Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino
                            Codice deontologico  dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino  (OTIA)  (del 7 giugno 2010)  L’Assemblea dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino del 7 giugno 2010,  richiamato l’art. 14 cpv. 2 lett. a) della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere  e di architetto (LEPIA),  emana le seguenti norme deontologiche:  P r i n c i p i o   o r i e n t a t i v o  L’ambiente  è  un  bene  comune:  architetti  e  ingegneri  hanno  il  dovere  di  progettare  e  costruire  rispettando questo bene che deve andare a vantaggio di ognuno.  La risposta progettuale alle richieste dei singoli, al desiderio di un migliore ambiente individuale e  familiare  privato,  deve  cercare  soluzioni  che  si  armonizzino  al  meglio  con  l’ambiente  pubblico,  consapevoli  che  anche  gli  interventi  concernenti  lo  spazio  di  prossimità  hanno  ripercussioni  su  scala territoriale e possono investire l’intero paesaggio.  L’impatto di ogni singolo progetto deve sempre essere valutato in ordine alla finalità complessiva  consistente  nel  preservare  e  nel  curare  la  qualità  dell’intero  patrimonio  naturale,  culturale  ed  economico.  L’approfondimento delle leggi specifiche e immanenti ad ogni opera e costruzione, la libera ricerca  estetica,  dovrebbero  andare  di  pari  passo  con  la  cura  tesa  ad  affrontare  gli  aspetti  relazionali  dell’opera e a risolverli in modo socialmente ed ecologicamente sostenibile.  Architetti  e  ingegneri  dovrebbero  tener  sempre  presente  che  la  trasformazione  dell’ambiente  e  l’organizzazione dello spazio hanno conseguenze di lunga durata sui comportamenti e sulla salute  di  chi  li  abita,  e  pertanto  dovrebbero  agire  tenendo  costantemente  fermo  il  benessere  delle  generazioni future fra gli scopi.  Architetti e ingegneri sono pertanto chiamati non soltanto a rispettare tutte le norme legislative che  vanno  in  tal  senso,  ma  a  sviluppare  anche  un  rigoroso  autocontrollo  dei  propri  progetti,  una  responsabile vigilanza critica, tesa a trovare una sintesi fra le esigenze specifiche della disciplina  considerata in se stessa e le ripercussioni sullo spazio sociale e sull’ambiente complessivo insite  nell’essenza delle loro attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi generali
Art. 1
                            1  Ingegneri e architetti, consapevoli del ruolo assunto nei confronti della società, devono  svolgere  la  loro  professione  rispettandone  le  regole,  attenendosi  alle    norme  deontologiche  e  agendo  in  ogni  occasione  con  la  diligenza,  la  lealtà  e  la  correttezza  che  da  loro  ci  si  attende.  Devono  inoltre  comportarsi  in  modo  da  non  ledere  la  dignità  della  professione  e  da  non  compromettere l’immagine dell’Ordine, anche fuori dall’attività professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  mettono  a  frutto  il  loro  sapere  e  trasmettono  la  loro  esperienza,  sempre  in  funzione  del  pubblico interesse. Quando eseguono un incarico sono guidati dalle indicazioni della committenza  e  parimenti  dalla  salvaguardia  del  bene  comune.  Devono  contribuire,  per  quanto  possibile,  alla  divulgazione della loro disciplina e allo sviluppo della cultura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ingegneri e architetti devono dimostrare concretamente di dar seguito all’imperativo di proteggere  l’ambiente e di salvaguardare il paesaggio, tenendo conto della cultura locale e generale e di tutti i  fattori che hanno un’incidenza sulla salute e sulla sicurezza della popolazione, presente e futura.  Si attengono al principio della sostenibilità economica, sociale e ambientale delle loro opere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per ottenere i risultati migliori, ossia per promuovere la qualità del loro lavoro, devono utilizzare al  meglio i mezzi di cui dispongono, evitando ogni genere di sperpero, sia a livello di progettazione  sia nella fase di realizzazione di un’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ambito d’applicazione
Art. 2
                            Il  presente  Codice  deontologico  si  applica  a  tutti  i  membri  iscritti  nell’Albo  dell’OTIA,  qualunque  sia  la  forma  nella  quale  esercitano  la  professione  e  indipendentemente  dal  loro  domicilio privato o professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forme di esercizio della professione
Art. 3
