Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente
                            Legge  cantonale  di applicazione  della   legge   federale sulla protezione  dell’ambiente  (LALPAmb)  (del   24  marzo  2004)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  la    legge  federale  sulla   protezione   dell’ambiente  del  7   ottobre   1983;  -  il   messaggio  19  aprile  2000  n.    4998  del  Consiglio  di Stato;  -  il   messaggio  aggiuntivo  5   febbraio  2002  n.    4998A  del  Consiglio  di    Stato;  -  il   rapporto  di  maggioranza  10    marzo  2004  n.  4998/4998A  R1  della  Commissione    della  decreta:  Capitolo   I  Scopo  e principi   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente   legge,   conformemente  all’obbiettivo  di    uno  sviluppo   sostenibile:  a)  l’applicazione   della  legge  federale  sulla   protezione  dell’ambiente  del  7   ottobre  e   delle   relative   ordinanze  federali  di esecuzione;  b)  le    misure  cantonali   complementari   per  promuovere  la    protezione  dell’ambiente;  c)  la    riduzione   ed  il riciclaggio  dei  rifiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  della   protezione  dell’ambiente  nell’attività   dello  Stato  Art.  2  1  Nell’ambito    dello  svolgimento    dei  compiti    di  loro  competenza,  e  segnatamente  delle  attività  che  hanno    un’incidenza  sul  territorio,  il   Cantone,  i  Comuni  e   gli  altri  enti  pubblici  tengono  adeguatamente  conto  delle  esigenze  della  protezione  dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tal senso  vegliano  in    particolare  a:  a)  gli  effetti  singolarmente,  globalmente  e secondo  la loro   azione  congiunta;  b)  gli  effetti  dannosi  e   molesti  sull’ambiente;  c)  misure  di    limitazione  di siffatti   effetti   alla   fonte;  d)  le    spese  delle   misure  per  eliminarli  a   chi  le ha   causate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  3  1  Il  Cantone    collabora    con  i   Comuni  e  gli  altri  enti  pubblici  per    l’attuazione  dei  provvedimenti  di    protezione   dell’ambiente,  vegliando  a   garantire  il  reciproco  scambio  di informazioni  e  a   coordinare  i  rispettivi  interventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  coinvolge  le organizzazioni  interessate  e   instaura  le    opportune  relazioni  con   le regioni   vicine,  segnatamente  quelle   transfrontaliere.  Capitolo  II  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantone:
                            a)  Competenza  di  principio  Art.  4  1  L’applicazione   della  legislazione   federale  sulla  protezione  dell’ambiente  e delle  relative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  adotta    i   relativi  regolamenti  di  applicazione,  stabilendo,  per  i   singoli  settori,    le  autorità  incaricate  dell’esecuzione,  l’organizzazione  e   le    procedure  applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  è    in  particolare  autorizzato  a    delegare  le  proprie    competenze  alle    unità  amministrative  subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Delega  consensuale  Art.  5  1  Il  Consiglio  di Stato  può  delegare  ai  Comuni   ed  ad   altri  enti  pubblici  o a privati,  con   il  loro  consenso,  compiti   di esecuzione,  controllo  e   sorveglianza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   condizionare  queste  deleghe  a   requisiti   minimi   di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   deleghe   ai    privati   sono  affidate  a   persone  fisiche  o   giuridiche  che   garantiscono   indipendenza  e  qualità  sulla  base  di  contratti    di  prestazione    limitati  nel  tempo  e  sottoposti  di  regola  a  pubblico  concorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni
                            Art.  6  1  I  Comuni  coadiuvano   l’autorità   cantonale  nell’applicazione  della  legislazione  federale  e  cantonale  in  materia  di  protezione  dell’ambiente,  segnatamente  nella    raccolta  e  scambio  di  informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  sono  inoltre  competenti:  a)   di    rilevamento,  controllo  e risanamento  degli  impianti  a   combustione,   nei  limiti  stabiliti  regolamento;  b)  di    fuochi  all’aperto  e   compostaggio  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento;  c)  di    protezione   del  pubblico   delle  manifestazioni  dagli   effetti  nocivi  degli   stimoli  sonori  dei  raggi  laser  