Regolamento della legge sul sostegno alla cultura
                            Regolamento  della   legge   sul  sostegno  alla cultura  (del  16  dicembre   2014)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sul  sostegno  alla  cultura  del  16  dicembre  2013,  decreta:  Capitolo  primo  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  1  Il   Dipartimento  dell’educazione,    della  cultura  e   dello  sport    (di  seguito  Dipartimento)    è  competente  per  l’applicazione  della  legge  sul  sostegno  alla  cultura  del  16   dicembre   2013  (di seguito  legge)  e   del  presente  regolamento.  Capitolo   secondo  Istituti  e   programmi  culturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenchi  e modalità  di  gestione  Art.  2  1  Gli  istituti   e programmi  culturali  di    proprietà   o spettanza  del  Cantone  sono:  a)  di Stato;  b)  cantonali  e   il   Sistema  bibliotecario  ticinese;  c)   di    dialettologia  e   di    etnografia;  d)  e)  cantonale  Giovanni  Züst;  f)   cantonale  di    Storia  naturale;  g)  botanico  delle   Isole  di    Brissago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  istituti  culturali  non  di proprietà  del  Cantone  riconosciuti  di    importanza  cantonale  sono:  a)  della  Svizzera  italiana;  b)  del  film  Locarno;  c)  Museo  d’arte  della  Svizzera   italiana,  Lugano;  d)  Monte  Verità;  e)  nazionale;  f)  Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  istituti    e    programmi  culturali    di  proprietà  o    spettanza  del  Cantone    sono  finanziati  tramite  la  gestione  ordinaria  cantonale.  Gli  istituti  culturali  non  di  proprietà  del  Cantone    riconosciuti    di  importanza  cantonale  sono  invece  finanziati  tramite  apposite  convenzioni  pluriennali  che  possono  fare  riferimento  alle   diverse  fonti  di    finanziamento  previste  dall’art.  12  cpv.  1   della   legge.  Capitolo   terzo  Salvaguardia  e   promozione  della   cultura   e   lingua  italiane
                        
                        
                    
                    
                    
                Strumenti
                            Art.  3  1  La  salvaguardia   e   la    promozione  della  cultura  e   lingua  italiane  avvengono  tramite:  a)  di    un  apposito  programma   quadriennale;  b)   alle   pubblicazioni;  c)  di    premi   e   borse  per  la    creazione  e   la    produzione  artistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    programma  quadriennale,  allestito  dal  Dipartimento,  è  approvato  dal  Consiglio  di  Stato  e  considera  tutti  gli elementi  di cui   all’art.   9 cpv.  2   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sostegno  alle  pubblicazioni  avviene  conformemente  alle  norme  del  Capitolo  quarto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’istituzione  di    premi  e borse  avviene  conformemente  all’art.  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tutela  del   patrimonio  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  sostegno  a   progetti  pubblici   o   privati   atti   a   garantire  la tutela   del  patrimonio  materiale  e  immateriale  della  cultura  e   lingua  italiane  di    cui  all’art.   9   cpv.  2   lett.  a)  della  legge  avviene  mediante  l’acquisto  di    opere,  il   finanziamento  della  loro  catalogazione,   conservazione  o   restauro  e   di    tutti   gli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            interventi  atti  a mettere   in luce  tale  patrimonio  secondo  quanto  disposto  dal  programma  di cui   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  relativi  contributi   sono   autorizzati  in base  alle   competenze  decisionali  di    cui   all’art.   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  puntuali  e programmi  a   termine  Art.  5  1  La  promozione  di    misure   puntuali,  programmi  a   termine  di    ricerca  o   di documentazione  che  valorizzino   l’identità   linguistica,  storica,  sociale  e   culturale  del  Cantone   di    cui   all’art.   9 cpv.  2 lett.  b)  della  legge   avviene  mediante  la stipulazione   di    apposite   convenzioni  o   l’approvazione  di    appositi  regolamenti  interni  da  parte  del  Dipartimento  nell’ambito   del  programma   di    cui  all’art.  3 cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni    programma  a  termine  è  sottoposto    alla    responsabilità  di  una  commissione  scientifica  indipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività,  associazioni,  scambi  ed  eventi  culturali  Art.  6  1  Il  contributo   ad  attività,  associazioni,  manifestazioni,  scambi  culturali  o   progetti   dedicati  alla  salvaguardia   della  cultura  e   lingua  italiane  di cui  all’art.  9   lett.  c) della  legge  avviene  mediante  la  stipulazione  di  apposite  convenzioni,  di  regola  pluriennali,    o  mediante  decisioni  puntuali  nell’ambito  del  programma  di  cui    all’art.    3  cpv.  2.  