Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica
                            Regolamento  d’applicazione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica  (dell’11 aprile 2000)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata la legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999,  d e c r e t a :  Capitolo I  Autorità cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 1
                            1  Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica  (di  seguito:  LASP).  Dispone  i  provvedimenti  idonei  a  tutelare  i  diritti  delle  persone  bisognose  d’assistenza, ad organizzare e coordinare le strutture necessarie ed a favorire la prevenzione dei  fattori patogeni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È inoltre competente a:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
Art. 2
                            1  Il   Dipartimento   della   sanità   e   della   socialità  è   il   Dipartimento   competente  all’applicazione  della  LASP  e  delle  relative  disposizioni  esecutive.  A  tale  scopo  si  avvale  dell’OSC.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ha tutte le competenze che non siano espressamente attribuite ad altre autorità e segnatamente:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio psicosociale cantonale (CPSC)
Art. 3
                            1  Il CPSC svolge funzioni consultive verso il Consiglio di Stato ed il Dipartimento su tutte  le questioni specialistiche concernenti la sociopsichiatria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Assolve le competenze previste dall’art. 11 LASP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Stabilisce  autonomamente  le  proprie  modalità  di  funzionamento  e  la  procedura,  adeguandole  all’importanza  dei  temi  in  discussione.  Il  mandato  dei  membri  del  CPSC  ha  durata  quadriennale,  rinnovabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Decisioni  di  principio,  attinenti  ai  diritti  dei  pazienti,  devono  essere  adottate  in  occasione  di  una  seduta collegiale con la partecipazione della maggioranza dei membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 671.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidente del CPSC
                            1  priorità e cura la tenuta dei verbali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Determina,  in  funzione  delle  specificità  dei  temi  sottoposti  al  CPSC,  quali  debbano  essere  demandati al plenum o seguire altre procedure e ne verifica l’esito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Vigila  sull’attuazione  delle  competenze  sanitarie  del  CPSC,  rispettando  l’autonomia  dei  Direttori  di Settore e dei loro delegatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentante dei Servizi minorenni
Art. 5
                            Il rappresentante dei servizi per minorenni nel CPSC è designato dal Consiglio di Stato  fra i responsabili delle UTR pubbliche per minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanti degli operatori sociali
Art. 6
                            1  Il  rappresentante  degli  operatori  sociali  dell’OSC  è  eletto  fra  tutti  i  suoi  dipendenti  ad  esclusione dei membri di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elezione  avviene  per  corrispondenza,  a  maggioranza  semplice,  secondo  le  direttive  e  sotto  la  responsabilità del Dipartimento.  Il segreto del voto è assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Dipartimento  propone  al  Consiglio  di  Stato  la  nomina  del  rappresentante  degli  operatori  della  psichiatria privata, sentiti gli enti e le associazioni professionali interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione giuridica
Art. 7
                            1  La Commissione giuridica assolve le competenze previste dall’art. 14 LASP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso in cui venga occasionalmente a conoscenza di situazioni generali suscettibili di ledere le  libertà individuali degli utenti esplica gli accertamenti preliminari necessari e se del caso denuncia  tali risultanze al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Stabilisce autonomamente mediante apposito regolamento le proprie modalità di funzionamento  interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ente di assistenza e rappresentanza degli
utenti sociopsichiatrici
Art. 8
                            1  La  Fondazione  Svizzera  Pro  Mente  Sana  (PMS)  è  l’Ente  incaricato  della  vigilanza  sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi della sociopsichiatria pubblici o privati nonché della  consulenza individuale agli utenti e della loro rappresentanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convenzione fra lo Stato e PMS fissa le modalità della collaborazione, ritenuto che:  a)  b)  c)  Capitolo II  Pianificazione sociopsichiatrica
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
Art. 9
                            La pianificazione sociopsichiatrica comprende:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Risorse private
Art. 10
                            La  pianificazione  sociopsichiatrica  considera  tutte  le  risorse  esistenti  nel  cantone  in  campo  sociopsichiatrico  e  segnatamente  le  strutture  ed  i  servizi  pubblici  e  privati  a  cui  è  stata  riconosciuta la qualifica di UTR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  pianificazione  tiene  altresì  conto  delle  risorse  e  delle  potenzialità  costituite  da  strutture  ed  iniziative private a cui non viene riconosciuta la qualifica di UTR secondo la LASP ma con le quali  appare opportuno promuovere una collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento con altre pianificazioni
Art. 11
                            1  La pianificazione sociopsichiatrica è coordinata alla pianificazione sanitaria cantonale  approvata dal Consiglio di Stato in base alla LAMAL, di cui è parte integrante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’allestimento delle proposte di pianificazione sociopsichiatrica da sottoporre al Dipartimento, il  CPSC tiene conto delle esigenze pianificatorie federali e cantonali.  Capitolo III  L’organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)
                        
                        
                    
                    
                    
                Il Direttore dell’OSC
Art. 12
                            1  L’OSC è diretta e rappresentata dal suo Direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riservate  le  competenze  dei  servizi  centrali  dello  Stato,  egli  ha  la  responsabilità  della  sua  gestione finanziaria e amministrativa, ad esclusione degli aspetti di rilevanza sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli è competente per la gestione autonoma del personale dell’OSC. Può segnatamente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Il Consiglio di Direzione dell’OSC
Art. 13
                            1  Il  Direttore  dell’OSC  è  coadiuvato  nelle  sue  funzioni  da  un  Consiglio  di  Direzione  composto   dai   funzionari   dirigenti,   definiti   dal   regolamento   concernente   le   funzioni   e   la  classificazione dei dipendenti dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Direzione svolge funzioni consultive ed è convocato regolarmente dal Direttore.
