Decreto legislativo concernente la costituzione di un fondo di fr. 2’000’000.– per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale ed altri progetti
                            Decreto   legislativo  concernente  la    costituzione  di  un  fondo di  fr. 2’000’000.–  per  il   finanziamento  di  provvedimenti a  favore   della  mobilità   aziendale   ed  altri  progetti  (del  14  dicembre   2015)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  8   luglio  2015  n.    7106  del  Consiglio  di    Stato;  –  il   rapporto  1°  dicembre  2015  n.    7106R  della  Commissione   della  gestione   e delle  finanze;  decreta:  Art.  1  È    costituito  un  fondo  di  fr.  2’000’000.–  per  il   finanziamento  di  provvedimenti  a  favore  della  mobilità  aziendale   e   altri  progetti.  Art. 2  Il fondo è utilizzato per sostenere l’allestimento del piano di mobilità aziendale e le misure  a  ttuate da aziende insediate in Ticino che tramite lo stesso promuovono efficacemente la riduzione  d  egli spostamenti con l’automobile da parte dei propri dipendenti.  Art. 3  Il Consiglio di Stato fissa, mediante decreto esecutivo, i criteri per la gestione del fondo e  l  e relative modalità di accesso.  Art. 4  Il Consiglio di Stato decide le modalità di finanziamento del fondo valutando la possibilità  d  i attingere ad una quota parte della tassa di collegamento.  Art. 5  Trascorso  il  periodo  quadro  di  4  anni  dalla  costituzione  del  fondo  il  Consiglio  di  Stato  p  resenta al Gran Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti.  Art. 6  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato  n  el Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato  nel   BU  2016  ,  154.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  18  marzo  2016  - BU  2016,   154.