I  relativi  contributi    sono  autorizzati  in  base  alle  competenze  decisionali  di cui  all’art.   23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una    parte  degli  eventi    di  cui  al  cpv.  1,  nei  quali    la  rappresentanza  dell’italianità  e  della  cultura  ticinese  è   particolarmente  significativa,  può  essere  sostenuta  anche  qualora   si svolga   al    di fuori  dei  confini  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Premi  e   borse  per   la creazione  e   produzione  artistica  Art.  7  1  Il  Dipartimento  può  bandire    concorsi  dotati    di  premi  e   borse  concernenti  la  creazione  artistica  legati  alla  cultura  e   lingua  italiane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valutazione  delle  opere  e   la    graduatoria  sono  delegate  di    volta   in volta  a   una  giuria  indipendente  designata  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  e   ripartizione   dell’Aiuto  federale  per  la salvaguardia  e   la promozione  della  cultura  e   lingua
                        
                        
                    
                    
                    
                italiane
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Aiuto  federale  viene  iscritto  in    uno  speciale  centro   costo  attribuito   al    Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  viene  annualmente  ripartito  in  sede  di  preventivo  e    di  consuntivo  ed  è  volto    a    sostenere  prioritariamente  i  progetti   previsti  dal  programma   di  cui   all’art.   3 cpv.  2. Esso  è   pure   utilizzato  per  sostenere  l’edizione  e l’acquisto  di pubblicazioni  di    cui  all’art.  3   cpv.  3,    nonché  i  premi  e   le    borse  per  la  creazione   e la    produzione   artistica  di    cui  all’art.   7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  allestisce  per  il  Consiglio  di    Stato   e   pubblica  regolarmente  i preventivi  ed  i  resoconti  annuali  da  presentare  alle  competenti  istanze  federali.  Capitolo  quarto  Accreditamento,  contributi  e   patrocinio  ad  attività   e   creazioni  culturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  accreditamento  Art.  9  1  Per     l’accreditamento  di   un’attività,  di  un  progetto,  di   una  creazione     o  di  una  pubblicazione  sono  considerati  di regola,  laddove  applicabili,  i  seguenti  criteri:  a)  di    qualità  scientifica  o   artistica  espresso;  b)  nel  panorama  culturale  cantonale;  c)   e proporzionalità   finanziaria;  d)   e   sostenibilità  organizzativa;  e)  di consolidarsi   nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’accreditamento   di    creazioni  o produzioni   culturali,  aventi  carattere  originale   e professionale,  sono  considerate  di regola   quelle  nei  settori  delle  arti  sceniche   e   performative.  Per   le    produzioni  in  campo  cinematografico    sono  applicabili  la  legge  sul    cinema  del  9    novembre  2005  ed    il   relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accreditamento  è    necessario  per    accedere  alle  diverse  fonti  di  sostegno  diretto  o  indiretto  cantonali  ed  è   a tempo  determinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Di  regola   non  vengono  accreditate  attività  e   progetti  a   scopo  prevalentemente  commerciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beneficiari  dei  contributi  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Di  regola    il    beneficiario  del  contributo  per  le  attività  e  per  i  progetti  culturali  è  l’organizzatore,  quello  del  contributo  per  le    creazioni   è   l’autore,   quello  per  le    produzioni  culturali  è il  produttore  e   quello  per  le    pubblicazioni  è   l’editore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beneficiari  dei  contributi   sono,  di regola,  associazioni,  gruppi,  persone  o   enti   residenti  o   con   sede
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entità  del   contributo  Art.  11  1  Il  contributo  è  calcolato  in  base  al  fabbisogno    riconosciuto  ed  è  complessivo,  indipendente  dalle  fonti  di    finanziamento   di cui  all’art.  12  cpv.   1   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fabbisogno  riconosciuto  è   calcolato  sulla   base  dei  costi  computabili,  dedotte   le    entrate  dirette  e  le  sponsorizzazioni   effettive  e   ipotizzabili,   nonché  gli aiuti  pubblici   o di  soggetti   privati  di  pubblica  utilità  ragionevolmente  attivabili  ed  esigibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  per  le    attività  e   i  progetti   ammonta  al    massimo  al    35%  dei  costi  computabili,  ritenuto  un  importo  massimo  di fr. 200’000.-;  per  importanti  ragioni   di    politica   culturale  il   Consiglio  di    Stato  può  eccezionalmente   accordare  contributi   superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    contributo  per  le  creazioni  e  produzioni    culturali  ammonta  al  massimo  al  50%  dei  costi  computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il     contributo  per  le  pubblicazioni  ammonta  al  massimo     al   35%  dei  costi     computabili;  alternativamente  al  contributo  il   sostegno  alle  pubblicazioni  può  avvenire  attraverso  l’acquisto  di  copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Patrocinio
