Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale
                            Regolamento  della  legge   sulla  cittadinanza  ticinese   e sull’attinenza  comunale  (RLCCit)  (del   13  dicembre  2017)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’articolo  42  della   legge   sulla   cittadinanza   ticinese   e   sull’attinenza  comunale  dell’8  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  (LCCit),  decreta:  TITOLO   I  Concessione  della  cittadinanza  in  via  ordinaria  Capitolo  primo  Confederati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Domanda  al    municipio  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  confederato  che  intende  chiedere  in  via  ordinaria    la  cittadinanza  cantonale  e  l’attinenza  comunale  presenta  la  sua  domanda  al  Municipio  del  Comune   di  residenza,  utilizzando  l’apposito  modulo   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   domanda  vanno  allegati  i  seguenti  documenti:  a)  individuale    di  stato  civile  dell’istante  (non  coniugato)    oppure  certificato  di  famiglia  (coniugato)    o  certificato    dell’unione  domestica    dell’istante    (in  unione  domestica  rilasciato   dal  competente  ufficio  svizzero   di    stato  civile  da  meno  di    6   mesi;  b)  di  domicilio    giustificanti  i   termini  legali  di  residenza  trascorsi  nel  Cantone  e    nel  c)  per  privati   del  casellario  giudiziale  federale;  d)  dell’ufficio  di esecuzione   circa   eventuali  procedimenti  esecutivi  o fallimentari  in  ed  attestati  di carenza  di    beni  già  rilasciati;  e)    circa  il   pagamento  delle    imposte  comunali,  cantonali  e    federali    e    l’assenza  di  scoperti;  f)  delle  competenti  autorità  circa   l’eventuale   erogazione  di    aiuti  sociali   concernenti  ultimi  10  anni;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  g)  notifica  di tassazione  cresciuta  in    giudicato;  h)  circa    la  conoscenza  della  lingua  italiana  conformemente  a  quanto  disposto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   o dispensa  rilasciata  dall’autorità  cantonale;  i)  inerenti   all’esercizio  di    un’attività  economica  o   a una  formazione  durante   gli ultimi  anni;  2  j)    concernente    l’attribuzione  dell’autorità  parentale  per    istanti  o  figli    minorenni  nell’istanza,   nella   misura   in    cui  l’autorità  parentale   non  è   esercitata  congiuntamente  genitori;  k)   altro   documento  indicato  nel  modulo   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  documenti  di  cui   alle  lettere  b),  f) ed   i) devono  essere  emessi  di recente  e,  a dipendenza  delle  circostanze,  sono  da  aggiornare  sino  alla  conclusione   della  procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Accertamento  dell’idoneità  Art.  2  1  Ricevuta  la  domanda,  il  Municipio  assume  per    mezzo  dei  suoi  servizi,  della    polizia  cantonale  ed  eventualmente   di    ogni   altro   ufficio  pubblico,  tutte  le informazioni   atte   a dare  un   quadro  completo  ed  aggiornato  della  personalità    del    richiedente  e    dei  membri  della  sua  famiglia,  in  particolare  per  quanto  si    riferisce  all’integrazione  nella  comunità  ticinese,  segnatamente:  –   della  sicurezza  e   dell’ordine  pubblici;  –   dei  valori  della  Costituzione  cantonale;  –  alla  vita  sociale  e   culturale;  –  di    rapporti  con  cittadini  ticinesi;  –  di    un’attività  economica   o l’acquisizione   di    una  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  R    2.6.2021;  in vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dal  R    2.6.2021;  in vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esito  di    questi  accertamenti  va  indicato  nell’apposito  modulo  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Esame  Art.  3  1  Nell’ambito    di  questi  accertamenti  il    richiedente  deve  dimostrare  di  possedere    le  competenze  orali  e scritte  della  lingua  italiana,  secondo  i  criteri  definiti  dall’articolo   6   dell’ordinanza  sulla  cittadinanza  svizzera  del  17  giugno   2016  (OCit)  per  la    naturalizzazione   di    cittadini  stranieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    competenze  linguistiche  orali    e   scritte  della  lingua  italiana  sono  considerate  dimostrate  se  il  richiedente:  a)  e   scrive  l’italiano  in    quanto  lingua  madre;  b)    frequentato    almeno    5   anni  la  scuola  dell’obbligo  ticinese  o   ha    ultimato    una  formazione    a  secondario  II  o    terziario    