Legge sull’abitazione
                            Legge  sull’abitazione  (del 22 ottobre 1985)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 8 febbraio 1983 n. 2679 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Principi generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  1  Lo Stato, allo scopo di assicurare un’offerta adeguata di abitazioni, nonché di ridurre i  costi  d’abitazione,  segnatamente  le  pigioni,  promuove  una  politica  attiva  e  coordinata  intesa  a  favorire:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli interventi soggettivi, aiuti individualizzati ai locatari, sono di competenza dei Comuni; lo Stato  assicura ai Comuni la necessaria consulenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La legge persegue altresì lo scopo di una politica regionale tendente a mantenere o ad aumentare  convenientemente la popolazione nelle regioni economicamente deboli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            Questa legge si applica alle case unifamiliari ed agli appartamenti abitati durevolmente,  escluse le abitazioni secondarie e di vacanza, ed ai terreni riservati dai Comuni per la costruzione  di abitazioni a tal fine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti delle abitazioni
Art. 3
                            1  Gli  aiuti  previsti  dalla  presente  legge  possono  essere  assegnati  per  le  abitazioni  che  soddisfano i seguenti requisiti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli immobili devono costantemente essere mantenuti in buono stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricerca e informazione
Art. 4
                            In  collaborazione  con  la  Confederazione  il  Cantone  favorisce  la  ricerca  sul  mercato  dell’abitazione e un’adeguata informazione sulle possibilità offerte dalla legge.  CAPITOLO II  Promovimento della costruzione di abitazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi
a) Ordinari
Art. 5
                            1  Per favorire la costruzione di abitazioni a pigione moderata lo Stato può concedere un  sussidio pari al massimo al 13.8% dell’investimento necessario, versato su un periodo di 19 anni,  così ripartito:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.6% per i primi 11 anni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2% dal 12° al 15° anno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.6% dal 16° al 19° anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. introdotta dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio può essere subordinato alla costruzione di un adeguato numero di alloggi per famiglie  numerose, per invalidi e per persone anziane.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Supplementari
Art. 6
                            1  Per  alloggi  occupati  da  famiglie  numerose  lo  Stato  può  concedere  un  sussidio  supplementare pari al massimo al 5% dell’investimento necessario, così ripartito:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,2% per i primi 11 anni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,5% dal 12° al 15° anno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,2% dal 16° al 19° anno.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  alloggi  occupati  da  anziani  e  da  invalidi,  compreso  il  personale  necessario  per  la  loro  assistenza,   lo   Stato   può   concedere   un   sussidio   complessivo   pari   al   massimo   al   19%  dell’investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell’1% all’anno.  5  Art. 7  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Alloggi per motulesi
Art. 8
                            1  Un sussidio a fondo perso pari ai maggiori costi di costruzione è concesso allo scopo  di  favorire  la  costruzione  di  alloggi  per  motulesi.  Gli  alloggi  devono  essere  conformi  alle  norme  tecniche del Centro per la razionalizzazione della costruzione (CRB).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  maggior  spesa  non  è  computabile  ai  fini  del  calcolo  dei  sussidi  di  cui  agli  art.  5  e  6  e  delle  pigioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni soggettive
Art. 9
                            I sussidi di cui agli art. 5 e 6 possono essere concessi unicamente per alloggi occupati  da persone residenti nel Cantone e il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Soppressione e sospensione
del sussidio
Art. 10
                            1  Il  sussidio  è  soppresso  fintanto  che  un’abitazione  rimane  vuota  o  è  utilizzata  da  persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  fatta  riserva  per  il  personale  necessario  per  l’assistenza  alle  persone  anziane  o  invalide  di  cui  all’art. 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sussidio è sospeso qualora l’immobile non sia mantenuto in buono stato.  CAPITOLO III  Promovimento dell’accesso alla proprietà
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi
Art. 11
                            1  Lo  Stato  promuove  l’accesso  alla  proprietà  di  appartamenti  e  di  case  familiari  con  la  concessione  di  un  sussidio  pari  al  massimo  al  13.8%  dell’investimento  necessario,  versato  su  un  periodo di 19 anni, così ripartito:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.6% per i primi 11 anni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2% dal 12° al 15° anno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.6% dal 16° al 19° anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio è accordato per la costruzione o l’acquisto di un’abitazione già esistente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’art. 8 è applicabile per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sussidio è concesso se il proprietario rinuncia alla rimunerazione del capitale proprio ai fini del  calcolo della riduzione di base prevista dalla legge federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art. 12  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni soggettive