                            1  L’ingegneria  e  l’architettura  possono  essere  esercitate  in  modo  indipendente  come  libere professioni, individualmente o in forme associative, oppure alle dipendenze di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  qualsiasi  forma  eserciti  la  professione,  ogni  ingegnere  e  ogni  architetto  deve  disporre  di  assegnatigli e alle norme deontologiche, assumendosi in tal modo la responsabilità degli atti che  compie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme personali
Art. 4
                            1  Ingegneri  e  architetti  s’impegnano  a  svolgere  la  professione  secondo  scienza  e  coscienza,   ad   agire   nel   rispetto   dei   principi   fondamentali   dell’indipendenza,   della   dignità,  dell’integrità morale e della lealtà, nonché attenendosi alla correttezza nella concorrenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi fanno capo pienamente alle loro competenze professionali, avendo nel contempo coscienza  dei  loro  limiti.  Devono  adattare  il  numero  e  l’ampiezza  degli  incarichi  assunti  alle  loro  possibilità  personali  e  ai  mezzi  di  cui  dispongono  o  di  cui  possono  disporre.  Se  le  esigenze  della  committenza  superano  le  loro  capacità  o  le  loro  possibilità  d’intervento,  hanno  il  dovere  di  non  accettare o di rinunciare tempestivamente all’incarico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ingegneri  e  architetti  devono  non  solo  mantenere  nel  tempo  il  livello  della  loro  preparazione  professionale,   ma   fare   il   possibile   per   migliorare   le   loro   conoscenze,   rispettivamente   per  aggiornarle costantemente (formazione continua).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ingegneri  e  architetti  devono  astenersi  dal  fornire  qualsiasi  indicazione  errata,  inesatta  o  ingannevole  sulla  loro  formazione,  sui  titoli  di  studio  da  loro  conseguiti,  sulla  loro  esperienza  professionale,  sulle  loro  capacità,  sui  mezzi  di  cui  dispongono  e  sull’efficacia  dei  medesimi.  Allo  stesso   modo,   pur   senza   il   loro   intervento   attivo,   non   devono   tollerare   che   committenti,  rispettivamente il pubblico o l’Ordine si facciano comunque un’idea errata sulle loro caratteristiche  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ingegneri  e  architetti  che  non  hanno  partecipato  all’elaborazione  di  un  progetto  non  possono  apporvi il loro nome e la loro firma, così come non possono sottoscrivere come progettisti nessun  documento relativo alla stessa opera. In base al medesimo principio, essi non possono fungere da  prestanome in qualsiasi situazione si trovino e nei confronti di qualsiasi persona o ente, pubblico o  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Essi non possono procurarsi incarichi di lavoro per mezzo di commissioni o vantaggi di qualsiasi  sorta,  né  accettare  commissioni  o  vantaggi  da  parte  di  fornitori,  costruttori  o  altre  persone,  in  relazione con il loro lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Ingegneri  e  architetti  non  possono  accettare  incarichi,  anche  solo  temporanei,  da  assumere  direttamente  o  indirettamente,  che  siano  incompatibili  con  le  leggi  e  con  le  normative  che  disciplinano la loro professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  In particolare, essi devono astenersi dall’assumere mandati che la committenza intenda conferire  loro   in   contrasto   con   la   legge.   Avvertita   una   simile   situazione,   sono   tenuti   a   renderne  immediatamente attento il committente e se questi non modifica la sua scelta, devono rinunciare al  mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Ingegneri  e  architetti  non  possono  partecipare  a  concorsi  o  a  mandati  di  studio  paralleli  le  cui  condizioni  siano  incompatibili  con  la  dignità  della  professione.  Devono  altresì  astenersi  dalla  partecipazione a concorsi o a mandati di studio paralleli le cui condizioni deroghino alle leggi e alle  normative  che  disciplinano  la  loro  professione,  in  particolare  per  quanto  concerne  la  loro  indipendenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  In  conformità  con  l’art.  17  lett.  f  LEPIA,  ingegneri  e  architetti  possono  divulgare  la  loro  attività  professionale con discrezione e verità, avuto riguardo ai principi della dignità professionale e della  collegialità, nonché nel rispetto delle presenti norme e in particolare del precedente art. 4 cpv. 4.  E’ vietata ogni forma di pubblicità comparativa, rispettivamente l’adozione di espressioni enfatiche,  laudative  o  denigratorie,  nonché  la  promessa  di  vantaggi  di  qualsiasi  natura  rispetto  alle  prestazioni  di  altri.  