in  lingua  italiana    in  una    scuola    di  cui  agli    articoli  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   e   3   rispettivamente  80  e  seguenti    della  legge    della  scuola  del  1°  febbraio  1990,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  c)  un  certificato  attestante  le competenze  linguistiche   richieste  conformemente  all’articolo  capoverso  1  OCit,  basato  su  un  test  linguistico     conforme  agli     standard  qualitativi  riconosciuti   per  le    procedure  di    test  linguistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  dell’educazione,   della   cultura  e dello   sport  (DECS)  si pronuncia   in casi   di  dubbio  circa  l’equivalenza  della  formazione  assolta  presso  scuole     private  con  sede  in   Ticino,  rispettivamente  presta  la  sua  consulenza   circa   l’equivalenza  della  formazione  della  lingua  italiana  assolta  presso  scuole   situate  nel  Grigioni  italiano   o   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Concessione  dell’attinenza  comunale  Art.  4  1  Svolta  la  procedura  dell’articolo  9   della    legge,  il  Municipio,  di  regola  entro  sei    mesi,  sottopone  con  messaggio  al  legislativo  la  domanda    di  concessione  dell’attinenza  comunale;  la  decisione  del  legislativo  va  intimata  al    richiedente,   motivata  e munita  di    mezzi  e   termini  di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rifiuto  della  concessione    da    parte    del  legislativo    deve  fondarsi  su  una  proposta  negativa    in  un  messaggio  municipale  un  rapporto    commissionale.  In  assenza  di  atti  in  tal  senso,  in  caso  di  rifiuto  l’oggetto  ritorna  al    Municipio  perché   licenzi   un  nuovo  messaggio  con  una  proposta   negativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  seconda  parità  secondo  l’articolo  10  capoverso  3    della  legge,  si  procede  come  ai  capoversi  1   e   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  procedura  va  garantito  al  richiedente    il  diritto  di  essere  sentito  in  base  all’articolo  34    della  legge;  devono  inoltre  essere  rispettati  i  principi  della  protezione  dei  dati   secondo   l’articolo  34a  della  legge  e   l’articolo  22  del  presente   regolamento.  Capitolo  secondo  Stranieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Domanda  al    Municipio  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  straniero  che   intende   chiedere  in    via  ordinaria  la    cittadinanza   cantonale  e   l’attinenza  comunale,  e   con  ciò  la  cittadinanza  svizzera,  presenta  la  domanda    al  Municipio  del  Comune  di  residenza,  utilizzando  l’apposito  modulo    ufficiale  e    procurandosi  la  documentazione  seguendo  questo  ordine:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il   certificato  di    lingua  italiana  ai    sensi  del  capoverso  2   lettera  a);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il    certificato  di  frequenza    e  di  superamento  dell’esame  del  corso    sulle  del  contesto    geografico,  storico,  politico  e  sociale  della  Svizzera  e   del  Ticino  ai  del  capoverso  2   lettera  b);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  di stato  civile  ai sensi  del  capoverso  2   lettera  c);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  dell’Ufficio  della  migrazione  ai    sensi  del  capoverso  2   lettera   d);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  gli  altri   documenti  indicati  al    capoverso  2   lettere  e)  - p).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla   domanda  vanno  allegati  i  seguenti  documenti:  a)  «CELI»  o  «fide»  circa    la  conoscenza  della  lingua  italiana    o  dispensa  rilasciata  competente  autorità  cantonale   conformemente   a   quanto  indicato   dall’articolo   7;  b)    originale  circa  rispettivamente  la  frequentazione  del  corso,  presso  una  scuola  accreditata,  e  il  superamento    dell’esame    sulle    conoscenze    del  contesto    geografico,  politico  e  sociale  della    Svizzera  e    del  Ticino  o    documentazione  a  comprova  della  scolastica  o   dispensa   rilasciata  dalla   competente  autorità  cantonale  conformemente  quanto  indicato  dall’articolo  7;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  R    2.6.2021;  in vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    2.6.2021;  in vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   dello  stato  civile  registrato  per   cittadini   stranieri  o apolidi   (richiedente   non  coniugato)  