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento;  d)  di    rifiuti  per  i  compiti  loro  assegnati  dalla   presente   legge   e   da   leggi  speciali;  e)  di    inquinamento  fonico  nei  limiti   stabiliti  dal  relativo   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  esercitano   le    funzioni  di polizia  locale  per  quanto  non  esaustivamente  regolato  da  leggi  superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  Comuni    provvedono  a  che  gli  strumenti  della  pianificazione  del  territorio  di  loro  competenza  adempiano  alle  esigenze  della  protezione  dell’ambiente,  in  particolare  per  quanto  concerne  la  prevenzione  e  la  limitazione  delle  immissioni,  e   predispongono  affinché    quelli  esistenti  vengano  tempestivamente  adeguati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L  ’assegnazione di altri compiti ai Comuni avviene per il resto conformemente all’art. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  Comuni  collaborano  tra  di loro,  predisponendo  le opportune  modalità  organizzative.  Capitolo   III  Pianificazione   cantonale  in materia  di  protezione  dell’ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporto  cantonale   sulla   protezione  dell’ambiente  Art.  7  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato,  sentiti  i  Comuni,   gli  altri   enti  pubblici   e   le    organizzazioni  interessate,  esegue  gli  studi  di base,  elabora  ed  aggiorna  il   Rapporto  cantonale  sulla  protezione   dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Rapporto    sulla  protezione  dell’ambiente    è   sottoposto  al  Gran  Consiglio  unitamente  alle    Linee  direttive  ed  al    Piano  finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio   lo discute  e   lo approva  oppure  lo    rinvia  totalmente  o   parzialmente  al Consiglio  di  Stato,  che  è  tenuto  a  modificarlo  nel  senso  indicato  dalla  discussione     parlamentare.     La  presentazione  per  il   voto  di    emendamenti  è esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Rapporto  cantonale   è lo    strumento  di    indirizzo   per  l’attuazione   della   legislazione  federale  e   delle  relative  disposizioni   cantonali   e   costituisce  lo strumento  di  riferimento  per  l’elaborazione  dei  piani  dei  provvedimenti  previsti   dalla  legislazione  federale.  Nell’ambito   del  suo   allestimento   e della  sua  adozione,  il Consiglio   di Stato   e   il Gran  Consiglio   vegliano  ad  un  opportuno  coordinamento  con  le  altre  politiche  settoriali   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   regolamento  definisce   nel   dettaglio  i  contenuti  del  Rapporto  cantonale.  Capitolo  IV  Misure   cantonali   di  promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure:
                            Informazione  e formazione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Informazione,   sensibilizzazione  e   consulenza  Art.  8  1  Il  Consiglio  di    Stato   assicura   l’informazione  periodica  e   la    sensibilizzazione  sui  temi  della  protezione  dell’ambiente,  lo    stato  del  carico  inquinante  e le    misure  atte  a prevenirlo  o   ridurlo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fornisce   inoltre   agli  enti  pubblici  e   ai    privati  la consulenza  sui  provvedimenti  e sulle  tecniche  che  consentono  di    prevenire,   diminuire   o   eliminare  gli  effetti  dannosi  o   molesti   sull’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  collabora  a   tal fine  con  i  Comuni,  gli altri  enti  pubblici  e   le organizzazioni  interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Formazione  e aggiornamento  professionale  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  promuove  la    formazione  e   l’aggiornamento   professionale  nel  campo  della  protezione  dell’ambiente,  in    particolare  dei  funzionari  e degli  impiegati  degli  enti   pubblici  attivi  nel  settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dalla  L 7.11.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   574.