Non  rappresenta  pubblicità  la  citazione  di  opere  di  architetti  o  di  ingegneri  in  pubblicazioni  specifiche  della  rispettiva  disciplina,  in  monografie  loro  dedicate  o  per  il  tramite  di  ogni altro mezzo d’informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Ingegneri  e  architetti  devono  rispettare  il  carattere  di  confidenzialità  e  di  segretezza  delle  informazioni  ricevute  nello  svolgimento  del  loro  lavoro  o  in  generale  nell’esercizio  delle  loro  funzioni,  salvo  esplicita  autorizzazione  da  parte  di  chi  ha  loro  fornito  tali  informazioni  e  riservati  ordini  contrari  di  pubbliche  autorità  o  esplicite  deroghe  di  legge.  Il  principio  della  discrezione  e  della  segretezza  si  estende  anche  ai  collaboratori  di  ingegneri  e  architetti.  Esso  perdura  oltre  la  fine di ogni singolo mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Nell’ambito  di  concorsi  d’architettura  o  d’ingegneria,  rispettivamente  di  mandati  di  studio  paralleli, valgono le regole comportamentali del corrispondente regolamento SIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme personali relative ad attività collaterali
Art. 5
                            1  Ingegneri   e   architetti,   in   quanto   si   dedichino   all’insegnamento   nelle   rispettive  possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ingegneri  e  architetti,  in  quanto  siano  chiamati  a  fungere  da  periti,  da  arbitratori,  da  arbitri  o  da  mediatori, devono sempre agire secondo scienza e coscienza e nel rispetto dei principi fondamentali  dell’indipendenza, della dignità, dell’integrità morale e dell’obiettività, e ciò anche se, così facendo, ne  dovessero soffrire i loro interessi personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non  possono  assumere  nessun  incarico  che  richieda  neutralità  e  indipendenza  se  essi  stessi  sono  parte  o  rappresentanti  di  una  parte.  Lo  stesso  divieto  si  estende  ai  casi  in  cui  sia  parte  un  altro professionista, loro vincolato per parentela o per collaborazione professionale o istituzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ingegneri  e  architetti,  in  quanto  siano  chiamati  a  far  parte  di  giurie,  commissioni,  o  in  qualsiasi  altro   ruolo,   in   particolare   come   periti,   arbitratori,   arbitri   o   mediatori,   devono   assicurarsi  preliminarmente  di  possedere  le  competenze  richieste  dall’incarico.  Se  non  è  il  caso,  devono  rinunciare al mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nell’ambito degli stessi incarichi, non possono prevalersi in nessun modo di tale posizione al fine  di trarne utilità o vantaggi per sé o per altri, specie relativamente all’attività professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nell’adempimento   di   qualsiasi   mandato   devono   agire   con   equità,   scostandosi   da   ogni  atteggiamento  illecito  o  contrario  alle  norme  professionali  tecniche  e  deontologiche;  essi  devono  esprimersi  con  conoscenza  di  causa.  Quando  debbano  valutare  la  competenza  o  la  qualità  delle  prestazioni di colleghi, sono tenuti a motivare il loro parere e a fondarsi sulle sole regole dell’arte,  evitando giudizi di carattere personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri verso i committenti
Art. 6
                            1  Chiama  t  i  a  svolgere  un  mandato  professionale,  ingegneri  e  architetti  sono  tenuti  a  determinare  preliminarmente  con  il  committente  la  natura  e  l’ampiezza  dell’incarico,  nonché  il  preventivo dei costi complessivi, rispettivamente una previsione calcolata dei medesimi, che sia il  più  possibile  diligente  e  precisa.  Di  questi  costi  faranno  parte  il  preventivo  degli  onorari,  rispettivamente il modo di calcolo di quest’ultimi. Gli stessi accordi devono essere presi in caso di  modifiche del mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se,  per  qualsiasi  motivo,  l’ingegnere  o  l’architetto  non  è  in  grado  di  eseguire  il  compito,  deve  astenersi dall’assumere il mandato, rispettivamente deve rinunciarvi tempestivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante tutta la durata del contratto, l’ingegnere o l’architetto deve prestare al committente tutto il  suo sapere e la sua esperienza. Dev’essere in grado, in ogni momento, di informare il committente  sullo  stato  dei  lavori  e  su  ogni  altro  aspetto  dell’incarico.  