Regolamento della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici
                            Regolamento  della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici  (RLArch)  1  (del 28 marzo 2012)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  Richiamati:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d e c r e t a :  Capitolo  I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 1
                            Il presente regolamento precisa:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
(art. 3 LArch)
Art. 2
                            1  L’  istituto  archivistico    è  l’ente  che,  dotato  di  adeguate  risorse  e  di  personale  con  competenze specifiche, conserva e gestisce gli archivi di sua competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono definiti  servizi che archiviano in proprio   le unità del Cantone, gli enti pubblici e gli organismi  assoggettati  alla  legge  che  non  fanno  riferimento  a  un  istituto  archivistico  e  si  occupano  autonomamente dell’archiviazione dei propri documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  singoli   archivi    conservati  dagli  istituti  archivistici  e  dai  servizi  che  archiviano  in  proprio  sono  i  complessi di documenti destinati alla conservazione permanente e uniti tra loro da un vincolo dato  dalla  provenienza,  in  quanto  riconducibili  a  un  unico  soggetto  produttore,  o  da  altri  elementi  contenutistici, in caso di raccolte e collezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È definito  archivio amministrativo   il complesso dei documenti appartenenti alle pratiche correnti e  concluse conservate presso il servizio produttore siccome ancora utili per l’attività amministrativa  corrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elenco degli enti e organismi assoggettati alla legge
(art. 2 e 4 cpv. 4 LArch)
Art. 3
                            1  L’Archivio  di  Stato  istituisce  e  gestisce  in  forma  elettronica  l’elenco  aggiornato  degli  enti e organismi assoggettati alla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I servizi che archiviano in proprio sono indicati separatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Archivio di Stato cura la pubblicazione di questi elenchi in Internet.  Capitolo II
                        
                        
                    
                    
                    
                Verifica dell’attività
(art. 5 LArch)
Art. 4
                            I  servizi  del  Cantone,  gli  enti  e  gli  organismi  assoggettati  alla  legge  si  adoperano  affinché i documenti da essi elaborati consentano in ogni momento di verificare il loro operato.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso introdotto dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione e conservazione dei documenti
(art. 5 LArch)
Art. 5
                            1  Gli  organi  e  i  servizi  assoggettati  alla  legge  adottano  i  provvedimenti  organizzativi,  amministrativi   e   tecnici   necessari   per   la   produzione   e   la   gestione   di   documenti   idonei  all’archiviazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi designano una persona di riferimento per la gestione e la conservazione dei documenti, e ne  danno comunicazione all’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  definiscono  un  sistema  di  classificazione  dei  documenti  che  riflette  i  loro  compiti  e  attività  (piano  di  classificazione,  piano  di  spurgo  o  simili),  e  ordinano  i  loro  documenti  in  base  a  tale  sistema.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  sistema  di  classificazione  costituisce  la  base  per  l’archiviazione  dei  documenti;  esso  viene  attualizzato periodicamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Archivio amministrativo
(art. 5 LArch)
Art. 6
                            1  I  documenti  che  compongono  l’archivio  amministrativo  sono  conservati  dal  servizio  produttore  fintanto  che  siano  date  specifiche  e  obiettive  esigenze  di  utilizzazione;  per  le  pratiche  concluse il termine massimo di conservazione è di regola di dieci anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I   documenti   dell’archivio   amministrativo   devono   essere   possibilmente   conservati   in   modo  separato dai documenti archiviati ai sensi della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Insorgenza dell’obbligo di offerta dei documenti
(art. 5 cpv. 3 LArch)
Art. 7
                            1  I  servizi  che  non  archiviano  in  proprio  offrono  all’istituto  archivistico  competente  i  documenti che non utilizzano più in modo frequente o che non rispondono più a obiettive esigenze  di utilizzazione; di regola l’offerta avviene entro dieci anni dalla data dell’ultima aggiunta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall’istituto archivistico competente qualora  il  servizio  interessato  renda  verosimile  di  averne  ancora  bisogno  per  l’adempimento  dei  propri  compiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  scioglimento  di  un  servizio  del  Cantone,  di  un  ente  o  di  un  organismo,  i  relativi  documenti devono essere offerti, d’intesa con l’eventuale successore, a un istituto archivistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità dell’offerta
(art. 5 cpv. 3 LArch)
Art. 8
                            1  Il  servizio  tenuto  a  offrire  i  suoi  documenti  indica  i  documenti  che  hanno  un  valore  archivistico dal profilo giuridico e amministrativo e, nella misura del possibile, quelli che potrebbero  avere un valore archivistico di altra natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  momento  dell’offerta  dei  documenti  devono  essere  segnalate  le  eventuali  restrizioni  alla  consultazione ai sensi dell’art. 10 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione del valore archivistico
(art. 5 cpv. 3 LArch)
Art. 9
                            L’istituto  archivistico  competente,  considerate  le  indicazioni  fatte  dal  servizio  tenuto  a  offrire  i  suoi  documenti,  decide  in  merito  all’archiviazione  permanente  dei  documenti  secondo  i  principi della legge. Valuta i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell’archiviazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inalienabilità degli archivi, eccezioni
(art. 6 LArch)
Art. 10
                            1  L’inalienabilità  degli  archivi  pubblici  concerne  anche  quelli  relativi  a  enti  e  organismi  non più esistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli archivi possono essere alienati solo se essi sono disponibili in due o più esemplari identici e le  copie non sono più necessarie.  Capitolo III  Archiviazione autonoma
                        
