltre competente il tutore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per il trattenimento susseguente fa stato l’art. 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Collocamento coattivo per motivi di polizia
Art. 23
                            Una persona può essere collocata in una UTR coattivamente per motivi di polizia solo  se  costituisce  con  grande  probabilità  un  pericolo  grave  e  imminente  per  la  propria  o  altrui  vita  e  salute,  evitabile  solo  con  la  privazione  della  libertà  e  se  il  collocamento  è  suscettibile  di  favorire  l’adozione di interventi terapeutici o riabilitativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Decisione, forma
Art. 24
                            La decisione deve contenere:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Ratifica
Art. 25
                            1  Il  responsabile  dell’UTR  presso  cui  l’utente  è  collocato,  o  il  suo  sostituto,  verifica  immediatamente  la  sussistenza  dei  requisiti  che  fondano  la  validità  del  collocamento  d’urgenza.  Sente la persona collocata, la informa dei suoi diritti e la rende attenta della facoltà di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  quanto  possibile  viene  informato  il  rappresentante  legale  o,  in  sua  mancanza,  una  persona  prossima.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Non accettazione
Art. 26
                            Se il responsabile dell’UTR ritiene non sussistere i requisiti di cui all’art. 24 non ratifica  la decisione, prende provvisoriamente i provvedimenti opportuni e ne informa l’Autorità competente  a norma dell’art. 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Informazione
Art. 27
                            La  delegazione  tutoria  del  luogo  di  dimora,  le  Autorità  previste  all’art.  22,  o,  se  da  queste Autorità appositamente delegato, il responsabile dell’UTR presso cui l’utente è collocato o  trattenuto, informano la delegazione tutoria del luogo di domicilio quando collocano o trattengono in  una  UTR  una  persona  interdetta  oppure  quando  ritengono  che  altre  misure  siano  necessarie  nei  confronti di altri utenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                7. Esecuzione
Art. 28
                            L’Autorità  può  avvalersi  dell’ausilio  della  forza  pubblica  in  caso  di  urgenza  o  di  dimostrata necessità.  Capitolo IV  Assistenza e diritti degli utenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano terapeutico e cartella clinica
Art. 29
                            1  Il piano terapeutico è elaborato dall’équipe che assiste l’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se non lo giustificano motivi d’urgenza la privazione o la restrizione grave della libertà personale può  essere attuata solo dopo l’elaborazione del piano o la sua iscrizione in esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il medico curante elabora la cartella clinica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tali atti sono allestiti il più presto possibile e sono costantemente aggiornati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto del piano terapeutico
Art. 30
                            Il piano terapeutico contiene in termini essenziali:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione all’utente
Art. 31
                            1  Il piano terapeutico deve essere discusso con l’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  questi  è  capace  di  discernimento  devono  essergli  dettagliatamente  spiegati  le  finalità  e  gli  effetti della terapia, la necessità delle restrizioni cui deve adeguarsi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’incapacità  di  discernimento  è  transitoria  o  periodica  occorre  attendere  un  momento  di  sufficiente lucidità del degente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  accertata  duratura  incapacità  di  discernimento  o  di  urgenza  il  piano  terapeutico  deve  essere discusso con il rappresentante legale o, in mancanza, con una persona prossima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso dell’utente
Art. 32
                            1  Il consenso dell’utente è necessario per qualsiasi terapia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il consenso deve essere formulato per iscritto nel caso di terapie intense e rischiose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso per utenti incapaci di discernimento
Art. 33
                            1  Il  consenso  dell’utente  incapace  di  discernimento  per  le  terapie  intense  e  rischiose  è  dato  dal  suo  rappresentante  legale  e  confermato  dai  medici  componenti  il  CPSC  che  valuta  la  richiesta dal profilo medico e dopo aver accertato l’inadeguatezza di altre terapie meno intense e  rischiose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  contrasto  fra  il  rappresentante  legale  e  i  medici  componenti  il  CPSC  prevale  la  decisione di questi ultimi, riservato il ricorso all’Autorità competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per le terapie non intense o non rischiose il consenso dell’utente incapace di discernimento è dato  dal suo rappresentante legale e, se negato, dal CPSC su istanza del responsabile dell’UTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso per la ricerca scientifica
Art. 34
                            1  Per la ricerca scientifica su persone scelte in funzione di una loro patologia psichiatrica  è  applicabile  la  legge  sulla  promozione  della  salute  e  il  coordinamento  sanitario  (legge  sanitaria),  ritenuto  che,  in  tali  casi,  la  ricerca  deve  essere  autorizzata  dal  Comitato  etico  istituito  dalla  legge  sanitaria, che decide dopo avere raccolto il parere motivato del CPSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  vietata  la  ricerca  scientifica  su  persone  incapaci  di  discernimento  oggetto  di  una  misura  privativa della libertà.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accettazione o opposizione preventiva
Art. 35