certificato  di  famiglia  (richiedente    coniugato)  o  certificato  dell’unione  domestica  in unione   domestica   registrata)  rilasciato   dal  competente  Ufficio  di    stato  civile  da  di    6   mesi  ;  d)    dell’Ufficio  della  migrazione    confermante    tipologie  e  durate  dei  permessi  per  posseduti  dal  richiedente   durante  i  termini   legali  di residenza  in    Svizzera  (modulo  11);  e)   del  permesso   per   stranieri  C    in corso  di    validità  ;  f)    di  un  documento    nazionale    di  identità  in  corso  di  validità    (passaporto,  carta  d’identità,  di  viaggio  per  rifugiati,  passaporto  per  stranieri  sprovvisti  di  documenti  nazionali,  documenti  nazionali  sostitutivi);  g)  di    domicilio  giustificanti  i  termini   legali   di    residenza  trascorsi   in    Svizzera,  nel  Canton  e   nel  Comune;  h)  per  privati    del  casellario  giudiziale  federale  (a  partire  dai  12  anni  anche  per  nella   procedura)  ;  i)  sui  criteri  d’integrazione  penale  (modulo  8) (a  partire  dai  16  anni  anche  per  i  compresi   nella   procedura)  ;  j)  del  competente  Ufficio    di  esecuzione    circa  eventuali  procedimenti  esecutivi  o  in corso  ed  eventuali   attestati  di    carenza   di    beni  già  rilasciati  (a  partire   dai  12  anni  per  i  figli   compresi   nella   procedura)  ;  k)    circa  il   pagamento  delle    imposte  comunali,  cantonali  e    federali    e    l’assenza  di  scoperti  (moduli  2 e   3)  (a  partire  dai  18  anni   di età)  ;  l)  delle   competenti  autorità   circa   l’eventuale  erogazione   di  aiuti  sociali  degli  ultimi  anni   (modulo  10);  m)  notifica  di tassazione  cresciuta  in    giudicato;  n)  inerenti   all’esercizio  di  un’attività  economica  (dichiarazione   o   contratto   di lavoro,  AI,  iscrizione    alla    disoccupazione,    decisione  di  pensionamento,  estratto  registro  di  e    iscrizione    AVS  per  indipendenti  ecc.)  o  di  una  formazione    (dichiarazione    di  scolastica)  durante  gli ultimi   10  anni;  o)   concernente  l’attribuzione  dell’autorità   parentale   per  richiedenti   o   figli  minorenni  nell’istanza,   nella   misura   in    cui  l’autorità  parentale   non  è   esercitata  congiuntamente  genitori;  p)   altro   documento  indicato  nel  modulo   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutti  i  documenti  devono  essere  emessi  di  recente  e    a    dipendenza  delle  circostanze  sono  da  aggiornare  sino  alla  conclusione  della   procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Accertamento  dell’idoneità  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ricevuta  la  domanda,  il  Municipio  assume  per    mezzo  dei  suoi  servizi,  della    polizia  cantonale  ed  eventualmente   di    ogni   altro   ufficio  pubblico,  tutte  le informazioni   atte   a dare  un   quadro  completo  ed  aggiornato  della  personalità    del    richiedente  e    dei  membri  della  sua  famiglia,  in  particolare  per  quanto  si  riferisce    alla  compromissione    della  sicurezza  interna  o  esterna  della  Svizzera,  all’integrazione  nella  comunità   svizzera  e  ticinese,  segnatamente:  –   della  sicurezza  e   dell’ordine  pubblici;  –   dei  valori  della  Costituzione  federale  e   di    quella  cantonale;  –  alla  vita  sociale  e   culturale;  –  di    rapporti  con  cittadini  svizzeri   e ticinesi;  –  di    un’attività  economica   o l’acquisizione   di    una  formazione;  –   e il   sostegno  all’integrazione  del  coniuge  e   dei  figli  minorenni  sottoposti  alla  autorità  parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esito  di    questi  accertamenti  va  indicato  nell’apposito  modulo  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Esame  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’ambito   di questi   accertamenti,   il richiedente  deve:  –    di  possedere  le  competenze  orali  e    scritte  della    lingua  italiana  secondo  i  criteri  dall’articolo  6   dell’ordinanza  sulla  cittadinanza  svizzera   del  17  giugno  2016  (OCit);  –    di  aver    frequentato  un  corso  organizzato  presso    una  delle  scuole  individuate  dal  nel   contesto  della   formazione  post-obbligatoria  e di aver  superato   un   test  circa  le sue  del  contesto   geografico,  storico,  politico  e   sociale  della  Svizzera  e   del  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    competenze  linguistiche  orali    e   scritte  della  lingua  italiana  sono  considerate  dimostrate  se  il  richiedente:  a)  e   scrive  l’italiano  in    quanto  lingua  madre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    2.6.2021;  in vigore  dal  1.9.2021  -  BU  2021,   184.