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  patrocinio  del    Consiglio    di  Stato    è    concesso  per    le  attività  e  creazioni  culturali    di  evidente  importanza   cantonale,  nazionale   o   internazionale  che  avvengono,  di regola,  sul  territorio  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  viene  accordato   per  principio  qualora  i  promotori  sono  enti  pubblici   o organizzazioni  senza  scopo  di  lucro.  Eventuali  interessi    privati  concomitanti  non  devono    essere  prevalenti  rispetto  all’interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    patrocinio    è  concesso    per  una  singola  attività  o  creazione  culturale.    Nel  caso    in  cui  esse  si  ripetano  periodicamente,  la    decisione   va  riesaminata  e rinnovata  di volta   in volta,  mentre  per   attività  continuate  il   patrocinio   può   essere  revocato  in ogni  momento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sulla  comunicazione  che  accompagna  o   promuove  le    attività,  i  progetti  o   le    creazioni  patrocinate  come  pure  sul  luogo    in  cui  esse  si  svolgono,  il   patrocinio  va  convenientemente  menzionato  con  l’indicazione  «con  il   patrocinio  del  Consiglio  di  Stato  della  Repubblica   e   Cantone  Ticino»  e con  il  logo  ufficiale   del  Cantone.  Capitolo  quinto  Sostegno   alla  partecipazione   a   manifestazioni   al    di  fuori  dei  confini  cantonali
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ad  artisti   ticinesi  o   residenti   in Ticino   da  almeno  3   anni  particolarmente  meritevoli  invitati  a  partecipare  a  manifestazioni  di  rilievo    al  di  fuori  dei  confini  cantonali  può  venir    concesso  un  contributo  alle   spese  di    trasferta  fino  a   un  massimo  di fr. 5’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ad  artisti  ticinesi  o   residenti   in    Ticino  da   almeno  3   anni   prescelti  quali  ospiti  in    atelier  d’artisti  al di  fuori  del  Cantone,  può   venir   concesso  per  tali   attività  un  sostegno  forfetario   fino   a   un  massimo   di    fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3’000.–.  Capitolo  sesto  Opere   d’arte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acquisto  e   commissione  di  opere  d’arte  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  dispone  di  una  propria  collezione    di  opere    d’arte,  denominata    «collezione  cantonale».  Il   Dipartimento   ne  cura  la    catalogazione  e   la gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’acquisto  o   la    commissione   di opere  d’arte  destinate  alla  collezione   cantonale   avviene:  a)   parte   del  Museo   cantonale  d’arte  e   da  parte  della  Pinacoteca  cantonale   Giovanni  Züst,  nei  del  preventivo   annuale;  b)   parte  della  Divisione  della  cultura  e   degli  studi  universitari  (di  seguito  DCSU),  su  preavviso  Sottocommissione  arti    visive    di  cui  all’art.  20  cpv.    1  lett.    a),  nei  limiti    del  preventivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’acquisto  o   la    commissione  di    opere   d’arte  da   parte  della  DCSU  si indirizzerà  in    particolare  verso  creazioni  di    artisti  ticinesi  o residenti  nel  Ticino  che  siano  testimonianza  di    una  grande  personalità  individuale  o   siano  idonee  a   documentare  organicamente  le  varie  correnti  artistiche    attive.  Sono  prese  in    considerazione  di    regola   le opere   d’arte   contemporanea  eseguite  negli  ultimi   cinquant’anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Edifici  e   luoghi  pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  caso  per  caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   opere   d’arte   ivi  collocate:  a)   create  sulla  base  di    un  concorso  destinato  ad  artisti  ticinesi  o residenti  in    Ticino   da   almeno  anni;  b)   acquistate   facendo  capo  ad  un’apposita   posta  di preventivo  dell’investimento;  c)   attinte  dalla  collezione  cantonale.  Capitolo   settimo  Conferenza   cantonale  della  cultura