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  veglia  a    che  nei  programmi  di  insegnamento    scolastico  l’educazione  ambientale    venga  adeguatamente  considerata  e  promuove  l’inserimento  di   materie  legate  alla  protezione  dell’ambiente  nei   programmi   degli   altri  istituti  di    formazione  superiore  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricerca  scientifica  Art.  10  1  Il  Cantone,  in    particolare  in    collaborazione  con   gli  istituti   tecnici  e scientifici   nel  Cantone,  promuove  e    sostiene,  nei  limiti    delle  proprie  disponibilità  finanziarie,  la  ricerca  nel  settore  della  protezione  dell’ambiente  e lo    sviluppo   delle  tecnologie  atte  a   ridurre  il carico  inquinante   e a favorire  l’uso  parsimonioso  delle  risorse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può   pure  sostenere   la    realizzazione  nel   Cantone   di impianti  pilota  e   di dimostrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Strumenti  della  pianificazione  del   territorio  Art.  11  Il    Consiglio    di  provvede  a  che  gli  strumenti    della  pianificazione  del  territorio  adempiano  alle  esigenze  della  protezione  dell’ambiente,  in  particolare  per  quanto  concerne  la  prevenzione  e  la  limitazione  delle    immissioni,  e  predispone  affinché  quelli  esistenti  vengano  tempestivamente  adeguati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  attività  del  Cantone  Art.  12  1  Il  Consiglio    di  Stato  veglia    a  che  nell’ambito  dello    svolgimento    delle    attività  di  loro  competenza  i  suoi  servizi  promuovano  la    protezione  dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  predispone   affinché:  a)   progettazione,  costruzione  ed  esercizio   di    edifici  e impianti   le    emissioni  vengano  limitate  misura  massima  possibile,  con  misure  alla  fonte;  b)  utilizzati  macchinari,  apparecchi  e   veicoli  che   producono  minori   emissioni  ed  hanno  maggiore  durata   di vita;  c)  utilizzate  sostanze  non   pericolose   per  l’ambiente;  d)  preferenzialmente  adottati  procedimenti  che  consentono  l’uso  parsimonioso  delle  e   in particolare  l’utilizzo  di    prodotti  riciclati  o riciclabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  fa in    modo   che  gli stessi  impegni  vengano   assunti  anche   dai  Comuni,  dagli   altri  enti   pubblici  e  dai   privati  da  esso  incaricati  dello   svolgimento  di    compiti  di    interesse  pubblico   o   che   ricevono  aiuti  finanziari  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  supplementari  Art.  13  1  Il  Cantone  può  concedere  contributi  finanziari   per  la    realizzazione   di provvedimenti  che:  a)  una   ulteriore  sensibile  limitazione  delle  emissioni  rispetto  a quanto  già  esigibile  in  della  legislazione  federale;  b)   gli  aiuti  non  risulterebbero  sopportabili   dal  profilo  economico;  c)  un    interesse    pubblico  o    generale,    in  quanto    permettono  di  migliorare  in  modo  la    situazione  per   quanto   riguarda  gli  effetti  considerati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  vengono  concessi,  nell’ambito  di  programmi    mirati,  sia    per  la  costruzione  di  impianti  nuovi  che   per  il risanamento  di    impianti  esistenti,  pubblici   e   privati,  fino  ad  un   massimo  del  20%   dei  costi  d’investimento  di    tali   provvedimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Valgono   per   il   resto  le    disposizioni  di    cui  all’art.   23.  Art.  13a  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone,  in  base  agli  obiettivi  fissati  nel  Rapporto  sulla    protezione  dell’ambiente,  promuove  entro  il   31  marzo  il   risanamento   fonico  delle  strade  cantonali  e comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  provvedimenti  di  prevenzione  e  di  risanamento  degli  impianti  stradali  di  proprietà  del  Cantone  (strade  cantonali)  sono    finanziati  mediante  un    credito  quadro    quadriennale    stanziato    dal  Gran  Consiglio  con   decreto  legislativo  sottoposto  a   referendum  facoltativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato,  nei  limiti  del  credito   quadro  stanziato  dal  Gran  Consiglio,   è   competente  per  la  concessione  dei  singoli   contributi  o   sussidi   e   per  stabilire   eventuali  ordini  di    priorità.  Capitolo  IV  Misure  cantonali  in materia  di  protezione  dell’ambiente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  degli  organismi   alloctoni  invasivi  Art.  13b  4  1  Il  Consiglio  di  Stato  attua  le  misure  di   lotta  agli  organismi  alloctoni  invasivi  conformemente  a quanto  previsto  dal  diritto   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  introdotto   dalla   L   28.6.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013   -  BU  2012,  417.