                        
                        
                    
                    
                    
                La Direzione di Settore
Art. 14
                            1  Il  Settore  è  affidato  alla  responsabilità  di  un  Direttore,  medico  specialista  FMH  in  psichiatria e psicoterapia o persona con titoli di studio equivalenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Direttore rappresenta il Settore nel CPSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli  assicura  lo  svolgimento  delle  attività  terapeutiche  e  amministrative  del  Settore.  E’  in  particolare responsabile:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Clinica psichiatrica cantonale (CPC)
Conduzione medica
Art. 15
                            1  La  CPC  è  il  luogo  specialistico  di  cura  intensa  e  stazionaria  dell’OSC,  con  sede  in  Mendrisio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  suoi  utenti  sono  garantite  la  continuità  della  terapia  e  di  interventi  riabilitativi  atti  ad  evitare  l’assuefazione alla vita stazionaria dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il responsabile della conduzione medica della Clinica esercita la delega proveniente dai Direttori  di  Settore  secondo  l’art.  10  LASP  in  conformità  al  principio  della  continuità  delle  cure  e  in  esecuzione dei piani terapeutici stabiliti nel Settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Egli assicura la presa a carico generale del paziente e la gestione sanitaria e organizzativa della  clinica, coordina i medici e gli psicologi, riservate le competenze del Direttore OSC e del Direttore  delle cure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deleghe di competenza
Art. 16
                            1  La funzione di responsabile di una UTR viene attribuita dal Consiglio di Stato con l’atto  di assunzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Direttore di Settore delega al responsabile dell’UTR l’attuazione dei piani terapeutici; le modalità  ed i limiti sono definiti in uno specifico mansionario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Direttori  di  Settore,  rispettivamente  il  responsabile  della  conduzione  medica  della  CPC  sono  competenti per decidere il rilascio di utenti collocati coattivamente nella clinica ai sensi degli art. 20  lett. b) e c), 22 e 23 LASP. Essi possono delegare questa competenza ai medici capi-servizio loro  subordinati. La delega di competenza deve essere comunicata ai pazienti interessati e menzionata  nella loro cartella clinica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Servizi per minorenni
Art. 17
                            1  I  Servizi  per  minorenni  sono  costituiti  dalle  UTR  minorenni  (ambulatori,  ospedali  di  giorno e di notte, foyer ecc.) integrate nell’organizzazione settoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dipendono  dal  Direttore  del  Settore;  è  tuttavia  garantita  l’autonomia  decisionale  del  medico  responsabile  dei  servizi  minorenni  per  ogni  problema  tecnico-professionale  specifico  di  tale  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  medico  responsabile  dei  servizi  per  minorenni  lo  è  anche  per  la  gestione  del  Centro  psicoeducativo aggregato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Equipes
Art. 18
                            1  Le  persone  che  operano  all’interno  di  una  UTR  collaborano  fra  loro  formando  una  équipe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il loro lavoro è coordinato da un responsabile che, nelle UTR aventi carattere clinico, deve avere  una formazione medica e che assume la responsabilità della decisione e dell’esecuzione del piano  terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Operatori non medici
Art. 19
                            1  Gli operatori non medici esplicano la loro attività nell’ambito e in esecuzione del piano  terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli psicologi, gli assistenti sociali e gli educatori operano sotto la Direzione medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direttore delle cure
Art. 20
                            Gli infermieri e gli animatori sono coordinati dal Direttore delle cure, il quale ne assicura  la  formazione,  la  supervisione,  l’ossequio  delle  prescrizioni  di  servizio,  la  disponibilità  ai  fini  dell’esecuzione del piano terapeutico nel rispetto delle singole autonomie professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Centro di documentazione e ricerca
Art. 21