                        
                    
                    
                    
                Archiviazione autonoma
(art. 4 cpv. 4 e 5 LArch)
Art. 11
                            1  I servizi che archiviano in proprio disciplinano le modalità e i dettagli della gestione e  dell’archiviazione dei loro documenti secondo i principi della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  fanno  capo  a  persone  con  le  necessarie  competenze  tecniche  e  conoscenze  in  materia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’art. 9 è applicabile per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
(art. 4 cpv. 4 e 5 LArch)
Art. 12
                            1  La  responsabilità  tecnica  per  la  corretta  gestione  e  archiviazione  dei  documenti  dei  servizi che archiviano in proprio è dei rispettivi organi esecutivi, delle direzioni, rispettivamente dei  soggetti indicati dalle leggi speciali e, per i servizi del Cantone, del relativo funzionario dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  responsabilità  civile  è  retta  dalla  legge  sulla  responsabilità  civile  degli  enti  pubblici  e  degli  agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delega dell’archiviazione e
della gestione documentaria
(art. 4 cpv. 4 e 5 LArch)
Art. 13
                            Se  il  servizio  che  archivia  in  proprio  intende  incaricare  terzi  dell’archiviazione  o  della  gestione  dei  documenti  tramite  mandati,  questi,  d’intesa  con  l’Archivio  di  Stato,  garantisce  il  rispetto  della  legge  disciplinando  preliminarmente  le  condizioni  e  le  modalità  per  mezzo  di  una  convenzione.  Capitolo IV  Accessibilità agli archivi
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
(art. 7, 9 e 10 LArch)
Art. 14
                            1  Chiunque ha il diritto di consultare gli archivi pubblici dopo la scadenza dei termini di  protezione di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto di consultare gli archivi comprende in particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riservate  le  limitazioni  previste  dalla  legge,  le  modalità  di  consultazione  degli  archivi  sono  stabilite  nel  singolo  caso,  anche  mediante  oneri  e  condizioni,  in  particolare  se  l’evasione  della  richiesta comporta impegni amministrativi di una certa importanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accessibilità dei documenti
negli archivi amministrativi
Art. 15
                            L’accesso   ai   documenti   dell’archivio   amministrativo   del   servizio   produttore   è  disciplinato dalla legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 e dalla  legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo del termine di protezione
(art. 8 LArch)
Art. 16
                            1  Il termine di protezione si applica di principio a un intero fascicolo o a un’intera pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Determinante  per  il  calcolo  del  termine  di  protezione  è  l’anno  del  documento  più  recente.  I  documenti allegati successivamente, che non contengono informazioni rilevanti per l’avanzamento  della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  competente  può  autorizzare  a  consultare  fascicoli  o  pratiche  per  i  quali  il  termine  di  protezione non è ancora scaduto se:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Termine di protezione prorogato per i dati personali
(art. 9 LArch)
Art. 17
                            1  Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla  consultazione  da  parte  di  terzi,  il  termine  di  protezione  ordinario  di  cui  all’art.  9  della  legge  può  essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richieste di consultazione
(art. 7 LArch)
Art. 18
                            Le richieste di consultazione degli archivi devono essere di regola formulate per iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richieste di consultazione durante
il termine di protezione
(art. 7, 9 e 11 LArch)
Art. 19
                            1  Le   richieste   di   consultazione   durante   il   termine   di   protezione   devono   essere  presentate e motivate in forma scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La consultazione durante il termine di protezione va autorizzata se i documenti richiesti relativi a  fatti  o  persone  erano  accessibili  al  pubblico  già  prima  della  scadenza  del  termine  di  protezione;  sono  riservati  nuovi  interessi  pubblici  o  privati  preponderanti  degni  di  protezione  contrari  alla  consultazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Richieste di consultazione durante il
termine di protezione prorogato
(art. 9, 10 e 11 LArch)
Art. 20
                            1  Le richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato ai sensi dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 della legge devono essere presentate e motivate in forma scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il richiedente deve addurre la prova che:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  condizioni  del  capoverso  precedente  non  devono  essere  adempiute  se  la  richiesta  ha  per  oggetto una ricerca non riferita a persone specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  i  documenti  richiesti  relativi  a  fatti  o  persone  erano  accessibili  al  pubblico  già  prima  della  scadenza del termine di protezione prorogato è applicabile l’art. 19 cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Oneri e condizioni
(art. 9, 10 e 11 LArch)
