Concordato Intercantonale sugli appalti pubblici
                            Concordato  Intercantonale sugli appalti pubblici  (CIAP)  1  (25 novembre 1994)  Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 14 marzo 1996  Modifica  approvata  dai  membri  della  Conferenza  svizzera  dei  direttori  delle  pubbliche  costruzioni,  della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA) del 15 marzo 2001  Sezione 1:  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  Il presente Concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei  Cantoni,  dei  Comuni  e  di  altri  enti  preposti  a  compiti  cantonali  o  comunali.  Esso  coinvolge  anche  terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  intende  armonizzare  le  norme  di  aggiudicazione  cantonali  mediante  principi  stabiliti  di  comune  accordo,  come  pure  trasporre  nel  diritto  cantonale  gli  impegni  derivanti  in  particolare  dal  Governement  Procurement  Agreement  (GPA)  e  dall’Accordo  tra  la  Confederazione  svizzera  e  la  Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In particolare i suoi obiettivi sono:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Riserva di altre convenzioni
Art. 2
                            I Cantoni concordatari si riservano il diritto di:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 3
                            Le  autorità  competenti  di  ogni  Cantone  promulgano  le  disposizioni  di  esecuzione,  che  devono essere conformi al Concordato.  Sezione 2:
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo intercantonale
Art. 4
                            1  L’Organo  intercantonale  per  gli  appalti  pubblici  (OiAp)  è  costituito  dai  membri  della  Conferenza  svizzera  dei  direttori  delle  pubbliche  costruzioni,  della  pianificazione  del  territorio  e  della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’Organo intercantonale competono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  bis    il  ricevimento  e  la  trasmissione  di  domande  volte  a  escludere  determinati  committenti  dal  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Nuovo testo del Concordato approvato il 15 marzo 2001; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 72.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché  sia  rappresentata  almeno  la  metà  dei  Cantoni.  Ogni  Cantone  partecipante  ha  diritto  ad  un  voto,  che viene espresso da un membro del competente Governo cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Organo  intercantonale  collabora  con  le  Conferenze  dei  Direttori  cantonali  interessate  e  con  la  Confederazione.  Art. 5  (...)  Sezione 3:  Campo d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Delimitazione
Art. 5
                            bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  distingue  fra  settore  dei  trattati  internazionali  e  settore  non  contemplato  da  trattati  internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  settore  non  contemplato  da  trattati  internazionali,  le  disposizioni  cantonali  interne  vengono  armonizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipi di commesse
Art. 6
                            1  Nel   settore   dei   trattati   internazionali,   il   presente   Concordato   è   applicabile   alle  commesse definite nei trattati internazionali, in particolare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, il presente Concordato è applicabile a tutti i  tipi di commesse pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valori soglia
Art. 7
                            1  I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell’allegato 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter  L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  settore  dei  trattati  internazionali,  se  per  la  realizzazione  dell’opera  edile  sono  aggiudicate  diverse  commesse,  fa  fede  il  valore  globale  dei  lavori  di  sopra  e  sotto  struttura.  Commesse  edili  relative  al  settore  dei  trattati  internazionali,  che  singolarmente  non  raggiungono  il  valore  di  due  milioni  di  franchi e  insieme  non  superano  il 20%  del  valore  dell’intera  opera edile,  devono  essere  aggiudicate  almeno  secondo  le  disposizioni  applicabili  al  settore  non  contemplato  dai  trattati  internazionali (clausola bagattella).
                        
                        
                    
                    
                    