Inoltre,  deve  vegliare  sugli  interessi  di  questi  relativamente  al  compito  assegnatogli,  tenuto  conto  dei  limiti  del  diritto  pubblico  e  di  eventuali limiti legali di natura privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  ne  è  dato  il  caso,  nell’interesse  del  committente,  il  professionista  fa  capo  al  parere  di  un  esperto, dopo esserne stato autorizzato, oppure avverte il committente di richiedere lui stesso tale  intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ingegneri  e  architetti  devono  astenersi  dall’operare  in  condizioni  suscettibili  di  compromettere  la  qualità delle loro prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Essi   devono   informare   tempestivamente   il   committente   quando   i   preventivi   di   spesa,  rispettivamente  di  onorario,  si  manifestano  errati  o  stanno  per  essere  superati  o  verrebbero  superati a dipendenza di circostanze concrete.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Essi devono pure avvertire tempestivamente il committente quando constatano o sono in grado di  prevedere che la realizzazione di un progetto si scosta dagli accordi contrattuali, oppure contrasta  con disposizioni di legge o con norme professionali o con decisioni di enti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Ingegneri  e  architetti  devono  astenersi  da  qualsiasi  decisione  che  possa  comportare  costi  superiori al previsto, senza il preventivo ed esplicito consenso del committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Devono  parimenti  avvertire  il  committente  su  qualsiasi  circostanza  rilevante  che  possa  essere  interpretata come un conflitto d’interessi tale da arrecargli pregiudizio o da minacciare la posizione  del professionista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Ingegneri  e  architetti  devono  rendere  attento  il  committente  se  una  modifica  progettuale  da  lui  auspicata rischia di ledere diritti d’autore altrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti con gli enti pubblici
Art. 7
                            1  Ingegneri  e  architetti  sono  tenuti  a  favorire  i  rapporti  con  gli  enti  pubblici  cui  si  rivolgono  nello  svolgimento  dei  loro  compiti.  Si  comportano  con  correttezza,  nel  rispetto  delle  funzioni svolte dalle pubbliche autorità e dai loro servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  legami  di  parentela  o  amicizia  di  ingegneri  o  architetti  con  membri  di  pubbliche  nell’esercizio dell’attività professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ingegneri o architetti che rivestano cariche pubbliche non possono trarne vantaggi, direttamente  o indirettamente, per sé stessi o per altri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ingegneri  e  architetti  che  svolgono  compiti  di  consulenza  per  un  ente  pubblico,  in  forma  occasionale o continuativa, non possono assumere incarichi professionali che siano o siano stati  oggetto della loro consulenza. Il divieto si estende ai colleghi che con il consulente abbiano in atto  rapporti di collaborazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti con i colleghi
Art. 8
                            1  L’atteggiamento nei confronti dei colleghi dev’essere rigorosamente leale e rispettoso  delle persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ingegneri   e   architetti   si   astengono   da   ogni   pratica   denigratoria   nei   confronti   di   colleghi,  segnatamente  in  merito  alla  loro  attività  professionale.  Ognuno  di  loro  considera  il  lavoro  dei  colleghi con obiettività, esprimendosi – se del caso – con la dovuta discrezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ingegneri  e  architetti  rispettano  le  opinioni  e  le  scelte  dei  loro  colleghi  e  dei  loro  partner  professionali; se del caso, sono disponibili al colloquio e alla trattativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  concorrenza  fra  ingegneri,  rispettivamente  fra  architetti,  deve  fondarsi  esclusivamente  sulla  qualità delle prestazioni. In particolare, è vietata ogni pratica che tenda a interferire nei rapporti di  colleghi con i loro committenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  È altresì vietata ogni pratica che tenda a farsi aggiudicare un mandato privato o una commessa  pubblica  sulla  base  di  un’offerta  ingannevole  relativamente  alle  prestazioni  e  ai  costi,  ossia  formulata in modo da sottovalutare coscientemente l’onere dell’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  all’ingegnere  o  all’architetto  è  richiesta  una  prestazione  che  può  costituire  o  che  