Art. 13
                            L’aiuto  è  concesso  soltanto  a  cittadini  maggiorenni  svizzeri  o  stranieri  in  possesso  del  permesso di domicilio ed il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                Soppressione del sussidio
Art. 14
                            È applicabile per analogia l’art. 10 cpv. 1.  CAPITOLO IV  Rinnovo di abitazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 15
                            1  Allo scopo di salvaguardare gli spazi abitativi e di migliorare la qualità delle condizioni  di abitazione, lo Stato può concedere un sussidio pari al massimo al 18.8% dei costi d’investimento  per il rinnovo di abitazioni costruite, di regola, almeno 20 anni prima della richiesta del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio è versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.8% per i primi 11 anni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7% dal 12° al 15° anno;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.8% dal 16° al 19° anno.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il  rinnovo  di  abitazioni  locative  occupate  da  anziani  e  da  invalidi,  compreso  il  personale  necessario  per  la  loro  assistenza,  lo  Stato  può  concedere  un  sussidio  complessivo  pari  al  19%  dell’investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell’1% all’anno.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Abitazioni locative
a) Sussidio
                            13  Art. 15a  14  1  Il  sussidio  può  essere  proporzionalmente  ridotto  qualora  la  pigione  dopo  il  rinnovo  risultasse inferiore alla pigione richiesta prima del rinnovo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidio  può  essere  rifiutato  qualora  la  pigione  dopo  il  rinnovo,  senza  gli  aiuti  federali  e  il  sussidio  cantonale,  risultasse  nei  limiti  di  quella  in  uso  nella  località  o  nel  quartiere  per  abitazioni  paragonabili,  tenuto  conto  dell’ubicazione,  delle  attrezzature,  dello  stato  della  cosa  locata  e  dell’epoca di costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sussidio  può  parimenti  essere  rifiutato  o  proporzionalmente  ridotto  qualora  il  progetto  fosse  in  palese  contrasto  con  le  norme  della  legge  sulla  protezione  del  territorio  circa  l’uso  razionale  del  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non sono sussidiabili i rinnovi di costo inferiore a quanto stabilito dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Costi e valori computabili  15  Art. 15b  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  costi  d’investimento  computabili  si  compongono  della  pigione  capitalizzata  che  precede  il  rinnovo  e  dei  costi  di  rinnovo  per  migliorie  di  valorizzazione,  conformemente  al  diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per gli edifici inutilizzati o adibiti ad altri scopi, per i quali non può essere determinata una vecchia  pigione, il valore viene stabilito conformemente al diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono sussidiabili anche i soli provvedimenti intesi a favorire il risparmio energetico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il costo complessivo del rinnovo non può superare quello di nuove abitazioni equiparabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abitazioni in proprietà
a) Sussidio
                            Art. 15c  17  1  Dopo  il  rinnovo,  l’onere  per  il  proprietario  non  può  essere  inferiore  a  quello  esistente  prima del rinnovo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidio può essere proporzionalmente ridotto o negato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Costi e valori computabili
                            Art. 15d  18  1  I  costi  d’investimento  computabili  si  compongono  dell’importo  dell’ipoteca  esistente  prima del rinnovo e dei costi del rinnovo per miglioria e di valorizzazione conformemente al diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Cpv.  modificato  dalla  L  16.2.1993;  in  vigore  dal  6.4.1993  -  BU  1993,  129;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1987, 68; BU 1989, 203.
                            11    Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                22.5.1989 - BU 1989, 203.
                            15    Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                22.5.1989 - BU 1989, 203.
                            17    Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’art. 11 cpv. 4 si applica per analogia.  Art. 16  ...  19
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
Art. 17
                            20  Il sussidio di cui all’art. 15 può essere concesso per il rinnovo di abitazioni occupate da  persone  o  famiglie  residenti  nel  Cantone  ed  il  cui  reddito  o  sostanza  non  superano  i  limiti  stabiliti  dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasformazione dell’istanza
                            Art.17a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Qualora  l’autorità  federale  consideri  un’abitazione  da  rinnovare  come  una  nuova  costruzione a cagione dello stato dell’immobile e dell’entità dei costi, lo stesso vale per il Cantone.  In tal caso sono concessi gli aiuti di cui al capitolo II o III.  Art. 18  ...  22
                        