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  16  1  La  Conferenza    cantonale  della    cultura  (di  seguito  Conferenza)    è   composta,  oltre  che  dal  presidente,   di 4   rappresentanti  del  Cantone,  di    8   rappresentanti  dei  Comuni   e   di 2 rappresentanti  di  enti   privati  attivi   nel  sostegno   alla  cultura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  sono  nominati   ogni  4   anni  dal  Consiglio   di    Stato;  per  il resto  è applicabile  il   regolamento  concernente  le  commissioni,  i   gruppi  di  lavoro    e  le  rappresentanze  presso    enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6 maggio   2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   conferenza  è   presieduta   dal  direttore  del  Dipartimento  e   si    riunisce  almeno  due  volte   l’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’attività   della  Conferenza  è   retta   da  un  regolamento  interno   approvato  dal  Dipartimento.  La   sua  segreteria  è   assicurata  dalla  DCSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Qualora  la    Conferenza   decida  di    nominare   un  Comitato   esecutivo,  esso   sarà  rappresentativo  delle  tre  componenti  di    cui  al cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  17  1  La  Conferenza  segnatamente:  a)   e propone  gli  indirizzi  della  politica  culturale   ticinese  mettendo  in rete   tra  loro   la politica  cantonale,  quella   delle   città  del  Cantone,   quelle  degli   altri  Comuni  e   quella  dei  privati  in questo  settore;  b)  misure  per  favorire  un’offerta  culturale  diversificata  e   di    qualità;  c)  in  particolare    la  cooperazione  e    il   coordinamento  tra  attori    dello    stesso  settore  d)  la    presenza  di    attività  culturali  anche  nelle  zone  periferiche   del  Cantone;  e)  periodicamente  a    una  valutazione  della    politica  culturale  ticinese,  segnatamente  ogni    4  anni    un  rapporto    sul    suo  impatto  culturale,  economico,  sociale  e   formativo  del  Consiglio  di    Stato   e   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  lo svolgimento  dei   propri  compiti  si    avvale  degli   opportuni  strumenti  di    analisi  e   di    statistica  in  ambito  culturale,  in    particolare  dell’Osservatorio   culturale  del  Cantone   Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  propri  lavori   essa  può   inoltre   avvalersi  della   consulenza  di  esperti,  dei  vari  attori   culturali  e  della  Commissione  culturale   consultiva.  Capitolo  ottavo  Commissione  culturale   consultiva  Sezione  1  Organizzazione  e   funzionamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  18  1  La  Commissione  culturale   consultiva   (di seguito  Commissione)  è   composta  da  7 a   11  membri  nominati   dal   Consiglio   di Stato  tra  persone  di    cultura  e operatori  culturali  dei  diversi  settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’adempimento  di    compiti  specifici  alla  Commissione  possono  essere   associati  esperti  ausiliari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’attività   della  Commissione   è retta   da  un  regolamento  interno  approvato  dal  Dipartimento,  valido  anche  per  le    sottocommissioni  di    cui  all’art.  20  cpv.  1,    e   per  gli  esperti.  La  sua   segreteria   è   assicurata  dalla  DCSU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la  durata  delle  cariche,    le  indennità  e    le  altre  disposizioni  organizzative    è    applicabile    il  regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e    le  rappresentanze  presso  enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6   maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  19  La  Commissione  i  seguenti  compiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  validità  delle  attività,  dei  progetti,  delle    creazioni  e    delle  produzioni  culturali  delle  pubblicazioni  ed  esprimere    un  giudizio  motivato  ai  fini    del  loro  accreditamento  del  Dipartimento;  b)  nuove  iniziative  in    materia  di    promozione   culturale;  c)   alle   consultazioni  su questioni  inerenti  alla  vita  culturale  del  Cantone;  d)  da  giuria,  se  richiesto,  segnatamente  nei  casi  di cui   all’art.  7   cpv.  2;  e)  al Dipartimento  o   alla  Conferenza   cantonale  problematiche  settoriali   emergenti   che  approfondimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottocommissioni  ed  esperti  Art.  20  1  Per   i  preavvisi  di cui  all’art.   19  che  richiedono   competenze  specifiche,  la Commissione  si  avvale  delle   seguenti   sottocommissioni  permanenti:  a)  arti  visive;  b)  cinema  e audiovisivi;  c)  musica;  d)  letteratura  e   pubblicazioni;  e)  arti  sceniche  e   performative;  f)  festival,  associazioni   e riviste.