può  presumibilmente  portare  a  un’interferenza  nei  rapporti  di  un  collega  con  un  proprio  committente,  prima di agire, informa il collega o il Consiglio dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Se  più  ingegneri  o  più  architetti  o  ingegneri  e  architetti  insieme  collaborano  nell’ambito  dello  stesso  mandato,  i  loro  rapporti  devono  essere  improntati  alla  collegialità,  all’intercambio  di  conoscenze  e  di  esperienza  professionale,  nonché  alla  massima  collaborazione  e  trasparenza:  essi si trasmettono tutte le informazioni e tutti i documenti che interessano la stessa missione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Ogni  ingegnere  o  architetto,  che  agisca  in  proprio  o  in  collaborazione  con  colleghi,  ha  diritto  al  riconoscimento  dei  propri  lavori.  Nessun  ingegnere  o  architetto  può  attribuirsi  creazioni  di  un  collega, né utilizzarle senza l’espressa autorizzazione di quegli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Ingegneri  e  architetti  sono  tenuti  a  rispettare  i  diritti  dei  colleghi  in  materia  di  proprietà  intellettuale, in particolare i loro diritti d’autore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostituzione di colleghi
Art. 9
                            1  L’ingegnere    o    l’architetto    che    deve    essere    temporaneamente    rimpiazzato  nell’esecuzione  di  un  mandato,  è  tenuto  a  delegare  i  compiti  che  gli  competono  a  un  collega,  iscritto   all’Albo   dell’ordine   nella   stessa   categoria   professionale,   dopo   averne   informato   il  committente.  A  chi  lo  sostituisce  deve  trasmettere  tutte  le  informazioni  e  i  documenti  utili  per  la  continuazione del lavoro, a completa tutela degli interessi del committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ingegnere o l’architetto chiamato a sostituire un collega per portare a termine un mandato, deve  verificare di non trovarsi ad agire in contrasto con la legge e con il presente codice; in particolare,  deve  accertarsi  che  il  collega  da  sostituire  sia  chiaramente  informato  sulla  decisione  del  committente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se un ingegnere o un architetto deve sostituire un collega deceduto, è tenuto a salvaguardare gli  interessi dei suoi eredi, dei suoi clienti e collaboratori, segnatamente per quanto riguarda i lavori in  corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti con i collaboratori
Art. 10
                            1  Nei   confronti   di   colleghi   che   collaborano   con   un   ingegnere   o   un   architetto,  occasionalmente  o  durevolmente,  sia  come  partner  sia  in  posizione  subordinata,  ogni  membro  dell’Ordine  è  tenuto  ad  agire  lealmente,  favorendo  lo  scambio  di  conoscenze  e  di  esperienza  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  confronti  dei  loro  collaboratori,  ingegneri  e  architetti  devono  astenersi  dal  mettere  in  atto  qualsiasi tipo di discriminazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi assume all’interno di un’organizzazione lavorativa funzioni di dirigente deve astenersi da ogni  atteggiamento inteso a liberarsi della propria responsabilità nei confronti della committenza, di enti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pubblici  o  di  terzi,  addossandola  a  un  collaboratore,  a  meno  che  questi  abbia  espresso  preventivamente ed esplicitamente il suo accordo in tal senso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ingegneri e architetti devono prendere atto della competenza dei loro collaboratori e affidare loro  compiti corrispondenti al livello della loro preparazione professionale e della loro esperienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nessun  membro  dell’Ordine  può  fruire  della  collaborazione  di  terzi  che  esercitino  abusivamente  la professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Nessun membro può accaparrarsi, con mezzi scorretti, collaboratori di colleghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Nei confronti di praticanti assunti a tempo determinato, ingegneri e architetti devono dimostrare la  massima  disponibilità,  ponendoli  in  condizione  di  profittare  al  meglio  di  tale  fase  della  loro  formazione. In particolare, metteranno a loro disposizione con generosità le loro conoscenze e la  loro esperienza professionale, nonché i mezzi migliori per un apprendimento proficuo. Affideranno  loro l’esecuzione di lavoro conforme alla loro preparazione e allo scopo della pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti con l’Ordine (OTIA)