                            1  L’utente    capace    di    discernimento    può    formalmente    notificare    al    CPSC,  preventivamente   ad   un   suo   eventuale   collocamento   futuro,   la   sua   accettazione   o   la   sua  opposizione  preventiva  all’uso  nei  suoi  confronti  di  determinate  terapie;  ciò  vale  anche  per  la  ricerca scientifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro il rifiuto del CPSC di accettare tale notifica è dato ricorso alla CG che può sentire il medico  curante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  inderogabili  necessità  terapeutiche,  il  responsabile  dell’UTR  può  prescindere  da  tale  opposizione, notificandone immediatamente i motivi al CPSC e alla CG.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso per utenti collocati coattivamente
Art. 36
                            1  Se  l’utente  è  coattivamente  ricoverato  e  nega  il  consenso  benché  la  terapia  appaia  indicata  per  la  sua  salute  e  meno  lesiva  della  sua  libertà  personale  di  altre  misure  che  si  renderebbero necessarie, il CPSC, su istanza del responsabile dell’UTR, la può autorizzare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservato il diritto di ricorso alla competente autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consenso: casi speciali
Art. 37
                            1  All’intervento del CPSC è possibile rinunciare solo in caso di grave urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’utente  è  dato  ricorso  alla  CG  che  verifica  la  legalità  dell’intervento  anche  se  esso  è  già  stato  attuato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Libertà personale
Art. 38
                            1  Il  collocamento  in  un’UTR  non  priva,  come  tale,  l’utente  di  alcun  diritto  civile  e  costituzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  non  controindicato,  l’utente  ha  il  diritto  di  intrattenere  liberamente  i  contatti  sia  all’esterno  sia  all’interno dell’UTR, a usufruire di uno spazio personale comodo e sicuro ed alla salvaguardia della  propria sfera privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione dei dati
Art. 39
                            3  1  Salvo irrinunciabili necessità terapeutiche, le UTR e le autorità previste dalla presente  legge  garantiscono,  nell’ambito  della  loro  attività  sia  terapeutica  che  amministrativa,  la  totale  segretezza circa l’identità degli utenti e tutto quanto attiene alla loro relazione con gli stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il responsabile dell’UTR assicura la conservazione dei dati e l’inaccessibilità dell’archivio medico  salvo  precise  esigenze  terapeutiche  o  scientifiche.  In  quest’ultimo  caso  essi  devono  essere  anonimizzati; eccezioni possono essere autorizzate in applicazione del pertinente diritto federale e  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  particolari  il  CPSC  può  autorizzare  la  distruzione  di  dati  concernenti  un  singolo  utente  su  motivata richiesta di quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 552.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per il resto è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costrizione
Art. 40
                            1  L’isolamento in luogo chiuso è vietato, riservate imperative esigenze terapeutiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  costrizione  fisica  può  essere  attuata  solo  in  caso  di  grave  necessità  e  deve  cessare  immediatamente quando non risulti più indispensabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Salvo casi di urgenza la decisione è di competenza medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività lavorativa
Art. 41
                            1  All’utente   non   può   essere   imposta   alcuna   attività   lavorativa,   di   carattere   non  terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compatibilmente con le possibilità dell’UTR e con le esigenze poste dalla terapia seguita, l’utente  deve poter svolgere l’attività lavorativa meglio rispondente alle sue capacità, attitudini e interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  All’utente che svolge all’interno o all’esterno dell’UTR un’attività lavorativa deve essere corrisposto  un equo salario senza trattenute dirette dei costi delle prestazioni fornite dall’UTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’OSC  e  gli  enti  di  diritto  privato  riconoscono  all’utente  la  proprietà  intellettuale  delle  opere  realizzate nell’ambito di attività socioterapiche o lavorative svolte in seno ad una UTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Integrazione professionale
Art. 42
                            1  Nell’ambito dell’applicazione della legge, ogni UTR promuove iniziative specifiche atte  a favorire la qualificazione professionale degli utenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  per  analogia  gli  art.  9  e  10  della  legge  cantonale  sull’integrazione  sociale  e  professionale degli invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza agli utenti
Art. 43
                            1  L’utente  ha  diritto  in  ogni  tempo  di  farsi  assistere  e  rappresentare  da  una  persona  di  sua  fiducia  nella  cura  dei  suoi  interessi  personali  e  patrimoniali,  riservate  le  norme  federali  sul  diritto di tutela.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato affida ad un ente privato d’importanza nazionale senza scopo di lucro e dedito  da  almeno  10  anni  alla  tutela  dei  malati  psichici,  l’organizzazione  e  la  gestione  di  un  servizio  indipendente  di  assistenza  e  consulenza  agli  utenti;  esso  assicura  in  particolare  agli  stessi  la  propria mediazione nei confronti delle Autorità.  L’ente sussidiato preleva un contributo dall’utente, tenuto conto della sua situazione finanziaria, in  base ad un tariffario approvato dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Questo Ente trasmette al Consiglio di Stato un rapporto annuale sulla sua attività e in particolare  su eventuali carenze riscontrate nella tutela dei diritti dei pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dimissioni
Art. 44
                            1  L’utente ammesso volontariamente può lasciare l’UTR in ogni momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se al rilascio ostano motivi giustificanti il collocamento coattivo devono essere applicati gli art. 19  segg.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dimissioni degli utenti coatti
a) Principio
Art. 45
                            Gli utenti collocati coattivamente devono essere rilasciati non appena lo per metta il loro  stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Competenze per il rilascio
Art. 46