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    sottocommissioni  sono    presiedute    da  un    membro    della  Commissione  e    sono  composte  di  ulteriori  2-5  membri  nominati   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   sottocommissioni  presentano  le    loro   proposte  alla   Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Allo    stesso    scopo  e    per    singoli  oggetti  la  Commissione  può  far  capo    a    esperti    nei  limiti  del  preventivo  di    spesa  annuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Gli  oggetti    inerenti  a  settori  di  specifica  competenza  di  servizi  dello    Stato    vengono    in  ogni  caso  demandati  per  parere  a detti  servizi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  la  durata  delle  cariche,    le  indennità  e    le  altre  disposizioni  organizzative    è    applicabile    il  regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e    le  rappresentanze  presso  enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6   maggio  2008.  Sezione  2  Procedura  di  richiesta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiesta  di solo  accreditamento  Art.  21  1  La  richiesta  di    accreditamento   è presentata  tramite  un  formulario  ufficiale,  è   indirizzata  alla  DCSU  e   viene  trasmessa  alla  Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto  del  preavviso  espresso  dalla  Commissione,  il  Dipartimento  decide  sull’accreditamento  e   comunica  la    decisione   al richiedente  motivandola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiesta  di accreditamento   e   contributo  Art.  22  1  La  richiesta  di    accreditamento  e   contributo  è   presentata  tramite  un   formulario  ufficiale,  è  indirizzata  alla  DCSU  indipendentemente    dalla  fonte  di  finanziamento    e  viene  trasmessa  alla  Commissione  per  un  preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto  del  preavviso  espresso  dalla  Commissione,  il  Dipartimento  decide  sull’accreditamento  e   trasmette  la    richiesta  all’autorità  competente  a   decidere   sul  contributo  per   le  sue  incombenze.  Quest’ultima  comunica  la    decisione  complessiva  al    richiedente   motivandola.  Sezione  3  Competenza  decisionale  e   obblighi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  in  materia  di contributi  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  competenze   decisionali  in materia  di    contributi  sono  attribuite  come  segue:  a)  fino  a   fr.  10’000.–;  b)  e   al  capoufficio  per  importi  superiori  a   fr.  10’000.  –   e  fino  a   fr.  c)  del  Dipartimento  e    al  capoufficio  per    importi  superiori  a  fr.  30’000.  –    e  fino    a    fr.  d)  di Stato  per  importi  superiori  a   fr.  100’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   introdotta   dal  R    26.4.2017;  in    vigore  dal  28.4.2017  -  BU  2017,   124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le decisioni  in    materia  di    contributo  è data  facoltà  di reclamo  all’autorità   che   ha   emanato  la  è  dato  ricorso  al Consiglio  di Stato.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare   e di collaborare  Art.  24  1  I  beneficiari  di  decisioni  di  accreditamento  e    di  contributo    sono  tenuti  ad  esplicitare  convenientemente  in    tutte  le loro  forme  di comunicazione   il   sostegno  da  parte  del  Cantone  secondo  le  modalità  decise  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  sono  pure  tenuti  ad  informare  la  DCSU  su  eventuali  mutamenti  delle  condizioni  presenti    al  momento  della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essi  devono   collaborare  con  le    istanze  cantonali  preposte   affinché  l’attività   o il progetto  culturale  si  inserisca  al    meglio   nella   politica  culturale  ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Essi  presentano  un  rapporto  di rendiconto   al    termine  dell’attività  o del  progetto  e forniscono  senza  ritardo  i dati   statistici  richiesti   alla   DCSU.  