Legge sull’assistenza sociale
                            Legge  sull’assistenza  sociale  (dell’8  marzo   1971)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  5   giugno  1970  n.    1651  del  Consiglio  di Stato;  -  la    legge   sull’armonizzazione  e   il coordinamento  delle  prestazioni  sociali  del  5   giugno  (Laps),  1  decreta:  CAPITOLO  I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  1  Lo  Stato  provvede,  nel  rispetto  della  dignità  e   dei  diritti  della    persona,    all’attribuzione  delle  prestazioni  sociali  stabilite     dalla  legislazione  federale     o  cantonale  e,  in  particolare,  all’assistenza  di    quanti  stanno  per  cadere  o   siano   caduti   nel  bisogno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  hanno  lo scopo  di    favorire  l’inserimento  sociale  e   professionale  dei  beneficiari.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidiarietà  dell’assistenza  3  Art.  2  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  assistenziali  secondo  questa  legge  sono  complementari  o   suppletorie  a  quelle  della   previdenza,  delle  assicurazioni  sociali   e delle   misure  contro  la    disoccupazione  previste  da  altre  leggi   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  le prestazioni  assistenziali  propriamente  dette  di    tipo   finanziario  vengono  concesse  solo  una  volta    esaurite    le  altre  prestazioni    sociali  previste  dalla  Legge  sull’armonizzazione  e    il  coordinamento  delle  prestazioni  sociali  del  5   giugno  2000   (art.   13  Laps).  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Natura  delle   prestazioni  Art.  3  Le  prestazioni  assistenziali  devono  essere  adeguate  ai  bisogni  e    alle    attitudini  della  persona,  in    modo  da  prevenirne   lo scadimento  morale  e materiale   o   da   consentirne  un   conveniente  inserimento  nella  società.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  con  l’assistenza   di  diritto  privato  Art.  4  Le  prestazioni  assistenziali  sono  di  regola  dovute  dallo  Stato  indipendentemente  da  qualsiasi  obbligo    assistenziale    di  natura  civile,  in  particolare    dall’obbligo  d’assistenza  tra  parenti,  riservato  il   diritto  di regresso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolare  del  diritto  6  Art.  5  7  1  Hanno  diritto    ai  provvedimenti  e  alle  prestazioni  della  presente  legge  le  persone  con  domicilio  o   dimora  assistenziale  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    persone  con  sola    dimora    assistenziale  hanno  per  principio    diritto  unicamente  a   prestazioni    o  aiuti  immediati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le    disposizioni  del  diritto  federale  e   dei  trattati  internazionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            Art.  6  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  disciplina  la  determinazione,  la  concessione,  la  limitazione    e  la  procedura  delle  prestazioni  assistenziali  concesse  a  a)   l’asilo  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dalla   L   3.12.2002;   in    vigore  dal  1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv.   introdotto  dalla  L 3.10.1994;  in    vigore   dal  2.5.1995  - BU  1995,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota   marginale  modificata  dalla  L   3.12.2002;   in vigore  dal  1.2.2003  -  BU   2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 24.6.1997;  in    vigore  dal  1.1.1998  -  BU  1997,   459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   introdotto  dalla  L 3.12.2002;  in    vigore   dal  1.2.2003  - BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Nota   marginale  modificata  dalla  L   3.12.2002;   in vigore  dal  1.2.2003  -  BU   2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore  dal  1.2.2003   -  BU  2003,   39;  precedente  modifica:   BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
                            8  Art.  introdotto  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,   39;  precedente  abrogazione:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
                            b)  bisognose  di    protezione  non  titolari  di    un  permesso  di dimora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nello  stabilire  tali   criteri  il   Consiglio  di    Stato   fa riferimento  alle   disposizioni  federali  sul  rimborso  ai  Cantoni  delle  spese  cagionate  da  queste  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II   Consiglio  di    Stato  può  affidare,  mediante  la stipulazione  di    contratti  di prestazione,  la    gestione  di  queste  prestazioni   ad   enti  assistenziali  pubblici   o   privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nell’assunzione  del  personale,  gli  enti  assistenziali  che  hanno    un    contratto  di  prestazione  con  il  Cantone,  a  parità  di  requisiti  e  qualifiche  e  salvaguardando  gli  obiettivi    aziendali,  danno    la  precedenza  alle  persone  residenti,  purché   idonee  a   occupare   il  posto  di lavoro  offerto.  Essi  tengono  in  debita  considerazione  candidature  di    chi   si   trova  in    disoccupazione  o al    beneficio  dell’assistenza.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   sottoscrizione  di un  contratto  di    prestazione,  nella  misura   in    cui  i rapporti  di    impiego   non  sono  disciplinati  da  normative   di diritto  pubblico,  è subordinata  alla  verifica  del  rispetto  delle  condizioni   di  lavoro  usuali  del  settore  da  comprovare  tramite  l’attestazione  di    adesione  a   un   contratto  collettivo  di  lavoro  (CCL)  o,  nel  caso   in  cui  l’istituto  non  ne  avesse  sottoscritto  uno,   la  certificazione  emanata  dalla  commissione  paritetica  del  settore  che,  come  da  mandato  conferito  dal  Consiglio  di  Stato,  attesti  la    conformità  dei  contratti  individuali.  10  Art.  7-9  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nozione  di domicilio  Art.  10  12  Il  domicilio  e   la    dimora  sono  determinati  dagli  articoli  da  4   a   11  della   legge  federale  sulla  competenza  ad  assistere  le persone  nel  bisogno,  del  24  giugno  1977.  CAPITOLO   II  Provvedimenti   assistenziali  13
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