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   frequentato  almeno  cinque  anni   la    scuola  dell’obbligo   ticinese   o   ha  ultimato  una  formazione  livello    secondario  II  o  terziario  in  lingua    italiana  in  una  scuola    ticinese    di  cui  agli  articoli  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   e   3   rispettivamente  80  e  seguenti    della  legge    della  scuola  del  1°  febbraio  1990,  c)  un  certificato  attestante  le competenze  linguistiche   richieste  conformemente  all’articolo  capoverso  1  OCit,  basato  su  un  test  linguistico     conforme  agli     standard  qualitativi  riconosciuti   per  le    procedure  di    test  linguistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo    straniero  che  ha  frequentato  in  Ticino  almeno  5   anni  fra    formazione  dell’obbligo  (esclusa  la  scuola  dell’infanzia)  e/o  una   formazione  di livello   secondario  II   presso   una  scuola  ticinese  di    cui   agli  articoli  4   rispettivamente  80  e   seguenti  della   legge  della   scuola  del  1° febbraio  1990  è   dispensato  dalla  frequentazione  del  corso  e dal  test  sulle  conoscenze  del  contesto  geografico,  storico,  politico  e  sociale   della  Svizzera  e   del   Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo   straniero   che  non  adempie  i  criteri  del  capoverso  3 ma  ha   ottenuto   un   titolo  del  secondario  II o  un  titolo  terziario    in  Ticino    può  ottenere  su  richiesta  l’esonero  dalla    frequenza  del  corso  sulle  conoscenze  del  contesto  geografico,  storico,  politico  e   sociale  della   Svizzera  e   del  Ticino,  ma  deve  sottoporsi  al    test.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   DECS  si    pronuncia  in    casi  di dubbio  circa  l’equivalenza  della   formazione  assolta  presso   scuole  private  con    sede  in  Ticino    e   presta  la  sua    consulenza  circa  l’equivalenza    della  della  lingua  italiana  assolta  presso  scuole  situate  nel  Grigioni  italiano   o   all’estero  e circa  i  titoli  del  settore  secondario  II   e   terziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Procedura  di  concessione  dell’attinenza  comunale   da  parte  del  legislativo  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Svolta  la  procedura  dell’articolo    16  della  legge,  il  Municipio,  di  regola  entro  sei  mesi,  sottopone  con  messaggio  al  legislativo  la  domanda    di  concessione  dell’attinenza  comunale;  la  decisione  va  intimata  al    richiedente,  motivata  e   munita   di mezzi  e   termini   di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    rifiuto  della  concessione    da    parte    del  legislativo    deve  fondarsi  su  una  proposta  negativa    in  un  messaggio  municipale  un  rapporto    commissionale.  In  assenza  di  atti  in  tal  senso,  in  caso  di  rifiuto  l’oggetto  ritorna  al    Municipio  perché   licenzi   un  nuovo  messaggio  con  una  proposta   negativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  seconda  parità  secondo  l’articolo  17  capoverso  3    della  legge,  si  procede  come  ai  capoversi  1   e   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  procedura  va  garantito  al  richiedente    il  diritto  di  essere  sentito  in  base  all’articolo  34    della  legge;  devono  inoltre  essere  rispettati  i  principi  della  protezione  dei  dati   secondo   l’articolo  34a  della  legge  e   l’articolo  22  del  presente   regolamento.  Capitolo  terzo  Disposizioni  comuni  in materia  di  esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Certificazione  Art.  9  1  La  certificazione  inerente  alle   conoscenze  orali  e   scritte   della  lingua  italiana   deve  essere  emessa  da   un   istituto  riconosciuto  e   deve  essere  basata   su  un   test  linguistico   conforme  agli   standard  qualitativi  generalmente  riconosciuti  per   le    procedure   di test  linguistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    certificazione  circa  le  conoscenze  del  contesto  geografico,  storico,  politico    e    sociale  della  Svizzera  e   del   Ticino   deve  essere   emessa  da   una  delle   scuole  individuate  dal  DECS  nel  contesto  della  formazione  post-obbligatoria  che  ha  dispensato  la    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Svolgimento   dell’esame  Art.  10  1  L’esito  dell’esame  si  esprime     con  un  giudizio  