Art. 21
                            1  L’autorizzazione  a  consultare  gli  archivi  durante  i  termini  di  protezione  può  essere  subordinata  a  oneri  e  condizioni  quali  il  divieto  di  sfruttamento  di  determinate  parti  di  fascicoli,  l’obbligo di rendere anonimi i dati e l’obbligo di presentare il prodotto della ricerca prima della sua  pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  autorizzata  può  essere  tenuta  a  sottoscrivere  una  dichiarazione  scritta  in  cui  quest’ultima conferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi di diritto  3  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di  rifiuto  anche  parziale  dell’autorizzazione,  il  richiedente  può  chiedere  l’emanazione di una decisione formale motivata e impugnabile con ricorso secondo l’art. 24 della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In difetto di norme particolari, alla procedura sono applicabili i disposti della legge sulla procedura  amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Capitolo V  Ruolo e competenze dell’Archivio di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Archiviazione e conservazione
(art. 17 cpv. 2 LArch)
Art. 23
                            1  L’Archivio  di  Stato  provvede  alla  corretta  conservazione  a  tempo  indeterminato  dei  documenti versati, indipendentemente dal loro supporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Collabora  con  i  servizi  competenti  del  Cantone  affinché  siano  garantite  le  necessarie  condizioni  ambientali e tecniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  conservazione  e  il  restauro  di  tipologie  particolari  di  supporto  può  avvalersi  della  collaborazione di enti e istituti specializzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Nota marginale modificata dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione e supporti alla ricerca
(art. 17 cpv. 2 e 4 LArch)
Art. 24
                            1  L’Archivio di Stato elabora e pubblica inventari, repertori e altri strumenti di ricerca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dettagli  relativi  alla  consultazione  e  alla  riproduzione  dei  documenti  sono  disciplinati  dal  regolamento dell’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valorizzazione
(art. 17 cpv. 2 LArch)
Art. 25
                            1  L’Archivio di Stato cura e sostiene l’edizione scientifica di fonti relative al Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Promuove  in  proprio,  nei  limiti  del  possibile,  la  ricerca  storica  concernente  il  Ticino  e  la  divulgazione  dei  suoi  risultati,  e  collabora  per  questo  con  istituti  accademici  e  altri  enti  attivi  nel  settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Promuove   l’organizzazione   di   eventi,   corsi   e   manifestazioni   per   favorire   la   diffusione  dell’archivistica e la conoscenza del patrimonio documentario ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza
(art. 18 cpv. 2, 5 cpv. 2 LArch)
Art. 26
                            1  L’Archivio  di  Stato  fornisce  consulenza  ai  servizi  del  Cantone  nelle  questioni  relative  alla  materia  archivistica  nonché  nell’introduzione  e  nell’applicazione  di  sistemi  di  gestione  dei  documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fornisce altresì consulenza agli altri servizi che archiviano in proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Mette   a   disposizione   modelli   e   schemi   di   riferimento   per   la   definizione   dei   sistemi   di  classificazione e per la regolamentazione degli archivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze decisionali in materia finanziaria
                            Art. 26a  5  Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come  segue:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
(art. 18 cpv. 1 LArch)
Art. 27
                            1  Per  assicurare  una  prassi  uniforme  e  il  rispetto  dei  principi  della  legge,  l’Archivio  di  Stato può ispezionare gli archivi dei servizi del Cantone e dei servizi che archiviano in proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le ispezioni concernono in particolare:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Archivio  di  Stato  allestisce  un  rapporto  scritto  per  ogni  ispezione  effettuata  e  ne  invia  copia  al  servizio o al soggetto interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Accertate situazioni non conformi, l’Archivio di Stato invita il servizio interessato a porvi rimedio;  in caso di inadempienza esso prende le misure necessarie e segnala inoltre il caso all’Autorità di  vigilanza competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sistemi e documenti informatici
(art. 18 cpv. 4 LArch)
Art. 28
                            1  I  servizi  del  Cantone  e  il  Centro  dei  sistemi  informativi  consultano  sin  dalla  fase  di  pianificazione  di  nuovi  sistemi  informativi  l’Archivio  di  Stato,  che  nella  realizzazione  dei  progetti  accerta la loro conformità alle esigenze dell’archiviazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Archivio di Stato può accedere a tutti i sistemi informativi del Cantone, allo scopo di appurare il  valore archivistico dei relativi dati; non gli può essere opposto il segreto d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. introdotto dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  modalità  di  conservazione  dei  documenti  su  supporto  informatico  sono  definite  di  comune
                        