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Capitolo  introdotto  dalla  L 9.11.2020;  in    vigore  dal  1.2.2021  -  BU  2021,   40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dalla   L   9.11.2020;  in    vigore   dal  1.2.2021   -  BU  2021,  40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  individua  gli  organismi   alloctoni  dannosi  per  l’ambiente  di rilevanza  cantonale,  segnalandoli  all’autorità  federale.  Per  gli stessi  sono   fissati  degli  specifici  obiettivi  di gestione  e   la  strategia  per  raggiungerli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sui  fondi   del   demanio  pubblico   e   presso  le infrastrutture   e gli  immobili   cantonali  esso   non  utilizza  organismi  alloctoni   invasivi  e   attua  le    misure  di    lotta  agli   organismi  alloctoni   dannosi  per  l’ambiente  di  rilevanza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  proprietari  o  i  detentori  di  terreni  contaminati  sono  informati  sugli  strumenti  per  prevenire  la  diffusione  degli  organismi   di    cui  ai cpv.   1   e   2.  Capitolo   V  Smaltimento  dei  rifiuti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Gran  Consiglio  Art.  14  1  Il  Gran  Consiglio  esercita  i  compiti  riservatigli   dalla  Costituzione,   segnatamente   votando  i  crediti  e   rilasciando  le    concessioni  di sua  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  in    particolare:  a)  i   crediti  di  sua  competenza  per  la  progettazione  e/o    costruzione  e/o    il  di  impianti,  determina  pure  i  compiti  rispettivi    dello  Stato,  di  enti  pubblici    e   di  terzi  per  quanto  concerne  la progettazione,  costruzione  e gestione;  b)  l’affidamento   ad   enti  pubblici  o   privati  della  progettazione  e/o  costruzione  e/o  gestione  impianti  o   servizi,  nella  misura  in  cui    questo    affidamento,  segnatamente  per  il  carattere  di  adempie   la natura  di una  concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Consiglio   di  Stato  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’applicazione   delle  disposizioni  federali  in    materia   di prevenzione  e di smaltimento   dei  rifiuti  compete   al    Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  in    particolare,  riservate  le    competenze  del  Gran  Consiglio:  a)  alla  pianificazione  della   gestione  dei  rifiuti  nel  Cantone,  con  gli  strumenti   e   secondo  procedura  disciplinati  dalla   legislazione  federale  e dal   regolamento;  b)  il   tipo  e    l’ubicazione  degli    impianti  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  nonché  delle  infrastrutture  di  trasbordo,    stabilendo  il  loro  comprensorio    d’influenza  e   vegliando  ad  la    loro  opportuna  trasposizione  negli   strumenti   della  pianificazione  del  territorio;  c)   decidere,  con  le    medesime  modalità  di    cui  alla   lett.  b),   il   tipo  e l’ubicazione   degli  impianti  la    raccolta  e   lo smaltimento  di    altri   tipi  di    rifiuti,  in    particolare  speciali,  nella   misura   in cui  il  d’influenza  abbia  carattere  per  lo meno  regionale;  d)    obbligare  i  detentori    di  impianti  a   metterli    a  disposizione  di  altri  enti    pubblici  o  di  privati,  in    tal caso   la ripartizione  delle  spese;  e)  un  sussidio  a   favore  di    quei  Comuni   siti  in    zone  discoste,  che  devono  sopportare  costi  trasporto  dei  rifiuti    manifestamente    superiori    alla  media  cantonale.    La  determinazione  del   sussidio   tiene  conto  della  disponibilità  finanziaria   del  Comune;  f)   stabilire  tasse  per   determinati  tipi  di    rifiuti,  in modo  tale  che  queste   consentano  di    finanziare  la    pianificazione   e lo studio  dei  necessari  interventi;  g)  l’esecuzione  dei  compiti  affidati  agli  altri  enti  pubblici  e   ai privati;  h)  5  periodicamente  e   può   adeguare  d’ufficio  le tariffe  applicate   nelle   discariche  per  materiali  tenendo  conto  segnatamente  dei  seguenti  criteri:  -  i principi  di    causalità,  dell’equivalenza,  della  copertura  dei  costi   e della  trasparenza;  -  le    prestazioni  specifiche  dell’esercente;  -  l’evoluzione  dei  costi;  -  la    possibilità  di realizzare  equi   benefici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  eroga,  a titolo  di indennizzo,  importi  annui  non  vincolati   inferiori  o pari   alle   tasse  di  