                        
                    
                    
                    
                Soppressione e sospensione del sussidio
                            Art. 18bis  23  1  Il  sussidio  è  soppresso  fintanto  che  un’abitazione  rimane  vuota  o  è  utilizzata  da  persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  fatta  riserva  per  il  personale  necessario  per  l’assistenza  alle  persone  anziane  o  invalide  di  cui  all’art. 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sussidio è sospeso qualora l’immobile non sia mantenuto in buono stato.  Art. 19  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  CAPITOLO V  Acquisto terreni edificabili
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 20
                            Lo Stato sostiene con la concessione di sussidi l’acquisto, da parte di Comuni, di terreni  edificabili da destinare alla costruzione di abitazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
Art. 21
                            Il Comune deve fornire indicazioni sulle previsioni pianificatorie e di sviluppo sui bisogni  e sulle caratteristiche delle abitazioni che si intendono realizzare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidio
Art. 22
                            Il sussidio può ammontare:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzazione dei terreni
Art. 23
                            1  I terreni possono essere utilizzati dal Comune per la costruzione di abitazioni a pigione  moderata secondo gli art. 5 e seguenti della presente legge, oppure concessi a terzi con diritto di  superficie per la realizzazione dello stesso scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  terreni  possono  essere  venduti,  ad  un  prezzo  non  superiore  agli  oneri  sopportati  dal  Comune,  unicamente per favorire l’accesso alla proprietà secondo gli art. 11 e seguenti della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987,
                        
                        
                    
                    
                    
                68.
                            20    Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Art. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1986 - BU 1987, 68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987,
                        
                        
                    
                    
                    
                68.
                            23    Art. introdotto dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’acquirente  è  tenuto  alla  retrocessione  del  terreno,  allo  stesso  prezzo,  in  caso  di  mancata  realizzazione dell’abitazione entro due anni dall’acquisto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È  esclusa  la  concessione  del  diritto  di  superficie  o  la  vendita  al  proprietario  che  ha  ceduto  il  terreno al Comune, nonché ai suoi ascendenti o discendenti in linea retta o al coniuge o al partner  registrato.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sussidio deve essere restituito se il comune utilizza il terreno per scopi diversi da quelli previsti  dalla legge o diversi dalla:  a)  b)  CAPITOLO V BIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Acquisto di stabili esistenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari dei sussidi
                            Art. 23a  28  I sussidi per l’acquisto di stabili esistenti sono assegnati a enti pubblici ed a imprenditori  ed organizzazioni della costruzione di abitazione di pubblica utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concessione dei sussidi
                            Art. 23b  29  I  sussidi  per  l’acquisto  di  stabili  esistenti  da  parte  di  enti  pubblici  e  da  parte  di  imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità sono concessi nella  misura prevista dagli articoli 5 e 6.  CAPITOLO VI  Misure di promovimento in favore di imprenditori e di organizzazioni  della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità
                        
                        
                    
                    
                    