                Committente
Art. 8
                            1  Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al  diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune  sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diritto  del  luogo  dell’attività  principale  o  dell’esecuzione  del  lavoro.  Rimangono  riservati  accordi  deroganti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  aggiudicazioni  di  commesse  di  un  committente  secondo  i  capoversi  1  e  2,  la  cui  esecuzione  non  ha  luogo  nel  territorio  giuridico  della  sua  sede,  sottostanno  al  diritto  del  luogo  della  sede  del  committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Offerenti; reciprocità
Art. 9
                            Il presente Concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
Art. 10
                            1  Il presente Concordato non è applicabile:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  committente  non  è  tenuto  ad  aggiudicare  una  commessa  conformemente  alle  disposizioni  del  presente Concordato:  a)  b)  c)  Sezione 4:  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi generali
Art. 11
                            Nell’aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipi di procedura
Art. 12
                            1  Si distinguono i seguenti tipi di procedura:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  bis    la  procedura  mediante  invito,  nella  quale  il  committente  stabilisce  quali  offerenti  sono  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (...)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per  caso conformemente ai principi del presente Concordato. Al riguardo, il committente può rinviare in  tutto  o  in  parte  alle  disposizioni  pertinenti  di  associazioni  specializzate,  sempre  che  simili  disposizioni non siano contrarie ai principi del presente Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scelta delle procedure
                            Art. 12bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  settore  dei  trattati  internazionali  le  commesse  possono  essere  aggiudicate,  a  scelta,  nell’ambito  del  pubblico  concorso  o  della  procedura  selettiva.  In  casi  particolari,  possono  essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commesse  relative  al  settore  non  contemplato  dai  trattati  internazionali  possono  essere  aggiudicate anche nell’ambito di una procedura mediante invito o per incarico diretto, tenuto conto  dei valori soglia riportati nell’allegato 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  settore  non  contemplato  dai  trattati  internazionali,  i  Cantoni  possono  fissare  valori  soglia  più  bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reciprocità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni cantonali d’esecuzione
Art. 13
                            Le disposizioni cantonali d’esecuzione garantiscono:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                Conclusione del contratto
Art. 14
                            1  Il  contratto  con  l’offerente  può  essere  concluso  dopo  l’aggiudicazione,  scaduto  il  termine  di  ricorso,  a  meno  che  l’istanza  di  ricorso  non  abbia  accordato  al  ricorso  l’effetto  sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se    al    ricorso    non    è    stato    accordato    l’effetto    sospensivo,    il    committente    comunica  tempestivamente la conclusione del contratto all’istanza di ricorso.  Sezione 5:  Protezione giuridica
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di ricorso e termine
Art. 15
                            1  Contro  le  decisioni  del  committente  è  data  la  possibilità  di  ricorso  a  un’istanza  cantonale indipendente. Quest’ultima decide in via definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s’intendono:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica  delle decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Le ferie giudiziarie non valgono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi  relativi all’applicazione del presente Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Motivi di ricorso
Art. 16
                            1  Il ricorso è proponibile contro:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non può essere addotto il motivo dell’inadeguatezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  mancanza  di  disposizioni  d’esecuzione  cantonali,  possono  essere  fatte  valere  direttamente  le  disposizioni del presente Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetto sospensivo
Art. 17
                            1  Il ricorso non ha effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza  di  ricorso  può,  su  richiesta  o  d’ufficio,  accordare  l’effetto  sospensivo  qualora  il  ricorso  appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’effetto  sospensivo  viene  accordato  su  richiesta  del  ricorrente  e  se  ciò  può  causare  un  notevole  pregiudizio,  il  ricorrente  può,  entro  un  termine  ragionevole,  essere  obbligato  a  prestare  garanzie  per  le  spese  processuali  e  per  eventuali  ripetibili.  Se  la  garanzia  non  viene  prestata  in  termine utile, la decisione sull’effetto sospensivo decade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell’effetto sospensivo, se ha  agito intenzionalmente o con grave negligenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 18
                            1  Se  il  contratto  non  è  stato  ancora  concluso,  l’istanza  di  ricorso  può  annullare  la  decisione  e  decidere  essa  stessa  nel  merito  oppure  può  rinviare  la  decisione,  con  o  senza  condizioni vincolanti, al committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l’istanza di ricorso constata il carattere  illegale della decisione.  Sezione 6:  Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli e sanzioni
Art. 19
                            1  I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l’aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si  attengano alle disposizioni d’aggiudicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.  Sezione 7:  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione e recesso
Art. 20
                            1  Ogni   Cantone   può   aderire   al   presente   Concordato   consegnando   all’Organo  intercantonale   la   propria   dichiarazione   di   adesione,   il   quale   provvede   a   comunicarla   alla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei  mesi all’Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 21
                            1  Il  presente  Concordato  entra  in  vigore  2    non  appena  due  Cantoni  vi  aderiscono,  mediante  pubblicazione  nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi  federali;  per  ulteriori  membri,  mediante  pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente Concordato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  Cantoni  che  non  hanno  accettato  le  modifiche  del  15  marzo  2001,  rimane  applicabile  il
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto transitorio
Art. 22
                            1  Il  presente  Concordato  vale  per  l’aggiudicazione  delle  commesse  che  sono  state  messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  recesso,  il  Concordato  esplica  i  suoi  effetti  per  l’aggiudicazione  delle  commesse  che  sono state messe a concorso prima della fine dell’anno civile in cui il recesso acquista efficacia.  Pubblicato nel BU  2005  , 25 e 72; precedenti pubblicazioni: BU  1996  , 71 e 211.  Allegati:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 4 febbraio 2005 - BU 2005, 72.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Allegato 1  VALORI SOGLIA PER IL SETTORE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI  a)  3  Tipo di contratto - Mandato  Valore soglia in CHF  Contratti di costruzione  8 700 000  Forniture e prestazioni di servizio generali     350 000  Forniture e prestazioni di servizio nei settori dell’acqua, energia,  trasporti, ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700 000  b)  4  Committente  Valori soglia in CHF  Contratti di  costruzione  Forniture  Prestazioni di  servizio  Comuni e distretti  8 700 000  350 000  350 000  Committenti privati con diritti  speciali o esclusivi nei  settori dell’acqua,  dell’energia e trasporti  (comprese le teleferiche e  gli impianti di risalita)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 700 000  700 000  700 000  Committenti pubblici e  privati con diritti speciali o  esclusivi nel settore dei  trasporti ferroviari e  dell’energia  (approvvigionamento di gas  e calore)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 000 000  640 000  640 000  Committenti pubblici e  privati con diritti speciali e  esclusivi nel settore delle  telecomunicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 000 000  960 000  960 000  Allegato 2  VALORI SOGLIA PER IL SETTORE NON CONTEMPLATO DAI TRATTATI INTERNAZIONALI  Tipi di procedura  Forniture  (valore  della  commessa  in CHF)  Prestazioni  di servizio  (valore  della  commessa  in CHF)  Lavori di costruzione  (valore della commessa in  CHF)  Ramo  secondario  Ramo  principale  Incarico diretto  Inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100’000  Inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300’000  Procedura mediante invito  Inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  inferiore a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500’000  Pubblico concorso /  procedura selettiva  a partire da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  a partire da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  a partire da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  a partire da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     I  presenti  valori  vengono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli atti esecutivi  ed  entrano  in
                        
                        
                    
                    
                    
                vigore il 1° luglio 2010 - BU 2010, 212, 431; BU 2014, 276.
                            4     I  presenti  valori  vengono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli atti esecutivi  ed  entrano  in