smaltimento  dovute  dai  destinatari  degli   indennizzi,  in    particolare  dai  Comuni  sede  degli  impianti  di  smaltimento   per   i  RSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Azienda  cantonale   dei  rifiuti  (ACR)  Art.  16  1  Per   l’organizzazione  e l’attuazione  dello  smaltimento  dei   rifiuti  il   Cantone  può  istituire  con  legge  speciale   un’azienda   cantonale  dei  rifiuti  (ACR),  indipendente  dall’amministrazione   dello  Stato,  avente  personalità  giuridica  propria  di    diritto   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Integrazione  del  DL  sul  controllo  delle   tariffe   di smaltimento   nelle  discariche  d’inerti  del  19  aprile  2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (BU  2004,   258).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  seguito  all’istituzione  dell’azienda  i  Comuni  del   Cantone  sono  tenuti  a   consegnare  all’ACR  tutti  i  rifiuti  urbani   non  riciclabili  e di    quelli  ad  essi   assimilabili,  raccolti   sull’intero  loro  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  analogo  obbligo  di  consegna  può  essere  imposto  dal    Consiglio  di  Stato  anche  ai  privati    o  riguardare  i  rifiuti  artigianali  e   industriali  comparabili  per  genere  ai    rifiuti   urbani  e gli  altri   rifiuti  il   cui  smaltimento  è   affidato  all’ACR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la    raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  combustibili  non  riciclabili,  i  Comuni  provvedono  all’acquisto  e  alla  distribuzione  dei   sacchi.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    compito  specificato  al  paragrafo    precedente  può  essere  assunto    in  modo    centralizzato  dal  Cantone  tramite   l’ACR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Comuni:
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Compiti
                            Art.  17  1  I  Comuni  provvedono  in    particolare  a:  a)   sull’intero  loro  territorio  la raccolta  dei  rifiuti  urbani;  b)   la    raccolta  separata   dei  rifiuti   urbani  riciclabili  e degli  altri  tipi  di    rifiuti  per  i  quali  il  di Stato  prescrive   questo  tipo  di raccolta  ai    fini  di    un   più  idoneo  smaltimento  e   disporre  loro   smaltimento;  c)  gli  ulteriori  compiti  affidati  loro  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  possono  organizzare  il servizio  di    raccolta  in collaborazione  con  altri   Comuni  o   affidarne  l’esecuzione  a   terzi,  anche  privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  disciplinano  i  compiti  di    loro   competenza   mediante  apposito  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Finanziamento
                            a)  Principio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  18  9  1  Le  spese   ed  i  ricavi  generati  dalla   gestione  dei  urbani  sono  registrati  in    un   centro  costo  appositamente  dedicato  della  contabilità   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  comuni  coprono  le spese  di    tale  gestione  mediante  il   prelievo  di:  a)  p  er  i  costi  d  i  r  a  ccolta  d  e  i  rifi  u  ti  s  o  li  d  i  u  r  b  a  n  i  (  R  S  U  ),  e  d  i  r  a  cc  o  lta  e  s  m  a  lti  m  e  n  to  d  e  i  u  ti  ricicl  a  b  ili  o  i  n  g  o  m  b  r  a  n  ti  e  p  er  g  li  altri  costi  fissi,  d  eter  m  i  n  ate  in  f  u  n  zi  o  n  e  d  el  d  ete  n  t  o  re  b  ase)  ;  b)    per    i   costi  di  smaltimento  dei  rifiuti    solidi    urbani  (RSU)  combustibili  non  riciclabili,  in  funzione  del   quantitativo   dei  rifiuti  prodotti  e   prelevate  mediante  la vendita  dei  della   spazzatura  (tasse   sul  quantitativo);  c)  tasse  causali  definite  conformemente   all’art.   18c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ammontare   delle  tasse  incassate  deve   di    principio  corrispondere  a   quello  delle  spese  sostenute.  