                Genere dell’aiuto
Art. 24
                            1  Lo   Stato   sostiene   l’attività   di   imprenditori   e   di   organizzazioni   della   costruzione  d’abitazioni  di  pubblica  utilità  mediante  la  partecipazione  al  capitale,  come  pure  con  mutui  e  fideiussioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È considerata di pubblica utilità una società anonima, società in accomandita, società a garanzia  limitata o società cooperativa che svolge durevolmente la parte preponderante della sua attività in  favore del promovimento della costruzione di abitazioni e di accesso alla proprietà, esclusi ogni fine  di lucro, la distribuzione di dividendo superiore al 6% del capitale sociale versato e l’assegnazione  di tantièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   Stato   promuove   la   formazione   ed   il   perfezionamento,   lo   scambio   d’esperienze   e   il  coordinamento  tra  gli  imprenditori  e  le  organizzazioni  della  costruzione  d’abitazioni  di  pubblica  utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione al capitale
Art. 25
                            1  Lo   Stato   può   partecipare   al   capitale   di   organizzazioni   mantello,   come   pure   di  imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La partecipazione pubblica non deve di regola superare il 50% del capitale sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mutui e fideiussioni vincolati
all’immobile
Art. 26
                            1  Lo Stato può accordare agli imprenditori o organizzazioni della costruzione d’abitazioni  di pubblica utilità, congiuntamente alla Confederazione, mutui o fideiussioni fino a concorrenza del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95% dei costi d’investimento delle singole abitazioni, escluso il costo del terreno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I mutui devono essere rimborsati entro 30 anni al più tardi e rimunerati al saggio d’interesse delle  ipoteche di secondo grado.  CAPITOLO VII  Piano cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Cpv. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1999, 133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Capitolo introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                11.3.1991 - BU 1991, 114.
                            29    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                11.3.1991 - BU 1991, 114.
Scopo e contenuto
Art. 27
                            1  Il  piano  cantonale  ha  per  scopo  di  coordinare  gli  interventi  del  Cantone  nel  settore  dell’alloggio  sussidiato  e  dell’accesso  alla  proprietà  e  di  promuovere  un’adeguata  attività  di  informazione. Questo piano è coordinato con il piano direttore cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  indica,  in  particolare,  la  necessità  di  nuovi  alloggi,  di  risanamento  degli  esistenti  e  dell’acquisto di aree da parte dei Comuni da destinare alla costruzione di abitazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il piano specifica la distribuzione e la priorità degli interventi nelle singole regioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il piano stabilisce l’ammontare annuo delle spese per l’applicazione della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elaborazione e approvazione
Art. 28
                            1  Il  piano  è  elaborato  ed  approvato  dal  Consiglio  di  Stato  previa  consultazione  dei  Comuni e delle Regioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  sono  consultati  preventivamente  dallo  Stato  prima  della  decisione  di  sussidiamento,  in  applicazione degli art. 5 e 6.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata e modificazioni
Art. 29
                            1  Il piano ha durata indeterminata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso deve essere costantemente aggiornato e riesaminato almeno ogni quattro anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  modificazioni  sono  introdotte  osservando  la  procedura  per  l’elaborazione  e  l’approvazione;  modificazioni  secondarie  possono  essere  introdotte  dal  Consiglio  di  Stato,  sentiti  i  Comuni  direttamente interessati.  CAPITOLO VIII  Controllo delle pigioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 30
                            Le abitazioni in locazione sussidiate con questa legge sono sottoposte al controllo delle  pigioni in base al diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riduzione della pigione
Art. 31
                            Il proprietario di abitazioni in locazione sussidiate con questa legge è tenuto a ridurre le  pigioni in misura corrispondente agli aiuti percepiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contratto tipo
Art. 32
                            Il  Consiglio  di  Stato,  sentito  l’avviso  delle  Associazioni  cantonali  interessate,  stabilisce  un contratto tipo per alloggi sottoposti al controllo delle pigioni secondo questa legge.  CAPITOLO IX  Conservazione della destinazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio e distrazione della destinazione
Art. 33
                            1  Le abitazioni sussidiate in base a questa legge non possono essere sottratte alla loro  destinazione per il periodo stabilito dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vi è distrazione della destinazione se un’abitazione viene destinata a scopi diversi dall’abitazione  oppure se viene utilizzata quale residenza secondaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conseguenze