Capitolo  nono  Promozione  dell’insegnamento  musicale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  delle   scuole   di musica  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  di    musica  che  intendono  chiedere   al    Cantone   il   contributo  per  la    promozione  dell’insegnamento  musicale  previsto  per   i  loro  allievi  devono   essere  riconosciute  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   riconoscimento  è possibile  quando  esse:  a)   una  personalità  giuridica  propria  e   una  sede  idonea  alle   loro  attività;  b)   da  almeno  due   anni  un  minimo  di    100  allievi  residenti   in    Ticino  di età  inferiore  a   20  anni  seguito   allievi   computabili);  c)  l’insegnamento  impartito  da  docenti  qualificati;  d)  un   volume  di    attività  annuale  per  allievo  della   durata  di    almeno   17  ore  effettive  di    lezioni  oltre  ad  attività  di musica   d’insieme   e   lezioni  collettive  di    teoria;  per  le    scuole   corali,  volume  minimo  di  attività  annuale    deve    corrispondere    almeno    a   51    ore  effettive    di  lezioni  e)   salari   per   i  docenti  non  inferiori   alla   retribuzione  oraria  prevista  per  i docenti  supplenti  scuola  elementare,   tenuto  conto  di    un  impegno   settimanale   pari  a   28   ore-lezione;  3  f)  per  un’ora  di  lezione  (60  minuti)  una    tariffa  a   carico  degli  utenti    non  superiore  al  della  retribuzione  lorda   oraria   dei  docenti;  g)   un  dispositivo   di    conduzione  didattica  e   amministrativa  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  richiesta  di    riconoscimento  le    scuole  di    musica  devono  presentare   al Dipartimento   il  percorso  standard  previsto  annualmente  per  i   propri  allievi,  che  deve  essere     allestito,  applicato     e  costantemente  aggiornato  con  la    supervisione  del  responsabile   didattico  designato   dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Dipartimento  decide  sul  riconoscimento  della    scuola  di  musica    e    verifica  periodicamente    le  condizioni  per  il   suo   mantenimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  alle  scuole  riconosciute  Art.  26  1  Il  contributo  alle  scuole   di    musica  riconosciute  è   erogato  dal  Fondo  Swisslos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è pari  ai  contributi   AVS  versati  annualmente   dalle  scuole  per  la  parte  dei  salari  dei  docenti  inerente  agli  allievi  computabili  moltiplicati  per  un  coefficiente  di    2,0  ed   è versato  alle   scuole  nella  forma  di    anticipi  e conguagli  annuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alle    scuole  possono  essere    concessi    aiuti  supplementari  per  giustificati  motivi,  ad  a  seguito  di    oneri  supplementari  dovuti  a situazione  geografica  particolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  scuole  di    musica   riconosciute  con  oltre   500   allievi   il   contributo  può  essere  calcolato   in    maniera  forfetaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   scuole  forniscono  annualmente  alla  DCSU  tutti  i  dati  richiesti   per  le statistiche  e   per  il   calcolo  dei  contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  per   gli  allievi  delle  scuole   riconosciute  Art.  27  1  Il  contributo  per  gli  allievi  delle  scuole  riconosciute   è   erogato   dal  Fondo   Swisslos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è erogato  a favore   dei  Comuni  ed   è   pari   a   un  terzo  del  contributo   comunale  agli  allievi  di età  inferiore  a   20  anni.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    7.12.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  365.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    9.9.2020;  in vigore  dal  11.9.2020  -  BU  2020,  279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Cpv.  modificato   dal  R    9.11.2016;  in    vigore   dal  1.12.2016   - BU  2016,  468.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  Comuni  forniscono  annualmente  alla  DCSU  tutti  i  dati  richiesti  necessari  al calcolo   dei  contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  all’insegnamento   impartito  dalle  bande  musicali  Art.  28  1  Il  Fondo  Swisslos  eroga  a   favore  della  Federazione  bandistica    ticinese  un  contributo  forfetario  annuale  per  la    promozione  dell’insegnamento  musicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  deve  essere  utilizzato  a    favore  dell’insegnamento  musicale  presso  tutte  le  bande  affiliate  alla  federazione  secondo   un   regolamento  interno  approvato  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare   e di collaborare  Art.  29  Le  scuole    di  musica,  i   Comuni    e    la  Federazione  bandistica  ticinese    sono  tenuti  a  esplicitare  convenientemente  in  tutte    le  loro  forme  di  comunicazione  il   sostegno  da  parte  del  Cantone  tramite   i  contributi  di    cui   agli   articoli  26-28  secondo   le modalità  decise   dal  Dipartimento   e  sono  tenute  a   fornire  i dati   statistici  richiesti  alla   DCSU.  Capitolo  decimo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  30  Il   presente  regolamento,  unitamente  al  suo  allegato  di  abrogazione    di  regolamenti,  è  pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle   leggi   e   degli  atti  esecutivi  ed   entra  in vigore   il 1°  gennaio  2015.  Pubblicato  nel   BU  2014  ,  537.