Nei  casi  in    cui  a   consuntivo  risultassero  delle  eccedenze  o   dei   disavanzi,   entro  un  anno  dalla   relativa  approvazione  l’importo  delle  tasse   base  dev’essere   conseguentemente  ridotto  o   aumentato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Tassa  base  Art.  18a  10  1  La  tassa  base  serve  a finanziare   i  costi  fissi  di    gestione   e   segnatamente:  a)   amministrativi  e del  personale;  b)  e   sensibilizzazione;  c)  dei  rifiuti  solidi  urbani  (RSU)  e   delle  raccolte  separate;  d)  e)  costi  per  i  quali  non  è   determinabile   un  nesso  causale  con   i  quantitativi  di    rifiuti  prodotti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   persone  fisiche  e giuridiche  residenti   o aventi  sede  nel  Comune  sono  assoggettate  alla  tassa  indipendentemente  dalla  frequenza  o dall’intensità  con  le quali  esse  fruiscono   dei  servizi  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Municipio   stabilisce  mediante  ordinanza  l’ammontare  della  tassa  base  distinguendo  almeno  le  seguenti  categorie  di detentori:  a)   domestiche;  b)  giuridiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le persone  giuridiche   l’ammontare  della  tassa  è determinato  in    funzione  dell’attività  svolta  e/o  delle  categorie  di rifiuti  prodotte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    Municipio  può  stabilire  mediante  ordinanza  delle  facilitazioni  di  carattere    sociale,  come  ad  esempio  il   diritto  per    alcune  categorie  di  utenti    di  ottenere  l’esenzione  o   la  riduzione  della  tassa  base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   introdotto  dalla  L 8.11.2016;  in    vigore   dal  1.7.2017  - BU  2017,  159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   introdotto  dalla  L 8.11.2016;  in    vigore   dal  1.7.2017  - BU  2017,  159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Nota   marginale  modificata  dalla  L   8.11.2016;   in vigore  dal  1.7.2017  -  BU   2017,  159.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art.  modificato  dalla  L 8.11.2016;  in    vigore  dal  1.7.2017  -  BU  2017,   159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   8.11.2016;   in    vigore  dal  1.7.2017  -  BU  2017,   159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   basi  di    calcolo  sono  a   disposizione  del  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Tassa   sul  quantitativo  Art.  18b  11  1  La  tassa  sul   quantitativo  è destinata  a   finanziare  i costi  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  (RSU)  combustibili  non   riciclabili  raccolti  in    sacchi  della  spazzatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   suo  ammontare   è   determinato  in base   al    peso  o   al    volume  e   tiene  conto  della  tassa  di    smaltimento  applicata  dall’ACR    ai  Comuni  (art.  24  cpv.    2    della  legge  concernente  l’istituzione  dell’azienda  cantonale  dei  rifiuti  LACR  del  24  marzo  2004).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  relativi  importi   minimo  e massimo  sono  pubblicati   sul  Foglio  ufficiale   a   cura  del  Consiglio  di    Stato  entro  la    fine   di    ottobre   di ogni  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Municipio  può  stabilire  mediante  ordinanza  delle  facilitazioni  di  carattere    sociale,  come  ad  esempio  il   diritto  per   alcune  categorie  di    utenti  di    ottenere  periodicamente  la    fornitura  gratuita  di    un  adeguato  numero  di sacchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Altre  tasse  causali  Art.  18c  12  1  Il  Municipio  può  prelevare  delle   tasse  causali  specifiche  per  il  finanziamento  di altri  costi  come  ad  esempio  quelli  relativi  allo   smaltimento   degli  scarti  vegetali  o   dei  rifiuti  ingombranti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   inoltre  fissare  tasse  speciali  per   i  grandi  produttori  di rifiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ammontare   di queste   tasse   è   determinato  conformemente   al    principio  di    causalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  per   investimenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Impianti   di smaltimento  pubblici  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   gli  impianti  pubblici  per  lo  smaltimento   dei  rifiuti  sussidiati  dalla  Confederazione  è  concesso  un   sussidio  cantonale  variante  tra   il  15%  e   il 25%  dei  costi   sussidiati  dalla  Confederazione,  ritenuto  che  l’ammontare  complessivo  dei  sussidi  federale  e cantonale   non   può  superare   il   50%  dei  costi  d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  stessi  impianti  e per  le parti  di    essi  che  non  beneficiano  del  sussidio   federale,  può  essere  concesso  un  sussidio   cantonale  nella  misura  massima   del   50%  dei  medesimi  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le     