                            1  Il  Centro  di  documentazione  e  ricerca  dipende  dal  Direttore  OSC.  In  collaborazione  con i rispettivi responsabili, promuove la verifica della qualità delle prestazioni e dell’efficacia delle  UTR   ed   effettua   le   ricerche   decise   dal   CPSC,   finalizzate   in   particolare   alle   esigenze   di  elaborazione della pianificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Collabora  all’attività  di  ricerca  clinica  svolta  dai  servizi  dell’OSC  e  in  particolare  assiste  questi  ultimi  nell’allestimento  delle  pratiche  per  l’ottenimento  dei  sussidi  e  delle  autorizzazioni  da  parte  delle autorità competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Promuove  e  coordina,  in  collaborazione  con  altri  servizi  dell’OSC  o  con  scuole  esterne,  la  formazione permanente e i corsi di qualificazione professionale destinati al personale.  Capitolo IV  Le unità terapeutiche riabilitative (UTR)
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 22
                            1  Sono  UTR  le  strutture  ed  i  servizi  pubblici  o  privati  (se  riconosciuti  ai  sensi  del  presente  regolamento)  deputati  alla  terapia  e  alla  riabilitazione  degli  utenti  secondo  il  loro  piano  terapeutico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le UTR pubbliche fanno parte dell’organizzazione settoriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse sono, segnatamente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione
Art. 23
                            1  L’istituzione  di  una  UTR  pubblica  o  privata  è  subordinata  all’accertamento  di  bisogni  effettivi,     preventivamente     definiti     ed     individuati     territorialmente     nella     pianificazione  sociopsichiatrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto di istituzione prevede le modalità suscettibili di garantire e valutare costantemente la qualità  delle cure ed il funzionamento efficiente dell’organizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A tale fine il CPSC ha il compito di assicurare la loro valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                UTR private:
a) riconoscimento
Art. 24
                            Il riconoscimento di una UTR privata può avvenire alle condizioni che essa:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) istanza
Art. 25
                            1  Le  relative  istanze  di  riconoscimento  devono  essere  presentate  al  CPSC  che  le  trasmette, tramite il Direttore OSC, al Dipartimento unitamente al proprio preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le istanze devono indicare dettagliatamente il tipo di prestazione offerta, l’utenza a cui è diretta  ed in quale modo essa risponda ad un suo bisogno effettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) sussidiamento
Art. 26
                            1  Alle UTR private riconosciute possono essere concessi sussidi per il finanziamento del  fabbisogno  dei  costi  di  gestione  e  di  investimento  necessari  per  l’esecuzione  dei  compiti  e  delle  funzioni attribuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidio  è  di  regola  determinato  in  funzione  dell’interesse  generale  rappresentato  dall’attività  dell’UTR nel quadro della pianificazione sociopsichiatrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le condizioni per l’esecuzione dei compiti attribuiti alle UTR private, gli obiettivi ed i sussidi sono  fissati  in  apposite  convenzioni.  I  sussidi  possono  assumere  la  forma  di  un  contributo  globale  basato su un mandato di prestazione.  Capitolo V  Diritti degli utenti e collocamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Trattamenti ambulatoriali coattivi
Art. 27
                            1  I   trattamenti   ambulatoriali   coattivi   possono   essere   decisi   dalle   persone   e   dai  responsabili  delle  UTR  competenti  per  la  conferma  e  la  proroga  dei  collocamenti  coattivi  (art.  20  cpv 2 LASP). Non è ammessa la procedura d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il paziente deve essere informato per iscritto delle motivazioni indicate nel piano terapeutico e del  suo diritto d’interporre ricorso alla Commissione giuridica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di inosservanza dell’obbligo di trattamento ambulatoriale, il paziente può essere collocato  coattivamente  fatta  salva  la  possibilità  di  ricorso  (art.  19  e  segg.  LASP).  Rimangono  riservati  gli  art. 32 e 35 LASP; è applicabile per analogia l’art. 36 LASP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formulario per collocamenti coattivi
Art. 28
                            Il  Direttore  dell’OSC,  in  collaborazione  con  i  Direttori  dei  Settori  e  con  l’Ordine  dei  medici  del  Cantone  Ticino,  predispone,  e  mette  a  disposizione  dei  medici  abilitati  a  decidere  i  collocamenti  coattivi  urgenti  secondo  l’art.  22  LASP,  un  apposito  formulario  conforme  alle  esigenze legali, che deve essere obbligatoriamente compilato in tutte le sue rubriche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Detenuti e contenzione fisica