complessivo  di  sufficienza  o  d’insufficienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’esaminare  la  conoscenza  della    lingua  italiana  e  del  contesto  geografico,  storico,    politico    e  sociale  della  Svizzera    e   del    Ticino,  occorre  tenere    debitamente  conto  delle  circostanze    personali  definite  dall’articolo  9   OCit,  in    particolare  della  situazione   di    persone  che,  per  disabilità  o   malattia,  o  per  altre  importanti  circostanze  personali,   non  possono   sottoporsi  a   formazioni,  certificazione  e test  oppure  lo    potrebbero  solo  con  grandi  difficoltà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  la  decisione  di  mancato  superamento    del  test  è    possibile    ricorrere  conformemente  alle  disposizioni  dell’articolo  96  della   legge  della  scuola  del   1°  febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   candidato  che  non   ha  superato  l’esame   può  chiedere  di  ripetere  il   test  circa   le conoscenze   del  contesto  geografico,    storico,    politico    e   sociale  della  Svizzera  e  del  Ticino    quando    sono  trascorsi  almeno  6   mesi  dal  precedente  esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tenuto  conto   di quanto  previsto  al capoverso  2, dispense  parziali  o   totali  dalla  presentazione  della  certificazione  circa    la  conoscenza  della  lingua    italiana,  del  contesto  geografico,  storico,  politico  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sociale  della  Svizzera   e   del  Ticino  nei  casi   di    cui   al    capoverso   1,  sono  decise   dall’ufficio  dello  stato  civile.  Il   DECS   si    pronuncia   in  casi  di dubbio  circa  l’equivalenza  della  formazione   assolta  presso   scuole  private  con  sede  in  Ticino,    rispettivamente  presta  la  sua  consulenza  circa  l’equivalenza  della  formazione  della  lingua  italiana  assolta  presso  scuole  situate  nel  Grigioni   italiano  o   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Esame  dei  coniugi  e   dei   partner  registrati  Art.  11  I   coniugi  e  le  persone    che  vivono    in  unione  domestica  registrata  sono  esaminati  separatamente  anche  se  hanno  presentato  congiuntamente  la  domanda  di  concessione  della  cittadinanza.  Capitolo   quarto  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Tasse  comunali  Art.  12  1  L’autorità  comunale  preleva  le  tasse    secondo  il   principio  della    copertura  dei  costi;  i  relativi  importi  sono  fissati   in    un’ordinanza  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    tasse  sono  riscosse    indipendentemente    dall’esito  della  procedura  e  devono    essere    pagate  prima  della   presentazione  del  messaggio  al    legislativo  comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Tasse  cantonali  Art.  13  1  L’autorità  cantonale  preleva  le    seguenti  tasse:  a)  –   per  le    procedure  di    naturalizzazione  ordinaria  dei  confederati;  b)  –   per  le    procedure  individuali  di naturalizzazione  ordinaria  degli  stranieri;  c)   per  ogni  figlio   minorenne   straniero  compreso  nell’istanza  di    naturalizzazione   ordinaria  un  genitore;  d)  –   per  le    procedure  ritirate  dall’istante   prima  dell’emanazione  della  decisione;  e)  –   per  le    procedure  di    rinuncia  alla  cittadinanza  cantonale;  f)  per   l’esame  delle  domande  di svincolo   dalla  cittadinanza  svizzera  conformemente  agli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  e seguenti  LCit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi   delle   lettere  a),  b)  e c)    del  capoverso  1   le    tasse  sono  riscosse  indipendentemente  dall’esito  della  procedura  e  devono  essere  pagate  prima    della  presentazione  del  messaggio  al  Gran  Consiglio,  rispettivamente  prima  della  decisione  del  Consiglio  di Stato  nei  casi  di    cui   agli   articoli  18  capoverso  2   e   19  capoverso  2 della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso   di    prestazioni  che  esulano   da  una  normale   trattazione  della   procedura  le    tasse  possono  essere  aumentate   in    proporzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Riversamento  ai    comuni  Art.  14  L’importo    riversato  dalla    Segreteria  di  Stato    della    migrazione    ai  Cantoni    per  la  collaborazione  fornita  nell’ambito  delle  inchieste  ordinate  in    relazione  alle  istanze  di    naturalizzazione  agevolata  federale  è    ripartito    annualmente  in  parti  uguali  tra  il  Cantone  e    il   Comune  di  ultimo  domicilio  che   ha  collaborato   all’inchiesta.  