                            Art.  11  14  I  provvedimenti    assistenziali  consistono  in  provvedimenti  preventivi  e    in  prestazioni  assistenziali  propriamente  dette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  provvedimenti  preventivi  15  Art.  12  1  L’Autorità    cantonale  ricerca  le  cause  dell’indigenza    e  predispone  tutte  le  misure  destinate  a   sopprimerle;  essa  promuove  e   coordina   le iniziative  e   gli  interventi  pubblici  e   privati  intesi  a  tale  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità  cantonale    promuove,  sostiene  finanziariamente  e    coordina  inoltre  i  provvedimenti  di  prevenzione  all’indebitamento  eccessivo,  in particolare   nei  seguenti   ambiti:  a)  nella  formazione  b)  nella  sensibilizzazione  c)    nell’offerta   di    una  consulenza   specializzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  13-16  ...  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Prestazioni  assistenziali   propriamente  dette
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  18  Art.  17  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  natura,  l’ampiezza   e   la    durata  delle  prestazioni  assistenziali  sono  commisurate  agli  scopi  di    questa  legge,  alle   condizioni  personali  e   alle  situazioni  locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  assistenziali   sono   ordinarie  o   speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   prestazioni  assistenziali   possono   essere  ricorrenti   o   puntuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Prestazioni  ordinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   introdotto  dalla  L 24.6.2019;  in    vigore   dal  1.7.2020  - BU  2020,  202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  introdotto  dalla  L 9.12.2019;  in vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  108.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  abrogati  dalla  L   20.2.1979;   in vigore  dal  1.10.1979  - BU  1979,  233.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   20.2.1979;  in vigore   dal  1.10.1979  -  BU  1979,   233.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Capitolo   modificato  dalla  L   3.12.2002;  in    vigore  dal   1.2.2003  - BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  introdotto  dalla  L 13.12.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019  - BU  2019,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  abrogati  dalla  L   3.12.2002;   in vigore  dal  1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Definizione  20  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  assistenziali  ordinarie  coprono    la  differenza    fra  il   reddito  disponibile  residuale  e   la    soglia  d’intervento  ai sensi  dell’art.  19,  da  cui  vengono   dedotte  le prestazioni  sociali  di  complemento  effettivamente  percepite  sulla   base  della  Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  ordinarie   hanno   di    regola  carattere  ricorrente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Soglia  d’intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  19  23  La  soglia  d’intervento  per  le    prestazioni  assistenziali,  in deroga  all’art.  10  Laps,  è   definita  ogni  anno,  tenuto  conto  delle  direttive  emanate  dalla  Conferenza  svizzera  delle  istituzioni  dell’azione  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Prestazioni  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            24  Art.  20  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  speciali  sono   destinate  a   coprire  dei  bisogni  particolari,   quali   ad  esempio:  a)   di    formazione;  b)  partecipazioni,   spese  dentarie  e   spese  straordinarie  dovute   a   malattia   o   handicap;  c)   assicurazioni;  d)  che  favoriscono  sociale  e   l’inserimento  professionale;  e)   di    collocamento   diurno  di    figli  minorenni;  f)   di    collocamento   in    istituto;  g)   di    sepoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  inoltre  essere  concesse  prestazioni  speciali   per   fare  fronte   per  un  periodo  limitato  a   spese  vincolate  o   per  l’alloggio  superiori  ai limiti   previsti   dall’art.   22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   prestazioni   speciali   possono   essere  cumulate  alle   prestazioni  ordinarie,  o essere  indipendenti  quando  le    risorse  del  beneficiario  raggiungono   o superano  la soglia  d’intervento  ma  non  coprono  il  bisogno  specifico  cui   esse  sono  destinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A    titolo  di  prestito  da  rimborsare  possono  essere  versate  in  particolare:  il   deposito    di  garanzia  relativo  alla  locazione,    gli  arretrati  di  pigioni    o    di  spese  di  elettricità  o  di  premi  partecipazioni    e  franchigie  nell’ambito  della   Legge  federale  sull’assicurazione  malattie   (LAMal)  del  18   marzo  1994.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Norme  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Unità  di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  21  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  deroga  all’art.    4  Laps,  se  il  titolare  del  diritto  è  un  figlio  maggiorenne  non  economicamente  indipendente  e   il   reddito  disponibile  residuale  della  sua  unità  di    riferimento  supera  la  soglia  di  intervento  delle  prestazioni    assistenziali,  dall’unità  di  riferimento    vengono  esclusi    i  genitori  che   non  ottemperano  al loro  obbligo  di mantenimento   ai    sensi  dell’art.   277  CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso   di    rigore,  l’autorità   competente  può  pure  escludere  dall’unità  di    riferimento   altri  membri  che  non  ottemperano  ai    loro  obblighi  di mantenimento  o   di    assistenza  nei  confronti  del  titolare  del  diritto,  ai  sensi  degli   art.  159,  163,  276,  328  e   329  CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Reddito  disponibile  residuale  29  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Il  reddito  disponibile  residuale  è   quello   definito  dagli  art.  da   5   a   9 Laps,   tenuto  conto  delle  deroghe  seguenti:  a)  computabile:  vengono  computate  le    prestazioni   ricevute  in adempimento  di    un   obbligo  fondato  sul   diritto  di  famiglia  se vengono  corrisposte  da  una   persona  non  facente  parte  dell’unità  di    riferimento  e  dichiarate  dal   richiedente;
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L 3.12.2002;   in    vigore   dal   1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  modifca:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
                            24  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                25
                            Art.  modificato  dalla  L 3.12.2002;   in    vigore   dal   1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  modifca:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
                            26  Cpv.  introdotto  dalla  L 20.12.2012;  in    vigore   dal  15.2.2013  - BU  2013,  97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L 3.12.2002;   in    vigore   dal   1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  modifca:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