Art. 11
                            1  Ogni  membro  dell’Ordine  è  iscritto  all’Albo  del  medesimo  in  una  delle  categorie  professionali previste (art. 4 del Regolamento di applicazione LEPIA). Egli è tenuto a rispettare tali  sfere di competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ingegneri  e  architetti  che  postulano  l’iscrizione  all’Albo  devono  menzionare  in  maniera  chiara  e  non equivoca i titoli di studio o altri attestati (nazionali e internazionali) in virtù dei quali intendono  provare  la  loro  specifica  preparazione  professionale.  Sono  tenuti  a  segnalare  tempestivamente  all’Ordine ogni errore di iscrizione che li riguardi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni  membro  deve  comunicare  tempestivamente  al  Consiglio  dell’Ordine  tutte  le  modifiche  dei  suoi dati personali o professionali che comportino un aggiornamento dell’Albo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni membro è tenuto a osservare le decisioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio dell’Ordine  nell’ambito delle loro competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni  ingegnere  o  architetto  iscritto  all’Albo  s’impegna,  nel  limite  del  possibile,  a  collaborare  con  l’Ordine  in  modo  disinteressato.  Egli  ha  inoltre  il  diritto  e  il  dovere  morale  di  partecipare  alle  assemblee  dell’OTIA,  così  che  esse  abbiano  la  massima  rappresentatività  nell’interesse  di  tutti  i  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ingegneri  e  architetti  eletti  nel  Consiglio  dell’Ordine  devono  assolvere  i  compiti  loro  affidati  con  obiettività, diligenza e indipendenza, nell’interesse generale delle professioni che vi fanno capo. In  linea  di  massima,  sono  tenuti  a  rispettare  il  segreto  sugli  affari  trattati  dal  Consiglio.  Gli  stessi  impegni  s’impongono  a  ingegneri  e  architetti  eletti  nella  Commissione  di  vigilanza,  come  membri  titolari o supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Ogni   membro   è   tenuto   a   segnalare   all’Ordine   eventuali   irregolarità   nell’esercizio   della  professione, nella pubblicazione di concorsi o nella formulazione di offerte delle quali sia venuto a  conoscenza e che possano nuocere ai fondamenti delle professioni di ingegnere o di architetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Violazioni del Codice deontologico
Art. 12
                            1  Se un membro dell’Ordine accerta la violazione di una norma deontologica da parte di  un altro membro, prima di segnalare il caso alla Commissione di vigilanza, ne informa il Consiglio  dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vertenze  fra  membri  dell’Ordine,  aventi  per  oggetto  l’esercizio  della  rispettiva  professione,  devono  essere  anzitutto  sottoposte  al  Consiglio  dell’Ordine  che  ne  promuove  una  soluzione  amichevole. Se la conciliazione fallisce, la vertenza cadrà nella competenza della Commissione di  vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contravvenzioni  alle  norme  del  presente  Codice  deontologico  possono  comportare  decisioni  disciplinari  da  parte  della  Commissione  di  vigilanza,  segnatamente  in  conformità  con  l’art.  19  LEPIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Consiglio  dell’Ordine,  se  lo  ritiene  opportuno,  in  occasione  dell’assemblea,  può  esporre  brevemente e in forma anonima i casi di contravvenzione alle norme deontologiche verificatisi nel  corso  dell’anno  trascorso,  trattati  o  no  dalla  Commissione  di  vigilanza,  affinché  i  membri  ne  prendano atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            1  Il presente Codice deontologico è stato approvato dall’Assemblea generale dell’OTIA  del 7 giugno 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eventuali  casi  ancora  pendenti  a  quel  momento  davanti  alla  Commissione  di  vigilanza  verranno  decisi,  facendo  capo  alle  norme  deontologiche  vigenti  prima  dell’entrata  in  vigore  del  presente  Codice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il presente Codice deontologico è approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2910 del 24  maggio 2011.  Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente  in vigore.  1  Il Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino pubblicato nel BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 a pagina 392 è abrogato.  Pubblicato nel BU  2011  , 321.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 27 maggio 2011 - BU 2011, 321.