                            1  lo ha ordinato è competente per decidere eventuali misure di sicurezza e di contenzione fisica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E’ riservato il diritto di ricorso contro tali misure a norma della legislazione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sorveglianza per motivi di sicurezza è assicurata dalla Polizia cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cartella clinica
Art. 30
                            1  Il Direttore OSC, d’intesa con i Direttori dei Settori, predispone un modello di cartella  clinica  OSC  unitaria  e  standardizzata,  con  rubriche  fisse,  idonea  ad  essere  utilizzata  in  tutte  le  UTR. Possono essere utilizzati sistemi elettronici di conservazione e di gestione di dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il medico responsabile della UTR deve menzionare nella cartella clinica eventuali restrizioni delle  libertà individuali a cui è stato soggetto il paziente ed indicarne i motivi e la durata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allestimento,  la  gestione  e  la  conservazione  degli  archivi  della  documentazione  clinica  sono  rigorosamente  sottoposte  ai  requisiti  di  sicurezza  e  di  protezione  dei  dati,  previsti  dall’articolo  39  LASP e dalle norme della pertinente legislazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’utente  di  una  UTR  deve  essere  informato,  dopo  le  dimissioni  o  la  conclusione  di  una  terapia,  del  suo  diritto  di  chiedere  al  CPSC  la  distruzione  della  documentazione  clinica  e  dei  dati  che  lo  riguardano in conformità dell’art. 39 cpv. 3 LASP. Di regola vengono distrutti i dati che permettono  il riconoscimento della persona.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Terapie intense e rischiose
Art. 31
                            Sono terapie intense e rischiose quelle terapie che non sono incluse nell’elenco redatto  dalla  Società  svizzera  di  psichiatria  e  psicoterapia  e  della  Società  svizzera  di  psichiatria  e  psicoterapia  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  oppure  che  sono  incluse  in  tali  elenchi  ma  vengono  applicate secondo parametri diversi da quelli indicati nelle citate disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricerca scientifica
Art. 32
                            1  Le domande di autorizzazione relative ai progetti di ricerca clinica su persone scelte in  funzione  di  una  loro  patologia  psichiatrica  devono  essere  presentate  al  comitato  etico  previsto  dalla legge sanitaria, il quale decide dopo aver accolto il parere motivato dal CPSC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   ricerche   su   pazienti   psichiatrici   incapaci   di   discernimento   possono   essere   autorizzate  solamente se suscettibili di migliorarne lo stato di salute o la qualità di vita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È  riservata  l’autorizzazione  della  Commissione  peritale  federale  per  il  segreto  medico  secondo  l’art. 321 bis CPS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione agli utenti
Art. 33
                            1  Al  momento  dell’ammissione  in  una  UTR,  con  l’informazione  prevista  dall’art.  48  LASP, deve essere consegnata all’utente una adeguata documentazione concernente le funzioni  di PMS e le modalità per beneficiare delle sue prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  collocamento  o  di  trattamento  ambulatoriale  coattivi,  le  persone  interessate  devono  essere  informate  e  messe  in  condizione  di  poter  concretamente  esercitare  il  diritto  di  ricorso.  La  cartella  clinica  deve  menzionare  la  data  e  il  contenuto  del  colloquio  ed  indicare  il  nominativo  dell’operatore che ha dato le informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel caso di durevole incapacità di discernimento l’informazione è data al rappresentante legale o  ai famigliari. Se vi è necessità di provvedimenti formali, il responsabile dell’UTR notifica il caso alla  Delegazione tutoria competente.  Capitolo VI  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 34
                            Il regolamento d’applicazione della LASP del 26 gennaio 1983, del 19 dicembre 1984,  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 35
                            Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° maggio 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 556.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2000  , 130.