29
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dalla  L 3.12.2002;   in    vigore   dal   1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  modifca:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
                            la    sostanza  netta  viene  computata  interamente  nella  misura  in cui  supera   fr.  100’000.--  per  l’abitazione  primaria  e, per  le altre  forme  di    sostanza,  fr.  10’000.--   per  una  persona  sola,   fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20’000.--  per   una  coppia  (coniugi  o partner  registrati   o   conviventi   con  figli  in    comune)   e   fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000.--  per    ogni  figlio  minorenne  o  maggiorenne  non  economicamente  indipendente;  eccezioni  transitorie  a  questo  computo    possono  essere  concesse  in  casi  di  rigore,  segnatamente  se la    sostanza  computabile  nel  reddito   fosse   difficilmente  liquidabile;  31  vengono  interamente  computati  i  redditi  dei  minorenni   facenti  parte  dell’unità  di    riferimento.  non   vengono  computate  le    entrate  e   le parti  di sostanza,  mobiliare  e   immobiliare,  alle   quali  il  richiedente   ha  rinunciato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  non   viene  computata  per   ogni   membro  dell’unità  di riferimento  una  quota   pari   al 20%   del  reddito  da  lavoro   (franchigia)  fino  ad  un  massimo  di    500  franchi  al mese;  per  gli  apprendisti  la  quota  del  reddito  da  lavoro  non  computata  ammonta  a   500   franchi  al mese.  33  b)  vincolata:  non   vengono  computati  rendite  e   oneri   permanenti   (art.  8   cpv.  1 lett.   c)    Laps);  non   vengono  computati  gli  alimenti   di    cui   all’art.  8 cpv.  1   lett.   d)  Laps;  non   vengono  computate  le    imposte  di    cui   all’art.  8   cpv.   1 lett.  j)   Laps;  le  spese  e   gli  interessi  passivi  sui  debiti  privati    vengono  riconosciuti  solo  fino  all’importo  complessivo  dei  redditi  della  sostanza  contemplati  dagli   art.   19  e 20  della  LT  (deroga   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8,  cpv.  2,    lett.  a)  Laps).  c)  per  l’alloggio:  il  calcolo  della  spesa  per  l’alloggio  viene  considerato  l’affitto  maggiorato  delle  spese  effettive  fino  al massimale  previsto   dall’art.  9   Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Assistenza  indispensabile  35  Art.  23  36  1  Le  prestazioni  assistenziali  strettamente    indispensabili  non  possono  essere    rifiutate,  anche  se  l’interessato  sia  personalmente   colpevole   del  suo  stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  delle  prestazioni  ordinarie   e   di    quelle   speciali,   stabilito  secondo  gli  art.  18   e   20,  può  però  essere  ridotto,    tenuto    conto  delle  direttive  in  merito  della  Conferenza  svizzera  delle  istituzioni  dell’azione  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Forma  delle  prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Le  prestazioni  assistenziali  sono   in danaro  o in natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Modo  di  pagamento  39  Art.  25  40  I  pagamenti   delle  prestazioni  in    danaro  sono  di    regola  effettuati  dall’Autorità  competente  direttamente  all’assistito  o al    suo  rappresentante  legale,  fatta  eccezione   per  il  pagamento  del  premio  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro  le    malattie,  versato  direttamente  all’assicuratore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   Revisione  41  Art.  26  42  1  Possono  essere  modificati  in    ogni  tempo  la natura  e   la    forma   delle  prestazioni  o decise  misure  particolari  di  vigilanza,  quando    l’assistito  si  dimostra  incapace  di  utilizzare  le  prestazioni  assegnategli  in    modo  conforme  alla   loro  finalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riservate  le  norme  degli  art.  23  e    36,  le  prestazioni    assistenziali  possono  essere  ridotte  o  soppresse  se  l’assistito  fa un  uso  improprio  delle  prestazioni  assegnategli  o   rifiuta  delle  misure  che  favorirebbero  la    sua  autonomia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cifra  modificata  dalla   L   25.6.2007;  in vigore   dal  1.1.2007  -  BU  2007,  581.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cifra  introdotta  dalla  L   20.6.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU   2006,  386.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cifra  modificata  dalla  L   27.5.2020;  in  vigore  dal  1.1.2021  -   BU  2020,    274;  precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016,  65.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Lett.  introdotta   dalla  L   20.6.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  386.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  modificato  dalla  L 3.12.2002;   in    vigore   dal   1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  modifca:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
37
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla  L 3.12.2002;   in    vigore   dal   1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  modifca:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
                            39  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato    dal    DL    18.9.2007;    in  vigore    dal  9.11.2007  -   BU  2007,  662;    precedenti  modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995,  165;  BU   2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dalla  L 3.12.2002;   in    vigore   dal   1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  modifca:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                233.