Capitolo   quinto  Disposizioni  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Trasmissione  degli  atti  al    Cantone  Art.  15  Terminata  positivamente  la  procedura   a livello  comunale,  il   Municipio  trasmette   gli  atti  all’ufficio  dello   stato  civile,  servizio  naturalizzazioni,   menzionando  la tassa  fissata  e   allegando   pure  l’estratto  della  risoluzione  del  legislativo  attestante  la  concessione  dell’attinenza    con  indicati,  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Concessione  della  cittadinanza  cantonale   da   parte   del  legislativo  Art.  16  1  Concessa    l’attinenza  comunale  e,  per  gli  stranieri,  rilasciata  inoltre    l’autorizzazione  federale,  la domanda   è   trasmessa  al    Gran  Consiglio,   con  messaggio  del  Consiglio  di    Stato,  per  la  concessione  della  cittadinanza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  dello   stato  civile   comunica  in    forma  scritta  al    richiedente  il  risultato   della  decisione  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Decadimento  della  procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  1  Il  trasferimento  del  domicilio  in un  altro   Comune  del  Cantone   da   parte  del  richiedente  prima  che    siano  terminate    le  indagini    necessarie    a  formalizzare  una  proposta    di  decisione  al  legislativo  comunale   fa    decadere  la domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   trasferimento  di    domicilio  in    un  altro  Cantone  prima  che  siano  terminate  le    indagini  necessarie  a  rilasciare  l’assicurazione   secondo   l’articolo  13  capoverso  2   LCit  fa    decadere   la    domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   concessione  dell’attinenza  comunale  decade  se l’istanza  viene  ritirata,  rispettivamente  nei  casi  di  cui  all’articolo  19  capoverso  2   della   legge,  se la concessione   dell’autorizzazione  federale  o   della  cittadinanza  cantonale  sono  rifiutate,  infine   nei  casi  di    cui   all’articolo  13  capoverso  4   OCit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    decadimento  della    procedura  per  trasferimento    del  domicilio  all’estero  è  disciplinato  dalle  disposizioni  federali.  TITOLO   II  Concessione   della   cittadinanza  in  via  agevolata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Confederati  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  confederato  che  intende  chiedere   in via  agevolata  la cittadinanza   cantonale,  presenta  la  sua   domanda  al    Municipio  del  Comune  di    residenza  nel  modo   prescritto   dall’articolo  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ricevuta  la  domanda,    il    Municipio  svolge,  di  regola  entro    sei  mesi,  gli  accertamenti    previsti  d  all’articolo  2  e  trasmette  poi  l’intero  incarto  all’ufficio  dello  stato  civile,  servizio  naturalizzazioni,  con  il  p  roprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Svolta  la  procedura  prevista  dall’articolo  34  della    legge,    sulla  domanda  di  concessione    della  cittadinanza  si    pronuncia   il   Consiglio  di    Stato   con  decisione  formale  da   notificare  al    richiedente   per  il  tramite  dell’ufficio  dello  stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Stranieri  Art.  19  1  Lo  straniero  che  intende  chiedere  in    via   agevolata   la    cittadinanza  cantonale,  presenta  la  sua   domanda  al    Municipio  del  Comune  di    residenza  nel  modo   prescritto   dall’articolo  5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ricevuta  la  domanda,    il    Municipio  svolge,  di  regola  entro    sei  mesi,  gli  accertamenti    previsti  d  all’articolo  6  e  trasmette  poi  l’intero  incarto  all’ufficio  dello  stato  civile,  servizio  naturalizzazioni,  con  il  p  roprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rilasciata  l’autorizzazione  federale  e   svolta  la procedura  prevista  dall’articolo  34   della  legge,  sulla  domanda  di concessione  della  cittadinanza  si    pronuncia   il   Consiglio  di    Stato  con   decisione   formale  da  notificare  al    richiedente  per  il   tramite   dell’ufficio  dello   stato  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Tasse  comunali  Art.  20  1  L’autorità  comunale  preleva  le  tasse    secondo  il   principio  della    copertura  dei  costi;  i  relativi  importi  sono  fissati   in    un’ordinanza  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    