Art. 34
                            1  Qualora  vi  sia  distrazione  della  destinazione  per  le  abitazioni  sussidiate  in  base  al  capitolo II e capitolo III, il versamento del sussidio è sospeso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                Alienazione
Art. 35
                            L’alienazione  di  abitazioni  sussidiate  con  questa  legge  è  ammissibile  alle  condizioni  stabilite dal diritto federale applicato in via analogetica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conversione
Art. 36
                            La conversione di abitazioni è regolata dalle disposizioni del diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Cpv. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Cpv. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CAPITOLO X  Competenze e procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 37
                            Il   Consiglio   di   Stato   vigila   sull’applicazione   della   legge,   designa   il   Dipartimento  competente, elabora il regolamento e decide sulle domande di sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione consultiva
                            Art. 37a  32  1  Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione è in particolare chiamata a dare il suo avviso sul coordinamento degli interventi  dal Cantone nel settore dell’alloggio sussidiato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  competenze  ed  il  funzionamento  della  Commissione  sono  disciplinate  dal  regolamento  di  applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento
Art. 38
                            In particolare il regolamento definisce:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)  l)  33
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni particolari
Art. 39
                            1  I  sussidi  sono  concessi  solo  per  lavori  iniziati  dopo  l’accoglimento  dell’istanza  di  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inizio anticipato è permesso previa autorizzazione del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’acquisto  di  un  alloggio  in  proprietà  per  piani  o  di  una  casa  unifamiliare  già  esistente  o  in  costruzione  prima  che  sia  emanata  la  decisione  di  sussidiamento,  dev’essere  preventivamente  autorizzato dal Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il sussidio previsto al capitolo III è pure concesso per i casi di rigore stabiliti dall’autorità federale  dall’entrata in vigore della legge.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’acquisto  di  stabili  esistenti  da  parte  di  enti  pubblici  e  di  imprenditori  ed  organizzazioni  della  costruzione  di  abitazioni  di  pubblica  utilità,  prima  che  sia  emanata  la  decisione  di  sussidiamento,  dev’essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 40
                            1  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                Cumulo con altri sussidi cantonali
Art. 41
                            1  I  sussidi  concessi  in  base  alla  presente  legge  non  sono  cumulativi  con  altri  sussidi  cantonali,  fatta  eccezione  per  quelli  concessi  secondo  il  decreto  legislativo  sulla  protezione  delle  bellezze naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso di accesso alla proprietà tramite l’acquisto e il contemporaneo rinnovo di un’abitazione il  sussidio è concesso unicamente in base al capitolo III.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze comunali
                            32    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                22.5.1989 - BU 1989, 203.
                            33    Lett. abrogata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 31.3.1998 - BU 1998, 84.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Cpv. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1986 - BU 1987, 68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35    Cpv. introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41a  38  1  I  Comuni  possono  utilizzare  dei  crediti-quadro  per  l’acquisto  di  immobili  nell’ambito  di  una politica volta al mantenimento di un’offerta adeguata di alloggi a pigione moderata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La possibilità di utilizzare lo strumento del credito-quadro deve essere contenuta nel regolamento  comunale che deve inoltre precisare:  a)  b)  c)  CAPITOLO XI  Norme finali e abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informare
Art. 42
                            Chi chiede un aiuto previsto nella presente legge deve fornire qualsiasi informazione e,  su domanda, consentire l’esame dei libri, conteggi ed altri documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi
Art. 43
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  può  rifiutare,  revocare  od  ordinare  la  restituzione  dei  sussidi  quando:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifiuto per inadempimento di
obblighi fiscali e sociali
a) richiedenti
                            Art. 43a  39  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  rifiuta  il  sussidio  se  il  richiedente,  al  momento  del  deposito  della domanda, non ha assolto i seguenti obblighi:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) prestatori d’opera