                            C.  Anticipo  alimenti  43  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato  garantisce,  nei  limiti  delle  disposizioni  stabilite  dal  regolamento  d’applicazione,  l’anticipo  e  l’incasso    degli  alimenti    per    figli  minorenni,  quando    l’obbligato  non  provveda  al  pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’anticipo  non   costituisce   una  prestazione  assistenziale  propriamente  detta   e   il  relativo  importo  non  è  soggetto  all’obbligo  di  rimborso  da    parte  del  beneficiario;  lo  Stato  è  surrogato  nei  diritti  del  beneficiario  nei  confronti   dell’obbligato   al    pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’anticipo  è   sospeso   quando  i  genitori  tornano  a   convivere.  Art.  28-31  ...  45  CAPITOLO  IIA  46  Inserimento   sociale  e professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratto  di inserimento  Art.  31a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Beneficiari  di prestazioni  assistenziali  hanno  diritto  alle  misure  di    inserimento  sociale  e  professionale  decise  dallo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  è   fatto  uso  di  tale  diritto  entro  tre  mesi  dalla  concessione  della  prestazione  assistenziale,    è  sottoscritto  con  i  beneficiari  un  contratto  di    inserimento  che  contiene:  a)  utili    per  descrivere  la  situazione    familiare  sociale,  professionale,  finanziaria,  e   abitativa  degli  interessati;  b)  del  progetto  di    inserimento;  c)  che  possono  essere  offerte  per  la realizzazione   del  progetto;  d)  delle  modalità  e   delle  attività  per  la realizzazione  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Trascorsi  tre  mesi  dalla   concessione  delle  prestazioni  assistenziali  l’unità  amministrativa  designata  dal  Consiglio  di    Stato,  se  sono   date  le condizioni,  può  esigere  che   venga  sottoscritto  il   contratto  di  inserimento.  In    caso  di    rifiuto   fa    stato   l’art.  31  d cpv.  5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oggetto  del   contratto  Art.  31b  48  Il  progetto  definito  con  i  beneficiari,  può  concretarsi  nei  seguenti  modi:  a)   d’utilità  pubblica  in    un’amministrazione  o   in    un  ente  senza   scopo  di    lucro;  b)   o   stages  d’inserimento   professionale   definiti  tramite  accordi   con   aziende   e   associazioni  c)  formativi  finalizzati     all’apprendimento     o  a   un     miglioramento  d’una  qualifica  d)   destinate  a   favorire  il ricupero   di    una  capacità  lavorativa;  e)   destinate  a   favorire  il ricupero   o   lo    sviluppo  dell’autonomia   sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  31c  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contratto   di    inserimento  sociale   professionale  è   sottoscritto  con   l’unità  amministrativa  designata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esecuzione  del  contratto  essa  si  avvale  della    collaborazione    dei  servizi  pubblici  e  privati  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
                            Art.  31d  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Unitamente  alla  domanda  di  prestazioni  assistenziali  l’interessato  sottoscrive  un  impegno  a   partecipare  alle  attività  di inserimento  definite  con  lui  conformemente  a quanto  previsto  agli  articoli   31a  e   31b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prestazione  assistenziale  iniziale  è   attribuita  per  la    durata  di    tre   mesi.  La   durata  è prolungata  da  tre  mesi  fino   ad  un  anno  in    funzione  del  contratto  d’inserimento  definito  dall’art.   31a.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  reintrodotto  dalla   L   3.12.2002;  in    vigore   dal  1.2.2003  - BU  2003,  39;  precedente  abrogazione:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985,  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  abrogati  dalla  L   3.12.2002;   in vigore  dal  1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Capitolo   introdotto  dalla  L   3.10.1994;  in vigore   dal  2.5.1995  -  BU  1995,  165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dalla  L   3.10.1994;   in    vigore  dal  2.5.1995  -  BU  1995,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Art.  introdotto  dalla  L   3.10.1994;   in    vigore  dal  2.5.1995  -  BU  1995,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  introdotto  dalla  L   3.10.1994;   in    vigore  dal  2.5.1995  -  BU  1995,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  introdotto  dalla  L   3.10.1994;   in    vigore  dal  2.5.1995  -  BU  1995,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   programma  d’inserimento    si  estende    per    un  periodo  più  lungo  di  un  anno,  la  prestazione  assistenziale  può  essere   rinnovata  per  una  durata   corrispondente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il   contratto  non  è rispettato,  le parti,   di comune   accordo,  possono  procedere  alla  sua   revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  l’inosservanza  è   imputabile  al beneficiario,  l’ammontare  della   prestazione   può  essere  ridotto  o  il  versamento  sospeso,  nei  limiti  dell’art.   23.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   prestazione  può  essere  ristabilita  con  la    conclusione  di    un  nuovo  contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esclusione  di  prestazioni   particolari  Art.  31e  52  Determinati   contributi  e rimunerazioni   derivati   da   attività  professionali   o   stages  formativi,  iniziati  con   il   versamento  della  prestazione   assistenziale,  possono  essere  esclusi   completamente  o  in  parte  dal  calcolo  della  prestazione,  secondo  modalità  definite  per  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
                            Art.  31f  53  L’azione   del  beneficiario   per  il   pagamento   delle  prestazioni  si    prescrive  dopo  due  anni  dalla  data  di    sottoscrizione  del  contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  di  attività  d'inserimento  Art.  31g
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo    scopo  di  favorire    l'inserimento  sociale  e  professionale,  lo  Stato  organizza  e  promuove  programmi  di occupazione  e di formazione,  stages  e   altre  azioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  chiedere  la  collaborazione    degli  enti  pubblici,  in  particolare  dei  Comuni,  e  di  organizzazioni  private.  Ne  assicura   il   coordinamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incentivo  all'assunzione  Art.  31h  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato,  tramite   un  aiuto   finanziario,   incentiva  l'assunzione  di    beneficiari  di prestazioni  assistenziali  da   parte  di  enti  e   associazioni  che  svolgono  attività  di  pubblica  utilità  senza  scopo  di  lucro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aiuto  finanziario   corrisponde   al    100%  degli  oneri   sociali   (AVS/AI/IPG/AD/LPP)  a   carico  del  datore  di  lavoro   relativi   alle   persone  assunte   conformemente   al    cpv.  1,  per  la    durata  effettiva  del  rapporto  di  lavoro  ma   al    massimo   per  24  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'aiuto  finanziario   non  è riconosciuto   agli   enti  e   alle   associazioni  che  hanno   operato   licenziamenti  o  soppresso  posti  di  lavoro  per  motivi  economici  dopo  il   31    dicembre  1996.    Le  eccezioni  sono  disciplinate  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  di  beneficiari   problematici  Art.  31i  56  1  Lo  Stato   può  pure  versare  sussidi  alle   aziende  che  assumono  beneficiari  di prestazioni  assistenziali  e   il   cui  collocamento  è problematico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sussidio  ammonta  ad  un  massimo  del  30%  del  salario   d’uso  per   una  durata   di    12  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio  non  è   riconosciuto  per  i  periodi  in cui  l’azienda   è al    beneficio  dell’orario   ridotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   sussidio   non   è   riconosciuto  alle   aziende   che  hanno  operato  licenziamenti  per  motivi   economici  dopo  il   31  dicembre  1996.   Le   eccezioni  sono  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento
                            Art.  31l  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  modalità   d'applicazione   degli   art.  31g,  31h,  e   31i  sono  coordinate  con   le    disposizioni  previste  per  le    analoghe  misure  della   L-rilocc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato    informa  annualmente,  nell'ambito  dei  consuntivi,  sull'applicazione  dei  nuovi  dispositivi  di    inserimento.  CAPITOLO   III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Finanziamento,   rimborso  e   regresso
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
51
                            Cpv.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in    vigore  dal  1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  introdotto  dalla  L   3.10.1994;   in    vigore  dal  2.5.1995  -  BU  1995,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  introdotto  dalla  L   3.10.1994;   in    vigore  dal  2.5.1995  -  BU  1995,   165.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  introdotto  dalla  L   24.6.1997;   in    vigore  dal  1.1.1998  -  BU  1997,   459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  introdotto  dalla  L   24.6.1997;   in    vigore  dal  1.1.1998  -  BU  1997,   459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  introdotto  dalla  L   24.6.1997;   in    vigore  dal  1.1.1998  -  BU  1997,   459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  sospeso   dal  15.5.2007  al    31.12.2010  -  BU  2007,  275.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  introdotto  dalla  L   24.6.1997;   in    vigore  dal  1.1.1998  -  BU  1997,   459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Norma  transitoria:   in vigore  dal  1.1.1996  -  BU  1997,  251;  testo  completo   nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32  59  1  Le  spese  derivanti  dall’applicazione  di    questa  legge   sono  a carico  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  di domicilio  del  beneficiario  delle  prestazioni  di cui  agli   art.  18  e 20  partecipa  alle   relative  spese  e agli   eventuali   ricuperi  nella   misura  del  25%.  60  Art.  32a  ...  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di rimborso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  In  generale  Art.  33  62  Le  prestazioni  assistenziali  corrisposte   a   maggiorenni  vanno  rimborsate:  a)  vengono  effettuati  dei  versamenti  a  titolo  di  anticipo  su  prestazioni  assicurative  non  corrisposte,  al momento  in    cui  tali   prestazioni  saranno  esigibili.  L’autorità  può  parimenti  che  le    si    versino   direttamente  gli  arretrati   (art.  32  Laps);  b)  di    acquisizione  di una   sostanza   rilevante;  c)  di    eredità   lasciata  dal  beneficiario   deceduto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ...  Art.  34  ...  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Esclusione  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Non  vi    è   obbligo  di    rimborso:  a)  il   beneficiario  di prestazioni   assistenziali   da   lui  ottenute  prima  dell’età  di    18  anni  compiuti;  b)  65  c)  le  prestazioni  assistenziali  ottenute  nel    quadro  dell’inserimento  sociale  e    professionale  dal  Capitolo   IIa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di esecuzione  parziale  del  contratto  di    inserimento  di    cui  all’art.   31b,  l’unità  amministrativa  designata  può  chiedere  il   rimborso  corrispondente  della  assistenziale  ottenuta.  Il   regolamento  stabilisce  condizioni  e   modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Prestazioni   ottenute  indebitamente  66  Art.  36  67  Le  prestazioni  indebitamente  percepite  vanno  restituite  alle  condizioni  di  cui  all’art.  26  Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regresso
                            1.    Verso  il   coniuge   o   il   partner  registrato  68  Art.  37  69  Le  prestazioni  assistenziali  assegnate    a   uno  dei  coniugi  o  a   uno  dei  partner  registrati  devono  essere  rimborsate  allo  Stato  dall’altro   nella  misura  o alle  condizioni  alle   quali   lo    stesso   vi   era  obbligato  secondo  il   Codice  civile  e   la    Legge  federale  sull’unione  domestica   registrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Verso  altri  parenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  In  generale  Art.  38  I  parenti  obbligati  all’assistenza  secondo  l’art.  328  del  Codice   civile  devono  rimborsare  allo  Stato  le    prestazioni  assistenziali  nella  misura  e   alle  condizioni  alle  quali  possono   esservi   tenuti  a  norma   dell’art.   329   del  Codice   medesimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Protezione  della  maternità,   dell’infanzia,   della  fanciullezza  e   dell’adolescenza
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            Art.  reintrodotto  dal  DL   18.12.2003;  in vigore   dal  1.1.2004  - BU  2004,  69;  precedente  modifica:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                39.
                            60  Cpv.  modificato  dalla  L   20.12.2012;  in    vigore  dal  15.2.2013  -  BU  2013,  97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  abrogato  dalla  L 18.12.2000;  in    vigore  dal  1.1.2001  - BU  2001,  39;  precedenti   modifiche:   BU  1981,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35;  BU   1997,  459.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Art.   modificato  dalla   L   3.12.2002;   in    vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39;  precedente  modifica:   BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                250.
                            63  Art.  abrogato  dalla  L 3.12.2002;  in    vigore  dal  1.2.2003   -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  modificato  dalla  L   14.4.1997;  in vigore  dal  1.1.1996  -  BU  1997,  250;  precedente  modifica:  BU  1995,
                        
                        
                    
                    
                    
                165.