percentuali  di   sussidio  sono  stabilite     dal  regolamento  tenendo  conto     principalmente  dell’estensione  del  comprensorio  servito  dagli  impianti,  nonché  della     forza     finanziaria  del  destinatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    sussidio    federale,  riconosciuto  al  Cantone  quale  unico  beneficiario,  viene  versato  in  uguale  misura  all’ente  esecutore  dell’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Impianti  di  smaltimento   privati  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    i  medesimi    tipi  di  impianti    di  cui    all’art.  19  cpv.  1   realizzati  da  privati    può  essere  concesso  un  sussidio    cantonale  nella  misura  in  cui  agli  stessi    possa  essere    riconosciuta  una  funzione  di    interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   percentuali  del   sussidio   sono  quelle  stabilite  all’art.  19  cpv.  1   e   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  concedente  determina  caso  per   caso  le condizioni  e   le modalità  per  il versamento  del  sussidio,  nonché  il   destinatario  dei  sussidi  federale  e   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’erogazione  del  sussidio  deve  in  ogni  modo  essere  fatta  dipendere  dalla    dimostrazione  del  funzionamento  dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Impianti   per  la    raccolta  separata  Art.  21  1  Per    gli  impianti  per  la  raccolta  separata  dei  rifiuti  può  essere    concesso  un  sussidio  cantonale  nella  misura  massima  del  50%  dei  costi  d’investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sussidio  è   riconosciuto  agli  enti  di diritto  pubblico.  Per  gli  impianti   privati  vale   il   principio   di  cui  all’art.  20  cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le     percentuali  di   sussidio  sono  stabilite     dal  regolamento  tenendo  conto     principalmente  dell’estensione  del  comprensorio  servito  dagli  impianti,  nonché  della     forza     finanziaria  del  destinatario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Spese  di  esercizio  Art.  22  Per  le spese  di    esercizio  degli  impianti,  pubblici  o   privati,  non  è   concesso  alcun  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Diritto  applicabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  introdotto  dalla  L   8.11.2016;   in    vigore  dal  1.7.2017  -  BU  2017,   159.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  introdotto  dalla  L   8.11.2016;   in    vigore  dal  1.7.2017  -  BU  2017,   159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Nota  marginale  modificata  dal  DL   4.11.2013;  in    vigore   dal  1.2.2014  - BU  2014,  15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23  1  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  sussidi  concessi  con  la    partecipazione  della   Confederazione  è applicabile   la    legge  federale  sugli  aiuti  finanziari  e   le    indennità   del  5   ottobre   1990;  a   quelli  concessi  senza,  la    legge   sui  sussidi  cantonali  del  22   giugno  1994.  Capitolo  VI  Disposizioni   esecutive  e   procedurali
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  24  1  Per   l’esame  di domande,  la  concessione  di  autorizzazioni  e   permessi,  l’esecuzione  di  controlli  e   di altre  prestazioni  specifiche  connesse  con  l’applicazione  della  legislazione  federale  e  delle  relative  disposizioni  cantonali   le autorità  competenti  percepiscono  delle  tasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  per  l’esecuzione  di    perizie,   misurazioni,  pubblicazioni  e   altre  prestazioni  di questo  genere  sono  poste  a   carico   di    chi   le    ha  rese  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  stabilisce  i  criteri   e le    condizioni   per  delle  tasse,   ritenuto  un   massimo  di  fr.  20'000.--  per  singola   tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  25  1  Le  procedure  di  ricorso    sono  quelle    stabilite  dalla  legge    che  regola  la  procedura  nell’ambito  della  quale  la    decisione  viene  emanata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  difetto  di    una  legge   applicabile  giusta  il   cpv.  1   e   nella  misura   in    cui   il   regolamento  non  disciplina  a  sua  volta  la    procedura  applicabile,  contro  le    decisioni   di    autorità  amministrative   cantonali  è   dato  ricorso  al    Consiglio   di Stato.  