                            2  Il  sussidio  per  la  costruzione  di  abitazioni  è  pure  rifiutato  se,  al  momento  dell’aggiudicazione  dei  lavori, il richiedente fa capo ad un’impresa iscritta all’albo, conformemente alla legge sull’esercizio  della  professione  d’impresario  costruttore,  che  non  ha  adempiuto  agli  obblighi  fiscali  e  sociali  previsti dal capoverso 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) verifica
                            3  Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali dev’essere comprovato dal richiedente, per sé e  per  il  prestatore  d’opera,  attraverso  la  produzione  di  un  attestato,  secondo  le  modalità  fissate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cumulo con gli aiuti federali
Art. 44
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  concessione  degli  aiuti  cantonali  in  base  agli  articoli  5,  6,  11  e  15  della  presente  legge è vincolata all’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidio  di  cui  agli  articoli  5  e  6  è  pure  concesso  qualora  un  terzo  si  sostituisce  alla  Confederazione  per  le  anticipazioni  rimborsabili  e  si  sottomette  al  piano  delle  pigioni  ed  alle  condizioni   generali,   secondo   il   diritto   federale.   Le   riduzioni   suppletive   non   concesse   dalla  Confederazione sono assunte dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  concessione  del  sussidio  di  cui  all’art.  15,  per  le  abitazioni  locative,  non  è  vincolata  all’ottenimento  delle  riduzioni  suppletive  stabilite  dal  diritto  federale  nel  caso  di  esaurimento  del  contingente  federale.  Il  richiedente  si  sottomette  al  piano  delle  pigioni  ed  alle  condizioni  generali,  secondo il diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
                            38    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                11.3.1991 - BU 1991, 114.
                            39    Art. introdotto dalla L 21.12.1994; in vigore dal 3.2.1995 - BU 1995, 54.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40    Norma transitoria: v. BU 1995, 54; testo completo, nota a fine legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41     Art.  modificato  dalla  L  22.5.1989;  in  vigore  dal  1.1.1989  -  BU  1989,  203;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1987, 68.
Art. 45
                            1  Con l’entrata in vigore di questa legge non sono più concessi sussidi in base al decreto  legislativo concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono riservati i sussidi già promessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sussidio  di  cui  agli  art.  5  e  6  è  concesso  per  le  abitazioni  a  pigione  moderata  già  beneficianti  delle riduzioni suppletive del diritto federale all’entrata in vigore della legge, qualora il permesso di  abitabilità sia concesso dopo l’entrata in vigore della presente legge.  42  Art. 45a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  La  partecipazione  dei  Comuni  per  le  abitazioni  sussidiate  dall’entrata  in  vigore  della  legge  in  base  ai  capitoli  II  e  III,  è  assunta  dal  Cantone  con  l’entrata  in  vigore  della  presente  modificazione.  Art. 45b  44  1  Per  le  abitazioni  sussidiate  in  base  al  capitolo  IV  della  legge  fino  al  momento  dell’entrata in vigore della presente modificazione non è applicabile l’art. 18 bis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono per contro applicabili:  a)  b)  c)  Art. 45c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  le  abitazioni  locative  che  hanno  beneficiato  del  sussidio  decennale  dell’1,2%  all’anno  in  base  all’art.  5  prima  della  modifica  del  6  febbraio  1993,  è  concesso  un  sussidio  complementare del 3,2% dell’investimento necessario, così ripartito:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  alloggi  occupati  da  anziani  e  invalidi  che  hanno  beneficiato  del  sussidio  decennale  dell’1,7%  all’anno  in  base  all’art.  6  prima  della  modifica  del  16  febbraio  1993,  è  concesso  un  sussidio complementare del 4,8% dell’investimento necessario, così ripartito:  a)  b)  Art. 45d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Per  le  abitazioni  locative  rinnovate  che  hanno  beneficiato  del  sussidio  decennale  in  base all’art. 15 prima della modifica del 16 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare  del 3,2% dei costi d’investimento, così ripartito:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 46
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  47  N.B. Norma transitoria  -  1995  , 54 (21 dicembre 1994)  Pubblicato nel BU  1985  , 447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42    Cpv. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                22.5.1989 - BU 1989, 203.
                            44    Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
                        
                        
                    
                    
                    
                22.5.1989 - BU 1989, 203.
                            45    Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46    Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47    Entrata in vigore: 1° gennaio 1986 - BU 1985, 447.