                            65  Lett.  abrogata  dalla  L 15.9.2003;  in    vigore  dal  1.1.2006  -  BU  2005,   457.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Nota  marginale  modificata  dalla   L 25.6.2007;   in    vigore  dal   1.1.2007  -  BU  2007,   581.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  modificato  dalla  L   25.6.2007;  in vigore   dal  1.1.2007  -  BU  2007,  581.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39  1  ...  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  di    regresso  per  le spese  anticipate   al    minorenne  di    età  inferiore  ai 16  anni   può  essere   fatto  valere  nei  confronti    dei  parenti  obbligati    civilmente    all’assistenza  solo  in  caso    di  colpa  grave    dei  genitori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Verso  l’erede,  il   legatario  o   il   donatario  Art.  40  L’erede,  il   legatario   o il   donatario  che  profittano   dell’eredità,  rispettivamente  del  legato   o  della  donazione,  sono  tenuti  a   rimborsare    allo  Stato    le  prestazioni  assistenziali  concesse  al  “de  cuius”,  rispettivamente  al    donatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  procedurali  per  il rimborso   e   il regresso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Procedura  71  Art.  41  72  1  Il  diritto  di    rimborso  viene   fatto   valere   mediante  decisione  nei  confronti  del  beneficiario  della  prestazione  assistenziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   diritto  di    regresso   viene  esercitato  mediante  azione  civile   davanti  al    giudice  ordinario  secondo  la  procedura  prevista  dal  Codice  civile  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Prescrizione  Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Il  diritto   di rimborso  e   l’azione  di regresso  si    prescrivono  dopo  un  anno  dal  giorno  in    cui  l’Autorità  Cantonale   ha  avuto  conoscenza  dei  diritti  dello   Stato  e,  in    ogni  caso,  dopo  dieci  anni   dal  giorno  in    cui   la    prestazione   assistenziale  è   stata  corrisposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Rinuncia  Art.  43  L’Autorità  cantonale  può  rinunciare  totalmente  o parzialmente   al rimborso  o   al    regresso  se  le circostanze  lo giustificano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ipoteca  legale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  44  A   garanzia  del  rimborso  o   del  regresso  compete  allo   Stato  il   diritto  di    ipoteca  legale  sulla  proprietà  immobiliare  dell’assistito  o   delle  persone  obbligate  secondo  gli  art.  33  e seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Iscrizione  Art.  45  Perché  sia  valida,    l’ipoteca  dev’essere    iscritta  a    registro  fondiario.  Il   regolamento  di  applicazione  ne  fissa   le modalità.  CAPITOLO  IV  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato:  Compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  In  generale  Art.  46  Il   Consiglio  di Stato   esercita  la    vigilanza  superiore  nel  campo  dell’assistenza  sociale.  Art.  47  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Querela  per  il   reato  di trascuranza  degli  obblighi  di  mantenimento  Art.  47a  75  Il  Consiglio    di  Stato  designa    l’autorità  competente  a  presentare    querela  per  il   reato  di  trascuranza  degli  obblighi  di    mantenimento  previsto  dall’art.  217  CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento:  Compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  In  generale  Art.  48  76  1  Il  Dipartimento  designato    dal    Consiglio    di  Stato  (qui  abbreviato:  Dipartimento)    è  l’Autorità  cantonale   competente  in materia  di    assistenza  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  svolge  i  compiti  e   le attività  assistenziali  previste  da  questa  legge,  e   in    particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                70
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   15.9.2003;   in vigore   dal  1.1.2006  -  BU  2005,   457;   precedente   modifica:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                250.
                            71  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dalla  L   18.9.2017;  in vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,  407;  precedente  modifica:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                39.
74
                            Art.  abrogato  dalla  L 3.12.2002;  in    vigore  dal  1.2.2003   -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  introdotto  dalla  L   20.4.2010;   in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   258.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la    soglia  d’intervento  di cui  all’art.  19;  b)  sulle  domande  d’assistenza  e su  ogni   prestazione  assistenziale   in    genere,   come  pure  relative  modificazioni;  c)  sull’attività  degli   organi  ad   esso  subordinati  in    materia  d’assistenza;  d)  le  decisioni  di  rimborso  e   promuove  le  azioni  di  regresso,  rappresenta  lo  Stato  nelle  cause  giudiziarie  in    materia  di assistenza,   ed  è   l’Autorità  competente  a stare  in    giudizio,  l’articolo  329  del  Codice   civile,  contro  i  parenti   tenuti  a   obblighi  assistenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Coordinamento  Art.  49  Il   Dipartimento  provvede,  d’intesa   con  i  Dipartimenti  interessati,  al    coordinamento   delle  attività  assistenziali  con  quelle:  a)   servizi   delle   assicurazioni  sociali;  b)   servizi   della   previdenza  sociale;  c)   servizi   preposti   alle  tutele  e   alla   protezione   dei  minorenni;  d)   patronato  penale;  e)   enti   privati  aventi  scopi   assistenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conflitti  di  competenza  Art.  50  I  conflitti  di    competenza  tra  i  Dipartimenti   sono  decisi  dal  Consiglio  di    Stato,  d’ufficio  o   a  seguito  di    reclamo  della  parte   interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ruolo  del   Comune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    In generale  77  Art.  51  78  Il  Comune  partecipa    alla  politica    del  sostegno    sociale  e    dell’inserimento  assumendo  compiti  di:  a)   e consulenza;  b)  puntuali;  ai sensi  dell’art.   53,  cpv.   2;  c)   di    sepoltura;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                2. In particolare
                            a)  Informazione  e   consulenza  79  Art.  52  80  Il  Comune:  a)    il   cittadino  sulle    prestazioni    assistenziali    e    sulle  altre  prestazioni  sociali  prioritarie  dal  Cantone  sulla   base  della   Laps,  e sulle  condizioni   per  accedervi;  b)  a    disposizione  del  richiedente  la  documentazione  e  i  moduli    utili  per  l’inoltro  delle  di    prestazioni  sociali  cantonali   tramite   gli sportelli  predisposti  a   tal fine   dal  Cantone  e  Comuni;  c)   il richiedente  ad  accedere   a tali   sportelli   ed  a   procurarsi  i documenti  richiesti  per  certificare  suo  diritto   alle  prestazioni;  d)    informato    dal  Cantone  sui  cittadini  residenti  nel  Comune  che    sono  a  beneficio  di  assistenziali,  e  coadiuva    i   servizi    cantonali    nelle    indagini  che  si  rendessero  per  verificare  le    condizioni   economiche  e   personali  che   legittimano   la continuità  di  prestazioni;  e)   assumere,  d’intesa   con  i  servizi  cantonali   preposti,  il   compito   di erogare   al    beneficiario  la  assistenziale   assegnata  dal  Cantone,  ricevendone  poi  il   rimborso  integrale.  f)    all’attenzione  del  Cantone  un  preavviso,    di  principio  vincolante,    relativamente  alle  di cui  agli   art.   18  e   20.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Aiuti  puntuali  82  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comune    informa  il   cittadino  che  richiede  prestazioni  puntuali  sulle  organizzazioni  private  che  gli  possono   offrire  il   sostegno   necessario,  e   lo aiuta  ad  inoltrare  la    relativa   richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Comune  può  assumere  in  proprio    la  responsabilità    e   l’onere  finanziario  di  richieste    puntuali    di  sostegno  sociale  presentate  da  suoi  cittadini   in    situazione   momentanea  di    bisogno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                81