Le  decisioni  del  Consiglio   di    Stato  sono  impugnabili  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.  È   applicabile   la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre   2013.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  N  ella  misura  in  cui  le  decisioni  concernenti  un  medesimo  oggetto  vengono  deferite  a  più  autorità  r  icorsuali, queste provvedono a coordinare anche formalmente le loro decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  coattiva  e   sostitutiva  Art.  26  1  Ogni  autorità    competente  ad  ordinare  provvedimenti  può  imporne    coattivamente  l’esecuzione  entro  un  congruo  termine,  con  la comminatoria   delle  sanzioni  penali   previste  dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            292  CPS  e   dell’esecuzione  sostitutiva  a   spese  dell’obbligato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   garanzia   del  recupero   delle  spese,  all’autorità  spetta   una  ipoteca  legale  a carico  del  fondo  sul  quale  l’intervento  sostitutivo   è   stato   eseguito.  L’ipoteca  legale    è  prevalente  ad    ogni  altro  pegno  immobiliare  e    sussiste    senza  necessità  di  iscrizione  nel    registro    fondiario.  Non  appena  le  spese  sono  state  accertate,  l’autorità  provvede  comunque  sollecitamente  ad  iscriverla.  L’autorità  competente    può  esigere,    anche    preventivamente,  la  prestazione  di  altre  adeguate  garanzie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la competenza  ad  ordinare  i  provvedimenti   è   attribuita  ad   altri  enti  pubblici  o   ad  organismi  privati  nel  Cantone,  e   questi   non   adottano   le    decisioni  loro  incombenti   o non   sono  in    grado   di    provvedere  direttamente  all’esecuzione  sostitutiva,  l’autorità  cantonale  può  sostituirsi  a loro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Resta   riservata  l’esecuzione  sostitutiva  anticipata  da  parte  dell’autorità  competente  ad  ordinare  i  provvedimenti,  nel  caso  in    cui  si    renda  necessaria   l’esecuzione  di    misure  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  ricorsi    contro  le  decisioni  che    dispongono  l’esecuzione  sostitutiva    anticipata  non  hanno    effetto  sospensivo,  salvo  decisione  contraria  del  Presidente  dell’autorità  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  penale  Art.  27  1  I  delitti  puniti  dalla  legge  federale  (art.  60  LPAmb)    sono  perseguiti  dall’autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   contravvenzioni  punite  dalla  legge  federale  (art.  61  LPAmb)  sono   perseguite  dal  Dipartimento,  giusta  la    legge  di procedura  per  le contravvenzioni   del  20  aprile  2010.  16  Capitolo   VII  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  transitorie  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  abrogato   dal   DL   4.11.2013;   in    vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,   15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   482.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   261.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  modificata  dalla   L 8.11.2016;   in    vigore  dal   1.7.2017  -  BU  2017,   159.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Comuni  provvedono  ad  adattare  i  regolamenti  comunali    alla    presente    legge  entro  il  termine  fissato  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fintanto  che     le  spese  derivanti     dalla  gestione  dei  rifiuti     urbani  non  sono  contabilizzate  conformemente  all’art.   18  cpv.  1,    la    copertura  mediante  i  proventi   delle  tasse  può  scendere  al    disotto  del  100%   sino  ad  un  minimo  del  70%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  29  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum  e   ottenuta  l’approvazione  della  Confederazione,  19  la    presente   legge,   unitamente  al    suo  allegato,  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti   esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  d’entrata  in    vigore.  20  Pubblicata  nel   BU  2005  ,  333.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   8.11.2016;  in vigore   dal  1.7.2017  -  BU  2017,  159.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Approvazione  federale:  8   giugno  2004  -  BU  2005,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Entrata  in    vigore:  1.1.2006  -  BU  2005,  341.