                        
                    
                    
                    
                Offerta e versamento all’Archivio di Stato
(art. 19 LArch)
Art. 29
                            1  I  servizi  tenuti  a  offrire  i  loro  documenti  all’Archivio  di  Stato  procedono  secondo  le  modalità specificate agli art. 7 e 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al momento dell’offerta, i documenti prodotti dai servizi del Cantone devono essere corredati da  un elenco che comprenda almeno le seguenti informazioni:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  servizio  tenuto  a  offrire  i  suoi  documenti  si  adopera  affinché  i  documenti  siano  preparati  in  modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro valore archivistico e se del  caso archiviati senza ulteriori oneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Esso provvede alla loro consegna in accordo con l’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I dettagli relativi all’obbligo di offerta e al versamento dei documenti sono disciplinati da specifiche  istruzioni dell’Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
(art. 7 cpv. 3 e art. 21 LArch)
Art. 30
                            1  I servizi di base dell’Archivio di Stato al pubblico, quali il sostegno nell’identificazione e  nella  consultazione  dei  documenti,  sono  gratuiti,  sempre  che  l’impegno  sia  compatibile  con  una  gestione amministrativa razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ulteriori  servizi  al  pubblico,  quali  segnatamente  il  supporto  approfondito  per  l’avvio  o  il  completamento di ricerche o le riproduzioni di documenti, i costi vengono fatturati in base al tempo  impiegato e alle spese per il materiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  consulenza  in  materia  archivistica  fornita  dall’Archivio  di  Stato  a  servizi  che  archiviano  in  proprio è gratuita nella misura in cui essa rivesta carattere puntuale e comporti un onere di tempo  limitato; gli interventi di maggiore impegno vengono concordati con i richiedenti e fatturati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario per la fatturazione delle prestazioni all’esterno da  parte dei dipendenti dell’amministrazione cantonale.  Capitolo VI  Sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente per le sanzioni disciplinari
(art. 26 LArch)
Art. 31
                            Le  sanzioni  disciplinari  sono  applicate  dall’Autorità  di  vigilanza  competente  secondo  il  diritto speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente per le contravvenzioni
(art. 25 LArch)
Art. 32
                            Le contravvenzioni sono di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura  e dello sport.  Capitolo VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 33
                            6  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2012.  Pubblicato nel BU  2012  , 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dal R 28.3.2012; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 147.