tasse  sono  riscosse    indipendentemente    dall’esito  della  procedura  e  devono    essere    pagate  prima  del   rilascio  del  preavviso  da   parte   del   Municipio  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Tasse  cantonali  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  cantonale  preleva  le    seguenti  tasse:  a)  –   per  le    procedure  di    naturalizzazione  agevolata  dei  confederati;  b)  –   per  le    procedure  individuali  di    naturalizzazione  agevolata  degli  stranieri;  c)   per  ogni   minorenne  straniero  compreso  nell’istanza  di    un  genitore;  d)  –   per  le    procedure  ritirate  dall’istante   prima  dell’emanazione  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    tasse  sono  riscosse    indipendentemente    dall’esito  della  procedura  e  devono    essere    pagate  prima  della   decisione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso   di    prestazioni  che  esulano   da  una  normale   trattazione  della   procedura  le    tasse  possono  essere  aumentate   in    proporzione.  TITOLO  III  Trattamento  di  dati  e assistenza  amministrativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Elaborazione  di  dati  personali  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  organi  cantonali  e   comunali  che,  in    applicazione  della   LCit,  della  OCit,  della   legge  e  del  presente  regolamento,  possono  elaborare    dati  personali  secondo    quanto  previsto    dalle  disposizioni  di  riferimento,  applicano  i   principi    di  proporzionalità  e  di  finalità  e,  in  particolare,  raccolgono  per  ogni  procedura  i  dati  necessari   alla   trattazione  dell’istanza,  finalizzati  all’assunzione  delle  decisioni  da  parte  delle  istanze  coinvolte  a   livello  federale,  cantonale  e   comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   autorità  di cui  al    capoverso   1   possono  elaborare  i  dati  personali  previsti  dalla   LCit,  dalla  OCit,  dalla  legge   e   dal  presente  regolamento  anche   allorquando,  in    applicazione   di    disposizioni  federali,  svolgono  indagini  su  mandato  delle  autorità  federali    nell’ambito  di  procedure  di  naturalizzazione  agevolata,  di    reintegrazione,  di    annullamento  o   di accertamento  della  cittadinanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Accesso  ai    dati  del   richiedente  Art.  23  Oltre  ai dati  di    cui  all’articolo  34a  capoverso  3   LCCit,  agli   aventi  diritto  di    voto  è   consentito  l’accesso  ai  dati  necessari  all’assunzione  delle    rispettive    decisioni,    tenuto  conto    delle    direttive  procedurali  emanate  in    virtù   dell’articolo  27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Pubblicazioni  in  Internet  Art.  24  1  La  pubblicazione  del  messaggio,  dei  rapporti  commissionali  e  dei  verbali  delle  discussioni  sul  sito  internet  del  Comune  è   esclusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   risoluzioni   e   gli avvisi  di    convocazione  pubblicati  non  devono  contenere  alcun   riferimento  a   dati  personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Assistenza  amministrativa  Art.  25  1  Gli  organi    cantonali    e  comunali  che,  nell’ambito  dell’assistenza  amministrativa,  si  scambiano  ponderano  le  stesse    tenendo  conto  dei  principi    generali    del  diritto,  facendone  uso  limitato  al    necessario  per  l’assunzione  della  decisione  e   della  relativa  motivazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   autorità  che,   nell’ambito  dell’assistenza   amministrativa,  detengono    dati,  documenti  e decisioni  di  terze    autorità,    si  limitano  a   segnalarne    l’esistenza    all’autorità  incaricata  dell’applicazione  delle  presenti  disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  incaricata  di    cui   al    capoverso  2 può  farne  richiesta  direttamente  all’autorità  emittente.  Previa  autorizzazione  dell’autorità  emittente,    la  documentazione  può  anche  essere    trasmessa  dall’autorità  che  la detiene.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Rimangono   riservate  eventuali  norme  del  diritto   superiore.  