                            Lett.  introdotta   dal   DL   18.12.2003;  in    vigore  dal  1.1.2004  -  BU  2004,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Spese  di  sepoltura  84  Art.  54  85  Il  Comune   provvede  alle  spese  di    sepoltura  di    suoi  cittadini  non  beneficiari  di    prestazioni  assistenziali  cantonali,  deceduti  senza  lasciare  risorse  sufficienti  a   coprire   tali  spese.  È riservato  il  regresso  su  parenti  tenuti   all’obbligo  di    assistenza  secondo  l’art.  328  del  CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Inserimento  86  Art.  55  87  1  Il  Comune  si    adopera  per  offrire  ai  suoi  cittadini  beneficiari  di  prestazioni   assistenziali  cantonali  contratti  di  inserimento  sociale  e   professionale    ai  sensi  del  Capitolo    IIa  della    presente  legge  nella  sua  amministrazione,   nei  suoi  istituti  o   nelle   sue  aziende,   o   in aziende  e istituti   consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  N  el caso di contratti di inserimento professionale che si svolgono nell’amministrazione o nelle aziende  d  el Comune, esso assume le corrispondenti spese organizzative e di inquadramento, come pure una  q  uota del costo del lavoro (salario sociale corrisposto al beneficiario e relativi oneri sociali) pari, al minimo,  a  gli oneri sociali a carico del datore di lavoro.  Art.  56-57  ...  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripartizione  dei  compiti  Art.  58  Il    regolamento  d’applicazione  della  legge  precisa  l’organizzazione,  segnatamente  la  ripartizione  dei  compiti  tra  gli organi  del  Dipartimento.  CAPITOLO   V  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda
                            Art.  59  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di prestazioni  assistenziali   inoltrata  da   una  persona  domiciliata  nel  cantone  deve  essere   presentata  secondo   la procedura  coordinata   di    applicazione   della  Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II   Consiglio  di    Stato  stabilisce  una  procedura  specifica  e   semplice  i  casi   di    aiuto  immediato  a  persone  senza  domicilio  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II   richiedente  può  farsi  rappresentare  da  una  persona  di    fiducia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  e   decisione  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  decide  sulle  domande  di prestazioni  assistenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    domande  di prestazioni   di cui  agli  art.  18  e   20   il  Dipartimento  decide   in    base  ad  un  preavviso  del  Comune   di    domicilio  del   beneficiario  che  ha,  di principio,   carattere  vincolante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    decisione  motivata  in  forma  scritta  e    con  l’indicazione    dei  rimedi  giuridici  è    notificata  al  richiedente  o   al    suo  rappresentante  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decorrenza  91  Art.  61  92  1  Il  diritto  al pagamento   delle   prestazioni   assistenziali  decorre  dal  primo  giorno  del  mese  in  cui  è   depositata  la    domanda.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  competente  può    tuttavia,  per  un  periodo  limitato,  effettuare  versamenti  retroattivi    di  prestazioni  assistenziali  speciali  e  di  prestazioni    assistenziali  ordinarie  se  le  circostanze    o  il  particolare  stato  di    bisogno  del  richiedente  lo giustificano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  al    pagamento  dell’anticipo  alimenti  decorre  dal  primo  giorno  del  mese  in cui  è   depositata  la  domanda.  Art.  62  ...  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Art.   modificato  dalla   L   3.12.2002;   in    vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39;  precedente  modifica:   BU  2000,
                        
                        
                    
                    
                    
                385.
88
                            Art.  abrogati  dalla  L   3.12.2002;   in vigore  dal  1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  modificato  dalla  L   3.12.2002;  in vigore   dal  1.2.2003  -  BU  2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Art.  reintrodotto  dal  DL   18.12.2003;  in vigore   dal  1.1.2004  - BU  2004,  69;  precedente  modifica:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                39.
                            91  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2006;  in  vigore  dal  1.10.2006  -   BU  2006,  386;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Cpv.  modificato  dalla  L   27.11.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2013,   73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Art.  abrogato  dalla  L 3.12.2002;  in    vigore  dal  1.2.2003   -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                Anticipi
                            Art.  63  1  In  casi   urgenti   o   di    particolare  bisogno   dell’interessato  gli  organi  dell’assistenza  sociale,  previa  sommaria  indagine,    possono  assegnare    anticipi  o  altre  prestazioni,  impregiudicata  la  decisione  sulla  domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  95  Art.  64  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  97  Art.  65  98  1  Contro  la    decisione   concernente  l’erogazione,  il  rimborso  e la restituzione  di prestazioni  assistenziali  sono  dati  i  rimedi  di    diritti   di    cui  all’art.  33   Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la    decisione  concernente  l’erogazione   e la restituzione  dell’anticipo  alimenti  è   data   facoltà  di  ricorso    al  Consiglio  di  Stato  nel  termine    di  trenta  giorni;  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è  impugnabile  davanti  al Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  nel   termine  di trenta  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità  della  procedura  Art.  66  Ogni  atto  procedurale  in  materia  d’assistenza  è    gratuito;  in  particolare    non  possono  essere  prelevate  spese  e tasse  di    giudizio,  tranne  quando  il ricorso  sia  manifestamente  infondato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  In  generale  Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  richiedente,    rispettivamente  l’assistito,    è    tenuto    a    dare  agli    organi  dell’assistenza  sociale  ogni  informazione  utile  sulle   sue  condizioni   personali  e   finanziarie;  esso  deve  produrre,  a  richiesta,  ogni  documento   e permettere  ai rappresentanti  degli  organi  dell’assistenza  l’accesso   alla  sua  abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   richiesta,  l’interessato   deve  svincolare  ogni  Autorità,  ente   privato   o   pubblico  e ogni   terzo   in    genere  dal  segreto   d’ufficio,  rispettivamente  dal  segreto  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  In  particolare  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assistito  è   tenuto   a   segnalare   immediatamente  agli  organi  dell’assistenza  sociale  ogni  cambiamento  intervenuto  nelle  sue  condizioni  personali  o  finanziarie  tale     da     implicare     la  modificazione,  la riduzione  o   la    soppressione  delle  prestazioni  assistenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistito   a segnalare   tempestivamente  agli  organi  dell’assistenza  sociale  l’eventuale  suo  cambiamento  di  domicilio,  come  pure  l’eventuale  sua  intenzione  di  soggiorni    prolungati  fuori  del  luogo  di    domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  dei  dati  fiscali  Art.  69  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  dati  fiscali  necessari  all’esecuzione  dei    propri  compiti    possono  essere    trasmessi  all’organo  competente  singolarmente,   mediante  liste  o   su  supporti  elettronici  di    dati.  Possono   essere  resi  accessibili  anche  tramite   procedura  di    richiamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   regola  le    modalità   di    trasmissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  di  applicazione  Art.  70  Il   regolamento  d’applicazione  della   legge  stabilisce  ogni  ulteriore  norma   procedurale.  CAPITOLO  VI  Norme  finali,  abrogative  e   transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Modificazioni
                            a)  Legge  per  la protezione   della  maternità,  dell’infanzia,  della  fanciullezza   e   dell’adolescenza  Art.  71  L’art.  11  della  legge  per  la protezione  della   maternità,  dell’infanzia,  della  fanciullezza  e  dell’adolescenza  del  15   gennaio  1963  è abrogato  e   sostituito  dal  seguente:  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Cpv.  abrogato   dalla  L   3.12.2002;   in vigore  dal  1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Art.  abrogato  dalla  L 3.12.2002;  in    vigore  dal  1.2.2003   -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Nota  marginale  modificata  dalla   L 3.12.2002;   in    vigore  dal   1.2.2003  -  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Art.  modificato  dalla  L 2.12.2008;   in    vigore   dal  27.1.2009  -  BU  2009,  32;  precedenti   modifiche:  BU  1995,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165;  BU  2003,   39.