                            1  Competente  per  il  rilascio  di  utenti  coattivamente  collocati  dalle  autorità  e  persone  previste  dagli  art.  20  lett.  b)  e  c),  22  e  23  è  il  direttore  del  settore  o  persone  da  lui  designate,  responsabili di UTR e aventi un titolo medico.  E’  riservato  il  diritto  federale  (art.  397b  cpv.  3  CCS);  nella  decisione  di  collocamento  dell’autorità  tutoria può essere prevista la delega di competenza per il rilascio al direttore di settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima del rilascio viene data tempestiva informazione all’autorità competente per il collocamento  coattivo ordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il responsabile dell’UTR è pure competente per congedi temporanei dall’UTR.  Art. 47  1  L’utente,  o  il  suo  rappresentante  legale  o  la  persona  prossima,  può  in  ogni  tempo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione deve essere intimata entro 10 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro il rigetto della domanda è dato ricorso alla CG entro 10 giorni dalla notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione per gli utenti
Art. 48
                            1  All’utente   volontariamente   o   coattivamente   ammesso   in   una   UTR   ed   al   suo  rappresentante   legale   e   eventualmente   alla   persona   prossima,   deve   essere   consegnato,  unitamente alla decisione di accettazione o di collocamento, un esemplare della presente legge e  del regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utente deve essere informato sul diritto di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rette e onorari
Art. 49
                            1  L’OSC  preleva  rette  e  onorari  corrispondenti  alla  qualità  e  all’entità  delle  prestazioni  fornite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le  rette  e  gli  onorari  sono  richiesti  direttamente  all’utente,  essi  sono  commisurati  alle  sue  condizioni di reddito e di sostanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Regolamento d’applicazione ne stabilisce i limiti e le modalità.  Capitolo V  Ricorso e risarcimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 50
                            1  Alla  CG  vanno  proposti  tutti  i  ricorsi  previsti  dalla  presente  legge  per  i  quali  non  è  espressamente indicata una istanza differente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E’ segnatamente dato ricorso contro ogni decisione od omissione comportante la privazione o una  limitazione della libertà dell’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione della CG è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione  della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procedura è, di regola, gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 51
                            Il   ricorso   deve   essere   presentato   nella   forma   scritta   nel   termine   di   10   giorni  dall’adozione della misura coattiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
Art. 52
                            Sono legittimati a ricorrere:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti cautelari e sospensivi
Art. 53
                            1  Il ricorso non ha effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Presidente  della  CG  può,  d’ufficio,  su  istanza  dell’utente,  del  responsabile  dell’UTR,  del  rappresentante legale o di altro interessato, emanare provvedimenti cautelari e sospensivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di ricorso
Art. 54
                            1  Ricevuto  il  ricorso,  il  Presidente  lo  intima  al  responsabile  dell’UTR  e/o  all’autorità  che  ha ordinato la misura, che sono tenuti a fornire le proprie osservazioni entro tre giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola  la  CG  effettua  entro  breve  un’udienza  conciliativa.  Sente  personalmente  l’utente,  i  medici  curanti  nonché  altri  membri  dell’équipe  terapeutica  appartenenti  all’UTR  competente.  L’udienza conciliativa è, in linea di principio, effettuata da una delegazione della CG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di mancata conciliazione l’ulteriore audizione dell’utente e la decisione della CG in materia  di  privazione  e  di  restrizione  grave  della  libertà,  devono  avvenire  in  tempi  brevi,  a  composizione  piena del collegio giudicante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  decisione  della  CG  fa  espresso  riferimento  alla  facoltà  di  ricorrere  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 55
                            1  La  privazione  e  la  restrizione  della  libertà  personale,  avvenuta  in  violazione  delle  norme della presente legge, conferisce il diritto ad un risarcimento del danno e, se giustificata dalla  gravità del pregiudizio, a un’indennità di riparazione morale (art. 429a CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’azione  spetta  all’utente  e  alle  persone  prossime  per  il  danno  o  torto  morale  da  esse  effettivamente subiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il  resto  è  applicabile  la  legge  sulla  responsabilità  degli  enti  pubblici  e  degli  agenti  pubblici  (Lresp).  Capitolo VI  Disposizioni finali e transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto sussidiario
Art. 56
                            5  Riservato  il  diritto  federale  (art.  397  e  segg.  CCS),  la  legge  sulla  promozione  della  salute  e  il  coordinamento  sanitario  e  la  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013, sono applicabili a titolo sussidiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento d’applicazione
Art. 57
                            Un  regolamento  d’applicazione  stabilisce  in  particolare  gli  specifici  doveri  e  diritti  del  personale curante, nonché le restrizioni necessarie per la convivenza nelle UTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nuove disposizioni
Art. 58
                            1  La  legge  sulla  responsabilità  degli  enti  pubblici  e  degli  agenti  pubblici  è  modificata  come segue:  art. 31 lett. c)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È abrogata la legge sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 59
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.  Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.  6  Pubblicata nel BU  2000  , 121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 1° maggio 2000 - BU 2000, 130.