TITOLO  IV  Disposizioni   comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Iscrizioni  nei  pubblici  registri  Art.  26  In  caso  di  concessione  della  cittadinanza  cantonale,  l’ufficio   dello   stato  civile  ordina  le  necessarie  iscrizioni  nel  registro  dello  stato    civile  del  luogo  di  attinenza  e  provvede  a    darne  comunicazione  al    Comune  di domicilio,   così  come  pure  a   ogni  altro  ufficio  cantonale  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Vigilanza  Art.  27  Il   Dipartimento  delle   istituzioni,  sezione  della  popolazione,  ufficio  dello  stato   civile,  vigila  sulle  procedure  di concessione  della   cittadinanza  a   livello  comunale,  emana  le    necessarie   direttive  di  applicazione  ed  è, in    generale,  l’autorità   cantonale  competente  per  l’applicazione  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Moduli  Art.  28  L’ufficio    dello  stato  civile    allestisce  i   moduli    per  la  domanda  di  concessione  in  via  ordinaria  e   agevolata  dell’attinenza  comunale   e   della  cittadinanza   cantonale,  per  la    relativa  inchiesta  comunale,  per  la  domanda    di  reintegrazione    secondo  il    diritto    cantonale,  per  la  rinuncia    alla  cittadinanza  cantonale  e all’attinenza  comunale,  nonché  ogni  altro  modulo  che  fosse  necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Sicurezza  dei  dati  Art.  29  Le  autorità   responsabili  dell’applicazione  del  presente   regolamento,  adottano  le misure  tecniche  e  organizzative    necessarie  a  garantire  l’autenticità,  l’integrità  e  la  disponibilità  della  documentazione.  A   tal  fine,  gli  organi   e servizi  del  Cantone  e per   analogia   quelli  dei  Comuni,  applicano  le    disposizioni  del  regolamento  sulla  gestione  dei  documenti  nell’amministrazione  cantonale  del  5 settembre  2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Archiviazione  Art.  30  1  Il  Cantone  ed  i  Comuni  archiviano  i  documenti  contenuti  negli  incarti  di    naturalizzazione  secondo  le    rispettive  competenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  documenti  giustificativi    vanno  conservati  in  originale    per  80    anni.  L’archiviazione  deve  essere  conforme  a   quanto  disposto   dalla  legge  sull’archiviazione   e   sugli  archivi  pubblici  del  15   marzo  2011  (LArch)  e dal  regolamento   della  legge  sull’archiviazione  e   sugli  archivi  pubblici  del  28  marzo  2012  (RLArch).  I  documenti  possono   essere  sostituiti  da  microfilm  o   supporto  elettronico  di dati   dopo  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            anni.  Documenti    originali    forniti  dagli  istanti  vanno  in  tal  caso  restituiti  dietro  consegna  di  una  ricevuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Competenze  Art.  31  1  La  sezione  della  popolazione  è   competente   a   formulare  all’autorità   federale  il   consenso  del  Cantone  all’annullamento   dell’acquisto   della   cittadinanza  o   di    una   reintegrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  dello  stato  civile  è competente  a:  a)   l’attinenza  del  trovatello,  giusta  l’articolo   5   della   legge;  b)    sulla    reintegrazione  secondo  il   diritto  cantonale,  giusta    gli  articoli    25  e   26  della  c)    sulla  domanda  di  rinuncia  alla  cittadinanza  ticinese  e    all’attinenza    comunale,  gli articoli  30  e 32   della  legge;  d)  d’ufficio  o   su  domanda,  in    caso  di    dubbio   sulla  cittadinanza   cantonale   e   sull’attinenza  e)  all’indirizzo  della    Segreteria  di  Stato    della  migrazione  l’assicurazione  del  Cantone  delle  procedure    di  concessione  della    cittadinanza  attivate  in  virtù  della    legge  conformemente  a quanto  disposto   dall’articolo   13   capoverso  2   LCit;  f)  le  dispense  parziali    o  totali  dalla  presentazione  della    certificazione    circa    la  della    lingua  italiana,    del  contesto  geografico,    storico,    politico  e    sociale    della  e   del   Ticino  nei  casi  di cui  all’articolo  10  capoverso  1.  TITOLO  V  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  32  Le  norme  del   regolamento  si    applicano  a   tutte   le    domande   presentate  dopo  il 1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018.  Le  domande  presentate  in  antecedenza  sono  disciplinate  dalle  norme  del  regolamento  anteriore,  salvo   che   il   presente  sia  più  favorevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  33  Il   regolamento    della  legge    sulla    cittadinanza  ticinese  e  sull’attinenza  del  10  ottobre  1995   (RLCCit)   è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  34  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale  delle   leggi  ed  entra  in    vigore  il  1°  gennaio  2018.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  465.