                        
                        
                    
                    
                    
                99
                            Art.  reintrodotto  dalla  L 14.3.2019;  in vigore   dal  24.5.2019  -  BU  2019,   157;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003,  39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Le   modifiche  qui  appresse  sono  inserite  nella   L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Legge  sull’assicurazione  obbligatoria  e   facoltativa  contro  le    malattie  Art.  72  L’art.  49  della   legge  sull’assicurazione  obbligatoria  e   facoltativa  contro  le malattie   del  7  novembre  1962  è abrogato  e   sostituito   dal  seguente:  Art.  49  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Legge  sulle  collette  e   sul  fondo   cantonale  di beneficienza  Art.  73  102  Il  titolo   della  legge  sulle   collette   e   sul  fondo  cantonale  di    beneficienza   dell’8   ottobre  1952  è  modificato  come  segue:  Art.  6     terzo  capoverso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  abrogative  Art.  74  Sono  abrogati:  a)  sulla  pubblica  assistenza   del   17  luglio  1944;  b)  capoverso  dell’art.  39  della  legge  di    applicazione  e   complemento   del  18   aprile  1911  Codice   civile   Svizzero;  c)    51    della  legge  sull’assicurazione  obbligatoria    e  facoltativa  contro    le  malattie    del  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1962;  d)   11  della  legge   sulle  collette  e sul   Fondo  cantonale  di    beneficenza  dell’8  ottobre  1952;  e)   altra   norma  contraria  o   incompatibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Fondo   cantonale  per   l’assistenza  pubblica  Art.  75  Il   Fondo  cantonale  per    l’assistenza  pubblica    costituito  in  conformità  dell’art.    35  della  legge  sulla  pubblica  assistenza  del  17   luglio   1944,  in vigore  fino   al    31   dicembre  1966,  è   mantenuto  come  Fondo  di    riserva.  Esso   può  essere  utilizzato,  per  fini  assistenziali,  solo  per  decisione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Destinazione   del  Fondo  cantonale  di beneficenza  Art.  76  La  consistenza   patrimoniale   del  Fondo   cantonale  di  beneficenza  di  cui   all’art.  11  della  legge  sulle   collette  e sul  Fondo  cantonale   di beneficenza  dell’8  ottobre  1952,   all’entrata   in vigore  della  presente  legge,  è   riversata   integralmente   al    bilancio  ordinario  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Domande   e   ricorsi  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  norme  di    questa   legge  si   applicano  a   tutte   le    domande  di    assistenza  presentate   dopo  la  sua  entrata   in vigore;  le domande  presentate  in    antecedenza  sono  disciplinate  dalle  norme  della  legge  anteriore  salvo  che  la presente   sia  più  favorevole  agli  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ricorsi  pendenti  in    materia  d’assistenza  sono  istruiti   e   decisi  conformemente  alla  legge  sin  qui  in  vigore  e   dall’Autorità  finora   competente;   i  ricorsi   presentati   contro  decisioni  del  Dipartimento,  prese  prima  dell’entrata  in  vigore  di  questa  legge,  sono  soggetti  alle   norme  applicabili   al momento  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   domande   di    sussidio  al fondo  cantonale  di beneficenza   non  ancora  decise  all’entrata   in    vigore  di  questa  legge  sono  trattate  come  domande  d’assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione  ed  entrata  in  vigore  Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decorsi   i  termini  per   l’esercizio  del  diritto   di referendum,  la    presente  legge   è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   la    data  dell’entrata  in    vigore.  104  Pubblicata  nel   BU  1971  ,  443.  Norma  transitoria  (BU   1997,  251)  Capitolo  III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101    Le   modifiche  qui  appresse  sono  inserite  nella   L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Le   modifiche  qui  appresse  sono  inserite  nella   L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                103
                            Le   modifiche  qui  appresse  sono  inserite  nella   L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Entrata  in vigore:   1°  gennaio  1972  -  BU  1971,  443.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Approvata  dal  Dipartimento   federale   dell’Interno  in    data  18  febbraio  1972.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le  prestazioni  assistenziali  concesse  prima  dell’entrata   in vigore  della  modificazione  del  7 ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  del  Codice  civile  svizzero  concernente  l’abbassamento  della  maggiore  età  a   persone  di età  compresa  tra   i  diciotto  e   i  venti  anni  non  soggiacciono  all’obbligo  di rimborso  e al    regresso.